Trib. Milano, sentenza 27/05/2025, n. 2392
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Sentenza 27 maggio 2025

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Il provvedimento analizzato è una sentenza emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, dal dott. Nicola Di Leo. La causa riguarda l'impugnazione di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo, con la parte ricorrente che ha contestato la legittimità del recesso, sostenendo che il motivo addotto dall'azienda fosse infondato, poiché il servizio di guardiania era continuato con altri dipendenti. Inoltre, il ricorrente ha richiesto la reintegrazione nel posto di lavoro e il risarcimento per danni, evidenziando anche differenze retributive.

Il giudice ha accolto la domanda di illegittimità del licenziamento, sottolineando che l'onere della prova gravava sul datore di lavoro, il quale non si era costituito in giudizio. La mancanza di prova da parte della convenuta ha portato a considerare il licenziamento come illegittimo. Il giudice ha quindi applicato la tutela reale prevista dall'art. 18 della legge n. 300/70, ordinando la reintegrazione del lavoratore e il pagamento di un'indennità risarcitoria fino a un massimo di 12 mensilità, in conformità con il D.Lgs. 23/2015. La sentenza, non definitiva, ha rimandato la decisione sulle spese di lite e sulle ulteriori istanze della parte ricorrente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Milano, sentenza 27/05/2025, n. 2392
    Giurisdizione : Trib. Milano
    Numero : 2392
    Data del deposito : 27 maggio 2025

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