Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/05/2025, n. 2392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2392 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
Il dott. Nicola Di Leo in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2563/2025 R.G. promossa da:
con l'avv. BASALDELLA PURAT GIORGIO MASSIMILIANO e con gli avv. Parte_1
BESTETTI GIANPAOLO MARCO ALFREDO ( ) Indirizzo Telematico;
C.F._1
RE IM ( ) Indirizzo Telematico;
e C.F._2
contro:
on l'avv. e gli avv. e Controparte_1
OGGETTO: impugnazione del licenziamento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Milano, quale giudice del lavoro, depositato in cancelleria il 28 Febbraio 2025, ha esposto di essere stato Parte_1
assunto dalla a far data dal 01.02.2024 con un contratto di Controparte_1
lavoro a tempo indeterminato, a tempo pieno, con inquadramento nel 6° livello del
CCNL Multiservizi Conslav-Sistemacoop con la qualifica di operatore, con mansione di guardia non armata presso il supermercato a marchio sito CP_2
in Saronno, via Varese n.12.
Suo rapporto di lavoro a partire dal 01.10.2024. Desideriamo informarLa che
l'azienda si sta muovendo operativamente per le attività di distacco presso altre aziende facenti parte della nostra rete di imprese, al fine di permetterle la continuità operativa e retributiva. Abbiamo già predisposto la lista dei collaboratori con le relative zone operative, al fine di facilitare la fase di contatto e l'inizio delle nuove attività tra Lei e le aziende facenti parte della nostra rete di imprese”.
Tuttavia, il motivo sarebbe insussistente in quanto il servizio di guardiania non armata presso il supermercato di Saronno sarebbe stato affidato ad CP_2
un collega del ricorrente, e saltuariamente anche ad un altro Persona_1
collega, , entrambi dipendenti della convenuta. Per_2
Inoltre, sussisterebbero differenze retributive a favore della parte attorea, in quanto dal confronto tra le buse paga ed i fogli presenza sarebbe emerso che il dipendente avrebbe lavorato per un monte ore superiore a quanto indicato nelle stesse.
Per questo, ha svolto le seguenti conclusioni chiedendo Parte_1
di
“In via principale:
Previo accertamento della illegittimità e/o dell'illegittimità del licenziamento del ricorrente, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 2 commi 1 – 2 e 3 del D. Lgs. 23/2015, ritenere e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità del licenziamento comminato allo stesso in quanto riferito ad un fatto inesistente come meglio precisato in ricorso, e per gli effetti ordinare a
, la reintegrazione sul posto di lavoro del ricorrente, con tutti gli effetti di legge e di CP_1 contratto, e condanna della società datrice al risarcimento del danno nella misura non inferiore a 5 mensilità della ultima retribuzione utile ai fini del calcolo per il TFR al tallone mensile calcolato in €
1.509,18 lordi e/o a quel diverso tallone che risulterà in corso di causa e/o di giustizia, fatto salvo il diritto di cui al comma 3 D. Lgs. 23-2015.
In via subordinata al punto che precede:
Accertare e dichiarare la mancanza degli estremi del GMO per i motivi dedotti in atti, e per gli effetti: visto il disposto di cui all'art. 3 del D. Lgs. 23/2015, e successive modificazioni visto il disposto di cui all'art. 3 del D. Lgs. 23/2015, e successive modificazioni, tenuto conto della Sentenza n. 194-2018 Corte. Cost. e dei criteri da ultimo richiamati dalla stessa, oltre a quello di anzianità di servizio, non più strettamente vincolante (desumibili in chiave sistematica dalla evoluzione della disciplina limitativa dei licenziamenti ossia: numero dei dipendenti occupati - dimensioni dell'attività economica - comportamento e condizioni delle parti) condannare
[...]
a corrispondere al ricorrente, al suddetto titolo, l'indennità risarcitoria massima ivi prevista CP_1 di 36 mensilità dell'ultima retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR (calcolata in € 1.509,18 lordi
- x mese lordi), ovvero quel diverso importo che dovesse risultare equo e/o di giustizia, comunque non inferiore alle 6 mensilità previsto dalla medesima norma;
- con rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto al saldo.
Sempre in via principale:
A) Accertare e dichiarare che il ricorrente ha svolto n.220 ore in più rispetto a quanto indicato nelle buste paga consegnate dalla datrice di lavoro, o quel diverso numero di ore che dovesse risultare in corso di causa, nonché che la datrice di lavoro non ha interamente osservato il termine di preavviso previsto nel CCNL di riferimento
B) Accertare e dichiarare, quindi, il conseguente diritto del ricorrente a percepire, per il periodo per cui è causa l'importo di € 1.645,00 a titolo di retribuzione, oltre ad € 179,45 per n.3 giorni di mancato preavviso, per un totale di € 1.824,45 o quella maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo e rivalutazione monetaria
C) Condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 pagamento dell'importo di € 1.824,45 o di quella maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo e rivalutazione monetaria
D) Ordinare alla datrice di lavoro la consegna del cedolino di ottobre 2024 relativo alle competenze di fine rapporto di cui ci si riserva un eventuale diverso procedimento”. Con accessori e vittoria di spese di lite.
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La convenuta non si è costituita ed è stata dichiarata contumace dopo la verifica della regolarità della notificazione.
All'udienza di discussione, la causa è stata oralmente discussa e decisa come da dispositivo pubblicamente letto, con sentenza non definitiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di parte attrice relativa all'illegittimità del licenziamento è risultata fondata.
Occorre premettere come la sussistenza del rapporto di lavoro tra le parti risulti da prova documentale, essendo stato prodotto il contratto di assunzione di a far data dal 01.02.2024, a tempo Parte_1
indeterminato e a tempo pieno, con inquadramento nel 6° livello del CCNL Multiservizi Conslav-Sistemacoop, le buste paga e la lettera di licenziamento del
26 settembre 2024 per giustificato motivo oggettivo (doc. 3, 4 e 11 ric.).
In particolare, la lettera di recesso così afferma:
“con la presente siamo spiacenti di informalrLa che, a causa della cessazione dell'interesse da parte dell'Azienda distaccataria, a seguito ell'interruzione contrattuale con i suoi clienti, siamo costretti a procedere con la cessazione del Suo rapporto di lavoro a partire dal
01.10.2024. Desideriamo informarLa che l'azienda si sta muovendo operativamente per le attività di distacco presso altre aziende facenti parte della nostra rete di imprese, al fine di permetterle la continuità operativa e retributiva. Abbiamo già predisposto la lista dei collaboratori con le relative zone operative, al fine di facilitare la fase di contatto e l'inizio delle nuove attività tra Lei e le aziende facenti parte della nostra rete di imprese”.
Ciò posto, si deve notare che la parte ricorrente ha contestato i presupposti fondanti il licenziamento.
Occorre, allora, ricordare come l'art. 5 della legge n. 604 del 15 luglio 1966 abbia stabilito che l'onere della prova della sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento “spetta al datore di lavoro”.
Pertanto, essendo la convenuta restata contumace e non avendo, così, offerto la prova della fondatezza dei motivi dichiarati nella lettera di risoluzione del rapporto, il recesso deve essere reputato illegittimo.
Poi, risulta applicabile la tutela reale di cui all'art. 18 della legge n. 300/70, avendo prodotto la Visura camerale, dalla quale risulta un Parte_1
numero di 89 dipendenti (cfr. doc. 2 ric., pag. 7), avendo, comunque, chiarito la
Corte di cassazione che “in tema di riparto dell'onere probatorio in ordine ai presupposti di applicazione della tutela reale o obbligatoria al licenziamento di cui sia accertata l'invalidità, fatti costitutivi del diritto soggettivo del lavoratore a riprendere l'attività e, sul piano processuale, dell'azione di impugnazione del licenziamento sono esclusivamente l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato e l'illegittimità dell'atto espulsivo, mentre le dimensioni dell'impresa, inferiori ai limiti stabiliti dall'art. 18 della legge n. 300 del 1970, costituiscono, insieme al giustificato motivo del licenziamento, fatti impeditivi del suddetto diritto soggettivo del lavoratore e devono, perciò, essere provati dal datore di lavoro. Con
l'assolvimento di quest'onere probatorio il datore dimostra - ai sensi della disposizione generale di cui all'art. 1218 cod. civ. - che l'inadempimento degli obblighi derivatigli dal contratto di lavoro non è a lui imputabile e che, comunque, il diritto del lavoratore a riprendere il suo posto non sussiste, con conseguente necessità di ridurre il rimedio esercitato dal lavoratore al risarcimento pecuniario.
L'individuazione di siffatto onere probatorio a carico del datore di lavoro persegue, inoltre, la finalità di non rendere troppo difficile l'esercizio del diritto del lavoratore, il quale, a differenza del datore di lavoro, è privo della "disponibilità" dei fatti idonei a provare il numero dei lavoratori occupati nell'impresa” (cfr. Cass. SU, Sentenza
n. 141 del 10/01/2006), dovendosi, quindi, in ossequio a tale orientamento, anche osservare come la convenuta, non costituita, non abbia neppure assolto ai propri oneri probatori relativi al requisito dimensionale.
Considerata, poi, la data della lettera di assunzione, si deve convenire con la parte attorea circa l'applicabilità alla fattispecie della tutela in materia di licenziamento di cui al dlgs. n. 23 del 2015.
Ora, occorre anche ricordare che, in proposito di tale normativa, di recente
è intervenuta la Corte costituzionale, con la sentenza n. 128/24, con la quale ha dichiarato
“l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo
2015, n. 23 (Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), nella parte in cui non prevede che si applichi anche nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale allegato dal datore di lavoro, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa il ricollocamento del lavoratore”.
Sicché, nel caso in questione, per quanto si tratti di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, considerata la sua infondatezza, deve ormai essere applicato all'articolo 3, comma due del decreto legislativo n. 23/15, con diritto alla reintegrazione del lavoratore e al risarcimento delle mensilità dal recesso fino alla stessa, nel limite di 12 mensilità, come da dispositivo, non essendo risultato alcun di aliunde perceptum da parte del lavoratore (cfr. il doc. depositato il
7.5.25), con l'aggiunta dei contributi previdenziali di legge.
La retribuzione mensile utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto di riferimento è desunta dalle buste paga prodotte (cfr. doc. 11 ric: pari a euro
1.465,55 lordi mensili, derivanti da euro 1.256,19 X 14 : 12 ). Il processo, poi, deve proseguire per la verifica delle restanti istanze di parte ricorrente.
Trattandosi di sentenza non definitiva, le spese di lite sono rimesse alla pronuncia finale.
P.Q.M.
Non definitivamente pronunciando, accerta la illegittimità del licenziamento intimato a con la lettera del 26 settembre 2024 e condanna la Parte_1 CP_1
ai sensi dell'art. 3, comma II del D.Lgs. 23/2015 a reintegrare il medesimo nel
[...]
posto di lavoro e al pagamento allo stesso di un'indennita' risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto al tallone mensile di € 1.465,55 lordi, dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, nel limite delle 12 mensilità, con l'aggiunta dei contributi previdenziali di legge.
Spese di lite alla pronuncia finale
Milano, 22/05/2025 il Giudice
Dott. Nicola Di Leo