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Sentenza 1 giugno 2025
Sentenza 1 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 01/06/2025, n. 2865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2865 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, in persona della Got, dott.ssa Carmela Rosetta Rita
Torrisi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. R.G. 4274/2022
PROMOSSA DA
(C.F. , elettivamente domiciliato in Palagonia, Via Vittorio Parte_1 C.F._1
Emanuele n.44, presso lo studio dell'Avv. Francesco Panebianco dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti
OPPONENTE
CONTRO
-A.T.I. con sede in , Controparte_1 CP_1
Via Patane' Romeo n. 10
OPPOST0
-Comune di , in persona del Sindaco pro tempore, (P.I. n. , rappresentato e difeso CP_1 P.IVA_1
dall'Avv. Daniela Macrì, giusta procura in atti, con domicilio eletto in , Via Umberto, n. 151, presso la CP_1
Direzione Affari Legali
OPPOSTO
OGGETTO: Opposizione all'esecuzione
CONCLUSIONI: come in atti
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Va dichiarata l'improcedibilità della domanda giudiziale per quanto di seguito indicato.
Rilevato:
-che dalla copia dell'atto di citazione depositata in atti si evince che , attore, ha citato in Parte_1
giudizio roponendo Controparte_2 opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 202103821316891858423252 di € 24.526,75 riguardante sanzioni amministrative per violazione del Codice della Strada;
-che all'udienza di prima comparizione del 15.07.2022 era presente soltanto la difesa di parte attrice la quale ha chiesto al giudice, titolare della causa precedentemente alla sottoscritta, di essere autorizzato a chiamare in causa il;
Controparte_1
-che il Giudice ha autorizzato la chiamata in causa del ed ha rinviato la causa all'udienza Controparte_1
del 17.02.2023;
-che all'udienza del 17.02.2023 il Giudice, preso atto che non vi era in atti la prova della notifica dell'atto di citazione al convenuto, a onerato parte attrice Controparte_2
del deposito al fascicolo informatico dell'atto di citazione notificato al convenuto ed ha rinviato la causa all'udienza del 15.09. 2023;
-che successivamente, all'udienza del 07.06.2024, il giudice, prendendo atto che l'attore non aveva ancora provveduto a tale deposito e che quindi non vi era prova della citazione in giudizio del convenuto, ha rinviato la causa all'udienza del 7 marzo 2025 onerando parte attrice della notifica “della citazione in opposizione in uno con tutti gli atti successivi a ntro giorni Controparte_2
15” dall'ordinanza e quindi entro il termine del 22.03.2024 che deve intendersi perentorio;
- che parte attrice non ha provveduto alla suddetta notifica entro il termine assegnato e, successivamente, in data 29.11.2024, ha depositato “il file telematico attestante la notifica dell'atto introduttivo di lite relativo al
Proc.n.4274/2022 R.G.Trib.CT, Sez.civile”, file contenente una relata di notifica datata 29.11.2024, quindi tardiva, che non consente la lettura dell'unico atto notificato indicato, l'atto di citazione;
-che certamente deve dedursi che non sono stati notificati al convenuto tutti gli altri atti indicati dal Giudice nell'ordinanza del 07.06.2024;
Ritiene questa giudicante, alla quale ora è stata assegnata la causa, che debba essere dichiarata l'improcedibilità della domanda giudiziale in quanto difetta la vocatio in ius del convenuto non avendo, l'attore, dato prova di avere provveduto a notificare al convenuto Controparte_2
non costituito in giudizio, nel termine di 15 giorni decorrenti dall'udienza del
[...]
07.06.2024, l'atto di citazione e gli atti a questo successivi indicati dal giudice al verbale di udienza (verbale del 07.06.2024).
Si osserva, per mero scrupolo, in merito alla relata depositata dall'attore in data 29.11.2024, che l'eventuale notifica fuori termine deve essere eseguita, sempre previa autorizzazione del giudice, autorizzazione che, nel caso in esame, non risulta sia stata chiesta da parte attrice.
Ciò integra una violazione del principio del contraddittorio (art. 101 c.p.c.) e preclude l'adozione di qualsivoglia statuizione sul merito della controversia e sulle spese processuali;
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
-dichiara l'improcedibilità della domanda;
-nulla per le spese processuali.
Sul gratuito patrocinio si provvede con decreto a parte.
Così deciso il 31.05.2025
La Giudice Onoraria
C. Torrisi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, in persona della Got, dott.ssa Carmela Rosetta Rita
Torrisi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. R.G. 4274/2022
PROMOSSA DA
(C.F. , elettivamente domiciliato in Palagonia, Via Vittorio Parte_1 C.F._1
Emanuele n.44, presso lo studio dell'Avv. Francesco Panebianco dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti
OPPONENTE
CONTRO
-A.T.I. con sede in , Controparte_1 CP_1
Via Patane' Romeo n. 10
OPPOST0
-Comune di , in persona del Sindaco pro tempore, (P.I. n. , rappresentato e difeso CP_1 P.IVA_1
dall'Avv. Daniela Macrì, giusta procura in atti, con domicilio eletto in , Via Umberto, n. 151, presso la CP_1
Direzione Affari Legali
OPPOSTO
OGGETTO: Opposizione all'esecuzione
CONCLUSIONI: come in atti
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Va dichiarata l'improcedibilità della domanda giudiziale per quanto di seguito indicato.
Rilevato:
-che dalla copia dell'atto di citazione depositata in atti si evince che , attore, ha citato in Parte_1
giudizio roponendo Controparte_2 opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 202103821316891858423252 di € 24.526,75 riguardante sanzioni amministrative per violazione del Codice della Strada;
-che all'udienza di prima comparizione del 15.07.2022 era presente soltanto la difesa di parte attrice la quale ha chiesto al giudice, titolare della causa precedentemente alla sottoscritta, di essere autorizzato a chiamare in causa il;
Controparte_1
-che il Giudice ha autorizzato la chiamata in causa del ed ha rinviato la causa all'udienza Controparte_1
del 17.02.2023;
-che all'udienza del 17.02.2023 il Giudice, preso atto che non vi era in atti la prova della notifica dell'atto di citazione al convenuto, a onerato parte attrice Controparte_2
del deposito al fascicolo informatico dell'atto di citazione notificato al convenuto ed ha rinviato la causa all'udienza del 15.09. 2023;
-che successivamente, all'udienza del 07.06.2024, il giudice, prendendo atto che l'attore non aveva ancora provveduto a tale deposito e che quindi non vi era prova della citazione in giudizio del convenuto, ha rinviato la causa all'udienza del 7 marzo 2025 onerando parte attrice della notifica “della citazione in opposizione in uno con tutti gli atti successivi a ntro giorni Controparte_2
15” dall'ordinanza e quindi entro il termine del 22.03.2024 che deve intendersi perentorio;
- che parte attrice non ha provveduto alla suddetta notifica entro il termine assegnato e, successivamente, in data 29.11.2024, ha depositato “il file telematico attestante la notifica dell'atto introduttivo di lite relativo al
Proc.n.4274/2022 R.G.Trib.CT, Sez.civile”, file contenente una relata di notifica datata 29.11.2024, quindi tardiva, che non consente la lettura dell'unico atto notificato indicato, l'atto di citazione;
-che certamente deve dedursi che non sono stati notificati al convenuto tutti gli altri atti indicati dal Giudice nell'ordinanza del 07.06.2024;
Ritiene questa giudicante, alla quale ora è stata assegnata la causa, che debba essere dichiarata l'improcedibilità della domanda giudiziale in quanto difetta la vocatio in ius del convenuto non avendo, l'attore, dato prova di avere provveduto a notificare al convenuto Controparte_2
non costituito in giudizio, nel termine di 15 giorni decorrenti dall'udienza del
[...]
07.06.2024, l'atto di citazione e gli atti a questo successivi indicati dal giudice al verbale di udienza (verbale del 07.06.2024).
Si osserva, per mero scrupolo, in merito alla relata depositata dall'attore in data 29.11.2024, che l'eventuale notifica fuori termine deve essere eseguita, sempre previa autorizzazione del giudice, autorizzazione che, nel caso in esame, non risulta sia stata chiesta da parte attrice.
Ciò integra una violazione del principio del contraddittorio (art. 101 c.p.c.) e preclude l'adozione di qualsivoglia statuizione sul merito della controversia e sulle spese processuali;
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
-dichiara l'improcedibilità della domanda;
-nulla per le spese processuali.
Sul gratuito patrocinio si provvede con decreto a parte.
Così deciso il 31.05.2025
La Giudice Onoraria
C. Torrisi