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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/07/2025, n. 1504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1504 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 5181/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella procedura iscritta al n.R.V.G. 5181/2025 sul ricorso svolto da e Parte_1
; Parte_2
letti gli atti ed i documenti allegati;
lette le condizioni concordate dalle parti ed il visto del P.M. del 28.04.25; ritenutane l'equità e congruità; rilevato che non vi è luogo a provvedere sulle spese trattandosi di domanda congiunta;
visto l'art.473-bis.51 c.p.c.;
DISPONE in conformità a quanto indicato nel ricorso congiunto depositato in data 16.04.25 e conformi note di trattazione scritta depositate il 21.05.25 per l'udienza del 17.06.25, e, segnatamente: “1.La casa coniugale sita in Roma, Via Cassaro 26 di proprietà del signor e sarà Parte_2 CP_1 assegnata alla signora , ove vivrà con i figli e , fino a quando Parte_1 Per_1 Per_2 quest'ultimi non saranno maggiorenni ed economicamente indipendenti;
Il signor se ne è Pt_2 già allontanato, asportando i propri effetti personali e trasferendosi a vivere nella casa della propria famiglia di origine sita al piano di sopra. I figli sono affidati ad entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, e avranno residenza presso la madre in Roma Via Cassaro, n. 26. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli nei tempi e con le modalità di seguito indicati: una volta a settimana dopo l'uscita dalla scuola ipotizzando il martedì (con possibilità di pernottamento) soltanto nella settimana in cui non vi è spettanza del padre nel weekend;
due week-end al mese alternati con pernotto dal venerdì sera alla domenica sera. Durante le festività natalizie verranno rispettate le modalità di visita sopra indicate e i minori trascorreranno la vigilia di Natale (dalle ore 16,00 fino alle ore 00,30 con possibilità di pernotto fino alla mattina successiva alle ore 10,30 sempre prendendoli e riaccompagnandoli all'abitazione della madre) o il giorno di Natale (dalle ore 10,30 fino alle ore 20,30 con possibilità di pernotto fino alla mattina successiva sempre prendendoli e riaccompagnandoli all'abitazione della madre) ad anni alterni con la madre o con il padre. I minori trascorreranno altresi' la festivita' del 26/12 (dalle ore 10,30 fino alle ore 20,30 con possibilità di pernotto fino alla mattina successiva sempre prendendoli e riaccompagnandoli all'abitazione della madre) ad anni alterni con la madre o con il padre ed in ogni caso una giornata fra il 31/12 (dalle ore 16,00 fino alle ore 00,30 con possibilità di pernotto fino alla mattina successiva alle ore 10,30 sempre prendendoli e riaccompagnandoli all'abitazione della madre) o il 1/1 (dalle ore 10,30 fino alle ore 20,30 con possibilità di pernotto fino alla mattina successiva sempre prendendoli e riaccompagnandoli all'abitazione della madre) nonché alternativamente negli anni la giornata del 6/1 (dalle ore 10,30 fino alle ore 20,30 sempre prendendoli e riaccompagnandoli all'abitazione della madre). Durante le festività pasquali verranno rispettate le modalità di visita sopra indicate e il signor potrà avere con sé i minori perlomeno in una giornata fra il giorno di Pasqua (dalle Pt_2 ore 10,30 fino alle ore 20,30 con possibilità di pernotto fino alla mattina successiva sempre prendendoli e riaccompagnandoli all'abitazione della madre) ovvero il Lunedì dell'Angelo (dalle ore 10,30 fino alle ore 20,30 con possibilità di pernotto fino alla mattina successiva sempre prendendoli e riaccompagnandoli all'abitazione della madre) sempre ad anni alterni. Durante le vacanze scolastiche estive ciascun genitore potrà avere con sé i figli per 2 settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno, compatibilmente con gli impegni lavorativi di ciascuno garantendo contatti telefonici quotidiani;
al di fuori delle due settimane previste in tale periodo si farà riferimento alle modalità di visita ordinarie. Il giorno del compleanno del padre e la festa del papà i minori trascorreranno tali giornate con lo stesso e il giorno del compleanno della mamma e la festa della mamma i minori trascorreranno tali giornate con la madre. Il giorno del compleanno dei figli e le maggiori ricorrenze riguardanti i minori (comunione, cresima, ecc.) verranno trascorse con entrambi i genitori salvo diverso accordo tra gli stessi. Ogni altro giorno festivo nonché per eventuali “ponti” e l'eventuale settimana bianca si seguirà il periodo dell'alternanza di anno in anno, compatibilmente con i turni di lavoro e salvo diverso accordo tra i genitori, mentre i minori trascorreranno il giorno del compleanno con entrambi i genitori, in presenza congiunta o in momenti alterni. I ricorrenti avranno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, ed eventuali soggiorni con i figli in località diverse da quelle abituali. Il padre si obbliga a corrispondere a titolo di mantenimento alla madre sull'IBAN della stessa la somma mensile € 500,00 entro il giorno 5 di ogni mese da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat. Le spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, rimarranno a carico di ognuno di essi al 50%. Le parti provvederanno, altresì, in misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie obbligatorie, per le quali non è prevista la previa concertazione, come da Protocollo d'intesa del Tribunale di Roma da considerarsi parte integrante del presenteaccordo ad eccezione delle spese relative alle visite mediche e/o terapie di cui necessita e per le quali è Per_1 beneficiario di un assegno di indennità da parte dell'INPS con revisione a settembre 2025, l'assegno unico per i figli di € 349,00 resta al 100% alla IG.ra . Le parti concordano nel destinare Pt_1 gli accrediti presenti e futuri sul c/c cointestato presso Mediobanca alle esigenze future di e Per_1
obbligandosi reciprocamente ad evitare prelievi disgiunti ma di eseguire solo prelievi Per_2 congiuntamente previo accordo. Ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento. I genitori si prestano sin d'ora il consenso al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire i figli nel proprio passaporto”, fermo restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto necessario della emananda sentenza;
Nulla sulle spese.
Così deciso in Roma, il 17/06/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta Ienzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella procedura iscritta al n.R.V.G. 5181/2025 sul ricorso svolto da e Parte_1
; Parte_2
letti gli atti ed i documenti allegati;
lette le condizioni concordate dalle parti ed il visto del P.M. del 28.04.25; ritenutane l'equità e congruità; rilevato che non vi è luogo a provvedere sulle spese trattandosi di domanda congiunta;
visto l'art.473-bis.51 c.p.c.;
DISPONE in conformità a quanto indicato nel ricorso congiunto depositato in data 16.04.25 e conformi note di trattazione scritta depositate il 21.05.25 per l'udienza del 17.06.25, e, segnatamente: “1.La casa coniugale sita in Roma, Via Cassaro 26 di proprietà del signor e sarà Parte_2 CP_1 assegnata alla signora , ove vivrà con i figli e , fino a quando Parte_1 Per_1 Per_2 quest'ultimi non saranno maggiorenni ed economicamente indipendenti;
Il signor se ne è Pt_2 già allontanato, asportando i propri effetti personali e trasferendosi a vivere nella casa della propria famiglia di origine sita al piano di sopra. I figli sono affidati ad entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, e avranno residenza presso la madre in Roma Via Cassaro, n. 26. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli nei tempi e con le modalità di seguito indicati: una volta a settimana dopo l'uscita dalla scuola ipotizzando il martedì (con possibilità di pernottamento) soltanto nella settimana in cui non vi è spettanza del padre nel weekend;
due week-end al mese alternati con pernotto dal venerdì sera alla domenica sera. Durante le festività natalizie verranno rispettate le modalità di visita sopra indicate e i minori trascorreranno la vigilia di Natale (dalle ore 16,00 fino alle ore 00,30 con possibilità di pernotto fino alla mattina successiva alle ore 10,30 sempre prendendoli e riaccompagnandoli all'abitazione della madre) o il giorno di Natale (dalle ore 10,30 fino alle ore 20,30 con possibilità di pernotto fino alla mattina successiva sempre prendendoli e riaccompagnandoli all'abitazione della madre) ad anni alterni con la madre o con il padre. I minori trascorreranno altresi' la festivita' del 26/12 (dalle ore 10,30 fino alle ore 20,30 con possibilità di pernotto fino alla mattina successiva sempre prendendoli e riaccompagnandoli all'abitazione della madre) ad anni alterni con la madre o con il padre ed in ogni caso una giornata fra il 31/12 (dalle ore 16,00 fino alle ore 00,30 con possibilità di pernotto fino alla mattina successiva alle ore 10,30 sempre prendendoli e riaccompagnandoli all'abitazione della madre) o il 1/1 (dalle ore 10,30 fino alle ore 20,30 con possibilità di pernotto fino alla mattina successiva sempre prendendoli e riaccompagnandoli all'abitazione della madre) nonché alternativamente negli anni la giornata del 6/1 (dalle ore 10,30 fino alle ore 20,30 sempre prendendoli e riaccompagnandoli all'abitazione della madre). Durante le festività pasquali verranno rispettate le modalità di visita sopra indicate e il signor potrà avere con sé i minori perlomeno in una giornata fra il giorno di Pasqua (dalle Pt_2 ore 10,30 fino alle ore 20,30 con possibilità di pernotto fino alla mattina successiva sempre prendendoli e riaccompagnandoli all'abitazione della madre) ovvero il Lunedì dell'Angelo (dalle ore 10,30 fino alle ore 20,30 con possibilità di pernotto fino alla mattina successiva sempre prendendoli e riaccompagnandoli all'abitazione della madre) sempre ad anni alterni. Durante le vacanze scolastiche estive ciascun genitore potrà avere con sé i figli per 2 settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno, compatibilmente con gli impegni lavorativi di ciascuno garantendo contatti telefonici quotidiani;
al di fuori delle due settimane previste in tale periodo si farà riferimento alle modalità di visita ordinarie. Il giorno del compleanno del padre e la festa del papà i minori trascorreranno tali giornate con lo stesso e il giorno del compleanno della mamma e la festa della mamma i minori trascorreranno tali giornate con la madre. Il giorno del compleanno dei figli e le maggiori ricorrenze riguardanti i minori (comunione, cresima, ecc.) verranno trascorse con entrambi i genitori salvo diverso accordo tra gli stessi. Ogni altro giorno festivo nonché per eventuali “ponti” e l'eventuale settimana bianca si seguirà il periodo dell'alternanza di anno in anno, compatibilmente con i turni di lavoro e salvo diverso accordo tra i genitori, mentre i minori trascorreranno il giorno del compleanno con entrambi i genitori, in presenza congiunta o in momenti alterni. I ricorrenti avranno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, ed eventuali soggiorni con i figli in località diverse da quelle abituali. Il padre si obbliga a corrispondere a titolo di mantenimento alla madre sull'IBAN della stessa la somma mensile € 500,00 entro il giorno 5 di ogni mese da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat. Le spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, rimarranno a carico di ognuno di essi al 50%. Le parti provvederanno, altresì, in misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie obbligatorie, per le quali non è prevista la previa concertazione, come da Protocollo d'intesa del Tribunale di Roma da considerarsi parte integrante del presenteaccordo ad eccezione delle spese relative alle visite mediche e/o terapie di cui necessita e per le quali è Per_1 beneficiario di un assegno di indennità da parte dell'INPS con revisione a settembre 2025, l'assegno unico per i figli di € 349,00 resta al 100% alla IG.ra . Le parti concordano nel destinare Pt_1 gli accrediti presenti e futuri sul c/c cointestato presso Mediobanca alle esigenze future di e Per_1
obbligandosi reciprocamente ad evitare prelievi disgiunti ma di eseguire solo prelievi Per_2 congiuntamente previo accordo. Ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento. I genitori si prestano sin d'ora il consenso al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire i figli nel proprio passaporto”, fermo restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto necessario della emananda sentenza;
Nulla sulle spese.
Così deciso in Roma, il 17/06/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta Ienzi