Sentenza breve 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza breve 27/03/2025, n. 285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 285 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00285/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00312/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la IL RO
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 312 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Mirko Billone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno - Questura di Bologna, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
per l'annullamento
- del decreto della Questura di Bologna, emesso in data 9 luglio 2024 e notificato al ricorrente in data 20 dicembre 2024, di rigetto dell'istanza intesa all'ottenimento dell'aggiornamento del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, con contestuale revoca del permesso di soggiorno per lungo soggiornanti UE precedentemente rilasciato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Questura di Bologna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2025 la dott.ssa Mara Bertagnolli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm. e ravvisati i presupposti per la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata;
Avverso il provvedimento con cui la Questura di Bologna ha rigettato l’istanza di aggiornamento del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo posseduto dal ricorrente, a causa della condanna, confermata in appello e divenuta irrevocabile, a un anno e quattro mesi di reclusione per i reati di cui agli art. 56, 110, 624 bis , comma 1 e comma 3 del codice penale (ovvero un tentato furto aggravato dalla violenza sulle cose e dal numero delle persone coinvolte superiore a tre), il ricorrente ha notificato il ricorso in esame, affidato alla censura in cui si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 9, comma 4, del d.lgs. n. 286 del 1998, nonché degli artt. 6 e 12 della Direttiva n. 109/2003/CE e dell'art. 1, del d.lgs. n. 159 del 2011, dell'art. 8 CEDU, degli artt. 3 e 7 della legge n. 241 del 1990.
Secondo il ricorrente, la Questura avrebbe illegittimamente omesso di considerare che, sebbene la condanna non sia estremamente risalente nel tempo (2022), il reato contestato è l’unico commesso nel periodo ultradecennale di permanenza sul territorio italiano ed è stato punito con una pena che, secondo lo straniero, sarebbe estremamente blanda. Inoltre non sarebbe stata considerata la sua regolare attività lavorativa.
Il ricorso non può, però, trovare positivo apprezzamento.
In primo luogo, deve darsi atto che la pratica per l’aggiornamento del permesso posseduto non avrebbe comunque potuto andare a buon fine a causa della mancata presentazione dell’interessato per il completamento dell’ iter mediante rilievi foto-dattiloscopici.
Tale circostanza è stata valutata dalla Questura e valorizzata come indizio del mancato raggiungimento di quell’inserimento sociale che deve essere pieno per poter continuare a godere del titolo “premiale” del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo. Motivazione chiaramente esplicitata nel provvedimento censurato, che evidenzia anche la ravvisata gravità del reato commesso, la quale non è smentita dalla documentazione in atti che evidenzia, infatti, come la pena ridotta sia imputabile al fatto che il reato non si è consumato a causa dell’intervento delle forze dell’ordine.
Il potere esercitato dalla Questura appare, dunque, immune dai vizi dedotti, dal momento che la Questura ha valutato gli aspetti positivi della posizione del ricorrente al fine di ammettere la possibilità, per lo stesso, di richiedere un permesso di tipo ordinario, a tempo limitato, che, previo accertamento del possesso di tutti i requisiti a tal fine necessari, potrà garantirgli di continuare la propria attività lavorativa.
Così respinto il ricorso, le spese del giudizio non possono che seguire l’ordinaria regola della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'IL RO (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, a favore dell’Amministrazione, nella misura di euro 2.000,00 (duemila/00), oltre ad accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Carpentieri, Presidente
Mara Bertagnolli, Consigliere, Estensore
Alessio Falferi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mara Bertagnolli | Paolo Carpentieri |
IL SEGRETARIO