Decreto cautelare 30 novembre 2023
Ordinanza cautelare 10 gennaio 2024
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 02/05/2025, n. 1534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1534 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01534/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02306/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2306 del 2023, proposto da
FINEDI ASSET MANAGEMENT s.p.a. Società Benefit, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Simone Gargano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Via Beccaria, n. 5;
contro
COMUNE DI MILANO, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonello Mandarano, Enrico Barbagiovanni, Anna Tavano, Donatella Silvia, Chantal Rho, Sara Francesca Simone e Gloria Centineo Cavarretta Mazzoleni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso gli Uffici dell’Avvocatura comunale in Milano, Via della Guastalla, n. 6;
per l'annullamento
del provvedimento del 2 agosto 2023 Prot.07/08/2023.0421453.U, di “decadenza dell’autorizzazione amministrativa per la vendita di quotidiani e periodici e revoca della relativa concessione di suolo pubblico in Piazzale De Agostini Giovanni Via Boni alt.civ.32 per inattività”;
di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso con lo stesso, ancorché ignoto, ivi
compreso l’atto di avvio di procedimento del 3 marzo 2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2025 il dott. Stefano Celeste Cozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con provvedimento n. 4485 del 4 marzo 2021, il Comune di Milano ha rilasciato alla società ED Asset MA s.r.l. (ora ED Asset MA s.p.a. società benefit) autorizzazione per l’esercizio su suolo pubblico di un’edicola situata in Via Boni, n. 32.
Con successivo provvedimento in data 2 agosto 2023, lo stesso Comune di Milano ha dichiarato la decadenza della suddetta autorizzazione ai sensi dell’art. 22, comma 4, lett. b), del d.lgs. n. 114 del 1998 che sanziona appunto con la decadenza la sospensione dell’attività per un periodo superiore ad un anno.
Contro questo provvedimento è diretto il ricorso in esame proposto da ED Asset MA s.p.a. società benefit.
Si è costituito in giudizio, per resistere al ricorso, il Comune di Milano.
Con ordinanza n. 15 del 10 gennaio 2024, la Sezione ha accolto l’istanza cautelare motivando esclusivamente in punto di periculum.
In prossimità dell’udienza di discussione del merito, il Comune di Milano ha depositato memoria insistendo nelle proprie conclusioni.
La causa è stata trattenuta in decisione in esito all’udienza dell’11 marzo 2025.
Con il primo motivo, parte ricorrente sostiene che il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo per difetto del presupposto di fatto posto che, contrariamente da quanto ritenuto dal Comune, l’edicola sarebbe rimasta chiusa per un periodo (dal 9 maggio 2022 all’11 gennaio 2023) inferiore ad un anno.
Con il secondo motivo, parte ricorrente contesta la parte del provvedimento impugnato laddove, al fine di dimostrare la perdurante chiusura dell’edicola, rileva che gli acquisti di prodotti editoriali da rivendere presso la stessa edicola effettuati dalla ricorrente sarebbero inadeguati per poter essere ritenuti prova congrua di un servizio continuativo offerto agli utenti, tale da garantire la regolare parità di trattamento delle testate. In proposito l’interessata rileva che, a seguito dell’intervenuta abrogazione dell’art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 170 del 2001, gli esercenti attività esclusiva di vendita di stampa periodica non sarebbero più tenuti a garantire la parità di trattamento delle testate. In base all’art. 8 della legge n. 198 del 2016, tali operatori sarebbero oggi tenuti a garantire parità di trattamento solo per le cosiddette “pubblicazioni regolari” in occasione della loro prima immissione nel mercato. Per queste ragioni, l’interessata sostiene che la violazione contestata dall’Amministrazione con il provvedimento impugnato non sarebbe sussistente.
Con il terzo motivo, parte ricorrente rileva che il provvedimento impugnato avrebbe omesso di indicare il periodo annuale in cui l’edicola sarebbe rimasta chiusa. Rileva inoltre che, poiché il periodo di chiusura sarebbe cominciato in data 9 maggio 2022, il procedimento finalizzato alla pronuncia della decadenza avrebbe dovuto prendere avvio dopo il 9 maggio 2023 e non (come in concreto avvenuto) in data 3 marzo 2023. Sostiene quindi la parte che non vi sarebbe prova della contestata chiusura annuale (i controlli effettuati dal Comune nel periodo da aprile a luglio 2023, ossia meno di 4 mesi su un intero anno, non sarebbero a tal fine sufficienti) e che, per questa ragione, il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo per violazione degli artt. 3 e 21-octies della legge n. 241 del 1990.
Questa censura viene ripresa nel quarto motivo, con il quale viene dedotto il vizio di eccesso di potere per difetto di istruttoria posto che il Comune avrebbe effettuato controlli isolati e non avrebbe tenuto conto delle prove documentali di riapertura (bolle di consegna del 3 febbraio 2023 e del 6 maggio 2023) prodotte dalla ricorrente nel corso del procedimento.
Con il quinto motivo ed il sesto motivo viene dedotto il vizio di eccesso di potere per travisamento dei fatti, posto che l’edicola sarebbe stata riaperta dall’11 gennaio 2023 e che, nel provvedimento impugnato, mancherebbe l’indicazione del periodo annuale di chiusura. Rileva inoltre la parte che l’Amministrazione, per poter contestare la violazione della parità di trattamento, avrebbe dovuto effettuare l’accertamento in relazione alle sole “pubblicazioni regolari”.
Con il settimo motivo, viene dedotto il vizio di eccesso di potere per illogicità ed ingiustizia posto che la decisione avversata sarebbe stata assunta senza tener conto del fatto che la chiusura dell’edicola (comunque inferiore al periodo di un anno) sarebbe dipesa da esigenze di ristrutturazione e senza tener conto del periodo di crisi in cui versa l’attività di vendita di stampa periodica che spingerebbe gli esercenti a seguire strategie imprenditoriali di apertura ad intermittenza, sulle quali l’Amministrazione non potrebbe compiere alcun sindacato. Rileva infine la parte che la sanzione della decadenza penalizzerebbe eccessivamente i suoi interessi senza essere funzionale al perseguimento di alcun interesse pubblico.
Ritiene il Collegio che queste censure siano infondate per le ragioni di seguito esposte.
Stabilisce l’art. 22, comma 4, lett. b), del d.lgs. n. 114 del 1998 che le autorizzazioni all’esercizio di attività commerciale decadono in caso di sospensione dell’attività stessa per un periodo superiore ad un anno.
Come si vede, la norma non lascia alcuna discrezionalità all’amministrazione la quale, una volta constatata la sussistenza del presupposto fattuale consistente nella perdurante chiusura dell’esercizio per un periodo superiore all’anno, non può far altro che dichiarare la decadenza.
Ciò precisato, va ora osservato che, nel caso concreto, il Comune di Milano, dopo aver rilasciato alla ricorrente in data 4 marzo 2021 autorizzazione all’esercizio su suolo pubblico di un’edicola, ha constatato, attraverso ripetuti sopralluoghi che la relativa attività commerciale non è stata in sostanza mai svolta.
Non è invero contestato che, dopo il rilascio della suddetta autorizzazione, il Comune ha compiuto i seguenti numerosi sopralluoghi in esito ai quali è stata sempre constatata la chiusura dell’esercizio: 5 maggio 2021, 6 agosto 2021, 23 marzo 2022, 28 marzo 2022, 6 aprile 2022, 21 aprile 2022, 13 maggio 2022, 17 febbraio 2023, 14 aprile 2023, 17 maggio 2023 e 6 luglio 2023.
Come si vede, contrariamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, l’Amministrazione ha effettuato una accurata istruttoria che, come detto, ha sempre dimostrato l’inattività dell’esercizio; inattività che, peraltro, è cominciata ben prima del 9 maggio 2022 e si è protratta ben oltre l’11 gennaio 2023, date di inizio e fine del periodo di sospensione richiesto dalla ricorrente per effettuare sul chiosco dell’edicola lavori di ristrutturazione.
Parte ricorrente, a fronte di tali risultanze istruttorie, non ha prodotto alcuna prova significativa che possa invece dimostrare l’esercizio dell’attività: come indicato nel provvedimento impugnato, le bolle di consegna del 3 febbraio 2023 e del 6 maggio 2023 si riferiscono ad un numero esiguo di acquisti e riguardano i rifornimenti di due sole giornate inserite nel lungo arco temporale (superiore all’anno) in cui si sono effettuati i controlli.
Vale poi la pena osservare che non è contestato che il Comune di Milano, dopo l’emanazione dell’ordinanza cautelare che ha sospeso gli effetti del provvedimento di decadenza in questa sede impugnato, ha effettuato un ulteriore sopralluogo in data 13 gennaio 2025 che ha dato ancora esito negativo.
Sussistono dunque numerosi elementi che portano ritenere che, come anticipato, la ricorrente non abbia in sostanza mai svolto l’attività di vendita oggetto dell’autorizzazione rilasciata in data 4 marzo 2021.
Ne consegue che l’Amministrazione non poteva far altro che applicare nel caso di specie il richiamato art. 22, comma 4, lett. b), del d.lgs. n. 114 del 1998 e comminare la sanzione della decadenza ivi prevista.
Sono pertanto del tutto inconferenti le argomentazioni dedotte dalla ricorrente riguardanti: a) la contestazione della sussistenza dell’obbligo di garanzia della parità di trattamento delle testate; b) l’eccessiva incidenza della sanzione sui suoi interessi.
Va dunque ribadita l’infondatezza delle censure in esame.
In conclusione, per tutte le ragioni illustrate, il ricorso va respinto.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente al rimborso delle spese di giudizio in favore del Comune di Milano che vengono liquidate in euro 1.500 (millecinquecento), oltre spese generali e accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Maria Ada Russo, Presidente
Giovanni Zucchini, Consigliere
Stefano Celeste Cozzi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefano Celeste Cozzi | Maria Ada Russo |
IL SEGRETARIO