Ordinanza collegiale 6 giugno 2014
Ordinanza cautelare 19 dicembre 2014
Sentenza 16 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 16/05/2023, n. 8323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8323 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/05/2023
N. 08323/2023 REG.PROV.COLL.
N. 05257/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5257 del 2014, proposto da
Casa di Riposo Ebraica di Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandra Quattrini e Riccardo Troiano, con domicilio eletto presso lo studio Studio Legale Orrick, GT & Sutcliffe in Roma, piazza della Croce Rossa, 2/C;
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Magnanelli, domiciliato presso l’avvocatura dell’Ente in Roma, via Tempio di Giove, 21;
nei confronti
“ DA Hotel ” S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Pietro Golisano, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via G.L. Lagrange, 1;
Soc Gestioni Immobiliari Alberghiere S.r.l., non costituito in giudizio;
per l'annullamento
della determinazione dirigenziale n. 73 del 15 gennaio 2014 prot. n. 5592 ricevuta in data 11.2.2014 adottata da Roma Capitale, recante applicazione della sanzione pecuniaria per la realizzazione di opere edilizie abusive nonché l'ordine di rimozione o demolizione delle stesse.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale e di Soc DA Hotel S.r.l.;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 aprile 2023 il dott. Giuseppe Licheri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che :
- con gravame ritualmente proposto, l’odierna ricorrente impugnava la determinazione dirigenziale, meglio specificata in premessa, con cui il competente ufficio municipale di Roma Capitale aveva intimato ad essa, in qualità di proprietario non responsabile, e alla “ DA EL ” s.r.l. (odierna controinteressata), in qualità di affittuaria responsabile, la sanzione edilizia consistente nella rimozione, entro 30 giorni, delle opere eseguite in assenza di titolo edilizio sull’immobile sito in Roma alla via del Vantaggio n. 14, nonché aveva irrogato ad entrambi i soggetti la sanzione pecuniaria di Euro 25.000,00, in applicazione dell’art. 16, comma 5, della L.R. Lazio n. 15/2008;
- il medesimo provvedimento, risultava impugnato anche dalla “ DA EL ” s.r.l. con atto di gravame acquisito da questo Tribunale con RG n. 5220/2014;
- il ricorso da ultimo indicato veniva definito da questa Sezione con sentenza n. 10738 del 4.9.2019 con cui, in parte, lo stesso veniva dichiarato improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse –atteso che la gran parte delle opere abusive risultavano rimosse, come emerso dalla nota del 27.6.2014 della Polizia Municipale, riferita al piano interrato e dalla relazione di servizio del 9.5.2018 del pari della Polizia Municipale, che avevano dato conto del ripristino dello stato dei luoghi – e, in parte – con riferimento agli interventi relativi al montacarichi e alla non apertura di un lucernaio, in relazione ai quali pendeva domanda di autorizzazione alla Soprintendenza per la loro permanenza – il medesimo veniva accolto, affermando che, “ per il suddetto tipo di abuso la legislazione regionale suindicata prevede l’applicazione di due differenti misure sanzionatorie, una demolitoria e una pecuniaria, previa acquisizione del parere vincolante del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali di cui dell’art.33, comma 4 del D.P.R. n.380 del 2001, a cui l’art.16, comma 5 della L.R. n.15 del 2008 fa esplicito riferimento, che nel caso di specie tra l’altro non risulta essere stato acquisito dal Comune (cfr. all.1 al ricorso); nella normativa statale in argomento le due sanzioni vengono previste in alternativa tra loro; alla luce di questa alternatività deve dunque essere letta la corrispondente disposizione regionale; si emette quindi ordinanza di demolizione oppure si irroga la sanzione amministrativa pecuniaria ”, con salvezza degli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione;
- la sentenza in questione acquisiva autorità di cosa giudicata (circostanza, questa, incontestata tra le parti);
- con memoria depositata in prossimità dell’udienza di discussione del ricorso, Roma Capitale chiedeva pertanto definirsi il giudizio con una declaratoria di improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse, essendo il provvedimento impugnato già, in parte, annullato per effetto della cennata sentenza, resa nel corso di un giudizio nel quale pure era stata evocata l’odierna ricorrente;
- a tale richiesta si univa parte ricorrente;
- all’udienza pubblica del 12.4.2023, l’affare veniva trattenuto in decisione.
Ritenuto che :
- concordemente alla richiesta delle parti, può definirsi il presente giudizio con sentenza declaratoria dell’improcedibilità del medesimo per sopravvenuto difetto di interesse di entrambe le parti alla sua definizione nel merito;
- del resto, pare evidente come la determinazione dirigenziale impugnata sia stata fatta oggetto di delibazione da parte della sentenza n. 10738/2019 di questa Sezione (passata in giudicato) con esito, peraltro, parzialmente demolitorio della stessa, sì da non residuare più alcun interesse all’annullamento della medesima in esito al contenzioso in oggetto;
- ricorrono, quindi, i presupposti per dichiarare il presente ricorso improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c ), c.p.a.;
- spese compensate, attesa la concorde richiesta delle parti e la mancata definizione nel merito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:
Pietro Morabito, Presidente
Salvatore Gatto Costantino, Consigliere
Giuseppe Licheri, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppe Licheri | Pietro Morabito |
IL SEGRETARIO