Sentenza 16 luglio 2014
Massime • 1
La sospensione dei lavori, appaltati da una comunità montana, emessa dal sindaco del comune in cui gli stessi devono eseguirsi sull'erroneo presupposto che le opere necessitino di concessione edilizia e non del semplice visto di conformità della regione (il cui rilascio il sindaco non poteva ignorare, essendo coinvolto nel procedimento per la sua adozione ai sensi dell'art. 81 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616) integra la causa di forza maggiore idonea ad escludere il diritto dell'appaltatore a qualsiasi compenso o indennizzo a carico della P.A. committente, giusta l'art. 34 del capitolato generale per gli appalti delle opere finanziate dalla Cassa per il Mezzogiorno, che disciplina la sospensione analogamente a quanto previsto, in via generale, dall'art. 30 del d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, per gli appalti delle opere di competenza del Ministero per i Lavori Pubblici. In tale ipotesi, infatti, la sospensione è prodotta da un intervento cogente di altra Autorità ed alla committente non è imputabile alcuna colpa circa la determinazione dell'evento che ha impedito l'adempimento dell'obbligo, posto a suo carico, di assicurare all'appaltatore la possibilità di realizzare l'opera affidatagli, né le cause dell'evento sono alla stessa ascrivibili alla stregua dello sforzo dovuto secondo l'ordinaria diligenza, in ragione della loro imprevedibilità, inevitabilità e non superabilità.
Commentario • 1
- 1. Direttive Europee Appalti: sono efficaci prima del recepimento?Redazione · https://www.giurdanella.it/ · 3 dicembre 2015
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 16/07/2014, n. 16276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16276 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALVAGO Salvatore - Presidente -
Dott. FORTE Fabrizio - Consigliere -
Dott. CAMPANILE Pietro - Consigliere -
Dott. ACIERNO Maria - Consigliere -
Dott. MERCOLINO Guido - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI NZ UI, in qualità di titolare dell'omonima impresa di costruzioni, elettivamente domiciliato in Roma, alla via G. Pisanelli n. 4, presso l'avv. PALAMARA ANTONIO, unitamente agli avv. RENATO POTENTE e SALVATORE DI PARDO, dai quali è rappresentato e difeso in virtù di procura speciale a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
COMUNITÀ MONTANA DEL FORTORE MOLISANO, in persona del Commissario p.t., elettivamente domiciliata in Roma, alla via G. Ferrari n. 11, presso l'avv. PINTO ALDO, unitamente all'avv. ANTONIO GUIDA, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura speciale a margine del controricorso;
- controricorrente -
e
COMUNE DI PIETRACATELLA, in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato in Roma, alla via F. Innocenti n. 32, presso l'avv. MARIO MARIANO, unitamente all'avv. GIUSEPPE DE RUBERTIS, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura speciale a margine del controricorso;
- controricorrente -
e
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI;
- intimato -
avverso la sentenza della Corte di Appello di Campobasso n. 37/08, pubblicata l'11 febbraio 2008;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5 febbraio 2014 dal Consigliere dott. Guido Mercolino;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. PATRONE Ignazio il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - L'ing. Di NZ IG, in qualità di titolare dell'omonima impresa di costruzioni, convenne in giudizio la IT NT del Fortore Molisano, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni causati dalla mancata cooperazione all'adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto di appalto stipulato il 12 gennaio 1983 e dagli atti aggiuntivi del 13 maggio 1985 e del 28 settembre 1988, aventi ad oggetto la realizzazione della rete viaria nella zona destinata ad insediamenti produttivi sulla fondovalle del Tappino, nel Comune di Pietracatella, ed in subordine al pagamento dell'indennizzo dovuto per l'ingiustificato arricchimento. A sostegno della domanda, espose che la durata dell'appalto aveva subito una enorme dilatazione a causa della sospensione dei lavori illegittimamente disposta dal 6 settembre 1990 al 13 ottobre 1998, in dipendenza dell'omessa integrale consegna dell'area di sedime, della necessità di redigere ed approvare due perizie di variante e di un'ordinanza di sospensione emessa dal Sindaco di Pietracatella per presunti illeciti urbanistico-edilizi.
1.1. - Si costituì la IT NT, la quale eccepì la non imputabilità delle cause della sospensione, chiedendo in via riconvenzionale la condanna dell'attore al ripristino della piena funzionalità delle opere realizzate, rimaste incustodite e prive di manutenzione, nonché al risarcimento dei danni.
Nel corso del giudizio, fu autorizzata la chiamata in causa del Ministero dei lavori pubblici, che in qualità di titolare originario dell'opera ne aveva affidato la realizzazione alla IT NT, e del Comune di Pietracatella, indicato quale responsabile della sospensione, i quali si costituirono, opponendo la prescrizione dell'azione di regresso e la responsabilità esclusiva della committente.
1.2. - Con sentenza del 17 settembre 2003, il Tribunale di Campobasso accolse parzialmente la domanda, condannando la IT NT al pagamento della somma di Euro 15.558,73, oltre interessi, a titolo di risarcimento dei maggiori oneri sopportati per la sospensione dei lavori nel periodo successivo al 26 luglio 1997; rigettò le altre domande dell'attore e la domanda di rivalsa proposta dalla IT NT, e condannò il Di NZ a ripristinare la piena funzionalità delle opere realizzate.
2. - L'impugnazione proposta dalla IT NT è stata rigettata dalla Corte d'Appello di Campobasso, che con sentenza dell'11 febbraio 2008 ha rigettato anche il gravame incidentale proposto dal Di NZ.
Premesso che i lavori erano stati sospesi dal Sindaco di Pietracatella perché eseguiti in assenza di concessione, la Corte ha rilevato che, come riferito dallo stesso attore, il procedimento penale promosso nei confronti del presidente della IT NT, del titolare dell'impresa e del direttore dei lavori si era concluso con sentenza di assoluzione, pronunciata dal Pretore di Larino in considerazione dell'avvenuto rilascio del visto di conformità urbanistica previsto dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 81 il quale escludeva la necessità della concessione edilizia. Con nota del 6 dicembre 1994, il direttore dei lavori aveva pertanto sollecitato la revoca della sospensione, disposta dal Sindaco con provvedimento del 26 settembre 1997, a seguito della delibera adottata dalla Giunta comunitaria il 23 luglio 1997, con cui era stata riapprovata la seconda perizia di variante e suppletiva e dichiarata la pubblica utilità dell'opera, nonché del benestare rilasciato dal settore sismico dell'Assessorato regionale. Ciò posto, la Corte ha osservato, per quanto ancora rileva in questa sede, che la riconducibilità della sospensione al provvedimento del Sindaco ne escludeva l'imputabilità alla IT NT, ritenendo irrilevante, a tal fine, il ritardo con cui ne era stata disposta la revoca a seguito del giudicato penale, in quanto, in una materia regolata da atti formali, l'eventuale diversità delle ragioni che avevano determinato il mantenimento in vita del provvedimento, rispetto a quelle che ne avevano giustificato l'adozione, sarebbe risultata inopponibile alla committente. Quanto al danno subito dall'attore per effetto della sospensione dei lavori nel periodo successivo alla revoca del predetto provvedimento, la Corte ha ritenuto non pertinente, ai fini del rimborso delle spese generali, il richiamo al R.D. 25 maggio 1895, n. 350, art. 20 ed alla giurisprudenza arbitrale, escludendo la portata nomofilattica di quest'ultima ed osservando che la sospensione in esame aveva fatto seguito ad un altro periodo di sospensione molto lungo, all'esito del quale il cantiere era verosimilmente quasi smobilizzato. Ad analoghe conclusioni è pervenuta con riguardo al vincolo del potenziale produttivo dell'impresa ed al vincolo di impianti, macchinari ed attrezzature, escludendo inoltre la configurabilità di un maggior impegno finanziario per effetto del prolungamento dei lavori, in quanto non risultava l'esecuzione di ulteriori opere dopo il 6 settembre 1990. Ha ritenuto meramente astratto il riferimento ai costi derivanti dal protrarsi dei vincoli delle polizze assicurative, ravvisando infine una mera clausola di stile nel richiamo alla rivalutazione monetaria ed agl'interessi, già liquidati nella sentenza di primo grado.
3. - Avverso la predetta sentenza il Di NZ propone ricorso per cassazione, articolato in due motivi. La IT NT ed il Comune resistono con controricorsi, illustrati con memorie. Il Ministero non ha svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con il primo motivo d'impugnazione, il ricorrente denuncia la violazione e/o la falsa applicazione dell'art. 34 del capitolato generale d'appalto della Cassa per il Mezzogiorno, del D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, art. 30 e dell'art. 116 cod. proc. civ.,
osservando che, nel ricondurre al factum principis la sospensione dei lavori, con la conseguente esclusione della responsabilità della committente, la sentenza impugnata non ha tenuto conto della condotta negligente di quest'ultima. Sostiene infatti che la IT NT aveva omesso di comunicare al Comune di Pietracatella sia la Delib. 12 aprile 1990, n. 2037, con cui la Giunta regionale aveva rilasciato il visto di conformità urbanistica, sia il successivo provvedimento con cui era stato segnalato l'inizio di alcune lavorazioni prima del rilascio dell'autorizzazione di cui alla L.R. 8 settembre 1986, n. 15. Premesso che la mancata comunicazione di tali provvedimenti aveva indotto il Comune a ritenere i lavori ineseguibili per difetto della concessione edilizia, afferma che il predetto adempimento non rientrava tra gli obblighi posti a carico dell'impresa dall'art. 43, punto 35, del capitolato speciale d'appalto, trattandosi di un atto di competenza esclusiva della stazione appaltante. Nell'escludere la responsabilità della committente anche per il periodo di sospensione successivo alla sentenza penale di assoluzione, la Corte di merito ha poi trascurato che il ritardo nella revoca delle ordinanze del Sindaco era stato determinato non già da una riserva mentale di quest'ultimo, bensì dal ritardo nella redazione della variante tecnica e suppletiva, alla cui approvazione la IT NT era tenuta in adempimento dei doveri di collaborazione e cooperazione derivanti dal contratto di appalto.
1.1. - A conclusione del predetto motivo, il ricorrente formula un complesso quesito di diritto, con il quale, riassumendo le argomentazioni precedentemente esposte, chiede a questa Corte di stabilire se possa ritenersi legittima, ai sensi delle norme invocate, una sospensione dei lavori disposta in conseguenza di provvedimenti resi da Autorità amministrative terze, quando tali provvedimenti siano ri-conducibili a negligenze e/o inadempimenti ascrivibili all'ente appaltante, e se, in caso di cessazione delle ragioni che hanno dato luogo ad una sospensione dei lavori, il perdurare della stessa oltre i termini normativamente previsti possa ricondursi ad una responsabilità della stazione appaltante, quand'anche persistano provvedimenti resi da Autorità amministrative terze.
Gl'interrogativi in tal modo proposti si sottraggono alla censura di genericità sollevata dalla difesa del Comune, in quanto, recando una chiara indicazione dei tratti essenziali della vicenda dedotta in giudizio e del principio di diritto di cui si chiede l'enunciazione, dai quali può desumersi specularmente la RATIO decidendi della sentenza impugnata, risultano più che sufficienti a sintetizzare la questione giuridica sottoposta all'esame di questa Corte, la cui immediata individuazione rappresenta la finalità specificamente perseguita dal legislatore attraverso l'introduzione del requisito di cui all'art. 366-bis cod. proc. civ. Il quesito di diritto che il ricorrente è tenuto a formulare nei casi previsti dall'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1 - 4 si pone infatti come il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l'esercizio della funzione nomofilattica del Giudice di legittimità, mirando a soddisfare al tempo stesso l'interesse della parte ad una decisione della lite diversa da quella cui è pervenuta la sentenza impugnata e quello dell'ordinamento all'enucleazione di una regula juris suscettibile di applicazione in casi ulteriori (cfr. Cass., Sez. 5, 7 marzo 2012, n. 3530; Cass., Sez. lav., 7 aprile 2009, n. 8463; Cass., Sez. 3, 20 giugno 2008, n. 16803): esso, pertanto, pur non potendo risolversi nella mera richiesta di accoglimento del motivo o in un generico interpello in ordine alla fondatezza degli argomenti addotti a sostegno delle censure, deve costituire una chiara sintesi logico- giuridica della questione, formulata in termini tali per cui dalla risposta negativa od affermativa che ad esso si dia, discenda in modo univoco l'accoglimento od il rigetto del ricorso (cfr. Cass., Sez. Un., 5 febbraio 2008, n. 2658; 28 settembre 2007, n. 20360; Cass., Sez. 1, 24 novembre 2011, n. 24850). Qualora poi, come nella specie, il motivo d'impugnazione, pur prospettato in modo formalmente unitario, risulti in effetti articolato in una pluralità di censure, attinenti ad aspetti diversi della vicenda presa in esame dalla sentenza impugnata, sostanziandosi pertanto nella proposizione cumulativa di più motivi, non nuoce alla predetta esigenza di chiarezza, potendo anzi contribuire a soddisfarla in misura più ampia, la formulazione di tanti quesiti quanti sono i profili autonomi e differenziati in ordine ai quali si chiede a questa Corte di pronunciarsi (cfr. Cass., Sez. Un., 9 marzo 2009, n. 5624; Cass., Sez. V., 28 giugno 2013, n. 16345).
1.2. - Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa della IT NT, la questione sollevata con il motivo in esame non ha ad oggetto la legittimità dell'ordinanza di sospensione dei lavori adottata dal Sindaco a causa della mancata comunicazione del visto di conformità urbanistica rilasciato dalla Regione, ma la legittimità della sospensione dei lavori disposta dalla stessa IT a seguito del predetto provvedimento, la cui riconducibilità all'inadempimento di un obbligo gravante sulla committente impedisce, ad avviso del ricorrente, di ravvisare nella ordinanza sindacale una causa di forza maggiore idonea ad escludere la responsabilità della controricorrente per il ritardo nello svolgimento dei lavori. Non può pertanto condividersi il rilievo secondo cui le censure sollevate dal ricorrente mirano ad introdurre nel giudizio una questione di diritto nuova rispetto a quella prospettata nelle precedenti fasi di merito, nelle quali era stata fatta valere esclusivamente l'illegittimità della sospensione disposta dalla stazione appaltante: indipendentemente dalla considerazione che l'improponibilità di nuove questioni giuridiche in sede di legittimità opera esclusivamente con riguardo alla prospettazione di questioni di diritto che implichino nuovi accertamenti o apprezzamenti in fatto (cfr. Cass., Sez. 1, 26 marzo 2012, n. 4787;
14 ottobre 2005, n. 20005; Cass., Sez. lav., 3 marzo 2004, n. 4334), si osserva che gl'interrogativi proposti in questa sede riflettono una problematica specificamente affrontata dalla sentenza impugnata:
quest'ultima, infatti, pur dando atto che in sede penale era stata esclusa la necessità della concessione edilizia, il cui mancato rilascio aveva costituto il pre-supposto della sospensione dei lavori disposta dal Sindaco, ha ritenuto che l'intervento dell'Autorità preposta alla vigilanza in materia edilizia impedisse di ravvisare una responsabilità della IT NT, alla quale non poteva essere ascritto alcun inadempimento, in considerazione della conformità delle opere alla disciplina urbanistica, attestata dall'avvenuto rilascio del relativo visto da parte della Regione. 1.3. - Precisato in tal modo l'oggetto delle censure prospettate dal ricorrente, risulta inconferente l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla difesa del Comune, secondo cui l'accertamento dell'illegittimità dell'ordinanza sindacale a-vrebbe dovuto essere richiesto al Giudice amministrativo. In quanto proposta per la prima volta in sede di legittimità, l'eccezione deve peraltro ritenersi inammissibile, ponendosi in contrasto con la pronuncia adottata dal Giudice di primo grado in ordine al merito della pretesa avanzata dal ricorrente, la cui mancata impugnazione per difetto di giurisdizione, comportando la formazione del giudicato implicito in ordine alla relativa questione, ne esclude la rilevabilità d'ufficio nelle successive fasi processuali e la proponibilità in cassazione (cfr. Cass., Sez. Un., 22 aprile 2013, n. 9693; Cass., Sez. lav., 20 marzo 2013, n. 6966;
Cass., Sez. 3, 28 settembre 2011, n. 19792). 1.4. - Quanto invece alla sospensione dei lavori disposta dalla IT NT a seguito dell'ordinanza emessa dal Sindaco di Pietracatella, è opportuno premettere che, pur essendo la stessa rivestita delle forme dell'atto amministrativo, l'accertamento della sua illegittimità è devoluto alla giurisdizione del Giudice ordinario, trattandosi di un provvedimento attinente all'esecuzione del contratto d'appalto, in relazione al quale, diversamente da quanto accade per quelli riguardanti la fase ad evidenza pubblica che precede la stipulazione del contratto, le posizioni soggettive del privato non assumono la consistenza di interessi legittimi, ma quella di diritti soggettivi inerenti ad un rapporto di natura privatistica (cfr. Cass., Sez. Un., 14 giugno 2006, n. 13690). In riferimento alla disciplina della sospensione dettata dal D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, art. 30 per gli appalti di opere di competenza del Ministero per i lavori pubblici (analoga a quella dettata dall'art. 34 del capitolato generale della Cassa per il Mezzogiorno), questa Corte ha chiarito che, ai fini del riconoscimento di una causa di forza maggiore, in presenza della quale resta escluso il diritto dell'appaltatore a qualsiasi compenso o indennizzo, non è di per sè sufficiente che l'Amministrazione committente si limiti ad allegare, invocandone la forza cogente, il mero fatto obiettivo dell'intervento di un provvedimento emesso da un'altra Autorità che abbia impedito la prosecuzione dei lavori, ma occorre che essa dimostri anche la propria assenza di colpa in riferimento alla determinazione dell'evento, che ha reso impossibile l'adempimento dell'obbligo, posto a suo carico, di assicurare all'appaltatore la possibilità di realizzare l'opera affidatagli, ovvero provi la non imputabilità delle relative cause, sulla base dell'imprevedibilità, inevitabilità e non superabilità delle stesse, alla stregua dello sforzo dovuto secondo l'ordinaria diligenza (cfr. Cass., Sez. I, 20 agosto 2003, n. 12235; 25 febbraio 1971, n. 491). Nella specie, la causa di forza maggiore che ha impedito la prosecuzione dei lavori è stata individuata dalla Corte di merito nell'ordinanza adottata il 6 settembre 1990, con cui il Sindaco di Pietracatella ne dispose la sospensione, avendo accertato che per le opere commissionate dalla IT NT all'impresa del ricorrente non era stata preventivamente rilasciata la concessione edilizia;
risulta dalla sentenza impugnata che tale provvedimento fu poi revocato con ordinanza del 26 settembre 1997, a seguito della conclusione del procedimento penale promosso nei confronti del Presidente della IT NT, del titolare dell'impresa e del direttore dei lavori, nel quale era stato accertato che la concessione non era necessaria, trattandosi di opere per le quali era sufficiente il visto di conformità urbanistica previsto dal D.P.R. n. 616 del 1977, art. 81 regolarmente rilasciato dalla Regione. Sulla
base di tale ricostruzione dei fatti, non contestata in questa sede, non meritano censura le conclusioni cui è pervenuta la Corte di merito, la quale ha escluso la responsabilità della IT NT, in virtù dell'osservazione che le cause della sospensione non erano alla stessa imputabili, costituendo tale provvedimento una conseguenza necessaria di quello adottato dal Sindaco, ed avendo essa assicurato la conformità delle opere commissionate alla disciplina urbanistica. L'avvenuto rilascio del visto da parte della Regione, accertato in sede penale, comprovando l'adempimento da parte della IT NT dell'obbligo di assicurare la possibilità giuridica e materiale della realizzazione delle opere affidate all'appaltatore, consente infatti di ascrivere esclusivamente al Sindaco la sospensione dei lavori, avuto riguardo all'insussistenza dei presupposti per l'adozione della relativa ordinanza ed al dovere dell'Amministrazione di ottemperarvi prontamente mediante l'assunzione dei conseguenti provvedimenti nell'ambito del rapporto di appalto.
Ininfluente, ai fini dell'affermazione della responsabilità della committente, deve ritenersi la mancata comunicazione al Sindaco dell'avvenuto rilascio del visto di conformità urbanistica, trattandosi di un provvedimento del quale l'Amministrazione comunale non poteva risultare completamente all'oscuro, dal momento che il D.P.R. n. 616 del 1977, art. 81 nel disciplinare il procedimento per la sua adozione, prevedeva anche il coinvolgimento degli enti locali interessati, primo fra tutti evidentemente il Comune nel territorio del quale doveva sorgere l'opera pubblica, e la cui ignoranza non era comunque ascrivibile alla IT NT, ma alla Regione, in qualità di ente competente all'emanazione dell'atto. È invece inammissibile la censura riflettente la violazione dell'obbligo di provvedere alla denuncia prevista dalla L.R. n. 15 del 1986 prima dell'inizio dei lavori, trattandosi di una questione coinvolgente un accertamento di fatto, che non risulta trattata nella sentenza impugnata, e non può quindi trovare ingresso in questa sede, essendosi il ricorrente limitato ad indicare il documento prodotto in giudizio dal quale risultava l'inosservanza di tale obbligo, senza precisare la fase processuale e l'atto in cui l'inadempimento è stato fatto valere (cfr. Cass., Sez. lav., 28 luglio 2008, n. 20518;
Cass., Sez. 1, 31 agosto 2007, n. 18440). Correttamente, infine, la sentenza impugnata ha escluso la possibilità di addebitare alla IT NT il ritardo con cui il Sindaco dispose la revoca della sospensione a seguito del passaggio in giudicato della sentenza penale con cui fu esclusa la sussistenza dell'illecito urbanistico, non essendo stata accertata la sussistenza di un nesso eziologico tra il predetto ritardo ed il compimento degli adempimenti indicati dal ricorrente, la cui efficacia ostativa alla prosecuzione dei lavori, come ha rilevato la Corte di merito, non avrebbe potuto comportare un implicito mutamento delle ragioni poste a fondamento dell'ordinanza sindacale, ma avrebbe dovuto essere fatta risultare da un apposito provvedimento.
2. - Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta l'omissione e/o l'insufficienza della motivazione, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha negato il risarcimento dei maggiori oneri sostenuti da essa ricorrente per il fermo delle attrezzature di cantiere, le spese generali e quelle di guardiania e manutenzione, nonché degli oneri derivanti dalla protrazione delle garanzie e del mancato utile determinato in via presuntiva. Premesso che la fattispecie in esame è disciplinata dal capitolato generale della Cassa per il Mezzogiorno e dal D.P.R. n. 1063 del 1962, che non prevedevano criteri specifici ai fini della liquidazione del danno derivante dalla sospensione dei lavori, sostiene che, pur non avendo carattere vincolante, la giurisprudenza arbitrale avrebbe potuto fornire utili indicazioni al riguardo, soprattutto in considerazione della mancata nomina di un c.t.u.: essa, infatti, pur precisando che l'onere della prova del danno risarcibile è a carico dell'impresa, ha chiarito che l'organo giudicante può liquidare le somme dovute anche secondo equità.
2.1. - Il motivo è inammissibile, non essendo corredato da una distinta sintesi conclusiva, recante, come prescritto dal secondo periodo dell'art. 366-bis cod. proc. civ., la chiara indicazione dei fatti controversi in relazione ai quali si lamenta l'omissione o la contraddittorietà della motivazione, ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della stessa la rende inidonea a giustificare la decisione. 11 ricorrente si è infatti limitato a denunciare l'omissione, l'insufficienza e la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata con riferimento ad una pluralità di profili dell'accertamento in essa contenuto, astenendosi però dal far precedere o seguire il motivo d'impugnazione da un momento di sintesi (omologo al quesito di diritto prescritto dal primo periodo dell'art. 366-bis cit. per il caso in cui vengano fatti valere vizi riconducibili all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1 - 4) idoneo a circoscrivere puntualmente i limiti delle censure proposte, e ad evitare quindi che la formulazione del ricorso ingeneri incertezze in sede di valutazione della sua ammissibilità e fondatezza (cfr. Cass., Sez. Un., 1 ottobre 2007, n. 20603; Cass., Sez. lav., 25 febbraio 2009, n. 4556;
Cass., Sez. 3, 7 aprile 2008, n. 8897). L'indicazione prescritta dall'art. 366-bis, pur non essendo soggetta a rigidi canoni formali, postula che in una parte del motivo o comunque del ricorso a ciò specificamente e riassuntivamente destinata la parte enuclei, dal complesso delle argomentazioni svolte a sostegno della censura, il fatto al cui accertamento la stessa si riferisce e le ragioni che la sorreggono, in modo da consentire di individuare ictu oculi la questione sottoposta all'esame del Giudice di legittimità (cfr. Cass., Sez. 3, 30 dicembre 2009, n. 27680; Cass., Sez. lav., 25 febbraio 2009, n. 4556, cit.). Quest'esigenza non può quindi ritenersi soddisfatta allorquando, come nella specie, tale individuazione non costituisca oggetto di un'opera di puntualizzazione compiuta dallo stesso ricorrente, ma sia possibile soltanto attraverso la lettura integrale della complessiva illustrazione del motivo, configurandosi pertanto come il risultato di un'attività interpretativa rimessa al lettore.
3. - Il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, e condanna Di NZ IG, in qualità titolare dell'omonima impresa, al pagamento in favore della IT NT del Fortore Molisano e del Comune di Pietracatella delle spese processuali, che si liquidano per ciascuno dei controricorrenti in complessivi Euro 7.200,00, ivi compresi Euro 7.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre agli accessori di legge. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 5 febbraio 2014. Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2014