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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 16/12/2025, n. 6048 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 6048 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
__________
In nome del Popolo Italiano
Il G.O. Tiziana G. Falsaperla, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
EX ART. 281 SEXIES, TERZO COMMA, C.P.C. nella causa civile iscritta al n° 11338/2024 R.G., avente ad oggetto: Riconoscimento della cittadinanza italiana promossa da
, nata in [...] il [...], ivi residente in Parte_1
Mariano Santamaria 2147, San Justo, La Matanza, Prov. Buenos Aires, Argentina,
, nata in [...] il [...], residente in Parte_2
Leandro N. Alem 3014, San Andres, General San Martin, Prov. Buenos Aires, Argentina e , nata in [...] il [...], Parte_3 residente in Cochabamba 2250, General San martin, Prov. Buenos Aires, Argentina, tutte elettivamente domiciliate in Milano, Via Messina n. 47, presso lo studio dell'Avv. Graciela Cerulli, che le rappresenta e difende come da procura in atti.
RICORRENTI
CONTRO
(CF ) e in Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 persona dei Ministri pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, presso i cui uffici, in Catania, via Vecchia Ognina, n. 149, sono domiciliati;
RESISTENTE
******
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., le ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, deducendo di essere discendenti dirette di cittadino italiano, nato a [...] in data [...], Persona_1 emigrato in Argentina senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza mai naturalizzarsi cittadino argentino.
Il si è costituito in giudizio: Controparte_1
- non contestando nel merito la domanda giudiziale avanzata dalle controparti;
- chiedendo disporsi la compensazione delle spese del giudizio, risultando fisiologici i ritardi degli tenuto conto dell'abnorme Controparte_3 quantità di domande gravanti sugli uffici a causa dell'eccezionale numero di richieste di cittadinanza e dei necessari accertamenti circa l'assenza di cause di perdita, la non rinuncia alla cittadinanza italiana dei richiedenti e di tutti i loro ascendenti secondo le disposizioni che si sono succedute nel tempo.
Il P.M. esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
Il procuratore delle ricorrenti insisteva nelle conclusioni già formulate e chiedeva la decisione della causa.
Va premesso che la legge n. 206/2021 prevede, al comma n. 36, che “all'articolo 4, comma 5, del decreto - legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Il comma n. 37 della citata legge prevede, inoltre, che “le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Pertanto, a far data dal 22.06.2022, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza è del Tribunale in cui è ricompreso il Comune di nascita dell'avo italiano, o più precisamente del Tribunale in cui ha sede la sezione in materia di immigrazione e cittadinanza.
Nel caso di specie, l'avo dei ricorrenti è nato a [...], con conseguente competenza di questo Tribunale, sezione specializzata in materia di immigrazione.
Deve, altresì, affermarsi la legittimazione passiva del posto Controparte_1 che in tutte le ipotesi diverse da quelle menzionate dal comma 2 dell'art 16 d.P.R. n. 572/1993 (e cioè degli artt. 2 co. 2 e 3, 3 co. 4, 4 co. 1 lett. c), 4 co. 2, 11, 13 co. 1 lett. c) e d), 14 e 17 L. n. 91/92), competente in ordine all'accertamento della sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della cittadinanza italiana è il al quale l'Autorità Diplomatica o consolare trasmette copia Controparte_1 dell'istanza e della documentazione prodotta dall'interessato (art. 16 comma 4 d.P.R. cit.).
I richiedenti dovrebbero limitarsi a chiedere il rilascio del relativo certificato o, nel caso di richiedenti non residenti in Italia, a domandare il riconoscimento di tale status all'autorità consolare di competenza per la circoscrizione in cui questi risiedono, sulla scorta della documentazione attestante la discendenza da cittadino o cittadina italiani.
Ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 1990, i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo.
Nel caso di procedimenti aventi ad oggetto l'accertamento del possesso della cittadinanza italiana e il rilascio della relativa certificazione, per tutti i casi di acquisto della cittadinanza italiana, ivi incluso quello della trasmissione iure sanguinis della stessa, il termine individuato dal D.P.R. 17/01/2014 n. 33 è di 730 giorni.
Nella specie le ricorrenti hanno dato prova di essere state impossibilitate ad accedere alla procedura amministrativa destinata al riconoscimento, non consentendo il sistema di effettuare la prenotazione (all.ti 8 e 9).
Risulta, peraltro, notorio che le richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana presso detta rappresentanza diplomatica hanno un tempo di attesa di diversi anni ai fini dell'evasione.
L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis e il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse stesso, equivalgono a un diniego del riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Nel merito, il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto per i motivi che seguono.
La Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, con la sentenza 25317/2022 ha stabilito i seguenti principi: “secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva;
(ii) l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento;
(iii) dagli artt. 3, 4, 16 e seg. e 22 cost., dall'art. 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948 e dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, si ricava che ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione”;
Nel caso di specie la domanda risulta fondata, tenuto conto della documentazione dimessa agli atti, tradotta e apostillata.
Risultano depositati, invero:
- estratto atto di nascita - rilasciato dal Servizio dello Stato Civile del Comune di Catania - di nato a [...] in data [...], figlio di Persona_1
e (all.to 1); Parte_4 Persona_2
- certificato di mancata rinuncia alla cittadinanza italiana e mancata iscrizione di nelle liste elettorali dei cittadini argentini che pur avendo Persona_1 efficacia dichiarativa, con valenza negativa e possibilità di prova contraria, non è stato contestato dalla parte resistente, né è stata fornita prova in senso diverso (all.to 3).
Devesi, quindi, considerare provato, che l'avo italiano non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa iure sanguinis.
La linea di discendenza dall'avo è così documentata:
- estratto atto di matrimonio contratto in data 10.02.1966 tra Persona_1
e (all. 2); Persona_3
- atto di nascita della ricorrente nata in Parte_1
Argentina il 13.05.1968 dall'unione tra tra e Persona_1 Persona_3
(all. 4);
[...]
- atto di matrimonio contratto in data 18.01.1996 tra Parte_1
(all. 5);
[...] Parte_5
- certificati di nascita delle ricorrenti , nata in Parte_2
Argentina il 30.09.1999 e , nata in [...] il Parte_3
21.12.1997, entrambe dall'unione tra e Parte_1 [...]
(all.ti 6 e 7). Parte_5 Dalla documentazione emerge, inoltre, che la linea di discendenza non contempla passaggi per linea femminile intervenuti prima dell'entrata in vigore della Costituzione italiana.
Va comunque precisato che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 30 del 9 febbraio 1983, ha dichiarato incostituzionale l'art. 1 della L. n. 555/1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino italiano per nascita il figlio di madre cittadina, in violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione, spianando la strada all'equiparazione tra uomo e donna in materia di cittadinanza.
Il Principio di equiparazione tra uomo e donna in materia di cittadinanza è stato affermato a livello normativo dapprima con la Legge n. 123 del 21 aprile 1983, art. 5 (“E' cittadino italiano il figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino o madre cittadina”), e successivamente dalla Legge n. 91/1992, che ha ulteriormente consolidato il detto principio, stabilendo che “è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o di madre cittadini”.
In base al principio dell'ius sanguinis, la cittadinanza italiana può essere trasmessa ai discendenti di una madre italiana, purché questi siano nati dopo il 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione, e a condizione che la madre fosse cittadina italiana al momento della loro nascita.
Questa è la regola attualmente in vigore, secondo l'orientamento seguito dal
. Tuttavia, la Corte di Cassazione, con una sentenza del 2009, Controparte_1 ha riconosciuto il diritto alla cittadinanza italiana anche per i discendenti per via materna nati prima del 1948, che possono richiederla in sede giudiziaria.
Risultando, dunque, provata la discendenza diretta da cittadino italiano, deve essere accolta la domanda, dichiarando le ricorrenti cittadine italiane e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Quanto alla domanda di condanna alle spese del giudizio, devesi rilevare che il nulla ha opposto al riconoscimento della cittadinanza italiana richiesto CP_1 dai ricorrenti e, come notorio, la condizione di sostanziale paralisi degli uffici competenti all'estero risulta riconducibile alla abnorme mole delle domande avanzate.
Pertanto, non essendovi soccombenza, trattandosi di un'attività, sostanzialmente, non contenziosa, non v'è pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che le ricorrenti
, nata in [...] il [...] Parte_1
, nata in [...] il [...] Parte_2
EL , nata in [...] il [...] Parte_3 sono cittadine italiane iure sanguinis per via di discendenza diretta dall'avo cittadino italiano;
2. ordina al e per esso all'ufficiale dello Stato Civile Controparte_1 competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato Civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
3. Nulla sulle spese.
Catania, 11/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Tiziana G. Falsaperla