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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 11/11/2025, n. 1401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1401 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 4377/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 4377 /2025 R.G. vertente tra: (C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
06.05.1974; e (C.F. ), nato a [...] il Parte_2 C.F._2
14.11.1968, entrambi residenti a [...], rappresentati e difesi dall' avv. Ilenia Monica Cantoro elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Cesano Maderno, Via Maria Gaetana Agnesi n. 19, giusta procura in calce;
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza OGGETTO: separazione consensuale CONCLUSIONI CONGIUNTE Voglia il Tribunale adito pronunciare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
- dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
- ordinare al Comune di Cologno Monzese di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio precisando che la comunione dei beni fra coniugi si è sciolta a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte;
- dichiarare compensate le spese legali, OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione
1) La casa coniugale ubicata nel Comune di Cologno Monzese (MI), via Ginestrino n. 119, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla sig.ra nell'interesse Parte_1 del figlio minore e della maggiorenne non economicamente autosufficiente ivi stabilmente conviventi, ed, in ogni caso, fino a quando gli stessi non avranno raggiunto l'autosufficienza economica.
2) Il figlio resta affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la Per_1 responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali. Per_ 3) Il figlio e la figlia restano collocati prevalentemente presso la dimora materna. Per_1
Il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
- il mercoledi dalle 18 alle ore 21,00 (dopo cona) e a fine settimana alternati dal venerdì dopo gli allenamenti fino alla domenica sera. Inoltre, nei giorni di martedi e venerdi, 11 padre andrà a prendere i figli agli allenamenti e li accompagnerà presso l'abitazione materna - fatto salvo il venerdì del fine settimana di sua competenza. Ove i figli ne facciano richiesta potranno pernottare con il padre anche il mercoledì sera. Eventuali variazioni o modifiche saranno comunicate con un preavviso di 1 settimana, fatti salvi imprevisti lavorativi o personali e/o esplicite richieste da parte dei figli.
- durante le feste scolastiche di Natale, Pasqua, carnevale e ponti, ciascun genitore starà con i figli seguendo il criterio dell'alternanza settimanale di cui sopra, mentre i giorni di festa saranno concordati di anno in anno tra i genitori seguendo comunque il criterio dell'alternanza e le necessità/richieste dei figli;
- durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore almeno 2 settimane (anche non consecutive) da concordarsi entro il 15 maggio di ogni anno;
durante le vacanze invernall i figli trascorreranno con ciascun genitore 1 settimana. In questi periodi i genitori sosterranno in via autonoma ed esclusiva i costi per le relative vacanze. Per_ Le parti si danno reciprocamente atto che la figlia , già maggiorenne, potrà valutare modalità e tempi diversi di frequentazione con il padre in relazione ai suoi impegni scolastici e personali e compatibilmente con quelli del genitore.
4) Il padre verserà a titolo di contributo al mantenimento dei figli la somma di € 700,00 (€ 350,00 per ciascuno di essi), somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese successivo alla separazione e che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
5) Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% cadauno, fatto salvo diverso accordo tra le parti in relazione alle rispettive necessità economiche. Si seguiranno le "Disposizioni concernenti le spese straordinarie per i figli* approvate dal Tribunale di Monza IV Sezione in data 7-05-2018. PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
6) il padre continuerà a versare la quota del 50% del mutuo in essere sull'immobile adibito a casa coniugale in comproprietà tra gli istanti ed, inoltre, provvederà a corrispondere il 50% delle spese condominiali ordinarie del medesimo immobile sito in Cologno Monzese (MI), via Ginestrino n. 119. Le parti concordano di forfettizzare e quantificare i suddetti importi nella somma mensile di euro 300,00 che, il sig. si impegna a versare entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal Parte_2 mese successivo alla separazione, unitamente al contributo al mantenimento per i figli. 7) il sig. ha già lasciato la casa coniugale asportando i suoi effetti personali e trasferendo Parte_2 il proprio domicilio presso altra abitazione sito in Cologno Monzese, via per Vimodrone n.
9. MOTIVI DELLA DECISIONE I. In via preliminare deve essere concessa ai coniugi l'autorizzazione a vivere separati dalla data dell'udienza tenuta ai sensi dell'art. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., ossia il giorno 5 novembre 2025. II. La domanda di separazione è fondata. Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi, ovvero da recare pregiudizio all'educazione della prole. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183). Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite ed evidenziate dai coniugi nel ricorso congiunto depositato, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile. III. Va, dunque, pronunciata la separazione personale. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. IV. Le spese del giudizio, considerata la natura della controversia, si dichiarano interamente compensate.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 [...]
con ricorso depositato in data 20.06.2025, così provvede: Parte_2
I. Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
II. Omologa la separazione personale delle parti che hanno celebrato matrimonio concordatario in Cologno Monzese il 10 maggio 2003 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Desio, anno 2003, n. 13, Parte II, Serie A) alle condizioni concordate dai coniugi riportate in epigrafe, da intendersi integralmente riportate e trascritte;
III. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Cologno Monzese, dopo il suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi di legge. IV. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 6 novembre 2025 Il Giudice est. Camilla Filauro Il Presidente Carmen Arcellaschi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 4377 /2025 R.G. vertente tra: (C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
06.05.1974; e (C.F. ), nato a [...] il Parte_2 C.F._2
14.11.1968, entrambi residenti a [...], rappresentati e difesi dall' avv. Ilenia Monica Cantoro elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Cesano Maderno, Via Maria Gaetana Agnesi n. 19, giusta procura in calce;
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza OGGETTO: separazione consensuale CONCLUSIONI CONGIUNTE Voglia il Tribunale adito pronunciare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
- dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
- ordinare al Comune di Cologno Monzese di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio precisando che la comunione dei beni fra coniugi si è sciolta a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte;
- dichiarare compensate le spese legali, OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione
1) La casa coniugale ubicata nel Comune di Cologno Monzese (MI), via Ginestrino n. 119, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla sig.ra nell'interesse Parte_1 del figlio minore e della maggiorenne non economicamente autosufficiente ivi stabilmente conviventi, ed, in ogni caso, fino a quando gli stessi non avranno raggiunto l'autosufficienza economica.
2) Il figlio resta affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la Per_1 responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali. Per_ 3) Il figlio e la figlia restano collocati prevalentemente presso la dimora materna. Per_1
Il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
- il mercoledi dalle 18 alle ore 21,00 (dopo cona) e a fine settimana alternati dal venerdì dopo gli allenamenti fino alla domenica sera. Inoltre, nei giorni di martedi e venerdi, 11 padre andrà a prendere i figli agli allenamenti e li accompagnerà presso l'abitazione materna - fatto salvo il venerdì del fine settimana di sua competenza. Ove i figli ne facciano richiesta potranno pernottare con il padre anche il mercoledì sera. Eventuali variazioni o modifiche saranno comunicate con un preavviso di 1 settimana, fatti salvi imprevisti lavorativi o personali e/o esplicite richieste da parte dei figli.
- durante le feste scolastiche di Natale, Pasqua, carnevale e ponti, ciascun genitore starà con i figli seguendo il criterio dell'alternanza settimanale di cui sopra, mentre i giorni di festa saranno concordati di anno in anno tra i genitori seguendo comunque il criterio dell'alternanza e le necessità/richieste dei figli;
- durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore almeno 2 settimane (anche non consecutive) da concordarsi entro il 15 maggio di ogni anno;
durante le vacanze invernall i figli trascorreranno con ciascun genitore 1 settimana. In questi periodi i genitori sosterranno in via autonoma ed esclusiva i costi per le relative vacanze. Per_ Le parti si danno reciprocamente atto che la figlia , già maggiorenne, potrà valutare modalità e tempi diversi di frequentazione con il padre in relazione ai suoi impegni scolastici e personali e compatibilmente con quelli del genitore.
4) Il padre verserà a titolo di contributo al mantenimento dei figli la somma di € 700,00 (€ 350,00 per ciascuno di essi), somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese successivo alla separazione e che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
5) Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% cadauno, fatto salvo diverso accordo tra le parti in relazione alle rispettive necessità economiche. Si seguiranno le "Disposizioni concernenti le spese straordinarie per i figli* approvate dal Tribunale di Monza IV Sezione in data 7-05-2018. PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
6) il padre continuerà a versare la quota del 50% del mutuo in essere sull'immobile adibito a casa coniugale in comproprietà tra gli istanti ed, inoltre, provvederà a corrispondere il 50% delle spese condominiali ordinarie del medesimo immobile sito in Cologno Monzese (MI), via Ginestrino n. 119. Le parti concordano di forfettizzare e quantificare i suddetti importi nella somma mensile di euro 300,00 che, il sig. si impegna a versare entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal Parte_2 mese successivo alla separazione, unitamente al contributo al mantenimento per i figli. 7) il sig. ha già lasciato la casa coniugale asportando i suoi effetti personali e trasferendo Parte_2 il proprio domicilio presso altra abitazione sito in Cologno Monzese, via per Vimodrone n.
9. MOTIVI DELLA DECISIONE I. In via preliminare deve essere concessa ai coniugi l'autorizzazione a vivere separati dalla data dell'udienza tenuta ai sensi dell'art. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., ossia il giorno 5 novembre 2025. II. La domanda di separazione è fondata. Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi, ovvero da recare pregiudizio all'educazione della prole. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183). Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite ed evidenziate dai coniugi nel ricorso congiunto depositato, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile. III. Va, dunque, pronunciata la separazione personale. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. IV. Le spese del giudizio, considerata la natura della controversia, si dichiarano interamente compensate.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 [...]
con ricorso depositato in data 20.06.2025, così provvede: Parte_2
I. Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
II. Omologa la separazione personale delle parti che hanno celebrato matrimonio concordatario in Cologno Monzese il 10 maggio 2003 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Desio, anno 2003, n. 13, Parte II, Serie A) alle condizioni concordate dai coniugi riportate in epigrafe, da intendersi integralmente riportate e trascritte;
III. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Cologno Monzese, dopo il suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi di legge. IV. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 6 novembre 2025 Il Giudice est. Camilla Filauro Il Presidente Carmen Arcellaschi