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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 23/05/2025, n. 904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 904 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Sezione II Civile
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
- dott. Mariacolomba Giuliano Presidente
- dott. Pietro Iovino Consigliere
- avv. Eugenia Capano Giudice Ausiliario Relatore
Esaminati gli atti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 1239/2022 promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa, dall'Avv. Giulia Aldini Parte_1 C.F._1 con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Viale G. Matteotti n. 567 Cesena
- Appellante - contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Sara Controparte_1 C.F._2
Arduini con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Viale Ceccarini n. 118 Riccione
-Appellato –
In punto di: appello avverso la Sentenza del Tribunale di Rimini n. 550 del 6/6/2022
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, da intendersi richiamate, come da note depositate telematicamente ai sensi dell'art.127 ter cpc
LA CORTE udita la relazione della causa riferita dal relatore G.A. avv. Eugenia Capano;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la Sentenza impugnata il Tribunale di Rimini ha rigettato l'opposizione proposta da
[...]
avverso il decreto ingiuntivo n. 781/2017 emesso ad istanza del coniuge mentre era in corso Pt_1 pagina 1 di 5 la separazione, , architetto, nei confronti della predetta, in solido con Controparte_1 [...]
, e per il pagamento delle competenze CP_2 Controparte_3 CP_4 CP_5 professionali quantificate nell'importo di euro 124.530,67 (comprensivo degli oneri accessori).
Avverso la sentenza ha proposto appello ed ha censurato la decisione sulla base dei Parte_1
motivi che di seguito si riportano.
Con il primo motivo l'appellante censura la pronuncia per nullità ai sensi degli artt. 161 e 233 cpc per la mancata ammissione del giuramento decisorio condizionato al rigetto dell'opposizione, deferito nelle note conclusive del primo grado.
Con il secondo censura la pronuncia nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto dimostrati il conferimento dell'incarico e l'attività professionale del per violazione e falsa applicazione CP_1
degli artt. 1218, 1453, 2697, 1460 cc e artt. 115 e 116 cpc.
Con il terzo motivo lamenta erronea valutazione della lettera di incarico professionale del 12.2.2014 sottoscritta dall'appellante.
Con il quarto, il quinto ed il sesto motivo deduce la nullità dell'incarico professionale sotto più profili: per indeterminatezza dell'oggetto, per mancanza della causa e per illiceità dell'oggetto e della causa.
Con il settimo motivo deduce l'inesistenza dell'incarico professionale perché sarebbe stato concluso da lei quando non era titolare del diritto di proprietà dell'immobile né era abilitata a disporne in forza di procura.
Con l'ottavo motivo deduce l'invalidità del contratto perché fondato sulla “presupposizione” della realizzabilità del progetto di ristrutturazione, invece sin dall'origine inattuabile non avendo i proprietari alcuna possibilità di ottenere il finanziamento dagli istituti bancari.
Con il nono motivo deduce la gratuità della prestazione professionale sul rilievo del mancato assolvimento da parte del dell'onere di superare la presunzione iuris tantum di gratuità che CP_1 riguarda le prestazioni lavorative svolte da un coniuge in favore dell'altro
Con il decimo motivo deduce la nullità dell'incarico professionale perché in frode alla legge
Si è costituito in giudizio l'appellato e ha resistito all'appello, chiedendone il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve confermarsi l'Ordinanza della Corte depositata il 13.12.2023 che ha rigettato tutte le istanze istruttorie avanzate dall'appellante e ha rilevato l'inammissibilità del deferimento del giuramento decisorio (condizionato al rigetto dell'opposizione) per violazione dell'art 233 cpc, non essendo stato proposto dalla parte personalmente o da procuratore munito di mandato speciale.
pagina 2 di 5 Tanto premesso la causa può essere decisa sulla base della cd ragione più liquida essendo fondate le censure che l'appellante solleva quanto alla mancata esecuzione delle prestazioni cui la domanda di compenso inerisce.
La controversia riguarda la richiesta di pagamento dei compensi avanzata con il procedimento monitorio dal nei confronti dell'odierna appellante (in solido ai sigg.ri CP_1 CP_2
, e per le prestazioni professionali relative alla Controparte_3 CP_4 CP_5 progettazione architettonica e ristrutturazione di un edificio alberghiero denominato “Villa Manzi” sito in Rimini .
Il professionista ha agito in via monitoria deducendo di avere “ fornito assistenza professionale per la progettazione architettonica e per la ristrutturazione con demolizione e ricostruzione fedele di nuovo edificio alberghiero denominato “Villa Manzi” sito in Rivabella di Rimini, di proprietà di dei sigg.ri , residente in [...], Parte_1 [...]
residente in [...], e , entrambe CP_2 Controparte_3 CP_4
residenti in [...], e residente in [...]. 2) CP_5
l'incarico è comprovato dalla sottoscrizione da parte di comproprietari del progetto di ristrutturazione e ricostruzione depositato presso il Comune di Rimini il 5/3/2012 ( doc1) , le cui tavole sono state depositate unitamente agli elaborati al Consiglio dell'ordine degli Architetti in sede di opinamento della parcella professionale. L'incarico professionale risulta altresì dalla lettera di incarico firmato dalla sig.ra (doc2)” . Parte_1
Nella comparsa di costituzione il professionista, dopo aver premesso che tra le parti era in corso
“una complessa separazione personale” esponeva “ che l'assistenza professionale svolta per la progettazione e ristrutturazione con demolizione e ricostruzione fedele dell'albergo risale al lontano
2004 e nel corso degli anni ha subito sviluppi e modifiche in ottemperanza ai continui mutamenti ed aggiornamenti delle normative urbanistiche. Un primo progetto di massima venne presentato dall'arch già a partire dagli anni 2004, 2005 e 2007 ( v doc1) : tale documentazione CP_1
dimostra in maniera inequivocabile come tutto il lavoro sia stato predisposto e sottoscritto dal solo arch anche se ovviamente nell'intestazione dello studio compare il nome di entrami i CP_1 coniugi poiché all'epoca l'attività professionale era intestata a entrambi…” .
Precisava poi “ tutta la suddetta attività è stata svolta senza alcuna partecipazione della signora
e ciò perché l'incarico professionale venne conferito dal di lei padre e da tutti gli Parte_1 altri comproprietari esclusivamente all'architetto (Pag 3) CP_1
E piu avanti a pag 5 “a seguito del decesso del signor la stessa opponente conferì Persona_1
formale mandato al marito sottoscrivendo in data 12/02/2014 la lettera di incarico prodotta come
pagina 3 di 5 doc 2 con il ricorso per decreto ingiuntivo….” “tutta la documentazione prodotta da controparte in atto di citazione in opposizione fa riferimento ad epoca in cui era in vita il padre della signora he non risulta, salvo prova contraria, aver mai conferito alcun incarico alla figlia.” Pt_1
ha agito nei confronti degli altri ingiunti ( , Parte_2 CP_2 Controparte_3
e quali committenti originari e nei confronti di in CP_4 CP_5 Parte_1
forza della lettera di incarico.
Non ha mai agito nei confronti della uale erede di Pt_1 Persona_1
Il Tribunale nella sentenza impugnata si è limitato ad affermare che erano state provate le prestazioni da parte del professionista.
Non ci sono tuttavia prestazioni successive alla lettera di incarico firmata dalla come da Pt_1
questa eccepito sin dal primo grado, e tutta la documentazione e le stesse allegazioni del CP_1
danno atto di attività già svolte: in particolare come il professionista espone nella comparsa di costituzione in data 30/1/2011 presentò la pratica edilizia con progetto definitivo.
D'altronde nella stessa lettera di incarico si fa menzione della già avvenuta presentazione del progetto con denuncia di inizio attività.
Effettivamente, come è stato eccepito dall'appellante già con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, all'epoca della “lettera d'incarico” datata 12.2.2014 non era proprietaria Parte_1 dell'immobile in questione, che era in comproprietà, come è pacifico, del padre, e Persona_1
dei fratelli del predetto. infatti, non ha firmato le tavole tecniche cui si faceva Parte_1
riferimento nel ricorso ex art. 633 cpc.
Solo successivamente alla morte del padre (deceduto il 19.2.2014) l'appellante erediterà la quota di comproprietà della struttura alberghiera.
La richiesta di pagamento del è stata però rivolta nei confronti di non quale CP_1 Parte_1
erede di ma sulla base della lettera di incarico sottoscritta dalla predetta in data Persona_1
12.2.2014.
Ne discende che non può essere chiamata a rispondere dei compensi per prestazioni Parte_1 che sono state svolte dall'arch anteriormente alla data del 12.2.2014, poiché il non CP_1 CP_1
ha proposto domanda in tal senso.
Dalla relazione dell'attività professionale che accompagna la richiesta di opinamento della parcella presentata dall'arch al Consiglio dell'Ordine e dai documenti prodotti in giudizio e dalle CP_1 stesse allegazioni del emerge che tutta l'attività oggetto della richiesta di pagamento è stata CP_1 svolta anteriormente alla lettera di incarico sottoscritta dall'appellante del 12.2.2014.
pagina 4 di 5 Ne discende pertanto che tale scrittura non può costituire titolo per fondare la richiesta di pagamento avanzata dal professionista nei suoi confronti.
Per le ragioni esposte l'appello merita accoglimento.
Le spese di entrambi i gradi seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del
DM147/2022 a carico dell'appellato in favore dell'Erario avendo la chiesto in entrambi i Pt_1 gradi l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
La Corte
--In accoglimento dell'appello proposto da e in riforma della sentenza impugnata, Parte_1
revoca il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Rimini n.781/2017 nei confronti di
[...]
e rigetta la domanda proposta dal Pt_1 CP_1
-Condanna al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi in favore dell'Erario Controparte_1 che liquida ai sensi del DM 147/2022 per il primo grado in €406,00 per anticipazioni e € 8.000,00 per compensi e per il presente grado €1.165,50 per anticipazioni e €8.000,00 per compensi, il tutto oltre 15% spese gen., iva e cpa.
Così deciso in Bologna dalla seconda sezione civile della Corte di Appello nella camera di consiglio del 5/4/2025
Il Giudice ausiliario relatore Il Presidente
avv. Eugenia Capano dott. Mariacolomba Giuliano
pagina 5 di 5