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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 22/10/2025, n. 604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 604 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2778/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Michela Boi Giudice Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 1/10/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 18/6/2025 da
C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato ILIANA MICHELA ILDEGARDA BARTOLI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Pietrasanta (LU), via P. E. Barsanti n. 44, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1. le parti saranno libere di fissare la residenza ove meglio credono, salvo l'obbligo di reciproca comunicazione, concedendosi fin d'ora il consenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio;
2. il figlio nato il [...], studente, è maggiorenne ma non ancora economicamente Per_1 autosufficiente, vive in quella che attualmente costituisce l'abitazione familiare e così resterà nei prossimi anni;
egli, vista la maggiore età, stabilirà in autonomia le modalità di relazione con i genitori;
3. la casa coniugale sita in Pietrasanta Via Pizzetto 4 di proprietà della Sig.ra per i diritti di Pt_2
1/7 della piena proprietà, resterà nella libera disponibilità della Sig.ra che ivi Parte_2 continuerà a vivere con il figlio il Sig. è in attesa di reperire un nuovo Per_1 Parte_1 alloggio e si trasferirà a breve;
1 4. nessun contributo è previsto per il mantenimento del figlio e i genitori provvederanno Per_1 alle esigenze del figlio applicando il principio del mantenimento diretto, rilevato che Per_1 trascorrerà parte del tempo con i genitori in misura pressoché equivalente;
fin d'ora i genitori concordano che faranno loro carico, in egual misura, le ulteriori spese straordinarie che si renderanno necessarie per il figlio e più precisamente, come da Protocollo d'intesa in uso presso il Tribunale di Lucca che per comodità delle parti si trascrive: a) Spese mediche, odontoiatriche, farmaceutiche, psicoterapeutiche, ivi compresi i tickets. Le spese indicate dovranno essere comprovate da prescrizione medica e da indicazione del codice fiscale su ciascun scontrino;
b) Spese per attività sportive, artistiche, ricreative e di svago;
spese d'iscrizione e frequenza di corsi e relative attrezzature;
c) Spese di custodia del figlio minorenne (baby-sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infra-dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di alternative gratuite;
d) Spese per il mantenimento e la cura di animali domestici già facenti parte del nucleo famigliare e che restino presso il genitore collocatario dei figli in virtù di preesistente relazione affettiva con il minore stesso;
e) Quanto alle modalità di corresponsione sarà preferibile, valutata anche la rispettiva condizione economica delle parti, disporre che ciascun genitore metta a disposizione la percentuale che gli fa carico tre giorni prima della data in cui deve avvenire il pagamento anziché onerare il genitore convivente dell'anticipazione della spesa spesso addossandogli il rischio del mancato o ritardato rimborso. Ciò a meno che non si ritenga più consono alla fattispecie scegliere il criterio dei capitoli di spesa per ciascun genitore, con relativo conteggio ed eventuale conguaglio a scadenze determinate. Quanto alle deduzioni fiscali è auspicabile che i genitori siano invitati a far emettere eventuali documenti fiscali, quali fatture e ricevute, relative a spese che rappresentano oneri deducibili al nominativo del figlio al fine di poter successivamente utilizzare il documento nella percentuale corrispondente a quella del rispettivo impegno di spesa;
nel caso di spese medico- sanitarie urgenti è auspicabile che venga segnalato ma che non ricorra la necessità di preventivo consenso che invece ricorre per tutte le spese straordinarie di altra natura;
f) Il genitore che porterà con sé in vacanza i figli ne assumerà per intero il relativo costo;
5. i coniugi rinunciano reciprocamente al contributo al mantenimento, dichiarandosi economicamente autosufficienti;
gli stessi sono proprietari esclusivi ciascuno di una vettura e di uno scooter e così resteranno definitivamente;
6. le parti dichiarano di aver provveduto in autonomia alla divisione dei beni mobili acquistati in costanza di matrimonio e di non avere conti correnti o altri rapporti in comune da definire, ad eccezione del c/c 1725 presso INTESA SAN PAOLO che provvederanno a estinguere, ripartendosi il saldo nella misura del 50% ciascuno. Spese legali compensate tra le parti».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Pietrasanta (LU) il 13/6/1999, dal quale è nato il figlio (nato il Per_1
10/2/2006), maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
2 Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse del figlio, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi Parte_1 Parte_2 uniti in matrimonio in Pietrasanta (LU) in data 13/6/1999, debitamente trascritto nel
[...]
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Pietrasanta (LU) all'Atto Numero 59, Parte 2, Serie A, dell'Anno 1999, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pietrasanta (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, l'1/10/2025.
Il Presidente estensore Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Michela Boi Giudice Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 1/10/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 18/6/2025 da
C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato ILIANA MICHELA ILDEGARDA BARTOLI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Pietrasanta (LU), via P. E. Barsanti n. 44, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1. le parti saranno libere di fissare la residenza ove meglio credono, salvo l'obbligo di reciproca comunicazione, concedendosi fin d'ora il consenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio;
2. il figlio nato il [...], studente, è maggiorenne ma non ancora economicamente Per_1 autosufficiente, vive in quella che attualmente costituisce l'abitazione familiare e così resterà nei prossimi anni;
egli, vista la maggiore età, stabilirà in autonomia le modalità di relazione con i genitori;
3. la casa coniugale sita in Pietrasanta Via Pizzetto 4 di proprietà della Sig.ra per i diritti di Pt_2
1/7 della piena proprietà, resterà nella libera disponibilità della Sig.ra che ivi Parte_2 continuerà a vivere con il figlio il Sig. è in attesa di reperire un nuovo Per_1 Parte_1 alloggio e si trasferirà a breve;
1 4. nessun contributo è previsto per il mantenimento del figlio e i genitori provvederanno Per_1 alle esigenze del figlio applicando il principio del mantenimento diretto, rilevato che Per_1 trascorrerà parte del tempo con i genitori in misura pressoché equivalente;
fin d'ora i genitori concordano che faranno loro carico, in egual misura, le ulteriori spese straordinarie che si renderanno necessarie per il figlio e più precisamente, come da Protocollo d'intesa in uso presso il Tribunale di Lucca che per comodità delle parti si trascrive: a) Spese mediche, odontoiatriche, farmaceutiche, psicoterapeutiche, ivi compresi i tickets. Le spese indicate dovranno essere comprovate da prescrizione medica e da indicazione del codice fiscale su ciascun scontrino;
b) Spese per attività sportive, artistiche, ricreative e di svago;
spese d'iscrizione e frequenza di corsi e relative attrezzature;
c) Spese di custodia del figlio minorenne (baby-sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infra-dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di alternative gratuite;
d) Spese per il mantenimento e la cura di animali domestici già facenti parte del nucleo famigliare e che restino presso il genitore collocatario dei figli in virtù di preesistente relazione affettiva con il minore stesso;
e) Quanto alle modalità di corresponsione sarà preferibile, valutata anche la rispettiva condizione economica delle parti, disporre che ciascun genitore metta a disposizione la percentuale che gli fa carico tre giorni prima della data in cui deve avvenire il pagamento anziché onerare il genitore convivente dell'anticipazione della spesa spesso addossandogli il rischio del mancato o ritardato rimborso. Ciò a meno che non si ritenga più consono alla fattispecie scegliere il criterio dei capitoli di spesa per ciascun genitore, con relativo conteggio ed eventuale conguaglio a scadenze determinate. Quanto alle deduzioni fiscali è auspicabile che i genitori siano invitati a far emettere eventuali documenti fiscali, quali fatture e ricevute, relative a spese che rappresentano oneri deducibili al nominativo del figlio al fine di poter successivamente utilizzare il documento nella percentuale corrispondente a quella del rispettivo impegno di spesa;
nel caso di spese medico- sanitarie urgenti è auspicabile che venga segnalato ma che non ricorra la necessità di preventivo consenso che invece ricorre per tutte le spese straordinarie di altra natura;
f) Il genitore che porterà con sé in vacanza i figli ne assumerà per intero il relativo costo;
5. i coniugi rinunciano reciprocamente al contributo al mantenimento, dichiarandosi economicamente autosufficienti;
gli stessi sono proprietari esclusivi ciascuno di una vettura e di uno scooter e così resteranno definitivamente;
6. le parti dichiarano di aver provveduto in autonomia alla divisione dei beni mobili acquistati in costanza di matrimonio e di non avere conti correnti o altri rapporti in comune da definire, ad eccezione del c/c 1725 presso INTESA SAN PAOLO che provvederanno a estinguere, ripartendosi il saldo nella misura del 50% ciascuno. Spese legali compensate tra le parti».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Pietrasanta (LU) il 13/6/1999, dal quale è nato il figlio (nato il Per_1
10/2/2006), maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
2 Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse del figlio, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi Parte_1 Parte_2 uniti in matrimonio in Pietrasanta (LU) in data 13/6/1999, debitamente trascritto nel
[...]
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Pietrasanta (LU) all'Atto Numero 59, Parte 2, Serie A, dell'Anno 1999, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pietrasanta (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, l'1/10/2025.
Il Presidente estensore Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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