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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 03/06/2025, n. 662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 662 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza e assistenza, composta dai signori magistrati: 1) dott. Cinzia Alcamo Presidente
2) dott. Caterina Greco Consigliere
3) dott. Claudio Antonelli Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritte al n.972/2023 promossa in grado di appello
D A
, rappresentato e difeso Parte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo.
- Appellante -
C O N T R O
rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Lo Controparte_1
Giudice e Luigi Serino.
- Appellante incidentale -
, rappresentato e difeso Controparte_2 dagli avvocati Marco Di Gloria e Giuseppe Bernocchi.
Appellato -
Oggetto: risarcimento danni, altre ipotesi.
All'udienza del 22.05.2025 i procuratori delle parti hanno discusso la causa riportandosi alle conclusioni rassegnate nei rispettivi atti difensivi.
IN FATTO E IN DIRITTO Con ricorso, depositato il 6.12.2021 innanzi al Tribunale di Palermo G.L.,
[...]
- premesso di essere stato interessata quale lavoratore LSU ai processi Controparte_1 di stabilizzazione avviati sulla base del D.lgs. n.81/2000 e di essere stata assunta a tempo indeterminato, con contratto part-time a decorrere dall'1.09.2018, in forza di una procedura selettiva pubblica disposta con legge n.205/2017 - chiedeva condannarsi il
[...]
(all'epoca ) a riconoscerle previa Parte_1 Parte_1 qualificazione dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa, stipulati con il sin dall'17.01.2001, come contratti di lavoro subordinato a tempo determinato Parte_1 per la qualifica di assistente amministrativo, le differenze retributive tra quanto dalla stessa percepito e quanto le sarebbe spettato ove fosse stata correttamente inquadrata con la suddetta qualifica, ivi compresi gli incrementi retributivi connessi all'anzianità di servizio così maturata;
chiedeva, inoltre, condannarsi il a risarcirle tutti i danni sofferti Parte_1 per l'illegittima reiterazione dei contratti a termine da quantificare ai sensi dell'art.36, comma 5, D.lgs. 165/2001. Costituitosi tempestivamente in giudizio, il Parte_1 aveva chiesto il rigetto del ricorso, contestandone la fondatezza ed eccependo, in ogni caso, la prescrizione delle pretese retributive. L' restava contumace. CP_3
Con sentenza n.1445/2023, pubblicata il 28.04.2023, l'adito Tribunale, in parziale accoglimento del ricorso, condannava il : Parte_1
- al pagamento, limitatamente al periodo dal 10/01/2017 al 31/8/2018, in favore della ricorrente, della differenza tra il trattamento economico previsto per i lavoratori inquadrati nel profilo professionale di assistente amministrativo B1 del CCNL del Comparto Scuola,
e i compensi già percepiti in virtù dei contratti di collaborazione impugnati, oltre interessi;
- “alla regolarizzazione della posizione contributiva della ricorrente, mediante pagamento nei confronti dell' delle differenze contributive maturate dalla medesima CP_3 nel periodo dal 10/01/2017 fino al 31/8/2018“;
- “al risarcimento in favore della ricorrente del danno commisurato a 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi legali come per legge”;
- al pagamento della metà delle spese di lite, come liquidate in dispositivo.
Per la parziale riforma della predetta sentenza ha interposto appello, con ricorso depositato il 25.09.2023, il , dolendosi Parte_1 dell'ingiustificato accoglimento dell'istanza risarcitoria per non avere considerato il decidente che la sopravvenuta stabilizzazione della lavoratrice avrebbe dovuto essere considerata effetto diretto di uno specifico piano di assunzione volto a superare la precarizzazione. Ha resistito in giudizio, con memoria del 30.10.2023, , Controparte_1 contestando la fondatezza dell'avversa censura e lamentando nelle forme dell'appello incidentale:
- l'errato accoglimento dell'eccezione di prescrizione, non decorrendo quest'ultima in costanza di rapporto ma solo alla sua cessazione, verificatesi nella fattispecie il
31.08.2018 con conseguente utile valore interruttivo alla diffida stragiudiziale del
3.02.2020;
- l'accoglimento della domanda, pur in assenza di un'eccezione di prescrizione sollevata dall , volta al versamento dei contributi in favore dell nei limiti di CP_2 CP_3 quelli maturati nei cinque anni anteriori alla data del 10.01.2022, per avere il decidente omesso di valutare la sospensione della prescrizione per effetto del disposto dell'art.9, comma 1, lett. a) D.L. n.198/2022 nonché l'interruzione del previsto quinquennio in ragione della nota inviata a mezzo pec all e al Ministero il 17.03.2020 (cfr. all. 12 al CP_3 ricorso introduttivo);
- l'omessa pronuncia in merito al riconoscimento del trattamento di fine rapporto maturato in relazione ai contratti a tempo determinato succedutisi dall'1.07.2001 al 31.08.2018;
- l'omessa pronuncia in ordine al suo diritto all'inquadramento nella terza fascia stipendiale per effetto del riconoscimento dell'integrale anzianità di servizio da lui maturata nella vigenza dei contratti a tempo determinato e nella riscontrata insussistenza di ragioni oggettive giustificative della disparità di trattamento tra lavoratori a tempo indeterminato e a termine. Si costituito in giudizio anche l ribadendo, “nei limiti della prescrizione”, “la CP_3 prontezza a ricevere il pagamento degli oneri previdenziali”. Indi, all'udienza del 22.05.2025, omessa ogni attività istruttoria, sulle conclusioni delle parti richiamate in epigrafe la causa è stata decisa come da dispositivo, in atti.
***
L'appello del è fondato. Parte_1
Come è noto, al principio dell'effetto «sanante» della stabilizzazione, enunciato dalla
Corte di Cassazione in riferimento ai precari della scuola (sentenze del 18 ottobre 2016, dalla numero 22552 alla nr. 22557) in relazione alla legge 13 luglio 2015, n.107, è stata riconosciuta, dalla giurisprudenza successiva e alle condizioni di cui infra, generale valenza riparatoria in ipotesi di reiterazione abusiva di contratti a termine da parte del datore di lavoro pubblico in settori diversi da quello scolastico (Cass. n. 16336/17), sebbene non vi sia automatismo tra la avvenuta assunzione in ruolo e la riparazione dell'abusiva successione di contratti a termine.
Infatti, la Corte di Cassazione (sent.17 luglio 2020, n.15353) ha chiarito che nell'ipotesi di illegittima reiterazione di contratti a tempo determinato nel pubblico impiego privatizzato la successiva immissione in ruolo del lavoratore costituisce misura sanzionatoria idonea a reintegrare le conseguenze pregiudizievoli dell'abuso solo se ricollegabile alla successione dei contratti a termine con rapporto di causa-effetto, il che si verifica quando l'assunzione a tempo indeterminato avvenga in forza di specifiche previsioni legislative di stabilizzazione del personale precario vittima dell'abuso ovvero attraverso «percorsi riservati» a detto personale.
Non basta, dunque, che l'immissione in ruolo dei dipendenti sia stata «agevolata» dalle precedenti assunzioni a termine, ma occorre una «stretta correlazione» fra abuso del contratto a termine e procedura di stabilizzazione (Cass. nn.rr. 6935, 7060, 7061, 29779/2018), sia sotto il profilo soggettivo, nel senso che entrambe devono provenire dal medesimo ente pubblico datore di lavoro (Cass. nr. 7982/2018), sia sotto il profilo oggettivo, nel senso della esistenza di un rapporto di «causa-effetto» tra abuso ed assunzione (Cass. nr. 15353/2020). Ed è stato quindi precisato che “la relazione causale tra abuso del contratto a termine e stabilizzazione per assumere valenza riparatoria deve essere «diretta ed immediata»; soltanto una relazione di questo tipo si pone sullo stesso piano del rapporto intercorrente, ex articolo 1223 cc tra abuso e danno risarcibile, intervenendo, con effetto opposto, a neutralizzare l'effetto pregiudizievole.
Detto rapporto diretto ed immediato sussiste nei casi di effettiva assunzione in ruolo: per effetto automatico della reiterazione dei contratti a termine - come accadeva nel settore scolastico in virtù dell'avanzamento nelle graduatorie ad esaurimento- o, comunque, all'esito di procedure riservate ai dipendenti reiteratamente assunti a termine e bandite allo specifico fine di superare il precariato, che offrano già ex ante una ragionevole certezza di stabilizzazione (anche se attraverso blande procedure selettive)” (Cass. 14815/21). Calando tali condivisi principi al caso di specie, va puntualizzato che è pacifico che la lavoratrice sia stata immessa in ruolo con decorrenza 1.09.2018 alle dipendenze del per avere partecipato alla procedura selettiva pubblica di Parte_1 stabilizzazione del personale assunto con contratti di collaborazione continuata e coordinata per l'espletamento di compiti propri del personale ATA, disposta con la legge
27 dicembre 2017 n.205 e indetta con Decreto Direttoriale n.209/2018 ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato nel personale Ausiliario Tecnico e Amministrativo della Scuola. In particolare, la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio del 2018), all'art. 1, commi 619-621 prevede, che “al fine di assicurare la regolare prosecuzione del servizio scolastico, il indice entro il 28 Controparte_4 febbraio 2018, una procedura selettiva per titoli e colloqui, per l'immissione in ruolo, a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019, del personale, che alla data di entrata in vigore della legge è titolare di contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati con le istituzioni scolastiche statali ai sensi dei decreti attuativi dell'articolo 8 della legge 3 maggio
1999, n. 124, per lo svolgimento di compiti e di funzioni assimilabili a quelli propri degli assistenti amministrativi e tecnici” stabilendo, altresì, che “i vincitori sono assunti anche a tempo parziale, nei limiti di una maggiore spesa di personale, pari a 5,402 milioni di euro nel 2018 e a 16,204 milioni di euro a decorrere dal 2019” (la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno è stata poi disposta con l'art. 1, comma 738 l.n. 145/2018 a tenore del quale: “A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, è autorizzata la trasformazione da tempo parziale a tempo pieno del rapporto di lavoro degli assistenti amministrativi e tecnici assunti nell'anno scolastico 2018/2019 ai sensi dell'articolo 1, commi da 619 a 621, della legge 27 dicembre 2017, n. 205”). Nella specie, essendo ormai pacifico – non costituendo motivo di impugnazione della relativa statuizione del Tribunale, coperta, dunque, da giudicato - che i contratti a termine sottoscritti dalla ricorrente sono iniziati nel 2001 e sono stati via via reiterati per una durata complessiva di oltre trentasei mesi (sino al 31.08.2018), talché si è incontrovertibilmente verificato "l'abuso" inteso quale fonte di danno presunto secondo i noti principi delineati dalla Corte di Cassazione (sent. n.5072/2016), ritiene questo collegio che la stabilizzazione intervenuta all'esito della procedura di speciale reclutamento di cui alla L. n. 205/2017 abbia prodotto effetti pienamente satisfattivi anche della domanda risarcitoria, costituendo essa stessa misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a cancellare le conseguenze della asserita violazione del diritto dell'UE, in quanto ha consentito al lavoratore di conseguire il bene della vita per il quale aveva agito in giudizio. Sussistono, infatti, nella fattispecie plurimi elementi che consentono di ritenere integrata quella relazione causale “diretta ed immediata” tra abuso del contratto a termine e stabilizzazione preordinata ad attribuire alla definitiva assunzione valenza totalmente riparatoria del danno da precarizzazione. Si legge nel citato decreto direttoriale n. 209/2018 (sottoscritto dal Direttore
Generale del appellante) – intitolato PROCEDURA SELETTIVA PER TITOLI Parte_1
E COLLOQUIO, AI SENSI DELL'ART.ART. 1 COMMI 619-621 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2017, N. 205, FINALIZZATA ALL'IMMISSIONE IN RUOLO DEL PERSONALE TITOLARE DI CONTRATTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA
E CONTINUATIVA STIPULATI CON LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI AI SENSI DEI DECRETI ATTUATIVI DELL'ARTICOLO 8 DELLA LEGGE 3 MAGGIO
1999, N. 124, PER LO SVOLGIMENTO DI COMPITI E DI FUNZIONI ASSIMILABILI A QUELLI PROPRI DEGLI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI E TECNICI – (v. documento depositato il 22.11.2024), a pag. 3: “considerato che la procedura selettiva per titoli e colloquio, di cui al comma 619 della legge 27 dicembre 2017 sopra richiamata può essere ritenuta derogatoria rispetto alle normali procedure di assunzione, in quanto finalizzata a sanare situazioni che si protraggono da tempo e che hanno creato diffuse aspettative negli aventi diritto”; ed ancora che (v. pag. 4) “considerato che la preferenza accordata ai titolari, al 1 gennaio 2018, di contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati con le istituzioni scolastiche statali ai sensi dei decreti attuativi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, per lo svolgimento di compiti e di funzioni assimilabili a quelli propri degli assistenti amministrativi e tecnici di partecipare ad una procedura selettiva riservata è da intendere come l'esigenza di immettere in ruolo personale munito di comprovata ed aggiornata professionalità garantendo così il consolidamento delle pregresse esperienze lavorative all'interno delle istituzioni scolastiche”; esprime, altresì, l'amministrazione (pag.4) la necessità di garantire la partecipazione alla procedura di selezione riservata di tutti gli aventi diritto in ragione della finalità delle disposizioni di cui all'art. 1 commi 619-621 la legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018- 2021” le quali, come sopra esposto, intervengono a sanare situazioni creatisi in conseguenza di utilizzo di forme di lavoro flessibili e della previsione di una procedura di assunzione riservata che, quindi, consente di prescindere da talune disposizioni del
Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto scuola per il quadriennio normativo 2006/2009 con particolare riferimento all'allegata Tabella B – Requisiti culturali per l'accesso ai profili professionali del personale ATA così come aggiornata dalla sequenza contrattuale di cui all'art. 62 del C.C.N.L 29 novembre 2007 sottoscritta il 25 luglio 2008; nonché l'esigenza (v. pag. 5) di porre in essere “tutti gli adempimenti necessari per l'immissione in ruolo dei soggetti che sulla base di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, svolgono nelle scuole funzioni assimilabili a quelle degli assistenti amministrativi e tecnici a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019, nel rispetto del disposto dell'art. 1 commi 619-621 della legge 27 dicembre 2017, n. 20”. In coerenza con tali premesse l'art.1 del decreto (Indizione della procedura selettiva) precisa: “1. È indetta la procedura selettiva per titoli e colloquio di cui all'articolo 1, commi 619-621, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 per l'immissione in ruolo con contratto di lavoro a tempo parziale, a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019, di soggetti che al 1 gennaio 2018 sono titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati con le istituzioni scolastiche statali ai sensi dei decreti attuativi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, per lo svolgimento di compiti e di funzioni assimilabili a quelli propri degli assistenti amministrativi e tecnici.
2. In attuazione di quanto previsto dal comma 619 della citata Legge e nel limite di spesa di cui al medesimo comma, i vincitori saranno assunti, a decorrere dal 1 settembre
2018, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato a tempo parziale nei limiti delle risorse previste all'art. 1, comma 619, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e del numero dei posti di organico di diritto accantonati.
3. I vincitori saranno assegnati all'ambito provinciale in cui ha sede l'istituzione scolastica nella quale l'avente diritto ha prestato la propria attività lavorativa con contratti di collaborazione coordinata e continuativa sino al 31 agosto 2018”. L'Art. 2 del medesimo decreto – (Requisiti di generali di partecipazione) riserva la partecipazione alla procedura selettiva a “:a) coloro i quali risultano al 01 gennaio 2018 titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati con le istituzioni scolastiche statali ai sensi dei decreti attuativi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, per lo svolgimento di compiti e di funzioni assimilabili a quelli propri degli assistenti amministrativi e tecnici;
b) coloro che siano, altresì, in possesso di diploma di scuola secondaria di primo grado”; richiedendo ai candidati il possesso dei “requisiti generali per l'accesso all'impiego nelle pubbliche amministrazioni richiesti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487”. Da tali previsioni emerge con cristallina chiarezza che la procedura concorsuale ex art.619, L. 205/2017 è stata indetta “per la stabilizzazione del personale precario” ossia proprio di quel personale – come - in servizio presso gli istituti Controparte_1 scolastici dipendenti dal convenuto, con contratto di collaborazione a tempo Parte_1 determinato oggetto di proroga, in possesso di tutti i requisiti espressamente previsti dall'art.1 commi 619-621 della citata L.n.205/2017. Non si è trattato, dunque, di una procedura aperta all'esterno, ma di una “selezione speciale per il reclutamento e la stabilizzazione” tramite concorso riservato ai soli lavoratori già assunti con contratti di collaborazione coordinata e continuata che fossero ancora in servizio al 31.08.2018; rispetto a tale selezione, dunque, la precarizzazione del rapporto riveste efficacia causale determinante, integrando di fatto una condicio sine qua non dell'instaurazione del rapporto di pubblico impiego. La selezione, inoltre, si è svolta mediante valutazione dei titoli ed in un colloquio consistente “nella discussione di aspetti di ordine generale sulle attività e mansioni espressamente previste per il profilo per cui si concorre”, tale, pertanto, da non rappresentare un effettivo criterio selettivo;
esso appare, piuttosto, previsto allo scopo di garantire il rispetto dell'art. 97 Cost., vista la mancanza, “a monte” di tali rapporti, di una qualsivoglia procedura concorsuale;
si è trattato, all'evidenza, di una mera “blanda verifica” delle conoscenze acquisite dai candidati nello svolgimento dei servizi già svolti da diversi anni che essi, proprio per tale ragione, non avrebbero potuto fallire. I punteggi da attribuire ai titoli ed all'esito del colloquio erano, inoltre, finalizzati alla stesura di una graduatoria che, tuttavia, come appare chiaro dal testo del Decreto
Direttoriale sopra citato (art. 8), non era finalizzata ad escludere taluni dei candidati quanto piuttosto a fissare un criterio di scelta per le eventuali preferenze negli incarichi o per l'attribuzione di ore di servizio aggiuntive. Non pare, di contro, idonea ad attribuire diversa efficacia alla selezione in argomento la precisazione (pure contenuta nel citato decreto direttoriale) che le immissioni in ruolo sarebbero avvenute nel limite dei posti dell'organico di diritto, e ciò a fronte della precisazione che trattavasi di posti già “accantonati” per la procedura stessa, posti già peraltro ricoperti dai collaboratori ammessi alla procedura;
non v'è motivo di ritenere, pertanto, che i posti disponibili non fossero esattamente corrispondenti al numero dei candidati. Non si è trattato quindi di un concorso “riservato” nel quale i precedenti rapporti a termine abbiano rilevato come mero fatto facilitante, ma di un percorso espressamente ed esclusivamente dedicato alla stabilizzazione di siffatti lavoratori precari;
soltanto l'illecito del datore di lavoro, infatti, ha consentito alla ed ai tutti i suoi omologhi colleghi, CP_1 di partecipare ad una procedura selettiva “blanda” e riservata, tale da assicurarle una ragionevole certezza di assunzione, ed ottenere un vantaggio professionale ed economico (pubblico impiego), certamente di gran lunga superiore alle dodici mensilità cui avrebbe avuto diritto a titolo di risarcimento del cd. danno comunitario. Il percorso prescelto dunque offriva già ex ante la ragionevole certezza della stabilizzazione perché la procedura di reclutamento è stata espressamente rivolta al superamento del precariato e proprio per tale ragione sono stati messi a disposizioni tanti posti quanti erano i lavoratori da stabilizzare, curando che ognuno di loro mantenesse la qualifica/categoria già ricoperta;
talché può fondatamente affermarsi che il reclutamento speciale si è posto in diretta correlazione ai precedenti rapporti con un nesso consequenziale. In parziale accoglimento dell'impugnata sentenza deve essere, dunque, rigetta la domanda di risarcimento dei danni ex art.36 d.lgs. 165/2001.
Passando all'esame dell'appello incidentale proposto da Controparte_1
ritiene questa Corte che il primo motivo non possa trovare accoglimento.
[...]
Premesso che, com'è pacifico in atti, i crediti di cui si discute hanno natura retributiva dovendosi pertanto ad essi applicare il termine quinquennale di cui all'art.2948 n. 4 c.c., va senz'altro condiviso ed applicato nella fattispecie il principio affermato dalla Suprema Corte a S.U. con sentenza n.575/2003, e successivamente ribadito a più riprese (v., in particolare Cass. n.10219 del 28/05/2020, che l'ha confermato, pronunciando nell'interesse della legge ex art.363, comma 3 c.p.c.; v. anche Cass. n.20918/2019; Cass. n.8996/2018; Cass. n.14827/2018; Cass. n.12161/2017; Cass. n.22146/2014), secondo il quale “Nell'impiego pubblico contrattualizzato, la domanda con la quale il dipendente assunto a tempo determinato, invocando il principio di non discriminazione nelle condizioni di impiego, rivendica il medesimo trattamento retributivo previsto per l'assunto a tempo indeterminato soggiace al termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 2948 nn. 4 e 5 c.c., il quale decorre, anche in caso di illegittimità del termine apposto ai contratti, per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo dal giorno della loro insorgenza, e per quelli che si maturano alla cessazione del rapporto a partire da tale momento”. Tale principio di diritto, affermato dalla Sezioni Unite con riferimento all'impiego privato, scaturiva sostanzialmente dalla considerazione che il metus, ritenuto dal Giudice delle leggi (C. Cost. n. 63/1966) motivo decisivo per addivenire alla dichiarazione di illegittimità costituzionale, “presuppone l'esistenza di un rapporto a tempo indeterminato nel quale non sia prevista alcuna garanzia di continuità e, pertanto, quanto al rapporto a termine, è ravvisabile solo qualora, in conseguenza della riscontrata frode alla legge o della violazione dei limiti posti dalla normativa succedutasi nel tempo, si operi una conversione dei diversi contratti in un unico rapporto a tempo indeterminato e, quindi, «seppure per una fictio iuris, si presentano tutti i presupposti (esistenza di un unico rapporto lavorativo a tempo indeterminato e metus) che portano ad escludere - alla stregua dei summenzionati pronunziati della Corte Costituzionale - la decorrenza della prescrizione sino alla cessazione del rapporto lavorativo». Invece, nel contratto a termine legittimamente stipulato, poiché il lavoratore ha solo diritto a che il rapporto venga mantenuto in vita sino alla scadenza concordata e l'eventuale risoluzione ante tempus non fa venir meno alcuno dei diritti derivanti dal contratto, non è configurabile quel metus costituente ragione giustificatrice della regolamentazione della prescrizione nel rapporto a tempo indeterminato non assistito dal regime di stabilità reale”. Tali ragioni vanno adeguatamente rimodulate con riferimento all'impiego pubblico contrattualizzato, operando per esso il divieto posto dall'art. 36 del d.lgs. n. 165/2001; ciò ha indotto la Suprema Corte a concludere che, in quest'ambito, “anche nell'ipotesi di contratti a termine affetti da nullità debba valere la medesima regola fissata per i contratti validi ed efficaci, perché, essendo impedita per legge la conversione in un unico rapporto a tempo indeterminato, non è riscontrabile la condizione, valorizzata dalla Corte Costituzionale ai fini della parziale dichiarazione di incostituzionalità e ritenuta imprescindibile dalle Sezioni Unite, ossia «il timore del recesso, cioè del licenziamento, che spinge o può spingere il lavoratore sulla via della rinunzia a una parte dei propri diritti»”. Del resto proprio la Corte Costituzionale ha più volte enunciato il medesimo principio. Chiamata a pronunciare sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 r.d.l. n. 295/1939, oltre a circoscrivere espressamente al solo impiego privato gli effetti della pronuncia resa con la sentenza n.63/1966, ha, infatti, evidenziato che nel rapporto di pubblico impiego, anche per le assunzioni temporanee, non è configurabile una situazione di soggezione psicologica che potrebbe indurre a non esercitare il diritto, perché l'impiegato è assistito da garanzie contro l'arbitraria risoluzione anticipata del rapporto ed inoltre perché la non rinnovazione del rapporto a termine costituisce un «evento inerente alla natura del rapporto stesso. La previsione di essa non pone, pertanto, il lavoratore in una situazione di timore di un evento incerto, al quale egli sia esposto durante il rapporto, qual è il licenziamento nel rapporto di lavoro di diritto privato» (Corte Cost. n. 143/1969).
Ancora, con la sentenza n. 115/1975, la Consulta ha ribadito l'applicabilità degli effetti della pronuncia n. 63/1966 ai soli rapporti di lavoro privati, in quanto, laddove il datore di lavoro sia lo Stato o un ente pubblico, anche se di carattere economico, pur a fronte della natura privatistica del contratto, la regolamentazione organica o la disciplina collettiva assicurano comunque che la fine del rapporto stesso possa essere conseguenza solo di «cause precise e determinate». In definitiva, afferma la Corte di legittimità, “ciò che va apprezzato per escludere la decorrenza della prescrizione in costanza di rapporto non è la mera precarietà in sé del rapporto stesso quanto l'esistenza di una condizione psicologica di metus, che nel lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni non si presenta in modo analogo a quanto avviene in quello privato, perché l'azione del datore di lavoro pubblico, istituzionalmente vincolata al rispetto dei principi di buon andamento e di imparzialità, è astretta da parametri legali significativi, oltre che da vincoli organizzativi, che permangono anche dopo la contrattualizzazione dell'impiego e che pongono il datore di lavoro pubblico, la cui discrezionalità è vincolata dalla legge e dalla contrattazione collettiva, in condizione di operare sui dipendenti una pressione decisamente ridotta rispetto a quella che può esercitare il datore privato” (Cass. n. 10219 del 28/05/2020 cit.). Non ignora la Corte, che con ordinanza interlocutoria n. 6051/2023 sono stati sollevati dubbi con riguardo a tale consolidata ricostruzione sistematica della materia e la questione, ritenuta integrare una questione di massima di particolare importanza, è stata rimessa alle Sezioni Unite ex art. 374 c.p.c..
Sezioni Unite che, medio tempore, con sentenze n.36197/2023 del 28.12.2023, hanno affermato l'importante principio per il quale “La prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato - sia nei rapporti a tempo indeterminato, sia in quelli a tempo determinato, e anche in caso successione di contratti a termine - decorre, per i crediti che nascono nel corso del rapporto lavorativo, dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che maturano alla cessazione, a partire da tale data, perché non è configurabile un "metus" del cittadino verso la pubblica amministrazione e poiché, nei rapporti a tempo determinato, il mancato rinnovo del contratto integra un'apprensione che costituisce una mera aspettativa di fatto, non giustiziabile per la sua irrilevanza giuridica”. In particolare la Suprema Corte, con specifico riferimento al metus legato al mancato rinnovo del contratto a termine da parte del datore, ha osservato che contrariamente al metus derivante da un potenziale licenziamento, “che si colloca all'interno di un rapporto di lavoro fonte (qualora cessato per illegittimo recesso datoriale) di una posizione giuridica qualificabile alla stregua di diritto soggettivo tutelabile, il mancato rinnovo del contratto a tempo determinato suscita (non tanto un “timore” siffatto, quanto piuttosto) un'apprensione, che, per quanto meritevole di giustificabile comprensione, integra tuttavia una mera aspettativa di fatto, non giustiziabile per la sua irrilevanza giuridica”. Giova, infatti, richiamare, proseguono le Sezioni Unite, “la radicale negazione dell'esistenza del metus quale delineato dal giudice costituzionale (come chiarito da Cass. S.U. 16 gennaio 2003, n. 575, in motivazione sub p.ti 3.1, 4. e 4.1), per il riconoscimento ai rapporti a termine, in caso di illegittimità del recesso, di una piena tutela attraverso la condanna al pagamento delle retribuzioni dovute e il risarcimento del danno”. Nonostante, dunque, “l'evoluzione socio-economica dei rapporti di lavoro e dei significativi mutamenti normativi che hanno interessato la materia del pubblico impiego, per effetto della sua contrattualizzazione, bene evidenziati con perspicua sensibilità dall'ordinanza interlocutoria, la disciplina del pubblico impiego contrattualizzato non può, tuttavia, che continuare a muoversi nel segno della continuità rispetto alle linee tracciate, in primis, da Cass. S.U. 16 gennaio 2003, n. 575 e successivamente da Cass. 28 maggio
2020, n. 10219 e dalla consolidata giurisprudenza conforme (tra le altre: Cass. 24 giugno 2020, n. 12443; Cass. 30 novembre 2021, Ritiene, pertanto, questo collegio di aderire con convinzione al percorso giurisprudenziale del tutto consolidato sopra ricordato, le cui premesse, argomentazioni e conclusioni non si ritengono allo stato validamente superate dalle riflessioni esplicitate dall'appellante. Considerato dunque che il primo atto interruttivo della prescrizione è stato notificato ad iniziativa della all'amministrazione appellata il 10.01.2022, ben ha fatto Controparte_1 il Tribunale di prime cure a ritenere prescritte le differenze retributive maturate anteriormente al quinquennio decorrente a ritroso dalla data della predetta costituzione in mora.
Deve essere del pari disatteso il secondo motivo dell'appello incidentale, tenuto conto che:
- per consolidata giurisprudenza di legittimità nella materia previdenziale, a differenza che in quella civile, il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti anche per le contribuzioni relative a periodi precedenti l'entrata in vigore della nuova normativa e con riferimento a qualsiasi forma di previdenza obbligatoria;
di conseguenza, una volta esaurito il termine, la prescrizione ha efficacia estintiva (non già preclusiva) - poiché l'ente previdenziale creditore non può rinunziarvi -, opera di diritto ed è rilevabile d'ufficio, senza che l'assicurato abbia diritto a versare contributi previdenziali prescritti e ad ottenere la retrodatazione dell'iscrizione per il periodo coperto da prescrizione (cfr. Cass., Sez. U., 23397/2016; nello stesso senso Cass.
37570/2022 Cass. 9865/2019, Cass. 21830/2014);
- la sospensione della prescrizione in parola per effetto del disposto dell'art.9, comma 1, lett. a) D.L. n.198/2022 opera nei confronti dei soli soggetti già dipendenti di una pubblica amministrazione nel 2018, categoria alla quale è estranea Controparte_1 all'epoca legata al convenuto da un mero rapporto di collaborazione
[...] Parte_1 coordinata e continuativa;
- non vi è agli atti traccia della nota asseritamente inviata dalla lavoratrice a mezzo pec all' e al Ministero il 17.03.2020, con effetto interruttivo della prescrizione, stante CP_3 il diverso contenuto dell'allegato 12 al ricorso introduttivo di prime cure (CCNL Scuola 2006/2009).
Il terzo motivo coinvolge una domanda nuova [Accertare e dichiarare il diritto del lavoratore alla percezione del TFR maturato dal primo (01/07/2001) all'ultimo (31/08/2018) contratto co.co.co., e per l'effetto condannare il Parte_1
al pagamento del TFR], mai proposta nel precedente grado del giudizio.
[...]
Basti a tal fine riprendere testualmente le conclusioni trascritte in calce al ricorso di prime cure nelle quali non vi alcun accenno al TFR:
“
1. accertare e dichiarare che fra il ricorrente ed il si è costituito un Parte_1 rapporto di lavoro di natura subordinata con decorrenza dalla data di inizio della prestazione lavorativa (27.7.2001 e fino al 31.8.2018) o dalla diversa data che sarà ritenuta di giustizia;
2. accertare e dichiarare l'illegittimità della condotta dell'Amministrazione resistente per aver reiteratamente prorogato il rapporto a tempo determinato intervenuto con il ricorrente, in violazione di norme di legge e contrattuali, come ampiamente evidenziato nel corpo del presente atto;
per l'effetto, quale misura sanzionatoria:
3. accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente al risarcimento di tutti i danni, patrimoniale e non, subiti per effetto dell'illegittima condotta datoriale, ai sensi dell'art. 36, comma 5, del D. Lgs. n. 165 del 2001 e di ogni altra norma rilevante, per l'effetto, condannare l'Amministrazione resistente, in persona del suo legale rapp.tep.t., a risarcire il danno subito dal ricorrente, da quantificarsi nella misura di dodici mensilità della retribuzione globale di fatto percepite dai dagli assistenti amministrativi del personale ATA (profilo B/1), ovvero in quella diversa misura maggiore o minore da determinarsi in corso di causa, anche con valutazione equitativa ex art. 1226 c.c., maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria;
4. in ogni caso e comunque: accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla percezione delle differenze retributive, oltre oneri previdenziali ed assistenziali, maturate dalla data del 27.07.2001 e fino al 31.8.2018 (o da diversa data ritenuta di giustizia) e comunque fino alla ricostituzione del rapporto di lavoro da determinarsi secondo le differenze tra quanto percepito e quanto il ricorrente avrebbe dovuto percepire secondo il corretto inquadramento nei ruoli della scuola con qualifica di assistente amministrativo (profilo B/1) e, per l'effetto, condannare l'amministrazione resistente, in persona del suo legale rapp.tep.t., a corrispondere al ricorrente tali importi, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge”.
5. condannare il ad inserire la parte ricorrente nella 3° fascia stipendiale CP_5 corrispondente a 15-20 anni di servizio svolto, avendo lavorato 17 anni, come disposto dal CCNL Comparto Scuola, sia ai fini giuridici che economici in virtù del riconoscimento dell'anzianità di servizio;
6. condannare il convenuto al pagamento in favore dell' Parte_1 [...] delle differenze contributive commisurate al Parte_2 riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro e quindi alla maggiore retribuzione dovuta e non corrisposta, disponendone l'efficacia del giudicato nei riguardi dell'ente di previdenza;
7. determinare, a norma dell'art. 429, terzo comma c.p.c., su tutte le somme dovute alla ricorrente, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno subito dallo stesso per la diminuzione del valore del suo credito, condannando il datore al pagamento in suo favore delle relative somme”.
8) adottare ogni provvedimento utile a tutelare la posizione giuridica ed economica della ricorrente. 7) Con espressa riserva di agire in successivo giudizio per eventuale accertamento di ulteriori differenze retributive dovute e non corrisposte”.
Merita accoglimento l'ultimo motivo dell'appello incidentale. L'art. 569 del d.lgs. n.297/1994 (“Riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera”), vigente ratione temporis, così disponeva: “Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici. Sono fatte salve le eventuali disposizioni più favorevoli contenute nei contratti collettivi già stipulati ovvero in quelli da stipulare ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29”. L'art. 570 del d.lgs. n.297/1994 (“Periodi di servizio utili al riconoscimento”) statuiva che: “Ai fini del riconoscimento di cui all'articolo 569, è utile soltanto il servizio, effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito. Eventuali interruzioni dovute alla fruizione di congedo e di aspettativa retribuiti e quelle relative a congedo per gravidanza e puerperio sono considerate utili a tutti gli effetti per il computo dei periodi richiesti per il riconoscimento”. Ai sensi dell'art. 4, comma 13, del D.P.R. 23-08-1999 n. 399 (“Inquadramento economico, Passaggi di qualifica funzionale”): “Ai fini dell''inquadramento contrattuale, l'anzianità giuridica ed economica del persona dei servizi ausiliari, tecnici ed amministrativi è determinata valutando anche il servizio pre-ruolo, comprensivo dell'eventuale servizio di ruolo in carriera inferiore, nella misura prevista dall'art.3 del decreto legge 19 giugno 1970 n.370, convertito con modificazioni dalla legge 26 luglio
1970, n.576 e successive modificazioni ed integrazioni”. Si trascrive, infine, il testo dell'art. 3 del D.L. n.370/1970. “Al personale insegnante il servizio di cui ai precedenti articoli viene riconosciuto agli effetti giuridici ed economici per intero e fino ad un massimo di quattro anni, purché prestato con il possesso, ove richiesto, del titolo di studio prescritto o comunque riconosciuto valido per effetto di apposito provvedimento legislativo. Il servizio eccedente i quattro anni viene valutato in aggiunta a quello di cui al precedente comma agli stessi effetti nella misura di un terzo, e ai soli fini economici per i restanti due terzi. I diritti economici derivanti dagli ultimi due terzi di servizio previsti dal comma precedente saranno conservati e valutati anche in tutte le classi successive di stipendio”. Il deteriore trattamento retributivo subito dalla per effetto del Controparte_1 mancato integrale riconoscimento dell'anzianità pre ruolo, appare lesivo del principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato come introdotto dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999 trasfuso nella Direttiva 1999/70/CE del 28.6.1999, a detta del quale: “ … per quanto riguarda le condizioni di impiego i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive” (punto 1). Nello specifico, “… i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”
(punto 4). La questione dell'accertamento degli spazi di operatività della riferita disciplina comunitaria è stata oggetto di ripetuti pronunciamenti della Suprema Corte (da ultimo Cass. ord. n.6146/2019; ord. n.3473/2019; ord. n.27950/2017), per la quale:
“a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può esser fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C-268/06,
Impact; 13.9.2007, causa C-307/05, ; 8.9.2011, causa C. – 177/10 Rosado Persona_1
Santana);
b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art.137 n.5 del Trattato (oggi 153 n.5), “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione” (Del Cerro Alonso, cit. punto 42); c) le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C177/14,
Regojo Dans, punto 44);
d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguono le modalità di lavoro e che attengono alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans. Cit. punto 55)”. Sul punto è recentemente intervenuta la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (sentenza 20 settembre 2018, in causa C – 466/17, , la quale in una fattispecie CP_6 analoga a quella oggetto dell'odierna controversia ( aveva convenuto in Parte_3 giudizio la Provincia Autonomo di Trento lamentando un erroneo calcolo dell'anzianità di servizio riconosciutale al momento della conclusione di un contratto di lavoro a tempo indeterminato quale docente con il suddetto ente), pur affermando, in linea generale (punto 54), che l'art.485 d.lgs. 297/1994 non contrasta con la clausola 4 dell'accordo quadro sul contratto a termine essendo la disparità di trattamento giustificata da ragioni oggettive, ha rimesso (punto 49) al giudice del rinvio l'onere di verificare in concreto la sussistenza di quella “eterogeneità” di situazioni (diversità delle materie di insegnamento, delle condizioni di lavoro e degli orari di servizio) - esemplificative di una diversa esperienza acquisita dai docenti non ruolo - per effetto della quale il governo italiano sostiene la compatibilità alle direttive comunitaria della predetta normativa nazionale. Tanto premesso in assenza di ragioni “oggettive” che giustificano ogni disparità di trattamento e risultando anzi incontestato che il personale A.T.A. svolge le stesse mansioni, sia prima che dopo l'immissione in ruolo e che al predetto personale non si applica l'art.490 d.lgs. 297/1994 (nella parte in cui equipara il servizio prestato per almeno 180 giorni all'anno scolastico intero) in quanto testualmente riferibile al solo personale docente - deve essere affermato, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, il diritto dell'appellante incidentale al riconoscimento, all'atto della ricostruzione della carriera, dell'integrale anzianità di servizio maturata prima dell'immissione in ruolo per effetto dei diversi contratti di collaborazione coordinata e continuativa intercorsi, senza interruzione, con l'amministrazione datoriale a decorrere dall'1.07.2001. Ne consegue altresì il diritto della alla corrispondente Controparte_1 fascia contrattuale, con condanna del a corrisponderle le relative differenze Parte_1 retributive, dall'immissione in ruolo sino alla data di deposito del ricorso di primo grado. L'accoglimento delle contrapposte ragioni di gravame configura giusto motivo per l'integrale compensazione delle spese del presente grado.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in parziale riforma della sentenza n.1145/2023 pronunciata dal Tribunale di Palermo G.L. il 28 aprile 2023:
- rigetta la domanda di di risarcimento dei danni;
Controparte_1
- dichiara il diritto di alla ricostruzione della carriera Controparte_1 considerando l'intera anzianità di servizio - corrispondente agli anni effettivamente lavorati dall'01.07.2001 al 31.08.2018 - maturata prima dell'immissione nei ruoli del
, e per l'effetto condanna quest'ultimo a Parte_1 riconoscerle la corrispondente fascia contrattuale e le conseguenti differenze retributive, dall'immissione in ruolo sino alla data di deposito del ricorso di primo grado. Conferma nel resto la sentenza.
Compensa le spese dell'appello. Così deciso in Palermo il 22 maggio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Claudio Antonelli Cinzia Alcamo