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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/07/2025, n. 4670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4670 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 50944/2024
CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PER I MINORENNI
La Corte così composta dott. Anna Maria PAGLIARI Presidente
dott. Alberto TILOCCA Consigliere
dott. Anna Chiara GIAMMUSSO Consigliere relatore dott. Alessandra PALATTELLA Consigliere onorario dott. Massimiliano MAZZOTTA Consigliere onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento in epigrafe indicato, pendente
TRA
nata in [...] il [...] ( ) Parte_1 C.F._1
e nata in [...] il [...] ( ) Parte_2 C.F._2
entrambe elettivamente domiciliate in Roma, via F. Ermini 68, presso lo studio del procuratore, avv. Emanuele FEBBI, che le rappresenta e difende per delega rilasciata su foglio separato e allegato in calce all'atto di appello
APPELLANTI-
E
1 AVV. quale curatore speciale della minore Controparte_1 [...]
(nata a [...] il [...]), giusto decreto di nomina del Tribunale Per_1
per i Minorenni di Roma del 16 dicembre 2023, elettivamente domiciliata in Roma, via
C. Poma 2, presso il proprio studio, in giudizio di persona ex art. 86 c.p.c.
APPELLATA-
NONCHÈ
nella qualità di Tutore Controparte_2
Provvisorio della minore (nata a [...] il [...]), giusto Persona_1
decreto di nomina del Tribunale per i Minorenni di Roma del 16 dicembre 2023, non rappresentato né difeso
APPELLATO CONTUMACE-
NONCHÈ
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI ROMA
NONCHÈ
con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Roma
OGGETTO: appello avverso il provvedimento del Tribunale per i minorenni di Roma del 22 febbraio 2024 nonché avverso la sentenza n. 194/2024 pronunciata dal Tribunale per i Minorenni di Roma l'11 aprile 2024 nel procedimento n. 538/2024, con la quale
è stato dichiarato lo stato di adottabilità della minore (nata a [...] Persona_1
il 2 ottobre 2023)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
2 Con ricorso ai sensi dell'art. 330 c.c. e 473 bis .15 c.p.c. del 2 febbraio 2024 il Pubblico
Ministero Minorile chiedeva l'apertura di un procedimento per l'accertamento dello stato di abbandono della minore per l'inadeguatezza delle condotte Persona_1
tenute dalla madre, unico genitore ad aver riconosciuto la minore. La richiesta si fondava sulle informazioni apprese dalla Procura minorile per il tramite del Servizio
Sociale del che segnalava l'inadeguatezza della condotta materna – CP_2
segnata da instabilità, dipendenza da alcool, condotte minacciose e discorsi deliranti - nel gestire la figlia e l'avvenuto collocamento in struttura (“La Casa di Caterina” di
Anzio) della minore, con il consenso della nonna materna. Era inoltre emerso che la madre era affetta da schizofrenia, era in cura presso il CSM di Tivoli ed era ricoverata nella struttura residenziale “Colle Cesarano” di Tivoli. In ragione di ciò il Tribunale per i Minorenni di Roma, decidendo in via indifferibile e urgente nell'interesse della minore con decreto cronologico n° 13683/23 del 16 dicembre 2023, pubblicato il 20 dicembre 2023, sospendeva la responsabilità genitoriale della madre;
nominava tutore provvisorio della minore il sindaco protempore del comune di e curatore speciale CP_2
della medesima l'avv. confermava il collocamento della Controparte_1
minore in struttura;
disponeva che la madre avrebbe potuto incontrare la minore una volta a settimana, in forma protetta e alla presenza di persone in grado di valutare la qualità del rapporto, con facoltà per il Servizio sociale di sospendere gli incontri in caso questi si rivelassero contrari al benessere psicofisico della minore o nel caso in cui la madre si fosse presentata in condizioni non adeguate;
incaricava il Servizio sociale di svolgere un accertamento urgente sulla situazione socio-familiare della minore, sulla situazione sociale, abitativa e lavorativa della madre;
richiedeva alla direzione sanitaria della struttura residenziale “Colle Cesarano” di Tivoli e al CSM della ASL di Tivoli una relazione sulla personalità della madre della minore e sulla sua adesione alle cure proposte nonché un accertamento al consultorio sulla capacità genitoriale della madre;
disponeva inoltre un accertamento al SERD per verificare se la madre fosse o meno dipendente da sostanze alcooliche e, in caso positivo, se ella avesse intrapreso un serio percorso di disintossicazione;
incaricava altresì il Servizio sociale di monitorare
3 costantemente l'andamento delle relazioni familiari e di segnalare tempestivamente ogni comportamento nocivo per la minore o comunque inadempiente alla prescrizioni del Tribunale. All'esito dell'attività istruttoria emergeva che la madre era affetta da schizofrenia grave con dispercezioni uditive e visive nonostante fosse compensata farmacologicamente;
che la stessa, che aderiva alle cure solo se posta in struttura, si accompagnava a persone poco raccomandabili, come riferito dalle assistenti sociali che la seguivano dal 2022; che il rapporto tra la madre e la nonna della minore era molto conflittuale;
che il collocamento della minore presso la nonna non aveva avuto esito positivo in quanto quest'ultima, anziché occuparsene personalmente aveva fatto venire una persona dalla Romania, spacciandola per una propria parente, che aveva raccontato che anche la nonna era dedita all'abuso di sostanze alcooliche;
che la nonna non si era più fatta vedere e non aveva mai chiesto della minore, che non era più andata a trovare da quando la stessa era stata collocata in struttura.
Con successivo provvedimento del 22 febbraio 2024 il Tribunale per i Minorenni di
Roma, preso atto che nelle more il PMM aveva chiesto con separato ricorso l'apertura di un procedimento volto ad accertare lo stato di abbandono di , Persona_1
dichiarava non luogo a provvedere sul ricorso del PMM per la dichiarazione di decadenza o limitazione della responsabilità genitoriale di , Parte_1
disponeva l'allegazione del fascicolo del procedimento n° 2076/23 a quello recante il n° 538/24 (avente a oggetto l'accertamento dello stato di abbandono della minore e la dichiarazione dello stato di adottabilità della stessa) e confermava tutti i provvedimenti adottati medio tempore nel procedimento n° 2076/23.
Aperto il procedimento volto alla dichiarazione di adottabilità della minore
[...]
il Tribunale per i Minorenni di Roma fissava l'udienza del 4 aprile 2024 Per_1
per la comparizione della madre, avvertendola della necessità di nominare un difensore e nominando d'ufficio, in caso di mancato conferimento dell'incarico da parte della madre, l'avv. Guido MUSSINI. A quell'udienza, preso atto della mancata comparizione della madre, il Tribunale per i Minorenni di Roma invitava le parti a concludere indi con sentenza dell'11 aprile 2024 dichiarava lo stato di adottabilità di 4 nata a [...] il [...], confermando la nomina del sindaco Persona_1
del comune di quale tutore provvisorio della minore;
vietava ogni contatto tra la CP_2
minore e i suoi parenti;
confermava il collocamento provvisorio della minore presso una famiglia idonea all'adozione a rischio giuridico ai sensi dell'art. 10 della legge n°
184/83.
Con ricorso depositato il 16 giugno 2024 proponeva appello Parte_1
sia avverso il provvedimento del 22 febbraio 2024 – di chiusura del procedimento ex art. 330 e segg c.c. essendo stato aperto un diverso procedimento per l'accertamento dello stato di abbandono della minore – sia avverso la suddetta sentenza emessa l'11 aprile 2024, eccependo, con il primo motivo, la nullità degli impugnati provvedimenti per la mancata notifica di tutti provvedimenti adottati in entrambe le procedure.
Deduceva quindi, con il secondo e terzo motivo, la nullità degli impugnati provvedimenti, privi di una effettiva motivazione, resa comunque in violazione degli art. 1,8 e 12 della Convenzione di Strasburgo e degli art. 29 e 30 della Costituzione;
lamentava ancora, con gli ulteriori motivi di censura, la mancata audizione della nonna materna, la carenza di istruttoria sulla effettiva capacità genitoriale della madre e l'avvenuta adozione di una pronunzia di adottabilità in assenza dei necessari presupposti.
Con decreto depositato il 24 luglio 2024 il Presidente della sezione, oltre a designare il
Giudice relatore della causa, assegnava termine all'appellante per notificare il ricorso e il decreto alle controparti entro il 30 ottobre 2024, termine ai resistenti per depositare memorie e documenti entro il 15 gennaio 2025, termine alle parti per repliche e per il deposito della prova dell'avvenuta notifica dell'atto di appello entro il 20 febbraio
2025, termine ai Servizi Sociali per trasmettere alla Corte informazioni aggiornate sulla condizione del nucleo familiare entro il 15 gennaio 2025. Veniva quindi ordinata la comparizione delle parti nella camera di consiglio dell'11 marzo 2025.
Si costituiva il 15 gennaio 2025 l'Avv. curatrice speciale Controparte_1
della minore, che contestava l'averso atto d'appello di cui chiedeva il rigetto.
5 Il 22 gennaio 2025 pervenivano le relazioni di aggiornamento del Servizio Sociale del
CP_2
Il difensore dell'appellante depositava telematicamente il 15 ottobre 2024 copia della notifica dell'appello e del decreto presidenziale al Sindaco pro tempore del Comune di quale tutore della minore, al PMM e al curatore speciale;
il 14 febbraio 2025 CP_2
depositava memorie di replica.
Con decreto depositato il 5 febbraio 2025 l'udienza di prima comparizione delle parti veniva rinviata per esigenze organizzativa al 3 giugno 2025.
Con nota depositata il 19 maggio 2025 il Procuratore Generale esprimeva parere favorevole esclusivamente in relazione all'espletamento di ctu sulle capacità genitoriali dell'appellante.
Veniva quindi celebrata l'udienza del 3 giugno 2025, all'esito della quale il Collegio decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va innanzitutto dichiarata la contumacia del tutore provvisorio che, seppur ritualmente e tempestivamente citato con atto notificato a mezzo pec il 15 ottobre2024, non si è costituito.
Va quindi accolto in parte il primo motivo di censura, con cui Parte_1
eccepisce la nullità del provvedimento del 22 febbraio 2024 con cui il Tribunale per i
Minorenni di Roma, definitivamente pronunciando nel procedimento n° 2076/23, ha dichiarato <…il non luogo a provvedere sul ricorso del PMM per decadenza/limitazione della responsabilità genitoriale nel presente procedimento essendo stata aperta una procedura di abbandono nell'interesse dei medesimi minori
…>> (così testualmente a pag. 2 dell'indicato provvedimento) nonché la nullità della sentenza emessa dal Tribunale per i Minorenni di Roma l'11 aprile 2024 a definizione del procedimento n° 538/24 con cui è stato dichiarato <… lo stato di adottabilità della minore nata a [...] il [...]. Conferma la nomina a Tutore Persona_1
6 provvisorio del Sindaco pro –tempore del Comune di Ordina che sia vietato ogni CP_2
contatto tra i parenti e la minore. Conferma il collocamento provvisorio della minore
a rischio giuridico ai sensi dell'art. 10 della legge nr. 184/1983 presso una famiglia Parte_ idonea all'adozione con apertura di cui al decreto dello stato di abbandono.
Avverte la madre della minore, il Pubblico ministero, il Tutore, il difensore d'ufficio del minore, che possono proporre ricorso avverso il presente provvedimento entro trenta giorni dalla notifica dello stesso …>> (così testualmente a pag. 3 dell'indicato provvedimento). Lamenta al riguardo l'odierna appellante che mai le sarebbe stato notificato il provvedimento del 16 dicembre 2023 che aveva disposto la sospensione della sua responsabilità genitoriale;
il provvedimento – la sentenza n° 145/24 - emesso a definizione del procedimento n° 2076/23; il provvedimento di apertura del procedimento n° 538/24 R.G. per l'accertamento dello stato di abbandono della minore con fissazione dell'udienza del 4 aprile 2024 e la sentenza n° 194/24 emessa a definizione del suddetto procedimento, con cui era stato dichiarato lo stato di adottabilità della minore.
Osserva in proposito questa Corte che, come noto e come affermato dalla recente giurisprudenza di legittimità in tema di adottabilità di minori <… la comparizione ed audizione del genitore è scansione ineludibile ed improcrastinabile del giudizio di primo grado davanti al Tribunale per i minorenni volto all'accertamento delle condizioni per la dichiarazione di adottabilità del minore al pari dell'integrazione necessaria del contraddittorio. La violazione di questo obbligo determina una lesione effettiva ed insanabile del diritto di difesa del genitore e conduce all'invalidità dell'intero giudizio …>> (così testualmente Cass. n° 32661/21 a pag.
9 -10 della motivazione). La Suprema Corte ha in proposito sottolineato che <… la comparizione effettiva (dei genitori) e la loro audizione costituisce un segmento ineludibile nel procedimento di primo grado perché diretta in primo luogo ad evidenziare i profili di criticità nell'esercizio della genitorialità che hanno condotto all'avvio di un procedimento che può concludersi con la definitiva recisione del rapporto con il figlio minore ed a consentire l'interlocuzione e la difesa personale della parte al riguardo
7 oltre che ad avere un quadro più completo delle ragioni dei comportamenti che hanno determinato l'allarme degli organi della procedura e dei servizi territoriali. Deve, pertanto, escludersene la sanabilità con l'esecuzione dell'incombente in secondo grado proprio per la centralità del fattore tempo in questi giudizi che si occupano di un minore in crescita e del legame con la sua famiglia di origine. L'elemento del tempo non può, di conseguenza essere valutato soltanto in relazione alla fase di sviluppo psico fisico del minore oggetto di accertamento, ed alle sue esigenze di stabilità affettiva e relazionale ma deve tener conto quanto meno con pari rilievo dell'irreparabilità del pregiudizio per la perdita anche transeunte della relazione genitore figlio che colpisce entrambi gli attori della relazione filiale, ponendosi in netto contrasto con l'art. 1 della l. n. 183 del 1984.>> (così testualmente ancora la citata Cass. n° 32661/21).
Ciò premesso, osserva quindi questa Corte che nel procedimento n° 2076/23, che si è concluso con l'adozione del provvedimento del 22 febbraio 2024 con cui si è dichiarato il non luogo a provvedere sul ricorso presentato dal PM per la dichiarazione di decadenza o limitazione della responsabilità genitoriale di Parte_1
sulla figlia per essere stata aperta una diversa procedura volta all'accertamento Per_1
dello stato di abbandono della minore, l'odierna appellante era presente, si è costituita con comparsa del 22 dicembre 2023, ed è stata ascoltata all'udienza del 27 dicembre
2023 (vedi il relativo verbale), nella quale ha dichiarato che all'epoca si trovava ricoverata in una clinica e di essere in grado di crescere la sua bambina: in ragione di ciò deve escludersi che alcuna nullità sussista in relazione al predetto procedimento e a tutti i provvedimenti ivi adottati.
Diversamente, va invece dichiarata la nullità dell'intero procedimento n° 538/24. E infatti, come ben si evince dall'esame della relata di notifica del ricorso del PMM del
2 febbraio 2024 nonché del decreto emesso dal Tribunale per i Minorenni di Roma del
22 febbraio 2024 – nel quale veniva tra l'altro convocata la madre e fissata l'udienza ai sensi dell'art. 12 della legge n° 183/84 – il 6 marzo 2024 l'ufficiale giudiziario presentatosi in via Tivoli 7 a indirizzo di residenza di , CP_2 Parte_1
8 non ha potuto consegnare l'atto da notificare perché <… al domicilio il destinatario non compare. Vane ulteriori ricerche in loco.>> (così testualmente le dichiarazioni dell'ufficiale giudiziario riguardo il tentativo di notifica effettuato il 6 marzo 2024); successivamente a tale tentativo di notifica nulla è stato più fatto mentre in realtà il soggetto notificante avrebbe dovuto chiedere all'ufficiale giudiziario di procedere a una nuova notifica con le modalità di cui all'art. 143 c.p.c. Risulta ancora dall'esame del verbale di udienza del 4 aprile 2024 che la madre non si è presentata e che il collegio, preso atto di ciò, ha sottolineato che l'assenza della madre era priva di giustificazioni e ha quindi invitato le parti a concludere: è dunque del tutto evidente che l'impugnato provvedimento dell'11 aprile 2024, con cui è stato dichiarato lo stato di abbandono della minore, è stato adottato in violazione dei principi che regolano la materia e in particolare senza che la madre sia stata resa edotta della pendenza del procedimento diretto alla dichiarazione dello stato di abbandono e senza che la stessa sia stata sentita in merito. Ne deriva la nullità di tale ultimo provvedimento, con conseguente rimessione, in applicazione di quanto previsto dall'art. 354 c.p.c., del presente procedimento al Tribunale per i Minorenni di Roma perché provveda a rinnovare tutti gli atti nulli, a partire dalla notifica del ricorso del PMM del 2 febbraio
2024 e del decreto del 22 febbraio 2024.
La dichiarazione di nullità assorbe in sé la decisione di tutti gli altri motivi di gravame.
Osserva ancora questa Corte che con il provvedimento del 22 febbraio 2024 il
Tribunale per i Minorenni di Roma aveva altresì provveduto, confermando tutti i provvedimenti emessi nel procedimento n° 2076/23 (avente a oggetto la richiesta del
PMM di decadenza/limitazione della responsabilità sulla minore), sul regime di affidamento della minore : a causa della pronunzia di nullità della Persona_1
sentenza emessa l'11 aprile 2024 si rende di conseguenza necessario che questo giudice provveda, in via provvisoria e urgente, a stabilire il regime di affidamento della suddetta minore. Ciò precisato, ritiene questa Corte che in considerazione dei comportamenti tenuti dall'odierna reclamante - così come emersi nel corso dell'istruttoria svoltasi in primo grado e consistenti innanzitutto nella incapacità 9 dimostrata dalla di gestire in maniera adeguata la crescita della figlia a Per_1
causa della sua instabilità (la madre è affetta da schizofrenia ed è in carico al CSM di
Tivoli), della sua dipendenza dall'alcool, delle sue condotte minacciose e dei suoi discorsi deliranti – va confermata la sospensione della responsabilità genitoriale di sulla minore , disposta dal Tribunale per i Minorenni Parte_1 Per_1
di Roma con decreto provvisorio e urgente del 16 dicembre 2023; va altresì confermata la nomina del tutore provvisorio della minore, sindaco pro tempore del comune di CP_2
del curatore speciale della minore, avv. va infine Controparte_1
confermato il collocamento provvisorio della minore a rischio giuridico ai sensi dell'art. 10 della legge n° 184/83 presso una famiglia idonea all'adozione e vietato ogni contatto tra la minore medesima e i parenti di quest'ultima.
Per la natura della lite e l'esito della controversia sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra tutte le parti le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara la contumacia del tutore;
in parziale accoglimento del primo motivo di gravame dichiara la nullità del primo grado del procedimento n° RG 538/24, rimettendo gli atti al Tribunale per i Minorenni di Roma ai sensi dell'art. 354 c.p.c.;
pronunciando in via provvisoria e urgente nell'interesse della minore
[...]
, confermata la sospensione della responsabilità genitoriale di Per_1 Parte_1
sulla minore così come disposta dal Tribunale per i Minorenni di Roma
[...]
con decreto provvisorio e urgente del 16 dicembre 2023, conferma la nomina del tutore provvisorio della minore, sindaco pro tempore del comune di conferma la nomina CP_2
del curatore speciale della minore, avv. conferma il Controparte_1
collocamento provvisorio della minore a rischio giuridico ai sensi dell'art. 10 della
10 legge n° 184/83 presso una famiglia idonea all'adozione, vietando ogni contatto tra la minore e i parenti di quest'ultima;
compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio;
manda alla cancelleria per le comunicazioni alle parti, ai Servizi sociali territorialmente competenti, per gli adempimenti di rito e per la immediata restituzione del fascicolo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 giugno 2025.
IL CONSIGLIERE RELATORE IL PRESIDENTE
dott. Anna Chiara GIAMMUSSO dott. Anna Maria PAGLIARI
11
CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PER I MINORENNI
La Corte così composta dott. Anna Maria PAGLIARI Presidente
dott. Alberto TILOCCA Consigliere
dott. Anna Chiara GIAMMUSSO Consigliere relatore dott. Alessandra PALATTELLA Consigliere onorario dott. Massimiliano MAZZOTTA Consigliere onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento in epigrafe indicato, pendente
TRA
nata in [...] il [...] ( ) Parte_1 C.F._1
e nata in [...] il [...] ( ) Parte_2 C.F._2
entrambe elettivamente domiciliate in Roma, via F. Ermini 68, presso lo studio del procuratore, avv. Emanuele FEBBI, che le rappresenta e difende per delega rilasciata su foglio separato e allegato in calce all'atto di appello
APPELLANTI-
E
1 AVV. quale curatore speciale della minore Controparte_1 [...]
(nata a [...] il [...]), giusto decreto di nomina del Tribunale Per_1
per i Minorenni di Roma del 16 dicembre 2023, elettivamente domiciliata in Roma, via
C. Poma 2, presso il proprio studio, in giudizio di persona ex art. 86 c.p.c.
APPELLATA-
NONCHÈ
nella qualità di Tutore Controparte_2
Provvisorio della minore (nata a [...] il [...]), giusto Persona_1
decreto di nomina del Tribunale per i Minorenni di Roma del 16 dicembre 2023, non rappresentato né difeso
APPELLATO CONTUMACE-
NONCHÈ
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI ROMA
NONCHÈ
con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Roma
OGGETTO: appello avverso il provvedimento del Tribunale per i minorenni di Roma del 22 febbraio 2024 nonché avverso la sentenza n. 194/2024 pronunciata dal Tribunale per i Minorenni di Roma l'11 aprile 2024 nel procedimento n. 538/2024, con la quale
è stato dichiarato lo stato di adottabilità della minore (nata a [...] Persona_1
il 2 ottobre 2023)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
2 Con ricorso ai sensi dell'art. 330 c.c. e 473 bis .15 c.p.c. del 2 febbraio 2024 il Pubblico
Ministero Minorile chiedeva l'apertura di un procedimento per l'accertamento dello stato di abbandono della minore per l'inadeguatezza delle condotte Persona_1
tenute dalla madre, unico genitore ad aver riconosciuto la minore. La richiesta si fondava sulle informazioni apprese dalla Procura minorile per il tramite del Servizio
Sociale del che segnalava l'inadeguatezza della condotta materna – CP_2
segnata da instabilità, dipendenza da alcool, condotte minacciose e discorsi deliranti - nel gestire la figlia e l'avvenuto collocamento in struttura (“La Casa di Caterina” di
Anzio) della minore, con il consenso della nonna materna. Era inoltre emerso che la madre era affetta da schizofrenia, era in cura presso il CSM di Tivoli ed era ricoverata nella struttura residenziale “Colle Cesarano” di Tivoli. In ragione di ciò il Tribunale per i Minorenni di Roma, decidendo in via indifferibile e urgente nell'interesse della minore con decreto cronologico n° 13683/23 del 16 dicembre 2023, pubblicato il 20 dicembre 2023, sospendeva la responsabilità genitoriale della madre;
nominava tutore provvisorio della minore il sindaco protempore del comune di e curatore speciale CP_2
della medesima l'avv. confermava il collocamento della Controparte_1
minore in struttura;
disponeva che la madre avrebbe potuto incontrare la minore una volta a settimana, in forma protetta e alla presenza di persone in grado di valutare la qualità del rapporto, con facoltà per il Servizio sociale di sospendere gli incontri in caso questi si rivelassero contrari al benessere psicofisico della minore o nel caso in cui la madre si fosse presentata in condizioni non adeguate;
incaricava il Servizio sociale di svolgere un accertamento urgente sulla situazione socio-familiare della minore, sulla situazione sociale, abitativa e lavorativa della madre;
richiedeva alla direzione sanitaria della struttura residenziale “Colle Cesarano” di Tivoli e al CSM della ASL di Tivoli una relazione sulla personalità della madre della minore e sulla sua adesione alle cure proposte nonché un accertamento al consultorio sulla capacità genitoriale della madre;
disponeva inoltre un accertamento al SERD per verificare se la madre fosse o meno dipendente da sostanze alcooliche e, in caso positivo, se ella avesse intrapreso un serio percorso di disintossicazione;
incaricava altresì il Servizio sociale di monitorare
3 costantemente l'andamento delle relazioni familiari e di segnalare tempestivamente ogni comportamento nocivo per la minore o comunque inadempiente alla prescrizioni del Tribunale. All'esito dell'attività istruttoria emergeva che la madre era affetta da schizofrenia grave con dispercezioni uditive e visive nonostante fosse compensata farmacologicamente;
che la stessa, che aderiva alle cure solo se posta in struttura, si accompagnava a persone poco raccomandabili, come riferito dalle assistenti sociali che la seguivano dal 2022; che il rapporto tra la madre e la nonna della minore era molto conflittuale;
che il collocamento della minore presso la nonna non aveva avuto esito positivo in quanto quest'ultima, anziché occuparsene personalmente aveva fatto venire una persona dalla Romania, spacciandola per una propria parente, che aveva raccontato che anche la nonna era dedita all'abuso di sostanze alcooliche;
che la nonna non si era più fatta vedere e non aveva mai chiesto della minore, che non era più andata a trovare da quando la stessa era stata collocata in struttura.
Con successivo provvedimento del 22 febbraio 2024 il Tribunale per i Minorenni di
Roma, preso atto che nelle more il PMM aveva chiesto con separato ricorso l'apertura di un procedimento volto ad accertare lo stato di abbandono di , Persona_1
dichiarava non luogo a provvedere sul ricorso del PMM per la dichiarazione di decadenza o limitazione della responsabilità genitoriale di , Parte_1
disponeva l'allegazione del fascicolo del procedimento n° 2076/23 a quello recante il n° 538/24 (avente a oggetto l'accertamento dello stato di abbandono della minore e la dichiarazione dello stato di adottabilità della stessa) e confermava tutti i provvedimenti adottati medio tempore nel procedimento n° 2076/23.
Aperto il procedimento volto alla dichiarazione di adottabilità della minore
[...]
il Tribunale per i Minorenni di Roma fissava l'udienza del 4 aprile 2024 Per_1
per la comparizione della madre, avvertendola della necessità di nominare un difensore e nominando d'ufficio, in caso di mancato conferimento dell'incarico da parte della madre, l'avv. Guido MUSSINI. A quell'udienza, preso atto della mancata comparizione della madre, il Tribunale per i Minorenni di Roma invitava le parti a concludere indi con sentenza dell'11 aprile 2024 dichiarava lo stato di adottabilità di 4 nata a [...] il [...], confermando la nomina del sindaco Persona_1
del comune di quale tutore provvisorio della minore;
vietava ogni contatto tra la CP_2
minore e i suoi parenti;
confermava il collocamento provvisorio della minore presso una famiglia idonea all'adozione a rischio giuridico ai sensi dell'art. 10 della legge n°
184/83.
Con ricorso depositato il 16 giugno 2024 proponeva appello Parte_1
sia avverso il provvedimento del 22 febbraio 2024 – di chiusura del procedimento ex art. 330 e segg c.c. essendo stato aperto un diverso procedimento per l'accertamento dello stato di abbandono della minore – sia avverso la suddetta sentenza emessa l'11 aprile 2024, eccependo, con il primo motivo, la nullità degli impugnati provvedimenti per la mancata notifica di tutti provvedimenti adottati in entrambe le procedure.
Deduceva quindi, con il secondo e terzo motivo, la nullità degli impugnati provvedimenti, privi di una effettiva motivazione, resa comunque in violazione degli art. 1,8 e 12 della Convenzione di Strasburgo e degli art. 29 e 30 della Costituzione;
lamentava ancora, con gli ulteriori motivi di censura, la mancata audizione della nonna materna, la carenza di istruttoria sulla effettiva capacità genitoriale della madre e l'avvenuta adozione di una pronunzia di adottabilità in assenza dei necessari presupposti.
Con decreto depositato il 24 luglio 2024 il Presidente della sezione, oltre a designare il
Giudice relatore della causa, assegnava termine all'appellante per notificare il ricorso e il decreto alle controparti entro il 30 ottobre 2024, termine ai resistenti per depositare memorie e documenti entro il 15 gennaio 2025, termine alle parti per repliche e per il deposito della prova dell'avvenuta notifica dell'atto di appello entro il 20 febbraio
2025, termine ai Servizi Sociali per trasmettere alla Corte informazioni aggiornate sulla condizione del nucleo familiare entro il 15 gennaio 2025. Veniva quindi ordinata la comparizione delle parti nella camera di consiglio dell'11 marzo 2025.
Si costituiva il 15 gennaio 2025 l'Avv. curatrice speciale Controparte_1
della minore, che contestava l'averso atto d'appello di cui chiedeva il rigetto.
5 Il 22 gennaio 2025 pervenivano le relazioni di aggiornamento del Servizio Sociale del
CP_2
Il difensore dell'appellante depositava telematicamente il 15 ottobre 2024 copia della notifica dell'appello e del decreto presidenziale al Sindaco pro tempore del Comune di quale tutore della minore, al PMM e al curatore speciale;
il 14 febbraio 2025 CP_2
depositava memorie di replica.
Con decreto depositato il 5 febbraio 2025 l'udienza di prima comparizione delle parti veniva rinviata per esigenze organizzativa al 3 giugno 2025.
Con nota depositata il 19 maggio 2025 il Procuratore Generale esprimeva parere favorevole esclusivamente in relazione all'espletamento di ctu sulle capacità genitoriali dell'appellante.
Veniva quindi celebrata l'udienza del 3 giugno 2025, all'esito della quale il Collegio decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va innanzitutto dichiarata la contumacia del tutore provvisorio che, seppur ritualmente e tempestivamente citato con atto notificato a mezzo pec il 15 ottobre2024, non si è costituito.
Va quindi accolto in parte il primo motivo di censura, con cui Parte_1
eccepisce la nullità del provvedimento del 22 febbraio 2024 con cui il Tribunale per i
Minorenni di Roma, definitivamente pronunciando nel procedimento n° 2076/23, ha dichiarato <…il non luogo a provvedere sul ricorso del PMM per decadenza/limitazione della responsabilità genitoriale nel presente procedimento essendo stata aperta una procedura di abbandono nell'interesse dei medesimi minori
…>> (così testualmente a pag. 2 dell'indicato provvedimento) nonché la nullità della sentenza emessa dal Tribunale per i Minorenni di Roma l'11 aprile 2024 a definizione del procedimento n° 538/24 con cui è stato dichiarato <… lo stato di adottabilità della minore nata a [...] il [...]. Conferma la nomina a Tutore Persona_1
6 provvisorio del Sindaco pro –tempore del Comune di Ordina che sia vietato ogni CP_2
contatto tra i parenti e la minore. Conferma il collocamento provvisorio della minore
a rischio giuridico ai sensi dell'art. 10 della legge nr. 184/1983 presso una famiglia Parte_ idonea all'adozione con apertura di cui al decreto dello stato di abbandono.
Avverte la madre della minore, il Pubblico ministero, il Tutore, il difensore d'ufficio del minore, che possono proporre ricorso avverso il presente provvedimento entro trenta giorni dalla notifica dello stesso …>> (così testualmente a pag. 3 dell'indicato provvedimento). Lamenta al riguardo l'odierna appellante che mai le sarebbe stato notificato il provvedimento del 16 dicembre 2023 che aveva disposto la sospensione della sua responsabilità genitoriale;
il provvedimento – la sentenza n° 145/24 - emesso a definizione del procedimento n° 2076/23; il provvedimento di apertura del procedimento n° 538/24 R.G. per l'accertamento dello stato di abbandono della minore con fissazione dell'udienza del 4 aprile 2024 e la sentenza n° 194/24 emessa a definizione del suddetto procedimento, con cui era stato dichiarato lo stato di adottabilità della minore.
Osserva in proposito questa Corte che, come noto e come affermato dalla recente giurisprudenza di legittimità in tema di adottabilità di minori <… la comparizione ed audizione del genitore è scansione ineludibile ed improcrastinabile del giudizio di primo grado davanti al Tribunale per i minorenni volto all'accertamento delle condizioni per la dichiarazione di adottabilità del minore al pari dell'integrazione necessaria del contraddittorio. La violazione di questo obbligo determina una lesione effettiva ed insanabile del diritto di difesa del genitore e conduce all'invalidità dell'intero giudizio …>> (così testualmente Cass. n° 32661/21 a pag.
9 -10 della motivazione). La Suprema Corte ha in proposito sottolineato che <… la comparizione effettiva (dei genitori) e la loro audizione costituisce un segmento ineludibile nel procedimento di primo grado perché diretta in primo luogo ad evidenziare i profili di criticità nell'esercizio della genitorialità che hanno condotto all'avvio di un procedimento che può concludersi con la definitiva recisione del rapporto con il figlio minore ed a consentire l'interlocuzione e la difesa personale della parte al riguardo
7 oltre che ad avere un quadro più completo delle ragioni dei comportamenti che hanno determinato l'allarme degli organi della procedura e dei servizi territoriali. Deve, pertanto, escludersene la sanabilità con l'esecuzione dell'incombente in secondo grado proprio per la centralità del fattore tempo in questi giudizi che si occupano di un minore in crescita e del legame con la sua famiglia di origine. L'elemento del tempo non può, di conseguenza essere valutato soltanto in relazione alla fase di sviluppo psico fisico del minore oggetto di accertamento, ed alle sue esigenze di stabilità affettiva e relazionale ma deve tener conto quanto meno con pari rilievo dell'irreparabilità del pregiudizio per la perdita anche transeunte della relazione genitore figlio che colpisce entrambi gli attori della relazione filiale, ponendosi in netto contrasto con l'art. 1 della l. n. 183 del 1984.>> (così testualmente ancora la citata Cass. n° 32661/21).
Ciò premesso, osserva quindi questa Corte che nel procedimento n° 2076/23, che si è concluso con l'adozione del provvedimento del 22 febbraio 2024 con cui si è dichiarato il non luogo a provvedere sul ricorso presentato dal PM per la dichiarazione di decadenza o limitazione della responsabilità genitoriale di Parte_1
sulla figlia per essere stata aperta una diversa procedura volta all'accertamento Per_1
dello stato di abbandono della minore, l'odierna appellante era presente, si è costituita con comparsa del 22 dicembre 2023, ed è stata ascoltata all'udienza del 27 dicembre
2023 (vedi il relativo verbale), nella quale ha dichiarato che all'epoca si trovava ricoverata in una clinica e di essere in grado di crescere la sua bambina: in ragione di ciò deve escludersi che alcuna nullità sussista in relazione al predetto procedimento e a tutti i provvedimenti ivi adottati.
Diversamente, va invece dichiarata la nullità dell'intero procedimento n° 538/24. E infatti, come ben si evince dall'esame della relata di notifica del ricorso del PMM del
2 febbraio 2024 nonché del decreto emesso dal Tribunale per i Minorenni di Roma del
22 febbraio 2024 – nel quale veniva tra l'altro convocata la madre e fissata l'udienza ai sensi dell'art. 12 della legge n° 183/84 – il 6 marzo 2024 l'ufficiale giudiziario presentatosi in via Tivoli 7 a indirizzo di residenza di , CP_2 Parte_1
8 non ha potuto consegnare l'atto da notificare perché <… al domicilio il destinatario non compare. Vane ulteriori ricerche in loco.>> (così testualmente le dichiarazioni dell'ufficiale giudiziario riguardo il tentativo di notifica effettuato il 6 marzo 2024); successivamente a tale tentativo di notifica nulla è stato più fatto mentre in realtà il soggetto notificante avrebbe dovuto chiedere all'ufficiale giudiziario di procedere a una nuova notifica con le modalità di cui all'art. 143 c.p.c. Risulta ancora dall'esame del verbale di udienza del 4 aprile 2024 che la madre non si è presentata e che il collegio, preso atto di ciò, ha sottolineato che l'assenza della madre era priva di giustificazioni e ha quindi invitato le parti a concludere: è dunque del tutto evidente che l'impugnato provvedimento dell'11 aprile 2024, con cui è stato dichiarato lo stato di abbandono della minore, è stato adottato in violazione dei principi che regolano la materia e in particolare senza che la madre sia stata resa edotta della pendenza del procedimento diretto alla dichiarazione dello stato di abbandono e senza che la stessa sia stata sentita in merito. Ne deriva la nullità di tale ultimo provvedimento, con conseguente rimessione, in applicazione di quanto previsto dall'art. 354 c.p.c., del presente procedimento al Tribunale per i Minorenni di Roma perché provveda a rinnovare tutti gli atti nulli, a partire dalla notifica del ricorso del PMM del 2 febbraio
2024 e del decreto del 22 febbraio 2024.
La dichiarazione di nullità assorbe in sé la decisione di tutti gli altri motivi di gravame.
Osserva ancora questa Corte che con il provvedimento del 22 febbraio 2024 il
Tribunale per i Minorenni di Roma aveva altresì provveduto, confermando tutti i provvedimenti emessi nel procedimento n° 2076/23 (avente a oggetto la richiesta del
PMM di decadenza/limitazione della responsabilità sulla minore), sul regime di affidamento della minore : a causa della pronunzia di nullità della Persona_1
sentenza emessa l'11 aprile 2024 si rende di conseguenza necessario che questo giudice provveda, in via provvisoria e urgente, a stabilire il regime di affidamento della suddetta minore. Ciò precisato, ritiene questa Corte che in considerazione dei comportamenti tenuti dall'odierna reclamante - così come emersi nel corso dell'istruttoria svoltasi in primo grado e consistenti innanzitutto nella incapacità 9 dimostrata dalla di gestire in maniera adeguata la crescita della figlia a Per_1
causa della sua instabilità (la madre è affetta da schizofrenia ed è in carico al CSM di
Tivoli), della sua dipendenza dall'alcool, delle sue condotte minacciose e dei suoi discorsi deliranti – va confermata la sospensione della responsabilità genitoriale di sulla minore , disposta dal Tribunale per i Minorenni Parte_1 Per_1
di Roma con decreto provvisorio e urgente del 16 dicembre 2023; va altresì confermata la nomina del tutore provvisorio della minore, sindaco pro tempore del comune di CP_2
del curatore speciale della minore, avv. va infine Controparte_1
confermato il collocamento provvisorio della minore a rischio giuridico ai sensi dell'art. 10 della legge n° 184/83 presso una famiglia idonea all'adozione e vietato ogni contatto tra la minore medesima e i parenti di quest'ultima.
Per la natura della lite e l'esito della controversia sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra tutte le parti le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara la contumacia del tutore;
in parziale accoglimento del primo motivo di gravame dichiara la nullità del primo grado del procedimento n° RG 538/24, rimettendo gli atti al Tribunale per i Minorenni di Roma ai sensi dell'art. 354 c.p.c.;
pronunciando in via provvisoria e urgente nell'interesse della minore
[...]
, confermata la sospensione della responsabilità genitoriale di Per_1 Parte_1
sulla minore così come disposta dal Tribunale per i Minorenni di Roma
[...]
con decreto provvisorio e urgente del 16 dicembre 2023, conferma la nomina del tutore provvisorio della minore, sindaco pro tempore del comune di conferma la nomina CP_2
del curatore speciale della minore, avv. conferma il Controparte_1
collocamento provvisorio della minore a rischio giuridico ai sensi dell'art. 10 della
10 legge n° 184/83 presso una famiglia idonea all'adozione, vietando ogni contatto tra la minore e i parenti di quest'ultima;
compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio;
manda alla cancelleria per le comunicazioni alle parti, ai Servizi sociali territorialmente competenti, per gli adempimenti di rito e per la immediata restituzione del fascicolo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 giugno 2025.
IL CONSIGLIERE RELATORE IL PRESIDENTE
dott. Anna Chiara GIAMMUSSO dott. Anna Maria PAGLIARI
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