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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 05/11/2025, n. 1863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1863 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 495/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonella Allegra Presidente dott. Luisa Poppi Consigliere dott. Susanna Zavaglia Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 495/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell' avv. MORBIDELLI Parte_1 C.F._1 ES NN e dell'avv. GONDONI FRANCESCA, elettivamente domiciliata in VIALE DELLA LIRICA N. RAVENNA presso entrambi i difensori
APPELLANTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. AMADORI Controparte_1 C.F._2 CRISTINA, elettivamente domiciliato in VIALE ISAAC NEWTON N. 78 RAVENNA presso il difensore avv. AMADORI CRISTINA
APPELLATO
Con l'intervento del Procuratore Generale
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza n. 118/2025 di cui al n. rg. 111/2024 del Tribunale di
Ravenna, emessa in data 18.2.2025 e pubblicata in data 19.2.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - Su ricorso proposto da l Tribunale di Ravenna, con sentenza n. 118/2025, ha Controparte_1
dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto dal ricorrente con in data Parte_1 pagina 1 di 8 04/12/2013 in Ravenna, rigettando la domanda riconvenzionale di quest'ultima avente ad oggetto l'attribuzione in suo favore di un assegno divorzile, nonché la correlata domanda di condanna del ricorrente alla corresponsione ex art. 12 bis L. del 40 % del TFR;
in quanto soccombente, la P.IVA_1
stata condannata al pagamento delle spese processuali. Pt_1
Il Tribunale, considerato il contenuto complessivo di una scrittura privata stipulata dalle parti a latere
della separazione consensuale omologata il 28.06.2022, ha valorizzato la disposizione con cui l' ha riconosciuto e commisurato in € 150.000,00 il contributo fornito dalla al CP_1 Pt_1
ménage familiare, obbligandosi a corrisponderle detta somma in rate mensili di €. 400,00,
interpretandola alla stregua di una rinuncia della moglie alla – sola - componente compensativa dell'assegno divorzile. Sotto il profilo assistenziale, invece, esaminata la sussistenza dei presupposti, il
Tribunale ha ritenuto la donna pienamente autosufficiente, rigettando, per l'effetto, la domanda per l'attribuzione dell'assegno. Da ultimo, a fronte della rinuncia all'assegno contenuta nel citato accordo e del mancato riconoscimento del contributo, il Tribunale ha escluso il diritto della alla Pt_1
percezione di una percentuale dell'indennità di fine rapporto ex art. 12 bis L. div.
2 – Avverso la predetta sentenza ha proposto appello con ricorso depositato in Parte_1
data 20.03.2025, censurando, in primo luogo, la parte in cui il Tribunale ha ravvisato nelle disposizioni contenute nella scrittura privata stipulata a latere dell'accordo di separazione, poi omologato, una valida rinuncia all'assegno divorzile. Dolendosi della nullità per illiceità della causa di tali disposizioni per come interpretate dal Tribunale, l'appellante ha chiesto a questa Corte, in riforma dell'impugnata sentenza di: “porre a carico del Sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra Controparte_1 Pt_1
in via anticipata mensile entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno divorzile di € 600,00, o di
[...]
quella diversa maggiore o minore somma che risulterà dovuta, somma comunque da rivalutarsi
annualmente secondo gli indici ISTAT”. Condannare, altresì, il sig. a corrispondere alla CP_1
sig.ra ai sensi dell'art. 12 bis l. 898/1970 e succ. mod., il 40% delle indennità conseguenti alla Pt_1
fine del rapporto lavorativo, secondo i criteri dettati dalla legge”.
pagina 2 di 8 Con il secondo motivo di appello la lamenta l'erronea condanna nei suoi confronti al Pt_1
pagamento delle spese di lite, instando per la riforma della relativa statuizione.
2.1 - Si è costituito contestando l'appello e chiedendone, in via principale, il Controparte_1
rigetto; in via subordinata, ha domandato, nell'ipotesi di accoglimento delle domande dell'appellante,
di dichiararsi nulla la scrittura privata nella sua totalità, con conseguente caducazione di tutte le disposizioni ivi contenute, comprese quelle specificamente favorevoli alla Pt_1
2.2 – All'udienza del 02.10.2025 le parti si sono riportate ai propri atti e la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 – Lamenta la con il primo motivo di appello, che le sia stato ingiustamente negato il diritto Pt_1
a percepire l'assegno divorzile: sotto il versante compensativo, in ragione di un'errata valorizzazione delle disposizioni contenute nell'accordo a latere della separazione consensuale quale valida rinuncia ad un futuro ed eventuale contributo in sede divorzile e - quanto alla componente assistenziale - a causa dell'omesso accertamento dello stato di inadeguatezza dei mezzi a sua disposizione. Il giudicante non avrebbe tenuto conto della notevole differenza reddituale e patrimoniale rispetto all'ex coniuge, nonché
della mutata situazione economica dell'appellante conseguente alla cessazione anticipata dal rapporto di lavoro.
La doglianza è infondata;
preme, anzitutto, evidenziare come dal contenuto della scrittura privata datata
12.01.22 e stipulata a latere della separazione consensuale (doc. 5 fasc. appellato) non emerga a ben vedere, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, alcuna rinuncia della moglie all'assegno divorzile;
invero, mentre risulta espressamente - al punto f) – la volontà dell' di CP_1
riconoscere “come economicamente rilevante l'apporto personale della moglie alla conduzione della
vita familiare e all'accudimento dei figli” dandone, al successivo punto 6), una precisa quantificazione economica in € 150.000,00, da corrispondersi in rate mensili di €. 400,00, non si riviene un altrettanto pagina 3 di 8 chiaro riferimento alla volontà della di rinunciare all'assegno. Dalla previsione di cui al Pt_1
punto 7, in particolare, secondo cui gli importi erogati mensilmente dall a titolo di CP_1
contributo al mantenimento della stessa, così come stabilito nella separazione consensuale sottoscritta dalle parti “verranno di volta in volta imputati alla somma di € 150.000,00 di cui al punto 6) che
precede e così pure quelle che eventualmente dovessero essere statuite in sede divorzile in favore della
moglie fino alla completa estinzione della somma stessa” si evince unicamente l'intenzione delle parti di precisare ulteriormente il titolo in base al quale detta somma è stata riconosciuta, onde evitare duplicazioni (avendo previsto anche nel ricorso per la separazione un assegno di mantenimento di €.
400 in favore della moglie), ma non l'inequivoca volontà della di rinunciare ad un contributo Pt_1
futuro in sede divorzile.
Non è dunque predicabile la dedotta nullità della scrittura, con cui i coniugi hanno inteso regolamentare alcuni aspetti patrimoniali ai margini del ricorso per separazione, e con esso non confliggenti (ma anzi del tutto compatibili), della cui validità ed efficacia non vi sono ragioni di dubitare, a prescindere dalla relativa omologa (così da ultimo Cass. Ordinanza n. 1985 del 28/01/2025).
Ciò posto, e affermata l'astratta spettanza in capo all'appellante del diritto all'assegno divorzile, la valutazione circa la sussistenza - in concreto – dei presupposti va effettuata conformemente ai principi espressi dalla Cassazione a SSUU. 11 luglio 2018, n. 18287, valorizzando dapprima la componente compensativo-perequativa per poi indagare quella assistenziale, stante la natura composita riconosciuta a detto contributo.
Nel caso di specie, con riferimento al profilo compensativo-perequativo, rileva certamente la disposizione economica contenuta nella scrittura privata del 12.01.2022, che non solo fa espresso riferimento al contributo dalla ai bisogni della famiglia, ma che è dalla stessa appellante Pt_1
descritta come “perfettamente valida ed efficace quanto al riconoscimento, in termini economici, da
parte del Sig. dell'apporto fornito dalla in costanza di matrimonio” (pag. 5 dell'atto di CP_1 Pt_1
appello).
pagina 4 di 8 In considerazione, quindi, della recente e consolidata giurisprudenza di legittimità per cui il giudice
“deve valutare se nel corso della vita matrimoniale siano stati negoziati accordi coniugali recanti
attribuzioni patrimoniali o elargizioni in denaro, così da aver operato un riequilibrio tra le rispettive
condizioni economiche” (Cass. 29 luglio 2024, n. 21111) e soprattutto, a fronte di un apporto fornito da uno dei coniugi al ménage familiare, “verifica se siffatto contributo sia stato già in tutto o in parte
altrimenti compensato” (Cass. SSUU 17 febbraio 2021, n. 4215), occorre stabilire se la compensazione della possa ritenersi effettivamente operata tramite le attribuzioni statuite Pt_1
nella citata scrittura.
Al quesito deve darsi risposta positiva;
invero, con esse l' si è anzitutto impegnato a CP_1
corrispondere a tali fini perequativi l'importo totale di € 150.000,00 da versare in rate mensili di €. 400.
Va peraltro considerato che detta somma piuttosto rilevante può solo in minima parte essere imputata all'assegno di mantenimento determinato dai coniugi in sede di separazione, pari sempre ad €. 400,
essendo lo scioglimento del matrimonio avvenuto con la sentenza del 18.02.2025, e dunque a nemmeno tre anni dall'omologa dell'accordo separativo, del 28.6.2022.
Occorre inoltre considerare che, nell'accordo, le parti hanno dato atto di una seconda rilevante attribuzione patrimoniale in favore della (punto g e punti 2 e 3), e segnatamente la Pt_1
costituzione del diritto di usufrutto su un immobile acquistato dall' in RU, via Pablo CP_1
Neruda n. 5, abitazione presso la quale la ha poi trasferito la residenza;
costituzione per la Pt_1
quale – si sottolinea - l'uomo si è impegnato a non avanzare alcuna pretesa economica (punto 4).
Infine, l si è impegnato a concorrere con un contributo extra per acquisto arredi ed CP_1
elettrodomestici fino a € 5.000,00
Tutto ciò premesso, sotto il profilo del quantum riconosciuto in sede di scrittura privata, l'importo di €
150.000,00, cui si aggiunge il controvalore dell'usufrutto dell'immobile di RU pari a € 162.500,00
(per complessivi € 312.500,00) appare del tutto satisfattivo in quanto idoneo a ripagare l'odierna appellante del contributo fornito nel corso del coniugio, tenuto anche conto che nulla di specifico è
pagina 5 di 8 stato allegato con riguardo al sacrificio delle sue aspettative professionali, avendo l'appellante posto l'accento unicamente sulla necessità, per seguire meglio i due figli, di trasformare il suo contratto di lavoro da full-time in part-time, con conseguente riduzione dello stipendio.
Esclusa dunque, per le ragioni suesposte, la spettanza dell'assegno sotto il profilo compensativo-
perequativo, residua l'esame in ordine alla sussistenza dei presupposti necessari al riconoscimento dell'assegno nella sua componente assistenziale.
Sul punto, lamenta la che il Tribunale non avrebbe adeguatamente considerato la riduzione Pt_1
del reddito conseguente al suo stato di “isopensione” (cessazione anticipata e volontaria del rapporto di lavoro).
La doglianza è infondata;
come noto, l'impostazione della giurisprudenza di legittimità è ormai costante nel senso di ritenere che a giustificare l'attribuzione dell'assegno in funzione assistenziale
“non è, quindi, di per sé, lo squilibrio o il divario tra le condizioni reddituali delle parti, all'epoca del
divorzio, né il peggioramento delle condizioni del coniuge richiedente l'assegno rispetto alla
situazione (o al tenore) di vita matrimoniale, ma la mancanza della “indipendenza o autosufficienza
economica” di uno coniugi, intesa come impossibilità di condurre con i propri mezzi una vita
dignitosa” (Cass. n. 3015 del 2017 e n. 22499 del 2021). L'assegno divorzile si giustifica allorquando il coniuge più debole si trovi, incolpevolmente, privo dei mezzi adeguati a garantirsi una vita libera e dignitosa.
Nel caso in oggetto, l'autosufficienza dell'appellante risulta documentata. La invero, Pt_1
percepisce oggi una retribuzione mensile di circa € 1.263,10 lordi che, sebbene inferiore rispetto al passato visto lo stato di pre-pensionamento, deve comunque ritenersi idonea a garantirle il soddisfacimento delle normali esigenze di vita, tenuto conto della titolarità in capo alla medesima del diritto di usufrutto della casa in cui vive, e dunque del relativo valore in termini di risparmio di spesa
(quella che altrimenti dovrebbe sostenere per godere dell'immobile a titolo di locazione); tutti elementi che peraltro – contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante– sono stati diffusamente considerati pagina 6 di 8 dal giudice di prime cure.
Non vi è prova, d'altro canto, che l'appellante sia stata “costretta” ad accettare l'offerta di cessazione anticipata dal rapporto di lavoro per ragioni di salute, documentando la certificazione medica prodotta solamente la necessità di pause aggiuntive in orario di lavoro (doc. 28 appellante).
Non si ravvisano dunque, in ragione di quanto sopra, i presupposti - né sotto il versante compensativo-
perequativo né sotto il profilo assistenziale - per l'accoglimento della domanda avente ad oggetto il riconoscimento dell'assegno divorzile.
Quanto alla richiesta di condanna dell' l pagamento del 40 % del TFR ai sensi dell'art. 12 CP_1
bis L. div., preme evidenziare quanto segue.
La norma – come confermato da costante giurisprudenza di legittimità (ex multis Cass. n. 12056/2020 e n. 4499/2021) – presuppone la sussistenza di un assegno divorzile;
pertanto, laddove non si addivenga al riconoscimento della spettanza di tale contributo, deve ritenersi del tutto preclusa la possibilità di rivendicare la quota di TFR dell'ex coniuge. La domanda non può quindi essere accolta in ragione del mancato riconoscimento dell'assegno in sede di divorzio, essendo irrilevante l'espressa rinuncia contenuta nella scrittura privata (punto 9).
Alla infondatezza del primo motivo di appello segue il rigetto del secondo, essendo la condanna alla spese conseguente alla soccombenza, che in questo grado di giudizio viene confermata.
L'appellante va condannata al pagamento integrale delle spese di lite anche di questo grado di giudizio.
I compensi devono essere liquidati, avuto riguardo al valore della controversia (indeterminabile,
complessità bassa) e ai parametri di cui al DM 147/2022, e dunque, tenuto conto dell'attività
effettivamente prestata dal difensore, €. 3.743, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del
15% del compenso liquidato, e gli accessori di legge.
Sussistono, inoltre, i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art.13 comma 1
quater del DPR 30 maggio 2002 n.115, se dovuto.
pagina 7 di 8
P.Q.M.
I – respinge l'appello proposto da e conferma per l'effetto la sentenza Parte_1 impugnata;
II – condanna al pagamento, in favore di , delle spese di Parte_1 Controparte_1 lite del presente grado di giudizio che liquida in € 3.743, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato, e gli accessori di legge;
III -dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art.13 comma 1 quater del DPR 30 maggio 2002 n.115, se dovuto
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 2 ottobre 2025
Il Consigliere estensore dott. Susanna Zavaglia
Il Presidente
dott. Antonella Allegra
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonella Allegra Presidente dott. Luisa Poppi Consigliere dott. Susanna Zavaglia Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 495/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell' avv. MORBIDELLI Parte_1 C.F._1 ES NN e dell'avv. GONDONI FRANCESCA, elettivamente domiciliata in VIALE DELLA LIRICA N. RAVENNA presso entrambi i difensori
APPELLANTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. AMADORI Controparte_1 C.F._2 CRISTINA, elettivamente domiciliato in VIALE ISAAC NEWTON N. 78 RAVENNA presso il difensore avv. AMADORI CRISTINA
APPELLATO
Con l'intervento del Procuratore Generale
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza n. 118/2025 di cui al n. rg. 111/2024 del Tribunale di
Ravenna, emessa in data 18.2.2025 e pubblicata in data 19.2.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - Su ricorso proposto da l Tribunale di Ravenna, con sentenza n. 118/2025, ha Controparte_1
dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto dal ricorrente con in data Parte_1 pagina 1 di 8 04/12/2013 in Ravenna, rigettando la domanda riconvenzionale di quest'ultima avente ad oggetto l'attribuzione in suo favore di un assegno divorzile, nonché la correlata domanda di condanna del ricorrente alla corresponsione ex art. 12 bis L. del 40 % del TFR;
in quanto soccombente, la P.IVA_1
stata condannata al pagamento delle spese processuali. Pt_1
Il Tribunale, considerato il contenuto complessivo di una scrittura privata stipulata dalle parti a latere
della separazione consensuale omologata il 28.06.2022, ha valorizzato la disposizione con cui l' ha riconosciuto e commisurato in € 150.000,00 il contributo fornito dalla al CP_1 Pt_1
ménage familiare, obbligandosi a corrisponderle detta somma in rate mensili di €. 400,00,
interpretandola alla stregua di una rinuncia della moglie alla – sola - componente compensativa dell'assegno divorzile. Sotto il profilo assistenziale, invece, esaminata la sussistenza dei presupposti, il
Tribunale ha ritenuto la donna pienamente autosufficiente, rigettando, per l'effetto, la domanda per l'attribuzione dell'assegno. Da ultimo, a fronte della rinuncia all'assegno contenuta nel citato accordo e del mancato riconoscimento del contributo, il Tribunale ha escluso il diritto della alla Pt_1
percezione di una percentuale dell'indennità di fine rapporto ex art. 12 bis L. div.
2 – Avverso la predetta sentenza ha proposto appello con ricorso depositato in Parte_1
data 20.03.2025, censurando, in primo luogo, la parte in cui il Tribunale ha ravvisato nelle disposizioni contenute nella scrittura privata stipulata a latere dell'accordo di separazione, poi omologato, una valida rinuncia all'assegno divorzile. Dolendosi della nullità per illiceità della causa di tali disposizioni per come interpretate dal Tribunale, l'appellante ha chiesto a questa Corte, in riforma dell'impugnata sentenza di: “porre a carico del Sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra Controparte_1 Pt_1
in via anticipata mensile entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno divorzile di € 600,00, o di
[...]
quella diversa maggiore o minore somma che risulterà dovuta, somma comunque da rivalutarsi
annualmente secondo gli indici ISTAT”. Condannare, altresì, il sig. a corrispondere alla CP_1
sig.ra ai sensi dell'art. 12 bis l. 898/1970 e succ. mod., il 40% delle indennità conseguenti alla Pt_1
fine del rapporto lavorativo, secondo i criteri dettati dalla legge”.
pagina 2 di 8 Con il secondo motivo di appello la lamenta l'erronea condanna nei suoi confronti al Pt_1
pagamento delle spese di lite, instando per la riforma della relativa statuizione.
2.1 - Si è costituito contestando l'appello e chiedendone, in via principale, il Controparte_1
rigetto; in via subordinata, ha domandato, nell'ipotesi di accoglimento delle domande dell'appellante,
di dichiararsi nulla la scrittura privata nella sua totalità, con conseguente caducazione di tutte le disposizioni ivi contenute, comprese quelle specificamente favorevoli alla Pt_1
2.2 – All'udienza del 02.10.2025 le parti si sono riportate ai propri atti e la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 – Lamenta la con il primo motivo di appello, che le sia stato ingiustamente negato il diritto Pt_1
a percepire l'assegno divorzile: sotto il versante compensativo, in ragione di un'errata valorizzazione delle disposizioni contenute nell'accordo a latere della separazione consensuale quale valida rinuncia ad un futuro ed eventuale contributo in sede divorzile e - quanto alla componente assistenziale - a causa dell'omesso accertamento dello stato di inadeguatezza dei mezzi a sua disposizione. Il giudicante non avrebbe tenuto conto della notevole differenza reddituale e patrimoniale rispetto all'ex coniuge, nonché
della mutata situazione economica dell'appellante conseguente alla cessazione anticipata dal rapporto di lavoro.
La doglianza è infondata;
preme, anzitutto, evidenziare come dal contenuto della scrittura privata datata
12.01.22 e stipulata a latere della separazione consensuale (doc. 5 fasc. appellato) non emerga a ben vedere, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, alcuna rinuncia della moglie all'assegno divorzile;
invero, mentre risulta espressamente - al punto f) – la volontà dell' di CP_1
riconoscere “come economicamente rilevante l'apporto personale della moglie alla conduzione della
vita familiare e all'accudimento dei figli” dandone, al successivo punto 6), una precisa quantificazione economica in € 150.000,00, da corrispondersi in rate mensili di €. 400,00, non si riviene un altrettanto pagina 3 di 8 chiaro riferimento alla volontà della di rinunciare all'assegno. Dalla previsione di cui al Pt_1
punto 7, in particolare, secondo cui gli importi erogati mensilmente dall a titolo di CP_1
contributo al mantenimento della stessa, così come stabilito nella separazione consensuale sottoscritta dalle parti “verranno di volta in volta imputati alla somma di € 150.000,00 di cui al punto 6) che
precede e così pure quelle che eventualmente dovessero essere statuite in sede divorzile in favore della
moglie fino alla completa estinzione della somma stessa” si evince unicamente l'intenzione delle parti di precisare ulteriormente il titolo in base al quale detta somma è stata riconosciuta, onde evitare duplicazioni (avendo previsto anche nel ricorso per la separazione un assegno di mantenimento di €.
400 in favore della moglie), ma non l'inequivoca volontà della di rinunciare ad un contributo Pt_1
futuro in sede divorzile.
Non è dunque predicabile la dedotta nullità della scrittura, con cui i coniugi hanno inteso regolamentare alcuni aspetti patrimoniali ai margini del ricorso per separazione, e con esso non confliggenti (ma anzi del tutto compatibili), della cui validità ed efficacia non vi sono ragioni di dubitare, a prescindere dalla relativa omologa (così da ultimo Cass. Ordinanza n. 1985 del 28/01/2025).
Ciò posto, e affermata l'astratta spettanza in capo all'appellante del diritto all'assegno divorzile, la valutazione circa la sussistenza - in concreto – dei presupposti va effettuata conformemente ai principi espressi dalla Cassazione a SSUU. 11 luglio 2018, n. 18287, valorizzando dapprima la componente compensativo-perequativa per poi indagare quella assistenziale, stante la natura composita riconosciuta a detto contributo.
Nel caso di specie, con riferimento al profilo compensativo-perequativo, rileva certamente la disposizione economica contenuta nella scrittura privata del 12.01.2022, che non solo fa espresso riferimento al contributo dalla ai bisogni della famiglia, ma che è dalla stessa appellante Pt_1
descritta come “perfettamente valida ed efficace quanto al riconoscimento, in termini economici, da
parte del Sig. dell'apporto fornito dalla in costanza di matrimonio” (pag. 5 dell'atto di CP_1 Pt_1
appello).
pagina 4 di 8 In considerazione, quindi, della recente e consolidata giurisprudenza di legittimità per cui il giudice
“deve valutare se nel corso della vita matrimoniale siano stati negoziati accordi coniugali recanti
attribuzioni patrimoniali o elargizioni in denaro, così da aver operato un riequilibrio tra le rispettive
condizioni economiche” (Cass. 29 luglio 2024, n. 21111) e soprattutto, a fronte di un apporto fornito da uno dei coniugi al ménage familiare, “verifica se siffatto contributo sia stato già in tutto o in parte
altrimenti compensato” (Cass. SSUU 17 febbraio 2021, n. 4215), occorre stabilire se la compensazione della possa ritenersi effettivamente operata tramite le attribuzioni statuite Pt_1
nella citata scrittura.
Al quesito deve darsi risposta positiva;
invero, con esse l' si è anzitutto impegnato a CP_1
corrispondere a tali fini perequativi l'importo totale di € 150.000,00 da versare in rate mensili di €. 400.
Va peraltro considerato che detta somma piuttosto rilevante può solo in minima parte essere imputata all'assegno di mantenimento determinato dai coniugi in sede di separazione, pari sempre ad €. 400,
essendo lo scioglimento del matrimonio avvenuto con la sentenza del 18.02.2025, e dunque a nemmeno tre anni dall'omologa dell'accordo separativo, del 28.6.2022.
Occorre inoltre considerare che, nell'accordo, le parti hanno dato atto di una seconda rilevante attribuzione patrimoniale in favore della (punto g e punti 2 e 3), e segnatamente la Pt_1
costituzione del diritto di usufrutto su un immobile acquistato dall' in RU, via Pablo CP_1
Neruda n. 5, abitazione presso la quale la ha poi trasferito la residenza;
costituzione per la Pt_1
quale – si sottolinea - l'uomo si è impegnato a non avanzare alcuna pretesa economica (punto 4).
Infine, l si è impegnato a concorrere con un contributo extra per acquisto arredi ed CP_1
elettrodomestici fino a € 5.000,00
Tutto ciò premesso, sotto il profilo del quantum riconosciuto in sede di scrittura privata, l'importo di €
150.000,00, cui si aggiunge il controvalore dell'usufrutto dell'immobile di RU pari a € 162.500,00
(per complessivi € 312.500,00) appare del tutto satisfattivo in quanto idoneo a ripagare l'odierna appellante del contributo fornito nel corso del coniugio, tenuto anche conto che nulla di specifico è
pagina 5 di 8 stato allegato con riguardo al sacrificio delle sue aspettative professionali, avendo l'appellante posto l'accento unicamente sulla necessità, per seguire meglio i due figli, di trasformare il suo contratto di lavoro da full-time in part-time, con conseguente riduzione dello stipendio.
Esclusa dunque, per le ragioni suesposte, la spettanza dell'assegno sotto il profilo compensativo-
perequativo, residua l'esame in ordine alla sussistenza dei presupposti necessari al riconoscimento dell'assegno nella sua componente assistenziale.
Sul punto, lamenta la che il Tribunale non avrebbe adeguatamente considerato la riduzione Pt_1
del reddito conseguente al suo stato di “isopensione” (cessazione anticipata e volontaria del rapporto di lavoro).
La doglianza è infondata;
come noto, l'impostazione della giurisprudenza di legittimità è ormai costante nel senso di ritenere che a giustificare l'attribuzione dell'assegno in funzione assistenziale
“non è, quindi, di per sé, lo squilibrio o il divario tra le condizioni reddituali delle parti, all'epoca del
divorzio, né il peggioramento delle condizioni del coniuge richiedente l'assegno rispetto alla
situazione (o al tenore) di vita matrimoniale, ma la mancanza della “indipendenza o autosufficienza
economica” di uno coniugi, intesa come impossibilità di condurre con i propri mezzi una vita
dignitosa” (Cass. n. 3015 del 2017 e n. 22499 del 2021). L'assegno divorzile si giustifica allorquando il coniuge più debole si trovi, incolpevolmente, privo dei mezzi adeguati a garantirsi una vita libera e dignitosa.
Nel caso in oggetto, l'autosufficienza dell'appellante risulta documentata. La invero, Pt_1
percepisce oggi una retribuzione mensile di circa € 1.263,10 lordi che, sebbene inferiore rispetto al passato visto lo stato di pre-pensionamento, deve comunque ritenersi idonea a garantirle il soddisfacimento delle normali esigenze di vita, tenuto conto della titolarità in capo alla medesima del diritto di usufrutto della casa in cui vive, e dunque del relativo valore in termini di risparmio di spesa
(quella che altrimenti dovrebbe sostenere per godere dell'immobile a titolo di locazione); tutti elementi che peraltro – contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante– sono stati diffusamente considerati pagina 6 di 8 dal giudice di prime cure.
Non vi è prova, d'altro canto, che l'appellante sia stata “costretta” ad accettare l'offerta di cessazione anticipata dal rapporto di lavoro per ragioni di salute, documentando la certificazione medica prodotta solamente la necessità di pause aggiuntive in orario di lavoro (doc. 28 appellante).
Non si ravvisano dunque, in ragione di quanto sopra, i presupposti - né sotto il versante compensativo-
perequativo né sotto il profilo assistenziale - per l'accoglimento della domanda avente ad oggetto il riconoscimento dell'assegno divorzile.
Quanto alla richiesta di condanna dell' l pagamento del 40 % del TFR ai sensi dell'art. 12 CP_1
bis L. div., preme evidenziare quanto segue.
La norma – come confermato da costante giurisprudenza di legittimità (ex multis Cass. n. 12056/2020 e n. 4499/2021) – presuppone la sussistenza di un assegno divorzile;
pertanto, laddove non si addivenga al riconoscimento della spettanza di tale contributo, deve ritenersi del tutto preclusa la possibilità di rivendicare la quota di TFR dell'ex coniuge. La domanda non può quindi essere accolta in ragione del mancato riconoscimento dell'assegno in sede di divorzio, essendo irrilevante l'espressa rinuncia contenuta nella scrittura privata (punto 9).
Alla infondatezza del primo motivo di appello segue il rigetto del secondo, essendo la condanna alla spese conseguente alla soccombenza, che in questo grado di giudizio viene confermata.
L'appellante va condannata al pagamento integrale delle spese di lite anche di questo grado di giudizio.
I compensi devono essere liquidati, avuto riguardo al valore della controversia (indeterminabile,
complessità bassa) e ai parametri di cui al DM 147/2022, e dunque, tenuto conto dell'attività
effettivamente prestata dal difensore, €. 3.743, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del
15% del compenso liquidato, e gli accessori di legge.
Sussistono, inoltre, i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art.13 comma 1
quater del DPR 30 maggio 2002 n.115, se dovuto.
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P.Q.M.
I – respinge l'appello proposto da e conferma per l'effetto la sentenza Parte_1 impugnata;
II – condanna al pagamento, in favore di , delle spese di Parte_1 Controparte_1 lite del presente grado di giudizio che liquida in € 3.743, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato, e gli accessori di legge;
III -dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art.13 comma 1 quater del DPR 30 maggio 2002 n.115, se dovuto
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 2 ottobre 2025
Il Consigliere estensore dott. Susanna Zavaglia
Il Presidente
dott. Antonella Allegra
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