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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 11/04/2025, n. 239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 239 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 420/2019
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Tempio PA
ha pronunciato la presente
SENTENZA
nel procedimento numero di registro generale 420/2019 , proposto da:
(P.IVA E C.F. ), con sede in Torino Corso Parte_1 P.IVA_1
Trapani n.110, in persona del legale rappr.te p.t., (c.f. Parte_2
) nato a [...] il 1° aprile 1971 e residente in [...] , rappr.ta e difesa dall'Avv. Giampaolo Murrighile
- ATTRICE - contro
(c.f. ), sito Controparte_1 P.IVA_2 in Golfo Aranci, alla Via Sabina n.2 in persona, dell'amministratore pro- tempore, , in persona del legale rappr.te p.t, (p.iva e Controparte_2
c.f. , con studio in alla via Berto n.11, rappresentato e P.IVA_3 CP_2 difeso dagli Avv.to Vincenzo Iacovino e Marco Pasquale
- CONVENUTO - in punto a
Comunione e Condominio, impugnazione di delibera assembleare - conclusioni
°-°-°-°-°-°
Concisa esposizione delle ragioni della decisione
Con atto di citazione del 26.2.2019 , regolarmente notificato , la Pt_1 in persona del legale rapp.te p.t. ha convenuto in giudizio il
[...] in persona dell'Amministratore p.t. Controparte_1
Pagina 1 La società attrice ha contestato : la scelta del luogo dell'assemblea e le relative deleghe;
le deliberazioni assembleari assunte con riferimento ai seguenti punti dell'O.d.g..; Punto numero 3 dell'O.d.G. (Accertamenti catastali e spazi condominiali azioni amministrative e giudiziarie a tutela del bene comune); Punto numero 4 dell'O.d.G. (Turbativa e occupazione illegittima aree condominiali;
Azioni amministrative e giudiziali a tutela del bene comune;
Mandato all'Amministratore per promuovere azioni a tutela della proprietà e uso dei beni condominiali. Risarcimento danni e ripristino stato dei luoghi); Punto numero 5 dell'O.d.G.(Turbativa e occupazione illegittima aree condominiali;
azioni amministrative e giudiziarie a tutela del bene comune;
mandato all'amministratore per promuovere azioni a tutela della proprietà e uso dei beni condominiali, risarcimento danni e ripristino stato dei luoghi); Punto numero 6 dell'O.d.G.(Mutamento destinazione d'uso immobili commerciali di proprietà di di cui al lotto “p”; mandato all'amministratore per Parte_3 promuovere azioni per il rispetto del regolamento del condominio e la funzionalità dei beni condominiali, risarcimento danni e ripristino stato dei luoghi;
Punto numero 7 dell'O.d.G. Interventi su parti strutturali di proprietà condominiale da parte della società ED srl in assenza di comunicazione, richiesta e autorizzazione da parte del condominio;
mandato all'amministratore per promuovere azioni a tutela della proprietà e uso dei beni condominiali, risarcimento danni e ripristino stato dei luoghi); Punto numero 8 dell'O.d.G.(incarico all'Ing. dell'Ordine del Per_1 giorno dell'Assemblea straordinaria e ha concluso nei seguenti termini: “
“Voglia il Tribunale adito, previa loro sospensione, dichiarare nulle, o comunque annullabili, le deliberazioni assembleari impugnate, per le ragioni e nei limiti della espositiva e per lo effetto condannare il
convenuto al pagamento delle spese, diritti ed onorari del CP_1 giudizio.” Si è costituito tempestivamente in giudizio con comparsa di costituzione e risposta del 10.05.2019 il , il quale ha Controparte_1 contestato la domanda di parte attrice chiedendone il rigetto e ha concluso nei seguenti termini: “ Sulla richiesta sospensione cautelare della delibera Per tutto quanto esposto in narrativa ed in particolare al paragrafo X della presente comparsa di costituzione e risposta rigettare l'istanza cautelare proposta dalla er assenza del fumus boni iuris e del Parte_1 periculum in mora con contestuale condanna al pagamento delle spese, diritti e onorari del giudizio cautelare;
Quanto al giudizio di impugnazione della delibera assembleare , in via preliminare : a) Per tutto quanto esposto in narrativa ed in particolare al paragrafo I della presente comparsa di costituzione e risposta dichiarare l'inammissibilità e/o improponibilità e/o improcedibilità del presente giudizio e/o decadenza ex
Pagina 2 art. 1337, comma secondo c.c. della domanda giudiziale per mancato esperimento della mediazione e/o nullità del procedimento di mediazione;
B) Per tutto quanto esposto in narrativa ed in particolare al paragrafo II della presente comparsa di costituzione e risposta dichiarare l'improcedibilità e/o improponibilità e/o inammissibilità del presente giudizio per decorso del termine di cui all'art. 1137, comma secondo, c.c. Nel merito C) Per tutto quanto esposto in narrativa ed in particolare ai paragrafi III, IV, V,VI,VII e VIII e IX della presente comparsa di costituzione e risposta rigettare l'avversa domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto con condanna della parte attrice al pagamento delle spese, diritti e onorari del giudizio di merito. In ogni caso D): Condannare l'attrice al pagamento delle spese, diritti e onorari del giudizio di merito con ogni accessorio di legge;
E) Condannare l'attrice per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.;” Alla prima udienza il precedente giudicante rilevato che il presente procedimento risultava relativo ai punti 3,4,7,8 ( gestione area gazebo) di cui al verbale dell'assemblea condominiale del 9.11.2018 pendente nanti il Tribunale di Tempio PA ( R.A.C. 2292/18) mandava la presente causa al Presidente del Tribunale per l ' eventuale riunione dei due procedimenti. Sono stati concessi i termini ex art. 183 6 comma c.p.c. e le parti hanno depositato le rispettive memorie. All'udienza del 16.12.2022 , il Giudice titolare della causa fissava udienza per la precisazione delle conclusioni al giorno 23.02.2024. All'udienza del 23.02.2024 i procuratori delle parti chiedevano rinvio , stante la pendenza di trattative tra le stesse al fine di un componimento amichevole della controversia e la causa veniva rinviata all'udienza del 19.07.2024. All'udienza del 19.07.2024 , stante il mancato componimento bonario della controversia , la causa veniva rinviata per precisazione delle conclusioni all'udienza del 13.12.2024. A seguito dell'ultima variazione tabellare resa dal Presidente di questo Tribunale , la causa è transitata sul ruolo della scrivente. All'udienza del 13.12.2024 , la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. La causa è stata istruita mediante prove documentali. Le parti hanno depositato comparse conclusionali e memorie di replica di cui all'art. 190 c.p.c. La domanda di parte attrice è fondata e merita accoglimento per i motivi che seguono . Sulla procedibilità della domanda e sulla tempestività dell'impugnazione , il Tribunale nel rigettare l'eccezione sollevata da parte convenuta , sulla scorta delle ultime pronunce giurisprudenziali al riguardo osserva che : a)
Pagina 3 l'art. 5 VI comma, del D.Lgs n. 28/2010, nella formulazione applicabile ratione temporis , antecedente le riforme apportate dal D.Lgs 149/2022 in vigore dal 30/06/2023 , stabilisce che “ dal momento della comunicazione alle altre parti , la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale;
dalla stessa data , la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta , ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza , decorrente dal deposito del verbale di cui all'art.11 presso la segreteria dell'Organismo . b) “ l'introduzione della procedura di mediazione determina non già la sospensione bensì l'interruzione per impugnare la delibera , giacchè la formulazione utilizzata dal legislatore nell'art. 5 D.Lgs n. 28/2010 impedisce la decadenza e l'individuazione di un nuovo termine di decorrenza del termine in caso di fallimento della mediazione vanno interpretate nel senso che detto termine ritorni a decorrere per la sua intera estensione a far data dalla conclusione della procedura di mediazione , con deposito del verbale presso la segreteria dell'organismo, non rinvenendosi alcun dato testuale da cui evincere che la mediazione determini la sola sospensione del termine per impugnare.” c) dopo l'effettiva conclusione della procedura di mediazione , per la durata anche maggiore dell'art. 6 D. Lgs 28/2010 che abbia in concreto avuto , e dopo la formazione del verbale negativo della mediazione , quindi , inizia a decorrere nuovamente , per intero , il termine di trenta giorni di cui all'art. 1137 , II comma c.c. (ex multis : Tribunale di Napoli Sent. n. 3743/2024). Nel caso in esame , conclusasi la procedura di mediazione con verbale negativo del 28.1.2019, l'instaurazione del presente giudizio si è tempestivamente avuta con la notifica dell'atto di citazione in data 27.02.2019 . Sul luogo di convocazione dell'assemblea condominiale , il Tribunale osserva che : sul punto la giurisprudenza sia di legittimità che di merito ha offerto più volte risposte affermando che la scelta del luogo ove deve tenersi l'assemblea di condominio deve garantire la presenza di tutti i condomini , ragion per cui non può essere troppo lontano dall'edificio , ritenuto come centro di riferimento degli interessi di tutti. Secondo la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ( 14461/99) , l'amministratore a cui spetta la scelta del luogo ove debba tenersi l'assemblea , è tenuto a rispettare due limiti : 1) Anzitutto quello territoriale , con la necessità di scegliere una sede entro i confini della città in cui sorge l'edificio in condominio, nella specie : Golfo Aranci;
Pagina 4 2) Quello della idoneità di tale luogo di riunione : idoneità per ragioni fisiche e morali , in modo tale da consentire la presenza di tutti i condomini. Alla luce di quanto sopra , ne consegue la nullità delle delibere adottate durante l'assemblea straordinaria del Controparte_1 tenutasi in seconda convocazione in data 10.11.2018 a LA , in Piazza Lima n. 2 presso il Best Western Plus Hotel Galles e più specificatamente i seguenti punti all'O.d.G. : Punto numero 3 dell'O.d.G. (Accertamenti catastali e spazi condominiali azioni amministrative e giudiziarie a tutela del bene comune); Punto numero 4 dell'O.d.G. (Turbativa e occupazione illegittima aree condominiali;
Azioni amministrative e giudiziali a tutela del bene comune;
Mandato all'Amministratore per promuovere azioni a tutela della proprietà e uso dei beni condominiali. Risarcimento danni e ripristino stato dei luoghi); Punto numero 5 dell'O.d.G.(Turbativa e occupazione illegittima aree condominiali;
azioni amministrative e giudiziarie a tutela del bene comune;
mandato all'amministratore per promuovere azioni a tutela della proprietà e uso dei beni condominiali, risarcimento danni e ripristino stato dei luoghi); Punto numero 6 dell'O.d.G.(Mutamento destinazione d'uso immobili commerciali di proprietà di di cui al lotto “p”; mandato all'amministratore per Parte_3 promuovere azioni per il rispetto del regolamento del condominio e la funzionalità dei beni condominiali, risarcimento danni e ripristino stato dei luoghi;
Punto numero 7 dell'O.d.G. Interventi su parti strutturali di proprietà condominiale da parte della società ED srl in assenza di comunicazione, richiesta e autorizzazione da parte del condominio;
mandato all'amministratore per promuovere azioni a tutela della proprietà e uso dei beni condominiali, risarcimento danni e ripristino stato dei luoghi); Punto numero 8 dell'O.d.G.(incarico all'Ing. Per_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Tempio PA, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, ogni diversa istanza, domanda o eccezione disattesa, così provvede:
Accoglie la domanda di parte attrice e per l'effetto dichiara la nullità delle delibere assembleari di cui all'O.d.G. ( punti 1-8) adottate durante l'assemblea straordinaria del tenutasi in Controparte_1 seconda convocazione in data 10.11.2018 a LA , in Piazza Lima n. 2 presso il Best Western Plus Hotel Galles;
Condanna il (c.f. ), sito in Controparte_1 P.IVA_2
Golfo Aranci, alla Via Sabina n.2 in persona, dell'amministratore pro- tempore, , in persona del legale rapp. te p.t, (p. iva e Controparte_2
Pagina 5 c.f. ) , al pagamento in favore della (P.IVA E P.IVA_3 Parte_1
C.F. ), con sede in Torino Corso Trapani n.110, in persona P.IVA_1 del legale rappr. te p.t., delle spese di lite che si liquidano Parte_2 in €. 264,00 per spese , oltre €. 2.540,00 per compensi professionali, oltre IVA , CPA e 15% per spese generali . Così deciso in Tempio PA il giorno 11 aprile 2025.
Il Giudice Onorario
Giovanna Maria Sulas
Pagina 6
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Tempio PA
ha pronunciato la presente
SENTENZA
nel procedimento numero di registro generale 420/2019 , proposto da:
(P.IVA E C.F. ), con sede in Torino Corso Parte_1 P.IVA_1
Trapani n.110, in persona del legale rappr.te p.t., (c.f. Parte_2
) nato a [...] il 1° aprile 1971 e residente in [...] , rappr.ta e difesa dall'Avv. Giampaolo Murrighile
- ATTRICE - contro
(c.f. ), sito Controparte_1 P.IVA_2 in Golfo Aranci, alla Via Sabina n.2 in persona, dell'amministratore pro- tempore, , in persona del legale rappr.te p.t, (p.iva e Controparte_2
c.f. , con studio in alla via Berto n.11, rappresentato e P.IVA_3 CP_2 difeso dagli Avv.to Vincenzo Iacovino e Marco Pasquale
- CONVENUTO - in punto a
Comunione e Condominio, impugnazione di delibera assembleare - conclusioni
°-°-°-°-°-°
Concisa esposizione delle ragioni della decisione
Con atto di citazione del 26.2.2019 , regolarmente notificato , la Pt_1 in persona del legale rapp.te p.t. ha convenuto in giudizio il
[...] in persona dell'Amministratore p.t. Controparte_1
Pagina 1 La società attrice ha contestato : la scelta del luogo dell'assemblea e le relative deleghe;
le deliberazioni assembleari assunte con riferimento ai seguenti punti dell'O.d.g..; Punto numero 3 dell'O.d.G. (Accertamenti catastali e spazi condominiali azioni amministrative e giudiziarie a tutela del bene comune); Punto numero 4 dell'O.d.G. (Turbativa e occupazione illegittima aree condominiali;
Azioni amministrative e giudiziali a tutela del bene comune;
Mandato all'Amministratore per promuovere azioni a tutela della proprietà e uso dei beni condominiali. Risarcimento danni e ripristino stato dei luoghi); Punto numero 5 dell'O.d.G.(Turbativa e occupazione illegittima aree condominiali;
azioni amministrative e giudiziarie a tutela del bene comune;
mandato all'amministratore per promuovere azioni a tutela della proprietà e uso dei beni condominiali, risarcimento danni e ripristino stato dei luoghi); Punto numero 6 dell'O.d.G.(Mutamento destinazione d'uso immobili commerciali di proprietà di di cui al lotto “p”; mandato all'amministratore per Parte_3 promuovere azioni per il rispetto del regolamento del condominio e la funzionalità dei beni condominiali, risarcimento danni e ripristino stato dei luoghi;
Punto numero 7 dell'O.d.G. Interventi su parti strutturali di proprietà condominiale da parte della società ED srl in assenza di comunicazione, richiesta e autorizzazione da parte del condominio;
mandato all'amministratore per promuovere azioni a tutela della proprietà e uso dei beni condominiali, risarcimento danni e ripristino stato dei luoghi); Punto numero 8 dell'O.d.G.(incarico all'Ing. dell'Ordine del Per_1 giorno dell'Assemblea straordinaria e ha concluso nei seguenti termini: “
“Voglia il Tribunale adito, previa loro sospensione, dichiarare nulle, o comunque annullabili, le deliberazioni assembleari impugnate, per le ragioni e nei limiti della espositiva e per lo effetto condannare il
convenuto al pagamento delle spese, diritti ed onorari del CP_1 giudizio.” Si è costituito tempestivamente in giudizio con comparsa di costituzione e risposta del 10.05.2019 il , il quale ha Controparte_1 contestato la domanda di parte attrice chiedendone il rigetto e ha concluso nei seguenti termini: “ Sulla richiesta sospensione cautelare della delibera Per tutto quanto esposto in narrativa ed in particolare al paragrafo X della presente comparsa di costituzione e risposta rigettare l'istanza cautelare proposta dalla er assenza del fumus boni iuris e del Parte_1 periculum in mora con contestuale condanna al pagamento delle spese, diritti e onorari del giudizio cautelare;
Quanto al giudizio di impugnazione della delibera assembleare , in via preliminare : a) Per tutto quanto esposto in narrativa ed in particolare al paragrafo I della presente comparsa di costituzione e risposta dichiarare l'inammissibilità e/o improponibilità e/o improcedibilità del presente giudizio e/o decadenza ex
Pagina 2 art. 1337, comma secondo c.c. della domanda giudiziale per mancato esperimento della mediazione e/o nullità del procedimento di mediazione;
B) Per tutto quanto esposto in narrativa ed in particolare al paragrafo II della presente comparsa di costituzione e risposta dichiarare l'improcedibilità e/o improponibilità e/o inammissibilità del presente giudizio per decorso del termine di cui all'art. 1137, comma secondo, c.c. Nel merito C) Per tutto quanto esposto in narrativa ed in particolare ai paragrafi III, IV, V,VI,VII e VIII e IX della presente comparsa di costituzione e risposta rigettare l'avversa domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto con condanna della parte attrice al pagamento delle spese, diritti e onorari del giudizio di merito. In ogni caso D): Condannare l'attrice al pagamento delle spese, diritti e onorari del giudizio di merito con ogni accessorio di legge;
E) Condannare l'attrice per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.;” Alla prima udienza il precedente giudicante rilevato che il presente procedimento risultava relativo ai punti 3,4,7,8 ( gestione area gazebo) di cui al verbale dell'assemblea condominiale del 9.11.2018 pendente nanti il Tribunale di Tempio PA ( R.A.C. 2292/18) mandava la presente causa al Presidente del Tribunale per l ' eventuale riunione dei due procedimenti. Sono stati concessi i termini ex art. 183 6 comma c.p.c. e le parti hanno depositato le rispettive memorie. All'udienza del 16.12.2022 , il Giudice titolare della causa fissava udienza per la precisazione delle conclusioni al giorno 23.02.2024. All'udienza del 23.02.2024 i procuratori delle parti chiedevano rinvio , stante la pendenza di trattative tra le stesse al fine di un componimento amichevole della controversia e la causa veniva rinviata all'udienza del 19.07.2024. All'udienza del 19.07.2024 , stante il mancato componimento bonario della controversia , la causa veniva rinviata per precisazione delle conclusioni all'udienza del 13.12.2024. A seguito dell'ultima variazione tabellare resa dal Presidente di questo Tribunale , la causa è transitata sul ruolo della scrivente. All'udienza del 13.12.2024 , la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. La causa è stata istruita mediante prove documentali. Le parti hanno depositato comparse conclusionali e memorie di replica di cui all'art. 190 c.p.c. La domanda di parte attrice è fondata e merita accoglimento per i motivi che seguono . Sulla procedibilità della domanda e sulla tempestività dell'impugnazione , il Tribunale nel rigettare l'eccezione sollevata da parte convenuta , sulla scorta delle ultime pronunce giurisprudenziali al riguardo osserva che : a)
Pagina 3 l'art. 5 VI comma, del D.Lgs n. 28/2010, nella formulazione applicabile ratione temporis , antecedente le riforme apportate dal D.Lgs 149/2022 in vigore dal 30/06/2023 , stabilisce che “ dal momento della comunicazione alle altre parti , la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale;
dalla stessa data , la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta , ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza , decorrente dal deposito del verbale di cui all'art.11 presso la segreteria dell'Organismo . b) “ l'introduzione della procedura di mediazione determina non già la sospensione bensì l'interruzione per impugnare la delibera , giacchè la formulazione utilizzata dal legislatore nell'art. 5 D.Lgs n. 28/2010 impedisce la decadenza e l'individuazione di un nuovo termine di decorrenza del termine in caso di fallimento della mediazione vanno interpretate nel senso che detto termine ritorni a decorrere per la sua intera estensione a far data dalla conclusione della procedura di mediazione , con deposito del verbale presso la segreteria dell'organismo, non rinvenendosi alcun dato testuale da cui evincere che la mediazione determini la sola sospensione del termine per impugnare.” c) dopo l'effettiva conclusione della procedura di mediazione , per la durata anche maggiore dell'art. 6 D. Lgs 28/2010 che abbia in concreto avuto , e dopo la formazione del verbale negativo della mediazione , quindi , inizia a decorrere nuovamente , per intero , il termine di trenta giorni di cui all'art. 1137 , II comma c.c. (ex multis : Tribunale di Napoli Sent. n. 3743/2024). Nel caso in esame , conclusasi la procedura di mediazione con verbale negativo del 28.1.2019, l'instaurazione del presente giudizio si è tempestivamente avuta con la notifica dell'atto di citazione in data 27.02.2019 . Sul luogo di convocazione dell'assemblea condominiale , il Tribunale osserva che : sul punto la giurisprudenza sia di legittimità che di merito ha offerto più volte risposte affermando che la scelta del luogo ove deve tenersi l'assemblea di condominio deve garantire la presenza di tutti i condomini , ragion per cui non può essere troppo lontano dall'edificio , ritenuto come centro di riferimento degli interessi di tutti. Secondo la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ( 14461/99) , l'amministratore a cui spetta la scelta del luogo ove debba tenersi l'assemblea , è tenuto a rispettare due limiti : 1) Anzitutto quello territoriale , con la necessità di scegliere una sede entro i confini della città in cui sorge l'edificio in condominio, nella specie : Golfo Aranci;
Pagina 4 2) Quello della idoneità di tale luogo di riunione : idoneità per ragioni fisiche e morali , in modo tale da consentire la presenza di tutti i condomini. Alla luce di quanto sopra , ne consegue la nullità delle delibere adottate durante l'assemblea straordinaria del Controparte_1 tenutasi in seconda convocazione in data 10.11.2018 a LA , in Piazza Lima n. 2 presso il Best Western Plus Hotel Galles e più specificatamente i seguenti punti all'O.d.G. : Punto numero 3 dell'O.d.G. (Accertamenti catastali e spazi condominiali azioni amministrative e giudiziarie a tutela del bene comune); Punto numero 4 dell'O.d.G. (Turbativa e occupazione illegittima aree condominiali;
Azioni amministrative e giudiziali a tutela del bene comune;
Mandato all'Amministratore per promuovere azioni a tutela della proprietà e uso dei beni condominiali. Risarcimento danni e ripristino stato dei luoghi); Punto numero 5 dell'O.d.G.(Turbativa e occupazione illegittima aree condominiali;
azioni amministrative e giudiziarie a tutela del bene comune;
mandato all'amministratore per promuovere azioni a tutela della proprietà e uso dei beni condominiali, risarcimento danni e ripristino stato dei luoghi); Punto numero 6 dell'O.d.G.(Mutamento destinazione d'uso immobili commerciali di proprietà di di cui al lotto “p”; mandato all'amministratore per Parte_3 promuovere azioni per il rispetto del regolamento del condominio e la funzionalità dei beni condominiali, risarcimento danni e ripristino stato dei luoghi;
Punto numero 7 dell'O.d.G. Interventi su parti strutturali di proprietà condominiale da parte della società ED srl in assenza di comunicazione, richiesta e autorizzazione da parte del condominio;
mandato all'amministratore per promuovere azioni a tutela della proprietà e uso dei beni condominiali, risarcimento danni e ripristino stato dei luoghi); Punto numero 8 dell'O.d.G.(incarico all'Ing. Per_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Tempio PA, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, ogni diversa istanza, domanda o eccezione disattesa, così provvede:
Accoglie la domanda di parte attrice e per l'effetto dichiara la nullità delle delibere assembleari di cui all'O.d.G. ( punti 1-8) adottate durante l'assemblea straordinaria del tenutasi in Controparte_1 seconda convocazione in data 10.11.2018 a LA , in Piazza Lima n. 2 presso il Best Western Plus Hotel Galles;
Condanna il (c.f. ), sito in Controparte_1 P.IVA_2
Golfo Aranci, alla Via Sabina n.2 in persona, dell'amministratore pro- tempore, , in persona del legale rapp. te p.t, (p. iva e Controparte_2
Pagina 5 c.f. ) , al pagamento in favore della (P.IVA E P.IVA_3 Parte_1
C.F. ), con sede in Torino Corso Trapani n.110, in persona P.IVA_1 del legale rappr. te p.t., delle spese di lite che si liquidano Parte_2 in €. 264,00 per spese , oltre €. 2.540,00 per compensi professionali, oltre IVA , CPA e 15% per spese generali . Così deciso in Tempio PA il giorno 11 aprile 2025.
Il Giudice Onorario
Giovanna Maria Sulas
Pagina 6