Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 24/03/2025, n. 265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 265 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TRIESTE - SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trieste, Sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Gloria Carlesso ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. 2238/2024 R.G. promossa con atto di citazione notificato il 30 aprile 2024
DA
nata a [...] in data [...], C.F.: Parte_1 C.F._1
residente a [...]2, cittadina Italiana rappresentata e difesa dall'avv.
Massimo CARRETTI CodiceFiscale_2 Email_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Trieste, via San Francesco n. 4/1 appellante
CONTRO
c.f. , nato a [...] il [...] e residente in CP_1 C.F._3
Castione Andevenno (SO), alla via Gatti 29, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandra
Stella, C.F. (fax 0432 508857, e C.F._4 Email_2 dall'Avv. Raffaella Sartori, C.F. C.F._5 Email_3
con studio in Udine, Via Liruti n.12/3 e con domicilio eletto presso il loro studio in Udine via Liruti 12/3 appellato oggetto: appello avverso ordinanza di incompetenza del giudice di pace di Trieste dd.
11.04.2024 in R.G. n.1114/2023
Causa ritenuta in decisione il 10 marzo 2025 sul seguenti conclusioni delle parti:
Conclusioni dell'appellante: riformare integralmente e/o parzialmente la ordinanza- sentenza del Giudice di Pace di Trieste dd. 11.4.2024 sub R.G. 1114/2023 nella parte e
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G.D.P. di Sondrio, nulla ha pronunciato sulle spese legali del giudizio e non ha condannato così come doveva condannare ex artt. 44-91 c.p.c. il soccombente ing. al CP_1
pagamento in favore dell'odierna appellante delle spese legali del giudizio svoltosi e chiuso avanti a sé. Condannare altresì il convenuto appellato al pagamento in favore dell'appellante delle spese del presente giudizio di appello.
Conclusioni dell'appellato: disattesa ogni contraria e diversa deduzione e conclusione, sia di merito che istruttoria, NEL MERITO Per i motivi di cui in parte narrativa, rigettare
l'atto di appello avversario poiché inammissibile e/o infondato. IN SUBORDINE Nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello avversario, per i motivi di cui in parte narrativa, compensare le spese del giudizio avanti al Giudice di Pace di Trieste.
Con vittoria di spese e di compenso professionale.
FATTO E DIRITTO
1. Con ordinanza pronunciata il 12 aprile 2024 - nel procedimento proposto dal signor in opposizione all'atto di precetto dd 15.06.2023 notificato in data 29.09.2023 con CP_1
cui la signora gli aveva intimato il pagamento dell'assegno di mantenimento Parte_1
relativo al mese di maggio 2023 non dovuto secondo l'opponente se non a decorrere da giugno 2023 - il Giudice di Pace di Trieste accoglieva l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'Opposta e, revocata l'ordinanza di sospensione del titolo, dichiarava la propria incompetenza in favore del Giudice di Pace di Sondrio, assegnava alle
Parti il termine di giorni 60 dalla comunicazione per la riassunzione della causa avanti al
Giudice di Pace di Sondrio, disponendo testualmente, al quarto punto della decisione,
“nulla per le spese”.
2.La signora propone appello avverso detta ordinanza limitatamente alla Parte_1
omessa condanna dell'opponente a rifondere le spese del procedimento, assumendo che il
Giudice di Pace aveva violato gli artt. 44 e 91 c.p.c. atteso che l'ordinanza di incompetenza, avendo natura decisoria, avrebbe dovuto comportare anche la condanna alle spese del procedimento svoltosi davanti al giudice incompetente, dovendosi limitare quello davanti al quale la causa sarebbe stata riassunta a provvedere sulle sole spese della fase di riassunzione innanzi a sé.
2 3.Si costituisce in giudizio il signor con comparsa depositata il 26 luglio CP_1
2024, in cui espone argomenti diretti a contestare la infondatezza del precetto chiedendo, nelle conclusioni, in via preliminare, di sospendere inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del titolo esecutivo sul quale si fonda il precetto notificato di data 15.06.2023,
NEL MERITO accertare che nulla è dovuto dal sig. alla sig.ra in virtù CP_1 Parte_1
del titolo azionato;
dichiarare la nullità e/o l'inefficacia del precetto opposto e in ogni caso
l'inidoneità dello stesso a costituire valido presupposto per procedere ad esecuzione forzata nei confronti dell'opponente. Spese e compenso professionale rifuso.
4.La causa, dopo la prima fase di trattazione davanti ad altro Giudice istruttore, è stata assegnata alla scrivente e trattenuta in decisione il 10 marzo 2025, all'esito dell'udienza di discussione orale delle Parti, che hanno precisato le conclusioni come da rispettivi fogli depositati in telematico nei termini riportati in epigrafe.
5. L'appello è fondato.
Non rilevano in questo procedimento i temi del complesso conflitto che ha visto le
Parti l'un contro l'altro armato in vari procedimenti giudiziari per la debenza del contributo di mantenimento e l'interpretazione, quanto alla sua decorrenza, dell'ordinanza pronunciata il 25 maggio 2023 nella fase presidenziale del giudizio di separazione pendente davanti a questo tribunale (RG 881/2023).
Puntuale, infatti, è la censura mossa alla sentenza del Giudice di Pace il quale, statuendo “nulla per le spese”, ha rinunciato a pronunciarsi sulle spese del procedimento di opposizione a precetto nel momento in cui ha accolto l'eccezione di incompetenza territoriale.
L'errore in diritto è palese atteso che – diversamente da quanto ritenuto nel corso della discussione orale dal procuratore dell'appellato - l'ordinanza che dichiara l'incompetenza ha natura decisoria per cui la pronuncia sulle spese deve essere adottata ex art 91 c.p.c. senza poterle “rimettere” al giudice davanti al quale il processo sarà (eventualmente) riassunto: al riguardo granitica è la giurisprudenza della Corte di cassazione (solo per citare le più recenti vds Cass 28.8.2024, n. 23253; Cass 5.6.2024, n. 15699; Cass.21.1.2022, n. 1848).
Anche la richiesta di condanna dell'Opposto a pagare le spese del giudizio di primo grado, invocata dall'Appellante, viene accolta poiché non si ravvisano i presupposti per
3 compensarle: l'opposizione a precetto, infatti, avrebbe dovuto essere proposta davanti al
Giudice di Pace di Sondrio, nel cui circondario era stato inequivocabilmente eletto domicilio dal creditore precettante e nel quale, dunque, avrebbe dovuto svolgersi l'esecuzione, mentre infondata si è palesata la resistenza dell'opponente quanto alla validità
o chiarezza della procura e della elezione di domicilio. Ed invero, l'errore in cui è incorso l'opponente nel radicare il giudizio nel circondario di Trieste non è stato ritenuto giustificato dal Giudice di pace che avrebbe perciò dovuto, coerentemente, condannarlo alle spese;
non pertinente si è rivelato, invece ogni argomento, esposto anche in questo giudizio di appello, diretto a dimostrare la illegittimità del precetto, condotta processuale che giustifica la condanna a rifondere le spese anche di questo grado.
La liquidazione ha luogo secondo i valori medi sulla base dello scaglione 1001-5200 per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisoria, con distrazione a favore dell'avv.
Massimo Carretti che nella comparsa di costituzione davanti al G.d.P si era dichiarato distrattario ex art 93 c.p.c. per il giudizio di primo grado e per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisoria per questo grado.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trieste, definitivamente pronunciando nella causa di appello iscritta al n.
2238/2024 promossa da
Parte_1
contro
CP_1
Ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede: accoglie l'appello e per l'effetto condanna a pagare le spese del giudizio liquidate in euro 1.265,00 per il giudizio di CP_1
primo grado con distrazione a favore del difensore ed euro 2.252,00 per il giudizio di appello, oltre – per entrambi i gradi - spese generali al 15%, IVA e CNA.
Trieste, 21 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Gloria Carlesso
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