TRIB
Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 20/05/2025, n. 269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 269 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE
442 /2024 R.G.
All'udienza del 20/05/2025 alle ore 09.58, celebrata dal giudice dott.ssa Filippetta Signorello,
sono comparsi:
l'Avv. Viviana Maria Panicola in sostituzione dell'Avv. SCIANNA ANTONINO per parte attrice
, nonché l'attrice personalmente Parte_1
l'Avv. Calabrò in sostituzione dell'Avv. Trapani per parte convenuta .. Controparte_1
entrambi i procuratori chiedono di discutere la causa.
Il giudice dispone in conformità.
L'Avv. Panicola conclude e discute la causa riportandosi alle note autorizzate già depositate ed alle conclusioni ivi esposte, in via subordinata insiste sulla remissione sul ruolo della causa.
L'Avv. Calabrò conclude riportandosi alla memoria conclusionale in atti, contesta quanto dedotto in comparsa da parte avversa, si oppone alla remissione/ rinnovazione/integrazione della perizia poiché l'elaborato peritale è esaustivo. Ritenuta pertanto congrua la somma già versata all'attrice, chiede il rigetto dell'azione, vinte le spese.
Il g.i.
Si ritira in camera di consiglio.
Sciolta la camera di consiglio alle ore 17.58, nell'assenza delle parti frattanto allontanatesi, il giudice ha dato lettura della sentenza che, redatta in calce al presente verbale, viene depositata telematicamente.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE di MARSALA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica in persona del magistrato: dott.ssa Filippetta Signorello ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 442/2024 R.G.
OGGETTO: risarcimento danni da sinistro stradale-terza trasportata vertente tra nata a [...] in data [...], codice fiscale Parte_1
, rappresentata e difesa, in virtù di mandato ad litem allegato al ricorso C.F._1
introduttivo, dall'Avv. SCIANNA ANTONINO, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo,
-ricorrente-
E
, nato a [...] in data [...], codice Controparte_2
fiscale , residente in Castellammare del Golfo nella via Suor Maria della Croce C.F._2
di Gregorio al civico 33,
-resistente-contumace con sede in OG EN (TV), Partita IVA n. Controparte_1 P.IVA_1
subentrata alla giusto “Atto unico di fusioni e Controparte_3
scissione” in Notaio di Milano Rep.n.59037, Racc.n.27767 del 21.06.2023, in persona dei Persona_1
Dottori e -rispettivamente General Manager e Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
di che, delegati alla rappresentanza ed alla firma sociale giuste le due apposite procure Controparte_1
speciali in Notaio i Milano del 02.09.2022, rispettivamente Rep.n.55605/25820, la prima, Persona_1
e Rep.n.55622/25836, la seconda, hanno conferito mandato di rappresentata e difesa, in forza di detta procura generale alle liti a firma autenticata in Notaio di Milano Rep.n.29698 del 06.07.2023, Persona_2
all'Avv. Francesco Trapani,
-convenuta-
Conclusioni delle parti:
Ricorrente: Voglia il Tribunale ritenere e dichiarare unico responsabile del sinistro de quo il resistente e di conseguenza condannarlo, sia congiuntamente sia disgiuntamente alla Controparte_2
compagnia ”, in persona del legale rappresentante pro - tempore, al Controparte_3
pagamento, in favore della ricorrente, della complessiva somma di € 73.195,15 (già detratto l'acconto di
€ 13.200,00), quale saldo del maggior danno pari ad € 86.395,15, di cui 1) € 4.127,15per spese mediche già sostenute, 3) € 42.268,00 per danno biologico (I.P, I.T.A e I.T.P) ed 4) € 40.000,00 danno esistenziale oltre gli interessi legali maturati dalla data del sinistro fino alla data della domanda giudiziale nonchè al maturando pagamento degli interessi legali dalla data della domanda fino alla data dell'effettivo soddisfo, oppure a quella maggiore o minore somma che sarà determinata in corso di giudizio;
vinte le spese da distrarre in favore del procuratore antistatario;
in subordine, rimettere la causa sul ruolo disponendo la rinnovazione o l'integrazione della consulenza tecnica d'ufficio, eventualmente mediante nomina di uno specialista in psichiatria o psicologia clinica, al fine di una corretta e completa valutazione del danno biologico psichico.
Resistente Voglia il Tribunale ritenere congruo e satisfattivo l'ammontare Controparte_7
di €.13.200,00 (da rivalutarsi alla data dell'emittenda sentenza e pari alla data odierna ad €.15.562,80, così per com'è attestato dal prospetto che si allega alla presente comparsa sub.all.n.1) quale per stessa altrui ammissione corrisposto dall'allora alla ricorrente in data Controparte_3
11.07.2019 e, per l'effetto, rigettare le di lei domande, condannandola al contempo e per l'effetto al pagamento di spese e compensi del presente giudizio;
vinte le spese.
OMISSISS
MOTIVI DELLA DECISIONE L'odierna ricorrente, trasportata sul veicolo marca “Fiat”, modello “Punto”, targata DD487PM, di proprietà del sig. e condotta da quest'ultimo in occasione del sinistro occorso in Controparte_2
Castelvetrano in data 26.02.2017, agisce al fine di ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale subito a cagione dell'evento lesivo.
Nello specifico sostiene di aver riportato un danno biologico permanente pari al 12% ed una invalidità temporanea di 120 giorni, oltre al danno esistenziale, quale pretium doloris (quantificato in € 40.000,00), ed al danno patrimoniale afferente alle cure e terapie mediche praticate.
Ritiene dunque che il complessivo importo di € 13.200,00, già liquidato stragiudizialmente dalla compagnia assicurativa resistente, non sia idoneo a risarcire integralmente il danno subito, concludendo pertanto per la condanna dei resistenti al pagamento del complessivo importo di € 73.195,15, già al netto dell'importo trattenuto a titolo di acconto.
Nella contumacia del resistente , regolarmente citato e non comparso, si è costituita Controparte_2
la compagnia garante del veicolo sul quale si trovava trasportata la ricorrente, contestando tutti gli assunti avversari e richiamando le conclusioni rassegnate dal proprio consulente.
Ritenendo pertanto spropositato il chiesto ammontare risarcitorio e, contestualmente, ritenendo satisfattiva la somma già versata alla ricorrente, ha chiesto il rigetto dell'azione.
Il procedimento, istruito attraverso la documentazione riversata in atti e la consulenza medico legale, è
stato deciso sulle conclusioni rassegnate dalle parti in sede di discussione orale.
*******
L'azione promossa è infondata e non merita di essere accolta.
La ricorrente agisce al fine di ottenere il ristoro integrale del danno non patrimoniale subito a cagione del sinistro avvenuto in data 26 febbraio 2017.
Lamenta un danno biologico composto sia dal danno fisico che dal danno di natura psicologica riportato, oltre al c.d. danno esistenziale.
Trattandosi di terza trasportata che agisce nei confronti del proprietario/conducente e della compagnia garante per la responsabilità civile del veicolo sul quale viaggiava, la dinamica del sinistro e, conseguentemente, ogni accertamento in ordine alla responsabilità/corresponsabilità del sinistro esula dal giudizio e, conseguentemente, tutta l'attività istruttoria si è incentrata sulla verifica della sussistenza del lamentato danno e sulla sua quantificazione.
Per tali motivi il dedotto interrogatorio formale del convenuto (rimasto contumace) è stato ritenuto superfluo ai fini del decidere e, dunque, non ammesso, trattandosi di circostanza ininfluenti ai fini del decidere e non contestate.
Per i medesimi motivi è stata rigettata altresì la prova per testi, verosimilmente volta, secondo la tesi della ricorrente, a dimostrare il danno esistenziale ma, inconducente a tal fine per i motivi che verranno esposti nel proseguo.
Passando pertanto all'unica questione attinente al giudizio, in punto al danno biologico puro, inteso quale lesione all'integrità fisica, il nominato ctu ha accertato un danno biologico subito dalla ricorrente, sia a titolo di invalidità permanente che a titolo di invalidità temporanea, pari a quello accertato dal consulente della compagnia assicurativa e, dunque, già integralmente liquidato prima dell'instaurazione del presente giudizio, negando la sussistenza di nesso causale tra l'evento lesivo e il lamentato disturbo post traumatico da stress acuto.
Nello specifico, il consulente d'ufficio, fornita compiuta ed esaustiva risposta alle osservazioni avanzate da parte ricorrente, ha rilevato che il percorso psicoterapeutico eseguito dalla ricorrente risulta assolutamente privo di riferimenti, sia temporali che diagnostici, all'evento per cui è causa: manca alcuna prescrizione medica sulla necessità di siffatto percorso, e manca soprattutto il necessario ed imprescindibile collegamento temporale con l'evento, considerato che la ricorrente ha intrapreso il suddetto percorso dopo circa due anni dal sinistro stradale.
Né il certificato redatto in data 21 novembre 2018 contiene alcuna diagnosi che permetta di verificare se, già durante tali colloqui era stato diagnosticato un disturbo post traumatico.
Corrette e condivisibili sono perciò le conclusioni rassegnate dal ctu in punto all'insussistenza di nesso causale tra il sinistro ed il lamentato disturbo post traumatico da stress. In punto di diritto, va osservato che il danno biologico di natura psicologica, o danno psicologico,
“consiste in una patologia psichica, che insorge dopo un evento traumatico o un logoramento sistemico di una certa entità e di natura dolosa o colposa, che si manifesta attraverso sintomi e che si stabilizzano,
a seconda del tipo di evento, in un periodo variabile da uno a due anni” Per_3 Per_4 Persona_5
2006).
Il danno biologico è un danno primario, rappresenta il primo effetto pregiudizievole del fatto illecito. Da questa enunciazione si desumono due sostanziali conseguenze: ogni danno, fisico o psichico, con rilievo giuridico costituisce un danno biologico, in assenza di lesioni fisiche o psichiche alla persona non ci sarà danno biologico.
Il danno biologico, si prospetta come danno alla salute (art. 32 Cost.) che da un punto di vista psicologico va ben oltre la nozione di tipo medico, bensì sottolinea l'articolazione del rapporto tra individuo e contesto. Si configura così un danno in riferimento ad un concetto di salute in senso lato, ben oltre la categoria del danno patrimoniale che sottintende l'attitudine dell'individuo a produrre reddito.
L'introduzione del danno non patrimoniale e nello specifico del danno biologico di natura psicologica colma le lacune del danno morale che per il suo carattere “transuente” non considera eventuali modificazioni permanenti dell'equilibrio psico-fisico della vittima.
Il danno psicologico rappresenta pertanto un'alterazione dell'integrità psichica e dell'equilibrio di personalità provocata da un evento traumatico di natura dolosa o colposa, limitando fortemente l'esplicazione di alcuni aspetti della personalità nel regolare svolgimento della vita quotidiana.
Il danno è comunque sempre provocato dalla correlazione tra l'evento traumatico e la struttura psichica di base dell'individuo.
Non essendo la psiche osservabile o misurabile la valutazione del danno può essere fatta solo in base al suo funzionamento e quindi dalla possibilità di descrivere l'alterazione di determinati processi mentali rispetto alla condizione antecedente al fatto illecito.
La valutazione del danno psichico può evidenziarsi a seguito di tre diversi eventi illeciti (Pajardi, 2006):1) una lesione fisica specifica (es. trauma cranico); 2) una lesione fisica aspecifica (stato depressivo conseguente all'amputazione di un arto); 3) un danno psichico “puro” (senza un danneggiamento fisico- organico es. depressione da lutto).
Il danno morale consiste nel turbamento soggettivo patito, un dolore, un disagio, una sofferenza psicofisica che si manifesta come danno-conseguenza all'evento lesivo di natura transitoria destinata ad essere riassorbita in un breve lasso di tempo senza lasciare conseguenze di tipo patologico.
La Corte Costituzionale (n. 233/2003) definisce il “danno morale come transuente turbamento dello stato d'animo della vittima”.
In questo caso si parla di un danno secondario che rende difficoltoso un momento particolare della vita della persona senza comprometterne il proseguo nei suoi aspetti principali.
Il risarcimento del danno morale viene perciò definito pretium doloris, o pecunia doloris.
Il danno esistenziale costituisce una nuova voce in tema di danno risarcibile che delinea “la compromissione della qualità della vita normale del soggetto o uno stato di disagio psichico che non arriva a configurarsi come un quadro clinico patologico”.
Mentre il danno morale esprime un “sentire”, il danno esistenziale definisce una perdita di chances, un
“non poter più fare” inficiando le azioni realizzatrici della persona come i rapporti familiari, affettivi, sociali, le attività di svago ed intrattenimento.
Il danno morale e il danno esistenziale hanno in comune l'evento iniziale, per il resto le conseguenze sono profondamente diverse.
A differenza del danno biologico, il danno esistenziale non riguarda la lesione del bene salute in senso stretto, piuttosto l'aggravamento oggettivamente riscontrabile dei presupposti di esistenza di una persona.
Il danno esistenziale pone l'individuo innanzi ad un cambiamento negativo e duraturo dello stile di vita cagionando un peggioramento della qualità della vita stessa.
Si pensi al caso della nascita indesiderata di un figlio malformato, la perdita di un feto in seguito ad un incidente stradale, al danno esistenziale da violenza sessuale, al danno per immissioni rumorose eccedenti la normale tollerabilità, al danno all'immagine, alla riservatezza, alla reputazione, da denuncia infondata, da carcerazione ingiusta o al danno esistenziale a seguito dell'evento morte. Mentre nel danno biologico di natura psichica è possibile riscontare un elemento patologico-psichico, nel danno esistenziale si evidenzia un disagio psichico che non sfocia nella malattia.
Per tali ragioni il danno esistenziale viene efficacemente definito “abiologico”.
La vittima di danno esistenziale può manifestare alterazioni comportamentali, provare disinteresse per attività prima piacevoli, maggior affaticamento, tendenza alla passività, disturbi del sonno, riduzione dell'appetito, dell'attività sessuale, ecc.
Applicando tali principi al caso oggetto di controversia, va esclusa la sussistenza del danno psichico per mancanza del nesso eziologico tra l'evento e la diagnosi riferita nei certificati.
Per i medesimi motivi, non può essere riconosciuto neppure il danno esistenziali tenuto conto che non è stato né dedotto né tanto meno provato un cambiamento negativo tale da condizionare fortemente la vita della ricorrente.
L'impossibilità (peraltro meramente dedotta) di indossare tacchi alti è una limitazione alla quale non può riconoscersi certo una tale incidenza da giustificare e legittimare la richiesta risarcitoria ulteriore rispetto al danno biologico.
Tra l'altro, per come già detto, non solo non vi è prova alcuna che la ricorrente non possa indossare calzature con tacchi alti ma, altresì, non vi è prova alcuna che prima dell'evento le usasse solitamente.
Ad ogni modo, non è una circostanza tale da limitare profondamente la quotidianeità, la vita di relazione ed ogni attività sociale. Non risulta neppure che tale circostanza abbia alcuna refluenza sull'attività lavorativa della ricorrente (ad esempio una modella).
Insomma, la limitazione di natura squisitamente funzionale risulta già riconosciuta in seno al danno biologico ed il riconoscimento di una ulteriore voce di danno provocherebbe la duplicazione delle stesse.
Per tali motivi, non possono trovare accoglimento né la domanda volta al riconoscimento del danno di natura psichica né tanto meno il danno esistenziale.
Per tutti i motivi sin qui esposti, tenuto conto che in applicazione delle tabelle sul danno biologico 2017-
2018 l'importo già liquidato dalla compagnia assicurativa risulta abbondantemente satisfattivo e, dunque, comprensivo anche delle spese legali della fase stragiudiziale, oltre che delle spese mediche direttamente ricollegabili all'evento lesivo, l'azione viene rigettata.
Al rigetto della domanda segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite sostenute dalla compagnia assicurativa.
Le spese di ctu vengono definitivamente poste a carico della ricorrente.
P. Q. M.
Il Tribunale di Marsala, in composizione monocratica, nella causa n. 442 /2024 R.G., definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide: rigetta l'azione; pone definitivamente a carico di parte ricorrente le spese di ctu;
condanna parte ricorrente a rifondere alla compagnia assicurativa resistente le spese di lite, liquidate in €
1.500,00 per compensi di procuratore, oltre spese forfettarie ed oneri di legge;
Così deciso in Marsala in data 20/05/2025
Il Giudice
Dott.ssa Filippetta Signorello
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Filippetta Signorello, in
conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 D.L. 29/12/2009 n. 193, con modifiche dalla legge 22/2010 n. 24, e del decreto
legislativo 07.03.2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche dal Ministro della Giustizia 21/02/2011 n. 44.
SEZIONE CIVILE
442 /2024 R.G.
All'udienza del 20/05/2025 alle ore 09.58, celebrata dal giudice dott.ssa Filippetta Signorello,
sono comparsi:
l'Avv. Viviana Maria Panicola in sostituzione dell'Avv. SCIANNA ANTONINO per parte attrice
, nonché l'attrice personalmente Parte_1
l'Avv. Calabrò in sostituzione dell'Avv. Trapani per parte convenuta .. Controparte_1
entrambi i procuratori chiedono di discutere la causa.
Il giudice dispone in conformità.
L'Avv. Panicola conclude e discute la causa riportandosi alle note autorizzate già depositate ed alle conclusioni ivi esposte, in via subordinata insiste sulla remissione sul ruolo della causa.
L'Avv. Calabrò conclude riportandosi alla memoria conclusionale in atti, contesta quanto dedotto in comparsa da parte avversa, si oppone alla remissione/ rinnovazione/integrazione della perizia poiché l'elaborato peritale è esaustivo. Ritenuta pertanto congrua la somma già versata all'attrice, chiede il rigetto dell'azione, vinte le spese.
Il g.i.
Si ritira in camera di consiglio.
Sciolta la camera di consiglio alle ore 17.58, nell'assenza delle parti frattanto allontanatesi, il giudice ha dato lettura della sentenza che, redatta in calce al presente verbale, viene depositata telematicamente.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE di MARSALA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica in persona del magistrato: dott.ssa Filippetta Signorello ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 442/2024 R.G.
OGGETTO: risarcimento danni da sinistro stradale-terza trasportata vertente tra nata a [...] in data [...], codice fiscale Parte_1
, rappresentata e difesa, in virtù di mandato ad litem allegato al ricorso C.F._1
introduttivo, dall'Avv. SCIANNA ANTONINO, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo,
-ricorrente-
E
, nato a [...] in data [...], codice Controparte_2
fiscale , residente in Castellammare del Golfo nella via Suor Maria della Croce C.F._2
di Gregorio al civico 33,
-resistente-contumace con sede in OG EN (TV), Partita IVA n. Controparte_1 P.IVA_1
subentrata alla giusto “Atto unico di fusioni e Controparte_3
scissione” in Notaio di Milano Rep.n.59037, Racc.n.27767 del 21.06.2023, in persona dei Persona_1
Dottori e -rispettivamente General Manager e Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
di che, delegati alla rappresentanza ed alla firma sociale giuste le due apposite procure Controparte_1
speciali in Notaio i Milano del 02.09.2022, rispettivamente Rep.n.55605/25820, la prima, Persona_1
e Rep.n.55622/25836, la seconda, hanno conferito mandato di rappresentata e difesa, in forza di detta procura generale alle liti a firma autenticata in Notaio di Milano Rep.n.29698 del 06.07.2023, Persona_2
all'Avv. Francesco Trapani,
-convenuta-
Conclusioni delle parti:
Ricorrente: Voglia il Tribunale ritenere e dichiarare unico responsabile del sinistro de quo il resistente e di conseguenza condannarlo, sia congiuntamente sia disgiuntamente alla Controparte_2
compagnia ”, in persona del legale rappresentante pro - tempore, al Controparte_3
pagamento, in favore della ricorrente, della complessiva somma di € 73.195,15 (già detratto l'acconto di
€ 13.200,00), quale saldo del maggior danno pari ad € 86.395,15, di cui 1) € 4.127,15per spese mediche già sostenute, 3) € 42.268,00 per danno biologico (I.P, I.T.A e I.T.P) ed 4) € 40.000,00 danno esistenziale oltre gli interessi legali maturati dalla data del sinistro fino alla data della domanda giudiziale nonchè al maturando pagamento degli interessi legali dalla data della domanda fino alla data dell'effettivo soddisfo, oppure a quella maggiore o minore somma che sarà determinata in corso di giudizio;
vinte le spese da distrarre in favore del procuratore antistatario;
in subordine, rimettere la causa sul ruolo disponendo la rinnovazione o l'integrazione della consulenza tecnica d'ufficio, eventualmente mediante nomina di uno specialista in psichiatria o psicologia clinica, al fine di una corretta e completa valutazione del danno biologico psichico.
Resistente Voglia il Tribunale ritenere congruo e satisfattivo l'ammontare Controparte_7
di €.13.200,00 (da rivalutarsi alla data dell'emittenda sentenza e pari alla data odierna ad €.15.562,80, così per com'è attestato dal prospetto che si allega alla presente comparsa sub.all.n.1) quale per stessa altrui ammissione corrisposto dall'allora alla ricorrente in data Controparte_3
11.07.2019 e, per l'effetto, rigettare le di lei domande, condannandola al contempo e per l'effetto al pagamento di spese e compensi del presente giudizio;
vinte le spese.
OMISSISS
MOTIVI DELLA DECISIONE L'odierna ricorrente, trasportata sul veicolo marca “Fiat”, modello “Punto”, targata DD487PM, di proprietà del sig. e condotta da quest'ultimo in occasione del sinistro occorso in Controparte_2
Castelvetrano in data 26.02.2017, agisce al fine di ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale subito a cagione dell'evento lesivo.
Nello specifico sostiene di aver riportato un danno biologico permanente pari al 12% ed una invalidità temporanea di 120 giorni, oltre al danno esistenziale, quale pretium doloris (quantificato in € 40.000,00), ed al danno patrimoniale afferente alle cure e terapie mediche praticate.
Ritiene dunque che il complessivo importo di € 13.200,00, già liquidato stragiudizialmente dalla compagnia assicurativa resistente, non sia idoneo a risarcire integralmente il danno subito, concludendo pertanto per la condanna dei resistenti al pagamento del complessivo importo di € 73.195,15, già al netto dell'importo trattenuto a titolo di acconto.
Nella contumacia del resistente , regolarmente citato e non comparso, si è costituita Controparte_2
la compagnia garante del veicolo sul quale si trovava trasportata la ricorrente, contestando tutti gli assunti avversari e richiamando le conclusioni rassegnate dal proprio consulente.
Ritenendo pertanto spropositato il chiesto ammontare risarcitorio e, contestualmente, ritenendo satisfattiva la somma già versata alla ricorrente, ha chiesto il rigetto dell'azione.
Il procedimento, istruito attraverso la documentazione riversata in atti e la consulenza medico legale, è
stato deciso sulle conclusioni rassegnate dalle parti in sede di discussione orale.
*******
L'azione promossa è infondata e non merita di essere accolta.
La ricorrente agisce al fine di ottenere il ristoro integrale del danno non patrimoniale subito a cagione del sinistro avvenuto in data 26 febbraio 2017.
Lamenta un danno biologico composto sia dal danno fisico che dal danno di natura psicologica riportato, oltre al c.d. danno esistenziale.
Trattandosi di terza trasportata che agisce nei confronti del proprietario/conducente e della compagnia garante per la responsabilità civile del veicolo sul quale viaggiava, la dinamica del sinistro e, conseguentemente, ogni accertamento in ordine alla responsabilità/corresponsabilità del sinistro esula dal giudizio e, conseguentemente, tutta l'attività istruttoria si è incentrata sulla verifica della sussistenza del lamentato danno e sulla sua quantificazione.
Per tali motivi il dedotto interrogatorio formale del convenuto (rimasto contumace) è stato ritenuto superfluo ai fini del decidere e, dunque, non ammesso, trattandosi di circostanza ininfluenti ai fini del decidere e non contestate.
Per i medesimi motivi è stata rigettata altresì la prova per testi, verosimilmente volta, secondo la tesi della ricorrente, a dimostrare il danno esistenziale ma, inconducente a tal fine per i motivi che verranno esposti nel proseguo.
Passando pertanto all'unica questione attinente al giudizio, in punto al danno biologico puro, inteso quale lesione all'integrità fisica, il nominato ctu ha accertato un danno biologico subito dalla ricorrente, sia a titolo di invalidità permanente che a titolo di invalidità temporanea, pari a quello accertato dal consulente della compagnia assicurativa e, dunque, già integralmente liquidato prima dell'instaurazione del presente giudizio, negando la sussistenza di nesso causale tra l'evento lesivo e il lamentato disturbo post traumatico da stress acuto.
Nello specifico, il consulente d'ufficio, fornita compiuta ed esaustiva risposta alle osservazioni avanzate da parte ricorrente, ha rilevato che il percorso psicoterapeutico eseguito dalla ricorrente risulta assolutamente privo di riferimenti, sia temporali che diagnostici, all'evento per cui è causa: manca alcuna prescrizione medica sulla necessità di siffatto percorso, e manca soprattutto il necessario ed imprescindibile collegamento temporale con l'evento, considerato che la ricorrente ha intrapreso il suddetto percorso dopo circa due anni dal sinistro stradale.
Né il certificato redatto in data 21 novembre 2018 contiene alcuna diagnosi che permetta di verificare se, già durante tali colloqui era stato diagnosticato un disturbo post traumatico.
Corrette e condivisibili sono perciò le conclusioni rassegnate dal ctu in punto all'insussistenza di nesso causale tra il sinistro ed il lamentato disturbo post traumatico da stress. In punto di diritto, va osservato che il danno biologico di natura psicologica, o danno psicologico,
“consiste in una patologia psichica, che insorge dopo un evento traumatico o un logoramento sistemico di una certa entità e di natura dolosa o colposa, che si manifesta attraverso sintomi e che si stabilizzano,
a seconda del tipo di evento, in un periodo variabile da uno a due anni” Per_3 Per_4 Persona_5
2006).
Il danno biologico è un danno primario, rappresenta il primo effetto pregiudizievole del fatto illecito. Da questa enunciazione si desumono due sostanziali conseguenze: ogni danno, fisico o psichico, con rilievo giuridico costituisce un danno biologico, in assenza di lesioni fisiche o psichiche alla persona non ci sarà danno biologico.
Il danno biologico, si prospetta come danno alla salute (art. 32 Cost.) che da un punto di vista psicologico va ben oltre la nozione di tipo medico, bensì sottolinea l'articolazione del rapporto tra individuo e contesto. Si configura così un danno in riferimento ad un concetto di salute in senso lato, ben oltre la categoria del danno patrimoniale che sottintende l'attitudine dell'individuo a produrre reddito.
L'introduzione del danno non patrimoniale e nello specifico del danno biologico di natura psicologica colma le lacune del danno morale che per il suo carattere “transuente” non considera eventuali modificazioni permanenti dell'equilibrio psico-fisico della vittima.
Il danno psicologico rappresenta pertanto un'alterazione dell'integrità psichica e dell'equilibrio di personalità provocata da un evento traumatico di natura dolosa o colposa, limitando fortemente l'esplicazione di alcuni aspetti della personalità nel regolare svolgimento della vita quotidiana.
Il danno è comunque sempre provocato dalla correlazione tra l'evento traumatico e la struttura psichica di base dell'individuo.
Non essendo la psiche osservabile o misurabile la valutazione del danno può essere fatta solo in base al suo funzionamento e quindi dalla possibilità di descrivere l'alterazione di determinati processi mentali rispetto alla condizione antecedente al fatto illecito.
La valutazione del danno psichico può evidenziarsi a seguito di tre diversi eventi illeciti (Pajardi, 2006):1) una lesione fisica specifica (es. trauma cranico); 2) una lesione fisica aspecifica (stato depressivo conseguente all'amputazione di un arto); 3) un danno psichico “puro” (senza un danneggiamento fisico- organico es. depressione da lutto).
Il danno morale consiste nel turbamento soggettivo patito, un dolore, un disagio, una sofferenza psicofisica che si manifesta come danno-conseguenza all'evento lesivo di natura transitoria destinata ad essere riassorbita in un breve lasso di tempo senza lasciare conseguenze di tipo patologico.
La Corte Costituzionale (n. 233/2003) definisce il “danno morale come transuente turbamento dello stato d'animo della vittima”.
In questo caso si parla di un danno secondario che rende difficoltoso un momento particolare della vita della persona senza comprometterne il proseguo nei suoi aspetti principali.
Il risarcimento del danno morale viene perciò definito pretium doloris, o pecunia doloris.
Il danno esistenziale costituisce una nuova voce in tema di danno risarcibile che delinea “la compromissione della qualità della vita normale del soggetto o uno stato di disagio psichico che non arriva a configurarsi come un quadro clinico patologico”.
Mentre il danno morale esprime un “sentire”, il danno esistenziale definisce una perdita di chances, un
“non poter più fare” inficiando le azioni realizzatrici della persona come i rapporti familiari, affettivi, sociali, le attività di svago ed intrattenimento.
Il danno morale e il danno esistenziale hanno in comune l'evento iniziale, per il resto le conseguenze sono profondamente diverse.
A differenza del danno biologico, il danno esistenziale non riguarda la lesione del bene salute in senso stretto, piuttosto l'aggravamento oggettivamente riscontrabile dei presupposti di esistenza di una persona.
Il danno esistenziale pone l'individuo innanzi ad un cambiamento negativo e duraturo dello stile di vita cagionando un peggioramento della qualità della vita stessa.
Si pensi al caso della nascita indesiderata di un figlio malformato, la perdita di un feto in seguito ad un incidente stradale, al danno esistenziale da violenza sessuale, al danno per immissioni rumorose eccedenti la normale tollerabilità, al danno all'immagine, alla riservatezza, alla reputazione, da denuncia infondata, da carcerazione ingiusta o al danno esistenziale a seguito dell'evento morte. Mentre nel danno biologico di natura psichica è possibile riscontare un elemento patologico-psichico, nel danno esistenziale si evidenzia un disagio psichico che non sfocia nella malattia.
Per tali ragioni il danno esistenziale viene efficacemente definito “abiologico”.
La vittima di danno esistenziale può manifestare alterazioni comportamentali, provare disinteresse per attività prima piacevoli, maggior affaticamento, tendenza alla passività, disturbi del sonno, riduzione dell'appetito, dell'attività sessuale, ecc.
Applicando tali principi al caso oggetto di controversia, va esclusa la sussistenza del danno psichico per mancanza del nesso eziologico tra l'evento e la diagnosi riferita nei certificati.
Per i medesimi motivi, non può essere riconosciuto neppure il danno esistenziali tenuto conto che non è stato né dedotto né tanto meno provato un cambiamento negativo tale da condizionare fortemente la vita della ricorrente.
L'impossibilità (peraltro meramente dedotta) di indossare tacchi alti è una limitazione alla quale non può riconoscersi certo una tale incidenza da giustificare e legittimare la richiesta risarcitoria ulteriore rispetto al danno biologico.
Tra l'altro, per come già detto, non solo non vi è prova alcuna che la ricorrente non possa indossare calzature con tacchi alti ma, altresì, non vi è prova alcuna che prima dell'evento le usasse solitamente.
Ad ogni modo, non è una circostanza tale da limitare profondamente la quotidianeità, la vita di relazione ed ogni attività sociale. Non risulta neppure che tale circostanza abbia alcuna refluenza sull'attività lavorativa della ricorrente (ad esempio una modella).
Insomma, la limitazione di natura squisitamente funzionale risulta già riconosciuta in seno al danno biologico ed il riconoscimento di una ulteriore voce di danno provocherebbe la duplicazione delle stesse.
Per tali motivi, non possono trovare accoglimento né la domanda volta al riconoscimento del danno di natura psichica né tanto meno il danno esistenziale.
Per tutti i motivi sin qui esposti, tenuto conto che in applicazione delle tabelle sul danno biologico 2017-
2018 l'importo già liquidato dalla compagnia assicurativa risulta abbondantemente satisfattivo e, dunque, comprensivo anche delle spese legali della fase stragiudiziale, oltre che delle spese mediche direttamente ricollegabili all'evento lesivo, l'azione viene rigettata.
Al rigetto della domanda segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite sostenute dalla compagnia assicurativa.
Le spese di ctu vengono definitivamente poste a carico della ricorrente.
P. Q. M.
Il Tribunale di Marsala, in composizione monocratica, nella causa n. 442 /2024 R.G., definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide: rigetta l'azione; pone definitivamente a carico di parte ricorrente le spese di ctu;
condanna parte ricorrente a rifondere alla compagnia assicurativa resistente le spese di lite, liquidate in €
1.500,00 per compensi di procuratore, oltre spese forfettarie ed oneri di legge;
Così deciso in Marsala in data 20/05/2025
Il Giudice
Dott.ssa Filippetta Signorello
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Filippetta Signorello, in
conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 D.L. 29/12/2009 n. 193, con modifiche dalla legge 22/2010 n. 24, e del decreto
legislativo 07.03.2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche dal Ministro della Giustizia 21/02/2011 n. 44.