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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 02/05/2025, n. 692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 692 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4652/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Barbara De Munari Presidente
Luisa Bettio Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 4652/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avvocato Gambato Stefano e dell'avvocato Mancuso Parte_1
Raffaele
Parte ricorrente contro
, con il patrocinio dell'avvocato Michelon Marta Controparte_1
Parte resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI CONFORMI DELLE PARTI
Le parti hanno chiesto la pronuncia della separazione personale dei coniugi, alle seguenti condizioni:
“
1. verserà, a titolo di assegno di mantenimento a favore di , la Parte_1 Controparte_1 somma di € 450,00 mensili, con decorrenza dal rilascio della casa coniugale da parte della signora e fino all'estinzione del finanziamento sull'autovettura Golf e dunque fino ad agosto 2025; da settembre
2025, verserà a titolo di assegno di mantenimento la somma di € 550,00 mensili, oltre rivalutazione secondo indici Istat;
2. le parti concordano che entro il termine di 30 giorni da oggi, provvederanno all'intestazione in capo
a del veicolo modello Volkswagen Polo targata EH013TW, attualmente intestato al Controparte_1 sig. ma in uso alla sig.ra e all'intestazione al sig. del modello Volkswagen Pt_1 CP_1 Pt_1
Golf targata ET315PN attualmente in uso al sig. ; Pt_1 pagina 1 di 3
3. le parti concordano che lascerà la casa coniugale entro il termine massimo di 90 Controparte_1
giorni;
4. spese di lite compensate”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 3.10.2024 - premesso di aver contratto matrimonio con Parte_1
rito concordatario in Torreglia (PD) il 5.9.1998 con e che dalla loro unione non Controparte_1
erano nati figli - evidenziava che la prosecuzione del matrimonio era ormai divenuta intollerabile e, pertanto, chiedeva la pronuncia della separazione giudiziale alle condizioni indicate in ricorso. si costituiva, dichiarando di non opporsi alla domanda di separazione e Controparte_1
concludendo, quanto al resto, come da comparsa di costituzione.
All'udienza ex art.473 bis.21 c.p.c. il Giudice delegato sentiva le parti e formulava proposta conciliativa;
all'esito della discussione, le parti dichiaravano di aver trovato un accordo sulle condizioni di separazione e precisavano le conclusioni, chiedendo la pronuncia della separazione alle condizioni riportate in epigrafe.
Il Giudice delegato, pertanto, autorizzava i coniugi a vivere separati e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Nel merito, sussistono i presupposti per pronunciare la separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art.151 c.c.
Ed infatti, dal ricorso e dalla comparsa di costituzione, oltre che da tutte le successive memorie depositate dalle parti nel corso del giudizio, emerge la profonda disarmonia tra i coniugi, non più legati da alcun vincolo affettivo, la cui convivenza pertanto è ormai divenuta intollerabile.
In assenza di profili d'illegittimità, va preso atto degli accordi intervenuti tra le parti, quanto al punto 1.
Con riferimento, poi, ai punti 2 e 3 delle rassegnate conclusioni, si evidenzia che le stesse, pur essendo volte alla definizione degli accordi nascenti dal matrimonio, sono libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti vertendo su diritti disponibili e, pertanto, non necessitano di essere recepite dal
Tribunale al fine della loro validità ed efficacia.
Atteso l'esito controversia, le spese vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
pagina 2 di 3 2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza nell'atto di matrimonio;
3) omologa le condizioni di separazione concordate dalle parti, secondo quanto indicato in parte motiva;
4) compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 23 aprile 2025.
Il Giudice delegato
Federica Di Paolo
Il Presidente
Barbara De Munari
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Barbara De Munari Presidente
Luisa Bettio Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 4652/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avvocato Gambato Stefano e dell'avvocato Mancuso Parte_1
Raffaele
Parte ricorrente contro
, con il patrocinio dell'avvocato Michelon Marta Controparte_1
Parte resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI CONFORMI DELLE PARTI
Le parti hanno chiesto la pronuncia della separazione personale dei coniugi, alle seguenti condizioni:
“
1. verserà, a titolo di assegno di mantenimento a favore di , la Parte_1 Controparte_1 somma di € 450,00 mensili, con decorrenza dal rilascio della casa coniugale da parte della signora e fino all'estinzione del finanziamento sull'autovettura Golf e dunque fino ad agosto 2025; da settembre
2025, verserà a titolo di assegno di mantenimento la somma di € 550,00 mensili, oltre rivalutazione secondo indici Istat;
2. le parti concordano che entro il termine di 30 giorni da oggi, provvederanno all'intestazione in capo
a del veicolo modello Volkswagen Polo targata EH013TW, attualmente intestato al Controparte_1 sig. ma in uso alla sig.ra e all'intestazione al sig. del modello Volkswagen Pt_1 CP_1 Pt_1
Golf targata ET315PN attualmente in uso al sig. ; Pt_1 pagina 1 di 3
3. le parti concordano che lascerà la casa coniugale entro il termine massimo di 90 Controparte_1
giorni;
4. spese di lite compensate”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 3.10.2024 - premesso di aver contratto matrimonio con Parte_1
rito concordatario in Torreglia (PD) il 5.9.1998 con e che dalla loro unione non Controparte_1
erano nati figli - evidenziava che la prosecuzione del matrimonio era ormai divenuta intollerabile e, pertanto, chiedeva la pronuncia della separazione giudiziale alle condizioni indicate in ricorso. si costituiva, dichiarando di non opporsi alla domanda di separazione e Controparte_1
concludendo, quanto al resto, come da comparsa di costituzione.
All'udienza ex art.473 bis.21 c.p.c. il Giudice delegato sentiva le parti e formulava proposta conciliativa;
all'esito della discussione, le parti dichiaravano di aver trovato un accordo sulle condizioni di separazione e precisavano le conclusioni, chiedendo la pronuncia della separazione alle condizioni riportate in epigrafe.
Il Giudice delegato, pertanto, autorizzava i coniugi a vivere separati e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Nel merito, sussistono i presupposti per pronunciare la separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art.151 c.c.
Ed infatti, dal ricorso e dalla comparsa di costituzione, oltre che da tutte le successive memorie depositate dalle parti nel corso del giudizio, emerge la profonda disarmonia tra i coniugi, non più legati da alcun vincolo affettivo, la cui convivenza pertanto è ormai divenuta intollerabile.
In assenza di profili d'illegittimità, va preso atto degli accordi intervenuti tra le parti, quanto al punto 1.
Con riferimento, poi, ai punti 2 e 3 delle rassegnate conclusioni, si evidenzia che le stesse, pur essendo volte alla definizione degli accordi nascenti dal matrimonio, sono libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti vertendo su diritti disponibili e, pertanto, non necessitano di essere recepite dal
Tribunale al fine della loro validità ed efficacia.
Atteso l'esito controversia, le spese vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
pagina 2 di 3 2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza nell'atto di matrimonio;
3) omologa le condizioni di separazione concordate dalle parti, secondo quanto indicato in parte motiva;
4) compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 23 aprile 2025.
Il Giudice delegato
Federica Di Paolo
Il Presidente
Barbara De Munari
pagina 3 di 3