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Sentenza 21 novembre 2024
Sentenza 21 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 21/11/2024, n. 404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 404 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2024 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Lagonegro
SETTORE LAVORO E PREVIDENZA
N.R.G. 295/2018
Il Giudice, dott.ssa Claudia Crisci,
rilevato che l'udienza del 23.10.2024 si è svolta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter cpc;
lette le note depositate dalle parti;
esaminati gli atti;
ritenuta la causa matura per la decisione
PQM
provvede come da separata sentenza depositata unitamente al seguente provvedimento.
Si comunichi.
Lagonegro, 21.11.2024
Il giudice dott.ssa Claudia Crisci REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE-LAVORO
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Claudia Crisci, a seguito dell'udienza del 23.10.2024, lette le note depositate dalle parti, ha pronunciato e pubblicato, mediante deposito telematico, secondo le modalità ed i termini di cui all'art. 127 ter cpc, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 295/2018 R.G.
TRA
nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
C.F. rappresentato e difeso come in atti C.F._1
RICORRENTE
(PI ) in persona del legale rappresentante p.t. CP_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa come in atti
RESISTENTE
(C.F. ) – in persona del Controparte_2 P.IVA_2 legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso come in atti
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 2.02.2018 il ricorrente esponeva:
- di aver rivestito la qualifica di Dirigente medico quale dipendente dell' , CP_1
Area Nord, sede di Nocera Inferiore, dal 01.02.2000;
- di aver iniziato la sua attività lavorativa nel luglio 1980 inizialmente presso gli
Ospedali Riuniti S. Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di , successivamente CP_1 presso l'Ospedale di Nocera Inferiore e infine presso il Presidio ospedaliero dell'Immacolata di Sapri della medesima;
CP_1 - che in data 10.11.2014 chiedeva di risolvere il rapporto di lavoro e di essere contestualmente posto in quiescenza a decorrere dal 1.02.2015;
- che con determina dirigenziale n. 303 del 10.12.2014 la prendeva atto CP_1 del suo recesso volontario dal servizio e gli riconosceva il diritto alla pensione anticipata essendo in possesso del requisito contributivo ex art. 24, X comma, L. 201/2011;
- che con nota datata 1.01.2014 l' inoltrava all' , Gestione Dipendenti Pt_2 CP_2
Pubblici, la documentazione necessaria alla liquidazione in via provvisoria della pensione e, con nota del 17.12.2014 gli atti necessari alla liquidazione della indennità premio di fine servizio;
- che con nota del 26.02.2015 gli veniva trasmesso il modello S.M. 5007 con il quale gli veniva conferita la pensione anticipata;
- che con nota del 13.01.2015 veniva inviato il prospetto di liquidazione del trattamento di fine servizio;
- che a seguito di un più attento esame degli atti il ricorrente si avvedeva che lo stipendio mensile relativo all'ultimo anno di servizio era stato erroneamente calcolato per Cont difetto dall' e, conseguentemente, anche l'indennità premio di fine servizio era stata liquidata in misura inferiore a quanto dovutogli in ragione della qualifica professionale da lui ricoperta;
- che alcuna modifica era intervenuta nel suo profilo professionale negli ultimi anni della sua attività lavorativa, avendo il ricorrente sempre svolto le medesime funzioni e rivestito lo stesso incarico;
- che con lettera racc. a.r. del 01.03.2017- 05.04.2017 veniva richiesto all'ente di provvedere alla correzione dell'errore compiuto, ma senza esito.
Chiedeva, pertanto: “1) Dichiarare il diritto del ricorrente alla esatta liquidazione della retribuzione mensile per l'anno 2014 e, conseguentemente, del TFS, sulla base della retribuzione effettivamente a lui dovuta per la qualifica professionale rivestita;
2 Cont
)condannare l' a versare in suo favore la somma di euro 14.000,00 a titolo di differenze paga per l'anno 2014, o quella diversa somma, maggiore o minore, che in corso di causa verrà accertata previa consulenza tecnica a disporsi, ed a versare all' la relativa integrazione contributiva, da calcolarsi sugli importi effettivamente CP_2 Cont dovuti;
4) condannare l' convenuta al pagamento delle spese di causa, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipante, in sentenza esecutiva come per legge.”
La resistente si costituiva eccependo il difetto di contraddittorio nei CP_1 confronti dell' , quale litisconsorte necessario, e ritenendo il ricorso basato sulla CP_2 doglianza di un erroneo calcolo del TFS/TFR (con decurtazione pari al 2,5% sull'80% della retribuzione lorda a titolo di accantonamento T.F.R.), e sulla base della ricostruzione del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, chiedeva
Pag. 3 di 11 l'integrazione del contraddittorio e il rigetto del ricorso con condanna alle spese.
A seguito di rinotifica del ricorso, l' si costituiva eccependo il difetto di CP_2 legittimazione passiva e riportandosi alla relazione istruttoria, depositata unitamente alla memoria difensiva, così concludeva “la posizione retributiva variabile aziendale non deve essere ricompresa nell'imponibile contributivo utile al computo dell'indennità premio di servizio, con la conseguenza che non può assumere rilievo, ai fini della determinazione della suindicata indennità, l'importo corrisposto o da corrispondere a titolo di indennità variabile aziendale. Tanto si segnala al giudice anche ai fini degli accertamenti peritali che eventualmente intenderà disporre”.
La causa veniva istruita documentalmente dal precedente giudicante, che con ordinanza del 3.10.2019 rigettava la richiesta di CTU, e giungeva innanzi alla scrivente per la fase decisoria. All'esito dell'udienza del 23.10.2024, lette le note di trattazione scritta depositate, viene definita con sentenza depositata secondo le modalità ed i termini di cui all'art. 127 ter cpc.
*******
Il ricorso non può trovare accoglimento per i motivi di seguito esposti.
Appare preliminarmente necessario delimitare lo specifico oggetto della domanda ovvero il ricalcolo della esatta liquidazione della retribuzione per l'anno 2014 e conseguentemente del TFS sulla base della retribuzione dovuta per la qualifica professionale rivestita dal ricorrente.
Orbene, è evidente come il ricorrente lamenti sostanzialmente la corresponsione di una retribuzione e, di conseguenza, di un TFS, in misura inferiore, richiedendo pertanto la corresponsione delle differenze retributive de quibus.
Valore assorbente ai fini della definizione del presente giudizio assume il regime applicabile in termini di onere probatorio.
Sul punto la giurisprudenza ha chiarito che l'onere della prova dei fatti costitutivi della pretesa azionata in giudizio incombe, ex art. 2697 c.c. , sul ricorrente, per cui nei casi in cui l'oggetto della controversia riguarda l'accertamento del diritto alla corresponsione di differenze retributive e/o ulteriori voci di retribuzione, il lavoratore deve fornire la prova dell'esistenza del rapporto di lavoro, della sua natura e durata, della sua articolazione oraria, delle mansioni svolte, ossia dei fatti da cui origina il diritto alla corresponsione di ogni singola voce richiesta.
Per ciò che concerne il caso di specie, era onere del ricorrente dimostrare in maniera specifica non solo lo svolgimento delle medesime mansioni nel corso degli anni, ma
Pag. 4 di 11 anche le ragioni oggettive per cui si riteneva erroneamente calcolata la retribuzione per l'anno 2014.
In ordine al primo aspetto, giova evidenziare che parte ricorrente nell'atto introduttivo ha unicamente riferito di aver “sempre svolto le medesime funzioni e rivestito lo stesso incarico”, senza nulla specificare sul punto, e altresì senza articolare alcuna prova orale volta a tale dimostrazione e senza alcuna allegazione documentale destinata a tal fine.
Tale circostanza risulta essere rilevante alla luce delle richieste di cui al ricorso e, in particolare, considerando le voci retributive asseritamente ritenute inferiori.
Nel ricorso, infatti, viene fatto riferimento ad alcune voci quali “ad esempio quella relativa alla voce variabile, alle indennità di rapporto esclusivo ed alla retribuzione posizione unificata”.
Orbene, pur risultando evidente la genericità delle deduzioni in ordine alle differenze retributive relative ad alcune voci riportate in busta paga, è possibile analizzare alcune di esse in termini ontologico-strutturali al fine di determinare l'effettiva distribuzione dell'onere probatorio.
A tal proposito, appare opportuno partire dalla struttura del trattamento economico dei
Dirigenti che si compone di una retribuzione fissa, o di base, collegata alla qualifica rivestita dal dirigente e determinata dai contratti collettivi, e di una retribuzione accessoria collegata alla specificità della prestazione.
Tale trattamento economico accessorio è correlato alle funzioni attribuite e alle connesse responsabilità, trattandosi di voce retributiva in funzione di differenziazione e di flessibilità di tipo incentivante.
Secondo la giurisprudenza, infatti, mentre la qualifica dirigenziale – cui corrisponde soltanto l'attitudine professionale all'assunzione di incarichi dirigenziali (cfr. Cass., sent.
n. 23760/04) – proprio per il significato da essa rivestito nel sinallagma contrattuale, costituisce la ragion d'essere del trattamento economico fondamentale, la retribuzione di posizione riflette il livello di responsabilità attribuito con il conferimento dell'incarico e corrisponde all'apporto del dirigente in termini di produttività o redditività della sua prestazione. Dunque, essendo la retribuzione di posizione collegata al livello di responsabilità, essa esprime lo specifico valore economico di una determinata posizione dirigenziale (in tal senso testualmente Cass. 245972011; Cass., 11084/07).
Pertanto, elemento prodromico e indefettibile, che deve precedere la liquidazione dell'indennità in questione, è un atto di macro-organizzazione volto a graduare la funzionalità dei dirigenti.
Pag. 5 di 11 Secondo il costante insegnamento della Suprema Corte, in materia di retribuzione di dirigente medico, il provvedimento di graduazione delle funzioni ha natura di atto di macro organizzazione ed integra un elemento costitutivo della parte variabile della retribuzione di posizione. Ne consegue che in caso di mancata adozione, da parte della
, di detto atto organizzativo, la componente variabile non può essere Parte_3 determinata né con riferimento all'importanza e complessità dell'incarico ricoperto, né, in maniera indifferenziata, in proporzione alla disponibilità dell'apposito fondo aziendale, i cui atti di determinazione hanno natura contabile e non sono idonei a fondare posizioni giuridiche piene, a sostegno di pretese economiche individuali (cfr. Cass. n. 6956 del
25.3.2014, in senso del tutto conforme, Cassazione civile sez. lav., 25/03/2014, n.6956;
Cassazione civile, sez. un., 31 marzo 2009 n. 7768; Cassazione civile, n. 6956/20149).
Tale atto di macro organizzazione, il provvedimento di graduazione delle funzioni, riservato agli organi di vertice delle amministrazioni, è elemento costitutivo della retribuzione variabile e deve necessariamente precedere l'attribuzione delle maggiorazioni sull'indennità di posizione variabile (cfr. Cassazione civile, n.
19040/2015).
I Giudici di legittimità hanno evidenziato quanto segue: "E' stato osservato che, mentre la componente fissa della retribuzione di posizione non è modificabile, l'incremento della componente variabile minima contrattuale, sulla base della graduazione delle funzioni, è competenza delle singole aziende in relazione alle risorse disponibili nell'apposito
Fondo. L'esito dell'attività di graduazione delle posizioni e di valutazione è elemento costitutivo del diritto alla retribuzione di posizione e non natura meramente "ricognitiva" di posizioni preesistenti e solo meramente rilevate all'interno della struttura. Come da questa Corte già precisato, il provvedimento di graduazione delle funzioni – riservato all'organo di vertice delle amministrazioni e riconducibile, quale atto di macrorganizzazione è strettamente collegato alla determinazione della retribuzione di posizione (parte variabile). Ne deriva che la graduazione delle funzioni, in ragione della natura costitutiva, deve necessariamente precedere la attribuzione di maggiorazioni sulla parte variabile dell'indennità di posizione”. (cfr. Cass. n. 14279/2014).
Di conseguenza, l'esito dell'attività di graduazione delle funzioni e di valutazione è elemento costitutivo del diritto alla retribuzione di posizione, non avendo natura meramente ricognitiva di posizioni preesistenti e solo rilevate all'interno della struttura.
Inoltre, le singole possono incrementare in misura diversa la Controparte_3 retribuzione variabile prevista dalla tabella, in relazione sempre alle disponibilità del fondo che le alimenta (cfr. Cassazione civile n. 14279/2014).
Dal descritto sistema non si evince in alcun modo, dunque, la possibilità di enucleare una
Pag. 6 di 11 posizione soggettiva certa e determinabile in capo al dirigente, in quanto l'attribuzione della componente ulteriore dipende da una serie di elementi che non sono individuabili neppure in sede giudiziaria, ma che vengono rimessi alle determinazioni aziendali e alle specifiche funzioni svolte dal dirigente stesso.
È evidente, dunque, come sotto tale aspetto era necessario fornire una rigorosa prova delle funzioni svolte dal ricorrente anche attraverso la produzione documentale di tali atti macro-organizzativi e, quindi, di quegli elementi suddetti da cui poi deriva l'effettivo riconoscimento della voce retributiva de qua.
Egualmente, per quanto riguarda l'indennità di esclusività, essa viene riconosciuta, a date condizioni, ai medici dipendenti di strutture pubbliche e che lavorino in regime di esclusività; costoro, non potendo rendere a terzi le proprie prestazioni professionali, hanno diritto ad un trattamento economico aggiuntivo.
La giurisprudenza ha, anche a tal proposito, chiarito che: “L'indennità di esclusività viene riconosciuta, a date condizioni, ai medici dipendenti di strutture pubbliche e che lavorino in regime di esclusività. Costoro, non potendo rendere a terzi le proprie prestazioni professionali, hanno diritto ad un trattamento economico aggiuntivo previsto nel dettaglio dall'art. 5 CCNL 8.6.2000, che fra l'altro individua quattro categorie di beneficiari, stabilendo l'entità dell'emolumento per ciascuna di tali categorie. Il passaggio alla fascia superiore dell'indennità di esclusività costituisce un effetto della valutazione positiva, al quale si affianca l'ulteriore effetto della possibilità di ricevere determinati incarichi”. (Corte appello , UG , sez. lav. , 01/02/2019 , n. 21).
Ed ancora la giurispudenza ha evidenziato"... risulta necessario distinguere tra due gruppi di ipotesi. Al primo gruppo vanno ricondotti quei casi in cui l'aumento dell'indennità si accompagna al conferimento di nuove funzioni - incarichi. A tale categoria appartengono sia le maggiorazioni dell'indennità di esclusività correlate all'assunzione di incarichi di struttura complessa, sia quelle legate all'avvenuto svolgimento dell'attività dirigenziale per il primo quinquennio. Sia nell'uno che nell'altro caso, infatti, viene in rilievo un inscindibile binomio tra mutamento di funzione e maggiorazione dell'indennità. A tal proposito, assume valore dirimente, da un lato, l'art.
5 C.C.N.L. del 2000, nella parte in cui stabilisce che "il mancato rinnovo dell'incarico di direzione di struttura complessa determina l'attribuzione dell'indennità di esclusività della fascia immediatamente inferiore", ..." (cfr. TRIBUNALE DI SANTA MARIA
CAPUA VETERE, Sentenza n. 1864/2022 del 06-07-2022).
È evidente, pertanto, come anche sotto tale aspetto parte ricorrente non abbia idoneamente provato i presupposti delle richieste di cui al ricorso, non avendo precipuamente indicato le ragioni dell'erroneità di calcolo di tali voci retributive
Pag. 7 di 11 raffrontate alle funzioni svolte e qualifiche rivestite. E, infatti, dalla richiamata giurisprudenza emerge come anche la quantificazione della suddetta indennità possa mutare in base agli incarichi rivestiti.
Il ricorso, del resto, difetta di allegazioni sufficienti che consentano una corretta quantificazione delle somme in questa sede richieste. Era onere del ricorrente individuare ed esplicitare con chiarezza nell'atto introduttivo i criteri di computo delle differenze retributive rivendicate e conseguentemente del TFS. Nel ricorso viene fatto, invece, un calcolo del dovuto dal quale non è possibile trarre alcuna utile indicazione in ordine ai parametri utilizzati per il computo delle somme richieste dalla parte.
Giova, a tal proposito, richiamare quanto puntualizzato dalla Suprema Corte nella sentenza n. 23057/2017, in cui espressamente si legge: “l'allegazione dell'inesattezza dell'adempimento sotto il profilo quantitativo postula l'indicazione del dovuto, talchè
l'avente diritto ha l'onere di allegare - anche per dimostrare l'interesse ad agire - di aver maturato il diritto ad una determinata differenza quantitativa in base alla fonte dell'obbligazione che rappresenta il fatto costitutivo del credito azionato;
mentre tocca al debitore allegare e dimostrare di aver pagato o meno la differenza dovuta”.
L'onere di allegazione del fatto costitutivo della pretesa si sostanzia nella necessità di indicare tutte le circostanze che, nel caso concreto, costituiscono i presupposti di fatto della dedotta inesattezza dell'adempimento, in altri termini spetta al creditore indicare in modo puntuale gli elementi di fatto atti a dimostrare l'esatto ammontare della prestazione in caso di corrette operazioni di calcolo.
Il ricorrente, come suesposto, non solo non ha individuato con specificità le funzioni effettivamente svolte, ma in ordine alla quantificazione delle differenze retributive de quibus ha genericamente fatto riferimento a somme riconosciute in misura inferiore, evidenziando alcune voci a titolo meramente semplificativo: “che un semplice raffronto tra le buste paga sino ad agosto 2013 e quelle successive consente di accertare una ingiustificata riduzione delle voci stipendiali, come ad esempio quella relativa alla posizione variabile aziendale, alla indennità di rapporto esclusivo, alla retribuzione posizione unificata ecc.”.
Per quanto concerne le prove documentali, inoltre, le stesse si basano sostanzialmente su una riproduzione parziale delle buste paga risultando allegate solo alcune relative agli anni antecedenti (2012-2013), senza, del resto, l'indicazione di specifici conteggi a sostegno della asserita incongruità delle somme ricevute per l'annualità 2014 e, di conseguenza per il TFS rispetto agli anni antecedenti.
Si rammenta, inoltre, che nel rito del lavoro, in mancanza dell'allegazione del fatto costitutivo della fattispecie da parte del ricorrente, il giudice non può usare i poteri
Pag. 8 di 11 riconosciutigli dall'art. 421 c.p.c. che in un processo di tipo dispositivo non possono travalicare i limiti dell'accertamento dei fatti allegati. Allo stesso modo, non appare possibile invocare nella specie una consulenza tecnica d'ufficio. Infatti, come disposto nell'ordinanza del 3.10.2019 che ha rigettato la richiesta di CTU, tale mezzo di indagine, non essendo un mezzo istruttorio in senso proprio e avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, non può essere utilizzato dalla parte al fine di supplire alle deficienze delle proprie allegazioni o al fine di compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non allegati (cfr Cass. n.
3130/2011).
La norma di cui all'art. 421 c.p.c., infatti, caratterizza il rito speciale del lavoro nel senso di un contemperamento del principio dispositivo con le esigenze di ricerca della verità materiale, cosicché, allorquando le risultanze di causa offrano già significativi dati di indagine, il giudice, ove reputi insufficienti le prove già acquisite, non può limitarsi a fare meccanica applicazione della regola formale del giudizio fondata sull'onere della prova, ma ha il potere -dovere di provvedere d'ufficio agli atti di istruzione la cui esigenza nasca, tuttavia, da quanto già ritualmente acquisito.
Infine, per ciò che concerne il richiamato principio di non contestazione, cui si accompagna l'obbligo del rito di lavoro di prendere una precisa posizione sui fatti affermati dall'attore, è necessario sottolineare come lo stesso postuli la sussistenza e la specifica indicazione dei fatti costitutivi del diritto dedotti dal ricorrente. Colui che intende, infatti, far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento (art. 2697 cc) e solo a fronte di idonee deduzioni ed allegazioni, da cui emerge la pretesa fatta valere, allora sorge l'onere di specifica contestazione in capo al resistente.
In tal senso si è espressa anche recentemente la Corte di Cassazione secondo cui: “Essa ha così operato un'applicazione corretta del principio, posto che, nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere di contestare in termini specifici, e non limitati a una generica negazione, le circostanze di fatto dedotte a fondamento della domanda, ai sensi dell'art.
416 c.p.c., comma 3 (Cass. 27 giugno 2018, n. 16970; e dovendo, parimenti nel rito ordinario, i fatti dedotti dall'attore ritenersi non contestati, per i fini previsti dall'art. 115
c.p.c., qualora il convenuto, a fronte di un'allegazione da parte dell'attore chiara e articolata in punto di fatto, non prenda posizione, ai sensi dell'art. 167 c.p.c., in modo analitico sulle circostanze di cui intenda contestare la veridicità: Cass. 26 novembre
2020, n. 2698; Cass. 23 marzo 2022, n. 9439); avendo per converso l'attore, nel rito del lavoro, l'onere di specifica e tempestiva contestazione, entro l'udienza di cui all'art. 420
c.p.c., dei fatti estintivi specificamente dedotti dal convenuto in comparsa di risposta e
Pag. 9 di 11 rientranti nella sua sfera di conoscibilità, salvo il potere del giudice di accertarne,
d'ufficio, l'inesistenza in base alle risultanze ritualmente acquisite (Cass. 17 febbraio
2023, n. 5166)”.( Cassazione civile sez. lav., 14/12/2023, (ud. 16/11/2023, dep. 14/12/2023), n.35066).
Applicando contestualmente i principi suesposti al caso concreto emerge come il ricorrente non abbia offerto idoneo apparato probatorio alle domande di cui al ricorso, presupposto imprescindibile per l'accoglimento dello stesso ex art. 2697 cc, onere che, quindi, non può ritenersi assolto unicamente a fronte di una scarna difesa di parte resistente. Del resto, la memoria difensiva non presenta caratteri di inconciliabilità o incompatibilità con la volontà di contestare i fatti di cui al ricorso e, pertanto, non può assumere valore dirimente, sub specie di non contestazione, ai fini del presente giudizio.
Alla luce di tutte le argomentazioni esposte, la domanda va rigettata
CP_ Per quanto concerne l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall' non può trovare accoglimento in quanto giova ricordare, al riguardo, che, come chiarito dalla giurisprudenza nell'ipotesi di una domanda relativa alla regolarizzazione contributiva ricorre un caso di litisconsorzio necessario di cui all'art. 102 cpc che impone la partecipazione al processo dell' stesso (cfr. Cass. 8956/2020; 17320/2020). CP_2
La domanda di integrazione contributiva, del resto, stante il rigetto della domanda relativa alle differenze retributive, non può egualmente essere accolta.
Le spese di lite, considerato l'oggetto della causa, il valore della stessa (scaglione da 5.200,00 a 26.000,00), l'attività difensiva svolta (fase di studio, introduttiva, trattazione e decisionale), seguono il principio della soccombenza nei rapporti con la e CP_1 vengono liquidate come da dispositivo alla luce dei parametri di cui al DM 55/2014 aggiornati al DM 147/2022, ridotti in virtù della bassa complessità delle questioni CP_ affrontate. Le spese di lite tra il ricorrente e l' vengono compensate alla luce dell'oggetto della specifica domanda e delle difese effettivamente svolte.
PQM
Il Tribunale di Lagonegro, in persona della dott.ssa Claudia Crisci, quale giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna al pagamento in favore dell' , Parte_1 CP_1
Pag. 10 di 11 in persona del legale rappresentante p.t., delle spese di giudizio liquidate in € 2.700,00 per compensi professionali, oltre 15% rimb. for., IVA - se dovuta - e CPA;
CP_
- compensa integralmente le spese di lite tra parte ricorrente e l'
Lagonegro, 21.11.2024
Il giudice dott.ssa Claudia Crisci
Pag. 11 di 11
SETTORE LAVORO E PREVIDENZA
N.R.G. 295/2018
Il Giudice, dott.ssa Claudia Crisci,
rilevato che l'udienza del 23.10.2024 si è svolta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter cpc;
lette le note depositate dalle parti;
esaminati gli atti;
ritenuta la causa matura per la decisione
PQM
provvede come da separata sentenza depositata unitamente al seguente provvedimento.
Si comunichi.
Lagonegro, 21.11.2024
Il giudice dott.ssa Claudia Crisci REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE-LAVORO
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Claudia Crisci, a seguito dell'udienza del 23.10.2024, lette le note depositate dalle parti, ha pronunciato e pubblicato, mediante deposito telematico, secondo le modalità ed i termini di cui all'art. 127 ter cpc, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 295/2018 R.G.
TRA
nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
C.F. rappresentato e difeso come in atti C.F._1
RICORRENTE
(PI ) in persona del legale rappresentante p.t. CP_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa come in atti
RESISTENTE
(C.F. ) – in persona del Controparte_2 P.IVA_2 legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso come in atti
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 2.02.2018 il ricorrente esponeva:
- di aver rivestito la qualifica di Dirigente medico quale dipendente dell' , CP_1
Area Nord, sede di Nocera Inferiore, dal 01.02.2000;
- di aver iniziato la sua attività lavorativa nel luglio 1980 inizialmente presso gli
Ospedali Riuniti S. Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di , successivamente CP_1 presso l'Ospedale di Nocera Inferiore e infine presso il Presidio ospedaliero dell'Immacolata di Sapri della medesima;
CP_1 - che in data 10.11.2014 chiedeva di risolvere il rapporto di lavoro e di essere contestualmente posto in quiescenza a decorrere dal 1.02.2015;
- che con determina dirigenziale n. 303 del 10.12.2014 la prendeva atto CP_1 del suo recesso volontario dal servizio e gli riconosceva il diritto alla pensione anticipata essendo in possesso del requisito contributivo ex art. 24, X comma, L. 201/2011;
- che con nota datata 1.01.2014 l' inoltrava all' , Gestione Dipendenti Pt_2 CP_2
Pubblici, la documentazione necessaria alla liquidazione in via provvisoria della pensione e, con nota del 17.12.2014 gli atti necessari alla liquidazione della indennità premio di fine servizio;
- che con nota del 26.02.2015 gli veniva trasmesso il modello S.M. 5007 con il quale gli veniva conferita la pensione anticipata;
- che con nota del 13.01.2015 veniva inviato il prospetto di liquidazione del trattamento di fine servizio;
- che a seguito di un più attento esame degli atti il ricorrente si avvedeva che lo stipendio mensile relativo all'ultimo anno di servizio era stato erroneamente calcolato per Cont difetto dall' e, conseguentemente, anche l'indennità premio di fine servizio era stata liquidata in misura inferiore a quanto dovutogli in ragione della qualifica professionale da lui ricoperta;
- che alcuna modifica era intervenuta nel suo profilo professionale negli ultimi anni della sua attività lavorativa, avendo il ricorrente sempre svolto le medesime funzioni e rivestito lo stesso incarico;
- che con lettera racc. a.r. del 01.03.2017- 05.04.2017 veniva richiesto all'ente di provvedere alla correzione dell'errore compiuto, ma senza esito.
Chiedeva, pertanto: “1) Dichiarare il diritto del ricorrente alla esatta liquidazione della retribuzione mensile per l'anno 2014 e, conseguentemente, del TFS, sulla base della retribuzione effettivamente a lui dovuta per la qualifica professionale rivestita;
2 Cont
)condannare l' a versare in suo favore la somma di euro 14.000,00 a titolo di differenze paga per l'anno 2014, o quella diversa somma, maggiore o minore, che in corso di causa verrà accertata previa consulenza tecnica a disporsi, ed a versare all' la relativa integrazione contributiva, da calcolarsi sugli importi effettivamente CP_2 Cont dovuti;
4) condannare l' convenuta al pagamento delle spese di causa, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipante, in sentenza esecutiva come per legge.”
La resistente si costituiva eccependo il difetto di contraddittorio nei CP_1 confronti dell' , quale litisconsorte necessario, e ritenendo il ricorso basato sulla CP_2 doglianza di un erroneo calcolo del TFS/TFR (con decurtazione pari al 2,5% sull'80% della retribuzione lorda a titolo di accantonamento T.F.R.), e sulla base della ricostruzione del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, chiedeva
Pag. 3 di 11 l'integrazione del contraddittorio e il rigetto del ricorso con condanna alle spese.
A seguito di rinotifica del ricorso, l' si costituiva eccependo il difetto di CP_2 legittimazione passiva e riportandosi alla relazione istruttoria, depositata unitamente alla memoria difensiva, così concludeva “la posizione retributiva variabile aziendale non deve essere ricompresa nell'imponibile contributivo utile al computo dell'indennità premio di servizio, con la conseguenza che non può assumere rilievo, ai fini della determinazione della suindicata indennità, l'importo corrisposto o da corrispondere a titolo di indennità variabile aziendale. Tanto si segnala al giudice anche ai fini degli accertamenti peritali che eventualmente intenderà disporre”.
La causa veniva istruita documentalmente dal precedente giudicante, che con ordinanza del 3.10.2019 rigettava la richiesta di CTU, e giungeva innanzi alla scrivente per la fase decisoria. All'esito dell'udienza del 23.10.2024, lette le note di trattazione scritta depositate, viene definita con sentenza depositata secondo le modalità ed i termini di cui all'art. 127 ter cpc.
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Il ricorso non può trovare accoglimento per i motivi di seguito esposti.
Appare preliminarmente necessario delimitare lo specifico oggetto della domanda ovvero il ricalcolo della esatta liquidazione della retribuzione per l'anno 2014 e conseguentemente del TFS sulla base della retribuzione dovuta per la qualifica professionale rivestita dal ricorrente.
Orbene, è evidente come il ricorrente lamenti sostanzialmente la corresponsione di una retribuzione e, di conseguenza, di un TFS, in misura inferiore, richiedendo pertanto la corresponsione delle differenze retributive de quibus.
Valore assorbente ai fini della definizione del presente giudizio assume il regime applicabile in termini di onere probatorio.
Sul punto la giurisprudenza ha chiarito che l'onere della prova dei fatti costitutivi della pretesa azionata in giudizio incombe, ex art. 2697 c.c. , sul ricorrente, per cui nei casi in cui l'oggetto della controversia riguarda l'accertamento del diritto alla corresponsione di differenze retributive e/o ulteriori voci di retribuzione, il lavoratore deve fornire la prova dell'esistenza del rapporto di lavoro, della sua natura e durata, della sua articolazione oraria, delle mansioni svolte, ossia dei fatti da cui origina il diritto alla corresponsione di ogni singola voce richiesta.
Per ciò che concerne il caso di specie, era onere del ricorrente dimostrare in maniera specifica non solo lo svolgimento delle medesime mansioni nel corso degli anni, ma
Pag. 4 di 11 anche le ragioni oggettive per cui si riteneva erroneamente calcolata la retribuzione per l'anno 2014.
In ordine al primo aspetto, giova evidenziare che parte ricorrente nell'atto introduttivo ha unicamente riferito di aver “sempre svolto le medesime funzioni e rivestito lo stesso incarico”, senza nulla specificare sul punto, e altresì senza articolare alcuna prova orale volta a tale dimostrazione e senza alcuna allegazione documentale destinata a tal fine.
Tale circostanza risulta essere rilevante alla luce delle richieste di cui al ricorso e, in particolare, considerando le voci retributive asseritamente ritenute inferiori.
Nel ricorso, infatti, viene fatto riferimento ad alcune voci quali “ad esempio quella relativa alla voce variabile, alle indennità di rapporto esclusivo ed alla retribuzione posizione unificata”.
Orbene, pur risultando evidente la genericità delle deduzioni in ordine alle differenze retributive relative ad alcune voci riportate in busta paga, è possibile analizzare alcune di esse in termini ontologico-strutturali al fine di determinare l'effettiva distribuzione dell'onere probatorio.
A tal proposito, appare opportuno partire dalla struttura del trattamento economico dei
Dirigenti che si compone di una retribuzione fissa, o di base, collegata alla qualifica rivestita dal dirigente e determinata dai contratti collettivi, e di una retribuzione accessoria collegata alla specificità della prestazione.
Tale trattamento economico accessorio è correlato alle funzioni attribuite e alle connesse responsabilità, trattandosi di voce retributiva in funzione di differenziazione e di flessibilità di tipo incentivante.
Secondo la giurisprudenza, infatti, mentre la qualifica dirigenziale – cui corrisponde soltanto l'attitudine professionale all'assunzione di incarichi dirigenziali (cfr. Cass., sent.
n. 23760/04) – proprio per il significato da essa rivestito nel sinallagma contrattuale, costituisce la ragion d'essere del trattamento economico fondamentale, la retribuzione di posizione riflette il livello di responsabilità attribuito con il conferimento dell'incarico e corrisponde all'apporto del dirigente in termini di produttività o redditività della sua prestazione. Dunque, essendo la retribuzione di posizione collegata al livello di responsabilità, essa esprime lo specifico valore economico di una determinata posizione dirigenziale (in tal senso testualmente Cass. 245972011; Cass., 11084/07).
Pertanto, elemento prodromico e indefettibile, che deve precedere la liquidazione dell'indennità in questione, è un atto di macro-organizzazione volto a graduare la funzionalità dei dirigenti.
Pag. 5 di 11 Secondo il costante insegnamento della Suprema Corte, in materia di retribuzione di dirigente medico, il provvedimento di graduazione delle funzioni ha natura di atto di macro organizzazione ed integra un elemento costitutivo della parte variabile della retribuzione di posizione. Ne consegue che in caso di mancata adozione, da parte della
, di detto atto organizzativo, la componente variabile non può essere Parte_3 determinata né con riferimento all'importanza e complessità dell'incarico ricoperto, né, in maniera indifferenziata, in proporzione alla disponibilità dell'apposito fondo aziendale, i cui atti di determinazione hanno natura contabile e non sono idonei a fondare posizioni giuridiche piene, a sostegno di pretese economiche individuali (cfr. Cass. n. 6956 del
25.3.2014, in senso del tutto conforme, Cassazione civile sez. lav., 25/03/2014, n.6956;
Cassazione civile, sez. un., 31 marzo 2009 n. 7768; Cassazione civile, n. 6956/20149).
Tale atto di macro organizzazione, il provvedimento di graduazione delle funzioni, riservato agli organi di vertice delle amministrazioni, è elemento costitutivo della retribuzione variabile e deve necessariamente precedere l'attribuzione delle maggiorazioni sull'indennità di posizione variabile (cfr. Cassazione civile, n.
19040/2015).
I Giudici di legittimità hanno evidenziato quanto segue: "E' stato osservato che, mentre la componente fissa della retribuzione di posizione non è modificabile, l'incremento della componente variabile minima contrattuale, sulla base della graduazione delle funzioni, è competenza delle singole aziende in relazione alle risorse disponibili nell'apposito
Fondo. L'esito dell'attività di graduazione delle posizioni e di valutazione è elemento costitutivo del diritto alla retribuzione di posizione e non natura meramente "ricognitiva" di posizioni preesistenti e solo meramente rilevate all'interno della struttura. Come da questa Corte già precisato, il provvedimento di graduazione delle funzioni – riservato all'organo di vertice delle amministrazioni e riconducibile, quale atto di macrorganizzazione è strettamente collegato alla determinazione della retribuzione di posizione (parte variabile). Ne deriva che la graduazione delle funzioni, in ragione della natura costitutiva, deve necessariamente precedere la attribuzione di maggiorazioni sulla parte variabile dell'indennità di posizione”. (cfr. Cass. n. 14279/2014).
Di conseguenza, l'esito dell'attività di graduazione delle funzioni e di valutazione è elemento costitutivo del diritto alla retribuzione di posizione, non avendo natura meramente ricognitiva di posizioni preesistenti e solo rilevate all'interno della struttura.
Inoltre, le singole possono incrementare in misura diversa la Controparte_3 retribuzione variabile prevista dalla tabella, in relazione sempre alle disponibilità del fondo che le alimenta (cfr. Cassazione civile n. 14279/2014).
Dal descritto sistema non si evince in alcun modo, dunque, la possibilità di enucleare una
Pag. 6 di 11 posizione soggettiva certa e determinabile in capo al dirigente, in quanto l'attribuzione della componente ulteriore dipende da una serie di elementi che non sono individuabili neppure in sede giudiziaria, ma che vengono rimessi alle determinazioni aziendali e alle specifiche funzioni svolte dal dirigente stesso.
È evidente, dunque, come sotto tale aspetto era necessario fornire una rigorosa prova delle funzioni svolte dal ricorrente anche attraverso la produzione documentale di tali atti macro-organizzativi e, quindi, di quegli elementi suddetti da cui poi deriva l'effettivo riconoscimento della voce retributiva de qua.
Egualmente, per quanto riguarda l'indennità di esclusività, essa viene riconosciuta, a date condizioni, ai medici dipendenti di strutture pubbliche e che lavorino in regime di esclusività; costoro, non potendo rendere a terzi le proprie prestazioni professionali, hanno diritto ad un trattamento economico aggiuntivo.
La giurisprudenza ha, anche a tal proposito, chiarito che: “L'indennità di esclusività viene riconosciuta, a date condizioni, ai medici dipendenti di strutture pubbliche e che lavorino in regime di esclusività. Costoro, non potendo rendere a terzi le proprie prestazioni professionali, hanno diritto ad un trattamento economico aggiuntivo previsto nel dettaglio dall'art. 5 CCNL 8.6.2000, che fra l'altro individua quattro categorie di beneficiari, stabilendo l'entità dell'emolumento per ciascuna di tali categorie. Il passaggio alla fascia superiore dell'indennità di esclusività costituisce un effetto della valutazione positiva, al quale si affianca l'ulteriore effetto della possibilità di ricevere determinati incarichi”. (Corte appello , UG , sez. lav. , 01/02/2019 , n. 21).
Ed ancora la giurispudenza ha evidenziato"... risulta necessario distinguere tra due gruppi di ipotesi. Al primo gruppo vanno ricondotti quei casi in cui l'aumento dell'indennità si accompagna al conferimento di nuove funzioni - incarichi. A tale categoria appartengono sia le maggiorazioni dell'indennità di esclusività correlate all'assunzione di incarichi di struttura complessa, sia quelle legate all'avvenuto svolgimento dell'attività dirigenziale per il primo quinquennio. Sia nell'uno che nell'altro caso, infatti, viene in rilievo un inscindibile binomio tra mutamento di funzione e maggiorazione dell'indennità. A tal proposito, assume valore dirimente, da un lato, l'art.
5 C.C.N.L. del 2000, nella parte in cui stabilisce che "il mancato rinnovo dell'incarico di direzione di struttura complessa determina l'attribuzione dell'indennità di esclusività della fascia immediatamente inferiore", ..." (cfr. TRIBUNALE DI SANTA MARIA
CAPUA VETERE, Sentenza n. 1864/2022 del 06-07-2022).
È evidente, pertanto, come anche sotto tale aspetto parte ricorrente non abbia idoneamente provato i presupposti delle richieste di cui al ricorso, non avendo precipuamente indicato le ragioni dell'erroneità di calcolo di tali voci retributive
Pag. 7 di 11 raffrontate alle funzioni svolte e qualifiche rivestite. E, infatti, dalla richiamata giurisprudenza emerge come anche la quantificazione della suddetta indennità possa mutare in base agli incarichi rivestiti.
Il ricorso, del resto, difetta di allegazioni sufficienti che consentano una corretta quantificazione delle somme in questa sede richieste. Era onere del ricorrente individuare ed esplicitare con chiarezza nell'atto introduttivo i criteri di computo delle differenze retributive rivendicate e conseguentemente del TFS. Nel ricorso viene fatto, invece, un calcolo del dovuto dal quale non è possibile trarre alcuna utile indicazione in ordine ai parametri utilizzati per il computo delle somme richieste dalla parte.
Giova, a tal proposito, richiamare quanto puntualizzato dalla Suprema Corte nella sentenza n. 23057/2017, in cui espressamente si legge: “l'allegazione dell'inesattezza dell'adempimento sotto il profilo quantitativo postula l'indicazione del dovuto, talchè
l'avente diritto ha l'onere di allegare - anche per dimostrare l'interesse ad agire - di aver maturato il diritto ad una determinata differenza quantitativa in base alla fonte dell'obbligazione che rappresenta il fatto costitutivo del credito azionato;
mentre tocca al debitore allegare e dimostrare di aver pagato o meno la differenza dovuta”.
L'onere di allegazione del fatto costitutivo della pretesa si sostanzia nella necessità di indicare tutte le circostanze che, nel caso concreto, costituiscono i presupposti di fatto della dedotta inesattezza dell'adempimento, in altri termini spetta al creditore indicare in modo puntuale gli elementi di fatto atti a dimostrare l'esatto ammontare della prestazione in caso di corrette operazioni di calcolo.
Il ricorrente, come suesposto, non solo non ha individuato con specificità le funzioni effettivamente svolte, ma in ordine alla quantificazione delle differenze retributive de quibus ha genericamente fatto riferimento a somme riconosciute in misura inferiore, evidenziando alcune voci a titolo meramente semplificativo: “che un semplice raffronto tra le buste paga sino ad agosto 2013 e quelle successive consente di accertare una ingiustificata riduzione delle voci stipendiali, come ad esempio quella relativa alla posizione variabile aziendale, alla indennità di rapporto esclusivo, alla retribuzione posizione unificata ecc.”.
Per quanto concerne le prove documentali, inoltre, le stesse si basano sostanzialmente su una riproduzione parziale delle buste paga risultando allegate solo alcune relative agli anni antecedenti (2012-2013), senza, del resto, l'indicazione di specifici conteggi a sostegno della asserita incongruità delle somme ricevute per l'annualità 2014 e, di conseguenza per il TFS rispetto agli anni antecedenti.
Si rammenta, inoltre, che nel rito del lavoro, in mancanza dell'allegazione del fatto costitutivo della fattispecie da parte del ricorrente, il giudice non può usare i poteri
Pag. 8 di 11 riconosciutigli dall'art. 421 c.p.c. che in un processo di tipo dispositivo non possono travalicare i limiti dell'accertamento dei fatti allegati. Allo stesso modo, non appare possibile invocare nella specie una consulenza tecnica d'ufficio. Infatti, come disposto nell'ordinanza del 3.10.2019 che ha rigettato la richiesta di CTU, tale mezzo di indagine, non essendo un mezzo istruttorio in senso proprio e avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, non può essere utilizzato dalla parte al fine di supplire alle deficienze delle proprie allegazioni o al fine di compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non allegati (cfr Cass. n.
3130/2011).
La norma di cui all'art. 421 c.p.c., infatti, caratterizza il rito speciale del lavoro nel senso di un contemperamento del principio dispositivo con le esigenze di ricerca della verità materiale, cosicché, allorquando le risultanze di causa offrano già significativi dati di indagine, il giudice, ove reputi insufficienti le prove già acquisite, non può limitarsi a fare meccanica applicazione della regola formale del giudizio fondata sull'onere della prova, ma ha il potere -dovere di provvedere d'ufficio agli atti di istruzione la cui esigenza nasca, tuttavia, da quanto già ritualmente acquisito.
Infine, per ciò che concerne il richiamato principio di non contestazione, cui si accompagna l'obbligo del rito di lavoro di prendere una precisa posizione sui fatti affermati dall'attore, è necessario sottolineare come lo stesso postuli la sussistenza e la specifica indicazione dei fatti costitutivi del diritto dedotti dal ricorrente. Colui che intende, infatti, far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento (art. 2697 cc) e solo a fronte di idonee deduzioni ed allegazioni, da cui emerge la pretesa fatta valere, allora sorge l'onere di specifica contestazione in capo al resistente.
In tal senso si è espressa anche recentemente la Corte di Cassazione secondo cui: “Essa ha così operato un'applicazione corretta del principio, posto che, nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere di contestare in termini specifici, e non limitati a una generica negazione, le circostanze di fatto dedotte a fondamento della domanda, ai sensi dell'art.
416 c.p.c., comma 3 (Cass. 27 giugno 2018, n. 16970; e dovendo, parimenti nel rito ordinario, i fatti dedotti dall'attore ritenersi non contestati, per i fini previsti dall'art. 115
c.p.c., qualora il convenuto, a fronte di un'allegazione da parte dell'attore chiara e articolata in punto di fatto, non prenda posizione, ai sensi dell'art. 167 c.p.c., in modo analitico sulle circostanze di cui intenda contestare la veridicità: Cass. 26 novembre
2020, n. 2698; Cass. 23 marzo 2022, n. 9439); avendo per converso l'attore, nel rito del lavoro, l'onere di specifica e tempestiva contestazione, entro l'udienza di cui all'art. 420
c.p.c., dei fatti estintivi specificamente dedotti dal convenuto in comparsa di risposta e
Pag. 9 di 11 rientranti nella sua sfera di conoscibilità, salvo il potere del giudice di accertarne,
d'ufficio, l'inesistenza in base alle risultanze ritualmente acquisite (Cass. 17 febbraio
2023, n. 5166)”.( Cassazione civile sez. lav., 14/12/2023, (ud. 16/11/2023, dep. 14/12/2023), n.35066).
Applicando contestualmente i principi suesposti al caso concreto emerge come il ricorrente non abbia offerto idoneo apparato probatorio alle domande di cui al ricorso, presupposto imprescindibile per l'accoglimento dello stesso ex art. 2697 cc, onere che, quindi, non può ritenersi assolto unicamente a fronte di una scarna difesa di parte resistente. Del resto, la memoria difensiva non presenta caratteri di inconciliabilità o incompatibilità con la volontà di contestare i fatti di cui al ricorso e, pertanto, non può assumere valore dirimente, sub specie di non contestazione, ai fini del presente giudizio.
Alla luce di tutte le argomentazioni esposte, la domanda va rigettata
CP_ Per quanto concerne l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall' non può trovare accoglimento in quanto giova ricordare, al riguardo, che, come chiarito dalla giurisprudenza nell'ipotesi di una domanda relativa alla regolarizzazione contributiva ricorre un caso di litisconsorzio necessario di cui all'art. 102 cpc che impone la partecipazione al processo dell' stesso (cfr. Cass. 8956/2020; 17320/2020). CP_2
La domanda di integrazione contributiva, del resto, stante il rigetto della domanda relativa alle differenze retributive, non può egualmente essere accolta.
Le spese di lite, considerato l'oggetto della causa, il valore della stessa (scaglione da 5.200,00 a 26.000,00), l'attività difensiva svolta (fase di studio, introduttiva, trattazione e decisionale), seguono il principio della soccombenza nei rapporti con la e CP_1 vengono liquidate come da dispositivo alla luce dei parametri di cui al DM 55/2014 aggiornati al DM 147/2022, ridotti in virtù della bassa complessità delle questioni CP_ affrontate. Le spese di lite tra il ricorrente e l' vengono compensate alla luce dell'oggetto della specifica domanda e delle difese effettivamente svolte.
PQM
Il Tribunale di Lagonegro, in persona della dott.ssa Claudia Crisci, quale giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna al pagamento in favore dell' , Parte_1 CP_1
Pag. 10 di 11 in persona del legale rappresentante p.t., delle spese di giudizio liquidate in € 2.700,00 per compensi professionali, oltre 15% rimb. for., IVA - se dovuta - e CPA;
CP_
- compensa integralmente le spese di lite tra parte ricorrente e l'
Lagonegro, 21.11.2024
Il giudice dott.ssa Claudia Crisci
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