Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 12/02/2025, n. 641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 641 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
r.g. 7375/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7375/2024 del Ruolo Generale, assunta in decisione all'udienza dell'11 febbraio 2025, avente per oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'avv. Roberto Picecchi
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], C.F.: , rappresentato Controparte_1 C.F._2
e difeso dall'avv. Nicolina Ferone
RESISTENTE
NONCHE'
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
All'udienza del 12.02.2025, fissata con modalità di trattazione scritta, le parti concludevano riportandosi all'accordo raggiunto e la causa era assunta in decisione.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 03.10.2024 premetteva di avere contratto Parte_1 matrimonio con rito concordatario con nel Comune di Salerno in data 08.05.2008, e Controparte_1 che dalla loro unione erano nati (23.02.2009) e (12.12.2012). Per_1 Persona_2
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In particolare, la ricorrente rilevava che il vincolo coniugale si era ormai logorato da tempo e che i coniugi avevano concluso accordo di separazione personale ex art. 6, co. 2, d.l. 142/14, a mezzo di sottoscrizione di negoziazione assistita del 27.04.2023, trascritta nei registri di matrimonio del
Comune di Salerno al n. 75 P. 2 S. C Uff. 1 anno 2023.
Pertanto, sul presupposto della definitiva assenza dell'affectio coniugalis, chiedeva la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
Con propria memoria in data 05.02.2025 anche il resistente, , si costituiva in giudizio, Controparte_1 rappresentando di aver raggiunto con la ricorrente un accordo in ordine alle condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio che prevedeva, tra l'altro, l'affido condiviso dei minori con residenza presso la madre, la regolamentazione del diritto di visita del padre, un assegno di mantenimento in favore dei minori pari ed € 300,00 che il padre corrisponderà alla madre mensilmente, nulla sull'assegno divorzile.
2. All'udienza dell'11.02.2025, svoltasi nelle modalità della trattazione scritta, le parti confermavano le condizioni di cui all'accordo depositato il 06.02.2025.
Il Giudice, preso atto delle conclusioni congiunte delle parti, rimetteva la causa al collegio per la decisione.
3. Tanto premesso in fatto e venendo alla valutazione in diritto, la domanda è fondata e merita accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi ben oltre sei mesi.
Al riguardo osserva il Tribunale che l'interpretazione della normativa sulla negoziazione assistita da avvocati di cui alla legge n. 162/2014, di conversione del decreto legge n. 132/2014, e, in particolare,
l'individuazione del dies a quo da considerare ai fini del computo del termine per proporre la domanda di divorzio ha suscitato non poche problematiche interpretative a cagione, in particolare, del mancato coordinamento tra la normativa in questione e le nuove disposizioni sul c.d. divorzio breve di cui alla legge 6 maggio 2015, n. 55, che ha riformulato a sua volta il testo dell'articolo 3, lett. b, n. 2 della legge sul divorzio n. 898/1970, omettendo ogni riferimento alle nuove forme di separazione e divorzio stragiudiziali introdotte appena pochi mesi prima. Deve rilevarsi che la dottrina e la giurisprudenza si sono prontamente orientate nel ritenere che il termini abbreviato per accedere al divorzio di cui al testo del novellato art. 3 siano pacificamente applicabili qualora le parti sono pervenute alla separazione con una negoziazione assistita o se l'accordo è stato concluso avanti all'ufficiale di Stato civile ex art. 12 legge n. 162/2014, posta la chiara equiparazione compiuta dal terzo comma dello stesso art. 6 (“L'accordo raggiunto a seguito della convenzione produce gli effetti e tiene luogo dei
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provvedimenti giudiziari ...”), riproposta con analoga espressione per gli accordi in sede amministrativa dall'art. 12 (“L'accordo tiene luogo dei provvedimenti giudiziari che definiscono ...”).
In merito, poi, all'individuazione della decorrenza del termine stesso sono state prospettate, principalmente, due differenti soluzioni: secondo una prima tesi enunciata in dottrina, il momento in cui gli accordi di separazione attraverso la negoziazione assistita divengono efficaci coincide con il rilascio del nulla osta o dell'autorizzazione da parte del Pubblico Ministero mentre, secondo diversa impostazione ermeneutica, il dies a quo va fatto coincidere con la data di conclusione dell'accordo di negoziazione assistita o, più precisamente, con la data certificata da parte degli avvocati. Pur trovando la seconda tesi sostegno nella formulazione letterale del comma 4 dell'articolo 12 del decreto legge n. 132/2014, convertito in legge n. 162/2014, che, riformando a sua volta la legge sul divorzio (l'art. 3, lett. b, n. 2, fa espresso riferimento alla “data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita”), il primo orientamento ha rinvenuto in quella di specie una “fattispecie a formazione progressiva”, sicché l'accordo raggiunto dalle parti “produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziari ...” solo se viene autorizzato e dopo il vaglio compiuto nella sede lato sensu giurisdizionale, da parte di un organo di natura pubblicistica quale il pubblico ministero.
Ebbene, indipendentemente dall'adozione dell'una o dell'altra tesi interpretativa, nel caso di specie si osserva come il termine di sei mesi sia ampiamente decorso.
Il Collegio, attese le conclusioni congiunte, ritiene di farle proprie, in quanto non contrarie a norme imperative e rispondenti alle esigenze della prole.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
4.In considerazione della natura della controversia, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, così provvede:
A) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 08.05.2008 nel comune di Salerno tra , nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1 C.F._1
e , nato a [...] il [...], C.F.: , trascritto Controparte_1 C.F._2
nel Registro Atti Matrimonio del predetto Comune al n. 12 P. 2 S. A Uff. 5 anno 2008, alle condizioni di cui all'accordo sottoscritto e depositato il 06.02.2025;
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Salerno per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori 3 r.g. 7375/2024
incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla
L.
6.3.1987 n.74;
C) dichiara integralmente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 12.02.2025
Il Presidente Est.
dott.ssa Ilaria Bianchi
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