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Sentenza 11 novembre 2024
Sentenza 11 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 11/11/2024, n. 906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 906 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2024 |
Testo completo
N.299/2022 R.G.
LA CORTE D'APPELLO DI LECCE
SEZIONE PROMISCUA
riunita in Camera di Consiglio, e composta dai seguenti magistrati:
Dott. CARLO ERRICO PRESIDENTE est.
Dott.ssa ADELE FERRARO CONSIGLIERE
Dott.ssa ALESSANDRA FERRARO CONSIGLIERE
Nel procedimento iscritto al n. 299/2022 R.G., avente ad oggetto “divorIO contenIOso
– cessaIOne effetti civili”, pendente tra
, nata a [...] l'[...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv. Francesco Paolo, presso il cui studio in Nardò, Via B. Acquaviva n.45, è elettivamente domiciliata;
appellante contro
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. _1
Melania Vitto, presso il cui studio in TA alla Via De Gasperi n.39 è elettivamente domiciliato;
appellato
e contro
AVV. quale curatore speciale dei minori e , Controparte_2 ER CP_3 rappresentata e difesa da sé medesima, appellata con la partecipaIOne del Procuratore Generale presso la Corte di appello di CC che ha espresso parere per il rigetto del proposto appello in data 8/7/2022.
§
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 07.11.2017, esponeva di aver contratto _1 matrimonio in TA (Le) il 31.01.2001 con . Dall'unione Parte_1 coniugale sono nati , il 08.11.1999, , il 31.05.2001, il 21.12.2004, Per_2 Per_3 CP_3 Per_ e , il 17.10.2007. Con sentenza n. 2903/2016 il Tribunale di CC dichiarava la separaIOne personale dei coniugi, disponendo l'affido dei minori ai SS di TA ed al competente CF, con collocamento dei figli e presso gli zii materni Per_2 Per_3 Per_ ( e ), e dei figli e presso lo IO Controparte_4 Controparte_5 CP_3 TE ( ), con eserciIO del diritto di visita da parte dei genitori verso i CP_6 minori due volte a settimana, per una durata di un'ora e con l'assistenza di operatori dei SS, il tutto “compatibilmente con gli impegni dei minori”; inoltre, poneva a carico di ciascun genitore il versamento, in favore dei parenti collocatari, dell'importo di euro
100,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento di ciascun figlio. Chiedeva dichiararsi la cessaIOne degli effetti civili del matrimonio, con conferma dell'obbligo, posto a suo carico, del versamento, in favore dei collocatari dei minori, dell'importo di euro 100,00 a titolo di contributo al mantenimento per ciascun minore non essendo mutate le proprie condiIOni economiche. Deduceva: di aver sempre corrisposto il contributo per i minori previsto in separaIOne (pari ad euro 100,00 ciascuno); di svolgere prevalentemente lavori saltuari;
di aver cessato ogni forma di comunione materiale e spirituale con la sig.ra a far data dalla pronuncia della Pt_1 separaIOne. Rappresentava che, dopo la sentenza di separaIOne, anche la figlia era collocata, di fatto, presso lo IO (già collocatario dei minori Per_3 CP_6 Per_ e ). CP_3
Si costituiva la resistente, la quale chiedeva disporsi l'affido dei figli minori , Per_3 Per_ e a sè, con collocamento presso di sé nell'abitaIOne della nonna materna CP_3 sita in TA (Le) e con diritto di visita del padre per come dettagliatamente indicato;
porsi a carico del ricorrente il versamento, in suo favore, dell'importo di euro
150,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento per ciascun figlio, oltre al versamento del 50% delle spese straordinarie.
Deduceva di aver sempre corrisposto, in favore dei collocatari dei figli minori e grazie al sostegno economico offerto dalla di lei madre, l'importo, posto a suo carico con sentenza di separaIOne, di euro 100,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento per ciascun minore. Lamentava una condotta ostativa al rapporto madre-figli posta in essere dal ricorrente, il quale, diversamente dalla resistente, riusciva a vedere i figli minori molto spesso, stante il collocamento presso il di lui fratello ( ). CP_6
In data 26.06.2018, si teneva l'udienza presidenziale, indi venivano emessi i provvedimenti provvisori ed urgenti con i quali il Presidente confermava limitatamente Per_ ai tre figli minori della coppia , e (essendo il figlio divenuto Per_3 CP_3 Per_2 maggiorenne) l'affido ai SS di TA e al competente CF, il collocamento degli stessi presso lo IO TE ( ), e l'eserciIO del diritto di visita dei genitori per come CP_6 stabilito nella sentenza di separaIOne;
poneva a carico di ciascun genitore la corresponsione, in favore dei collocatari, dell'importo di euro 100,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento di ciascun minore, oltre al 50% delle spese straordinarie. Con il medesimo provvedimento, il Presidente disponeva l'attivaIOne di un percorso di sostegno ai minori ed alla genitorialità da svolgersi a cura dei SS
pag. 2/15 finalizzato al ripristino di una stabile relaIOne affettiva genitori/figli e funIOnale all'implementaIOne del diritto di visita della madre.
In data 05.10.2018 perveniva provvedimento del Tribunale per i Minorenni di CC datato 04.10.2018 (emesso nel procedimento v.g. n. 688/18), con i relativi allegati, nel quale si dava atto di una situaIOne di gravissimo pregiudiIO per i minori (laddove i Per_ minori e lamentavano abusi sessuali subiti da parte del fratello il Per_3 CP_3 quale manifestava, altresì, condiIOni psicofisiche necessitanti urgenti approfondimenti). Il Tribunale, con provvedimento emesso in pari data (05.10.2018), in adesione alle prescriIOni già disposte dal TM, disponeva, inaudita altera parte, in modifica del provvedimento presidenziale del 28.06.2018, il collocamento del minore presso una comunità educativa, nonché il collocamento dei minori e CP_3 Per_3 Per_
presso altra comunità educativa competente in materia di maltrattamenti ed abusi, il tutto a cura dei S.S. (il provvedimento veniva reiterato il 12/10/2018 a seguito di segnalaIOne di mancata esecuIOne del primo).
Con provvedimento datato 25/10/2018 il Tribunale convalidava i provvedimenti emessi in data 05.10.2018 e 12.10.2018, onerando le comunità ospitanti i minori di relaIOnare mensilmente in ordine alle attuali condiIOni di vita e salute degli stessi, ai percorsi attuati ed ai tempi e modi di frequentaIOne dei minori con i genitori e la cerchia parentale di riferimento, con le cautele da adottarsi per il benessere psico- fisico degli stessi.
Con provvedimento datato 06.11.2018, all'esito dell'esame delle relaIOni delle comunità, il Tribunale disponeva, in parziale modifica del provvedimento del
25.10.2018, lo svolgimento degli incontri dei minori con i loro familiari alla presenza costante di un educatore, con provvisoria sospensione del percorso di sostegno ai minori in ragione delle esigenze investigative del TM (percorso che, in ogni caso, al tempo non risultava ancora attivato). All'esito delle comunicaIOni pervenute dalla della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni e dalla Procura della Pt_2
Repubblica presso il Tribunale di CC (in cui si dichiarava l'assenza di ragioni ostative all'attivaIOne di necessarie misure di sostegno psicologico nei confronti dei minori), il
Tribunale, con provvedimento datato 30.11.2018, disponeva la prosecuIOne di percorsi di sostegno ai minori ed alla genitorialità, unitamente alle forme di supporto ed alle cautele opportune per i minori in ragione delle condiIOni psico-fisiche degli stessi, per come già prescritte con i precedenti provvedimenti.
Seguivano ulteriori provvedimenti (ne dà conto analitico la sentenza appellata) resi in rapporto a problematiche di volta in volta segnalate quanto ai rapporti tra i minori con entrambi i genitori e gli altri congiunti.
pag. 3/15 All'esito dell'esame delle ragioni poste a sostegno della richiesta avanzata dai SS CP_ officiati di nomina di un curatore speciale per i minori (necessario ai fini dell'espletamento delle varie pratiche amministrative scolastiche, sanitarie e di ordinaria gestione interessanti i minori) il Tribunale, con provvedimento datato
28.02.2019, nominava quale curatore speciale dei tre minori l'avv. di Controparte_2
CC ai fini della loro rappresentanza in giudiIO, delegando lo stesso allo svolgimento di tutti gli atti di ordinaria amministraIOne interessanti gli stessi (ivi compresi quelli afferenti alla cura, istruIOne e salute degli stessi). In data 18.04.2019, si costituiva il CP_ curatore speciale, il quale chiedeva dichiararsi la decadenza dei sig.ri e Pt_1 Per_ dalla responsabilità genitoriale nei confronti dei minori , e , in Per_3 CP_3 ragione della rilevata assenza di capacità genitoriale e dei gravi pregiudizi ai minori.
Con provvedimento datato 16.10.2019, alla luce dell'allontanamento volontario di
(a seguito del raggiungimento della maggiore età) dalla struttura presso cui Persona_4 era collocata, nonché della comunicaIOne pervenuta dal nominato curatore speciale Per_ avente data 15.10.2019 (attestante una condiIOne di sofferenza del minore conseguente all'allontanamento della sorella, nonché l'espresso desiderio da parte di esso minore di “poter avere al più presto “un papà e una mamma” che sappiano
“coccolarlo”” e “una famiglia tutta per sé che riservi a lui attenIOne e affetto”), il
Tribunale onerava i SS di CC ed il competente CF di relaIOnare prontamente in Per_ ordine alle forme ulteriori di supporto da apportare per il minore in ragione della nuova situaIOne creatasi, alla rispondenza al benessere del minore della sua permanenza in comunità, all'opportunità di eventuali forme di affido etero-familiare, provvedendo altresì alla pianificaIOne, in favore del minore, di attività extrascolastiche, ludiche e sportive, funIOnali al pieno sviluppo psicofisico dello stesso, nonché a facilitare sin da subito gli incontri con la sorella , ove essa Per_3 avesse espresso desiderio in tal senso, ferma restando l'adoIOne di ogni cautela utile Per_ per il minore e sempre che gli incontri con la sorella non fossero stati di pregiudiIO per lo stesso. Con provvedimento datato 21.11.2019, all'esito delle relaIOni dell'ASL di CC del 08.11.2019 il Tribunale confermava, allo stato, il Per_ collocamento del minore presso la struttura dove lo stesso si trovava, e disponeva l'adoIOne, di concerto con tutti gli enti coinvolti, di percorsi e supporti necessari ed utili al fine di consentire al minore di “integrare le nuove figure di accudimento con le precedenti”, nonché il compimento di tutto quanto utile per il minore ai fini del collocamento etero familiare, ove fosse perdurata una valutaIOne di utilità per il minore.
Con ricorso depositato in data 30.01.2020, interveniva il PM, il quale chiedeva CP_ dichiararsi, ai sensi dell'art. 330 e ss. c.c., la decadenza dei sig.ri e dalla Pt_1
pag. 4/15 Per_ responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minori e in ragione della CP_3 ravvisata totale inadeguatezza e carenza delle figure genitoriali, nonché del manifestato disinteresse da parte degli stessi per la situaIOne in cui versano i figli e incapacità di comprendere reali esigenze dei medesimi, attribuendo la responsabilità dell'allontanamento dei figli ad un'asserita avversione dei Servizi Sociali nei loro confronti.
Il Tribunale, con provvedimento datato 03.07.2020, in parziale modifica dei Per_ provvedimenti in essere, disponeva l'affido etero familiare del minore ai coniugi
, con collocamento presso di essi, confermando tutti gli interventi di Persona_5 supporto e di integraIOne già attivati in favore del minore, nonché ribadendo l'attivaIOne in favore dello stesso delle attività extrascolastiche sollecitate con provvedimento del 16.10.2019. Disponeva, altresì, il costante monitoraggio e vigilanza della relaIOne a cura dei SS e del CF già officiati. Persona_6
La causa giungeva, dunque, in decisione sulla cessaIOne degli effetti civili del Per_ matrimonio, con, allo stato, il disposto affidamento etero familiare del minore , e del minore nella Comunità, nonché sulla domanda di decadenza dalla CP_3 CP_ responsabilità genitoriale del ricorrente e della resistente formulata dal Pt_1
P.M..
Il Tribunale rendeva la decisione con sentenza 12/11/2021, così statuendo in dispositivo:
Il Tribunale di CC, II seIOne civile, in composiIOne collegiale, definitivamente decidendo sul ricorso proposto da , nato a [...] il [...], contro _1 Parte_1
, nata a [...] il [...], così provvede:
[...]
A) dichiara la cessaIOne degli effetti civili del matrimonio contratto in TA (Le) il
31.01.2001 atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio di TA (Le) al n. 4, P. II, serie A anno 2001;
B) dichiara la decadenza dalla responsabilità genitoriale di e;
_1 Parte_1
C) dispone l'affido del minore allo IO , il quale nello svolgimento di tale ruolo , CP_3 CP_6 dovrà attenersi scrupolosamente alle indicaIOni e prescriIOni che saranno date di volta in volta dai SS di Zollino e dal Competente CF, unitamente alla comunità “Nuove Frontiere”;
D) conferma il collocamento di presso la comunità “Nuove Frontiere”, CP_3 autorizzandosi la frequentaIOne con lo IO e la nonna paterna per come indicato in parte motiva;
Per_ E) conferma l'affido eterofamiliare di ai coniugi e , con collocamento presso CP_7 Per_7 di essi;
Per_ F) Dispone, allo stato, la sospensione del diritto di visita dei minori e con i genitori CP_3 CP_
e , disponendo che lo stesso riprenda solo ove sia richiesto dal minore e non risulti Pt_1 di pregiudiIO per lo stesso, e che si svolga alla presenza di un educatore e con le cautele ulteriori ritenute opportune dai servizi tutti incaricati;
G) conferma la prosecuIOne, a cura dei SS di Zollino e CC e dei relativi CF di tutti gli interventi a sostegno dei minori, di vigilanza e monitoraggio già disposti;
pag. 5/15 H) Pone a carico di il versamento in favore di , a titolo di _1 Parte_1 contributo al mantenimento della figlia , dell'importo di euro 150,00 mensili, somma da Per_3 versarsi, a far data dal novembre 2019, entro il 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie individuate come da vigente protocollo;
I) Pone a carico di il versamento in favore di , a titolo di _1 Parte_1 contributo al mantenimento del figlio l'importo di euro 150,00 mensili, somma da Per_2 versarsi entro il 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie individuate come da vigente protocollo;
CP J) compensa tra le parti e le spese del presente giudiIO;
Pt_1
K) condanna e al pagamento, in solido, delle spese di lite in _1 Parte_1 favore del curatore speciale dei minori, e per esso dell'Erario, che si liquidano in complessivi euro 4250,00 per competenze, oltre rimborso forfetario, iva e cpa come per legge.
§
Avverso la sentenza ha proposto tempestivo appello eccependo Parte_1 in via preliminare l'incompetenza del Tribunale Ordinario a pronunciarsi sulla decadenza della responsabilità genitoriale e contestando, comunque, nel merito la sussistenza dei presupposti per tale declaratoria.
Ha eccepito l'irritualità della decisione perché resa senza il preventivo ascolto dei minori ed ha impugnato, altresì, la statuiIOne di sospensione del diritto di visita dei genitori, chiedendo comunque, nel merito e previa conferma delle altre statuiIOni
(cessaIOne effetti civili del matrimonio e assegni di mantenimento), la revoca dell'affido del minore allo IO , sostituendolo con l'affido congiunto ai CP_3 CP_6 genitori;
l'affido etero familiare del minore , sostituendolo con l'affido ER congiunto ai genitori;
la revoca della sospensione del diritto di visita.
In particolare, nel merito, quanto alla decadenza della potestà (recte: responsabilità) genitoriale, la ha stigmatizzato essere intervenuta la decisione senza Pt_1 effettuare alcun giudiIO prognostico sulla sua possibilità di avviare un percorso proficuo di recupero della genitorialità, e l'essersi il Tribunale limitato a rilevare le criticità del passato, evidenziando essere stata lei l'unica figura genitoriale che abbia Per_ fornito ascolto al racconto dei figli e e come abbia allertato gli organi Per_3 preposti a tutela della prole.
Quanto all'affido di , ha indicato che il Tribunale si è soffermato sulle CP_3 mancanze dei genitori e sul grave pregiudiIO del minore, tralasciando il rischio connesso alle lamentele di relativamente alle attenIOni sessuali dello IO, Per_3 donde la non opportunità di affidare il minore, appunto, allo IO . CP_6
Quanto all'affido etero famigliare del minore , ha eccepito la mancata ER indicaIOne di un termine finale dello stesso e la mancata ricerca di una soluIOne
“interna” fra i parenti materni e/o paterni, vista anche la decisione assunta su CP_3
pag. 6/15 Quanto al diritto di vista, lo stesso è stato sospeso statuendo che lo stesso riprenda solo e richiesto dal minore, mentre sarebbe stato opportuno conservarlo anche in ambiente protetto, al fine di consentire non interrompere il legame genitore figlio.
§
Si è costituito in giudiIO insistendo per il rigetto dell'appello solo quanto _1 all'impugnaIOne avverso la richiesta di revoca dell'affido del minore allo IO CP_3
e rimettendosi, per il resto, alle decisioni della Corte. CP_6
§
Si è costituita in giudiIO la curatrice speciale Avv. nell'interesse dei Controparte_2 minori e , sottolineando, quanto all'ecceIOne di incompetenza, CP_3 ER la vis attractiva del tribunale ordinario ex art. 38 disp. att. c.c., essendo intervenuta la domanda del P.M. di decadenza dalla responsabilità genitoriale nel momento in cui era già pendente, appunto, dinanzi al tribunale ordinario, il giudiIO di separaIOne (c.d. principio di prevenIOne).
Ha chiesto, nel merito, il rigetto dell'appello essendosi la sempre Pt_1 disinteressata dei figli, avendo omesso di approntare le dovute cure nei loro confronti e non avendo vigilato rispetto a gravissime problematiche emerse anche nel corso del giudiIO.
Quanto al mancato ascolto dei minori, ha richiamato gli atti di causa da cui emerge che vi era una specifica indicaIOne in tal senso da parte del giudice penale e che, comunque, detto ascolto poteva nuocere in rapporto alle personali fragilità dei bambini, per come emerse.
Riguardo all'affidamento di allo IO TE ha sottolineato la correttezza CP_3 CP_6 della decisione in quanto individuato esso IO quale figura parentale più funIOnale alla crescita del minore secondo gli enti cui è stato affidato il monitoraggio. Allo stesso Per_ modo corretto è stato l'affidamento di , sottolineando trattarsi di affidamento familiare ex art. 337 ter c.c., in quanto tale non sottoposto a limiti temporali, sorretto da validi motivi legati alle carenze genitoriali e problematiche familiari tali da suggerire la separaIOne dei fratelli e l'allontanamento anche dalla cerchia parentale.
Infine, riguardo alla sospensione del diritto di visita, ha richiamato le relaIOni del
Consultorio familiare relative al disinteresse dei genitori ed alla chiara volontà manifestata dai ragazzi di non incontrare alcun componente della famiglia di origine.
Ha evidenziato, per le valutaIOni ex art. 116 c.p.c., la scelta della di Pt_1 impugnare la sentenza dopo cinque mesi dal deposito della stessa e per la tutela di interessi propri (genitorialità e diritto di visita), continuando a manifestare disinteresse per la cura nei confronti dei figli.
§
pag. 7/15 Sciogliendo una prima riserva formulata all'udienza del 20 settembre 2022 la Corte, ritenendolo necessario, ha disposto l'ascolto della famiglia affidataria del minore ER
, ai sensi dell'art.5, comma 1 legge 184/1983, assegnando al contempo al curatore
[...] speciale dei minori Avv. termine per depositare brevi note informative Controparte_2 circa la pendenza di procedimenti penali in cui fosse coinvolto il minore . ER
Acquisita agli atti, in luogo dell'ascolto, la relaIOne scritta trasmessa dai genitori Per_ affidatari di , la Corte ha preso atto della memoria con la quale il curatore dei minori ha indicato non esserci stati e non esserci procedimenti penali che vedono ER
quale persona offesa e che le dichiaraIOni rese dalla madre dei minori e dalla
[...] sorella ai servizi sociali, non hanno portato all'apertura di procedimenti che hanno Per_ riguardato in mancanza di evidenze. Vi sono stati due procedimenti che hanno Per_ visto , sorella di , quale persona offesa e lo IO indagato e Persona_4 CP_6 imputato e si sono conclusi con l'assoluIOne. Ha evidenziato che nel corso di uno dei procedimenti penali il difensore di ha fatto presente che la ragazza ha Persona_4 cambiato il proprio cognome, acquisendo quello della madre. In effetti l'ufficio anagrafe del comune di TA ha riferito che non esiste più ma Persona_4 Per_8
, con invio di copia dell'atto di nascita da cui risulta che su richiesta di il
[...] Per_3 CP_ Prefetto ha disposto la modifica del suo cognome da in in data 6 giugno Pt_1
2022: tanto a riprova anche del grave conflitto genitoriale in essere, conflitto che ha coinvolto anche i figli.
Dopo alcuni rinvii d'ufficio, la Corte, sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 21 novembre 2023 ha disposto l'ascolto del minore e, rilevato altresì che la ER
Comunità “Nuove Frontiere” di Zollino, nella quale era collocato , con nota CP_3
30.11.2022, aveva richiesto un parere circa la conversione dell'attuale regime residenziale in regime semiresidenziale, ai fini di un graduale inserimento in un contesto familiare, non ravvisandosi ragioni ostative alla conversione del regime di permanenza in struttura, stante anche il fatto che ha raggiunto la CP_3 maggiore età il 20.12.2022 e, tuttavia, avuto riguardo alle condiIOni psicofisiche del medesimo ed ai fini della eventuale adoIOne dei provvedimenti previsti dall'art. 337 septies, 2 comma, c.c. (ora art. 473-bis.9 c.c.) o della segnalaIOne del caso al pubblico ministero per le valutaIOni in ordine all'istanza di nomina di un amministratore di sostegno, ha chiesto alla predetta struttura una relaIOne aggiornata sulla situaIOne del predetto . CP_3
Espletato l'ascolto differito di (la curatrice evidenziava la necessità di ER scongiurare possibili incontri in udienza del minore con i genitori naturali), In data
25.6.2024, sciogliendo la riserva assunta all'udienza di quello stesso giorno, svoltasi con trattaIOne scritta, la Corte tratteneva la causa in decisione.
pag. 8/15 §
La Corte osserva quanto segue.
Viene appellata la sentenza 17/11/2021 Tribunale CC con la quale Il Tribunale di
CC, II seIOne civile, in composiIOne collegiale, definitivamente decidendo sul ricorso proposto da , nato a [...] il [...], contro _1
, nata a [...] il [...], così provvede: A) dichiara Parte_1 la cessaIOne degli effetti civili del matrimonio contratto in TA (Le) il 31.01.2001 atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio di TA (Le) al n. 4, P. II, serie A anno 2001; B) dichiara la decadenza dalla responsabilità genitoriale di e _1
; C) dispone l'affido del minore allo IO , il Parte_1 CP_3 CP_6 quale nello svolgimento di tale ruolo , dovrà attenersi scrupolosamente alle indicaIOni
e prescriIOni che saranno date di volta in volta dai SS di Zollino e dal Competente CF, unitamente alla comunità “Nuove Frontiere”; D) conferma il collocamento di CP_3
presso la comunità “Nuove Frontiere”, autorizzandosi la frequentaIOne con lo
[...] IO e la nonna paterna per come indicato in parte motiva;
E) conferma l'affido Per_ eterofamiliare di ai coniugi e , con collocamento presso di essi; F) CP_7 Per_7 Per_ Dispone, allo stato, la sospensione del diritto di visita dei minori e con i CP_3 CP_ genitori e , disponendo che lo stesso riprenda solo ove sia richiesto dal Pt_1 minore e non risulti di pregiudiIO per lo stesso, e che si svolga alla presenza di un educatore e con le cautele ulteriori ritenute opportune dai servizi tutti incaricati;
G) conferma la prosecuIOne , a cura dei SS di Zollino e CC e dei relativi CF di tutti gli interventi a sostegno dei minori, di vigilanza e monitoraggio già disposti;
H) Pone a carico di il versamento in favore di , a titolo di _1 Parte_1 contributo al mantenimento della figlia , dell'importo di euro 150,00 mensili, Per_3 somma da versarsi, a far data dal novembre 2019, entro il 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie individuate come da vigente protocollo;
I) Pone a carico di il versamento in favore di , a titolo di contributo al _1 Parte_1 mantenimento del figlio l'importo di euro 150,00 mensili, somma da versarsi Per_2 entro il 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie individuate come da CP_ vigente protocollo;
J) compensa tra le parti e le spese del presente Pt_1 giudiIO;
K) condanna e al pagamento, in solido, _1 Parte_1 delle spese di lite in favore del curatore speciale dei minori, e per esso dell'Erario, che si liquidano in complessivi euro 4250,00 per competenze, oltre rimborso forfetario, iva e cpa come per legge. Si comunichi ai SS di Zollino e di CC, ai CF territorialmente competenti, alla Si comunichi, altresì, al Tribunale per i Parte_3
Minorenni di CC, già interessato in ordine ai minori ( procedimento N.668/2018), per la prosecuIOne degli interventi in favore degli stessi.
pag. 9/15 Appella chiedendo: Parte_1
a) in riforma della sentenza n. 3131/2021 del 17.11.2021 emessa dal Tribunale di
CC – Seconda SeIOne Civile, ComposiIOne Collegiale, confermati la cessaIOne degli effetti civili del matrimonio contratto dai SIg.ri e _1
e gli assegni a titolo di contributo di mantenimento dei Parte_1 figli e posti a carico di : Persona_4 Persona_9 _1
b) dichiari la incompetenza del tribunale Ordinario a provvedere sulla decadenza della potestà genitoriale di e con ogni _1 Parte_1 conseguenza di legge;
c) sempre su riforma della sentenza impugnata, revocare l'affido del minore CP_3 allo IO e disporre l'affido congiunto in favore dei SIg.ri e CP_6 _1
, per i motivi indicati nella Parte_1
d) revocare l'affido eterofamiliare di ai coniugi e ed il ER CP_7 Per_7 collocamento presso gli stessi, disponendo l'affido congiunto di a loro ER Per_ e) revocare la sospensione di diritto di vista dei minori e con i genitori CP_3
e , per i motivi indicati in narrativa al presente atto. _1 Pt_1 Parte_1
In definitiva, la si duole – problema competenza a parte – della decadenza Pt_1 della responsabilità genitoriale e dei provvedimenti relativi all'affido dei figli minori.
Nel frattempo, ha raggiunto la maggiore età, ma essendo sorto un CP_3 problema di eventuale necessità di amministraIOne di sostegno la Corte aveva chiesto alla Comunità “Nuove Frontiere” di Zollino una relaIOne aggiornata su di lui.
Da tale relaIOne, regolarmente acquisita, si ricava che ha conseguito la CP_3 maturità ed è stato dimesso dal regime di semi-residenzialità il 30/6/2023, rimanendo affidato allo IO . Non risultano confermati, dunque, eventuali problemi che CP_6 giustifichino una eventuale apertura di A. di S. in suo favore.
Al contempo, l'ascolto di svolto direttamente dalla Corte in data 14/5/2024, ER ha dato conto di un rapporto estremamente sereno e qualificato tra lui e i genitori affidatari. Il ragazzo ha dichiarato di non ricordare più nulla del passato e di essere interessato al momento attuale: frequenta l'Istituto Alberghiero di S. Cesaria Terme, settore accoglienza e la stessa scelta scolastica è stata concordata con i genitori affidatari, ha instaurato un buon rapporto con i compagni di scuola e rapporti amicali dentro e fuori la scuola, mostrando una adeguata maturità e serenità di giudiIO. Ha interrotto ogni rapporto con i suoi genitori biologici, manifestando il suo desiderio di rimanere con i genitori affidatari.
Quanto ai rapporti tra la e l'ex coniuge deve rilevarsi, anche per Pt_1 _1 come è dato ricavarsi dalle note di trattaIOne scritta per l'udienza del 25.06.24 depositate nell'interesse della , che sono intervenuti nel corso del giudiIO Pt_1
pag. 10/15 accordi in orine all'assunIOne dell'obbligo di mantenimento della figlia Persona_8 in via esclusiva in capo a , con essa convivente e dei figli Parte_1 Per_2
e in capo a , con esso conviventi. CP_3 _1
In ragione di tanto e non ravvisandosi elementi di contrasto con gli interessi dei figli, tali accordi possono essere recepiti modificando, dunque, la sentenza impugnata in modo da:
- disporre l'obbligo di mantenimento della figlia in via esclusiva in capo Persona_8 alla SI.ra , con essa convivente;
Parte_1
- disporre l'obbligo di mantenimento dei figli e in via esclusiva in capo Per_2 CP_3 al SI. , con esso conviventi. _1
L'ecceIOne di incompetenza.
L'ecceIOne di incompetenza sollevata dalla deve essere rigettata. Pt_1
L'istanza ex art. 330 c.c. è stata proposta dal nel momento in cui Parte_4 era già pendente il giudiIO n.10903/18 R.G. per la declaratoria della cessaIOne degli CP_ effetti civili del matrimonio tra i signori e e sussiste, dunque, la Pt_1 competenza a pronunciare su tale istanza da parte del Tribunale Ordinario ex art. 38 disp. att. c.c., anche in virtù della così detta vis attractiva.
Si richiama, in senso conforme, CassaIOne Sez. VI - 1 Ord., 11/02/2021, n. 3490, secondo cui l'art. 330 c.c. (come modificato dall'art. 3, comma 1, della l. n. 219 del
2012, applicabile ai giudizi instaurati a decorrere dall'1 gennaio 2013), si interpreta nel senso che, per i procedimenti di cui agli artt. 330 e 333 c.p.c., la competenza è attribuita in via generale al Tribunale dei minorenni, ma, quando sia pendente un giudiIO di separaIOne, di divorIO o ex art. 316 c.c., e fino alla sua definitiva conclusione, in deroga a questa attribuIOne, le aIOni dirette ad ottenere provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale, proposte successivamente e richieste con unico atto introduttivo dalle parti (così determinandosi un'ipotesi di connessione oggettiva e soggettiva), spettano al giudice del conflitto familiare, individuabile nel Tribunale ordinario, se sia ancora in corso il giudiIO di primo grado, ovvero nella Corte d'Appello in composiIOne ordinaria, se penda il termine per l'impugnaIOne o sia stato interposto appello. Le ragione, condivisibili, di tale soluIOne sono esplicitate dalla stessa Corte nella sentenza Sez. VI
- 1 Ord., 29/07/2015, n. 15971 secondo cui “l'attraIOne di competenza funIOnale al
Tribunale ordinario ex art.38 disp. att. c.c. si verifica se il procedimento risulta già pendente presso tale Tribunale, e ciò sulla base della ratio secondo cui nei procedimenti di separaIOne, divorIO, annullamento e nullità matrimoniale, ovvero relativi ai figli di genitori non coniugati, possono verificarsi interrelaIOni ed pag. 11/15 interferenze con i provvedimenti assunti davanti al Tribunale minorile ex artt.333, 330
c.c., e ciò giustifica la vis actractiva predetta.”
Utile, infine, richiamare come il descritto principio risulti consolidato, secondo la massima che segue: In materia di procedimenti ex art. 330 e 333 c.c., la "vis attractiva" del tribunale ordinario rispetto alla competenza del tribunale per i minorenni opera, ai sensi dell'art. 38 disp.att. c.c., a condiIOne che, nel momento in cui perviene al medesimo tribunale ordinario una richiesta di adoIOne dei provvedimenti ex art 330 e
333 c.c., il giudiIO di separaIOne, divorIO o ex art. 316 c.c. non sia già definitivamente concluso, nel qual caso resta ferma la competenza del tribunale per i minorenni (Sez. 6
- 1, Ordinanza n. 3780 del 08/02/2023, Rv. 666899 - 01).
Nel merito. Per_ Il curatore speciale dei minori, permanendo nel suo ruolo in riferimento al solo , unico minorenne allo stato attuale, ha chiesto, nel merito, il rigetto dell'appello essendosi la sempre disinteressata dei figli, avendo omesso di approntare le Pt_1 dovute cure nei loro confronti e non avendo vigilato rispetto a gravissime problematiche emerse anche nel corso del giudiIO.
Quanto al mancato ascolto dei minori, ha richiamato gli atti di causa da cui emerge che vi era una specifica indicaIOne in tal senso da parte del giudice penale e che, comunque, detto ascolto poteva nuocere in rapporto alle personali fragilità dei bambini, per come emerse nel corso del giudiIO.
Riguardo all'affidamento di allo IO TE , ha sottolineato la CP_3 CP_6 correttezza della decisione in quanto individuato esso IO quale figura parentale più funIOnale alla crescita del minore secondo gli enti cui è stato affidato il monitoraggio. Per_ Allo stesso modo corretto è stato l'affidamento di , sottolineando trattarsi di affidamento familiare ex art. 337 ter c.c., in quanto tale non sottoposto a limiti temporali, sorretto da validi motivi legati alle carenze genitoriali e problematiche familiari tali da suggerire la separaIOne dei fratelli e l'allontanamento anche dalla cerchia parentale.
Infine, riguardo alla sospensione del diritto di visita, ha richiamato le relaIOni del
Consultorio familiare relative al disinteresse dei genitori ed alla chiara volontà manifestata dai ragazzi di non incontrare alcun componente della famiglia di origine.
Ha evidenziato, per le valutaIOni ex art. 116 c.p.c., la scelta della di Pt_1 impugnare la sentenza dopo cinque mesi dal deposito della stessa e per la tutela di interessi propri (genitorialità e diritto di visita), continuando a manifestare disinteresse per la cura nei confronti dei figli.
pag. 12/15 Si tratta di valutaIOni che la Corte ritiene di dover pienamente condividere e fare proprie.
Del resto, l'Avv. Vitto, nell'interesse del sig. , nel costituirsi in giudiIO ha _1 solo insistito nella revoca dell'affido del minore allo IO e rimettendosi, CP_3 CP_6 per il resto, alle decisioni della Corte, ma tale aspetto rimane superato dal raggiungimento della maggiore età di Peraltro, il ragazzo dal giugno 2023, data CP_3 delle sue dimissioni dal regime di semi-residenzialità, convive con il padre e con lo IO
al quale era stato, appunto, affidato fino alla maggiore età. Ebbene dalla CP_6 relaIOne a firma del Responsabile della Comunità Nuova Frontiere del 16.01.2024 non si evincono elementi relativi alla situaIOne del ragazzo tali da richiedere l'apertura di una amministraIOne di sostegno a suo favore. Né sono sopravvenuti elementi nuovi sino ad oggi che ne giustifichino l'opportunità. Per_ Per ciò che attiene il minore , ancora una volta richiamato il verbale di ascolto innanzi la Corte in data 14.05.2024, rimane evidente l'interesse esclusivo del minore a permanere nella attuale situaIOne di affidamento etero familiare con sospensione del diritto di visita dei genitori biologici.
Gli atti del giudiIO conducono, del resto, a confermare la situaIOne di alto pregiudiIO Per_ a cui i minori, e per quel che qui rileva, , sono stati per tempo esposti e che purtroppo hanno lasciato loro segni indelebili, essendosi la resa inadempiente Pt_1 quanto alla minima cura nei confronti dei figli, non si mostrava in grado di percepire i bisogni degli stessi sulla base di una difficoltà radicata e non migliorata nel tempo.
Sussistono, dunque, i presupposti per confermare il provvedimento impugnato in Per_ punto di affidamento di , secondo il principio che obbliga la scelta per la declaratoria di decadenza dalla responsabilità genitoriale allorquando, all'esito di un'approfondita istruttoria come quella in concreto svolta, comprovata dalle relaIOni dei servizi sociali coinvolti, è risultato che la ha ampiamente trascurato i Pt_1 doveri inerenti alla responsabilità genitoriale (ved. Cass. civ. Sez. I, 07/10/2020, n.
21537). Per_ Va ribadito che il mancato ascolto di e nel procedimento rimane CP_3 giustificato per più ragioni: pur essendo divenuta, in linea generale, la partecipaIOne del minore elemento imprescindibile in ogni procedimento che lo coinvolga a qualsiasi titolo, essa partecipaIOne va tenuta distinta dall'ascolto, nel senso che il minore partecipa al procedimento per il mezzo di un suo rappresentate, che porta in giudiIO il suo interesse, ma ciò non comporta che il minore debba sempre essere ascoltato. Ciò va, anzi, evitato se necessario per evitare stress emotivo e dunque pregiudiIO e ove il minore abbia “adeguata capacità di discernimento”.
pag. 13/15 In ogni caso la Corte, essendo mutate le condiIOni oggettive e aumentato il grado di Per_ maturità di , ha proceduto all'ascolto ricavandone il chiaro orientamento per la conferma dell'affidamento etero familiare e la sospensione del diritto di visita di entrambi i genitori biologici. Per_ Va ribadito che l'affidamento di alla famiglia è un affidamento familiare ex CP_7 art. 337 ter c.c. (come richiamato dalla legge n. 898/70) e non ex art. 4 l. 184/83. L'art. 337 ter c.c., nello stabilire la possibilità che il Giudice in sede di separaIOne o scioglimento del matrimonio opti nell'interesse dei figli per un affidamento familiare, non pone alcun limite temporale e dunque correttamente non è indicato tale limite né Per_ nel provvedimento del luglio 2020 con cui è stato temporaneamente collocato presso i coniugi , né nella sentenza impugnata che, nel confermare quel CP_7 Per_ provvedimento, affida alla coppia.
Quanto alla scelta dell'affido eterofamiliare, era e rimane l'unica scelta possibile stante le gravi carenze genitoriali e le problematiche familiari che avevano già consigliato di separare i fratelli, atteso che non vi era alcuna persona nella cerchia dei Per_ parenti che potesse costituire per una risorsa ed anzi l'allontanamento da un ambiente familiare che gli aveva già arrecato notevole pregiudiIO era l'unica scelta praticabile nel suo interesse.
Infine, chiudendo quanto al diritto di visita, gli incontri tra la madre e i figli sono risultati addirittura di pregiudiIO alla sana crescita dei minori (ved. la relaIOne proveniente dal Consultorio familiare del 24 maggio 2019 con la quale si ritiene che da parte dei genitori vi sia “l'assoluto disinteresse nei confronti della situaIOne esistenziale dei propri figli;
nessuno dei due ha chiesto notizie riguardo alla vita svolta dai figli all'interno della comunità, poiché concentrati ad accusarsi reciprocamente”, mentre i ragazzi manifestano chiaramente “la volontà di non incontrare alcun componente della famiglia d'origine”. Ed ancora, la nota del 15 aprile 2019, proveniente dalla Comunità Nuove Frontiere, che riportando il desiderio dei ragazzi di non incontrare i genitori, in particolare la madre che in passato avrebbe assunto reiterati comportamenti di violenza, esprime parere negativo sulla possibilità di incontri programmati tra madre e figlio, anche se protetti dalla presenza di un operatore.
Va, peraltro, rilevato che la sentenza non merita sul punto le censure mosse poiché dispone in maniera esplicita che gli incontri possano essere riattivati nel momento in cui ciò sia possibile senza arrecare danno all'equilibrio psicofisico dei ragazzi, demandando in tal senso la valutaIOne e l'organizzaIOne inizialmente in maniera protetta ai servizi.
pag. 14/15 Per_ Nessuna preclusione, dunque, ma solo un corretto rinvio al momento in cui , nel caso di specie unico minorenne, dovesse essere pronto per tale incontro.
Al rigetto dell'appello consegue la condanna della alla rifusione delle spese in Pt_1 favore della curatrice, Avv. mentre sussistono evidenti ragioni per Controparte_2 CP_ procedere alla integrale compensaIOne delle stesse tra la ed il anche Pt_1 delle spese del presente grado di giudiIO.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di CC, SeIOne Promiscua, definitivamente decidendo in ordine all'appello proposto da nei confronti di e Parte_1 _1 CP_2
Avv. quale curatore speciale dei minori e , avverso la CP_2 CP_3 ER sentenza del Tribunale di CC n.3131/2021, pubblicata il 17.11.2021, in riforma parziale della sentenza appellata e secondo l'accordo transattivo intervenuto tra le parti, dispone l'obbligo di mantenimento della figlia in via esclusiva in Persona_8 capo a , con essa convivente e l'obbligo di mantenimento dei Parte_1 figli e in via esclusiva in capo a , con esso conviventi. Per_2 CP_3 _1
Conferma nel resto l'impugnata sentenza;
compensa interamente tra la e Pt_1
anche le spese del presente grado di giudiIO;
condanna _1 Parte_1
al pagamento delle spese relative al secondo grado di giudiIO in favore del
[...] curatore speciale dei minori e, per esso, all'Erario, liquidate in euro 2.900,00 per onorari, oltre accessori di legge e spese forfettarie al 15%.
Si comunichi a cura della cancelleria.
CC, 27/9/2024.
Il Presidente est.
Dr. Carlo Errico
pag. 15/15
LA CORTE D'APPELLO DI LECCE
SEZIONE PROMISCUA
riunita in Camera di Consiglio, e composta dai seguenti magistrati:
Dott. CARLO ERRICO PRESIDENTE est.
Dott.ssa ADELE FERRARO CONSIGLIERE
Dott.ssa ALESSANDRA FERRARO CONSIGLIERE
Nel procedimento iscritto al n. 299/2022 R.G., avente ad oggetto “divorIO contenIOso
– cessaIOne effetti civili”, pendente tra
, nata a [...] l'[...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv. Francesco Paolo, presso il cui studio in Nardò, Via B. Acquaviva n.45, è elettivamente domiciliata;
appellante contro
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. _1
Melania Vitto, presso il cui studio in TA alla Via De Gasperi n.39 è elettivamente domiciliato;
appellato
e contro
AVV. quale curatore speciale dei minori e , Controparte_2 ER CP_3 rappresentata e difesa da sé medesima, appellata con la partecipaIOne del Procuratore Generale presso la Corte di appello di CC che ha espresso parere per il rigetto del proposto appello in data 8/7/2022.
§
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 07.11.2017, esponeva di aver contratto _1 matrimonio in TA (Le) il 31.01.2001 con . Dall'unione Parte_1 coniugale sono nati , il 08.11.1999, , il 31.05.2001, il 21.12.2004, Per_2 Per_3 CP_3 Per_ e , il 17.10.2007. Con sentenza n. 2903/2016 il Tribunale di CC dichiarava la separaIOne personale dei coniugi, disponendo l'affido dei minori ai SS di TA ed al competente CF, con collocamento dei figli e presso gli zii materni Per_2 Per_3 Per_ ( e ), e dei figli e presso lo IO Controparte_4 Controparte_5 CP_3 TE ( ), con eserciIO del diritto di visita da parte dei genitori verso i CP_6 minori due volte a settimana, per una durata di un'ora e con l'assistenza di operatori dei SS, il tutto “compatibilmente con gli impegni dei minori”; inoltre, poneva a carico di ciascun genitore il versamento, in favore dei parenti collocatari, dell'importo di euro
100,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento di ciascun figlio. Chiedeva dichiararsi la cessaIOne degli effetti civili del matrimonio, con conferma dell'obbligo, posto a suo carico, del versamento, in favore dei collocatari dei minori, dell'importo di euro 100,00 a titolo di contributo al mantenimento per ciascun minore non essendo mutate le proprie condiIOni economiche. Deduceva: di aver sempre corrisposto il contributo per i minori previsto in separaIOne (pari ad euro 100,00 ciascuno); di svolgere prevalentemente lavori saltuari;
di aver cessato ogni forma di comunione materiale e spirituale con la sig.ra a far data dalla pronuncia della Pt_1 separaIOne. Rappresentava che, dopo la sentenza di separaIOne, anche la figlia era collocata, di fatto, presso lo IO (già collocatario dei minori Per_3 CP_6 Per_ e ). CP_3
Si costituiva la resistente, la quale chiedeva disporsi l'affido dei figli minori , Per_3 Per_ e a sè, con collocamento presso di sé nell'abitaIOne della nonna materna CP_3 sita in TA (Le) e con diritto di visita del padre per come dettagliatamente indicato;
porsi a carico del ricorrente il versamento, in suo favore, dell'importo di euro
150,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento per ciascun figlio, oltre al versamento del 50% delle spese straordinarie.
Deduceva di aver sempre corrisposto, in favore dei collocatari dei figli minori e grazie al sostegno economico offerto dalla di lei madre, l'importo, posto a suo carico con sentenza di separaIOne, di euro 100,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento per ciascun minore. Lamentava una condotta ostativa al rapporto madre-figli posta in essere dal ricorrente, il quale, diversamente dalla resistente, riusciva a vedere i figli minori molto spesso, stante il collocamento presso il di lui fratello ( ). CP_6
In data 26.06.2018, si teneva l'udienza presidenziale, indi venivano emessi i provvedimenti provvisori ed urgenti con i quali il Presidente confermava limitatamente Per_ ai tre figli minori della coppia , e (essendo il figlio divenuto Per_3 CP_3 Per_2 maggiorenne) l'affido ai SS di TA e al competente CF, il collocamento degli stessi presso lo IO TE ( ), e l'eserciIO del diritto di visita dei genitori per come CP_6 stabilito nella sentenza di separaIOne;
poneva a carico di ciascun genitore la corresponsione, in favore dei collocatari, dell'importo di euro 100,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento di ciascun minore, oltre al 50% delle spese straordinarie. Con il medesimo provvedimento, il Presidente disponeva l'attivaIOne di un percorso di sostegno ai minori ed alla genitorialità da svolgersi a cura dei SS
pag. 2/15 finalizzato al ripristino di una stabile relaIOne affettiva genitori/figli e funIOnale all'implementaIOne del diritto di visita della madre.
In data 05.10.2018 perveniva provvedimento del Tribunale per i Minorenni di CC datato 04.10.2018 (emesso nel procedimento v.g. n. 688/18), con i relativi allegati, nel quale si dava atto di una situaIOne di gravissimo pregiudiIO per i minori (laddove i Per_ minori e lamentavano abusi sessuali subiti da parte del fratello il Per_3 CP_3 quale manifestava, altresì, condiIOni psicofisiche necessitanti urgenti approfondimenti). Il Tribunale, con provvedimento emesso in pari data (05.10.2018), in adesione alle prescriIOni già disposte dal TM, disponeva, inaudita altera parte, in modifica del provvedimento presidenziale del 28.06.2018, il collocamento del minore presso una comunità educativa, nonché il collocamento dei minori e CP_3 Per_3 Per_
presso altra comunità educativa competente in materia di maltrattamenti ed abusi, il tutto a cura dei S.S. (il provvedimento veniva reiterato il 12/10/2018 a seguito di segnalaIOne di mancata esecuIOne del primo).
Con provvedimento datato 25/10/2018 il Tribunale convalidava i provvedimenti emessi in data 05.10.2018 e 12.10.2018, onerando le comunità ospitanti i minori di relaIOnare mensilmente in ordine alle attuali condiIOni di vita e salute degli stessi, ai percorsi attuati ed ai tempi e modi di frequentaIOne dei minori con i genitori e la cerchia parentale di riferimento, con le cautele da adottarsi per il benessere psico- fisico degli stessi.
Con provvedimento datato 06.11.2018, all'esito dell'esame delle relaIOni delle comunità, il Tribunale disponeva, in parziale modifica del provvedimento del
25.10.2018, lo svolgimento degli incontri dei minori con i loro familiari alla presenza costante di un educatore, con provvisoria sospensione del percorso di sostegno ai minori in ragione delle esigenze investigative del TM (percorso che, in ogni caso, al tempo non risultava ancora attivato). All'esito delle comunicaIOni pervenute dalla della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni e dalla Procura della Pt_2
Repubblica presso il Tribunale di CC (in cui si dichiarava l'assenza di ragioni ostative all'attivaIOne di necessarie misure di sostegno psicologico nei confronti dei minori), il
Tribunale, con provvedimento datato 30.11.2018, disponeva la prosecuIOne di percorsi di sostegno ai minori ed alla genitorialità, unitamente alle forme di supporto ed alle cautele opportune per i minori in ragione delle condiIOni psico-fisiche degli stessi, per come già prescritte con i precedenti provvedimenti.
Seguivano ulteriori provvedimenti (ne dà conto analitico la sentenza appellata) resi in rapporto a problematiche di volta in volta segnalate quanto ai rapporti tra i minori con entrambi i genitori e gli altri congiunti.
pag. 3/15 All'esito dell'esame delle ragioni poste a sostegno della richiesta avanzata dai SS CP_ officiati di nomina di un curatore speciale per i minori (necessario ai fini dell'espletamento delle varie pratiche amministrative scolastiche, sanitarie e di ordinaria gestione interessanti i minori) il Tribunale, con provvedimento datato
28.02.2019, nominava quale curatore speciale dei tre minori l'avv. di Controparte_2
CC ai fini della loro rappresentanza in giudiIO, delegando lo stesso allo svolgimento di tutti gli atti di ordinaria amministraIOne interessanti gli stessi (ivi compresi quelli afferenti alla cura, istruIOne e salute degli stessi). In data 18.04.2019, si costituiva il CP_ curatore speciale, il quale chiedeva dichiararsi la decadenza dei sig.ri e Pt_1 Per_ dalla responsabilità genitoriale nei confronti dei minori , e , in Per_3 CP_3 ragione della rilevata assenza di capacità genitoriale e dei gravi pregiudizi ai minori.
Con provvedimento datato 16.10.2019, alla luce dell'allontanamento volontario di
(a seguito del raggiungimento della maggiore età) dalla struttura presso cui Persona_4 era collocata, nonché della comunicaIOne pervenuta dal nominato curatore speciale Per_ avente data 15.10.2019 (attestante una condiIOne di sofferenza del minore conseguente all'allontanamento della sorella, nonché l'espresso desiderio da parte di esso minore di “poter avere al più presto “un papà e una mamma” che sappiano
“coccolarlo”” e “una famiglia tutta per sé che riservi a lui attenIOne e affetto”), il
Tribunale onerava i SS di CC ed il competente CF di relaIOnare prontamente in Per_ ordine alle forme ulteriori di supporto da apportare per il minore in ragione della nuova situaIOne creatasi, alla rispondenza al benessere del minore della sua permanenza in comunità, all'opportunità di eventuali forme di affido etero-familiare, provvedendo altresì alla pianificaIOne, in favore del minore, di attività extrascolastiche, ludiche e sportive, funIOnali al pieno sviluppo psicofisico dello stesso, nonché a facilitare sin da subito gli incontri con la sorella , ove essa Per_3 avesse espresso desiderio in tal senso, ferma restando l'adoIOne di ogni cautela utile Per_ per il minore e sempre che gli incontri con la sorella non fossero stati di pregiudiIO per lo stesso. Con provvedimento datato 21.11.2019, all'esito delle relaIOni dell'ASL di CC del 08.11.2019 il Tribunale confermava, allo stato, il Per_ collocamento del minore presso la struttura dove lo stesso si trovava, e disponeva l'adoIOne, di concerto con tutti gli enti coinvolti, di percorsi e supporti necessari ed utili al fine di consentire al minore di “integrare le nuove figure di accudimento con le precedenti”, nonché il compimento di tutto quanto utile per il minore ai fini del collocamento etero familiare, ove fosse perdurata una valutaIOne di utilità per il minore.
Con ricorso depositato in data 30.01.2020, interveniva il PM, il quale chiedeva CP_ dichiararsi, ai sensi dell'art. 330 e ss. c.c., la decadenza dei sig.ri e dalla Pt_1
pag. 4/15 Per_ responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minori e in ragione della CP_3 ravvisata totale inadeguatezza e carenza delle figure genitoriali, nonché del manifestato disinteresse da parte degli stessi per la situaIOne in cui versano i figli e incapacità di comprendere reali esigenze dei medesimi, attribuendo la responsabilità dell'allontanamento dei figli ad un'asserita avversione dei Servizi Sociali nei loro confronti.
Il Tribunale, con provvedimento datato 03.07.2020, in parziale modifica dei Per_ provvedimenti in essere, disponeva l'affido etero familiare del minore ai coniugi
, con collocamento presso di essi, confermando tutti gli interventi di Persona_5 supporto e di integraIOne già attivati in favore del minore, nonché ribadendo l'attivaIOne in favore dello stesso delle attività extrascolastiche sollecitate con provvedimento del 16.10.2019. Disponeva, altresì, il costante monitoraggio e vigilanza della relaIOne a cura dei SS e del CF già officiati. Persona_6
La causa giungeva, dunque, in decisione sulla cessaIOne degli effetti civili del Per_ matrimonio, con, allo stato, il disposto affidamento etero familiare del minore , e del minore nella Comunità, nonché sulla domanda di decadenza dalla CP_3 CP_ responsabilità genitoriale del ricorrente e della resistente formulata dal Pt_1
P.M..
Il Tribunale rendeva la decisione con sentenza 12/11/2021, così statuendo in dispositivo:
Il Tribunale di CC, II seIOne civile, in composiIOne collegiale, definitivamente decidendo sul ricorso proposto da , nato a [...] il [...], contro _1 Parte_1
, nata a [...] il [...], così provvede:
[...]
A) dichiara la cessaIOne degli effetti civili del matrimonio contratto in TA (Le) il
31.01.2001 atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio di TA (Le) al n. 4, P. II, serie A anno 2001;
B) dichiara la decadenza dalla responsabilità genitoriale di e;
_1 Parte_1
C) dispone l'affido del minore allo IO , il quale nello svolgimento di tale ruolo , CP_3 CP_6 dovrà attenersi scrupolosamente alle indicaIOni e prescriIOni che saranno date di volta in volta dai SS di Zollino e dal Competente CF, unitamente alla comunità “Nuove Frontiere”;
D) conferma il collocamento di presso la comunità “Nuove Frontiere”, CP_3 autorizzandosi la frequentaIOne con lo IO e la nonna paterna per come indicato in parte motiva;
Per_ E) conferma l'affido eterofamiliare di ai coniugi e , con collocamento presso CP_7 Per_7 di essi;
Per_ F) Dispone, allo stato, la sospensione del diritto di visita dei minori e con i genitori CP_3 CP_
e , disponendo che lo stesso riprenda solo ove sia richiesto dal minore e non risulti Pt_1 di pregiudiIO per lo stesso, e che si svolga alla presenza di un educatore e con le cautele ulteriori ritenute opportune dai servizi tutti incaricati;
G) conferma la prosecuIOne, a cura dei SS di Zollino e CC e dei relativi CF di tutti gli interventi a sostegno dei minori, di vigilanza e monitoraggio già disposti;
pag. 5/15 H) Pone a carico di il versamento in favore di , a titolo di _1 Parte_1 contributo al mantenimento della figlia , dell'importo di euro 150,00 mensili, somma da Per_3 versarsi, a far data dal novembre 2019, entro il 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie individuate come da vigente protocollo;
I) Pone a carico di il versamento in favore di , a titolo di _1 Parte_1 contributo al mantenimento del figlio l'importo di euro 150,00 mensili, somma da Per_2 versarsi entro il 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie individuate come da vigente protocollo;
CP J) compensa tra le parti e le spese del presente giudiIO;
Pt_1
K) condanna e al pagamento, in solido, delle spese di lite in _1 Parte_1 favore del curatore speciale dei minori, e per esso dell'Erario, che si liquidano in complessivi euro 4250,00 per competenze, oltre rimborso forfetario, iva e cpa come per legge.
§
Avverso la sentenza ha proposto tempestivo appello eccependo Parte_1 in via preliminare l'incompetenza del Tribunale Ordinario a pronunciarsi sulla decadenza della responsabilità genitoriale e contestando, comunque, nel merito la sussistenza dei presupposti per tale declaratoria.
Ha eccepito l'irritualità della decisione perché resa senza il preventivo ascolto dei minori ed ha impugnato, altresì, la statuiIOne di sospensione del diritto di visita dei genitori, chiedendo comunque, nel merito e previa conferma delle altre statuiIOni
(cessaIOne effetti civili del matrimonio e assegni di mantenimento), la revoca dell'affido del minore allo IO , sostituendolo con l'affido congiunto ai CP_3 CP_6 genitori;
l'affido etero familiare del minore , sostituendolo con l'affido ER congiunto ai genitori;
la revoca della sospensione del diritto di visita.
In particolare, nel merito, quanto alla decadenza della potestà (recte: responsabilità) genitoriale, la ha stigmatizzato essere intervenuta la decisione senza Pt_1 effettuare alcun giudiIO prognostico sulla sua possibilità di avviare un percorso proficuo di recupero della genitorialità, e l'essersi il Tribunale limitato a rilevare le criticità del passato, evidenziando essere stata lei l'unica figura genitoriale che abbia Per_ fornito ascolto al racconto dei figli e e come abbia allertato gli organi Per_3 preposti a tutela della prole.
Quanto all'affido di , ha indicato che il Tribunale si è soffermato sulle CP_3 mancanze dei genitori e sul grave pregiudiIO del minore, tralasciando il rischio connesso alle lamentele di relativamente alle attenIOni sessuali dello IO, Per_3 donde la non opportunità di affidare il minore, appunto, allo IO . CP_6
Quanto all'affido etero famigliare del minore , ha eccepito la mancata ER indicaIOne di un termine finale dello stesso e la mancata ricerca di una soluIOne
“interna” fra i parenti materni e/o paterni, vista anche la decisione assunta su CP_3
pag. 6/15 Quanto al diritto di vista, lo stesso è stato sospeso statuendo che lo stesso riprenda solo e richiesto dal minore, mentre sarebbe stato opportuno conservarlo anche in ambiente protetto, al fine di consentire non interrompere il legame genitore figlio.
§
Si è costituito in giudiIO insistendo per il rigetto dell'appello solo quanto _1 all'impugnaIOne avverso la richiesta di revoca dell'affido del minore allo IO CP_3
e rimettendosi, per il resto, alle decisioni della Corte. CP_6
§
Si è costituita in giudiIO la curatrice speciale Avv. nell'interesse dei Controparte_2 minori e , sottolineando, quanto all'ecceIOne di incompetenza, CP_3 ER la vis attractiva del tribunale ordinario ex art. 38 disp. att. c.c., essendo intervenuta la domanda del P.M. di decadenza dalla responsabilità genitoriale nel momento in cui era già pendente, appunto, dinanzi al tribunale ordinario, il giudiIO di separaIOne (c.d. principio di prevenIOne).
Ha chiesto, nel merito, il rigetto dell'appello essendosi la sempre Pt_1 disinteressata dei figli, avendo omesso di approntare le dovute cure nei loro confronti e non avendo vigilato rispetto a gravissime problematiche emerse anche nel corso del giudiIO.
Quanto al mancato ascolto dei minori, ha richiamato gli atti di causa da cui emerge che vi era una specifica indicaIOne in tal senso da parte del giudice penale e che, comunque, detto ascolto poteva nuocere in rapporto alle personali fragilità dei bambini, per come emerse.
Riguardo all'affidamento di allo IO TE ha sottolineato la correttezza CP_3 CP_6 della decisione in quanto individuato esso IO quale figura parentale più funIOnale alla crescita del minore secondo gli enti cui è stato affidato il monitoraggio. Allo stesso Per_ modo corretto è stato l'affidamento di , sottolineando trattarsi di affidamento familiare ex art. 337 ter c.c., in quanto tale non sottoposto a limiti temporali, sorretto da validi motivi legati alle carenze genitoriali e problematiche familiari tali da suggerire la separaIOne dei fratelli e l'allontanamento anche dalla cerchia parentale.
Infine, riguardo alla sospensione del diritto di visita, ha richiamato le relaIOni del
Consultorio familiare relative al disinteresse dei genitori ed alla chiara volontà manifestata dai ragazzi di non incontrare alcun componente della famiglia di origine.
Ha evidenziato, per le valutaIOni ex art. 116 c.p.c., la scelta della di Pt_1 impugnare la sentenza dopo cinque mesi dal deposito della stessa e per la tutela di interessi propri (genitorialità e diritto di visita), continuando a manifestare disinteresse per la cura nei confronti dei figli.
§
pag. 7/15 Sciogliendo una prima riserva formulata all'udienza del 20 settembre 2022 la Corte, ritenendolo necessario, ha disposto l'ascolto della famiglia affidataria del minore ER
, ai sensi dell'art.5, comma 1 legge 184/1983, assegnando al contempo al curatore
[...] speciale dei minori Avv. termine per depositare brevi note informative Controparte_2 circa la pendenza di procedimenti penali in cui fosse coinvolto il minore . ER
Acquisita agli atti, in luogo dell'ascolto, la relaIOne scritta trasmessa dai genitori Per_ affidatari di , la Corte ha preso atto della memoria con la quale il curatore dei minori ha indicato non esserci stati e non esserci procedimenti penali che vedono ER
quale persona offesa e che le dichiaraIOni rese dalla madre dei minori e dalla
[...] sorella ai servizi sociali, non hanno portato all'apertura di procedimenti che hanno Per_ riguardato in mancanza di evidenze. Vi sono stati due procedimenti che hanno Per_ visto , sorella di , quale persona offesa e lo IO indagato e Persona_4 CP_6 imputato e si sono conclusi con l'assoluIOne. Ha evidenziato che nel corso di uno dei procedimenti penali il difensore di ha fatto presente che la ragazza ha Persona_4 cambiato il proprio cognome, acquisendo quello della madre. In effetti l'ufficio anagrafe del comune di TA ha riferito che non esiste più ma Persona_4 Per_8
, con invio di copia dell'atto di nascita da cui risulta che su richiesta di il
[...] Per_3 CP_ Prefetto ha disposto la modifica del suo cognome da in in data 6 giugno Pt_1
2022: tanto a riprova anche del grave conflitto genitoriale in essere, conflitto che ha coinvolto anche i figli.
Dopo alcuni rinvii d'ufficio, la Corte, sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 21 novembre 2023 ha disposto l'ascolto del minore e, rilevato altresì che la ER
Comunità “Nuove Frontiere” di Zollino, nella quale era collocato , con nota CP_3
30.11.2022, aveva richiesto un parere circa la conversione dell'attuale regime residenziale in regime semiresidenziale, ai fini di un graduale inserimento in un contesto familiare, non ravvisandosi ragioni ostative alla conversione del regime di permanenza in struttura, stante anche il fatto che ha raggiunto la CP_3 maggiore età il 20.12.2022 e, tuttavia, avuto riguardo alle condiIOni psicofisiche del medesimo ed ai fini della eventuale adoIOne dei provvedimenti previsti dall'art. 337 septies, 2 comma, c.c. (ora art. 473-bis.9 c.c.) o della segnalaIOne del caso al pubblico ministero per le valutaIOni in ordine all'istanza di nomina di un amministratore di sostegno, ha chiesto alla predetta struttura una relaIOne aggiornata sulla situaIOne del predetto . CP_3
Espletato l'ascolto differito di (la curatrice evidenziava la necessità di ER scongiurare possibili incontri in udienza del minore con i genitori naturali), In data
25.6.2024, sciogliendo la riserva assunta all'udienza di quello stesso giorno, svoltasi con trattaIOne scritta, la Corte tratteneva la causa in decisione.
pag. 8/15 §
La Corte osserva quanto segue.
Viene appellata la sentenza 17/11/2021 Tribunale CC con la quale Il Tribunale di
CC, II seIOne civile, in composiIOne collegiale, definitivamente decidendo sul ricorso proposto da , nato a [...] il [...], contro _1
, nata a [...] il [...], così provvede: A) dichiara Parte_1 la cessaIOne degli effetti civili del matrimonio contratto in TA (Le) il 31.01.2001 atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio di TA (Le) al n. 4, P. II, serie A anno 2001; B) dichiara la decadenza dalla responsabilità genitoriale di e _1
; C) dispone l'affido del minore allo IO , il Parte_1 CP_3 CP_6 quale nello svolgimento di tale ruolo , dovrà attenersi scrupolosamente alle indicaIOni
e prescriIOni che saranno date di volta in volta dai SS di Zollino e dal Competente CF, unitamente alla comunità “Nuove Frontiere”; D) conferma il collocamento di CP_3
presso la comunità “Nuove Frontiere”, autorizzandosi la frequentaIOne con lo
[...] IO e la nonna paterna per come indicato in parte motiva;
E) conferma l'affido Per_ eterofamiliare di ai coniugi e , con collocamento presso di essi; F) CP_7 Per_7 Per_ Dispone, allo stato, la sospensione del diritto di visita dei minori e con i CP_3 CP_ genitori e , disponendo che lo stesso riprenda solo ove sia richiesto dal Pt_1 minore e non risulti di pregiudiIO per lo stesso, e che si svolga alla presenza di un educatore e con le cautele ulteriori ritenute opportune dai servizi tutti incaricati;
G) conferma la prosecuIOne , a cura dei SS di Zollino e CC e dei relativi CF di tutti gli interventi a sostegno dei minori, di vigilanza e monitoraggio già disposti;
H) Pone a carico di il versamento in favore di , a titolo di _1 Parte_1 contributo al mantenimento della figlia , dell'importo di euro 150,00 mensili, Per_3 somma da versarsi, a far data dal novembre 2019, entro il 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie individuate come da vigente protocollo;
I) Pone a carico di il versamento in favore di , a titolo di contributo al _1 Parte_1 mantenimento del figlio l'importo di euro 150,00 mensili, somma da versarsi Per_2 entro il 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie individuate come da CP_ vigente protocollo;
J) compensa tra le parti e le spese del presente Pt_1 giudiIO;
K) condanna e al pagamento, in solido, _1 Parte_1 delle spese di lite in favore del curatore speciale dei minori, e per esso dell'Erario, che si liquidano in complessivi euro 4250,00 per competenze, oltre rimborso forfetario, iva e cpa come per legge. Si comunichi ai SS di Zollino e di CC, ai CF territorialmente competenti, alla Si comunichi, altresì, al Tribunale per i Parte_3
Minorenni di CC, già interessato in ordine ai minori ( procedimento N.668/2018), per la prosecuIOne degli interventi in favore degli stessi.
pag. 9/15 Appella chiedendo: Parte_1
a) in riforma della sentenza n. 3131/2021 del 17.11.2021 emessa dal Tribunale di
CC – Seconda SeIOne Civile, ComposiIOne Collegiale, confermati la cessaIOne degli effetti civili del matrimonio contratto dai SIg.ri e _1
e gli assegni a titolo di contributo di mantenimento dei Parte_1 figli e posti a carico di : Persona_4 Persona_9 _1
b) dichiari la incompetenza del tribunale Ordinario a provvedere sulla decadenza della potestà genitoriale di e con ogni _1 Parte_1 conseguenza di legge;
c) sempre su riforma della sentenza impugnata, revocare l'affido del minore CP_3 allo IO e disporre l'affido congiunto in favore dei SIg.ri e CP_6 _1
, per i motivi indicati nella Parte_1
d) revocare l'affido eterofamiliare di ai coniugi e ed il ER CP_7 Per_7 collocamento presso gli stessi, disponendo l'affido congiunto di a loro ER Per_ e) revocare la sospensione di diritto di vista dei minori e con i genitori CP_3
e , per i motivi indicati in narrativa al presente atto. _1 Pt_1 Parte_1
In definitiva, la si duole – problema competenza a parte – della decadenza Pt_1 della responsabilità genitoriale e dei provvedimenti relativi all'affido dei figli minori.
Nel frattempo, ha raggiunto la maggiore età, ma essendo sorto un CP_3 problema di eventuale necessità di amministraIOne di sostegno la Corte aveva chiesto alla Comunità “Nuove Frontiere” di Zollino una relaIOne aggiornata su di lui.
Da tale relaIOne, regolarmente acquisita, si ricava che ha conseguito la CP_3 maturità ed è stato dimesso dal regime di semi-residenzialità il 30/6/2023, rimanendo affidato allo IO . Non risultano confermati, dunque, eventuali problemi che CP_6 giustifichino una eventuale apertura di A. di S. in suo favore.
Al contempo, l'ascolto di svolto direttamente dalla Corte in data 14/5/2024, ER ha dato conto di un rapporto estremamente sereno e qualificato tra lui e i genitori affidatari. Il ragazzo ha dichiarato di non ricordare più nulla del passato e di essere interessato al momento attuale: frequenta l'Istituto Alberghiero di S. Cesaria Terme, settore accoglienza e la stessa scelta scolastica è stata concordata con i genitori affidatari, ha instaurato un buon rapporto con i compagni di scuola e rapporti amicali dentro e fuori la scuola, mostrando una adeguata maturità e serenità di giudiIO. Ha interrotto ogni rapporto con i suoi genitori biologici, manifestando il suo desiderio di rimanere con i genitori affidatari.
Quanto ai rapporti tra la e l'ex coniuge deve rilevarsi, anche per Pt_1 _1 come è dato ricavarsi dalle note di trattaIOne scritta per l'udienza del 25.06.24 depositate nell'interesse della , che sono intervenuti nel corso del giudiIO Pt_1
pag. 10/15 accordi in orine all'assunIOne dell'obbligo di mantenimento della figlia Persona_8 in via esclusiva in capo a , con essa convivente e dei figli Parte_1 Per_2
e in capo a , con esso conviventi. CP_3 _1
In ragione di tanto e non ravvisandosi elementi di contrasto con gli interessi dei figli, tali accordi possono essere recepiti modificando, dunque, la sentenza impugnata in modo da:
- disporre l'obbligo di mantenimento della figlia in via esclusiva in capo Persona_8 alla SI.ra , con essa convivente;
Parte_1
- disporre l'obbligo di mantenimento dei figli e in via esclusiva in capo Per_2 CP_3 al SI. , con esso conviventi. _1
L'ecceIOne di incompetenza.
L'ecceIOne di incompetenza sollevata dalla deve essere rigettata. Pt_1
L'istanza ex art. 330 c.c. è stata proposta dal nel momento in cui Parte_4 era già pendente il giudiIO n.10903/18 R.G. per la declaratoria della cessaIOne degli CP_ effetti civili del matrimonio tra i signori e e sussiste, dunque, la Pt_1 competenza a pronunciare su tale istanza da parte del Tribunale Ordinario ex art. 38 disp. att. c.c., anche in virtù della così detta vis attractiva.
Si richiama, in senso conforme, CassaIOne Sez. VI - 1 Ord., 11/02/2021, n. 3490, secondo cui l'art. 330 c.c. (come modificato dall'art. 3, comma 1, della l. n. 219 del
2012, applicabile ai giudizi instaurati a decorrere dall'1 gennaio 2013), si interpreta nel senso che, per i procedimenti di cui agli artt. 330 e 333 c.p.c., la competenza è attribuita in via generale al Tribunale dei minorenni, ma, quando sia pendente un giudiIO di separaIOne, di divorIO o ex art. 316 c.c., e fino alla sua definitiva conclusione, in deroga a questa attribuIOne, le aIOni dirette ad ottenere provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale, proposte successivamente e richieste con unico atto introduttivo dalle parti (così determinandosi un'ipotesi di connessione oggettiva e soggettiva), spettano al giudice del conflitto familiare, individuabile nel Tribunale ordinario, se sia ancora in corso il giudiIO di primo grado, ovvero nella Corte d'Appello in composiIOne ordinaria, se penda il termine per l'impugnaIOne o sia stato interposto appello. Le ragione, condivisibili, di tale soluIOne sono esplicitate dalla stessa Corte nella sentenza Sez. VI
- 1 Ord., 29/07/2015, n. 15971 secondo cui “l'attraIOne di competenza funIOnale al
Tribunale ordinario ex art.38 disp. att. c.c. si verifica se il procedimento risulta già pendente presso tale Tribunale, e ciò sulla base della ratio secondo cui nei procedimenti di separaIOne, divorIO, annullamento e nullità matrimoniale, ovvero relativi ai figli di genitori non coniugati, possono verificarsi interrelaIOni ed pag. 11/15 interferenze con i provvedimenti assunti davanti al Tribunale minorile ex artt.333, 330
c.c., e ciò giustifica la vis actractiva predetta.”
Utile, infine, richiamare come il descritto principio risulti consolidato, secondo la massima che segue: In materia di procedimenti ex art. 330 e 333 c.c., la "vis attractiva" del tribunale ordinario rispetto alla competenza del tribunale per i minorenni opera, ai sensi dell'art. 38 disp.att. c.c., a condiIOne che, nel momento in cui perviene al medesimo tribunale ordinario una richiesta di adoIOne dei provvedimenti ex art 330 e
333 c.c., il giudiIO di separaIOne, divorIO o ex art. 316 c.c. non sia già definitivamente concluso, nel qual caso resta ferma la competenza del tribunale per i minorenni (Sez. 6
- 1, Ordinanza n. 3780 del 08/02/2023, Rv. 666899 - 01).
Nel merito. Per_ Il curatore speciale dei minori, permanendo nel suo ruolo in riferimento al solo , unico minorenne allo stato attuale, ha chiesto, nel merito, il rigetto dell'appello essendosi la sempre disinteressata dei figli, avendo omesso di approntare le Pt_1 dovute cure nei loro confronti e non avendo vigilato rispetto a gravissime problematiche emerse anche nel corso del giudiIO.
Quanto al mancato ascolto dei minori, ha richiamato gli atti di causa da cui emerge che vi era una specifica indicaIOne in tal senso da parte del giudice penale e che, comunque, detto ascolto poteva nuocere in rapporto alle personali fragilità dei bambini, per come emerse nel corso del giudiIO.
Riguardo all'affidamento di allo IO TE , ha sottolineato la CP_3 CP_6 correttezza della decisione in quanto individuato esso IO quale figura parentale più funIOnale alla crescita del minore secondo gli enti cui è stato affidato il monitoraggio. Per_ Allo stesso modo corretto è stato l'affidamento di , sottolineando trattarsi di affidamento familiare ex art. 337 ter c.c., in quanto tale non sottoposto a limiti temporali, sorretto da validi motivi legati alle carenze genitoriali e problematiche familiari tali da suggerire la separaIOne dei fratelli e l'allontanamento anche dalla cerchia parentale.
Infine, riguardo alla sospensione del diritto di visita, ha richiamato le relaIOni del
Consultorio familiare relative al disinteresse dei genitori ed alla chiara volontà manifestata dai ragazzi di non incontrare alcun componente della famiglia di origine.
Ha evidenziato, per le valutaIOni ex art. 116 c.p.c., la scelta della di Pt_1 impugnare la sentenza dopo cinque mesi dal deposito della stessa e per la tutela di interessi propri (genitorialità e diritto di visita), continuando a manifestare disinteresse per la cura nei confronti dei figli.
pag. 12/15 Si tratta di valutaIOni che la Corte ritiene di dover pienamente condividere e fare proprie.
Del resto, l'Avv. Vitto, nell'interesse del sig. , nel costituirsi in giudiIO ha _1 solo insistito nella revoca dell'affido del minore allo IO e rimettendosi, CP_3 CP_6 per il resto, alle decisioni della Corte, ma tale aspetto rimane superato dal raggiungimento della maggiore età di Peraltro, il ragazzo dal giugno 2023, data CP_3 delle sue dimissioni dal regime di semi-residenzialità, convive con il padre e con lo IO
al quale era stato, appunto, affidato fino alla maggiore età. Ebbene dalla CP_6 relaIOne a firma del Responsabile della Comunità Nuova Frontiere del 16.01.2024 non si evincono elementi relativi alla situaIOne del ragazzo tali da richiedere l'apertura di una amministraIOne di sostegno a suo favore. Né sono sopravvenuti elementi nuovi sino ad oggi che ne giustifichino l'opportunità. Per_ Per ciò che attiene il minore , ancora una volta richiamato il verbale di ascolto innanzi la Corte in data 14.05.2024, rimane evidente l'interesse esclusivo del minore a permanere nella attuale situaIOne di affidamento etero familiare con sospensione del diritto di visita dei genitori biologici.
Gli atti del giudiIO conducono, del resto, a confermare la situaIOne di alto pregiudiIO Per_ a cui i minori, e per quel che qui rileva, , sono stati per tempo esposti e che purtroppo hanno lasciato loro segni indelebili, essendosi la resa inadempiente Pt_1 quanto alla minima cura nei confronti dei figli, non si mostrava in grado di percepire i bisogni degli stessi sulla base di una difficoltà radicata e non migliorata nel tempo.
Sussistono, dunque, i presupposti per confermare il provvedimento impugnato in Per_ punto di affidamento di , secondo il principio che obbliga la scelta per la declaratoria di decadenza dalla responsabilità genitoriale allorquando, all'esito di un'approfondita istruttoria come quella in concreto svolta, comprovata dalle relaIOni dei servizi sociali coinvolti, è risultato che la ha ampiamente trascurato i Pt_1 doveri inerenti alla responsabilità genitoriale (ved. Cass. civ. Sez. I, 07/10/2020, n.
21537). Per_ Va ribadito che il mancato ascolto di e nel procedimento rimane CP_3 giustificato per più ragioni: pur essendo divenuta, in linea generale, la partecipaIOne del minore elemento imprescindibile in ogni procedimento che lo coinvolga a qualsiasi titolo, essa partecipaIOne va tenuta distinta dall'ascolto, nel senso che il minore partecipa al procedimento per il mezzo di un suo rappresentate, che porta in giudiIO il suo interesse, ma ciò non comporta che il minore debba sempre essere ascoltato. Ciò va, anzi, evitato se necessario per evitare stress emotivo e dunque pregiudiIO e ove il minore abbia “adeguata capacità di discernimento”.
pag. 13/15 In ogni caso la Corte, essendo mutate le condiIOni oggettive e aumentato il grado di Per_ maturità di , ha proceduto all'ascolto ricavandone il chiaro orientamento per la conferma dell'affidamento etero familiare e la sospensione del diritto di visita di entrambi i genitori biologici. Per_ Va ribadito che l'affidamento di alla famiglia è un affidamento familiare ex CP_7 art. 337 ter c.c. (come richiamato dalla legge n. 898/70) e non ex art. 4 l. 184/83. L'art. 337 ter c.c., nello stabilire la possibilità che il Giudice in sede di separaIOne o scioglimento del matrimonio opti nell'interesse dei figli per un affidamento familiare, non pone alcun limite temporale e dunque correttamente non è indicato tale limite né Per_ nel provvedimento del luglio 2020 con cui è stato temporaneamente collocato presso i coniugi , né nella sentenza impugnata che, nel confermare quel CP_7 Per_ provvedimento, affida alla coppia.
Quanto alla scelta dell'affido eterofamiliare, era e rimane l'unica scelta possibile stante le gravi carenze genitoriali e le problematiche familiari che avevano già consigliato di separare i fratelli, atteso che non vi era alcuna persona nella cerchia dei Per_ parenti che potesse costituire per una risorsa ed anzi l'allontanamento da un ambiente familiare che gli aveva già arrecato notevole pregiudiIO era l'unica scelta praticabile nel suo interesse.
Infine, chiudendo quanto al diritto di visita, gli incontri tra la madre e i figli sono risultati addirittura di pregiudiIO alla sana crescita dei minori (ved. la relaIOne proveniente dal Consultorio familiare del 24 maggio 2019 con la quale si ritiene che da parte dei genitori vi sia “l'assoluto disinteresse nei confronti della situaIOne esistenziale dei propri figli;
nessuno dei due ha chiesto notizie riguardo alla vita svolta dai figli all'interno della comunità, poiché concentrati ad accusarsi reciprocamente”, mentre i ragazzi manifestano chiaramente “la volontà di non incontrare alcun componente della famiglia d'origine”. Ed ancora, la nota del 15 aprile 2019, proveniente dalla Comunità Nuove Frontiere, che riportando il desiderio dei ragazzi di non incontrare i genitori, in particolare la madre che in passato avrebbe assunto reiterati comportamenti di violenza, esprime parere negativo sulla possibilità di incontri programmati tra madre e figlio, anche se protetti dalla presenza di un operatore.
Va, peraltro, rilevato che la sentenza non merita sul punto le censure mosse poiché dispone in maniera esplicita che gli incontri possano essere riattivati nel momento in cui ciò sia possibile senza arrecare danno all'equilibrio psicofisico dei ragazzi, demandando in tal senso la valutaIOne e l'organizzaIOne inizialmente in maniera protetta ai servizi.
pag. 14/15 Per_ Nessuna preclusione, dunque, ma solo un corretto rinvio al momento in cui , nel caso di specie unico minorenne, dovesse essere pronto per tale incontro.
Al rigetto dell'appello consegue la condanna della alla rifusione delle spese in Pt_1 favore della curatrice, Avv. mentre sussistono evidenti ragioni per Controparte_2 CP_ procedere alla integrale compensaIOne delle stesse tra la ed il anche Pt_1 delle spese del presente grado di giudiIO.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di CC, SeIOne Promiscua, definitivamente decidendo in ordine all'appello proposto da nei confronti di e Parte_1 _1 CP_2
Avv. quale curatore speciale dei minori e , avverso la CP_2 CP_3 ER sentenza del Tribunale di CC n.3131/2021, pubblicata il 17.11.2021, in riforma parziale della sentenza appellata e secondo l'accordo transattivo intervenuto tra le parti, dispone l'obbligo di mantenimento della figlia in via esclusiva in Persona_8 capo a , con essa convivente e l'obbligo di mantenimento dei Parte_1 figli e in via esclusiva in capo a , con esso conviventi. Per_2 CP_3 _1
Conferma nel resto l'impugnata sentenza;
compensa interamente tra la e Pt_1
anche le spese del presente grado di giudiIO;
condanna _1 Parte_1
al pagamento delle spese relative al secondo grado di giudiIO in favore del
[...] curatore speciale dei minori e, per esso, all'Erario, liquidate in euro 2.900,00 per onorari, oltre accessori di legge e spese forfettarie al 15%.
Si comunichi a cura della cancelleria.
CC, 27/9/2024.
Il Presidente est.
Dr. Carlo Errico
pag. 15/15