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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 23/07/2025, n. 3806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 3806 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
N. 16178/2023 R.G.
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Alessandro Cabianca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 16178/2023 R.G. promossa da:
(c.f. ), con l'avv. BAGAROLO Parte_1 C.F._1
DENIS, attore, contro
(c.f. ), con l'avv. BERETTA LORENZO, Controparte_1 P.IVA_1
convenuto,
In punto: Prestazione d'opera intellettuale
CONCLUSIONI
Conclusioni dell'attore: come da note depositate in data 16.4.2025
Conclusioni del convenuto: come da note depositate in data 2.4.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281-undecies c.p.c. ritualmente notificato a parte resistente, l'Ing.
ha convenuto in giudizio la società chiedendo la condanna Parte_1 CP_1
pagina 1 di 7 della stessa al pagamento di un corrispettivo quale conseguenza di un anticipato recesso unilaterale.
In particolare, in punto di fatto, parte attrice ha allegato che:
- In data 20.3.2021, in Noale (VE), l'Ing. stipulava con la società Parte_1 CP_1
un contratto avente ad oggetto la disciplina dell'attività di gestione che egli avrebbe
[...]
prestato per il parco degli impianti alimentati a bioliquidi della stessa società o di CP_1
società ad essa collegate o da essa partecipate;
- le attività che dovevano essere espletate dall'odierno attore in favore della convenuta consistevano nella consulenza e perfezionamento di accordi per la valorizzazione dell'energia termica e per l'ottenimento del riconoscimento della filiera corta per il combustibile grasso animale, nell'assistenza e rappresentanza per tutte le iniziative di sviluppo in ambito istituzionale e amministrativo del settore fonti rinnovabili alimentati a bioliquido, nell'analisi e stesura della due diligence per l'acquisizione di nuovi impianti alimentati a bioliquidi, nel controllo di tutte le attività di manutenzione e gestione degli impianti in esercizio attraverso verifiche periodiche, nel controllo a distanza delle prestazioni e funzionamento degli impianti, nella predisposizione di rapporti sullo stato degli impianti e compilazione mensile della performance, nella gestione di ogni problematica di carattere amministrativo;
- il corrispettivo per l'attività svolta dall'odierno attore veniva stabilito in misura proporzionale alla potenza totale installata, sulla base della consistenza in termini di potenza elettrica del parco impianti a fonti rinnovabili, e più precisamente in una percentuale pari allo
0,85% del fatturato degli impianti relativo all'incentivo GSE più I.v.a., ovvero nella percentuale dello 0,75% nel caso in cui il parco impianti installato avesse raggiunto la potenza di 9 MW;
veniva inoltre previsto il rimborso del costo auto, relativamente alle trasferte sugli impianti e presso la sede di CP_1
pagina 2 di 7 - la durata del contratto veniva collegata alla vita utile degli impianti, prevedendo un termine minimo pari a 6 anni, salvo eventuali proroghe;
- veniva infine previsto che, in caso di risoluzione anticipata del contratto da parte di CP_1
non motivata da giusta causa, la stessa avrebbe versato all'odierno attore, a titolo di
[...]
indennizzo, una cifra pari all'ammontare dell'ultimo compenso lordo annuo più relativa spesa auto;
- in data 14.4.2023, comunicava all'Ing. il recesso anticipato CP_1 Parte_1
dall'accordo del 20.3.2021 con effetto dal 1.1.2023, indicando come motivo di recesso “il radicale cambiamento degli scenari e delle opportunità nel settore della cogenerazione” e, a seguito del recesso comunicato, l'Ing. , con comunicazione inviata in data 4.8.2023 richiedeva, Parte_1
ai sensi della clausola risolutiva dell'accordo del 20.3.2021, la somma di Euro 45.136,94, pari al compenso annuo lordo relativo all'anno precedente 2022, di cui Euro 29.098,48 per compensi comprensivi di cassa ingegneri, IVA di legge più ritenuta d'acconto pari a Euro
5.445,07 ed Euro 8.923,56 per spesa automobile comprensiva di cassa ingegneri, IVA di legge più ritenuta d'acconto pari a Euro 1.669,83.
- rimaneva inadempiente al pagamento di detta somma. CP_1
Si è costituita in giudizio in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
contestando la ricostruzione di parte ricorrente e le relative domande, chiedendone il rigetto e, in via subordinata, di limitare le pretese a quanto dovuto e provato.
All'udienza del 7.3.2024, il Giudice ha concesso alle parti i termini ex art. 281-duodecies c.p.c., rinviando per l'ammissione delle prove all'udienza del 14.5.2024.
La causa è stata istruita documentalmente e tramite l'interrogatorio formale dell'attore, all'esito della quale è stata fissa l'udienza ex art. 281-sexies c.p.c., con la concessione alle parti di termine sino al 1.4.2025 per il deposito di note conclusive.
Conclusioni parte attrice:
pagina 3 di 7 “Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Venezia, contrariis reiectis: - accertare e dichiarare l'avvenuto esercizio del diritto di recesso da parte della resistente dal contratto concluso in data 20.03.2021 CP_1
con il ricorrente Ing. con effetto a partire dall'anno 2023; - per l'effetto, condannare Parte_1
al pagamento in favore dell'Ing. della somma di Euro 45.136,94, o la CP_1 Parte_1
diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, a titolo di corrispettivo stipulato per l'esercizio del diritto di recesso, oltre interessi moratori ex D. Lgs. n. 231/2002 fino alla data dell'effettivo soddisfo;
- con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge”.
Conclusioni parte convenuta:
“Nel merito in via principale: Respingersi ogni domanda azionata nei confronti della convenuta società dal ricorrente, in quanto infondata in fatto e priva di giuridico pregio, anche previo accertamento incidentale della nullità/invalidità/inefficacia delle clausole contrattuali oggetto di giudizio. Il tutto giuste le difese in atti. Nel merito in via subordinata: Nella denegata e non creduta ipotesi in cui si dovesse ravvisare un qualche profilo di an debeatuer in capo alla società convenuta, limitare le pretese tutte del ricorrente a quanto risulterà rigorosamente dovuto e rigorosamente provato nel corso del presente giudizio. Il tutto giuste le difese in atti. Ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Accertati i presupposti di cui all'art. 96, commi 1 e 3, c.p.c., condannare parte ricorrente al pagamento in favore della società convenuta di un importo equitativamente determinato. Il tutto giuste le difese in atti. In ogni caso: Con vittoria di spese, compensi della presente lite, oltre spese generali,
IVA, 4% CPA, da distrarsi in favore del procuratore, che si dichiara antistatario”.
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La questione controversa oggetto del presente contenzioso riguarda l'avvenuto esercizio da parte di della risoluzione anticipata del contratto non motivata da giusta causa, CP_1
con conseguente obbligo per essa di pagare l'indennizzo contrattualmente previsto, ovvero, come sostenuto da parte convenuta, che tale risoluzione non è avvenuta per recesso unilaterale da parte della parte delle Società convenuta, bensì in via di risoluzione consensuale, dietro espresso accordo tra le parti e senza corrispettivo.
pagina 4 di 7 È documentalmente provato che in data 20.3.2021 è stato stipulato tra le parti un contratto della durata minima di sei anni avente ad oggetto la disciplina dell'attività di gestione che il ricorrente, Ing. , avrebbe prestato per il parco degli impianti della convenuta Parte_1 CP_1
e che tale contratto prevedeva, in caso di risoluzione anticipata senza giusta causa, un
[...]
corrispettivo a carico di pari all'ammontare dell'ultimo compenso annuo lordo, CP_1
più la relativa spesa auto.
Altrettanto pacifico è che, con missiva di data 14.4.2023, inviata all'Ing. in data Parte_1
17.4.2023, confermava lo scioglimento anticipato del contratto alla data del CP_1
1.1.2023 “Come concordato, in occasione del ns. incontro del 13/04/2023 avvenuto presso la ns. sede di
Cernusco sul Naviglio (MI), in considerazione del radicale cambiamento degli scenari e delle opportunità nel settore della cogenerazione”.
Tale lettera era preceduta da uno scambio di mail, la prima delle quale invita dall'Ing.
a con la quale il professionista chiedeva di correggere la data della Parte_1 CP_1
risoluzione indicata nella bozza di accordo nel “31.12.2022”, indicando la data del
“01.01.2023” e di inviare il documento via PEC, alla quale seguiva la mail del 17.4.2023 di per conto di con l'invio del testo modificato. Controparte_2 CP_1
Tra la stipulazione del contratto e lo scioglimento dello stesso, è agli atti anche una proposta di modifica del contratto a firma dell'Ing. , con la quale il professionista proponeva Parte_1
di espungere una serie di attività e faceva riferimento anche a pregressi rapporti tra le parti.
All'udienza del 12.11.2024, rispondendo all'interpello, l'Ing. ha confermato che le Parte_1
parti si sono incontrate in data 13.4.2023 ed in tale occasione concordavano la risoluzione consensuale del rapporto di cui al doc. 1, con effetto retroattivo decorrente dall'inizio del mese di gennaio 2023, riservandosi solamente la successiva formalizzazione per iscritto, che tra il giorno 13.4.2023 ed il giorno 14.4.2023, l'Ing. e concordavano il testo Parte_1 CP_1
della risoluzione consensuale del contratto in essere e, infine, il ricorrente confermava lo pagina 5 di 7 scambio di mail sopra indicato.
Dall'istruttoria è emerso, dunque, che il contenuto della missiva di data 14.4.2023 ed inviata all'Ing. in data 17.4.2023, con la quale, confermava il recesso anticipato Parte_1 CP_1
del contratto alla data del 1.1.2023, era stato concordato tra le parti, tanto che l'Ing.
ha confermato l'incontro con il dott. del 13.4.2023, nel quale esse ne Parte_1 Per_1
concordavano il contenuto e il successivo emendamento richiesto dal ricorrente ha riguardato esclusivamente la data della risoluzione.
Orbene, in tale accordo risolutivo le parti danno atto del “radicale cambiamento degli scenari e delle opportunità nel settore della cogenerazione”, per cui hanno fatto esplicitamente riferimento ad un motivo ritenuto rilevante per arrivare a sciogliere il vincolo contrattuale e tale comunque da non costituire “caso di risoluzione anticipata del contratto da parte di non motivata da giusta CP_1
causa”, dato che è processualmente provato che non si è trattato di recesso unilaterale da parte della convenuta, ma risoluzione concordata tra le parti, e che comunque lo scioglimento del contratto è supportato da una giusta causa sulla quale entrambe le parti hanno convenuto.
Tale conclusione è avvalorata dalla circostanza che è stato lo stesso Ing. a chiedere Parte_1
una rideterminazione del perimetro contrattuale, espungendo una serie di attività, e ciò conferma che lo scenario inziale in base al quale le parti avevano stipulato il contratto era radicalmente cambiato e che vi era il fondamento per arrivare ad una risoluzione dello stesso.
Pertanto, la previsione contrattuale che prevedeva l'indennizzo in caso di risoluzione anticipata non motivata da giusta causa non può trovare applicazione e la domanda di parte attrice deve essere rigettata.
Non si ritiene, invece, che sussistano i presupposti per una pronuncia ex art. 96, comma 3
c.p.c., invocata da parte convenuta, dato che non si riscontrano elementi tali da far ritenere che parte attrice abbia gito con colpa grave.
pagina 6 di 7 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri medi dello scaglione di riferimento di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal
D.M. n. 127/2022, con l'eccezione della fase decisionale per la quale si attestano sui minimi in ragione della modalità della decisione.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nella causa n. 16178/2023 R.G. promossa da Parte_1
contro , ogni altra diversa domanda ed
[...] Controparte_1
eccezione respinta:
- Rigetta le domande proposte da . Parte_1
- Condanna altresì l'attore a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in €6.164,00 (€1.701,00 per fase di studio, €1,204,00 per fase introduttiva, €1.806,00 per fase istruttoria ed €1.453,00 per fase decisionale), oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore, che si è dichiarato antistatario.
Venezia, 17/07/2025
Il Giudice dott. Alessandro Cabianca
pagina 7 di 7