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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 21/07/2025, n. 1313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1313 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2147/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Manuela Velotti Presidente dott. Andrea Lama Consigliere dott. Carmela Italiano Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 2147/2021 promossa da:
(codice fiscale e part. IVA: ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore e Presidente del Consiglio di Amministrazione sig. Parte_2
, con il patrocinio degli avv.ti Filippo Bavazzano ed Elena Rossi del Foro di Firenze
[...] APPELLANTE contro
(p.i. ), in persona del legale NTroparte_1 P.IVA_2 rappresentante sig. con il patrocinio dell'Avv.to Nicola Grasso Peroni del foro di NTroparte_2 Massa APPELLATO
Oggetto: Appello in materia di contratto di subappalto di servizi pubblici.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, ogni diversa eccezione, istanza e deduzione reietta, in riforma della sentenza del Tribunale di Reggio Emilia n. 1168/2021 in data 14 ottobre 2021 ed in accoglimento dell'appello che viene proposto con il presente atto, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, accogliere le seguenti conclusioni: NEL MERITO, Respingere
l'opposizione proposta da a socio unico avverso al decreto ingiuntivo n. NTroparte_1
2072/2019 (Rg. 4715/2019) emesso dal Tribunale di Reggio Emilia in data 2.10.2019 con conferma dello stesso.
Condannare a corrispondere al l'importo di € NTroparte_1 Parte_1
490.797,18 o quel diverso importo che risulterà di giustizia. In ogni caso con vittoria delle spese legali della fase di primo e di secondo grado del presente giudizio, anche per quanto riguarda le spese di C.T.U. e con condanna dell'appellata a restituire al esponente la somma di € 25.578,85 pagata per competenze e Parte_1
pagina 1 di 20 spese legali ed € 8.016,00 pagata per spese di C.T.U., in virtù della sentenza di Primo Grado. IN VIA
ISTRUTTORIA, Ammettere, occorrendo, la prova per testi richiesta con la memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2 c.p.c. nel Giudizio di Primo Grado”.
CONCLUSIONI DI "Piaccia all'Ill.ma Corte adita, NTroparte_1 disattesa ogni contraria deduzione ed eccezione, dichiarare l'appello proposto inammissibile ex art. 342 c.p.c. ovvero ex art. 348-bis c.p.c. per i motivi esposti in atti;
comunque rigettare l'appello proposto in quanto infondato nel merito per i motivi esposti in epigrafe ed a conferma della sentenza n. 1168/2021 pubblicata il 15 ottobre 2021 resa nel giudizio svoltosi innanzi il Tribunale di Reggio Emilia, RG 5700/19, revocare ed annullare il D.I. 2072/19 (RG 4715/19) emesso in data 2 ottobre 2019 e notificato a mezzo pec in data 7 ottobre
2019, in quanto infondato in fatto e in diritto, assolvendosi da ogni e NTroparte_1 qualsivoglia pretesa e domanda avversaria. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio e del giudizio di primo grado, oltre spese di CTU, oltre IVA, CAP ed oneri accessori".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con decreto del 2 ottobre 2019 il Tribunale di Reggio Emilia, su ricorso ex art. 633 e ss. c.p.c. depositato dal , emetteva il decreto ingiuntivo n. 2072/2019 nei confronti Parte_1 della società er il pagamento della somma complessiva Parte_3 di € 490.797,18, a saldo della fattura n.94 del 22.3.2019 e a titolo di corrispettivo ancora dovuto per l'esecuzione in subappalto del trenta per cento dei servizi oggetto del contratto di appalto intercorso tra l'appaltatrice la committente principale NTroparte_1 [...]
in relazione alla manutenzione del parco cassonetti e all' attività di NTroparte_3 movimentazione per le province di Bologna, MO, Ravenna-Imola-Faenza, Forlì e Rimini.
Con atto di citazione notificato in data 11 novembre 2019, NTroparte_1 proponeva tempestiva opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo nel giudizio iscritto al
[...]
n.r.g. 5700/2019, chiedendone la revoca. si costituiva con comparsa depositata in data 28.2.2020, domandando il rigetto Pt_1 dell'opposizione.
Concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo con ordinanza del 2.7.2020 pronunciata ai sensi dell'art.83 comma 7 lett.h D.L.17/2020, convertito dalla legge 27/2020, il Tribunale di Reggio
Emilia, con successivo provvedimento del 4.10.2020, rigettava l'istanza ex art.648 c.p.c., revocando la precedente decisione.
La causa era istruita mediante l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio e l'esame dei documenti prodotti dalle parti, mentre non venivano accolte le istanze di prova testimoniale e di esibizione ex art.210 c.p.c.. pagina 2 di 20 2.Con sentenza n. 1168/2021 del 14 ottobre 2021, il Tribunale di Reggio Emilia revocava il decreto ingiuntivo n. 2072/2019 del 2 ottobre 2019; condannava a rifondere ad Parte_1 le spese di lite, che liquidava in € 634,00 per esborsi ed € NTroparte_1
21.387,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, CPA e
IVA come per legge;
poneva definitivamente le spese della C.T.U., liquidate come da separato decreto,
a carico di Parte_1
Riteneva il giudice che i contratti di subappalto oggetto di causa, “lungi dal prevedere un corrispettivo calcolato nella misura fissa del 30% dell'appalto principale, stabiliscono importi che risultano essere NT stati integralmente già versati da secondo l'esatta quantificazione effettuata dalla stessa con la conseguenza che, stante la forma scritta prescritta in tema di appalti pubblici, è Pt_1 inammissibile ex art.2722 c.c. la prova orale insistita dall'odierna parte opposta volta a dimostrare una determinazione del compenso diversa da quella risultante dal contratto scritto.”
3. Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello;
ha resistito Parte_1
Parte_3
All'esito dell'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni dell'8.4.2025, la Corte ha trattenuto la causa in decisione con provvedimento del 16 aprile 2025, con il quale ha assegnato i termini ex art.190
c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali e delle repliche.
4. In via preliminare, l'appellante ha eccepito l'illegittimità dell'ordinanza del 4 ottobre 2020, con la quale il Tribunale di Reggio Emilia ha revocato il provvedimento del 2.7.2020 di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, “per violazione degli artt.648 e 177 c.p.c. in relazione al primo comma n.2 dell'art.342 cpc.
Tale eccezione deve ritenersi inammissibile per carenza di interesse dell'appellante a proporre impugnazione sul punto.
E' pur vero che l'art. 648 c.p.c. stabilisce che “il giudice istruttore, se l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, può concedere, provvedendo in prima udienza, con ordinanza non impugnabile, l'esecuzione provvisoria del decreto” e che l'art. 177, comma terzo, punto 2) c.p.c. dispone che “non sono modificabili né revocabili dal giudice che le ha pronunciate […] le ordinanze dichiarate espressamente non impugnabili dalla legge".
Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità, peraltro richiamata dallo stesso appellante, ha chiarito che
“l'ordinanza con la quale, in pendenza di opposizione a decreto ingiuntivo, è concessa o negata l'esecuzione provvisoria del provvedimento monitorio” ha natura anticipatoria della decisione, senza carattere di definitività e che “i suoi effetti sono destinati ad esaurirsi con la sentenza che pronuncia pagina 3 di 20 sulla opposizione” (Cass.Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13942 del 19/06/2014; cfr. anche Cass.Sez. 6 -
2, Ordinanza n. 24658 del 03/10/2019;Cass.Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24683 del 11/08/2022).
In applicazione di tali principi al caso di specie, la Corte osserva che all'eventuale declaratoria di illegittimità dell'ordinanza del 4 ottobre 2020 non conseguirebbe l'efficacia del provvedimento del
2.7.2020 di concessione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto, in quanto gli effetti di tale decisione, di natura anticipatoria e non definitiva, dovrebbero comunque considerarsi cessati a seguito della pronuncia della sentenza n.1168/2021 del 14 ottobre 2021 che ha revocato il provvedimento monitorio.
5.A. Passando all'esame del merito, con il primo motivo il ha dedotto la Parte_1
“violazione degli artt.2697 e 2722 c.c., censurando la decisione impugnata laddove il giudice di prime cure ha considerato inammissibile ex art.2722 c.c. la prova orale richiesta dall'opposta ed ha ritenuto che non abbia assolto all'onere, sullo stesso incombente, di provare che il corrispettivo dei Pt_1 contratti di subappalto era stato concordato nella misura del trenta per cento della commessa principale.
L'appellante (attore-opposto nel giudizio di primo grado) ha assunto di aver provato ex art.2697 c.c. sia l'avvenuta esecuzione in subappalto del trenta per cento del servizio di manutenzione dei cassonetti NT appaltato dalla committente all'appaltatrice nel periodo da febbraio 2014 a gennaio NTroparte_3
2018 sia la sua pretesa creditoria nella medesima percentuale del trenta per cento delle somme riscosse NT da in relazione agli appalti principali, previa detrazione degli acconti già versati e dunque per un corrispettivo residuo pari ad euro 490.797,18.
A sostegno della sua tesi difensiva, ha evidenziato che aveva già prodotto nel procedimento monitorio i contratti di subappalto sottoscritti dalle parti, i modelli di avvenuta prestazione (MAP) contenenti l'autorizzazione alla fatturazione con l'indicazione degli importi fatturati da Ecologia Soluzione
Ambiente (ESA) ad durante l'esecuzione del contratto di appalto tra gli stessi intercorso, NTroparte_3
NT nonché i files relativi ai conteggi effettuati da ed inviati periodicamente all'appellante, con il relativo riparto del compenso nella misura del 70 % a favore dell'appellata e del 30% a favore di Pt_1 sotto la dicitura “MAP – 30”; che tale documentazione era stata integrata e completata, a seguito delle NT eccezioni di , nel giudizio di opposizione e confermata dalle dichiarazioni rese dallo stesso NT amministratore delegato di nelle mail dell'11 gennaio 2017 e del 13 febbraio 2017; che le parti, anche in considerazione dei picchi di lavoro dovuti alla natura stagionale dell'attività subappaltata e ad eventi imprevisti e straordinari, avevano stabilito di uniformare la fatturazione periodica per un importo mensile costante, fissato in euro 33.762,50 per l'arco temporale da febbraio 2014 ad aprile 2017 ed in euro 51.000,00 da maggio 2017 a febbraio 2018, impegnandosi ad effettuare il conguaglio al termine della commessa al fine di corrispondere a la percentuale complessiva del 30% della somma Pt_1
pagina 4 di 20 NT fatturata da a Uniflotte S.r.l. - Gruppo Era;
che a tal fine era ammissibile la prova testimoniale tempestivamente formulata da a differenza di quanto erroneamente valutato dal giudice di Pt_1 primo grado, posto che essa era diretta a dimostrare non “un patto aggiunto” o contrario al contratto di subappalto, ma le modalità della sua esecuzione e che comunque sussisteva un principio di prova scritta che, ai sensi dell'art.2724 n.1 c.c., consentiva di superare il divieto di prova orale;
che le risultanze della consulenza tecnica contabile non avevano fornito alcun elemento rilevante ai fini della decisione.
5.B. Con il secondo motivo l'appellante ha dedotto la “violazione degli artt.1362 e ss. c.c. in relazione al primo comma n.2 dell'art.342 cpc”, censurando la decisione impugnata laddove il primo giudice ha ritenuto che nel contratto di subappalto fosse stato inequivocabilmente pattuito un importo fisso con possibilità di variazione nella misura massima del venti per cento e che i relativi compensi fossero stati integralmente corrisposti dall'appellata. Al contrario, proprio alla luce della natura del servizio
(manutenzione e movimentazione di 68.000 cassonetti per la raccolta di rifiuti dislocati nel territorio regionale), dell'elevata intensità di manodopera, dello stesso tenore letterale del contratto, il corrispettivo era composto da un importo fisso predeterminato e da una somma variabile computata in base ai lavori effettivamente eseguiti e conteggiando le prestazioni a misura. Lo stesso contratto disponeva che “ai prezzi concordati tra le parti non è stato applicato alcuno sconto su quelli applicati dall'ente appaltante alla committente”, tanto che il subappalto rispecchiava lo schema contrattuale NT dell'appalto tra e e vi era piena corrispondenza tra i prezzi del NTroparte_3 CP_3 contratto di appalto e quelli del subappalto.
6. costituendosi nel giudizio di appello e chiedendone il rigetto, NTroparte_1 ha eccepito, in primo luogo, che i contratti di subappalto intercorsi tra le parti non menzionavano in alcuna clausola una percentuale di affidamento nella misura del 30% dell'appalto principale ed, in ordine al corrispettivo, indicavano una somma precisa e fissa (art. 2.1), che poteva variare solo nei limiti del 20% dell'importo stesso (art. 2.2), da versarsi con pagamenti mensili costanti (art.2.3); in secondo luogo, rappresentava che i modelli di avvenuta prestazione (MAP) con le relative autorizzazioni a procedere con la fatturazione (il cui totale ha inserito nella colonna A del Pt_1 doc. 8 fascicolo monitorio e sul quale ha richiesto una percentuale pari al 30% - colonna B quale compenso complessivo dovuto) contenevano anche corrispettivi non dovuti sia perché il rapporto contrattuale con era iniziato in data 27.1.2015 e non a febbraio 2014, sia perché relativi ad Pt_1
NT servizi mai subappaltati da a (ad es. “canone noleggio disposit. Serravalle/Pianoro” Pt_1 ovvero “Manutenzione cassonetti Cesena”, ovvero ancora i CIG 58976796AB, 60802404C6,
6544933990, 6544992A40). Concludeva che, in ogni caso, in adempimento dell'art.
2.2. di ciascun contratto di subappalto, la stessa aveva reso dichiarazioni confessorie, indicando, per ogni Pt_1
pagina 5 di 20 periodo contrattuale e per gli specifici territori, l'esatto ammontare dei lavori effettivamente eseguiti;
NT tali servizi erano stati integralmente pagati da , tanto che aveva rilasciato le quietanze Pt_1 di avvenuto incasso.
7. I due motivi di appello, da esaminarsi congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono infondati.
7.A.La domanda del subappaltatore Consorzio Stabile CO.TRA.F ha ad oggetto la condanna di al pagamento della somma complessiva di euro 490.797,18 a titolo NTroparte_1 di corrispettivo a saldo dei servizi eseguiti in subappalto nel periodo da febbraio 2014 a gennaio 2018, NT in relazione ai contratti di appalto con il quale aveva affidato ad il NTroparte_3 CP_3 servizio di manutenzione del parco cassonetti di raccolta di rifiuti con correlate attività di movimentazione nel territorio regionale. ha sostenuto che il corrispettivo fosse stato convenuto nella misura del trenta per cento Pt_1 della commessa principale e che, pertanto, a fronte del pagamento di alcuni importi fissi mensili, computati a titolo di acconto, fosse ancora dovuto il saldo a conguaglio, come richiesto in sede monitoria. NT
ha eccepito che le somme reclamate dal non trovavano alcun riscontro in Parte_1 una espressa pattuizione scritta tra le parti.
7.B. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità anche a Sezioni Unite, “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (…). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento, perché l'eccezione si fonda sull'allegazione dell'inadempimento di un'obbligazione, al quale il debitore di quest'ultima dovrà contrapporre la prova del fatto estintivo costituito dall'esatto adempimento” (Cass. Sezioni Unite: N.
13533 del 2001 Rv. 549956 - 01; Cass. Sez. 1, n. 15659 del 15/07/2011 (Rv. 618664 - 01).
Pure nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, quale quello in esame, trattandosi di procedimento ordinario di cognizione che si svolge seconde le norme del processo ordinario, incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio (attore- opposto) il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. Pertanto, nel caso pagina 6 di 20 di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di forniture (o, come nella specie, servizi) spetta a chi fa valere tale diritto fornire la prova del fatto costitutivo, non potendo la fattura, costituente titolo idoneo per l'emissione del decreto, rappresentare fonte di prova in favore della parte che la ha emessa (cfr., ex multis, Cass. 17 novembre 2003, n. 17371; Cass. Sez. 3, n. 5071 del 2009;
Cass. Sez. 3 - , n. 19944 del 12/07/2023 (Rv. 668145 - 01).
7.C. Orbene, nel caso di specie, la fonte negoziale del diritto di credito deve essere provata per iscritto, vertendosi in materia di appalti pubblici, ove tale forma è richiesta non solo “ad probationem”, ma anche “ad substantiam”.
Anche qualora sussista un collegamento negoziale tra un accordo ed il contratto di appalto, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, tale patto deve necessariamente rivestire la forma scritta prescritta per la validità dell'appalto, pur non occorrendo che il requisito della forma scritta sia assicurato in un unico contesto, ben potendo la volontà negoziale esprimersi in diversi documenti o negozi, dovendo comunque assicurarsi che tutte le obbligazioni che formano il sinallagma siano documentate per iscritto (in questo senso, cfr. Cass.. Sez.
1 - Ordinanza n. 7323 del 19/03/2024).
Conseguentemente, l'appellante (attore-opposto) non può assolvere all'onere probatorio sullo stesso incombente ai sensi dell'art.2697 c.c. mediante la prova testimoniale, formulata nella memoria ex art.183 comma 6 n.2 c.p.c. depositata in primo grado e reiterata in appello.
Tale istanza istruttoria è inammissibile non solo ai sensi dell'art.2722 c.c., come correttamente evidenziato dal giudice di prime cure, ma prima ancora ai sensi dell'art.2725 c.c., trattandosi di contratti per i quali è prevista la forma scritta ad substantiam e dunque anche ad probationem.
Peraltro, i capitoli di prova reiterati in appello da attinenti sia alla fase genetica del Pt_1 contratto (cap.
1-2 memoria ex art.183 comma 6 n.2 cpc) sia a quella esecutiva (3,4,5, 6, 9) risultano anche irrilevanti ai fini della decisione, in quanto non idonei a dimostrare il preteso accordo negoziale relativo alla ripartizione del corrispettivo dell'appalto tra subappaltante e subappaltatrice in ragione rispettivamente del 70% e del 30%, circostanza sulla quale vertono esclusivamente i capitoli 7 e 8 che, come sopra spiegato, incorrono nel divieto di cui all'art.2725 c.c. oltre che nella violazione dell'art.2722 c.c. secondo cui “la prova per testimoni non è ammessa se ha per oggetto patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento, per i quali si alleghi che la stipulazione è stata anteriore o contemporanea”.
Il combinato disposto degli artt.2725, 2724 e 2722 c.c. preclude altresì l'applicazione dell'art.2724 n.1
c.c. richiesta dall'appellante, in quanto l'art.2725 c.c. consente la prova testimoniale solo nel caso indicato al n.3 di tale articolo (“quando il contraente ha senza sua colpa perduto il documento che gli forniva la prova”), che certamente non ricorre nel caso di specie. pagina 7 di 20 7.D. Analogamente, superflua ed in parte anche inammissibile ai fini della prova del predetto accordo negoziale è l'istanza di esibizione ex art.210 c.p.c. già formulata dal in Parte_1 primo grado e reiterata in grado di appello, avendo ad oggetto al punto I il capitolato speciale di appalto, che tuttavia è già nella disponibilità dell'appellante in quanto allegato sub n. 1 a ciascun contratto di appalto (cfr. lett. C delle premesse di ogni contratto di subappalto); al punto II le richieste di autorizzazione al subappalto, in parte prodotte dall'appellata in primo grado sub doc.12 ed in ogni caso irrilevanti ai fini della presente decisione;
sub III la documentazione contrattuale relativa all'anno
2013 non oggetto del presente procedimento. NT
7.E. Ciò premesso, è pacifico e documentale che né i contratti di subappalto stipulati tra e NT né tantomeno le autorizzazioni al subappalto rilasciate da ad Pt_1 CP_3 contenessero alcuna espressa previsione negoziale di riparto del corrispettivo tra la subappaltante NT ( ) e la subappaltatrice ( ) in misura rispettivamente pari al settanta per cento per la prima Pt_1
e al trenta per cento per la seconda.
Occorre dunque verificare se l'interpretazione del contratto di subappalto, effettuata applicando i canoni ermeneutici di cui agli artt.1362 e ss. c.c. e la valutazione della complessiva documentazione prodotta dalle parti possano condurre a ritenere comunque provata per iscritto tale previsione pattizia.
Orbene, risulta per tabulas che i rapporti commerciali tra ed Parte_1 [...]
avevano origine nel mese di dicembre 2013, pur avendo le parti stipulato i NTroparte_1 relativi contratti di subappalto in data 27.1.2015. NT Ed invero, l'appaltante aveva già affidato ad l'appalto NTroparte_5 CP_3 per il “servizio di manutenzione del parco contenitori di Hera S.p.a. con correlate attività di movimentazione”, per alcuni lotti del territorio dell'Emilia Romagna.
Nel mese di dicembre 2013 quest'ultima chiedeva a di subentrare, quale consorzio Pt_1 subappaltatore, alla cooperativa Mediacenter, precedente esecutrice del subappalto della predetta NT commessa. In conseguenza, stante la disponibilità di l'Ufficio Legale di con mail del Pt_1
27.12.2013 le proponeva di procedere al passaggio/assunzione di tutto il personale dipendente già impiegato sul servizio dal precedente subappaltatore (Mediacenter) (doc. 2 assunzione CP_3 personale). NTemporaneamente, le parti stipulavano anche il contratto di locazione dei mezzi NT necessari per l'esecuzione del subappalto che noleggiava a successivamente Pt_1
NT modificato, come da mail del 4.12.2015 (doc. 4 mail noleggio mezzi). Venivano altresì cedute da a altre attrezzature funzionali all'esecuzione del subappalto e di cui all'elenco “attrezzature Pt_1 per ” (documento 6 allegato alla fattura n. 197 del 28.02.2014). CP_3
pagina 8 di 20 NT Le stesse fatture emesse da e pagate da n. 17 del 31.03.2014, n. 30 del 30.04.2014, n. Pt_1
34 del 30.05.2014 e 37 del 30.06.2014, riferite all'iniziale periodo dell'attività subappaltata e nelle quali viene espressamente richiamato il C.I.G. di riferimento dei vari lotti, comprovano ulteriormente l'esistenza del rapporto di subappalto e l'avvenuto svolgimento del servizio fin dal mese di febbraio
2014 (doc. 7 fatture servizio subappaltato).
Fermo restando il ruolo di general contractor svolto da le effettive esecutrici del Pt_1 subappalto sono state la cooperativa “La Flotta dei Tartari” e successivamente le consorziate di PO (FI) (C.F. ) e Parte_4 P.IVA_3 Parte_5
(adesso a seguito di trasformazione) di AT (C.F. ). Parte_6 P.IVA_4
In data 27.01.2015, venivano poi sottoscritti i contratti di subappalto, suddivisi per lotti territorialmente distinti:
- n. 20150001 per il territorio di Bologna CIG 60801602C2 (successivamente divenuto CIG
5512313895), relativo al contratto Uniflotte-ESA n. 1570100131 quale rinnovo del precedente contratto n. 1440100041 (fascicolo monitorio doc. 2), cui era seguito, senza soluzione di continuità, il contratto di subappalto n. 20170012 stipulato il 28.2.2017 (doc. 8 opposta) per un importo pattuito pari ad euro 45.000,00 per il periodo dal 1.2.2017 al 30.4.2017, prorogato fino al 31.10.2017 per un valore corrispettivo di euro 103.500,00 (doc.28 opposta);
- n. 20150002 per il territorio di MO CIG 6080192D27 (successivamente divenuto CIG
5512326351), relativo al contratto Uniflotte-Esa n. 1570100130 quale rinnovo del precedente contratto n. 1440100033 (doc. 3 fascicolo monitorio) cui era seguito, senza soluzione di continuità, il contratto di subappalto n. 20170013 stipulato il 28.2.2017 (doc. 9 opposta) con scadenza al 30.4.2017 per un importo pattuito e autorizzato pari ad euro 45.000,00, prorogato per lo stesso importo fino al
31.10.2027 (doc.28 opposta);
- n. 20150003 per il territorio di Ravenna-Imola-Faenza CIG 6080201497 (successivamente divenuto
CIG 5512332843), relativo al contratto Uniflotte-Esa n. 1570100129 quale rinnovo del precedente contratto n. 1440100034 (doc. 4 fascicolo monitorio) cui era seguito, senza soluzione di continuità, il contratto di subappalto n. 20170014 (doc. 10 opposta - subappalto Imola-Ravenna-Faenza 28.02.2017) per un importo pattuito e autorizzato di 76.500,00, con scadenza al 30.4.2027, prorogato al 31.10.2017
(doc.28 opposta);
- n. 20150004 per il territorio di Forlì CIG 60802236BE (successivamente divenuto CIG 5512337C62), relativo al contratto Uniflotte-Esa n. 1570100127 quale rinnovo del precedente contratto n.
1440100035 (doc. 5 fascicolo monitorio) cui era seguito, senza soluzione di continuità, il contratto di subappalto n. 20170015 per un importo pattuito e autorizzato dall'ente appaltante di euro 13.500,00 pagina 9 di 20 (doc. 11 opposta - subappalto Forlì 28.02.2017), con scadenza al 30.4.2017, prorogato al 31.10.2017
(doc.28 opposta);
- n. 20150005 per il territorio di Rimini CIG 60802561FB (successivamente divenuto CIG
5512317BE1) (doc. 6 subappalto Rimini) cui era seguito, senza soluzione di continuità il contratto di subappalto n. 20170016 del 28.2.2017 (doc. 12 opposta) con scadenza al 30.4.2027, poi prorogato fino al 31.10.2017 (doc.14 opposta: autorizzazione subappalti), per un importo pattuito e autorizzato dall'ente appaltante di euro 67.500,00 (doc.28 opposta).
Tutti i predetti contratti venivano autorizzati dalla committente (cfr. contratti di NTroparte_3 subappalto e autorizzazione del 27.6.2017 di depositata dall'opponente unitamente alla CP_3 memoria del 25.6.2020) e il subappalto, per ciascun territorio, era da ultimo ulteriormente prorogato al NT 31.1.2018 (cfr. dichiarazioni delle prestazioni eseguite rese da e prodotte da sub 2a e Pt_1
2b). NT A differenza di quanto eccepito da sia in primo grado sia in sede di appello in ordine alla durata NT del rapporto negoziale, i contratti di subappalto stipulati tra e afferivano dunque al Pt_1 periodo da febbraio 2014 al gennaio 2018.
E' pacifico e documentale che essi riguardavano i lotti contraddistinti dai territori di Bologna, MO,
Ravenna-Imola-Faenza, Forlì e Rimini, originariamente individuati da codici identificativi di gara
(C.I.G.), poi variati a seguito dei rinnovi e delle proroghe contrattuali e che i servizi subappaltati consistevano nella manutenzione e movimentazione del parco cassonetti per la raccolta di rifiuti dislocati in tali territori (circa 68.000 cassonetti), i quali dovevano essere ispezionati individuando quelli che necessitavano di manutenzione, spostati presso le officine dedicate alla riparazione e riposizionati a seguito dell'esecuzione degli interventi. NT NT Come eccepito da , tra i servizi appaltati da ad , non erano stati tuttavia NTroparte_3 subappaltati a quelli afferenti il “canone noleggio disposit. Serravalle/Pianoro”, Pt_1
“Manutenzione cassonetti Cesena”, “i CIG 58976796AB, 60802404C6, 6544933990, 6544992A40”, come desumibile dal confronto dei codici che individuano l'appalto principale (CIG) indicati da nel ricorso per decreto ingiuntivo con i CIG indicati nei modelli di avvenuta prestazione Pt_1
NT rilasciati da ad con autorizzazione alla fatturazione di cui ai doc. 7a, b, c del CP_3 fascicolo monitorio. NT Ciò chiarito in ordine alla durata e all'oggetto del subappalto, è documentale che e Pt_1 negli stessi contratti di subappalto del 27.1.2025 e nelle relative proroghe, prodotti dalle parti (doc. da 2
a 6 fascicolo monitorio e doc. da 8 a 14 fascicolo opposizione) hanno disciplinato la determinazione del corrispettivo, prevedendo all'art.2 “importo del contratto e modalità di pagamento” che: pagina 10 di 20 “2.1.L'importo del servizio da eseguirsi nel territorio di (…) per il periodo contrattuale è pari a euro
(…) di cui euro (…) per onere per la sicurezza”. “ 2.2 Gli importi sopra indicati potranno essere variati in più o in meno nella misura max del 20%. La determinazione dei corrispettivi avverrà computando le prestazioni a misura come meglio specificato nell'allegato prezzi unitari. Si precisa inoltre che ai prezzi concordati tra le parti non è stato applicato alcuno sconto su quelli applicati dall'ente appaltante alla committente così pure gli oneri della sicurezza ammontano per quota parte agli stessi importi indicati dall'ente appaltante.” 2.3. “Il pagamento avverrà con liquidazione su base mensile (…)”. 2.4. “Il avrà diritto al pagamento relativo ai lavori effettivamente eseguiti”. Parte_1
Diversamente da quanto sostenuto dal giudice di primo grado e da quanto allegato dall'appellata anche NT nel giudizio di appello, già il chiaro tenore letterale delle pattuizioni intercorse tra e Pt_1 depone, in applicazione dell'art.1362 c.c., nel senso che il corrispettivo del subappalto fosse stato determinato “a misura come meglio specificato nell'allegato prezzi unitari” (cfr. art.2.2.) ed in relazione “ai lavori effettivamente eseguiti” (2.4), sia pure tenendo conto di un importo base del servizio, contrattualmente stabilito ex ante (art.
2.1. e 2.2).
Tale schema contrattuale previsto in ciascun subappalto (pagamento a misura variabile con prezzo base) è il medesimo utilizzato dalla stazione appaltante nel contratto di appalto NTroparte_3 commissionato ad dal quale il subappalto tra d NTroparte_1 Parte_1 [...]
, trovando conferma nello stesso capitolato di prodotto dall'appellante quale doc. CP_6 NTroparte_3
32.
Esso poi è pienamente conforme al disposto di cui all'art. 53, comma 4, D.Lgs 163/2006, applicabile al caso di specie ratione temporis, che consentendo alle stazioni appaltanti di stipulare a misura “i contratti di appalto relativi a manutenzione”, tra i quali rientra la fattispecie in esame, precisa che solo
“per le prestazioni a corpo il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità e qualità della prestazione. Per le prestazioni a misura, il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva della prestazione. Per l'esecuzione di prestazioni a misura, il capitolato fissa i prezzi invariabili per unità di misura e per ogni tipologia di prestazione”.
E' altresì normativamente previsto all'art. 118, comma 4, D.Lgs 163/2006 che l'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione.
NTrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, tuttavia, la predetta interpretazione del contratto secondo cui il corrispettivo doveva determinarsi mediante “il computo delle prestazioni a misura” e
“sulla base dei lavori effettivamente svolti” non implica necessariamente ed automaticamente che le spettanze di dovessero essere conteggiate nella percentuale del trenta per cento del Parte_1
pagina 11 di 20 compenso dell'appalto principale, a nulla rilevando in tal senso che il subappalto fosse stato affidato nella quota del trenta per cento, come pure è verosimile alla luce dell'espresso richiamo operato nel punto b) delle premesse “all'art.118 D.Lgs. 163/2006” (per il quale, nella formulazione applicabile ratione temporis, il subappalto era ammissibile per una quota non superiore al trenta per cento NT dell'importo complessivo del contratto di appalto), dei documenti contabili provenienti da e prodotti dall'appellante (doc.15-23 e 29-30) ove era contenuta la dicitura “MAP-30” ed, infine, della NT dichiarazione resa dalla difesa di all'udienza del 1.10.2020 nel giudizio di primo grado.
La quota di affidamento del subappalto attiene infatti ai servizi e lavori che, con l'autorizzazione della stazione appaltante, l'appaltatore può delegare a terzi e, secondo la normativa applicabile all'epoca dei fatti, doveva essere contenuta nella misura massima del trenta per cento.
Conseguentemente, essa non può, di per sé sola considerata ed in mancanza di una espressa previsione pattizia in tal senso, valere a determinare nella stessa percentuale il corrispettivo, che invero anche nei contratti in esame, quali interpretati applicando il canone ermeneutico letterale, era commisurato “ai lavori effettivamente eseguiti” con l'indicazione di un prezzo base, senza contenere alcun riferimento alla percentuale del trenta per cento della commessa principale.
Un siffatto accordo (compenso al trenta per cento) non può neppure desumersi, applicando i canoni ermeneutici legislativamente previsti, dall'interpretazione sistematica delle clausole contrattuali ai sensi dell'art.1363 c.c. e dalla valutazione del comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto ai sensi dell'art.1362 c.c..
Sotto il primo profilo, risulta per tabulas che lo stesso al punto 2.4 di ciascun contratto di Parte_1 subappalto si era impegnato, proprio al fine di determinare il corrispettivo e commisurarlo ai lavori effettivamente eseguiti, a rilasciare “obbligatoriamente un verbale di intervento (già in uso) che necessariamente dovrà essere controfirmato da un referente di Ecologia. Ad ogni fattura emessa dal
dovranno essere allegati i verbali di intervento controfirmati. La fattura ed i verbali allegati Parte_1 costituiscono presupposto per il pagamento della fattura da parte della committente”, dichiarando al
“punto c) delle premesse”, “di conoscere ed accettare in ogni sua parte il capitolato speciale di appalto per il servizio di manutenzione contenitori rifiuti e attività correlate di (capitolato di cui CP_3 all'all.1), nonché accettando al “punto h) premesse” “di eseguire l'appalto alle condizioni stabilite nel presente contratto e negli allegati assumendone tutte le responsabilità e riconoscendo che i prezzi pattuiti sono remunerativi”.
Il appellante era poi consapevole della necessità dell'autorizzazione scritta di Parte_1 CP_3
NT su richiesta di , per la stessa efficacia e validità dei contratti oggetto di causa e dunque anche ai fini della determinazione del compenso (cfr. punto f delle premesse dei singoli subappalti). pagina 12 di 20 Sotto il secondo profilo e tenuto conto del canone ermeneutico di cui all'art.1362 comma 2 c.c., è altrettanto documentale che: NT
- tutti i contratti di subappalto intercorsi tra e da febbraio 2014 a gennaio 2018 (doc.5 Pt_1
NT
e doc. n. 2, 3, 4, 5, 6 del monitorio, n. 8, 9, 10, 11, 12 merito) erano stati autorizzati da Pt_1 con atti perfettamente corrispondenti quanto a “territorio”, “periodo” e “corrispettivo” NTroparte_3
NT (doc.14 merito;
docc. 6 e 7 con relative richieste di autorizzazioni al subappalto sub Pt_1 doc.12 ESAdoc.
2-6 fascicolo monitorio);
- in ottemperanza alle predette clausole contrattuali, già dal febbraio 2014 aveva l'obbligo Pt_1
NT di rilasciare i verbali di intervento controfirmati da in ordine ai lavori effettivamente eseguiti e da ottobre 2015 redigeva e sottoscriveva le “dichiarazioni di prestazioni eseguite dal subappaltatore o subcontraente”, con i quali, per ogni mese (o periodo) di durata contrattuale di ciascun subappalto, NT comunicava ufficialmente all'appaltatore ( ) ed all'ente pubblico committente ( , CP_3
NT l'esatto ammontare dei lavori eseguiti ed il corrispondente importo (cfr. doc. 2 A e 2 B prodotti da che riproducono il seguente schema “NTratto n……-in alto a sx -Il sottoscritto Parte_7
..in qualità di legale rappresentante dell'impresa Consorzio Stabile Cotraf….consapevole
[...] delle sanzioni penali previste dall'art.76 DPR 445/2000….dichiara ed attesta che l'impresa subappaltatrice ha svolto in tale ruolo e per il periodo___prestazioni per un importo complessivo pari ad euro____”); NT
- , al fine di ottenere il pagamento del corrispettivo relativo all'appalto principale da parte del
Committente, consegnava all'ente concedente le dichiarazioni rese direttamente da in Pt_1 esecuzione dell'art.
2.2 e dell'art.
2.4. di ciascun subappalto, aventi ad oggetto l'effettivo importo delle prestazioni da questo materialmente eseguite (docc. 2a-2b ESA) nonché una dichiarazione liberatoria da parte del subappaltatore di essere stato saldato degli importi indicati nei contratti di subappalto (doc.
13 ESA).
Tale modalità di determinazione e relativo pagamento del corrispettivo del subappalto era del resto l'unica prevista e consentita da NTroparte_3
Ed invero, già nel capitolato speciale di appalto di (richiamato dai contratti di subappalto CP_3 del 27.1.2015 quali rinnovi dei precedenti intercorsi nel 2014), l'art.11 relativo ai pagamenti prevedeva che i corrispettivi del servizio svolto fossero liquidati su base mensile dietro presentazione di regolare fattura da parte dell'impresa, alla quale doveva essere allegato obbligatoriamente il riepilogo dei moduli di avvenuta presentazione (MAP). L'impresa doveva dare evidenza, nel caso di subappalto, al referente Aziendale in relazione a ciascuno MAP maturato degli importi delle prestazioni eseguite nell'ambito dello stesso MAP da eventuali subappaltatori;
a tal fine l'impresa, di volta in volta, pagina 13 di 20 produceva al referente aziendale apposita dichiarazione in tal senso resa da ciascun subappaltatore su modello standard messo a disposizione dalla Committente sulla piattaforma. L'impresa, entro venti giorni dall'avvenuto pagamento di ciascun MAP, doveva produrre alla committente copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori in relazione alle prestazioni eseguite nell'ambito del MAP dato.
Siffatta disposizione era confermata nell'autorizzazione al subappalto del 5.4.2017, ove la stessa NT prevedeva espressamente che l'impresa appaltatrice “resta impegnata a produrre NTroparte_3 al Direttore Lavori /referente aziendale, in riferimento a ciascun SAL o MPA maturato, la dichiarazione resa dal subappaltatore autorizzato (convalidata da codesta Impresa appaltatrice) circa
l'importo delle prestazioni eseguite nell'ambito di quel dato SAL o MAP” (dichiarazione da rendere sul modulo standard denominato “dichiarazione prestazioni eseguite dal subappaltatore”); resta impegnata, anche sulla scorta delle dichiarazioni di cui al punto precedente, a produrre al Direttore
Lavori /referente aziendale, entro venti giorni dall'avvenuto pagamento da parte della Committente di ciascun SAL o MAP, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore in relazione alle prestazioni da questo eseguite nell'ambito del SAL o MAP dato o in alternativa una dichiarazione liberatoria rilasciata dal subappaltatore in ordine all'avvenuto pagamento delle prestazioni affidate in subappalto”, riservandosi, in caso di irregolarità, di sospendere fino ad avvenuta regolarizzazione il pagamento all'appaltatore e optare per la liquidazione diretta al subappaltatore
(doc.14 fasc.ESA primo grado). NT Le dichiarazioni di scienza rese nei confronti di e di ai sensi degli artt.
2.2. e 2.4. dei CP_3 contratti di subappalto ed in conformità agli obblighi imposti dalla stazione appaltante nell'autorizzazione al subappalto (doc.2A e 2 B), per la loro natura e per il chiaro tenore letterale, non possono essere qualificate come quietanze di pagamento “in attesa della determinazione di un futuro saldo del trenta per cento”, come pure allegato dall'appellante.
La natura pubblica del servizio subappaltato, la forma scritta ad substantiam, la peculiare disciplina normativa e pattizia non consentono di avvalorare tale tesi difensiva, risultando per tabulas che lo stesso certificava, peraltro nella consapevolezza delle sanzioni penali previste Parte_1 per le dichiarazioni mendaci, i lavori effettivamente svolti e l'importo dovutogli a titolo di corrispettivo dell'appalto e che le predette dichiarazioni non contenevano alcun riferimento ad eventuali successivi conguagli o alla qualificazione di tali somme a titolo di acconto. NT Del resto, come correttamente provato da , il appellante emetteva, a titolo di quietanza, Parte_1
NT altri e diversi documenti, ossia le c.d. “dichiarazioni di incassi” (doc.13 ).
pagina 14 di 20 8.Alla luce di tale interpretazione della disciplina contrattuale del corrispettivo e del chiaro contenuto delle dichiarazioni di prestazioni eseguite del subappaltatore, gli ulteriori documenti prodotti dall'appellante sia in sede monitoria sia nel giudizio di opposizione non sono idonei ad assolvere all'onere ex art.2697 c.c., sullo stesso incombente, di provare il titolo in forza del quale ha chiesto il corrispettivo a saldo di quanto già ricevuto.
8.I. Nella scheda riepilogativa di cui al doc.8 del fascicolo monitorio, sulla base della quale è stata emessa la fattura n. 94 del 22.03.2019 di €. 490.797,18 (doc. 9 fattura ed estratto autentico registro Iva fascicolo monitorio), ha infatti indicato nella colonna “A” i valori dei modelli di avvenuta Pt_1
NT prestazione rappresentanti gli importi fatturati da ad con relativa autorizzazione alla CP_3 fatturazione, per un totale di euro 7.260.190,91; nella colonna “B” l'importo percentuale del trenta per cento sul fatturato generato dai servizi subappaltati a per euro 2.178.057,27; nella colonna Pt_1
NT
“C” l'importo fatturato da di euro 1775.764,50 ed effettivamente corrisposto da;
nella Pt_1 colonna “D” la differenza tra il corrispettivo pari al trenta per cento della commessa principale e il compenso già ricevuto.
Orbene, come risulta per tabulas (e confermato dal consulente tecnico d'ufficio dott. Persona_1 nominato nel procedimento di primo grado), gli importi indicati nella colonna “A” hanno trovato NT riscontro documentale nei modelli di avvenuta prestazione fatturati da ad e da CP_3 questa autorizzati alla fatturazione, prodotti dall'appellante sub 7a , 7b, 7 c e sub doc.21 e 30, ad eccezione delle mensilità di dicembre 2015 ( € 166.369,48), di marzo 2016 ( € 152.701,93), di gennaio
2017 (€ 159.270,98), di febbraio 2017 (€ 163.007,40), di maggio 2017 ( € 195.906,27), di gennaio
2018 (€ 174.541,15).
La colonna “A” e i documenti prodotti a riscontro degli importi ivi indicati rappresentano tuttavia i NT corrispettivi mensili dell'appalto principale stipulato tra e afferente al periodo CP_3 contrattuale da febbraio 2014 a gennaio 2018 e, di per sé soli considerati, nulla provano in merito ai NT rapporti tra e Pt_1
Quest'ultimo li ha prodotti infatti esclusivamente al fine di provare il corrispettivo dell'appalto, sul quale conteggiare il trenta per cento, ritenuto dovuto a titolo di compenso per il subappalto e riportato nella colonna B.
8.II.Nella prospettazione attorea, gli importi indicati in tale colonna B) avrebbero dovuto trovare riscontro documentale nella dicitura “MAP-30” contenuta nei files excel inviati periodicamente per NT mail da a (doc. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e doc. 29 a , 29b e 30 opposta) a Pt_1 seguito della ricezione dei “riepiloghi MAP autorizzazione alla fatturazione” da parte di CP_3
(doc.7a,7b,7c, e 29-31 opposta) ed, in particolare, avrebbero dovuto coincidere con la differenza
[...]
pagina 15 di 20 tra la commessa principale (colonna A) e la quota identificata con la dicitura “MAP-30”, NT corrispondente al settanta per cento spettante ad (in altri termini, “MAP-30” non indica il 30% di cui alla colonna B, ma il 70 % di tal che la colonna B è data dalla differenza tra la commessa principale indicata nel MAP di riferimento e la quota “MAP-30”).
Ed invero, durante il rapporto di subappalto, le parti si scambiavano i files excel relativi all'esecuzione NT del servizio, ove venivano indicati i dettagli delle lavorazioni, i luoghi ed i rispettivi importi. , poi, inviava periodicamente a mezzo mail a i predetti conteggi contenenti i prospetti di Pt_1 fatturazione, indicando in calce la dicitura “MAP –30”, in corrispondenza della quale indicava il settanta per cento del MAP di riferimento.
Tali documenti contengono - per ammissione della stessa parte appellante – meri conteggi contabili su fogli excel e dati preparatori e propedeutici alla fatturazione definitiva (“prospetti di fatturazione), di cui si avvaleva (o comunque aveva l'onere di avvalersi) nel predisporre i verbali di Pt_1 intervento di cui all'art.
2.4 del contratto e dal mese di ottobre 2015 le dichiarazioni di prestazioni eseguite (doc.2a e 2b fascicolo ESA), uniche attestazioni consentite contrattualmente nei confronti di e di al fine di determinare le lavorazioni effettivamente eseguite dal CP_3 CP_7 subappaltatore e il corrispettivo dovutogli nonché di procedere al pagamento del relativo compenso.
Del resto, i documenti prodotti da contenenti la dicitura “MAP-30” (doc.15-23 e 29 e 30) Pt_1 attengono esclusivamente a diciannove mesi a fronte di una pretesa creditoria estesa all'intera durata contrattuale di quarantotto mesi. Dunque, anche a voler accedere alla prospettazione attorea, essi proverebbero la misura del corrispettivo effettivamente dovuto solo per i diciannove mesi documentati da ma non anche quella relativa alle restanti ventinove mensilità e, conseguentemente, non Pt_1 varrebbero a documentare l'importo complessivo effettivamente dovuto per le quarantotto mensilità e ad accertare la sussistenza di un eventuale corrispettivo a saldo ancora dovuto. Lo stesso Parte_1 invero ha allegato e documentato che il compenso si determinava in base alle lavorazioni
[...] effettivamente svolte, potendo variare per ciascuna mensilità e periodo contrattuale.
I predetti files, inoltre, contengono difformità rispetto ai MAP indicati nella colonna A del doc.8 e nei
“riepiloghi MAP autorizzazione alla fatturazione” (doc.7A, 7B, 7C fasc.monitorio).
Ed invero, il doc.16 attiene al mese di gennaio 2014, non oggetto della presente controversia e, come tale, ininfluente.
Gli ulteriori documenti prodotti da doc. 15 a doc.23 e sub 29 e 30 contengono l'indicazione di un MAP diverso da quello indicato dall'appellante nella colonna A del doc. 8 prodotto nel procedimento monitorio: a titolo esemplificativo, il doc.13 relativo ad aprile 2014 indica un MAP di €119.038,00 diverso da quello riportato nella colonna A di €125.647; il doc.17 relativo al mese di novembre 2015 pagina 16 di 20 indica un MAP di euro 160.549,03 laddove nella colonna A del doc.8 è riportato un valore di
168.758,28; il doc. 18 relativo al mese di dicembre 2015 indica un MAP di €151.265 a fronte del valore di €166.369 riportato nella colonna A;
il doc. 20 relativo al mese di maggio 2016 indica un MAP di
€143.715 a fronte del valore di €170.510 riportato nella colonna A;
il doc 21 relativo al mese di dicembre 2016 indica un MAP di €139.767 a fronte del valore di €164.473 di cui alla colonna A;
il doc.
19 e il doc.23 non contengono l'indicazione del “map 30” e sono stati integrati mediante la produzione dei documenti 29,30 e 31; il doc. 22 contiene il riferimento ad un MAP Uniflotte relativo a marzo e aprile 2017, mentre lo schema excel si riferisce a gennaio e febbraio 2017, indicando un importo di euro 184.754,69 diverso da quello riportato nell'autorizzazione alla fatturazione di importo pari a
197.214,91; il doc.29 b relativo al mese di marzo 2016 indica un MAP di euro 149.862,27 diverso da quello contenuto nell'autorizzazione alla fatturazione proveniente da pari a 103.909,48; il CP_3 doc.29 b relativo ad aprile 2016 indica un MAP di euro 133.510,52 diverso dall'autorizzazione alla fatturazione per euro 170.510,52; il doc.29 b relativo al mese di giugno 2016 indica un MAP di euro
153.099,82 diverso da quello contenuto nell'autorizzazione alla fatturazione di euro 181303,97; il doc.29 b relativo a settembre 2016 indica un MAP di euro 164.850,63 diverso dall'autorizzazione alla fatturazione proveniente da per euro 170.839,66. CP_3
Ed ancora, come sopra già chiarito, gli importi indicati come MAP alla colonna A) – sui quali ha conteggiato il trenta per cento dovuto a titolo di corrispettivo complessivo - contengono Pt_1 compensi non oggetto dei contratti subappaltati a ma afferenti al “canone noleggio disposit. Pt_1
Serravalle/Pianoro”, alla “Manutenzione cassonetti Cesena”, ai CIG 58976796AB, 60802404C6,
6544933990, 6544992A40, di tal che non avrebbero potuto e dovuto essere in ogni caso computati, ai fini della determinazione del corrispettivo ancora dovuto, gli importi di euro 3209,24 per le mensilità da febbraio 2014 a novembre 2015; di euro 3024,45 per dicembre 2015; di euro 2839,66 per gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre 2016 e febbraio e marzo 2017; di euro 53.934,80 per aprile 2017.
Anche il confronto tra le date delle mail contenenti tali file excel e quelle delle dichiarazioni di prestazioni eseguite vale a comprovare che la corrispondenza di cui ai doc.15-23 e 29-30 rappresentava una comunicazione commerciale e contabile sulle lavorazioni eseguite, informale e propedeutica alla fatturazione, in quanto destinata ad essere di volta in volta precisata ed esattamente quantificata da nei verbali di intervento di cui all'art.
2.4 dei contratti di subappalto e nelle c.d. Pt_1
“dichiarazioni di prestazioni eseguite dal subappaltatore o subcontraente” dal 1 ottobre 2015.
In proposito, risulta per tabulas che il appellante ha reso in data 9.11.2016 la “dichiarazione Parte_1 di prestazioni eseguite” (con determinazione del relativo importo dovuto) relativa al periodo dal 1 pagina 17 di 20 ottobre 2015 al 31.10.2016, laddove “il prospetto di fatturazione contenente il MAP-30” è stato trasmesso a da in data anteriore, ossia il 29 maggio 2014 per il mese di aprile Pt_1 CP_7
2014 (doc.29A), il 22 agosto 2014 per la mensilità di luglio 2014 (doc.29A), il 16 ottobre 2014 per settembre 2014 (doc.29A), il 7.1.2016 per novembre 2015 (doc.17), il 27.1.2016 per dicembre 2015
(doc.18), il 27.2.2026 per gennaio 2016 (Doc.29 A), il 30.3.2016 per febbraio 2016 (doc.19 integrato da doc. 29 A), il 4 maggio 2016 per marzo 2016 (Doc.29 B), il 31 maggio 2016 per aprile 2016 (doc.29
b), il 1 luglio 2016 per maggio 2016 (doc.20); il 2 agosto 2016 per giugno 2016 (doc.29 b), il 2 settembre 2016 per luglio 2016 (doc.29 B), il 1 ottobre 2016 per agosto 2016 (doc.29 B), il 2 novembre
2016 per settembre 2016 (doc.29 b).
Analogamente ha rilasciato la dichiarazione di prestazioni eseguite in data 30.1.2017 per il Pt_1 periodo di dicembre 2016 e in data 2.1.2018 per il periodo di novembre 2017, dopo aver ricevuto da NT
rispettivamente in data 19 gennaio 2017 il c.d. prospetto di fatturazione per il primo periodo
(doc.21 e 30) ed il 28 dicembre 2017 per il secondo (doc.23).
Anche nei pochi casi in cui ha reso dichiarazioni di prestazioni eseguite in data antecedente alla ricezione del prospetto di fatturazione, non ha comunque effettuato alcun riferimento ad un Pt_1
“conguaglio” all'esito della trasmissione di tale documentazione (dichiarazione del 9.11.2016 per ottobre 2016 a fronte della mail del 29 novembre 2016 sub doc.29 B;
dichiarazione di del Pt_1
1.4.2017 per il periodo di marzo 2017 a fronte della mail dell'8 maggio 2017 sub doc.22).
Da ultimo, le mail provenienti da dell'11.01.2017 (doc. 30) e del NTroparte_1
13.02.2017 (doc. 31) non contengono, a differenza di quanto sostenuto da un espresso Pt_1 riferimento all'accordo negoziale di ripartizione del corrispettivo dell'appalto nelle percentuali del 70%
e del 30% (per differenza) tra e posto che: I) il primo NTroparte_1 Pt_1
NT documento rappresenta esclusivamente il riepilogo MAP trasmesso dall'ente concedente ad e da quest'ultima inoltrato al subappaltatore unitamente al foglio excel contenente il dato contabile propedeutico alla fatturazione con importi peraltro non corrispondenti a quelli indicati da Pt_1 nel proprio doc. 8 fascicolo monitorio;
II) la mail del 13 febbraio 2017, a firma dell'Amministratore
Delegato di ed indirizzata all'amministrazione del Consorzio Appellante, non riporta alcun CP_1 codice della commessa né corrisponde ad alcuno dei valori contenuti nel doc. 8 del fascicolo monitorio di controparte, né nelle autorizzazioni alla fatturazione (docc 7a/b/cdi , né nei file “map” Pt_1 prodotti dall'appellante, di tal che non vi è prova univoca che si riferisca ai contratti di subappalto oggetto di causa, essendo invece pacifico ed incontestato che nel 2017 sussistevano altri rapporti di subappalto tra e relativi al servizio lavaggio automezzi di estranei CP_1 Pt_1 CP_8 alla presente domanda di pagamento. pagina 18 di 20 8.III. In conclusione, i contratti di subappalto, interpretati secondo i canoni ermeneutici di cui agli artt.1362 e ss c.c, prevedevano sì la determinazione del corrispettivo computando le prestazioni a misura e i lavori effettivamente svolti, ma non contenevano alcuna previsione pattizia circa la commisurazione di tale compenso nella percentuale del trenta per cento della commessa principale, la cui statuizione non risulta aliunde da alcuna documentazione scritta, pur richiesta invece a pena di nullità, vertendosi in tema di appalti pubblici.
Di contro è risultato accertato che tale determinazione veniva effettuata, in ragione dei lavori effettivamente eseguiti, dalla stessa nelle dichiarazioni rese in adempimento dell'art.
2.2. e Pt_1 dell'art.
2.4 dei contratti di subappalto, secondo cui il pagamento del compenso era subordinato alla redazione dei c.d. “verbali di intervento” e da ottobre 2015 a gennaio 2018 delle c.d. “dichiarazioni di NT prestazioni eseguite”, sottoscritte dal subappaltatore e controfirmate da .
Come risulta per tabulas e come accertato anche dal consulente tecnico d'ufficio nel giudizio di primo NT grado, tutte le dichiarazioni inviate da ad ed all'ente committente, contenenti Pt_1
l'importo dei lavori effettivamente effettuati, corrispondono agli stessi compensi che ha Pt_1 allegato e documentato di aver percepito (colonna C doc.8 dalla stessa depositato in sede monitoria). NT
ha dunque sempre versato, esattamente, le somme dichiarate come dovute da in Pt_1 ossequio agli artt.
2.2. e 2.4. dei contratti di subappalto e alle relative autorizzazioni concesse da
NTroparte_3
In quest'ottica e proprio tenendo conto che il compenso era commisurato ai lavori effettivamente eseguiti, come dichiarati da e non agli importi fissi indicati nei contratti di subappalto, non Pt_1
è dovuta neppure la somma di euro 3700,50 che il consulente tecnico d'ufficio ha individuato NT comparando l'importo base indicato contrattualmente e quello corrisposto da a Parte_1
(somma non riconosciuta neppure dal primo giudice).
Correttamente, il giudice di primo grado ha ritenuto che non abbia assolto alla regola Pt_1 probatoria di cui all'art.2697 c.c., non avendo provato che il corrispettivo dei subappalti sarebbe stato concordato nella misura del trenta per cento della commessa principale.
Le somme reclamate dall'appellante non trovano alcun riscontro in una espressa pattuizione tra le parti o comunque in altra documentazione scritta intercorsa con CP_7
In difetto della prova del titolo in forza del quale l'appellante ha richiesto compensi ulteriori rispetto a quelli ricevuti, peraltro in misura corrispondente alla quantificazione effettuata proprio da Pt_1
l'appello deve ritenersi infondato e deve pertanto essere integralmente respinto, con conseguente conferma della decisione impugnata.
9.Le spese di lite del grado vanno poste a carico del appellante, soccombente. Parte_1
pagina 19 di 20 Si rileva la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello e condanna
[...]
a rimborsare a le spese di lite del grado, che Parte_1 NTroparte_1 liquida in € 10.060,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 co. 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di , dell'ulteriore importo a titolo Parte_1 di contributo unificato pari a quello previsto per la presente impugnazione.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte d'Appello, in data 10.7.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. ssa Carmela Italiano dott.ssa Manuela Velotti
pagina 20 di 20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Manuela Velotti Presidente dott. Andrea Lama Consigliere dott. Carmela Italiano Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 2147/2021 promossa da:
(codice fiscale e part. IVA: ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore e Presidente del Consiglio di Amministrazione sig. Parte_2
, con il patrocinio degli avv.ti Filippo Bavazzano ed Elena Rossi del Foro di Firenze
[...] APPELLANTE contro
(p.i. ), in persona del legale NTroparte_1 P.IVA_2 rappresentante sig. con il patrocinio dell'Avv.to Nicola Grasso Peroni del foro di NTroparte_2 Massa APPELLATO
Oggetto: Appello in materia di contratto di subappalto di servizi pubblici.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, ogni diversa eccezione, istanza e deduzione reietta, in riforma della sentenza del Tribunale di Reggio Emilia n. 1168/2021 in data 14 ottobre 2021 ed in accoglimento dell'appello che viene proposto con il presente atto, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, accogliere le seguenti conclusioni: NEL MERITO, Respingere
l'opposizione proposta da a socio unico avverso al decreto ingiuntivo n. NTroparte_1
2072/2019 (Rg. 4715/2019) emesso dal Tribunale di Reggio Emilia in data 2.10.2019 con conferma dello stesso.
Condannare a corrispondere al l'importo di € NTroparte_1 Parte_1
490.797,18 o quel diverso importo che risulterà di giustizia. In ogni caso con vittoria delle spese legali della fase di primo e di secondo grado del presente giudizio, anche per quanto riguarda le spese di C.T.U. e con condanna dell'appellata a restituire al esponente la somma di € 25.578,85 pagata per competenze e Parte_1
pagina 1 di 20 spese legali ed € 8.016,00 pagata per spese di C.T.U., in virtù della sentenza di Primo Grado. IN VIA
ISTRUTTORIA, Ammettere, occorrendo, la prova per testi richiesta con la memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2 c.p.c. nel Giudizio di Primo Grado”.
CONCLUSIONI DI "Piaccia all'Ill.ma Corte adita, NTroparte_1 disattesa ogni contraria deduzione ed eccezione, dichiarare l'appello proposto inammissibile ex art. 342 c.p.c. ovvero ex art. 348-bis c.p.c. per i motivi esposti in atti;
comunque rigettare l'appello proposto in quanto infondato nel merito per i motivi esposti in epigrafe ed a conferma della sentenza n. 1168/2021 pubblicata il 15 ottobre 2021 resa nel giudizio svoltosi innanzi il Tribunale di Reggio Emilia, RG 5700/19, revocare ed annullare il D.I. 2072/19 (RG 4715/19) emesso in data 2 ottobre 2019 e notificato a mezzo pec in data 7 ottobre
2019, in quanto infondato in fatto e in diritto, assolvendosi da ogni e NTroparte_1 qualsivoglia pretesa e domanda avversaria. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio e del giudizio di primo grado, oltre spese di CTU, oltre IVA, CAP ed oneri accessori".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con decreto del 2 ottobre 2019 il Tribunale di Reggio Emilia, su ricorso ex art. 633 e ss. c.p.c. depositato dal , emetteva il decreto ingiuntivo n. 2072/2019 nei confronti Parte_1 della società er il pagamento della somma complessiva Parte_3 di € 490.797,18, a saldo della fattura n.94 del 22.3.2019 e a titolo di corrispettivo ancora dovuto per l'esecuzione in subappalto del trenta per cento dei servizi oggetto del contratto di appalto intercorso tra l'appaltatrice la committente principale NTroparte_1 [...]
in relazione alla manutenzione del parco cassonetti e all' attività di NTroparte_3 movimentazione per le province di Bologna, MO, Ravenna-Imola-Faenza, Forlì e Rimini.
Con atto di citazione notificato in data 11 novembre 2019, NTroparte_1 proponeva tempestiva opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo nel giudizio iscritto al
[...]
n.r.g. 5700/2019, chiedendone la revoca. si costituiva con comparsa depositata in data 28.2.2020, domandando il rigetto Pt_1 dell'opposizione.
Concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo con ordinanza del 2.7.2020 pronunciata ai sensi dell'art.83 comma 7 lett.h D.L.17/2020, convertito dalla legge 27/2020, il Tribunale di Reggio
Emilia, con successivo provvedimento del 4.10.2020, rigettava l'istanza ex art.648 c.p.c., revocando la precedente decisione.
La causa era istruita mediante l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio e l'esame dei documenti prodotti dalle parti, mentre non venivano accolte le istanze di prova testimoniale e di esibizione ex art.210 c.p.c.. pagina 2 di 20 2.Con sentenza n. 1168/2021 del 14 ottobre 2021, il Tribunale di Reggio Emilia revocava il decreto ingiuntivo n. 2072/2019 del 2 ottobre 2019; condannava a rifondere ad Parte_1 le spese di lite, che liquidava in € 634,00 per esborsi ed € NTroparte_1
21.387,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, CPA e
IVA come per legge;
poneva definitivamente le spese della C.T.U., liquidate come da separato decreto,
a carico di Parte_1
Riteneva il giudice che i contratti di subappalto oggetto di causa, “lungi dal prevedere un corrispettivo calcolato nella misura fissa del 30% dell'appalto principale, stabiliscono importi che risultano essere NT stati integralmente già versati da secondo l'esatta quantificazione effettuata dalla stessa con la conseguenza che, stante la forma scritta prescritta in tema di appalti pubblici, è Pt_1 inammissibile ex art.2722 c.c. la prova orale insistita dall'odierna parte opposta volta a dimostrare una determinazione del compenso diversa da quella risultante dal contratto scritto.”
3. Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello;
ha resistito Parte_1
Parte_3
All'esito dell'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni dell'8.4.2025, la Corte ha trattenuto la causa in decisione con provvedimento del 16 aprile 2025, con il quale ha assegnato i termini ex art.190
c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali e delle repliche.
4. In via preliminare, l'appellante ha eccepito l'illegittimità dell'ordinanza del 4 ottobre 2020, con la quale il Tribunale di Reggio Emilia ha revocato il provvedimento del 2.7.2020 di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, “per violazione degli artt.648 e 177 c.p.c. in relazione al primo comma n.2 dell'art.342 cpc.
Tale eccezione deve ritenersi inammissibile per carenza di interesse dell'appellante a proporre impugnazione sul punto.
E' pur vero che l'art. 648 c.p.c. stabilisce che “il giudice istruttore, se l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, può concedere, provvedendo in prima udienza, con ordinanza non impugnabile, l'esecuzione provvisoria del decreto” e che l'art. 177, comma terzo, punto 2) c.p.c. dispone che “non sono modificabili né revocabili dal giudice che le ha pronunciate […] le ordinanze dichiarate espressamente non impugnabili dalla legge".
Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità, peraltro richiamata dallo stesso appellante, ha chiarito che
“l'ordinanza con la quale, in pendenza di opposizione a decreto ingiuntivo, è concessa o negata l'esecuzione provvisoria del provvedimento monitorio” ha natura anticipatoria della decisione, senza carattere di definitività e che “i suoi effetti sono destinati ad esaurirsi con la sentenza che pronuncia pagina 3 di 20 sulla opposizione” (Cass.Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13942 del 19/06/2014; cfr. anche Cass.Sez. 6 -
2, Ordinanza n. 24658 del 03/10/2019;Cass.Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24683 del 11/08/2022).
In applicazione di tali principi al caso di specie, la Corte osserva che all'eventuale declaratoria di illegittimità dell'ordinanza del 4 ottobre 2020 non conseguirebbe l'efficacia del provvedimento del
2.7.2020 di concessione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto, in quanto gli effetti di tale decisione, di natura anticipatoria e non definitiva, dovrebbero comunque considerarsi cessati a seguito della pronuncia della sentenza n.1168/2021 del 14 ottobre 2021 che ha revocato il provvedimento monitorio.
5.A. Passando all'esame del merito, con il primo motivo il ha dedotto la Parte_1
“violazione degli artt.2697 e 2722 c.c., censurando la decisione impugnata laddove il giudice di prime cure ha considerato inammissibile ex art.2722 c.c. la prova orale richiesta dall'opposta ed ha ritenuto che non abbia assolto all'onere, sullo stesso incombente, di provare che il corrispettivo dei Pt_1 contratti di subappalto era stato concordato nella misura del trenta per cento della commessa principale.
L'appellante (attore-opposto nel giudizio di primo grado) ha assunto di aver provato ex art.2697 c.c. sia l'avvenuta esecuzione in subappalto del trenta per cento del servizio di manutenzione dei cassonetti NT appaltato dalla committente all'appaltatrice nel periodo da febbraio 2014 a gennaio NTroparte_3
2018 sia la sua pretesa creditoria nella medesima percentuale del trenta per cento delle somme riscosse NT da in relazione agli appalti principali, previa detrazione degli acconti già versati e dunque per un corrispettivo residuo pari ad euro 490.797,18.
A sostegno della sua tesi difensiva, ha evidenziato che aveva già prodotto nel procedimento monitorio i contratti di subappalto sottoscritti dalle parti, i modelli di avvenuta prestazione (MAP) contenenti l'autorizzazione alla fatturazione con l'indicazione degli importi fatturati da Ecologia Soluzione
Ambiente (ESA) ad durante l'esecuzione del contratto di appalto tra gli stessi intercorso, NTroparte_3
NT nonché i files relativi ai conteggi effettuati da ed inviati periodicamente all'appellante, con il relativo riparto del compenso nella misura del 70 % a favore dell'appellata e del 30% a favore di Pt_1 sotto la dicitura “MAP – 30”; che tale documentazione era stata integrata e completata, a seguito delle NT eccezioni di , nel giudizio di opposizione e confermata dalle dichiarazioni rese dallo stesso NT amministratore delegato di nelle mail dell'11 gennaio 2017 e del 13 febbraio 2017; che le parti, anche in considerazione dei picchi di lavoro dovuti alla natura stagionale dell'attività subappaltata e ad eventi imprevisti e straordinari, avevano stabilito di uniformare la fatturazione periodica per un importo mensile costante, fissato in euro 33.762,50 per l'arco temporale da febbraio 2014 ad aprile 2017 ed in euro 51.000,00 da maggio 2017 a febbraio 2018, impegnandosi ad effettuare il conguaglio al termine della commessa al fine di corrispondere a la percentuale complessiva del 30% della somma Pt_1
pagina 4 di 20 NT fatturata da a Uniflotte S.r.l. - Gruppo Era;
che a tal fine era ammissibile la prova testimoniale tempestivamente formulata da a differenza di quanto erroneamente valutato dal giudice di Pt_1 primo grado, posto che essa era diretta a dimostrare non “un patto aggiunto” o contrario al contratto di subappalto, ma le modalità della sua esecuzione e che comunque sussisteva un principio di prova scritta che, ai sensi dell'art.2724 n.1 c.c., consentiva di superare il divieto di prova orale;
che le risultanze della consulenza tecnica contabile non avevano fornito alcun elemento rilevante ai fini della decisione.
5.B. Con il secondo motivo l'appellante ha dedotto la “violazione degli artt.1362 e ss. c.c. in relazione al primo comma n.2 dell'art.342 cpc”, censurando la decisione impugnata laddove il primo giudice ha ritenuto che nel contratto di subappalto fosse stato inequivocabilmente pattuito un importo fisso con possibilità di variazione nella misura massima del venti per cento e che i relativi compensi fossero stati integralmente corrisposti dall'appellata. Al contrario, proprio alla luce della natura del servizio
(manutenzione e movimentazione di 68.000 cassonetti per la raccolta di rifiuti dislocati nel territorio regionale), dell'elevata intensità di manodopera, dello stesso tenore letterale del contratto, il corrispettivo era composto da un importo fisso predeterminato e da una somma variabile computata in base ai lavori effettivamente eseguiti e conteggiando le prestazioni a misura. Lo stesso contratto disponeva che “ai prezzi concordati tra le parti non è stato applicato alcuno sconto su quelli applicati dall'ente appaltante alla committente”, tanto che il subappalto rispecchiava lo schema contrattuale NT dell'appalto tra e e vi era piena corrispondenza tra i prezzi del NTroparte_3 CP_3 contratto di appalto e quelli del subappalto.
6. costituendosi nel giudizio di appello e chiedendone il rigetto, NTroparte_1 ha eccepito, in primo luogo, che i contratti di subappalto intercorsi tra le parti non menzionavano in alcuna clausola una percentuale di affidamento nella misura del 30% dell'appalto principale ed, in ordine al corrispettivo, indicavano una somma precisa e fissa (art. 2.1), che poteva variare solo nei limiti del 20% dell'importo stesso (art. 2.2), da versarsi con pagamenti mensili costanti (art.2.3); in secondo luogo, rappresentava che i modelli di avvenuta prestazione (MAP) con le relative autorizzazioni a procedere con la fatturazione (il cui totale ha inserito nella colonna A del Pt_1 doc. 8 fascicolo monitorio e sul quale ha richiesto una percentuale pari al 30% - colonna B quale compenso complessivo dovuto) contenevano anche corrispettivi non dovuti sia perché il rapporto contrattuale con era iniziato in data 27.1.2015 e non a febbraio 2014, sia perché relativi ad Pt_1
NT servizi mai subappaltati da a (ad es. “canone noleggio disposit. Serravalle/Pianoro” Pt_1 ovvero “Manutenzione cassonetti Cesena”, ovvero ancora i CIG 58976796AB, 60802404C6,
6544933990, 6544992A40). Concludeva che, in ogni caso, in adempimento dell'art.
2.2. di ciascun contratto di subappalto, la stessa aveva reso dichiarazioni confessorie, indicando, per ogni Pt_1
pagina 5 di 20 periodo contrattuale e per gli specifici territori, l'esatto ammontare dei lavori effettivamente eseguiti;
NT tali servizi erano stati integralmente pagati da , tanto che aveva rilasciato le quietanze Pt_1 di avvenuto incasso.
7. I due motivi di appello, da esaminarsi congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono infondati.
7.A.La domanda del subappaltatore Consorzio Stabile CO.TRA.F ha ad oggetto la condanna di al pagamento della somma complessiva di euro 490.797,18 a titolo NTroparte_1 di corrispettivo a saldo dei servizi eseguiti in subappalto nel periodo da febbraio 2014 a gennaio 2018, NT in relazione ai contratti di appalto con il quale aveva affidato ad il NTroparte_3 CP_3 servizio di manutenzione del parco cassonetti di raccolta di rifiuti con correlate attività di movimentazione nel territorio regionale. ha sostenuto che il corrispettivo fosse stato convenuto nella misura del trenta per cento Pt_1 della commessa principale e che, pertanto, a fronte del pagamento di alcuni importi fissi mensili, computati a titolo di acconto, fosse ancora dovuto il saldo a conguaglio, come richiesto in sede monitoria. NT
ha eccepito che le somme reclamate dal non trovavano alcun riscontro in Parte_1 una espressa pattuizione scritta tra le parti.
7.B. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità anche a Sezioni Unite, “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (…). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento, perché l'eccezione si fonda sull'allegazione dell'inadempimento di un'obbligazione, al quale il debitore di quest'ultima dovrà contrapporre la prova del fatto estintivo costituito dall'esatto adempimento” (Cass. Sezioni Unite: N.
13533 del 2001 Rv. 549956 - 01; Cass. Sez. 1, n. 15659 del 15/07/2011 (Rv. 618664 - 01).
Pure nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, quale quello in esame, trattandosi di procedimento ordinario di cognizione che si svolge seconde le norme del processo ordinario, incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio (attore- opposto) il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. Pertanto, nel caso pagina 6 di 20 di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di forniture (o, come nella specie, servizi) spetta a chi fa valere tale diritto fornire la prova del fatto costitutivo, non potendo la fattura, costituente titolo idoneo per l'emissione del decreto, rappresentare fonte di prova in favore della parte che la ha emessa (cfr., ex multis, Cass. 17 novembre 2003, n. 17371; Cass. Sez. 3, n. 5071 del 2009;
Cass. Sez. 3 - , n. 19944 del 12/07/2023 (Rv. 668145 - 01).
7.C. Orbene, nel caso di specie, la fonte negoziale del diritto di credito deve essere provata per iscritto, vertendosi in materia di appalti pubblici, ove tale forma è richiesta non solo “ad probationem”, ma anche “ad substantiam”.
Anche qualora sussista un collegamento negoziale tra un accordo ed il contratto di appalto, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, tale patto deve necessariamente rivestire la forma scritta prescritta per la validità dell'appalto, pur non occorrendo che il requisito della forma scritta sia assicurato in un unico contesto, ben potendo la volontà negoziale esprimersi in diversi documenti o negozi, dovendo comunque assicurarsi che tutte le obbligazioni che formano il sinallagma siano documentate per iscritto (in questo senso, cfr. Cass.. Sez.
1 - Ordinanza n. 7323 del 19/03/2024).
Conseguentemente, l'appellante (attore-opposto) non può assolvere all'onere probatorio sullo stesso incombente ai sensi dell'art.2697 c.c. mediante la prova testimoniale, formulata nella memoria ex art.183 comma 6 n.2 c.p.c. depositata in primo grado e reiterata in appello.
Tale istanza istruttoria è inammissibile non solo ai sensi dell'art.2722 c.c., come correttamente evidenziato dal giudice di prime cure, ma prima ancora ai sensi dell'art.2725 c.c., trattandosi di contratti per i quali è prevista la forma scritta ad substantiam e dunque anche ad probationem.
Peraltro, i capitoli di prova reiterati in appello da attinenti sia alla fase genetica del Pt_1 contratto (cap.
1-2 memoria ex art.183 comma 6 n.2 cpc) sia a quella esecutiva (3,4,5, 6, 9) risultano anche irrilevanti ai fini della decisione, in quanto non idonei a dimostrare il preteso accordo negoziale relativo alla ripartizione del corrispettivo dell'appalto tra subappaltante e subappaltatrice in ragione rispettivamente del 70% e del 30%, circostanza sulla quale vertono esclusivamente i capitoli 7 e 8 che, come sopra spiegato, incorrono nel divieto di cui all'art.2725 c.c. oltre che nella violazione dell'art.2722 c.c. secondo cui “la prova per testimoni non è ammessa se ha per oggetto patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento, per i quali si alleghi che la stipulazione è stata anteriore o contemporanea”.
Il combinato disposto degli artt.2725, 2724 e 2722 c.c. preclude altresì l'applicazione dell'art.2724 n.1
c.c. richiesta dall'appellante, in quanto l'art.2725 c.c. consente la prova testimoniale solo nel caso indicato al n.3 di tale articolo (“quando il contraente ha senza sua colpa perduto il documento che gli forniva la prova”), che certamente non ricorre nel caso di specie. pagina 7 di 20 7.D. Analogamente, superflua ed in parte anche inammissibile ai fini della prova del predetto accordo negoziale è l'istanza di esibizione ex art.210 c.p.c. già formulata dal in Parte_1 primo grado e reiterata in grado di appello, avendo ad oggetto al punto I il capitolato speciale di appalto, che tuttavia è già nella disponibilità dell'appellante in quanto allegato sub n. 1 a ciascun contratto di appalto (cfr. lett. C delle premesse di ogni contratto di subappalto); al punto II le richieste di autorizzazione al subappalto, in parte prodotte dall'appellata in primo grado sub doc.12 ed in ogni caso irrilevanti ai fini della presente decisione;
sub III la documentazione contrattuale relativa all'anno
2013 non oggetto del presente procedimento. NT
7.E. Ciò premesso, è pacifico e documentale che né i contratti di subappalto stipulati tra e NT né tantomeno le autorizzazioni al subappalto rilasciate da ad Pt_1 CP_3 contenessero alcuna espressa previsione negoziale di riparto del corrispettivo tra la subappaltante NT ( ) e la subappaltatrice ( ) in misura rispettivamente pari al settanta per cento per la prima Pt_1
e al trenta per cento per la seconda.
Occorre dunque verificare se l'interpretazione del contratto di subappalto, effettuata applicando i canoni ermeneutici di cui agli artt.1362 e ss. c.c. e la valutazione della complessiva documentazione prodotta dalle parti possano condurre a ritenere comunque provata per iscritto tale previsione pattizia.
Orbene, risulta per tabulas che i rapporti commerciali tra ed Parte_1 [...]
avevano origine nel mese di dicembre 2013, pur avendo le parti stipulato i NTroparte_1 relativi contratti di subappalto in data 27.1.2015. NT Ed invero, l'appaltante aveva già affidato ad l'appalto NTroparte_5 CP_3 per il “servizio di manutenzione del parco contenitori di Hera S.p.a. con correlate attività di movimentazione”, per alcuni lotti del territorio dell'Emilia Romagna.
Nel mese di dicembre 2013 quest'ultima chiedeva a di subentrare, quale consorzio Pt_1 subappaltatore, alla cooperativa Mediacenter, precedente esecutrice del subappalto della predetta NT commessa. In conseguenza, stante la disponibilità di l'Ufficio Legale di con mail del Pt_1
27.12.2013 le proponeva di procedere al passaggio/assunzione di tutto il personale dipendente già impiegato sul servizio dal precedente subappaltatore (Mediacenter) (doc. 2 assunzione CP_3 personale). NTemporaneamente, le parti stipulavano anche il contratto di locazione dei mezzi NT necessari per l'esecuzione del subappalto che noleggiava a successivamente Pt_1
NT modificato, come da mail del 4.12.2015 (doc. 4 mail noleggio mezzi). Venivano altresì cedute da a altre attrezzature funzionali all'esecuzione del subappalto e di cui all'elenco “attrezzature Pt_1 per ” (documento 6 allegato alla fattura n. 197 del 28.02.2014). CP_3
pagina 8 di 20 NT Le stesse fatture emesse da e pagate da n. 17 del 31.03.2014, n. 30 del 30.04.2014, n. Pt_1
34 del 30.05.2014 e 37 del 30.06.2014, riferite all'iniziale periodo dell'attività subappaltata e nelle quali viene espressamente richiamato il C.I.G. di riferimento dei vari lotti, comprovano ulteriormente l'esistenza del rapporto di subappalto e l'avvenuto svolgimento del servizio fin dal mese di febbraio
2014 (doc. 7 fatture servizio subappaltato).
Fermo restando il ruolo di general contractor svolto da le effettive esecutrici del Pt_1 subappalto sono state la cooperativa “La Flotta dei Tartari” e successivamente le consorziate di PO (FI) (C.F. ) e Parte_4 P.IVA_3 Parte_5
(adesso a seguito di trasformazione) di AT (C.F. ). Parte_6 P.IVA_4
In data 27.01.2015, venivano poi sottoscritti i contratti di subappalto, suddivisi per lotti territorialmente distinti:
- n. 20150001 per il territorio di Bologna CIG 60801602C2 (successivamente divenuto CIG
5512313895), relativo al contratto Uniflotte-ESA n. 1570100131 quale rinnovo del precedente contratto n. 1440100041 (fascicolo monitorio doc. 2), cui era seguito, senza soluzione di continuità, il contratto di subappalto n. 20170012 stipulato il 28.2.2017 (doc. 8 opposta) per un importo pattuito pari ad euro 45.000,00 per il periodo dal 1.2.2017 al 30.4.2017, prorogato fino al 31.10.2017 per un valore corrispettivo di euro 103.500,00 (doc.28 opposta);
- n. 20150002 per il territorio di MO CIG 6080192D27 (successivamente divenuto CIG
5512326351), relativo al contratto Uniflotte-Esa n. 1570100130 quale rinnovo del precedente contratto n. 1440100033 (doc. 3 fascicolo monitorio) cui era seguito, senza soluzione di continuità, il contratto di subappalto n. 20170013 stipulato il 28.2.2017 (doc. 9 opposta) con scadenza al 30.4.2017 per un importo pattuito e autorizzato pari ad euro 45.000,00, prorogato per lo stesso importo fino al
31.10.2027 (doc.28 opposta);
- n. 20150003 per il territorio di Ravenna-Imola-Faenza CIG 6080201497 (successivamente divenuto
CIG 5512332843), relativo al contratto Uniflotte-Esa n. 1570100129 quale rinnovo del precedente contratto n. 1440100034 (doc. 4 fascicolo monitorio) cui era seguito, senza soluzione di continuità, il contratto di subappalto n. 20170014 (doc. 10 opposta - subappalto Imola-Ravenna-Faenza 28.02.2017) per un importo pattuito e autorizzato di 76.500,00, con scadenza al 30.4.2027, prorogato al 31.10.2017
(doc.28 opposta);
- n. 20150004 per il territorio di Forlì CIG 60802236BE (successivamente divenuto CIG 5512337C62), relativo al contratto Uniflotte-Esa n. 1570100127 quale rinnovo del precedente contratto n.
1440100035 (doc. 5 fascicolo monitorio) cui era seguito, senza soluzione di continuità, il contratto di subappalto n. 20170015 per un importo pattuito e autorizzato dall'ente appaltante di euro 13.500,00 pagina 9 di 20 (doc. 11 opposta - subappalto Forlì 28.02.2017), con scadenza al 30.4.2017, prorogato al 31.10.2017
(doc.28 opposta);
- n. 20150005 per il territorio di Rimini CIG 60802561FB (successivamente divenuto CIG
5512317BE1) (doc. 6 subappalto Rimini) cui era seguito, senza soluzione di continuità il contratto di subappalto n. 20170016 del 28.2.2017 (doc. 12 opposta) con scadenza al 30.4.2027, poi prorogato fino al 31.10.2017 (doc.14 opposta: autorizzazione subappalti), per un importo pattuito e autorizzato dall'ente appaltante di euro 67.500,00 (doc.28 opposta).
Tutti i predetti contratti venivano autorizzati dalla committente (cfr. contratti di NTroparte_3 subappalto e autorizzazione del 27.6.2017 di depositata dall'opponente unitamente alla CP_3 memoria del 25.6.2020) e il subappalto, per ciascun territorio, era da ultimo ulteriormente prorogato al NT 31.1.2018 (cfr. dichiarazioni delle prestazioni eseguite rese da e prodotte da sub 2a e Pt_1
2b). NT A differenza di quanto eccepito da sia in primo grado sia in sede di appello in ordine alla durata NT del rapporto negoziale, i contratti di subappalto stipulati tra e afferivano dunque al Pt_1 periodo da febbraio 2014 al gennaio 2018.
E' pacifico e documentale che essi riguardavano i lotti contraddistinti dai territori di Bologna, MO,
Ravenna-Imola-Faenza, Forlì e Rimini, originariamente individuati da codici identificativi di gara
(C.I.G.), poi variati a seguito dei rinnovi e delle proroghe contrattuali e che i servizi subappaltati consistevano nella manutenzione e movimentazione del parco cassonetti per la raccolta di rifiuti dislocati in tali territori (circa 68.000 cassonetti), i quali dovevano essere ispezionati individuando quelli che necessitavano di manutenzione, spostati presso le officine dedicate alla riparazione e riposizionati a seguito dell'esecuzione degli interventi. NT NT Come eccepito da , tra i servizi appaltati da ad , non erano stati tuttavia NTroparte_3 subappaltati a quelli afferenti il “canone noleggio disposit. Serravalle/Pianoro”, Pt_1
“Manutenzione cassonetti Cesena”, “i CIG 58976796AB, 60802404C6, 6544933990, 6544992A40”, come desumibile dal confronto dei codici che individuano l'appalto principale (CIG) indicati da nel ricorso per decreto ingiuntivo con i CIG indicati nei modelli di avvenuta prestazione Pt_1
NT rilasciati da ad con autorizzazione alla fatturazione di cui ai doc. 7a, b, c del CP_3 fascicolo monitorio. NT Ciò chiarito in ordine alla durata e all'oggetto del subappalto, è documentale che e Pt_1 negli stessi contratti di subappalto del 27.1.2025 e nelle relative proroghe, prodotti dalle parti (doc. da 2
a 6 fascicolo monitorio e doc. da 8 a 14 fascicolo opposizione) hanno disciplinato la determinazione del corrispettivo, prevedendo all'art.2 “importo del contratto e modalità di pagamento” che: pagina 10 di 20 “2.1.L'importo del servizio da eseguirsi nel territorio di (…) per il periodo contrattuale è pari a euro
(…) di cui euro (…) per onere per la sicurezza”. “ 2.2 Gli importi sopra indicati potranno essere variati in più o in meno nella misura max del 20%. La determinazione dei corrispettivi avverrà computando le prestazioni a misura come meglio specificato nell'allegato prezzi unitari. Si precisa inoltre che ai prezzi concordati tra le parti non è stato applicato alcuno sconto su quelli applicati dall'ente appaltante alla committente così pure gli oneri della sicurezza ammontano per quota parte agli stessi importi indicati dall'ente appaltante.” 2.3. “Il pagamento avverrà con liquidazione su base mensile (…)”. 2.4. “Il avrà diritto al pagamento relativo ai lavori effettivamente eseguiti”. Parte_1
Diversamente da quanto sostenuto dal giudice di primo grado e da quanto allegato dall'appellata anche NT nel giudizio di appello, già il chiaro tenore letterale delle pattuizioni intercorse tra e Pt_1 depone, in applicazione dell'art.1362 c.c., nel senso che il corrispettivo del subappalto fosse stato determinato “a misura come meglio specificato nell'allegato prezzi unitari” (cfr. art.2.2.) ed in relazione “ai lavori effettivamente eseguiti” (2.4), sia pure tenendo conto di un importo base del servizio, contrattualmente stabilito ex ante (art.
2.1. e 2.2).
Tale schema contrattuale previsto in ciascun subappalto (pagamento a misura variabile con prezzo base) è il medesimo utilizzato dalla stazione appaltante nel contratto di appalto NTroparte_3 commissionato ad dal quale il subappalto tra d NTroparte_1 Parte_1 [...]
, trovando conferma nello stesso capitolato di prodotto dall'appellante quale doc. CP_6 NTroparte_3
32.
Esso poi è pienamente conforme al disposto di cui all'art. 53, comma 4, D.Lgs 163/2006, applicabile al caso di specie ratione temporis, che consentendo alle stazioni appaltanti di stipulare a misura “i contratti di appalto relativi a manutenzione”, tra i quali rientra la fattispecie in esame, precisa che solo
“per le prestazioni a corpo il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità e qualità della prestazione. Per le prestazioni a misura, il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva della prestazione. Per l'esecuzione di prestazioni a misura, il capitolato fissa i prezzi invariabili per unità di misura e per ogni tipologia di prestazione”.
E' altresì normativamente previsto all'art. 118, comma 4, D.Lgs 163/2006 che l'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione.
NTrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, tuttavia, la predetta interpretazione del contratto secondo cui il corrispettivo doveva determinarsi mediante “il computo delle prestazioni a misura” e
“sulla base dei lavori effettivamente svolti” non implica necessariamente ed automaticamente che le spettanze di dovessero essere conteggiate nella percentuale del trenta per cento del Parte_1
pagina 11 di 20 compenso dell'appalto principale, a nulla rilevando in tal senso che il subappalto fosse stato affidato nella quota del trenta per cento, come pure è verosimile alla luce dell'espresso richiamo operato nel punto b) delle premesse “all'art.118 D.Lgs. 163/2006” (per il quale, nella formulazione applicabile ratione temporis, il subappalto era ammissibile per una quota non superiore al trenta per cento NT dell'importo complessivo del contratto di appalto), dei documenti contabili provenienti da e prodotti dall'appellante (doc.15-23 e 29-30) ove era contenuta la dicitura “MAP-30” ed, infine, della NT dichiarazione resa dalla difesa di all'udienza del 1.10.2020 nel giudizio di primo grado.
La quota di affidamento del subappalto attiene infatti ai servizi e lavori che, con l'autorizzazione della stazione appaltante, l'appaltatore può delegare a terzi e, secondo la normativa applicabile all'epoca dei fatti, doveva essere contenuta nella misura massima del trenta per cento.
Conseguentemente, essa non può, di per sé sola considerata ed in mancanza di una espressa previsione pattizia in tal senso, valere a determinare nella stessa percentuale il corrispettivo, che invero anche nei contratti in esame, quali interpretati applicando il canone ermeneutico letterale, era commisurato “ai lavori effettivamente eseguiti” con l'indicazione di un prezzo base, senza contenere alcun riferimento alla percentuale del trenta per cento della commessa principale.
Un siffatto accordo (compenso al trenta per cento) non può neppure desumersi, applicando i canoni ermeneutici legislativamente previsti, dall'interpretazione sistematica delle clausole contrattuali ai sensi dell'art.1363 c.c. e dalla valutazione del comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto ai sensi dell'art.1362 c.c..
Sotto il primo profilo, risulta per tabulas che lo stesso al punto 2.4 di ciascun contratto di Parte_1 subappalto si era impegnato, proprio al fine di determinare il corrispettivo e commisurarlo ai lavori effettivamente eseguiti, a rilasciare “obbligatoriamente un verbale di intervento (già in uso) che necessariamente dovrà essere controfirmato da un referente di Ecologia. Ad ogni fattura emessa dal
dovranno essere allegati i verbali di intervento controfirmati. La fattura ed i verbali allegati Parte_1 costituiscono presupposto per il pagamento della fattura da parte della committente”, dichiarando al
“punto c) delle premesse”, “di conoscere ed accettare in ogni sua parte il capitolato speciale di appalto per il servizio di manutenzione contenitori rifiuti e attività correlate di (capitolato di cui CP_3 all'all.1), nonché accettando al “punto h) premesse” “di eseguire l'appalto alle condizioni stabilite nel presente contratto e negli allegati assumendone tutte le responsabilità e riconoscendo che i prezzi pattuiti sono remunerativi”.
Il appellante era poi consapevole della necessità dell'autorizzazione scritta di Parte_1 CP_3
NT su richiesta di , per la stessa efficacia e validità dei contratti oggetto di causa e dunque anche ai fini della determinazione del compenso (cfr. punto f delle premesse dei singoli subappalti). pagina 12 di 20 Sotto il secondo profilo e tenuto conto del canone ermeneutico di cui all'art.1362 comma 2 c.c., è altrettanto documentale che: NT
- tutti i contratti di subappalto intercorsi tra e da febbraio 2014 a gennaio 2018 (doc.5 Pt_1
NT
e doc. n. 2, 3, 4, 5, 6 del monitorio, n. 8, 9, 10, 11, 12 merito) erano stati autorizzati da Pt_1 con atti perfettamente corrispondenti quanto a “territorio”, “periodo” e “corrispettivo” NTroparte_3
NT (doc.14 merito;
docc. 6 e 7 con relative richieste di autorizzazioni al subappalto sub Pt_1 doc.12 ESAdoc.
2-6 fascicolo monitorio);
- in ottemperanza alle predette clausole contrattuali, già dal febbraio 2014 aveva l'obbligo Pt_1
NT di rilasciare i verbali di intervento controfirmati da in ordine ai lavori effettivamente eseguiti e da ottobre 2015 redigeva e sottoscriveva le “dichiarazioni di prestazioni eseguite dal subappaltatore o subcontraente”, con i quali, per ogni mese (o periodo) di durata contrattuale di ciascun subappalto, NT comunicava ufficialmente all'appaltatore ( ) ed all'ente pubblico committente ( , CP_3
NT l'esatto ammontare dei lavori eseguiti ed il corrispondente importo (cfr. doc. 2 A e 2 B prodotti da che riproducono il seguente schema “NTratto n……-in alto a sx -Il sottoscritto Parte_7
..in qualità di legale rappresentante dell'impresa Consorzio Stabile Cotraf….consapevole
[...] delle sanzioni penali previste dall'art.76 DPR 445/2000….dichiara ed attesta che l'impresa subappaltatrice ha svolto in tale ruolo e per il periodo___prestazioni per un importo complessivo pari ad euro____”); NT
- , al fine di ottenere il pagamento del corrispettivo relativo all'appalto principale da parte del
Committente, consegnava all'ente concedente le dichiarazioni rese direttamente da in Pt_1 esecuzione dell'art.
2.2 e dell'art.
2.4. di ciascun subappalto, aventi ad oggetto l'effettivo importo delle prestazioni da questo materialmente eseguite (docc. 2a-2b ESA) nonché una dichiarazione liberatoria da parte del subappaltatore di essere stato saldato degli importi indicati nei contratti di subappalto (doc.
13 ESA).
Tale modalità di determinazione e relativo pagamento del corrispettivo del subappalto era del resto l'unica prevista e consentita da NTroparte_3
Ed invero, già nel capitolato speciale di appalto di (richiamato dai contratti di subappalto CP_3 del 27.1.2015 quali rinnovi dei precedenti intercorsi nel 2014), l'art.11 relativo ai pagamenti prevedeva che i corrispettivi del servizio svolto fossero liquidati su base mensile dietro presentazione di regolare fattura da parte dell'impresa, alla quale doveva essere allegato obbligatoriamente il riepilogo dei moduli di avvenuta presentazione (MAP). L'impresa doveva dare evidenza, nel caso di subappalto, al referente Aziendale in relazione a ciascuno MAP maturato degli importi delle prestazioni eseguite nell'ambito dello stesso MAP da eventuali subappaltatori;
a tal fine l'impresa, di volta in volta, pagina 13 di 20 produceva al referente aziendale apposita dichiarazione in tal senso resa da ciascun subappaltatore su modello standard messo a disposizione dalla Committente sulla piattaforma. L'impresa, entro venti giorni dall'avvenuto pagamento di ciascun MAP, doveva produrre alla committente copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori in relazione alle prestazioni eseguite nell'ambito del MAP dato.
Siffatta disposizione era confermata nell'autorizzazione al subappalto del 5.4.2017, ove la stessa NT prevedeva espressamente che l'impresa appaltatrice “resta impegnata a produrre NTroparte_3 al Direttore Lavori /referente aziendale, in riferimento a ciascun SAL o MPA maturato, la dichiarazione resa dal subappaltatore autorizzato (convalidata da codesta Impresa appaltatrice) circa
l'importo delle prestazioni eseguite nell'ambito di quel dato SAL o MAP” (dichiarazione da rendere sul modulo standard denominato “dichiarazione prestazioni eseguite dal subappaltatore”); resta impegnata, anche sulla scorta delle dichiarazioni di cui al punto precedente, a produrre al Direttore
Lavori /referente aziendale, entro venti giorni dall'avvenuto pagamento da parte della Committente di ciascun SAL o MAP, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore in relazione alle prestazioni da questo eseguite nell'ambito del SAL o MAP dato o in alternativa una dichiarazione liberatoria rilasciata dal subappaltatore in ordine all'avvenuto pagamento delle prestazioni affidate in subappalto”, riservandosi, in caso di irregolarità, di sospendere fino ad avvenuta regolarizzazione il pagamento all'appaltatore e optare per la liquidazione diretta al subappaltatore
(doc.14 fasc.ESA primo grado). NT Le dichiarazioni di scienza rese nei confronti di e di ai sensi degli artt.
2.2. e 2.4. dei CP_3 contratti di subappalto ed in conformità agli obblighi imposti dalla stazione appaltante nell'autorizzazione al subappalto (doc.2A e 2 B), per la loro natura e per il chiaro tenore letterale, non possono essere qualificate come quietanze di pagamento “in attesa della determinazione di un futuro saldo del trenta per cento”, come pure allegato dall'appellante.
La natura pubblica del servizio subappaltato, la forma scritta ad substantiam, la peculiare disciplina normativa e pattizia non consentono di avvalorare tale tesi difensiva, risultando per tabulas che lo stesso certificava, peraltro nella consapevolezza delle sanzioni penali previste Parte_1 per le dichiarazioni mendaci, i lavori effettivamente svolti e l'importo dovutogli a titolo di corrispettivo dell'appalto e che le predette dichiarazioni non contenevano alcun riferimento ad eventuali successivi conguagli o alla qualificazione di tali somme a titolo di acconto. NT Del resto, come correttamente provato da , il appellante emetteva, a titolo di quietanza, Parte_1
NT altri e diversi documenti, ossia le c.d. “dichiarazioni di incassi” (doc.13 ).
pagina 14 di 20 8.Alla luce di tale interpretazione della disciplina contrattuale del corrispettivo e del chiaro contenuto delle dichiarazioni di prestazioni eseguite del subappaltatore, gli ulteriori documenti prodotti dall'appellante sia in sede monitoria sia nel giudizio di opposizione non sono idonei ad assolvere all'onere ex art.2697 c.c., sullo stesso incombente, di provare il titolo in forza del quale ha chiesto il corrispettivo a saldo di quanto già ricevuto.
8.I. Nella scheda riepilogativa di cui al doc.8 del fascicolo monitorio, sulla base della quale è stata emessa la fattura n. 94 del 22.03.2019 di €. 490.797,18 (doc. 9 fattura ed estratto autentico registro Iva fascicolo monitorio), ha infatti indicato nella colonna “A” i valori dei modelli di avvenuta Pt_1
NT prestazione rappresentanti gli importi fatturati da ad con relativa autorizzazione alla CP_3 fatturazione, per un totale di euro 7.260.190,91; nella colonna “B” l'importo percentuale del trenta per cento sul fatturato generato dai servizi subappaltati a per euro 2.178.057,27; nella colonna Pt_1
NT
“C” l'importo fatturato da di euro 1775.764,50 ed effettivamente corrisposto da;
nella Pt_1 colonna “D” la differenza tra il corrispettivo pari al trenta per cento della commessa principale e il compenso già ricevuto.
Orbene, come risulta per tabulas (e confermato dal consulente tecnico d'ufficio dott. Persona_1 nominato nel procedimento di primo grado), gli importi indicati nella colonna “A” hanno trovato NT riscontro documentale nei modelli di avvenuta prestazione fatturati da ad e da CP_3 questa autorizzati alla fatturazione, prodotti dall'appellante sub 7a , 7b, 7 c e sub doc.21 e 30, ad eccezione delle mensilità di dicembre 2015 ( € 166.369,48), di marzo 2016 ( € 152.701,93), di gennaio
2017 (€ 159.270,98), di febbraio 2017 (€ 163.007,40), di maggio 2017 ( € 195.906,27), di gennaio
2018 (€ 174.541,15).
La colonna “A” e i documenti prodotti a riscontro degli importi ivi indicati rappresentano tuttavia i NT corrispettivi mensili dell'appalto principale stipulato tra e afferente al periodo CP_3 contrattuale da febbraio 2014 a gennaio 2018 e, di per sé soli considerati, nulla provano in merito ai NT rapporti tra e Pt_1
Quest'ultimo li ha prodotti infatti esclusivamente al fine di provare il corrispettivo dell'appalto, sul quale conteggiare il trenta per cento, ritenuto dovuto a titolo di compenso per il subappalto e riportato nella colonna B.
8.II.Nella prospettazione attorea, gli importi indicati in tale colonna B) avrebbero dovuto trovare riscontro documentale nella dicitura “MAP-30” contenuta nei files excel inviati periodicamente per NT mail da a (doc. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e doc. 29 a , 29b e 30 opposta) a Pt_1 seguito della ricezione dei “riepiloghi MAP autorizzazione alla fatturazione” da parte di CP_3
(doc.7a,7b,7c, e 29-31 opposta) ed, in particolare, avrebbero dovuto coincidere con la differenza
[...]
pagina 15 di 20 tra la commessa principale (colonna A) e la quota identificata con la dicitura “MAP-30”, NT corrispondente al settanta per cento spettante ad (in altri termini, “MAP-30” non indica il 30% di cui alla colonna B, ma il 70 % di tal che la colonna B è data dalla differenza tra la commessa principale indicata nel MAP di riferimento e la quota “MAP-30”).
Ed invero, durante il rapporto di subappalto, le parti si scambiavano i files excel relativi all'esecuzione NT del servizio, ove venivano indicati i dettagli delle lavorazioni, i luoghi ed i rispettivi importi. , poi, inviava periodicamente a mezzo mail a i predetti conteggi contenenti i prospetti di Pt_1 fatturazione, indicando in calce la dicitura “MAP –30”, in corrispondenza della quale indicava il settanta per cento del MAP di riferimento.
Tali documenti contengono - per ammissione della stessa parte appellante – meri conteggi contabili su fogli excel e dati preparatori e propedeutici alla fatturazione definitiva (“prospetti di fatturazione), di cui si avvaleva (o comunque aveva l'onere di avvalersi) nel predisporre i verbali di Pt_1 intervento di cui all'art.
2.4 del contratto e dal mese di ottobre 2015 le dichiarazioni di prestazioni eseguite (doc.2a e 2b fascicolo ESA), uniche attestazioni consentite contrattualmente nei confronti di e di al fine di determinare le lavorazioni effettivamente eseguite dal CP_3 CP_7 subappaltatore e il corrispettivo dovutogli nonché di procedere al pagamento del relativo compenso.
Del resto, i documenti prodotti da contenenti la dicitura “MAP-30” (doc.15-23 e 29 e 30) Pt_1 attengono esclusivamente a diciannove mesi a fronte di una pretesa creditoria estesa all'intera durata contrattuale di quarantotto mesi. Dunque, anche a voler accedere alla prospettazione attorea, essi proverebbero la misura del corrispettivo effettivamente dovuto solo per i diciannove mesi documentati da ma non anche quella relativa alle restanti ventinove mensilità e, conseguentemente, non Pt_1 varrebbero a documentare l'importo complessivo effettivamente dovuto per le quarantotto mensilità e ad accertare la sussistenza di un eventuale corrispettivo a saldo ancora dovuto. Lo stesso Parte_1 invero ha allegato e documentato che il compenso si determinava in base alle lavorazioni
[...] effettivamente svolte, potendo variare per ciascuna mensilità e periodo contrattuale.
I predetti files, inoltre, contengono difformità rispetto ai MAP indicati nella colonna A del doc.8 e nei
“riepiloghi MAP autorizzazione alla fatturazione” (doc.7A, 7B, 7C fasc.monitorio).
Ed invero, il doc.16 attiene al mese di gennaio 2014, non oggetto della presente controversia e, come tale, ininfluente.
Gli ulteriori documenti prodotti da doc. 15 a doc.23 e sub 29 e 30 contengono l'indicazione di un MAP diverso da quello indicato dall'appellante nella colonna A del doc. 8 prodotto nel procedimento monitorio: a titolo esemplificativo, il doc.13 relativo ad aprile 2014 indica un MAP di €119.038,00 diverso da quello riportato nella colonna A di €125.647; il doc.17 relativo al mese di novembre 2015 pagina 16 di 20 indica un MAP di euro 160.549,03 laddove nella colonna A del doc.8 è riportato un valore di
168.758,28; il doc. 18 relativo al mese di dicembre 2015 indica un MAP di €151.265 a fronte del valore di €166.369 riportato nella colonna A;
il doc. 20 relativo al mese di maggio 2016 indica un MAP di
€143.715 a fronte del valore di €170.510 riportato nella colonna A;
il doc 21 relativo al mese di dicembre 2016 indica un MAP di €139.767 a fronte del valore di €164.473 di cui alla colonna A;
il doc.
19 e il doc.23 non contengono l'indicazione del “map 30” e sono stati integrati mediante la produzione dei documenti 29,30 e 31; il doc. 22 contiene il riferimento ad un MAP Uniflotte relativo a marzo e aprile 2017, mentre lo schema excel si riferisce a gennaio e febbraio 2017, indicando un importo di euro 184.754,69 diverso da quello riportato nell'autorizzazione alla fatturazione di importo pari a
197.214,91; il doc.29 b relativo al mese di marzo 2016 indica un MAP di euro 149.862,27 diverso da quello contenuto nell'autorizzazione alla fatturazione proveniente da pari a 103.909,48; il CP_3 doc.29 b relativo ad aprile 2016 indica un MAP di euro 133.510,52 diverso dall'autorizzazione alla fatturazione per euro 170.510,52; il doc.29 b relativo al mese di giugno 2016 indica un MAP di euro
153.099,82 diverso da quello contenuto nell'autorizzazione alla fatturazione di euro 181303,97; il doc.29 b relativo a settembre 2016 indica un MAP di euro 164.850,63 diverso dall'autorizzazione alla fatturazione proveniente da per euro 170.839,66. CP_3
Ed ancora, come sopra già chiarito, gli importi indicati come MAP alla colonna A) – sui quali ha conteggiato il trenta per cento dovuto a titolo di corrispettivo complessivo - contengono Pt_1 compensi non oggetto dei contratti subappaltati a ma afferenti al “canone noleggio disposit. Pt_1
Serravalle/Pianoro”, alla “Manutenzione cassonetti Cesena”, ai CIG 58976796AB, 60802404C6,
6544933990, 6544992A40, di tal che non avrebbero potuto e dovuto essere in ogni caso computati, ai fini della determinazione del corrispettivo ancora dovuto, gli importi di euro 3209,24 per le mensilità da febbraio 2014 a novembre 2015; di euro 3024,45 per dicembre 2015; di euro 2839,66 per gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre 2016 e febbraio e marzo 2017; di euro 53.934,80 per aprile 2017.
Anche il confronto tra le date delle mail contenenti tali file excel e quelle delle dichiarazioni di prestazioni eseguite vale a comprovare che la corrispondenza di cui ai doc.15-23 e 29-30 rappresentava una comunicazione commerciale e contabile sulle lavorazioni eseguite, informale e propedeutica alla fatturazione, in quanto destinata ad essere di volta in volta precisata ed esattamente quantificata da nei verbali di intervento di cui all'art.
2.4 dei contratti di subappalto e nelle c.d. Pt_1
“dichiarazioni di prestazioni eseguite dal subappaltatore o subcontraente” dal 1 ottobre 2015.
In proposito, risulta per tabulas che il appellante ha reso in data 9.11.2016 la “dichiarazione Parte_1 di prestazioni eseguite” (con determinazione del relativo importo dovuto) relativa al periodo dal 1 pagina 17 di 20 ottobre 2015 al 31.10.2016, laddove “il prospetto di fatturazione contenente il MAP-30” è stato trasmesso a da in data anteriore, ossia il 29 maggio 2014 per il mese di aprile Pt_1 CP_7
2014 (doc.29A), il 22 agosto 2014 per la mensilità di luglio 2014 (doc.29A), il 16 ottobre 2014 per settembre 2014 (doc.29A), il 7.1.2016 per novembre 2015 (doc.17), il 27.1.2016 per dicembre 2015
(doc.18), il 27.2.2026 per gennaio 2016 (Doc.29 A), il 30.3.2016 per febbraio 2016 (doc.19 integrato da doc. 29 A), il 4 maggio 2016 per marzo 2016 (Doc.29 B), il 31 maggio 2016 per aprile 2016 (doc.29
b), il 1 luglio 2016 per maggio 2016 (doc.20); il 2 agosto 2016 per giugno 2016 (doc.29 b), il 2 settembre 2016 per luglio 2016 (doc.29 B), il 1 ottobre 2016 per agosto 2016 (doc.29 B), il 2 novembre
2016 per settembre 2016 (doc.29 b).
Analogamente ha rilasciato la dichiarazione di prestazioni eseguite in data 30.1.2017 per il Pt_1 periodo di dicembre 2016 e in data 2.1.2018 per il periodo di novembre 2017, dopo aver ricevuto da NT
rispettivamente in data 19 gennaio 2017 il c.d. prospetto di fatturazione per il primo periodo
(doc.21 e 30) ed il 28 dicembre 2017 per il secondo (doc.23).
Anche nei pochi casi in cui ha reso dichiarazioni di prestazioni eseguite in data antecedente alla ricezione del prospetto di fatturazione, non ha comunque effettuato alcun riferimento ad un Pt_1
“conguaglio” all'esito della trasmissione di tale documentazione (dichiarazione del 9.11.2016 per ottobre 2016 a fronte della mail del 29 novembre 2016 sub doc.29 B;
dichiarazione di del Pt_1
1.4.2017 per il periodo di marzo 2017 a fronte della mail dell'8 maggio 2017 sub doc.22).
Da ultimo, le mail provenienti da dell'11.01.2017 (doc. 30) e del NTroparte_1
13.02.2017 (doc. 31) non contengono, a differenza di quanto sostenuto da un espresso Pt_1 riferimento all'accordo negoziale di ripartizione del corrispettivo dell'appalto nelle percentuali del 70%
e del 30% (per differenza) tra e posto che: I) il primo NTroparte_1 Pt_1
NT documento rappresenta esclusivamente il riepilogo MAP trasmesso dall'ente concedente ad e da quest'ultima inoltrato al subappaltatore unitamente al foglio excel contenente il dato contabile propedeutico alla fatturazione con importi peraltro non corrispondenti a quelli indicati da Pt_1 nel proprio doc. 8 fascicolo monitorio;
II) la mail del 13 febbraio 2017, a firma dell'Amministratore
Delegato di ed indirizzata all'amministrazione del Consorzio Appellante, non riporta alcun CP_1 codice della commessa né corrisponde ad alcuno dei valori contenuti nel doc. 8 del fascicolo monitorio di controparte, né nelle autorizzazioni alla fatturazione (docc 7a/b/cdi , né nei file “map” Pt_1 prodotti dall'appellante, di tal che non vi è prova univoca che si riferisca ai contratti di subappalto oggetto di causa, essendo invece pacifico ed incontestato che nel 2017 sussistevano altri rapporti di subappalto tra e relativi al servizio lavaggio automezzi di estranei CP_1 Pt_1 CP_8 alla presente domanda di pagamento. pagina 18 di 20 8.III. In conclusione, i contratti di subappalto, interpretati secondo i canoni ermeneutici di cui agli artt.1362 e ss c.c, prevedevano sì la determinazione del corrispettivo computando le prestazioni a misura e i lavori effettivamente svolti, ma non contenevano alcuna previsione pattizia circa la commisurazione di tale compenso nella percentuale del trenta per cento della commessa principale, la cui statuizione non risulta aliunde da alcuna documentazione scritta, pur richiesta invece a pena di nullità, vertendosi in tema di appalti pubblici.
Di contro è risultato accertato che tale determinazione veniva effettuata, in ragione dei lavori effettivamente eseguiti, dalla stessa nelle dichiarazioni rese in adempimento dell'art.
2.2. e Pt_1 dell'art.
2.4 dei contratti di subappalto, secondo cui il pagamento del compenso era subordinato alla redazione dei c.d. “verbali di intervento” e da ottobre 2015 a gennaio 2018 delle c.d. “dichiarazioni di NT prestazioni eseguite”, sottoscritte dal subappaltatore e controfirmate da .
Come risulta per tabulas e come accertato anche dal consulente tecnico d'ufficio nel giudizio di primo NT grado, tutte le dichiarazioni inviate da ad ed all'ente committente, contenenti Pt_1
l'importo dei lavori effettivamente effettuati, corrispondono agli stessi compensi che ha Pt_1 allegato e documentato di aver percepito (colonna C doc.8 dalla stessa depositato in sede monitoria). NT
ha dunque sempre versato, esattamente, le somme dichiarate come dovute da in Pt_1 ossequio agli artt.
2.2. e 2.4. dei contratti di subappalto e alle relative autorizzazioni concesse da
NTroparte_3
In quest'ottica e proprio tenendo conto che il compenso era commisurato ai lavori effettivamente eseguiti, come dichiarati da e non agli importi fissi indicati nei contratti di subappalto, non Pt_1
è dovuta neppure la somma di euro 3700,50 che il consulente tecnico d'ufficio ha individuato NT comparando l'importo base indicato contrattualmente e quello corrisposto da a Parte_1
(somma non riconosciuta neppure dal primo giudice).
Correttamente, il giudice di primo grado ha ritenuto che non abbia assolto alla regola Pt_1 probatoria di cui all'art.2697 c.c., non avendo provato che il corrispettivo dei subappalti sarebbe stato concordato nella misura del trenta per cento della commessa principale.
Le somme reclamate dall'appellante non trovano alcun riscontro in una espressa pattuizione tra le parti o comunque in altra documentazione scritta intercorsa con CP_7
In difetto della prova del titolo in forza del quale l'appellante ha richiesto compensi ulteriori rispetto a quelli ricevuti, peraltro in misura corrispondente alla quantificazione effettuata proprio da Pt_1
l'appello deve ritenersi infondato e deve pertanto essere integralmente respinto, con conseguente conferma della decisione impugnata.
9.Le spese di lite del grado vanno poste a carico del appellante, soccombente. Parte_1
pagina 19 di 20 Si rileva la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello e condanna
[...]
a rimborsare a le spese di lite del grado, che Parte_1 NTroparte_1 liquida in € 10.060,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 co. 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di , dell'ulteriore importo a titolo Parte_1 di contributo unificato pari a quello previsto per la presente impugnazione.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte d'Appello, in data 10.7.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. ssa Carmela Italiano dott.ssa Manuela Velotti
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