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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/07/2025, n. 632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 632 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
PU n. 1908-1/2024
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
in nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI ROMA XIV sezione civile- sezione fallimentare in composizione collegiale composto dai magistrati: dott. Stefano Cardinali Presidente dott.ssa Daniela Cavaliere giudice dott. ssa Carmen Bifano giudice rel./est. pronuncia la seguente
SENTENZA dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale di
[...]
Controparte_1
con sede legale in Roma, Via Nomentana n. 13, Codice fiscale/P.IVA
[...]
: – cancellata il 20.11.2024 P.IVA_1
Premesso che
-) con unico ricorso e con successivo Parte_1 Parte_2 Controparte_2 ricorso hanno chiesto la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della società indicata in epigrafe, allegando e deducendo
Quanto a Parte_1
• di essere titolare nei suoi confronti di crediti da lavoro dipendente per complessivi euro 35.155,54 di cui invano le ha ingiunto il pagamento notificando il decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma n. 1535/2023 del 09.03.2023 dichiarato definitivamente esecutivo con decreto ex art. 647 c.p.c. del 19.12.2024 e successivo atto di precetto;
Quanto a Parte_2
• di essere titolare nei suoi confronti di crediti da lavoro dipendente, per complessivi euro 61.023,61 di cui invano le ha ingiunto il pagamento notificando: il decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma n. 2316/2023, oggetto di opposizione respinta dal Tribunale di Roma con sentenza n. 10690/2024 del 19.10.2024 e successivi atti di precetto;
Tribunale di Roma est: dott. C. Bifano XIV sez civile – sezione fallimentare 1 di 5 PU n. 1908-1/2024
• l'esito negativo dei successivi pignoramenti mobiliari e presso terzi quanto a Controparte_2
• di essere titolare nei suoi confronti di crediti da lavoro dipendente per complessivi euro 20.806,07 di cui invano le ha ingiunto il pagamento notificando unitamente ad atto di precetto la sentenza del Tribunale di Roma n. 10691/2024 di rigetto dell' opposizione al decreto ingiuntivo n. 1510/2013 dell' 08.03.2023 ;
• l'esito negativo del successivo pignoramento mobiliare.
***
-) la società in epigrafe non si è costituita nonostante la corretta e tempestiva notifica del ricorso e del decreto di convocazione a cura della cancelleria ex art 40 co 7 CCII tramite invio in area web, in quanto il tentativo di notifica al domicilio digitale della società debitrice non si è perfezionato per inibizione della casella di posta e dunque per motivi imputabili al destinatario;
***
-) sono pervenute dall'Inps e da Agenzia delle Entrate le informazioni richieste ex art 42
e 367 CCII le quali documentano l'esistenza di debiti tributari per complessivi euro
450.000,00 circa e contributivi per complessivi euro 16.785.66.
***
Considerato in diritto che
-) a norma dell'art 121 del d.lgs n. 14/2019 ( di seguito CCII) “
1. Le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), e che siano in stato di insolvenza”;
-) l'art 2 lett b) CCII definisce “ <> lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non e' piu' in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni” ;
-) tuttavia, allorchè la debitrice sia società in liquidazione l'accertamento dello stato d'insolvenza deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto, non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci, non rileva più che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte
Tribunale di Roma est: dott. C. Bifano XIV sez civile – sezione fallimentare 2 di 5 PU n. 1908-1/2024
( cfr ex plurimis: Cass. civ. , VI-, ord. n. n. 24660 del 5.11.2020; I, ord. n. 19414 del
3.08.2017; n. 25167 del 7.12.2016);
-) nella specifica ipotesi dell'imprenditore in stato di liquidazione, anche l'equilibrio tra gli elementi attivi e passivi del patrimonio ovvero l'eccedenza dei primi ricade nell'onere di allegazione e prova a carico del debitore, che deve perciò indicare compiutamente l'attivo costituente gli assets liquidabili del proprio patrimonio, esponendo in modo realistico i possibili valori di realizzo ed i loro tempi, in raffronto con identica esatta rappresentazione del passivo ( cfr: Cass. civ. , VI-I, ord. n. 25167 del 7.12.2016 che ha respinto il ricorso di società in liquidazione avverso sentenza della Corte di Appello di rigetto del reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento).
***
Ritenuto che nel caso di specie
-) questo ufficio sia territorialmente competente ex art 27 co 3 lett. c) CCII a decidere l'istanza in esame, avendo sede legale a Roma la società nei cui confronti essa è stata proposta;
-) i ricorrenti abbiano dimostrato la legittimazione all'istanza proposta, quali beneficiari di titoli giudiziari esecutivi che hanno condannato la società in epigrafe al pagamento di somme;
-) i crediti insoluti emersi dall'istruttoria, sono di importo complessivo molto superiori a quello di euro 30.000,00 rilevante ex art 49 co 5 CCII, ammontando in particolare i debiti tributari ad oltre euro 450.000,00;
-) la società debitrice ha la forma – S.r.l. – e l'oggetto – costruzione di edifici civili, industriali - rientrante tra quelli propri della società commerciale ex art 2195 c.c.;
-) posta la rilevanza , nel caso di specie, dell'accezione solo patrimoniale dell'insolvenza, la società debitrice, in quanto contumace, non ha dimostrato la sufficienza dell'attivo disponibile a far fronte al pagamento di tutti i propri debiti né tale circostanza è comunque evincibile dal bilancio finale di liquidazione al 31.10.2024, acquisito d'ufficio mediante consultazione delle banche dati, esponendo un attivo patrimoniale di euro 600,00 e debiti pari a zero, e cioè in misura contraddetta e comunque non compatibile con l'attuale esposizione debitoria fiscale e previdenziale certificata da Agenzia delle Entrate e Inps, pari, come sopra rilevato, ad oltre euro 460.000,00;
-) tale conclusione risulta del resto confermata
Tribunale di Roma est: dott. C. Bifano XIV sez civile – sezione fallimentare 3 di 5 PU n. 1908-1/2024
• dall'esito negativo sia dei pignoramenti mobiliari presso la sede legale e presso terzi promossi dall'istante a maggio e a giugno 2023 , sia del pignoramento Pt_2 mobiliare presso la sede legale promosso dal nel dicembre 2024; CP_2
• dalla sua protratta irreperibilità presso la sede legale emersa in occasione dei tentativi di pignoramento mobiliare del maggio 2023 e del dicembre 2023 allorchè da informazioni assunte in loco la società è risultata dapprima trasferita altrove e successivamente sconosciuta;
-) in conclusione, sussistano i presupposti per la richiesta dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
P. Q. M.
visti gli artt. 2 co 1 lett. b), 40, 49, 121 CCII;
DICHIARA aperta la liquidazione giudiziale di
[...]
con Controparte_1 sede legale in Roma, Via Nomentana n. 13, Codice fiscale/P.IVA : - P.IVA_1 cancellata il 20.11.2024
NOMINA giudice delegato per la procedura la dott.ssa Carmen Bifano;
NOMINA curatore la dott.ssa Persona_1
ORDINA alla società debitrice il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39;
STABILISCE il giorno 10.12.2025. h 10,00per l'esame dello stato passivo davanti al predetto giudice delegato, nel suo ufficio nella sede di questo tribunale;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti personali o reali mobiliari o immobiliari su cose in possesso della debitrice, il termine perentorio di trenta giorni prima della suddetta udienza per la presentazione delle domande di insinuazione;
AUTORIZZA
Tribunale di Roma est: dott. C. Bifano XIV sez civile – sezione fallimentare 4 di 5 PU n. 1908-1/2024
il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
MANDA alla cancelleria per gli adempimenti di comunicazione e pubblicazione della presente sentenza di cui agli artt. 49 co 4 e 45 CCII nonché per la prenotazione a debito delle spese ad essa relative ex art. 146 Tu n. 115/2002.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 02 luglio 2025
Il giudice relatore Il Presidente dott. Carmen Bifano dott. Stefano Cardinali
Tribunale di Roma est: dott. C. Bifano XIV sez civile – sezione fallimentare 5 di 5
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
in nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI ROMA XIV sezione civile- sezione fallimentare in composizione collegiale composto dai magistrati: dott. Stefano Cardinali Presidente dott.ssa Daniela Cavaliere giudice dott. ssa Carmen Bifano giudice rel./est. pronuncia la seguente
SENTENZA dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale di
[...]
Controparte_1
con sede legale in Roma, Via Nomentana n. 13, Codice fiscale/P.IVA
[...]
: – cancellata il 20.11.2024 P.IVA_1
Premesso che
-) con unico ricorso e con successivo Parte_1 Parte_2 Controparte_2 ricorso hanno chiesto la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della società indicata in epigrafe, allegando e deducendo
Quanto a Parte_1
• di essere titolare nei suoi confronti di crediti da lavoro dipendente per complessivi euro 35.155,54 di cui invano le ha ingiunto il pagamento notificando il decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma n. 1535/2023 del 09.03.2023 dichiarato definitivamente esecutivo con decreto ex art. 647 c.p.c. del 19.12.2024 e successivo atto di precetto;
Quanto a Parte_2
• di essere titolare nei suoi confronti di crediti da lavoro dipendente, per complessivi euro 61.023,61 di cui invano le ha ingiunto il pagamento notificando: il decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma n. 2316/2023, oggetto di opposizione respinta dal Tribunale di Roma con sentenza n. 10690/2024 del 19.10.2024 e successivi atti di precetto;
Tribunale di Roma est: dott. C. Bifano XIV sez civile – sezione fallimentare 1 di 5 PU n. 1908-1/2024
• l'esito negativo dei successivi pignoramenti mobiliari e presso terzi quanto a Controparte_2
• di essere titolare nei suoi confronti di crediti da lavoro dipendente per complessivi euro 20.806,07 di cui invano le ha ingiunto il pagamento notificando unitamente ad atto di precetto la sentenza del Tribunale di Roma n. 10691/2024 di rigetto dell' opposizione al decreto ingiuntivo n. 1510/2013 dell' 08.03.2023 ;
• l'esito negativo del successivo pignoramento mobiliare.
***
-) la società in epigrafe non si è costituita nonostante la corretta e tempestiva notifica del ricorso e del decreto di convocazione a cura della cancelleria ex art 40 co 7 CCII tramite invio in area web, in quanto il tentativo di notifica al domicilio digitale della società debitrice non si è perfezionato per inibizione della casella di posta e dunque per motivi imputabili al destinatario;
***
-) sono pervenute dall'Inps e da Agenzia delle Entrate le informazioni richieste ex art 42
e 367 CCII le quali documentano l'esistenza di debiti tributari per complessivi euro
450.000,00 circa e contributivi per complessivi euro 16.785.66.
***
Considerato in diritto che
-) a norma dell'art 121 del d.lgs n. 14/2019 ( di seguito CCII) “
1. Le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), e che siano in stato di insolvenza”;
-) l'art 2 lett b) CCII definisce “ <
-) tuttavia, allorchè la debitrice sia società in liquidazione l'accertamento dello stato d'insolvenza deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto, non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci, non rileva più che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte
Tribunale di Roma est: dott. C. Bifano XIV sez civile – sezione fallimentare 2 di 5 PU n. 1908-1/2024
( cfr ex plurimis: Cass. civ. , VI-, ord. n. n. 24660 del 5.11.2020; I, ord. n. 19414 del
3.08.2017; n. 25167 del 7.12.2016);
-) nella specifica ipotesi dell'imprenditore in stato di liquidazione, anche l'equilibrio tra gli elementi attivi e passivi del patrimonio ovvero l'eccedenza dei primi ricade nell'onere di allegazione e prova a carico del debitore, che deve perciò indicare compiutamente l'attivo costituente gli assets liquidabili del proprio patrimonio, esponendo in modo realistico i possibili valori di realizzo ed i loro tempi, in raffronto con identica esatta rappresentazione del passivo ( cfr: Cass. civ. , VI-I, ord. n. 25167 del 7.12.2016 che ha respinto il ricorso di società in liquidazione avverso sentenza della Corte di Appello di rigetto del reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento).
***
Ritenuto che nel caso di specie
-) questo ufficio sia territorialmente competente ex art 27 co 3 lett. c) CCII a decidere l'istanza in esame, avendo sede legale a Roma la società nei cui confronti essa è stata proposta;
-) i ricorrenti abbiano dimostrato la legittimazione all'istanza proposta, quali beneficiari di titoli giudiziari esecutivi che hanno condannato la società in epigrafe al pagamento di somme;
-) i crediti insoluti emersi dall'istruttoria, sono di importo complessivo molto superiori a quello di euro 30.000,00 rilevante ex art 49 co 5 CCII, ammontando in particolare i debiti tributari ad oltre euro 450.000,00;
-) la società debitrice ha la forma – S.r.l. – e l'oggetto – costruzione di edifici civili, industriali - rientrante tra quelli propri della società commerciale ex art 2195 c.c.;
-) posta la rilevanza , nel caso di specie, dell'accezione solo patrimoniale dell'insolvenza, la società debitrice, in quanto contumace, non ha dimostrato la sufficienza dell'attivo disponibile a far fronte al pagamento di tutti i propri debiti né tale circostanza è comunque evincibile dal bilancio finale di liquidazione al 31.10.2024, acquisito d'ufficio mediante consultazione delle banche dati, esponendo un attivo patrimoniale di euro 600,00 e debiti pari a zero, e cioè in misura contraddetta e comunque non compatibile con l'attuale esposizione debitoria fiscale e previdenziale certificata da Agenzia delle Entrate e Inps, pari, come sopra rilevato, ad oltre euro 460.000,00;
-) tale conclusione risulta del resto confermata
Tribunale di Roma est: dott. C. Bifano XIV sez civile – sezione fallimentare 3 di 5 PU n. 1908-1/2024
• dall'esito negativo sia dei pignoramenti mobiliari presso la sede legale e presso terzi promossi dall'istante a maggio e a giugno 2023 , sia del pignoramento Pt_2 mobiliare presso la sede legale promosso dal nel dicembre 2024; CP_2
• dalla sua protratta irreperibilità presso la sede legale emersa in occasione dei tentativi di pignoramento mobiliare del maggio 2023 e del dicembre 2023 allorchè da informazioni assunte in loco la società è risultata dapprima trasferita altrove e successivamente sconosciuta;
-) in conclusione, sussistano i presupposti per la richiesta dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
P. Q. M.
visti gli artt. 2 co 1 lett. b), 40, 49, 121 CCII;
DICHIARA aperta la liquidazione giudiziale di
[...]
con Controparte_1 sede legale in Roma, Via Nomentana n. 13, Codice fiscale/P.IVA : - P.IVA_1 cancellata il 20.11.2024
NOMINA giudice delegato per la procedura la dott.ssa Carmen Bifano;
NOMINA curatore la dott.ssa Persona_1
ORDINA alla società debitrice il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39;
STABILISCE il giorno 10.12.2025. h 10,00per l'esame dello stato passivo davanti al predetto giudice delegato, nel suo ufficio nella sede di questo tribunale;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti personali o reali mobiliari o immobiliari su cose in possesso della debitrice, il termine perentorio di trenta giorni prima della suddetta udienza per la presentazione delle domande di insinuazione;
AUTORIZZA
Tribunale di Roma est: dott. C. Bifano XIV sez civile – sezione fallimentare 4 di 5 PU n. 1908-1/2024
il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
MANDA alla cancelleria per gli adempimenti di comunicazione e pubblicazione della presente sentenza di cui agli artt. 49 co 4 e 45 CCII nonché per la prenotazione a debito delle spese ad essa relative ex art. 146 Tu n. 115/2002.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 02 luglio 2025
Il giudice relatore Il Presidente dott. Carmen Bifano dott. Stefano Cardinali
Tribunale di Roma est: dott. C. Bifano XIV sez civile – sezione fallimentare 5 di 5