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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 11/06/2025, n. 1168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1168 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8259 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Laura GAGGIOTTI Presidente dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel. dott.ssa Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
12/12/2024 tra
(C.F. ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. MAGNI DANIELA, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
e
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. BRUNO ANGELINA, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI MONZA
OGGETTO: Regolamentazione delle condizioni afferenti i figli nati fuori dal matrimonio
Causa trattenuta in decisione in data 27.05.2025 all'esito del decorso dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c. concessi con decreto del 28.04.2025.
Le parti hanno dichiarato di essere addivenute ad un accordo volto a definire in via consensuale la controversia e per l'effetto hanno chiesto al Tribunale di accogliersi e recepirsi le seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE 1) Disporre l'affido condiviso di ad entrambi i genitori, i quali conseguentemente, Persona_1 limitatamente alle decisioni concernenti le questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, mentre per decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale, dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio.
I genitori si impegneranno a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo sul minore sia con ciascuno di essi.
2) Disporre il collocamento alternato di presso entrambi i genitori mantenendo la residenza Per_1 dello stesso ai fini anagrafici presso l'abitazione materna sita in Albiate, via Italia n. 13.
3) Prevedere che , salvo diverso accordo tra le parti, trascorra un tempo paritetico con Per_1 entrambi i genitori secondo il seguente calendario:
- A settimane alternate in maniera tale che il minore trascorra la prima settimana del mese dal lunedì dopo scuola sino alla mattina del lunedì successivo con accompagnamento a scuola con il papà e nella settimana successiva (seconda settimana del mese) con la mamma.
Ciascuno dei genitori, nella settimana di competenza dell'altro genitore, potrà vedere e tenere con sé il figlio nel giorno di mercoledì dall'uscita di scuola sino al giovedì mattina quando lo riaccompagnerà a scuola.
Nei periodi scolastici il prelievo e l'accompagnamento avverranno negli orari scolastici (inizio lezioni – fine lezione) mentre, nei periodi festivi / non lavorativi per i genitori il prelievo sarà alle ore 16.00 e l'accompagnamento alla mattina alle ore 11.00, con suddivisione dell'accompagnamento e del prelievo tra i genitori in misura paritaria provvedendo la madre a gestire il prelievo ed accompagnamento di nella settimana in cui il minore è collocato dal padre (prima settimana) mentre a carico del Per_1 padre nella settimana in cui è collocato dalla madre (seconda settimana). Per_1
Quanto alle vacanze natalizie si chiede la suddivisione paritaria del periodo di vacanza scolastica con ripartizione dal 23.12 al 30.12 con un genitore e dal 31.12 al 06.01 con l'altro genitore, ad anni alterni, a partire nell'anno 2025 con il papà.
Il sig. terrà, quindi, dal 31.12.2025 fino al 06.01.2026 compreso. Pt_1 Per_1
Le giornate della Vigilia e del Natale saranno trascorsi ogni anno secondo la seguente modalità: la Vigilia sempre con la mamma mentre il Natale sempre con il papà.
Si chiede, inoltre, che trascorra ad anni alterni con ciascun genitore: Per_1
- le vacanze scolastiche di carnevale a partire dall'anno 2025 con la mamma;
- le vacanze scolastiche pasquali (intendendosi con ciò tutto il periodo di sospensione scolastica) a partire dal 2025 con il papà.
Si chiede, inoltre, che eventuali ulteriori festività, ponti infra annuali e chiusure straordinarie della scuola vengano suddivise tra i genitori alternandosi tra loro e di anno senza che ciò comporti la modifica dei relativi week end di pertinenza in maniera tale che il padre stia sempre con il minore la prima e la terza settimana del mese mentre la madre stia con la minore sempre nella seconda e quarto week end del mese.
Quanto alle vacanze estive nel mese di agosto, ciascun genitore potrà trascorrere con due Per_1 settimane da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno.
4) Prevedere che entrambi i genitori provvedano direttamente al mantenimento di , con Per_1 suddivisione al 50% ciascuno delle spese per la mensa scolastica, nonché delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso Codesto Tribunale.
5) Disporre che l'AUU sia percepito integralmente dalla sig.ra on onere in capo al sig. Parte_2 Pt_1 di fornire la propria documentazione reddituale ai fini ISEE. In mancanza di invio della documentazione necessaria per la presentazione dell'ISEE da parte del sig. lo stesso sarà tenuto al versamento in Pt_1 favore della sig.ra della somma mensile di € 100,00 per ogni anno in cui non provvederà Parte_2 all'invio di detti documenti.
6) Autorizzare il rilascio dei documenti personali validi per l'espatrio e per l'iscrizione delle figlie minori sui documenti di ciascuno dei genitori
7) Disporre che le detrazioni fiscali per il figlio siano godute in misura del 50% da entrambi i Per_1 genitori.
8) Spese legali di procedura integralmente compensate tra le Parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale recepisce gli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso congiunto sottoscritto personalmente dalle stesse, risultando non contrari a disposizioni di legge oltre che in armonia con gli interessi morali e materiali del figlio (20.09.2018) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre Per_1 un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
con ricorso depositato in data 12/12/2024, così provvede: Parte_2
1. Provvede in conformità agli accordi intervenuti tra le parti e di cui alle conclusioni in epigrafe, da intendersi qui riportati e trascritti;
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 29 maggio 2025
Il Presidente
Dott.ssa Laura Gaggiotti
Il Giudice est.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Laura GAGGIOTTI Presidente dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel. dott.ssa Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
12/12/2024 tra
(C.F. ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. MAGNI DANIELA, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
e
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. BRUNO ANGELINA, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI MONZA
OGGETTO: Regolamentazione delle condizioni afferenti i figli nati fuori dal matrimonio
Causa trattenuta in decisione in data 27.05.2025 all'esito del decorso dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c. concessi con decreto del 28.04.2025.
Le parti hanno dichiarato di essere addivenute ad un accordo volto a definire in via consensuale la controversia e per l'effetto hanno chiesto al Tribunale di accogliersi e recepirsi le seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE 1) Disporre l'affido condiviso di ad entrambi i genitori, i quali conseguentemente, Persona_1 limitatamente alle decisioni concernenti le questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, mentre per decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale, dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio.
I genitori si impegneranno a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo sul minore sia con ciascuno di essi.
2) Disporre il collocamento alternato di presso entrambi i genitori mantenendo la residenza Per_1 dello stesso ai fini anagrafici presso l'abitazione materna sita in Albiate, via Italia n. 13.
3) Prevedere che , salvo diverso accordo tra le parti, trascorra un tempo paritetico con Per_1 entrambi i genitori secondo il seguente calendario:
- A settimane alternate in maniera tale che il minore trascorra la prima settimana del mese dal lunedì dopo scuola sino alla mattina del lunedì successivo con accompagnamento a scuola con il papà e nella settimana successiva (seconda settimana del mese) con la mamma.
Ciascuno dei genitori, nella settimana di competenza dell'altro genitore, potrà vedere e tenere con sé il figlio nel giorno di mercoledì dall'uscita di scuola sino al giovedì mattina quando lo riaccompagnerà a scuola.
Nei periodi scolastici il prelievo e l'accompagnamento avverranno negli orari scolastici (inizio lezioni – fine lezione) mentre, nei periodi festivi / non lavorativi per i genitori il prelievo sarà alle ore 16.00 e l'accompagnamento alla mattina alle ore 11.00, con suddivisione dell'accompagnamento e del prelievo tra i genitori in misura paritaria provvedendo la madre a gestire il prelievo ed accompagnamento di nella settimana in cui il minore è collocato dal padre (prima settimana) mentre a carico del Per_1 padre nella settimana in cui è collocato dalla madre (seconda settimana). Per_1
Quanto alle vacanze natalizie si chiede la suddivisione paritaria del periodo di vacanza scolastica con ripartizione dal 23.12 al 30.12 con un genitore e dal 31.12 al 06.01 con l'altro genitore, ad anni alterni, a partire nell'anno 2025 con il papà.
Il sig. terrà, quindi, dal 31.12.2025 fino al 06.01.2026 compreso. Pt_1 Per_1
Le giornate della Vigilia e del Natale saranno trascorsi ogni anno secondo la seguente modalità: la Vigilia sempre con la mamma mentre il Natale sempre con il papà.
Si chiede, inoltre, che trascorra ad anni alterni con ciascun genitore: Per_1
- le vacanze scolastiche di carnevale a partire dall'anno 2025 con la mamma;
- le vacanze scolastiche pasquali (intendendosi con ciò tutto il periodo di sospensione scolastica) a partire dal 2025 con il papà.
Si chiede, inoltre, che eventuali ulteriori festività, ponti infra annuali e chiusure straordinarie della scuola vengano suddivise tra i genitori alternandosi tra loro e di anno senza che ciò comporti la modifica dei relativi week end di pertinenza in maniera tale che il padre stia sempre con il minore la prima e la terza settimana del mese mentre la madre stia con la minore sempre nella seconda e quarto week end del mese.
Quanto alle vacanze estive nel mese di agosto, ciascun genitore potrà trascorrere con due Per_1 settimane da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno.
4) Prevedere che entrambi i genitori provvedano direttamente al mantenimento di , con Per_1 suddivisione al 50% ciascuno delle spese per la mensa scolastica, nonché delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso Codesto Tribunale.
5) Disporre che l'AUU sia percepito integralmente dalla sig.ra on onere in capo al sig. Parte_2 Pt_1 di fornire la propria documentazione reddituale ai fini ISEE. In mancanza di invio della documentazione necessaria per la presentazione dell'ISEE da parte del sig. lo stesso sarà tenuto al versamento in Pt_1 favore della sig.ra della somma mensile di € 100,00 per ogni anno in cui non provvederà Parte_2 all'invio di detti documenti.
6) Autorizzare il rilascio dei documenti personali validi per l'espatrio e per l'iscrizione delle figlie minori sui documenti di ciascuno dei genitori
7) Disporre che le detrazioni fiscali per il figlio siano godute in misura del 50% da entrambi i Per_1 genitori.
8) Spese legali di procedura integralmente compensate tra le Parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale recepisce gli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso congiunto sottoscritto personalmente dalle stesse, risultando non contrari a disposizioni di legge oltre che in armonia con gli interessi morali e materiali del figlio (20.09.2018) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre Per_1 un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
con ricorso depositato in data 12/12/2024, così provvede: Parte_2
1. Provvede in conformità agli accordi intervenuti tra le parti e di cui alle conclusioni in epigrafe, da intendersi qui riportati e trascritti;
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 29 maggio 2025
Il Presidente
Dott.ssa Laura Gaggiotti
Il Giudice est.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona