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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 07/07/2025, n. 3441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3441 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9635/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA La dott. Gaia Di Bella, Giudice della V sezione civile del Tribunale di Catania, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 9635/2022 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. GATTO ROTONDO LORIANA OPPONENTE contro
Avv. FRANCESCO CIANCIO PARATORE (C.F. ), rappresentato e difeso C.F._2 dall'avv. ANTONINO CIANCIO PARATORE OPPOSTO All'udienza del 23.2.2025 la causa veniva assunta in decisione sulle conclusioni come in atti precisate.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 18.7.2022 il sig. proponeva opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n.2266/2022 emesso dal Tribunale civile di Catania il 20.5.2022, con cui gli era stato intimato il pagamento di € 7.020,00, oltre a interessi, spese vive e onorari;
premesso il rapporto professionale intercorso con l'Avv. Ciancio Paratore Francesco, che lo aveva assistito nel procedimento penale N.1115/2009 R.G.N.R. e 32/2012 R.G. Tribunale di Catania, in cui era imputato del reato di cui all'art. 479 c.p. e che si era concluso con sentenza di assoluzione n.2327/ 2014 con la formula “perché il fatto non costituisce reato”, eccepiva la prescrizione presuntiva del credito ex art. 2956 cc, richiesto per la prima volta con n. 2 racc.te a / r inviate rispettivamente il 25.6.2018 e 28.5.2019, ovvero oltre 4 anni dopo la conclusione del giudizio;
eccepiva, inoltre, la nullità del ricorso per decreto ingiuntivo, depositato con scansione di immagine e non in formato nativo digitale e chiedeva, pertanto, revocare / annullare ovvero dichiarare privo di efficacia il decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva l'Avv. Ciancio Paratore Francesco, rilevando che la prescrizione era stata interrotta per via di vari riconoscimenti di debito provenienti dallo stesso;
precisando di aver difeso Pt_1
l'opponente per circa 40 anni, in vari procedimenti penali riguardanti, nella quasi totalità, reati pagina 1 di 4 contestati in relazione alla sua attività di vigile urbano e di Comandante del Corpo dei Vigili Urbani di Maniace, deduceva che i compensi professionali erano sempre stati corrisposti dopo l'emissione della sentenza definitiva, quando il provvedeva al rimborso degli stessi in forza della Controparte_1 normativa statale e regionale, quando i processi erano stati definiti con sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto o perché il fatto non sussiste. Riferiva che, poiché la sentenza 16.5.2014 n. 2327 del Tribunale di Catania aveva assolto il sig con la diversa formula “il fatto non costituisce Pt_1 reato”, il aveva negato il rimborso degli onorari di difesa e che, a causa di ciò, nel Controparte_1
2016 esso opposto aveva concesso all'assistito una dilazione di pagamento. Riferiva che durante gli incontri avvenuti nel corso degli anni 2016 e 2017 il sig. aveva ribadito di voler pagare il Pt_1 debito, fino a quando non si era presentato all'appuntamento in studio per il giorno 19.6.2018 e che, pertanto, esso opposto aveva inviato una racc.ta con la richiesta di pagamento;
deduceva che dopo alcune telefonate, il sig. nel luglio 2018 si era presentato in studio ed alla presenza dei Parte_1 colleghi si era scusato per il ritardo, chiedendo di rateizzare la somma dovuta, ma omettendo poi di corrispondere già la prima rata di € 2.000,00 con scadenza settembre 2018 e che, da ciò erano seguite le due racc.te del maggio 2019 e del giugno 2021 e poi la richiesta di decreto ingiuntivo. Rilevando poi che seppure depositato come scansione di immagine, il ricorso monitorio aveva raggiunto lo scopo, chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, con vittoria di spese e compensi.
All'udienza del 21.3.2023, veniva ammesso il giuramento decisorio, ritualmente deferito con la memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. dalla parte opposta alla parte opponente con la seguente formula: “Giuro e giurando affermo che sino ad oggi non ho provveduto a pagare all'Avv. Francesco Ciancio Paratore le spese ed i compensi per la mia difesa nel procedimento penale n. 37/2012 R.G., conclusosi con sentenza n. 2327/14 del Tribunale di Catania del 16/5/2014”.
All'udienza fissata per l'espletamento di detto mezzo istruttorio, il sig. non si presentava e Pt_1
l'Avv. Gatto riferiva che il proprio assistito non aveva inteso aderire al giuramento decisorio perché inconducente in relazione alle difese spiegate ovvero con riferimento all'eccezione di prescrizione del debito.
La causa veniva poi assunta in decisione all'udienza del 32.1.2025 con assegnazione dei termini ex art.190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Ciò premesso in punto di fatto, va rammentato che la prescrizione presuntiva, a differenza della prescrizione estintiva, non costituisce una causa di estinzione dei diritti, ma opera esclusivamente sul piano probatorio, introducendo una presunzione iuris tantum di estinzione di determinati crediti a seguito di adempimento o di qualunque altra causa. Secondo il disposto di cui agli artt. 2959 e 2960 c.c., colui al quale la prescrizione è stata opposta può superare la prescrizione presuntiva solo mediante la confessione del debitore o deferendo all'altra parte il giuramento decisorio.
Ebbene, di detta possibilità si è avvalsa parte opponente, che in sede di memoria ex art. 183, comma 6, n.2 ha ritualmente formulato istanza di giuramento decisorio;
all'udienza del 4.7.2023, fissata per l'espletamento del suddetto mezzo istruttorio, la parte opponente non si presentava senza giustificato pagina 2 di 4 motivo.
In seno alla comparsa conclusionale, parte opponente ha riproposto l'eccezione di inammissibilità del giuramento decisorio, allegando che la formulazione dell'articolato non avrebbe rispettato i requisiti di cui all'art. 233, comma 2, c.p.c.; affermava l'opponente che il capitolato “Giuro e giurando affermo che sino ad oggi non ho provveduto a pagare all'Avv. Francesco Ciancio Paratore le spese ed i compensi per la mia difesa nel procedimento penale n. 37/2012 RG conclusosi con sentenza n. 2327/2017 del Tribunale di Catania del 16/05/2014” sarebbe inammissibile, non esistendo alcuna sentenza a n. 2327/2027 del Tribunale di Catania pubblicata il 16/05/2014 ed allegando dunque il carattere confuso, contraddittorio e indefinito della domanda, tale da creare confusione e disorientamento.
L'assunto di parte opponente non può essere condiviso, posto che l'opposto, pur avendo commesso errore materiale nell'articolato indicato nelle note di trattazione scritta depositate l'8.3.2023 e relative all'udienza del 21.3.2023, aveva già ritualmente deferito il giuramento nelle note autorizzate ex art. 183, comma 6, n.2 c.p.c., correttamente riportando il numero e l'anno della sentenza penale;
ed infatti, il detto giuramento decisorio è stato ammesso all'udienza del 21.3.2023 con la seguente formula:
“Giuro e giurando affermo che sino ad oggi non ho provveduto a pagare all'Avv. Francesco Ciancio Paratore le spese ed i compensi per la mia difesa nel procedimento penale n. 37/2012 R.G., conclusosi con sentenza n. 2327/14 del Tribunale di Catania del 16/5/2014”. Appare evidente che l'articolato, così formulato, rispetta i requisiti di chiarezza e specificità di cui all'art. 233, comma 2, c.p.c., enunciando in modo chiaro e specifico il motivo per cui è stato chiesto il pagamento dei compensi, il numero del procedimento penale, il numero della sentenza, la data della sentenza del Tribunale di Catania.
Venendo all'esame dell'esito dell'espletamento della prova, va rammentato il disposto di cui all'art. 2736 c.c., che attribuisce al giuramento decisorio la natura di prova legale. Esso costituisce un mezzo di prova volto a far dipendere dal suo deferimento la decisione totale o parziale della causa. Proprio con riferimento all'ipotesi in cui non si presenti all'udienza all'uopo fissata la parte alla quale il giuramento è deferito, l'art. 239 c.p.c. dispone che essa soccombe rispetto alla domanda o al punto di fatto relativamente al quale il giuramento è stato ammesso. Dunque, l'effetto della soccombenza che l'art. 239 c.p.c. collega alla mancata comparizione del delato impedisce al giudice qualunque potere di apprezzamento in ordine alla fondatezza della domanda o alla veridicità dei fatti oggetto del giuramento.
Alla luce delle suesposte considerazioni deve considerarsi superata la prescrizione presuntiva eccepita da parte opponente, e quindi definitivamente accertato che il sig. non abbia Parte_1 pagato all'Avv. Francesco Ciancio Paratore le spese e i compensi per la sua difesa nel procedimento penale n. 37/2012 R.G., conclusosi con sentenza n. 2327/14 del Tribunale di Catania del 16/5/2014.
Va infine rigettata l'eccezione di nullità del ricorso per decreto ingiuntivo per essere stato depositato come scansione immagine piuttosto che in formato cd. nativo digitale, essendo sufficiente richiamare sul punto il disposto di cui all'art. 156, commi 1 e 2, c.p.c., secondo cui la nullità di un atto del processo può essere dichiarata solo se espressamente comminata dalla legge, ovvero se l'atto manchi pagina 3 di 4 dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo;
ebbene, seppure la normativa tecnica in materia di processo civile telematico imponga che il documento informatico, da depositare telematicamente, debba essere in formato pdf, così non consentendo il deposito di scansioni di immagini, va tuttavia rilevato che nessuna sanzione di nullità è espressamente prevista per la violazione di quelle regole;
infine, il difetto del requisito formale non ha impedito all'atto di raggiungere lo scopo, atteso che il ricorso, pur depositato nella forma di scansione immagine, è giunto alla conoscenza del giudice e della controparte ingiunta in modo integro e completo, così instaurandosi un valido rapporto processuale ed escludendosi qualsivoglia lesione del diritto di difesa della controparte.
Infine, parte opponente non ha mai sollevato alcuna contestazione in ordine al quantum della pretesa creditoria.
Tenuto conto di quanto sopra, l'opposizione proposta dal sig. va rigettata e Parte_1 va confermato il decreto ingiuntivo n.2266/2022 emesso dal Tribunale civile di Catania il 20.5.2022.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano tenendo conto di quanto previsto dai compensi minimi del III scaglione della tabella n. 2 allegata al DM n. 55/2014.
PQM
Il Giudice, definitivamente decidendo, così provvede:
- Rigetta l'opposizione e dichiara l'esecutività del DI 2266/2022;
- Condanna al pagamento delle spese processuali in favore dell'avv. Ciancio Parte_1
Paratore Francesco, che si liquidano in € 2540,00 per compensi oltre a IVA, CPA e spese generali come per legge.
Così deciso in Catania, il 4.7.2025
Il Giudice
Dott.sa Gaia Di Bella
Il presente provvedimento è stato redatto sotto le mie cure dalla dott.sa Maria Cristina La Piana, magistrato ordinario in tirocinio pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA La dott. Gaia Di Bella, Giudice della V sezione civile del Tribunale di Catania, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 9635/2022 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. GATTO ROTONDO LORIANA OPPONENTE contro
Avv. FRANCESCO CIANCIO PARATORE (C.F. ), rappresentato e difeso C.F._2 dall'avv. ANTONINO CIANCIO PARATORE OPPOSTO All'udienza del 23.2.2025 la causa veniva assunta in decisione sulle conclusioni come in atti precisate.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 18.7.2022 il sig. proponeva opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n.2266/2022 emesso dal Tribunale civile di Catania il 20.5.2022, con cui gli era stato intimato il pagamento di € 7.020,00, oltre a interessi, spese vive e onorari;
premesso il rapporto professionale intercorso con l'Avv. Ciancio Paratore Francesco, che lo aveva assistito nel procedimento penale N.1115/2009 R.G.N.R. e 32/2012 R.G. Tribunale di Catania, in cui era imputato del reato di cui all'art. 479 c.p. e che si era concluso con sentenza di assoluzione n.2327/ 2014 con la formula “perché il fatto non costituisce reato”, eccepiva la prescrizione presuntiva del credito ex art. 2956 cc, richiesto per la prima volta con n. 2 racc.te a / r inviate rispettivamente il 25.6.2018 e 28.5.2019, ovvero oltre 4 anni dopo la conclusione del giudizio;
eccepiva, inoltre, la nullità del ricorso per decreto ingiuntivo, depositato con scansione di immagine e non in formato nativo digitale e chiedeva, pertanto, revocare / annullare ovvero dichiarare privo di efficacia il decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva l'Avv. Ciancio Paratore Francesco, rilevando che la prescrizione era stata interrotta per via di vari riconoscimenti di debito provenienti dallo stesso;
precisando di aver difeso Pt_1
l'opponente per circa 40 anni, in vari procedimenti penali riguardanti, nella quasi totalità, reati pagina 1 di 4 contestati in relazione alla sua attività di vigile urbano e di Comandante del Corpo dei Vigili Urbani di Maniace, deduceva che i compensi professionali erano sempre stati corrisposti dopo l'emissione della sentenza definitiva, quando il provvedeva al rimborso degli stessi in forza della Controparte_1 normativa statale e regionale, quando i processi erano stati definiti con sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto o perché il fatto non sussiste. Riferiva che, poiché la sentenza 16.5.2014 n. 2327 del Tribunale di Catania aveva assolto il sig con la diversa formula “il fatto non costituisce Pt_1 reato”, il aveva negato il rimborso degli onorari di difesa e che, a causa di ciò, nel Controparte_1
2016 esso opposto aveva concesso all'assistito una dilazione di pagamento. Riferiva che durante gli incontri avvenuti nel corso degli anni 2016 e 2017 il sig. aveva ribadito di voler pagare il Pt_1 debito, fino a quando non si era presentato all'appuntamento in studio per il giorno 19.6.2018 e che, pertanto, esso opposto aveva inviato una racc.ta con la richiesta di pagamento;
deduceva che dopo alcune telefonate, il sig. nel luglio 2018 si era presentato in studio ed alla presenza dei Parte_1 colleghi si era scusato per il ritardo, chiedendo di rateizzare la somma dovuta, ma omettendo poi di corrispondere già la prima rata di € 2.000,00 con scadenza settembre 2018 e che, da ciò erano seguite le due racc.te del maggio 2019 e del giugno 2021 e poi la richiesta di decreto ingiuntivo. Rilevando poi che seppure depositato come scansione di immagine, il ricorso monitorio aveva raggiunto lo scopo, chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, con vittoria di spese e compensi.
All'udienza del 21.3.2023, veniva ammesso il giuramento decisorio, ritualmente deferito con la memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. dalla parte opposta alla parte opponente con la seguente formula: “Giuro e giurando affermo che sino ad oggi non ho provveduto a pagare all'Avv. Francesco Ciancio Paratore le spese ed i compensi per la mia difesa nel procedimento penale n. 37/2012 R.G., conclusosi con sentenza n. 2327/14 del Tribunale di Catania del 16/5/2014”.
All'udienza fissata per l'espletamento di detto mezzo istruttorio, il sig. non si presentava e Pt_1
l'Avv. Gatto riferiva che il proprio assistito non aveva inteso aderire al giuramento decisorio perché inconducente in relazione alle difese spiegate ovvero con riferimento all'eccezione di prescrizione del debito.
La causa veniva poi assunta in decisione all'udienza del 32.1.2025 con assegnazione dei termini ex art.190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Ciò premesso in punto di fatto, va rammentato che la prescrizione presuntiva, a differenza della prescrizione estintiva, non costituisce una causa di estinzione dei diritti, ma opera esclusivamente sul piano probatorio, introducendo una presunzione iuris tantum di estinzione di determinati crediti a seguito di adempimento o di qualunque altra causa. Secondo il disposto di cui agli artt. 2959 e 2960 c.c., colui al quale la prescrizione è stata opposta può superare la prescrizione presuntiva solo mediante la confessione del debitore o deferendo all'altra parte il giuramento decisorio.
Ebbene, di detta possibilità si è avvalsa parte opponente, che in sede di memoria ex art. 183, comma 6, n.2 ha ritualmente formulato istanza di giuramento decisorio;
all'udienza del 4.7.2023, fissata per l'espletamento del suddetto mezzo istruttorio, la parte opponente non si presentava senza giustificato pagina 2 di 4 motivo.
In seno alla comparsa conclusionale, parte opponente ha riproposto l'eccezione di inammissibilità del giuramento decisorio, allegando che la formulazione dell'articolato non avrebbe rispettato i requisiti di cui all'art. 233, comma 2, c.p.c.; affermava l'opponente che il capitolato “Giuro e giurando affermo che sino ad oggi non ho provveduto a pagare all'Avv. Francesco Ciancio Paratore le spese ed i compensi per la mia difesa nel procedimento penale n. 37/2012 RG conclusosi con sentenza n. 2327/2017 del Tribunale di Catania del 16/05/2014” sarebbe inammissibile, non esistendo alcuna sentenza a n. 2327/2027 del Tribunale di Catania pubblicata il 16/05/2014 ed allegando dunque il carattere confuso, contraddittorio e indefinito della domanda, tale da creare confusione e disorientamento.
L'assunto di parte opponente non può essere condiviso, posto che l'opposto, pur avendo commesso errore materiale nell'articolato indicato nelle note di trattazione scritta depositate l'8.3.2023 e relative all'udienza del 21.3.2023, aveva già ritualmente deferito il giuramento nelle note autorizzate ex art. 183, comma 6, n.2 c.p.c., correttamente riportando il numero e l'anno della sentenza penale;
ed infatti, il detto giuramento decisorio è stato ammesso all'udienza del 21.3.2023 con la seguente formula:
“Giuro e giurando affermo che sino ad oggi non ho provveduto a pagare all'Avv. Francesco Ciancio Paratore le spese ed i compensi per la mia difesa nel procedimento penale n. 37/2012 R.G., conclusosi con sentenza n. 2327/14 del Tribunale di Catania del 16/5/2014”. Appare evidente che l'articolato, così formulato, rispetta i requisiti di chiarezza e specificità di cui all'art. 233, comma 2, c.p.c., enunciando in modo chiaro e specifico il motivo per cui è stato chiesto il pagamento dei compensi, il numero del procedimento penale, il numero della sentenza, la data della sentenza del Tribunale di Catania.
Venendo all'esame dell'esito dell'espletamento della prova, va rammentato il disposto di cui all'art. 2736 c.c., che attribuisce al giuramento decisorio la natura di prova legale. Esso costituisce un mezzo di prova volto a far dipendere dal suo deferimento la decisione totale o parziale della causa. Proprio con riferimento all'ipotesi in cui non si presenti all'udienza all'uopo fissata la parte alla quale il giuramento è deferito, l'art. 239 c.p.c. dispone che essa soccombe rispetto alla domanda o al punto di fatto relativamente al quale il giuramento è stato ammesso. Dunque, l'effetto della soccombenza che l'art. 239 c.p.c. collega alla mancata comparizione del delato impedisce al giudice qualunque potere di apprezzamento in ordine alla fondatezza della domanda o alla veridicità dei fatti oggetto del giuramento.
Alla luce delle suesposte considerazioni deve considerarsi superata la prescrizione presuntiva eccepita da parte opponente, e quindi definitivamente accertato che il sig. non abbia Parte_1 pagato all'Avv. Francesco Ciancio Paratore le spese e i compensi per la sua difesa nel procedimento penale n. 37/2012 R.G., conclusosi con sentenza n. 2327/14 del Tribunale di Catania del 16/5/2014.
Va infine rigettata l'eccezione di nullità del ricorso per decreto ingiuntivo per essere stato depositato come scansione immagine piuttosto che in formato cd. nativo digitale, essendo sufficiente richiamare sul punto il disposto di cui all'art. 156, commi 1 e 2, c.p.c., secondo cui la nullità di un atto del processo può essere dichiarata solo se espressamente comminata dalla legge, ovvero se l'atto manchi pagina 3 di 4 dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo;
ebbene, seppure la normativa tecnica in materia di processo civile telematico imponga che il documento informatico, da depositare telematicamente, debba essere in formato pdf, così non consentendo il deposito di scansioni di immagini, va tuttavia rilevato che nessuna sanzione di nullità è espressamente prevista per la violazione di quelle regole;
infine, il difetto del requisito formale non ha impedito all'atto di raggiungere lo scopo, atteso che il ricorso, pur depositato nella forma di scansione immagine, è giunto alla conoscenza del giudice e della controparte ingiunta in modo integro e completo, così instaurandosi un valido rapporto processuale ed escludendosi qualsivoglia lesione del diritto di difesa della controparte.
Infine, parte opponente non ha mai sollevato alcuna contestazione in ordine al quantum della pretesa creditoria.
Tenuto conto di quanto sopra, l'opposizione proposta dal sig. va rigettata e Parte_1 va confermato il decreto ingiuntivo n.2266/2022 emesso dal Tribunale civile di Catania il 20.5.2022.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano tenendo conto di quanto previsto dai compensi minimi del III scaglione della tabella n. 2 allegata al DM n. 55/2014.
PQM
Il Giudice, definitivamente decidendo, così provvede:
- Rigetta l'opposizione e dichiara l'esecutività del DI 2266/2022;
- Condanna al pagamento delle spese processuali in favore dell'avv. Ciancio Parte_1
Paratore Francesco, che si liquidano in € 2540,00 per compensi oltre a IVA, CPA e spese generali come per legge.
Così deciso in Catania, il 4.7.2025
Il Giudice
Dott.sa Gaia Di Bella
Il presente provvedimento è stato redatto sotto le mie cure dalla dott.sa Maria Cristina La Piana, magistrato ordinario in tirocinio pagina 4 di 4