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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 03/06/2025, n. 297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 297 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 1151/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAVENNA
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati dott. Giovanni Trerè Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile n. R.G. 1151/2025 V.G. posta in decisione il 20.05.2025 e promossa dai coniugi
, C.F. , nato in [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Ravenna, via T. Gulli n.221 int. 5, e attualmente domiciliato in Stati Uniti D'America al 18 !/2
Wissahickon Ave, Ambler Pa 19002 (avv. Stefano Di Donato)
e
, C.F. , nata in [...] il [...], residente in [...] int.5, e attualmente domiciliata in Stati Uniti D'America al 18 !/2 Wissahickon
Ave, Ambler Pa 19002 (avv. Stefano Di Donato)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
*****
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio proposta con ricorso depositato in data
15.03.2025; preso atto che l'udienza del 13.05.2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51
c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di divorzio;
rilevato che dall'unione dei coniugi nascevano in New York i figli , in data 07.10.2016, Persona_1
in data 07.04.2018, e , in data 05.01.2020; Persona_2 Persona_3 ritenuto che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. n. 898/1970 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale ai sensi della l. n. 55/2015;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
visto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 4, ultimo comma, l. n. 898/1970 e successive modificazioni;
P.Q.M.
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra , C.F. , Parte_1 C.F._1
nato in [...] il [...], e, C.F. , nata in [...] il CP_1 C.F._2
22.07.1988, celebrato con rito civile il 09.05.2016 in Ravenna, in regime di comunione dei beni, iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n.68, parte I, anno 2016;
- ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Ravenna di procedere all'annotazione della sentenza;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – lo scioglimento del matrimonio è sottoposto alle seguenti condizioni:
“- l'affido condiviso di nato a [...] il 0704.2018 , il 05.01.2020 in New York nasceva Persona_2
il figlio ed il 07.10.2016 sempre in New York con collocamento Persona_3 Persona_1
prevalente presso la madre;
- Definire le modalità di visita dei figli come deciso in sede di separazione, cui ci si riporta
integralmente;
- Disporre, a carico del sig. , un assegno di mantenimento in favore dei figli pari €. Parte_1
500,00 mensili - da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT - da corrispondere direttamente
alla madre entro e non oltre il giorno quindici di ogni mese e ciò sino alla loro maggiore età, dopo
di che il mantenimento verrà corrisposto direttamente ai figli, sino a quando non avranno reperito
una propria attività lavorativa e, conseguentemente, saranno economicamente autosufficiente.”
- spese compensate tra le parti. Ravenna, 27/05/2025
Il Presidente relatore dott. Giovanni Trerè
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAVENNA
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati dott. Giovanni Trerè Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile n. R.G. 1151/2025 V.G. posta in decisione il 20.05.2025 e promossa dai coniugi
, C.F. , nato in [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Ravenna, via T. Gulli n.221 int. 5, e attualmente domiciliato in Stati Uniti D'America al 18 !/2
Wissahickon Ave, Ambler Pa 19002 (avv. Stefano Di Donato)
e
, C.F. , nata in [...] il [...], residente in [...] int.5, e attualmente domiciliata in Stati Uniti D'America al 18 !/2 Wissahickon
Ave, Ambler Pa 19002 (avv. Stefano Di Donato)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
*****
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio proposta con ricorso depositato in data
15.03.2025; preso atto che l'udienza del 13.05.2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51
c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di divorzio;
rilevato che dall'unione dei coniugi nascevano in New York i figli , in data 07.10.2016, Persona_1
in data 07.04.2018, e , in data 05.01.2020; Persona_2 Persona_3 ritenuto che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. n. 898/1970 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale ai sensi della l. n. 55/2015;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
visto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 4, ultimo comma, l. n. 898/1970 e successive modificazioni;
P.Q.M.
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra , C.F. , Parte_1 C.F._1
nato in [...] il [...], e, C.F. , nata in [...] il CP_1 C.F._2
22.07.1988, celebrato con rito civile il 09.05.2016 in Ravenna, in regime di comunione dei beni, iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n.68, parte I, anno 2016;
- ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Ravenna di procedere all'annotazione della sentenza;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – lo scioglimento del matrimonio è sottoposto alle seguenti condizioni:
“- l'affido condiviso di nato a [...] il 0704.2018 , il 05.01.2020 in New York nasceva Persona_2
il figlio ed il 07.10.2016 sempre in New York con collocamento Persona_3 Persona_1
prevalente presso la madre;
- Definire le modalità di visita dei figli come deciso in sede di separazione, cui ci si riporta
integralmente;
- Disporre, a carico del sig. , un assegno di mantenimento in favore dei figli pari €. Parte_1
500,00 mensili - da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT - da corrispondere direttamente
alla madre entro e non oltre il giorno quindici di ogni mese e ciò sino alla loro maggiore età, dopo
di che il mantenimento verrà corrisposto direttamente ai figli, sino a quando non avranno reperito
una propria attività lavorativa e, conseguentemente, saranno economicamente autosufficiente.”
- spese compensate tra le parti. Ravenna, 27/05/2025
Il Presidente relatore dott. Giovanni Trerè