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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 16/04/2025, n. 1756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1756 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 15933/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD – SEZ. LAVORO nella persona del Dott. Giannicola Paladino ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 15.4.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 15993/2023 R.G.
TRA
, rappresentata e difesa come in atti dall'avv. Parte_1
Leonardo Maiolica e dall'avv. Paola Miriam Maiolica
RICORRENTE
E
, in persona del
Controparte_1
Presidente legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso come in atti dall'Avvocatura dell' CP_2
RESISTENTE
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente in epigrafe, premesso di aver lavorato come bracciante agricola per gli anni 1998-
1999, 2000-2001, e di aver, a seguito di regolare domanda, percepito l'indennità di disoccupazione agricola, ha impugnato la nota del 11.10.2022 con cui l' chiedeva la restituzione delle CP_3
somme corrisposte a tale titolo per le annualità 1999 e 2001.
Ha dedotto, altresì, di aver proposto avverso la suddetta comunicazione ricorso amministrativo senza alcun esito, di non aver ricevuto alcuno specifico provvedimento di disconoscimento da parte dell' o altri atti interruttivi. CP_3
Pertanto, ha dedotto l'illegittimità dell'azione di recupero posta in essere dall' e ha eccepito CP_3
la prescrizione quinquennale del diritto al recupero delle somme, il vizio di motivazione della nota di indebito, la decadenza dell'azione di recupero, nonché l'infondatezza dell'avversa pretesa in considerazione della sussistenza di un regolare rapporto di lavoro agricolo per l'anno in questione.
Ella ha concluso chiedendo in via preliminare di accertarsi e di dichiararsi la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indennità di disoccupazione.
In subordine, ha chiesto, di dichiararsi la decadenza dell'azione dell' nel merito infondata la CP_3 pretesa restitutoria dell'Istituto.
Il tutto con vittoria di spese con attribuzione.
Si è costituito l' il quale ha eccepito l'intervenuta cancellazione del nominativo del CP_3 ricorrente dagli elenchi agricoli per l'anno in contestazione derivante dal verbale ispettivo di disconoscimento del rapporto di lavoro del 29.07.2013. Altresì, l'ente previdenziale ha affermato di aver effettuato tale cancellazione tramite pubblicazione on line della variazione negli elenchi
1VD2015 e 3VD2015.
Ha, pertanto, dedotto la fondatezza della pretesa restitutoria, chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudice ha deciso con sentenza.
2 giova evidenziare che in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (cfr. ex multis
Cass. Sez. Lav. 9309/2020). Secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. 17214/2016), infatti, “il principio della "ragione più liquida" consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, valorizzate dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (in tal senso fra le più recenti Cass. 12.11.2015 n. 23160; Cass. S.U.
8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n.
12002)”. La Suprema Corte (Cass. Sez. un. 9936/2014), inoltre, ha evidenziato come tale principio possa trovare applicazione anche in presenza di questioni pregiudiziali.
Ed infatti, il Tribunale ritiene sussistente nel caso in esame la decadenza prevista dall'art. 22 del
D.L. 7/1970.
In tema di iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, l'inosservanza del termine di centoventi giorni previsto dall'art. 22 del D.L. n. 7 del 1970, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 83 del 1970, per la proposizione dell'azione giudiziaria a seguito della notifica, o presa di conoscenza, del provvedimento definitivo di iscrizione o mancata iscrizione nei predetti elenchi, ovvero di cancellazione dagli stessi, determina, in quanto relativa al compimento di un atto di esercizio di un diritto soggettivo, la decadenza sostanziale del privato, che non solo è sottratta alla sanatoria prevista dall'art. 8 della legge 11 agosto 1973, n. 533, ma, riguardando una materia sottratta alla disponibilità delle parti, è anche rilevabile di ufficio dal giudice in ogni stato e grado del giudizio, a norma dell'art. 2969 cod. civ., salvo il limite del giudicato interno (cfr. Corte di
Cassazione n. 9622 del 2015).
Va detto al riguardo che l'art. 22, D.L. n. 7 del 1970, convertito in L. N. 83 del 1970, dispone che:
“contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al Pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”.
3 A sua volta l'art. 11, D.lgs n. 375 del 1993 stabilisce che “contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto”.
Formatosi il silenzio-rigetto, è possibile proporre ancora, nel termine di 30 giorni, ulteriore ricorso al Comitato Centrale I.N.P.S., come stabilisce il D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 11 citato: “
1. Contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto;
2. Contro le decisioni della commissione l'interessato e il dirigente della competente sede dello Scau possono proporre, entro trenta giorni, ricorso alla commissione centrale preposta al predetto servizio (nota oggi, ex art. 9 sexies, comma 3, del convertito D.L. n. 510 del 1996 cit., la commissione centrale costituita quale organo dell che CP_3 decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto”.
Tale decadenza si applica in caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dall'art. 11 del D.lgs. n. 375 del 1993 contro i provvedimenti di mancata iscrizione (totale o parziale) negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, ed il termine di centoventi giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria, stabilito dall'art. 22 del D.L. n. 7 del 1970, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, definizione che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11 citato, ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto, conosciuto ex lege dall'interessato, al verificarsi della descritta evenienza (vd. Corte di Cassazione n. 813 del 2007 e n. 20086 del 2013).
La Suprema Corte (cfr. Corte di Cassazione n. 5942 del 2001) ha avuto modo di precisare, al riguardo, che il predetto termine di centoventi giorni previsto dall'art. 22 D.L. n. 7/1970, convertito con modifiche nella legge n. 83/1970, per la proposizione dell'azione giudiziaria a seguito della notifica o della presa di conoscenza del provvedimento definitivo di iscrizione o mancata iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dai suddetti elenchi, si configura come un termine di natura sostanziale, senza possibilità di sanatoria ex art. 8 legge n. 533 del 1973 (e senza che la disposizione in esame possa ritenersi implicitamente abrogata dall'art. 148 disp. att.
4 c.p.c.); né la previsione normativa di un tale specifico termine di decadenza può suscitare dubbi di illegittimità costituzionale per disparità di trattamento, potendosi rinvenire nell'ordinamento altre ipotesi analoghe (quali i termini, originariamente di dieci o cinque anni, previsti dall'art. 47 D.P.R.
n. 639 del 1970, espressamente dichiarati termini di decadenza dalla norma di interpretazione autentica di cui all'art. 6, D.L. n. 103 del 1991, convertito in legge n. 166 del 1991, e successivamente ridotti a tre e ad un anno dall'art. 4 D.L. n. 384 del 1992, convertito in legge n. 438 del 1992).
La speciale disciplina che compiutamente regola la materia dell'accertamento dei lavoratori agricoli dipendenti si caratterizza per essere l'iscrizione negli elenchi nominativi - come pure la non iscrizione ovvero la cancellazione - oggetto di provvedimenti espressi (il primo collettivo, gli altri individuali) e tutti comunicati agli interessati mediante notifica (un tempo eseguita, per l'iscrizione, con l'affissione dell'elenco nell'albo pretorio del comune di residenza ovvero personalmente al lavoratore in caso di mancata iscrizione, totale o parziale, o di cancellazione, oggi mediante pubblicazione telematica).
Contro i suddetti provvedimenti è data facoltà di esperire ricorso amministrativo, il che comporta l'inizio del procedimento contenzioso, articolato in un duplice grado, che può concludersi, alternativamente, o con una decisione espressa, ovvero con l'inutile decorso del termine assegnato all'autorità competente per pronunciarsi. In questo secondo caso la legge dispone che il ricorso deve intendersi respinto.
Nell'ambito di tale contesto normativo si colloca l'art. 22, D.L. n. 7 del 1970.
Ebbene, il riferimento che tale ultima norma contiene ai provvedimenti definitivi, notificati o altrimenti conosciuti dall'interessato, va inteso come comprensivo sia dei provvedimenti degli organi preposti alla gestione degli elenchi, che siano divenuti definitivi perché non fatti oggetto di tempestivo gravame amministrativo, sia dei provvedimenti (di quegli stessi organi) che abbiano acquisito la suddetta caratteristica di definitività in esito al procedimento amministrativo contenzioso.
Nel primo caso il dies a quo di decorrenza del termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria coinciderà con la scadenza del termine (30 giorni) stabilito dall'art. 11 del D.Lgs. n. 375 del 1993 per la presentazione del primo dei due previsti rimedi amministrativi;
e ciò senza che osti al possibile verificarsi della decadenza la previsione (L. n. 573 del 1973, art. 8) di improcedibilità della domanda giudiziale in caso di mancato preventivo esperimento dei ricorsi amministrativi, dal momento che la "procedimentalizzazione" delle varie fasi attiene alle modalità di tutela del diritto, ma non costituisce impedimento al suo esercizio (così Corte di Cassazione n. 813 del 2007).
5 Nel secondo caso, invece, occorre distinguere, come già detto, l'ipotesi della definizione del procedimento contenzioso con un provvedimento espresso da quella del silenzio serbato dall'autorità preposta alla decisione per tutto il tempo stabilito dall'art. 11 del D.Lgs. n. 375 del
1993.
Naturalmente, le caratteristiche proprie delle due tipologie di “provvedimenti” che possono concludere il procedimento amministrativo contenzioso, rendendo, per ciò stesso, definitivo il provvedimento in quella sede impugnato, non possono non rilevare ai fini della determinazione del dies a quo di decorrenza del termine di 120 giorni di cui al D.L. n. 7 del 1970 cit., art. 22.
La Suprema Corte, in una chiarificatrice pronuncia (vd. Corte di Cassazione n. 12809 del 2011) ha opportunamente precisato che la presentazione di un ricorso tardivo, pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell'azione giudiziaria, non può essere recuperata per lo spostamento in avanti del dies a quo del termine di decadenza, così come irrilevante, agli stessi fini, resta un'eventuale decisione tardiva sul ricorso. Diversamente, verrebbero a dilatarsi senza limiti i tempi di accertamento dello "status" di lavoratore agricolo e, per ciò solo, verrebbero negati ogni spazio e utilità alla previsione del D.L. n. 7 del 1970 cit., art. 22, con il rischio di vanificazione del sistema, dovendo escludersi la decadenza, in contrasto con la ratio della norma più sopra evidenziata (citata
Corte cost. sent. n. 192 del 2005), tutte le volte in cui l'azione giudiziaria risulti tempestiva rispetto alla comunicazione della decisione sul ricorso o alla scadenza del termine per pronunciarla.
In sintesi, il termine di decadenza di 120 giorni decorre:
a) Dalla scadenza dei trenta giorni successivi alla comunicazione del provvedimento di iscrizione, cancellazione o mancata iscrizione ove la parte non abbia presentato un tempestivo ricorso amministrativo alla Commissione Provinciale;
b) Dalla scadenza dei trenta giorni successivi al silenzio rigetto ovvero all'adozione del provvedimento espresso (emesso prima della scadenza del termine di formazione del silenzio) ove la parte abbia proposto tempestivamente il ricorso alla Commissione Provinciale, ma non abbia proposto ricorso alla Commissione Centrale (o non l'abbia fatto tempestivamente);
c) Dall'adozione del provvedimento espresso (tempestivo) o dal formarsi del silenzio-rigetto avverso il ricorso alla Commissione Centrale ove la parte abbia proposto tempestivamente sia il ricorso amministrativo di primo grado che quello di secondo grado.
Applicando i principi appena esposti alla fattispecie in esame, deve evidenziarsi che emerge dalla documentazione in atti il disconoscimento delle giornate lavorative per l'anno 1999 e per l'anno
2001 tramite pubblicazione nell'elenco telematico, rispettivamente, 1VD2015 e 3VD205 (cfr. elenco allegato alla memoria dell' . CP_3
6 Ciò posto, deve rilevarsi che, avendo la mancata iscrizione negli elenchi agricoli acquisito carattere di definitività, la domanda volta a ottenere l'accertamento della prestazione lavorativa non può essere accolta.
La decadenza dall'azione giudiziaria ha, infatti, pacificamente natura sostanziale e quindi la conseguente inammissibilità si estende anche alle domande volte a ottenere benefici previdenziali connessi con l'iscrizione negli elenchi nominativi, come confermato dalla lettera della legge che fa riferimento a “provvedimenti definitivi da cui derivi una lesione di diritti soggettivi”.
È sicuramente vero che gli atti amministrativi di cancellazione dagli elenchi non impediscono di procedere all'accertamento dell'esistenza del rapporto di lavoro, ma ciò vale solo nelle ipotesi in cui non si sia verificata, come nella specie, la decadenza dall'impugnazione dei provvedimenti stessi.
Né può assumere rilevanza ai fini della irripetibilità la prospettata assenza di dolo.
Come noto, l'art. 52 della l. 88/1989, oggetto di interpretazione autentica per mezzo dell'art. 13 l.
412/1991, e che esclude la ripetizione delle somme corrisposte “salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato”, limita il proprio ambito di applicazione alle “pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonche' la pensione sociale, di cui all'articolo
26 della legge 30 aprile 1969, n. 153”.
Tale sanatoria, pertanto, non opera con riferimento alle prestazioni per cui è causa.
Inoltre, si evidenzia che nessun legittimo e particolare affidamento può fondarsi sulla iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, tenuto conto che detta iscrizione costituisce un atto a contenuto vincolato, che consegue automaticamente a seguito della presentazione delle dichiarazioni trimestrali rese dai datori di lavoro attraverso i modelli DMag/unico e simili.
Alla luce delle argomentazioni esposte, il ricorso va rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, nella persona del dott. Giannicola Paladino, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda istanza ed eccezione disattesa:
7 a) Rigetta il ricorso;
b) Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro
1.865,00, oltre accessori come per legge se dovuti.
Aversa, 16.4.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Giannicola Paladino
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD – SEZ. LAVORO nella persona del Dott. Giannicola Paladino ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 15.4.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 15993/2023 R.G.
TRA
, rappresentata e difesa come in atti dall'avv. Parte_1
Leonardo Maiolica e dall'avv. Paola Miriam Maiolica
RICORRENTE
E
, in persona del
Controparte_1
Presidente legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso come in atti dall'Avvocatura dell' CP_2
RESISTENTE
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente in epigrafe, premesso di aver lavorato come bracciante agricola per gli anni 1998-
1999, 2000-2001, e di aver, a seguito di regolare domanda, percepito l'indennità di disoccupazione agricola, ha impugnato la nota del 11.10.2022 con cui l' chiedeva la restituzione delle CP_3
somme corrisposte a tale titolo per le annualità 1999 e 2001.
Ha dedotto, altresì, di aver proposto avverso la suddetta comunicazione ricorso amministrativo senza alcun esito, di non aver ricevuto alcuno specifico provvedimento di disconoscimento da parte dell' o altri atti interruttivi. CP_3
Pertanto, ha dedotto l'illegittimità dell'azione di recupero posta in essere dall' e ha eccepito CP_3
la prescrizione quinquennale del diritto al recupero delle somme, il vizio di motivazione della nota di indebito, la decadenza dell'azione di recupero, nonché l'infondatezza dell'avversa pretesa in considerazione della sussistenza di un regolare rapporto di lavoro agricolo per l'anno in questione.
Ella ha concluso chiedendo in via preliminare di accertarsi e di dichiararsi la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indennità di disoccupazione.
In subordine, ha chiesto, di dichiararsi la decadenza dell'azione dell' nel merito infondata la CP_3 pretesa restitutoria dell'Istituto.
Il tutto con vittoria di spese con attribuzione.
Si è costituito l' il quale ha eccepito l'intervenuta cancellazione del nominativo del CP_3 ricorrente dagli elenchi agricoli per l'anno in contestazione derivante dal verbale ispettivo di disconoscimento del rapporto di lavoro del 29.07.2013. Altresì, l'ente previdenziale ha affermato di aver effettuato tale cancellazione tramite pubblicazione on line della variazione negli elenchi
1VD2015 e 3VD2015.
Ha, pertanto, dedotto la fondatezza della pretesa restitutoria, chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudice ha deciso con sentenza.
2 giova evidenziare che in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (cfr. ex multis
Cass. Sez. Lav. 9309/2020). Secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. 17214/2016), infatti, “il principio della "ragione più liquida" consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, valorizzate dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (in tal senso fra le più recenti Cass. 12.11.2015 n. 23160; Cass. S.U.
8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n.
12002)”. La Suprema Corte (Cass. Sez. un. 9936/2014), inoltre, ha evidenziato come tale principio possa trovare applicazione anche in presenza di questioni pregiudiziali.
Ed infatti, il Tribunale ritiene sussistente nel caso in esame la decadenza prevista dall'art. 22 del
D.L. 7/1970.
In tema di iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, l'inosservanza del termine di centoventi giorni previsto dall'art. 22 del D.L. n. 7 del 1970, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 83 del 1970, per la proposizione dell'azione giudiziaria a seguito della notifica, o presa di conoscenza, del provvedimento definitivo di iscrizione o mancata iscrizione nei predetti elenchi, ovvero di cancellazione dagli stessi, determina, in quanto relativa al compimento di un atto di esercizio di un diritto soggettivo, la decadenza sostanziale del privato, che non solo è sottratta alla sanatoria prevista dall'art. 8 della legge 11 agosto 1973, n. 533, ma, riguardando una materia sottratta alla disponibilità delle parti, è anche rilevabile di ufficio dal giudice in ogni stato e grado del giudizio, a norma dell'art. 2969 cod. civ., salvo il limite del giudicato interno (cfr. Corte di
Cassazione n. 9622 del 2015).
Va detto al riguardo che l'art. 22, D.L. n. 7 del 1970, convertito in L. N. 83 del 1970, dispone che:
“contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al Pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”.
3 A sua volta l'art. 11, D.lgs n. 375 del 1993 stabilisce che “contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto”.
Formatosi il silenzio-rigetto, è possibile proporre ancora, nel termine di 30 giorni, ulteriore ricorso al Comitato Centrale I.N.P.S., come stabilisce il D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 11 citato: “
1. Contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto;
2. Contro le decisioni della commissione l'interessato e il dirigente della competente sede dello Scau possono proporre, entro trenta giorni, ricorso alla commissione centrale preposta al predetto servizio (nota oggi, ex art. 9 sexies, comma 3, del convertito D.L. n. 510 del 1996 cit., la commissione centrale costituita quale organo dell che CP_3 decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto”.
Tale decadenza si applica in caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dall'art. 11 del D.lgs. n. 375 del 1993 contro i provvedimenti di mancata iscrizione (totale o parziale) negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, ed il termine di centoventi giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria, stabilito dall'art. 22 del D.L. n. 7 del 1970, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, definizione che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11 citato, ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto, conosciuto ex lege dall'interessato, al verificarsi della descritta evenienza (vd. Corte di Cassazione n. 813 del 2007 e n. 20086 del 2013).
La Suprema Corte (cfr. Corte di Cassazione n. 5942 del 2001) ha avuto modo di precisare, al riguardo, che il predetto termine di centoventi giorni previsto dall'art. 22 D.L. n. 7/1970, convertito con modifiche nella legge n. 83/1970, per la proposizione dell'azione giudiziaria a seguito della notifica o della presa di conoscenza del provvedimento definitivo di iscrizione o mancata iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dai suddetti elenchi, si configura come un termine di natura sostanziale, senza possibilità di sanatoria ex art. 8 legge n. 533 del 1973 (e senza che la disposizione in esame possa ritenersi implicitamente abrogata dall'art. 148 disp. att.
4 c.p.c.); né la previsione normativa di un tale specifico termine di decadenza può suscitare dubbi di illegittimità costituzionale per disparità di trattamento, potendosi rinvenire nell'ordinamento altre ipotesi analoghe (quali i termini, originariamente di dieci o cinque anni, previsti dall'art. 47 D.P.R.
n. 639 del 1970, espressamente dichiarati termini di decadenza dalla norma di interpretazione autentica di cui all'art. 6, D.L. n. 103 del 1991, convertito in legge n. 166 del 1991, e successivamente ridotti a tre e ad un anno dall'art. 4 D.L. n. 384 del 1992, convertito in legge n. 438 del 1992).
La speciale disciplina che compiutamente regola la materia dell'accertamento dei lavoratori agricoli dipendenti si caratterizza per essere l'iscrizione negli elenchi nominativi - come pure la non iscrizione ovvero la cancellazione - oggetto di provvedimenti espressi (il primo collettivo, gli altri individuali) e tutti comunicati agli interessati mediante notifica (un tempo eseguita, per l'iscrizione, con l'affissione dell'elenco nell'albo pretorio del comune di residenza ovvero personalmente al lavoratore in caso di mancata iscrizione, totale o parziale, o di cancellazione, oggi mediante pubblicazione telematica).
Contro i suddetti provvedimenti è data facoltà di esperire ricorso amministrativo, il che comporta l'inizio del procedimento contenzioso, articolato in un duplice grado, che può concludersi, alternativamente, o con una decisione espressa, ovvero con l'inutile decorso del termine assegnato all'autorità competente per pronunciarsi. In questo secondo caso la legge dispone che il ricorso deve intendersi respinto.
Nell'ambito di tale contesto normativo si colloca l'art. 22, D.L. n. 7 del 1970.
Ebbene, il riferimento che tale ultima norma contiene ai provvedimenti definitivi, notificati o altrimenti conosciuti dall'interessato, va inteso come comprensivo sia dei provvedimenti degli organi preposti alla gestione degli elenchi, che siano divenuti definitivi perché non fatti oggetto di tempestivo gravame amministrativo, sia dei provvedimenti (di quegli stessi organi) che abbiano acquisito la suddetta caratteristica di definitività in esito al procedimento amministrativo contenzioso.
Nel primo caso il dies a quo di decorrenza del termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria coinciderà con la scadenza del termine (30 giorni) stabilito dall'art. 11 del D.Lgs. n. 375 del 1993 per la presentazione del primo dei due previsti rimedi amministrativi;
e ciò senza che osti al possibile verificarsi della decadenza la previsione (L. n. 573 del 1973, art. 8) di improcedibilità della domanda giudiziale in caso di mancato preventivo esperimento dei ricorsi amministrativi, dal momento che la "procedimentalizzazione" delle varie fasi attiene alle modalità di tutela del diritto, ma non costituisce impedimento al suo esercizio (così Corte di Cassazione n. 813 del 2007).
5 Nel secondo caso, invece, occorre distinguere, come già detto, l'ipotesi della definizione del procedimento contenzioso con un provvedimento espresso da quella del silenzio serbato dall'autorità preposta alla decisione per tutto il tempo stabilito dall'art. 11 del D.Lgs. n. 375 del
1993.
Naturalmente, le caratteristiche proprie delle due tipologie di “provvedimenti” che possono concludere il procedimento amministrativo contenzioso, rendendo, per ciò stesso, definitivo il provvedimento in quella sede impugnato, non possono non rilevare ai fini della determinazione del dies a quo di decorrenza del termine di 120 giorni di cui al D.L. n. 7 del 1970 cit., art. 22.
La Suprema Corte, in una chiarificatrice pronuncia (vd. Corte di Cassazione n. 12809 del 2011) ha opportunamente precisato che la presentazione di un ricorso tardivo, pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell'azione giudiziaria, non può essere recuperata per lo spostamento in avanti del dies a quo del termine di decadenza, così come irrilevante, agli stessi fini, resta un'eventuale decisione tardiva sul ricorso. Diversamente, verrebbero a dilatarsi senza limiti i tempi di accertamento dello "status" di lavoratore agricolo e, per ciò solo, verrebbero negati ogni spazio e utilità alla previsione del D.L. n. 7 del 1970 cit., art. 22, con il rischio di vanificazione del sistema, dovendo escludersi la decadenza, in contrasto con la ratio della norma più sopra evidenziata (citata
Corte cost. sent. n. 192 del 2005), tutte le volte in cui l'azione giudiziaria risulti tempestiva rispetto alla comunicazione della decisione sul ricorso o alla scadenza del termine per pronunciarla.
In sintesi, il termine di decadenza di 120 giorni decorre:
a) Dalla scadenza dei trenta giorni successivi alla comunicazione del provvedimento di iscrizione, cancellazione o mancata iscrizione ove la parte non abbia presentato un tempestivo ricorso amministrativo alla Commissione Provinciale;
b) Dalla scadenza dei trenta giorni successivi al silenzio rigetto ovvero all'adozione del provvedimento espresso (emesso prima della scadenza del termine di formazione del silenzio) ove la parte abbia proposto tempestivamente il ricorso alla Commissione Provinciale, ma non abbia proposto ricorso alla Commissione Centrale (o non l'abbia fatto tempestivamente);
c) Dall'adozione del provvedimento espresso (tempestivo) o dal formarsi del silenzio-rigetto avverso il ricorso alla Commissione Centrale ove la parte abbia proposto tempestivamente sia il ricorso amministrativo di primo grado che quello di secondo grado.
Applicando i principi appena esposti alla fattispecie in esame, deve evidenziarsi che emerge dalla documentazione in atti il disconoscimento delle giornate lavorative per l'anno 1999 e per l'anno
2001 tramite pubblicazione nell'elenco telematico, rispettivamente, 1VD2015 e 3VD205 (cfr. elenco allegato alla memoria dell' . CP_3
6 Ciò posto, deve rilevarsi che, avendo la mancata iscrizione negli elenchi agricoli acquisito carattere di definitività, la domanda volta a ottenere l'accertamento della prestazione lavorativa non può essere accolta.
La decadenza dall'azione giudiziaria ha, infatti, pacificamente natura sostanziale e quindi la conseguente inammissibilità si estende anche alle domande volte a ottenere benefici previdenziali connessi con l'iscrizione negli elenchi nominativi, come confermato dalla lettera della legge che fa riferimento a “provvedimenti definitivi da cui derivi una lesione di diritti soggettivi”.
È sicuramente vero che gli atti amministrativi di cancellazione dagli elenchi non impediscono di procedere all'accertamento dell'esistenza del rapporto di lavoro, ma ciò vale solo nelle ipotesi in cui non si sia verificata, come nella specie, la decadenza dall'impugnazione dei provvedimenti stessi.
Né può assumere rilevanza ai fini della irripetibilità la prospettata assenza di dolo.
Come noto, l'art. 52 della l. 88/1989, oggetto di interpretazione autentica per mezzo dell'art. 13 l.
412/1991, e che esclude la ripetizione delle somme corrisposte “salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato”, limita il proprio ambito di applicazione alle “pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonche' la pensione sociale, di cui all'articolo
26 della legge 30 aprile 1969, n. 153”.
Tale sanatoria, pertanto, non opera con riferimento alle prestazioni per cui è causa.
Inoltre, si evidenzia che nessun legittimo e particolare affidamento può fondarsi sulla iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, tenuto conto che detta iscrizione costituisce un atto a contenuto vincolato, che consegue automaticamente a seguito della presentazione delle dichiarazioni trimestrali rese dai datori di lavoro attraverso i modelli DMag/unico e simili.
Alla luce delle argomentazioni esposte, il ricorso va rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, nella persona del dott. Giannicola Paladino, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda istanza ed eccezione disattesa:
7 a) Rigetta il ricorso;
b) Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro
1.865,00, oltre accessori come per legge se dovuti.
Aversa, 16.4.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Giannicola Paladino
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