Articolo 3 della Legge 15 giugno 1950, n. 447
Articolo 2Articolo 4
Versione
27 luglio 1950
Art. 3.
Le indennita' di studio sono ridotte nella stessa proporzione della riduzione dello stipendio e della retribuzione nei casi di aspettativa, di disponibilita', di punizione disciplinare, o altra posizione che importi riduzione di detta competenza, e sospese in tutti i casi di sospensione dello stipendio o della retribuzione.
Entrata in vigore il 27 luglio 1950