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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 31/07/2025, n. 371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 371 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Lecco
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Mirco Lombardi Presidente dott. Dario Colasanti Giudice rel. dott. Alessandro Colnaghi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per la modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, iscritto al numero di ruolo generale 415/2025, promosso
DA
(c.f. ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
Arsizio (VA) il 4.11.1997 e residente a [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Federica Castagnini, ricorrente contro
(c.f. Controparte_1
), nato in [...] il [...] e residente a [...]C.F._2
Lombardone (LC), Via Spluga 22, convenuto, contumace con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecco
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
“Tutto ciò premesso la sig.ra ut supra rappresentata e difesa Parte_1
CHIEDE
Che l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, previa convocazione delle parti, a parziale modifica delle condizioni di cui al decreto del Tribunale di Lecco in data
25/03/2021 nella vertenza rubricata al n RG 1440/2018 a fronte del totale disinteresse del padre alla vita della figlia
Voglia affidare in via super esclusiva la minore alla madre, con Persona_1 facoltà per la medesima di prendere in autonomia, senza necessità di consultare e/o ottenere il consenso del padre, tutte le decisioni, in ambito scolastico, medico, ludico- sportivo, incluse quelle di natura straordinaria, nell'interesse della figlia”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1) Oggetto del giudizio. Con ricorso depositato in data 11.3.2025,
[...]
a convenuto in giudizio davanti all'intestato Tribunale Parte_1
, ex compagno e padre della Controparte_1
figlia , nata il [...] a [...], che oggi Persona_1
ha otto anni.
La ricorrente ha allegato che sino ad ora le condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale sono state disciplinate in conformità al Decreto n.
2474/2021 del 30.3.2021, emesso dal Tribunale di Lecco nel proc. R.G. n.
1440/2018, che ha disposto “- l'affidamento esclusivo della minore Per_1
alla madre presso la quale sarà quindi Parte_1
collocata; - che il diritto di visita paterno sia esercitato secondo il calendario predisposto dai Servizi Sociali di Rete Salute, che organizzeranno incontri, con modalità protette, alla presenza di un educatore, con cadenza almeno quindicinale, salva la possibilità di interromperli definitivamente in casi di diserzione non giustificata e preavvisata da parte del sig.
[...]
; - che il sig. Controparte_1 Parte_2
[...] versi entro il 30 di ciascun mese, alla sig.ra
[...] [...]
la somma di euro Euro 275,00 mensili, da rivalutare Parte_1
annualmente secondo gli indici ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia oltre al 50% delle spese straordinarie secondo Per_1
il regime stabilito dal Protocollo in uso presso il Tribunale, di seguito riportato (…); - che i Servizi Sociali incaricati proseguano l'intervento di supporto alla genitorialità di entrambe le parti, a cui si rivolge l'esortazione alla massima collaborazione”, con espressa esortazione al convenuto di rivolgersi al per la presa in carico e condanna dello stesso alle spese di CP_2
lite (cfr. doc. 3 ricorrente).
La sig.ra ha promosso quindi l'odierno giudizio chiedendo la Pt_1
parziale modifica del summenzionato Decreto del 30.3.2021, chiedendo che la figlia minore le venga affidata in via super-esclusiva, in ragione del Per_1
totale disinteresse del padre rispetto alla vita della figlia e dell'impossibilità per la ricorrente di ottenere qualsivoglia collaborazione da parte del convenuto nell'interesse di Per_1
In estrema sintesi, a suffragio delle proprie pretese, la ricorrente ha allegato il mancato rispetto da parte del convenuto della regolamentazione delle visite padre-figlia, nei termini stabiliti nel Decreto del Tribunale di Lecco, mantenendo egli dei rapporti sporadici e a sua discrezione con la minore, definitivamente interrotti da circa due anni;
la mancata presa in carico del convenuto al SERT;
la messa in atto nei suoi confronti, da parte dell'ex compagno, di comportamenti assillanti ed aggressivi;
l'interruzione da parte del padre del versamento al contributo della figlia minore;
l'assoluta mancanza di collaborazione del convenuto alle richieste di fornire la documentazione patrimoniale/reddituale necessaria ai fini ISEE, per poter usufruire delle agevolazioni e sussidi statali e di sottoscrivere i moduli per il rilascio del passaporto della figlia tanto che la ricorrente ha dovuto Per_1
presentare istanza al Giudice Tutelare.
3 All'udienza del 10.6.2025, davanti al Giudice relatore, è comparsa la ricorrente personalmente, munita del proprio difensore, insistendo nell'accoglimento del ricorso e ribadendo che il convenuto non vede la figlia da circa due anni e non risponde alle sue richieste di collaborazione Per_1
(ad esempio, per l'A.U. o il passaporto), oltre a non versare più alcunché a titolo di contributo al mantenimento della minore. Preso atto, il Giudice relatore si è riservato di riferire al Collegio.
2) Contumacia del convenuto. Nonostante la regolare notifica dell'atto introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza del 10.6.2025, come risultante dalla documentazione depositata dalla difesa attorea, il convenuto non si è costituito in giudizio, né è comparso in prima udienza;
per tale ragione, deve essere dichiarata la contumacia di CP_1
.
[...]
3) Accoglimento del ricorso. Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento, in quanto l'affidamento super-esclusivo della figlia Per_1
alla madre appare la soluzione, allo stato, maggiormente rispondente agli interessi della minore per i seguenti motivi.
La modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale può essere richiesta, in qualunque momento, in caso di “giustificati motivi” che rendano necessario un adeguamento dei provvedimenti già adottati dal Tribunale, in ragione di fatti nuovi e sopravvenuti che abbiano determinato cambiamenti significativi e rilevanti tali da incidere sulla situazione della prole e/o sul delicato equilibrio delle dinamiche familiari.
Secondo la Suprema Corte, la scelta dell'affidamento dei figli minori ad uno solo dei genitori, da effettuarsi in base al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole previsto dall'art. 337 quater c.c., deve essere sostenuta non solo dalla verifica della idoneità o inidoneità genitoriale di entrambi i genitori, ma anche e, soprattutto, dalla
4 considerazione delle ricadute che la decisione sull'affidamento avrà nei tempi brevi e medio lunghi sulla vita dei figli, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e di assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore (Cass., 6 luglio 2022, n. 21425).
In coerenza con questa premessa, la scelta dell'affidamento condiviso si rivela perciò la scelta tendenzialmente preferenziale (cfr. Cass. 6 marzo 2019, n.
6535) onde garantire il diritto del minore “di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori”, tanto che la sua derogabilità risulta possibile solo ove la sua applicazione risulti
“pregiudizievole per l'interesse del minore” (cfr. Cass. n. 977 del 2017), con la duplice conseguenza che “l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore” (Cass., 2 dicembre
2010, n. 24526; conf. Cass., 6 marzo 2019, n. 6535).
Si è in particolare sottolineato che tra i requisiti di idoneità genitoriale rileva anche la capacità di preservare la continuità delle relazioni parentali con l'altro genitore, a tutela del diritto del figlio alla bigenitorialità e alla crescita equilibrata e serena (Cass. n. 13217/2021, Cass. n. 6919/2016) e che la grave conflittualità esistente tra i genitori, può fondare la domanda di affidamento esclusivo, ove si esprima in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli e, dunque, tali da pregiudicare il loro interesse (Cass. 29 marzo 2012, n. 5108; Cass. n. 18559/2016).
La specifica riflessione che impone la presente causa, in cui la figlia è Per_1
già affidata in via esclusiva alla madre, è se l'affidamento “super esclusivo” o
“rafforzato”, istituto di creazione giurisprudenziale e generato da una interpretazione estensiva dell'art. 337 quater c.c., di applicazione eccezionale e perciò residuale rispetto ai due regimi ordinari di affidamento condiviso ed
5 esclusivo, risulti quello maggiormente rispondente all'interesse della minore,
a causa dei comportamenti messi in atto del convenuto successivamente all'adozione del Decreto n. 2474/2021 del 30.3.2021, emesso dal Tribunale di
Lecco nel proc. R.G. n. 1440/2018.
A tal proposito, vale la pena rammentare che in assenza di una precisa tipizzazione delle circostanze ostative ai regimi di affidamento “ordinari”,
l'affidamento c.d. super- esclusivo trova applicazione ogni qualvolta la necessità di interpellare il genitore non affidatario per l'assunzione delle decisioni di maggiore interesse potrebbe incontrare ostacolo nelle condizioni oggettive e soggettive del medesimo, con il rischio così di bloccare o rendere maggiormente difficoltosa la gestione del minore.
Tanto premesso, nella piena consapevolezza che l'affidamento super- esclusivo della prole costituisce ipotesti residuale, da riservarsi ai casi più gravi, nel caso di specie questa soluzione risulta, allo stato, quella più tutelante per la figlia minore.
Tale convincimento trova fondamento nella lamentata difficoltà della ricorrente di ottenere la collaborazione dell'ex compagno per assumere rilevanti decisioni riguardanti la figlia, circostanza che di fatto ha già rappresentato un effettivo ostacolo per quest'ultima. A tal proposito, la ricorrente ha dato prova di essere stata costretta ad adire il Tribunale di Lecco per il rilascio del passaporto di In tale occasione, il Giudice Tutelare, Per_1
rilevata l'assenza immotivata di riscontri da parte del convenuto alle richieste della sig.ra e rilevato altresì che egli neppure compariva in Pt_1
udienza, pur ritualmente notiziato della stessa, ha autorizzato il rilascio del passaporto in favore della minore pur in assenza dell'autorizzazione paterna
(v. doc. 6 ricorrente – decreto del Giudice Tutelare del 28.2.2025).
Sorregge la presente decisione, inoltre, la gravità delle allegazioni della ricorrente in ordine all'assoluto disinteresse del padre per la frequentazione della figlia, prima sporadica e a sua discrezione -in spregio a quanto stabilito
6 nel Decreto del 30.3.2021- e poi definitivamente interrotta, da circa due anni, quando lo stesso è venuto a conoscenza che la ricorrente ha un nuovo compagno, nonché all'inaffidabilità del resistente rispetto alla mancata presa in carico al , come auspicato nel summenzionato decreto e CP_2
all'interruzione del versamento mensile a titolo di contributo al mantenimento di (v. doc. 4 ricorrente – denuncia-querela sporta dalla madre in data Per_1
19.10.2023). Né può essere ignorato quanto riportato dalla sig.ra Pt_1
in ordine alle condotte assillanti, ricattatorie e aggressive che l'ex compagno avrebbe posto in essere nei suoi confronti (v. docc. 4 e 5 ricorrente – denuncia-querela del 19.10.2023 e del 21.7.2024).
Tali allegazioni della madre risultano suffragate dalla documentazione prodotta, nell'assenza, peraltro, di controdeduzioni da parte del convenuto, che ha ritenuto di non costituirsi nemmeno nell'odierno giudizio.
A fronte della condizione di scarsa adeguatezza del padre all'assunzione di un consapevole ruolo genitoriale, tale da determinare un ostacolo alla tempestiva presa di decisioni riguardanti non vi sono invece motivi per mettere Per_1
in dubbio la piena capacità genitoriale della madre, a cui già è stata affidata la figlia in via esclusiva.
In sostanza, la conflittualità tra le parti e la totale mancanza di interesse del padre nei confronti della figlia, nonché il rifiuto di collaborazione con la ricorrente da parte del convenuto, la cui condotta ha già rappresentato concretamente motivo di contrasto insuperabile tra i genitori, nonché ostacolo rispetto alla presa di decisioni inerenti alla prole, rendono opportuna la concentrazione delle decisioni nella figura materna, al fine di prevenire litigi paralizzanti, nel precipuo interesse della minore.
Pertanto, tenuto conto del mutamento in peius della situazione familiare intervenuto dall'emissione del Decreto n. 2474/2021 del 30.3.2021 al deposito del presente ricorso, contrariamente a quanto auspicato nel citato decreto in ordine al maturare nel sig. Parte_3
[...] di una maggiore consapevolezza del proprio ruolo genitoriale,
[...]
si ritiene opportuno disporre l'affidamento super-esclusivo della figlia alla madre, ai sensi dell'art. 337 quater c.p.c., con attribuzione alla Per_1
stessa della facoltà di assumere tutte le decisioni, di carattere ordinario e straordinario, che si rendono opportune e necessarie nell'interesse della minore, a parziale modifica del Decreto n. 2474/2021 del 30.3.2021, emesso dal Tribunale di Lecco nel proc. R.G. n. 1440/2018, in punto di affidamento.
Rimangono ferme le ulteriori condizioni poste dal Decreto n. 2474/2021 del
30.3.2021, emesso dal Tribunale di Lecco nel proc. R.G. n. 1440/2018.
4) Spese processuali. In ragione del principio della soccombenza, le spese della procedura sono poste a carico del convenuto e quantificate come da dispositivo, in conformità alla nota spese della legale della ricorrente, da ritenersi congrua tenuto conto della natura del giudizio, della non complessità della causa contumaciale e dell'assenza di attività istruttoria.
Dal momento che la sig.ra a ottenuto l'ammissione al patrocinio Pt_1
a spese dello Stato, come da provvedimento in atti, ai sensi dell'art. 133 del
D.P.R. 115/2002, il convenuto va condannato a pagare a favore dello Stato senza diminuzione alla metà di cui all'art. 130 (vedi Cass. 19.1.2021 n. 777;
Cass.
8.1.2020 n. 136; Cass.
3.1.2020 n. 19; Cass.
3.5.2019 n. 11590; Cass.
11.9.2018 n. 22017).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel merito del giudizio di modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale proposto con ricorso da
[...]
nei confronti di Parte_1 Controparte_1
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
[...]
DICHIARA la contumacia di;
Controparte_1
8 a parziale modifica del Decreto n. 2474/2021 del 30.3.2021, emesso dal
Tribunale di Lecco nel proc. R.G. n. 1440/2018,
DISPONE
l'affidamento super-esclusivo della figlia minore Persona_1
, nata il [...] a [...], alla madre, ai sensi dell'art. 337
[...]
quater c.p.c., con attribuzione alla sig.ra ella facoltà di assumere Pt_1
tutte le decisioni, di carattere ordinario e straordinario, che si rendono opportune e necessarie nell'interesse della figlia;
ferme le altre condizioni poste dal Decreto n. 2474/2021 del 30.3.2021, emesso dal Tribunale di Lecco nel proc. R.G. n. 1440/2018;
CONDANNA
a rifondere le spese del CP_1 CP_1
giudizio della ricorrente, che liquida in € 3.397,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie pari al 15% dei compensi professionali, IVA e CPA, con pagamento in favore dello Stato ex art. 133 D.P.R. 115/2002, dal momento che la ricorrente ha ottenuto l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Lecco, nella camera di consiglio del 30.7.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dario Colasanti Mirco Lombardi
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