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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/05/2025, n. 2347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2347 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 753/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Erminia Catapano Giudice relatore
Dott. Ing. Pietro Ernesto De Felice Giudice tecnico
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio n. 753/2020 del Ruolo Generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto “opposizione a ingiunzione di pagamento”, riservato in decisione all'esito di trattazione scritta del 7/05/2025
TRA
(c.f.: ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 in virtù di procura alle liti allegata al ricorso, dall'avv. Alfonso Landi (c.f.:
), presso il cui studio in Battipaglia (SA), alla via C.F._2
Generale Gonzaga n. 81 è elettivamente domiciliato
Ricorrente
E
(c.f.: ) in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, con sede in Napoli alla via Santa Lucia n. 81
Resistente contumace TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso notificato alla in data 19/02/2020, e Controparte_1 rinotificato, ai sensi dell'art. 176 del R.D. n. 1775/1933, in data 10/05/2023,
ha proposto opposizione avverso l'ingiunzione di Parte_1
pagamento prot. 2019.0780268 del 19/12/2019, con la quale la Giunta
Regionale della Campania ( Parte_2
Dirigenziale Genio Civile di
[...]
) ha chiesto il pagamento dell'importo complessivo di € 11.255,84, Pt_3
dei quali € 10.282,18 per canone COSAP per l'occupazione di suolo demaniale negli anni dal 2001 al 2010, € 996,89 per interessi legali maturati dal 1°/01/2011 al 31/12/2019 ed € 6,80 per spese postali.
In punto di fatto, il ricorrente ha esposto che l'occupazione interessava l'area demaniale ad uso agricolo di mq. 16.720, ubicata sulla sponda destra del fiume Sele in località Isca Rotonda e che l'importo richiesto, comprensivo di indennità di occupazione e deposito cauzionale, ammontava inizialmente ad
€ 14.294,98.
Con nota del 28/01/2015, riferisce l'opponente, l'Ufficio del Genio Civile di ha preso atto della rinuncia a proseguire l'occupazione e Pt_3 dell'avvenuto pagamento dell'importo di € 2.006,40, già effettuato in data
22/10/2008.
1.1. A fondamento dell'opposizione il ricorrente articola i seguenti motivi:
1) l'intervenuta prescrizione dei canoni relativi al periodo dal 2001 al 2010, ex art. 2948 c.c., in quanto l'ingiunzione di pagamento è stata notificata solo in data 28/01/2020;
2) l'inammissibilità dell'ingiunzione di pagamento, strumento di riscossione delle entrate degli enti pubblici riservato ai tributi, mentre nel caso che occupa il credito della è costituito da meri canoni. CP_1
A sostegno del motivo il ricorrente menziona la sentenza del Tribunale di
Salerno, n. 1287/2008 del 28/04/2008, con cui il giudice salernitano, a definizione della causa R.G. n. 2662/2003 promossa nei confronti dell' , ha pronunciato l'inammissibilità dell'ingiunzione Controparte_2
_______________________________________________________________________ n. 753/2020 r.g.a.c.c. Sentenza V. pag. 2 Parte_1 Controparte_1 TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
prot. n. 2003/7500/DF/SA, emessa per il pagamento di € 5.410,17 a titolo di indennità per la concessione del medesimo fondo.
3) L'infondatezza dell'ingiunzione, in quanto l'occupazione dell'area oggetto di concessione della P.A., che è parte della Golena del fiume Sele e confina con la sua proprietà, era cessata a seguito di pignoramento immobiliare effettuato dal Banco di Napoli.
Ha concluso chiedendo all'adito Tribunale di:
“1) annullare e/o revocare e, comunque, dichiarare inefficace ed improduttiva di effetti giuridici l'ingiunzione di pagamento impugnata;
2) in subordine, nel merito, dichiarare infondata ed inammissibile la pretesa azionata dalla convenuta con l'ingiunzione di pagamento impugnata;
3) condannare la convenuta in persona del suo legale rappresentante al pagamento delle spese e competenze del giudizio” (così atto di citazione pag.
n. 5).
Il processo si è svolto tutto in trattazione scritta.
2. In data 7/07/2020, il Giudice designato ha rinviato per la precisazione delle conclusioni al 5/10/2021; è seguito rinvio d'ufficio al 7/06/2022.
All'esito di trattazione scritta del 7/06/2022, rilevata la mancata costituzione della pur ritualmente citata, il Giudice ha ordinato la Controparte_1
rinotifica del ricorso ex art. 176 del R.D. n. 1775/1933, rinviando al
13/09/2022.
All'esito di trattazione scritta del 13/09/2022, verificata l'invalidità della rinnovazione della citazione, eseguita il 13 agosto 2022, sulla base del combinato disposto degli artt. 291 c.p.c. e 176 e 208 del R.D. n. 1775/1933, il Giudice ha disposto la rinnovazione della citazione nulla e rinviato all'uopo al 12/09/2023.
In data 12/09/2023 il Giudice ha dichiarato la contumacia della e ha CP_1 fissato per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 10/09/2024.
Disposta per il 10/09/2024 la trattazione scritta, il Giudice designato ha rimesso le parti dinanzi al collegio all'udienza del 7/05/2025.
Fissata per questa data la trattazione scritta con decreto dell'11/04/2025, acquisite le note di trattazione della parte ricorrente, tempestivamente
_______________________________________________________________________ n. 753/2020 r.g.a.c.c. Sentenza Grattacaso V. /Regione pag. 3 CP_1 TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
depositate il 5/05/2025, il tribunale, nella composizione indicata in epigrafe, ha riservato la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. La domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.
3.1. Nell'ordine logico delle questioni poste, va esaminato prima di tutto il secondo motivo di opposizione, secondo cui l'ingiunzione sarebbe irrituale e inammissibile.
E' fuorviante, errato e non pertinente il richiamo alla sentenza del tribunale di Salerno, non a caso emessa nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, in cui favore vi è una riserva di legge per la riscossione delle Entrate dello Stato e degli Enti previdenziali.
Orbene, diversamente dalla cartella di pagamento, che può essere emessa dalla , alla quale spettano come modalità Controparte_3
di riscossione coattiva dei relativi crediti solo la cartella esattoriale e gli strumenti disciplinati dal d.p.r. n. 603/1972, l'ingiunzione di pagamento in esame può essere formata direttamente dall'Ente impositore, oppure da un soggetto autorizzato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e che sia iscritto presso un apposito Albo istituito dal D.Lgs. n. 446/1997 (quest'ultimo soggetto, ove operante, agisce come Concessionario alla riscossione in nome e per conto dell'Amministrazione che gli ha conferito espresso mandato).
Attraverso l'ingiunzione di pagamento possono essere riscosse le entrate degli Enti territoriali, quindi i tributi e le sanzioni amministrative delle
Regioni, delle Province, dei Comuni e dei Consorzi locali a partecipazione pubblica.
L'eccezione della parte è vieppiù priva di pregio se si considera che da ultimo, con pronuncia resa a Sezioni Unite, la Suprema Corte ha ribadito che lo speciale procedimento disciplinato dal r.d. n. 639 del 1910 è utilizzabile, da parte della pubblica amministrazione, non solo per le entrate strettamente di diritto pubblico, ma anche per quelle di diritto privato, purché il credito in base al quale viene emesso l'ordine di pagare la somma dovuta sia certo, liquido ed esigibile, dovendo intendersi tale quello fissato con atto amministrativo meramente ricognitivo di tariffe prestabilite in conformità alle
_______________________________________________________________________ n. 753/2020 r.g.a.c.c. Sentenza Grattacaso V. /Regione pag. 4 CP_1 TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
norme legislative statali e regionali vigenti (Cass. SU. Ord. 2448 del
1°.02.2025 nonché Cass., Sez.Un., 25 maggio 2009, n. 11992, Cass. Sez. 3, 5 novembre 2024, n. 28447 ivi richiamate). Nel caso esaminato da ultimo, la
Cassazione ha confermato l'utilizzabilità dell'ingiunzione fiscale in relazione al credito relativo ad indennità per occupazione sine titulo dello spazio acqueo demaniale realizzata con barconi all'ormeggio di un galleggiante, indennità calcolata mediante applicazione della tariffa COSAP prevista per i dehors in aderenza agli edifici.
3.2. Subito dopo, va esaminata l'eccezione di prescrizione, che è parzialmente fondata e va accolta nei limiti e per le ragioni di seguito indicate.
L'opponente asserisce che i canoni annuali di cui all'atto di ingiunzione opposto sono sottoposti al regime di prescrizione quinquennale e che, in assenza di atti interruttivi intervenuti nel quinquennio, sono tutti prescritti.
L'opponente – è bene dirlo subito – si sottrae all'onere pacificamente gravante su chi invoca una prescrizione, di indicare anche il dies a quo della prescrizione che si pretenda essere già decorsa.
E' costante insegnamento del giudice di legittimità, infatti, quello secondo cui
“il debitore, ove eccepisca la prescrizione del credito, ha l'onere di allegare e provare il fatto che, permettendo l'esercizio del diritto, determina l'inizio della decorrenza del termine ai sensi dell'art. 2935 cod. civ.” (così Cass. Ord.
14135/2019 nonché Cass. n. 16326 del 13/07/2009 e Cass. n. 15991 del
18/06/2018 ivi richiamate).
Per di più, il ricorrente sbaglia allorquando afferma che il termine di prescrizione è quello quinquennale.
Ritiene questo collegio che valga il più lungo termine decennale, anche sulla scorta dell'orientamento già espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (cd.
COSAP) è soggetto alla prescrizione decennale e non a quella quinquennale.
Di recente la Suprema Corte si è così espressa:
“La giurisprudenza di questo giudice di legittimità è ferma nel ritenere che
l'indennizzo in esame non sia assimilabile nè al canone di locazione nè alle altre prestazioni periodiche di cui all'art. 2948 c.c., n. 1, 1 bis e 2, in quanto
_______________________________________________________________________ n. 753/2020 r.g.a.c.c. Sentenza Grattacaso V. pag. 5 CP_1 CP_1 TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
assolve alla funzione di compensare "medio tempore", per tutta la durata dello stato di indisponibilità del bene, il detrimento dato dal suo mancato godimento;
per cui, ingenerando un'obbligazione di tipo indennitario, collegato ad un'ipotesi tipica di responsabilità della P.A. per atti legittimi, è sottoposto all'ordinaria prescrizione decennale, che rimane collegata al compimento di ciascun anno di occupazione;
e che perciò decorre dal giorno in cui ha termine la relativa annualità ovvero l'occupazione stessa ove antecedente alla scadenza dell'anno (Cass. sez. un. 27/1999; n. 715/1999, nonchè n. 1225/2002; n. 4179/2001; n. 1114/1985; n. 1440/1984). Nè è possibile includerla nell'ultima previsione dell'art. 2948, per cui si prescrive in cinque anni "tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi" (n. 4), in quanto la norma si riferisce alla sola fattispecie in cui da un unico rapporto giuridico derivino obbligazioni con scadenza periodica non superiore ad un anno e non anche a quella ricorrente nel caso concreto, in cui da un unico provvedimento, derivino tanti rapporti autonomi, aventi durata annuale (o inferiore) e ciascuno con apposito indennizzo da pagarsi in un'unica soluzione e da commisurarsi all'indennità di espropriazione - effettiva o virtuale - dovuta se l'immobile fosse stato espropriato in quell'anno (Cass. 17111/2004; Cass. 6102/2001; 320/2001;
13942/1999). Sempre questa Corte (Cass. 3710/2019) ha successivamente ribadito che "in tema di occupazione di Spazi ed aree pubbliche D.Lgs. n. 446 del 1997, ex art. 63 (come modificato dalla L. n. 448 del 1998, art. 31), il canone (c.d. "COSAP") rappresenta il corrispettivo della concessione, reale
o presunta (nel caso di occupazione abusiva), dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici e, quindi, trovando titolo in diversi e specifici provvedimenti e non in un unico provvedimento fonte dell'obbligazione, non è assimilabile al canone locatizio, con la conseguenza che il relativo credito non soggiace alla prescrizione breve di cui all'art. 2948 c.c.” (così ordinanza Cass. n. 9880 del
13/04/2023).
Tanto chiarito, il ricorrente, oltre a non dedurre quale sia per ogni annualità o trimestre il termine di scadenza, che equivale a esigibilità del credito, allega,
_______________________________________________________________________ n. 753/2020 r.g.a.c.c. Sentenza Grattacaso V. pag. 6 CP_1 CP_1 TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
ma non prova, che la notifica dell'ingiunzione sarebbe avvenuta il
28/01/2020.
Andando per ordine, a proposito della mancata indicazione del dies a quo, deve tenersi presente che la è un'entrata locale, la cui disciplina è CP_4
dalla legge in concreto demandata ai Regolamenti degli Enti locali.
Infatti, l'art. 63 del D. Lgs. n. 446/97 che parla, appunto, di possibilità di istituire un canone, nel suo primo comma dispone che «I comuni e le province possono, con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, escludere l'applicazione, nel proprio territorio, della tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507. I comuni e le province possono, con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, prevedere che l'occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, sia assoggettata, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa».
Tuttavia, nulla allega l'opponente né sul Regolamento locale che impone ammontare e date di scadenza dei canoni, né sul contenuto della concessione.
Dunque, anche a volere ritenere veritiera la circostanza, non provata, che il primo atto interruttivo, ovvero la notifica dell'ingiunzione risalga al 28 gennaio 2020 (mentre è certo che l'atto, formato il 19.12.2019, è stato inviato a mediante spedizione postale con raccomandata), non vi è affatto Parte_1 prova che l'annualità 2010 sia prescritta, essendo possibile che il Comune di
Eboli, nel cui territorio si trova il fondo occupato, abbia stabilito come scadenza di pagamento, per esempio, il primo mese successivo al trimestre, di guisa che se il canone è con scadenza di pagamento trimestrale la prescrizione non è maturata per nessuno dei trimestri.
Lo stesso vale se il canone è da pagare annualmente, perché per quello dell'anno 2010 non è nemmeno dedotto se alla data del 28 gennaio 2011 (dieci
_______________________________________________________________________ n. 753/2020 r.g.a.c.c. Sentenza Grattacaso V. pag. 7 CP_1 CP_1 TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
anni prima dell'atto interruttivo indicato dal ricorrente) fosse scaduto ed esigibile.
In conclusione, in difetto di prova di effettiva recezione di atti interruttivi (ve ne sono diversi menzionati nell'ingiunzione impugnata), si accerta che è maturata la prescrizione per tutte le somme relative a canoni ed accessori dovuti per gli anni dal 2001 al 2009, mentre non è maturata la prescrizione per il credito relativo al canone dell'anno 2010 e relativi accessori, al pagamento del quale il ricorrente è tenuto.
3.3. Infine, è infondato il terzo motivo di opposizione, in quanto il ricorrente non ha provato di aver smesso di occupare l'area demaniale e, sebbene nell'ingiunzione si dia atto che “con sopralluogo tecnico del 15/01/2015 è stato verificato che l'area demaniale in argomento risultava incolta ed abbandonata da svariati anni…”, l'indicazione è talmente generica da non consentire di accertare con certezza l'anno in cui è terminato da parte di il possesso e l'utilizzo del fondo. Parte_1
Ad ogni modo, trattandosi di fondo dato in concessione, è mancata la prova che il concessionario abbia ad un certo punto rinunciato alla concessione inoltrando formale e documentabile disdetta.
3.4. In conclusione, va dichiarata la prescrizione dei crediti riferiti ai canoni
2001-2009 per l'importo complessivo di € 10.946,72, nonché degli interessi del relativo periodo;
dunque, l'ingiunzione opposta va annullata solo in parte qua.
Risulta, invece, dovuto il canone non pagato relativo all'anno 2010, pari all'importo indicato nell'ingiunzione di pagamento di € 1.341,87, oltre interessi legali dal 1°/01/2011 fino al saldo.
4. In virtù dell'accoglimento parziale dell'opposizione, si reputano sussistenti gravi ragioni per la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di
Napoli, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 753/2020 del
R.G., rigettata ogni contraria istanza, così provvede:
_______________________________________________________________________ n. 753/2020 r.g.a.c.c. Sentenza V. pag. 8 Parte_1 CP_1 CP_1 TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
--annulla parzialmente l'ingiunzione impugnata e, per l'effetto dichiara prescritti i crediti per canoni dovuti negli anni dal 2001 al 2009 e relativi accessori;
dichiara, invece, dovuta sulla base dell'ingiunzione e secondo le modalità ivi stabilite, la somma residua, pari ad € 1.341,87 relativa all'anno
2010, oltre interessi legali dal 1°/01/2011 fino al soddisfo;
--compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 7/05/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr. Erminia Catapano Dr. Fulvio Dacomo
_______________________________________________________________________ n. 753/2020 r.g.a.c.c. Sentenza V. pag. 9 Parte_1 CP_1 CP_1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Erminia Catapano Giudice relatore
Dott. Ing. Pietro Ernesto De Felice Giudice tecnico
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio n. 753/2020 del Ruolo Generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto “opposizione a ingiunzione di pagamento”, riservato in decisione all'esito di trattazione scritta del 7/05/2025
TRA
(c.f.: ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 in virtù di procura alle liti allegata al ricorso, dall'avv. Alfonso Landi (c.f.:
), presso il cui studio in Battipaglia (SA), alla via C.F._2
Generale Gonzaga n. 81 è elettivamente domiciliato
Ricorrente
E
(c.f.: ) in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, con sede in Napoli alla via Santa Lucia n. 81
Resistente contumace TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso notificato alla in data 19/02/2020, e Controparte_1 rinotificato, ai sensi dell'art. 176 del R.D. n. 1775/1933, in data 10/05/2023,
ha proposto opposizione avverso l'ingiunzione di Parte_1
pagamento prot. 2019.0780268 del 19/12/2019, con la quale la Giunta
Regionale della Campania ( Parte_2
Dirigenziale Genio Civile di
[...]
) ha chiesto il pagamento dell'importo complessivo di € 11.255,84, Pt_3
dei quali € 10.282,18 per canone COSAP per l'occupazione di suolo demaniale negli anni dal 2001 al 2010, € 996,89 per interessi legali maturati dal 1°/01/2011 al 31/12/2019 ed € 6,80 per spese postali.
In punto di fatto, il ricorrente ha esposto che l'occupazione interessava l'area demaniale ad uso agricolo di mq. 16.720, ubicata sulla sponda destra del fiume Sele in località Isca Rotonda e che l'importo richiesto, comprensivo di indennità di occupazione e deposito cauzionale, ammontava inizialmente ad
€ 14.294,98.
Con nota del 28/01/2015, riferisce l'opponente, l'Ufficio del Genio Civile di ha preso atto della rinuncia a proseguire l'occupazione e Pt_3 dell'avvenuto pagamento dell'importo di € 2.006,40, già effettuato in data
22/10/2008.
1.1. A fondamento dell'opposizione il ricorrente articola i seguenti motivi:
1) l'intervenuta prescrizione dei canoni relativi al periodo dal 2001 al 2010, ex art. 2948 c.c., in quanto l'ingiunzione di pagamento è stata notificata solo in data 28/01/2020;
2) l'inammissibilità dell'ingiunzione di pagamento, strumento di riscossione delle entrate degli enti pubblici riservato ai tributi, mentre nel caso che occupa il credito della è costituito da meri canoni. CP_1
A sostegno del motivo il ricorrente menziona la sentenza del Tribunale di
Salerno, n. 1287/2008 del 28/04/2008, con cui il giudice salernitano, a definizione della causa R.G. n. 2662/2003 promossa nei confronti dell' , ha pronunciato l'inammissibilità dell'ingiunzione Controparte_2
_______________________________________________________________________ n. 753/2020 r.g.a.c.c. Sentenza V. pag. 2 Parte_1 Controparte_1 TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
prot. n. 2003/7500/DF/SA, emessa per il pagamento di € 5.410,17 a titolo di indennità per la concessione del medesimo fondo.
3) L'infondatezza dell'ingiunzione, in quanto l'occupazione dell'area oggetto di concessione della P.A., che è parte della Golena del fiume Sele e confina con la sua proprietà, era cessata a seguito di pignoramento immobiliare effettuato dal Banco di Napoli.
Ha concluso chiedendo all'adito Tribunale di:
“1) annullare e/o revocare e, comunque, dichiarare inefficace ed improduttiva di effetti giuridici l'ingiunzione di pagamento impugnata;
2) in subordine, nel merito, dichiarare infondata ed inammissibile la pretesa azionata dalla convenuta con l'ingiunzione di pagamento impugnata;
3) condannare la convenuta in persona del suo legale rappresentante al pagamento delle spese e competenze del giudizio” (così atto di citazione pag.
n. 5).
Il processo si è svolto tutto in trattazione scritta.
2. In data 7/07/2020, il Giudice designato ha rinviato per la precisazione delle conclusioni al 5/10/2021; è seguito rinvio d'ufficio al 7/06/2022.
All'esito di trattazione scritta del 7/06/2022, rilevata la mancata costituzione della pur ritualmente citata, il Giudice ha ordinato la Controparte_1
rinotifica del ricorso ex art. 176 del R.D. n. 1775/1933, rinviando al
13/09/2022.
All'esito di trattazione scritta del 13/09/2022, verificata l'invalidità della rinnovazione della citazione, eseguita il 13 agosto 2022, sulla base del combinato disposto degli artt. 291 c.p.c. e 176 e 208 del R.D. n. 1775/1933, il Giudice ha disposto la rinnovazione della citazione nulla e rinviato all'uopo al 12/09/2023.
In data 12/09/2023 il Giudice ha dichiarato la contumacia della e ha CP_1 fissato per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 10/09/2024.
Disposta per il 10/09/2024 la trattazione scritta, il Giudice designato ha rimesso le parti dinanzi al collegio all'udienza del 7/05/2025.
Fissata per questa data la trattazione scritta con decreto dell'11/04/2025, acquisite le note di trattazione della parte ricorrente, tempestivamente
_______________________________________________________________________ n. 753/2020 r.g.a.c.c. Sentenza Grattacaso V. /Regione pag. 3 CP_1 TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
depositate il 5/05/2025, il tribunale, nella composizione indicata in epigrafe, ha riservato la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. La domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.
3.1. Nell'ordine logico delle questioni poste, va esaminato prima di tutto il secondo motivo di opposizione, secondo cui l'ingiunzione sarebbe irrituale e inammissibile.
E' fuorviante, errato e non pertinente il richiamo alla sentenza del tribunale di Salerno, non a caso emessa nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, in cui favore vi è una riserva di legge per la riscossione delle Entrate dello Stato e degli Enti previdenziali.
Orbene, diversamente dalla cartella di pagamento, che può essere emessa dalla , alla quale spettano come modalità Controparte_3
di riscossione coattiva dei relativi crediti solo la cartella esattoriale e gli strumenti disciplinati dal d.p.r. n. 603/1972, l'ingiunzione di pagamento in esame può essere formata direttamente dall'Ente impositore, oppure da un soggetto autorizzato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e che sia iscritto presso un apposito Albo istituito dal D.Lgs. n. 446/1997 (quest'ultimo soggetto, ove operante, agisce come Concessionario alla riscossione in nome e per conto dell'Amministrazione che gli ha conferito espresso mandato).
Attraverso l'ingiunzione di pagamento possono essere riscosse le entrate degli Enti territoriali, quindi i tributi e le sanzioni amministrative delle
Regioni, delle Province, dei Comuni e dei Consorzi locali a partecipazione pubblica.
L'eccezione della parte è vieppiù priva di pregio se si considera che da ultimo, con pronuncia resa a Sezioni Unite, la Suprema Corte ha ribadito che lo speciale procedimento disciplinato dal r.d. n. 639 del 1910 è utilizzabile, da parte della pubblica amministrazione, non solo per le entrate strettamente di diritto pubblico, ma anche per quelle di diritto privato, purché il credito in base al quale viene emesso l'ordine di pagare la somma dovuta sia certo, liquido ed esigibile, dovendo intendersi tale quello fissato con atto amministrativo meramente ricognitivo di tariffe prestabilite in conformità alle
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norme legislative statali e regionali vigenti (Cass. SU. Ord. 2448 del
1°.02.2025 nonché Cass., Sez.Un., 25 maggio 2009, n. 11992, Cass. Sez. 3, 5 novembre 2024, n. 28447 ivi richiamate). Nel caso esaminato da ultimo, la
Cassazione ha confermato l'utilizzabilità dell'ingiunzione fiscale in relazione al credito relativo ad indennità per occupazione sine titulo dello spazio acqueo demaniale realizzata con barconi all'ormeggio di un galleggiante, indennità calcolata mediante applicazione della tariffa COSAP prevista per i dehors in aderenza agli edifici.
3.2. Subito dopo, va esaminata l'eccezione di prescrizione, che è parzialmente fondata e va accolta nei limiti e per le ragioni di seguito indicate.
L'opponente asserisce che i canoni annuali di cui all'atto di ingiunzione opposto sono sottoposti al regime di prescrizione quinquennale e che, in assenza di atti interruttivi intervenuti nel quinquennio, sono tutti prescritti.
L'opponente – è bene dirlo subito – si sottrae all'onere pacificamente gravante su chi invoca una prescrizione, di indicare anche il dies a quo della prescrizione che si pretenda essere già decorsa.
E' costante insegnamento del giudice di legittimità, infatti, quello secondo cui
“il debitore, ove eccepisca la prescrizione del credito, ha l'onere di allegare e provare il fatto che, permettendo l'esercizio del diritto, determina l'inizio della decorrenza del termine ai sensi dell'art. 2935 cod. civ.” (così Cass. Ord.
14135/2019 nonché Cass. n. 16326 del 13/07/2009 e Cass. n. 15991 del
18/06/2018 ivi richiamate).
Per di più, il ricorrente sbaglia allorquando afferma che il termine di prescrizione è quello quinquennale.
Ritiene questo collegio che valga il più lungo termine decennale, anche sulla scorta dell'orientamento già espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (cd.
COSAP) è soggetto alla prescrizione decennale e non a quella quinquennale.
Di recente la Suprema Corte si è così espressa:
“La giurisprudenza di questo giudice di legittimità è ferma nel ritenere che
l'indennizzo in esame non sia assimilabile nè al canone di locazione nè alle altre prestazioni periodiche di cui all'art. 2948 c.c., n. 1, 1 bis e 2, in quanto
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assolve alla funzione di compensare "medio tempore", per tutta la durata dello stato di indisponibilità del bene, il detrimento dato dal suo mancato godimento;
per cui, ingenerando un'obbligazione di tipo indennitario, collegato ad un'ipotesi tipica di responsabilità della P.A. per atti legittimi, è sottoposto all'ordinaria prescrizione decennale, che rimane collegata al compimento di ciascun anno di occupazione;
e che perciò decorre dal giorno in cui ha termine la relativa annualità ovvero l'occupazione stessa ove antecedente alla scadenza dell'anno (Cass. sez. un. 27/1999; n. 715/1999, nonchè n. 1225/2002; n. 4179/2001; n. 1114/1985; n. 1440/1984). Nè è possibile includerla nell'ultima previsione dell'art. 2948, per cui si prescrive in cinque anni "tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi" (n. 4), in quanto la norma si riferisce alla sola fattispecie in cui da un unico rapporto giuridico derivino obbligazioni con scadenza periodica non superiore ad un anno e non anche a quella ricorrente nel caso concreto, in cui da un unico provvedimento, derivino tanti rapporti autonomi, aventi durata annuale (o inferiore) e ciascuno con apposito indennizzo da pagarsi in un'unica soluzione e da commisurarsi all'indennità di espropriazione - effettiva o virtuale - dovuta se l'immobile fosse stato espropriato in quell'anno (Cass. 17111/2004; Cass. 6102/2001; 320/2001;
13942/1999). Sempre questa Corte (Cass. 3710/2019) ha successivamente ribadito che "in tema di occupazione di Spazi ed aree pubbliche D.Lgs. n. 446 del 1997, ex art. 63 (come modificato dalla L. n. 448 del 1998, art. 31), il canone (c.d. "COSAP") rappresenta il corrispettivo della concessione, reale
o presunta (nel caso di occupazione abusiva), dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici e, quindi, trovando titolo in diversi e specifici provvedimenti e non in un unico provvedimento fonte dell'obbligazione, non è assimilabile al canone locatizio, con la conseguenza che il relativo credito non soggiace alla prescrizione breve di cui all'art. 2948 c.c.” (così ordinanza Cass. n. 9880 del
13/04/2023).
Tanto chiarito, il ricorrente, oltre a non dedurre quale sia per ogni annualità o trimestre il termine di scadenza, che equivale a esigibilità del credito, allega,
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ma non prova, che la notifica dell'ingiunzione sarebbe avvenuta il
28/01/2020.
Andando per ordine, a proposito della mancata indicazione del dies a quo, deve tenersi presente che la è un'entrata locale, la cui disciplina è CP_4
dalla legge in concreto demandata ai Regolamenti degli Enti locali.
Infatti, l'art. 63 del D. Lgs. n. 446/97 che parla, appunto, di possibilità di istituire un canone, nel suo primo comma dispone che «I comuni e le province possono, con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, escludere l'applicazione, nel proprio territorio, della tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507. I comuni e le province possono, con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, prevedere che l'occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, sia assoggettata, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa».
Tuttavia, nulla allega l'opponente né sul Regolamento locale che impone ammontare e date di scadenza dei canoni, né sul contenuto della concessione.
Dunque, anche a volere ritenere veritiera la circostanza, non provata, che il primo atto interruttivo, ovvero la notifica dell'ingiunzione risalga al 28 gennaio 2020 (mentre è certo che l'atto, formato il 19.12.2019, è stato inviato a mediante spedizione postale con raccomandata), non vi è affatto Parte_1 prova che l'annualità 2010 sia prescritta, essendo possibile che il Comune di
Eboli, nel cui territorio si trova il fondo occupato, abbia stabilito come scadenza di pagamento, per esempio, il primo mese successivo al trimestre, di guisa che se il canone è con scadenza di pagamento trimestrale la prescrizione non è maturata per nessuno dei trimestri.
Lo stesso vale se il canone è da pagare annualmente, perché per quello dell'anno 2010 non è nemmeno dedotto se alla data del 28 gennaio 2011 (dieci
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anni prima dell'atto interruttivo indicato dal ricorrente) fosse scaduto ed esigibile.
In conclusione, in difetto di prova di effettiva recezione di atti interruttivi (ve ne sono diversi menzionati nell'ingiunzione impugnata), si accerta che è maturata la prescrizione per tutte le somme relative a canoni ed accessori dovuti per gli anni dal 2001 al 2009, mentre non è maturata la prescrizione per il credito relativo al canone dell'anno 2010 e relativi accessori, al pagamento del quale il ricorrente è tenuto.
3.3. Infine, è infondato il terzo motivo di opposizione, in quanto il ricorrente non ha provato di aver smesso di occupare l'area demaniale e, sebbene nell'ingiunzione si dia atto che “con sopralluogo tecnico del 15/01/2015 è stato verificato che l'area demaniale in argomento risultava incolta ed abbandonata da svariati anni…”, l'indicazione è talmente generica da non consentire di accertare con certezza l'anno in cui è terminato da parte di il possesso e l'utilizzo del fondo. Parte_1
Ad ogni modo, trattandosi di fondo dato in concessione, è mancata la prova che il concessionario abbia ad un certo punto rinunciato alla concessione inoltrando formale e documentabile disdetta.
3.4. In conclusione, va dichiarata la prescrizione dei crediti riferiti ai canoni
2001-2009 per l'importo complessivo di € 10.946,72, nonché degli interessi del relativo periodo;
dunque, l'ingiunzione opposta va annullata solo in parte qua.
Risulta, invece, dovuto il canone non pagato relativo all'anno 2010, pari all'importo indicato nell'ingiunzione di pagamento di € 1.341,87, oltre interessi legali dal 1°/01/2011 fino al saldo.
4. In virtù dell'accoglimento parziale dell'opposizione, si reputano sussistenti gravi ragioni per la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di
Napoli, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 753/2020 del
R.G., rigettata ogni contraria istanza, così provvede:
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--annulla parzialmente l'ingiunzione impugnata e, per l'effetto dichiara prescritti i crediti per canoni dovuti negli anni dal 2001 al 2009 e relativi accessori;
dichiara, invece, dovuta sulla base dell'ingiunzione e secondo le modalità ivi stabilite, la somma residua, pari ad € 1.341,87 relativa all'anno
2010, oltre interessi legali dal 1°/01/2011 fino al soddisfo;
--compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 7/05/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr. Erminia Catapano Dr. Fulvio Dacomo
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