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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 02/04/2025, n. 1466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1466 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO QUINTA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
R.G. n°8428 /2023
ORDINANZA EX ART. 127-TER, COMMA TERZO, C.P.C. nella causa promossa da
Parte_1
Controparte_1
Il Giudice, dott. Francesco Paolo Torrasi, alla scadenza del termine perentorio del 1° aprile 2025, assegnato alle parti per il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza ai sensi dell'art. 127-ter, comma secondo, c.p.c.,
LETTE le note scritte sostitutive, nelle quali le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni;
P.Q.M.
decide la causa come da provvedimento che segue.
Si comunichi.
Così deciso, 02/04/2025.
Il Giudice
dott. Francesco Paolo Torrasi
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Palermo
Sezione Quinta Civile
Il Tribunale di Palermo, in persona del Giudice, dott. Francesco Paolo Torrasi, allo scadere del termine perentorio del 1.4.2025, ha emesso e dato lettura della seguente
SENTENZA (contestuale ex art. 281-sexies c.p.c.)
nella causa civile di primo grado iscritta al n°8428 del Registro Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2023, vertente tra
(C.F.: ), col ministero Parte_2 C.F._1 dell'Avv.to Enrico Napoli e dell'Avv.to Marco Rimi, opponente
e
(P. Iva ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, col ministero dell'Avv.to Raffaele Zurlo e dell'Avv.to
Andrea Ornati, opposta
Motivi della Decisione
1. Prioritariamente a tutto, va dichiarata, ai sensi dell'art. 5-bis D.lgs. n. 28/2010, in vigore dal 1.1.2023, l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta dall'opposta con il ricorso per decreto ingiuntivo.
2. Con ordinanza del 22.6.2024, il Tribunale, nel rigettare l'istanza ex art. 648
c.p.c. dell'opposta, ha accertato il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, assegnando termine per l'incombente (espressamente indicando nell'opposta la parte gravata), e fissando la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6 D.lgs. cit. A tale udienza, tuttavia, la mediazione è risultata non esperita, come pacificamente ammesso dall'opposta (v. note del
12.2.2025), su cui, come detto, gravava l'onere di presentare la domanda di mediazione (ex art. 5-bis D.lgs. cit. e come in precedenza statuito da Cass. SS.UU.
n. 19596.2020).
Con il che va provveduto alla declaratoria di improcedibilità della domanda introduttiva del procedimento, con contestuale revoca del decreto opposto e onere per la ricorrente in monitorio di rifondere all'opponente le spese del giudizio (da liquidare ai sensi del D.M. 55/2014 e succ. mod.; parametri medi per le fasi di studio ed introduttiva, minimi per le altre;
scaglione di valore sino ad €
26.000,00).
Per Questi Motivi
il Tribunale di Palermo, definitivamente pronunziando nella causa civile di primo grado indicata in epigrafe, così provvede:
- dichiara l'improcedibilità della domanda proposta con ricorso per decreto ingiuntivo da e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo Controparte_1 del Tribunale di Palermo n. 1952 del 23-24.04.2023;
- condanna parte opposta alla rifusione delle spese di lite in favore di parte opponente, che si liquidano in € 145,50 per esborsi ed € 3.387,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, cpa ed iva, da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Palermo, lì 2 aprile 2025.
Il Giudice
dott. Francesco Paolo Torrasi
R.G. n°8428 /2023
ORDINANZA EX ART. 127-TER, COMMA TERZO, C.P.C. nella causa promossa da
Parte_1
Controparte_1
Il Giudice, dott. Francesco Paolo Torrasi, alla scadenza del termine perentorio del 1° aprile 2025, assegnato alle parti per il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza ai sensi dell'art. 127-ter, comma secondo, c.p.c.,
LETTE le note scritte sostitutive, nelle quali le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni;
P.Q.M.
decide la causa come da provvedimento che segue.
Si comunichi.
Così deciso, 02/04/2025.
Il Giudice
dott. Francesco Paolo Torrasi
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Palermo
Sezione Quinta Civile
Il Tribunale di Palermo, in persona del Giudice, dott. Francesco Paolo Torrasi, allo scadere del termine perentorio del 1.4.2025, ha emesso e dato lettura della seguente
SENTENZA (contestuale ex art. 281-sexies c.p.c.)
nella causa civile di primo grado iscritta al n°8428 del Registro Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2023, vertente tra
(C.F.: ), col ministero Parte_2 C.F._1 dell'Avv.to Enrico Napoli e dell'Avv.to Marco Rimi, opponente
e
(P. Iva ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, col ministero dell'Avv.to Raffaele Zurlo e dell'Avv.to
Andrea Ornati, opposta
Motivi della Decisione
1. Prioritariamente a tutto, va dichiarata, ai sensi dell'art. 5-bis D.lgs. n. 28/2010, in vigore dal 1.1.2023, l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta dall'opposta con il ricorso per decreto ingiuntivo.
2. Con ordinanza del 22.6.2024, il Tribunale, nel rigettare l'istanza ex art. 648
c.p.c. dell'opposta, ha accertato il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, assegnando termine per l'incombente (espressamente indicando nell'opposta la parte gravata), e fissando la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6 D.lgs. cit. A tale udienza, tuttavia, la mediazione è risultata non esperita, come pacificamente ammesso dall'opposta (v. note del
12.2.2025), su cui, come detto, gravava l'onere di presentare la domanda di mediazione (ex art. 5-bis D.lgs. cit. e come in precedenza statuito da Cass. SS.UU.
n. 19596.2020).
Con il che va provveduto alla declaratoria di improcedibilità della domanda introduttiva del procedimento, con contestuale revoca del decreto opposto e onere per la ricorrente in monitorio di rifondere all'opponente le spese del giudizio (da liquidare ai sensi del D.M. 55/2014 e succ. mod.; parametri medi per le fasi di studio ed introduttiva, minimi per le altre;
scaglione di valore sino ad €
26.000,00).
Per Questi Motivi
il Tribunale di Palermo, definitivamente pronunziando nella causa civile di primo grado indicata in epigrafe, così provvede:
- dichiara l'improcedibilità della domanda proposta con ricorso per decreto ingiuntivo da e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo Controparte_1 del Tribunale di Palermo n. 1952 del 23-24.04.2023;
- condanna parte opposta alla rifusione delle spese di lite in favore di parte opponente, che si liquidano in € 145,50 per esborsi ed € 3.387,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, cpa ed iva, da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Palermo, lì 2 aprile 2025.
Il Giudice
dott. Francesco Paolo Torrasi