Art. 3.
Per l'esercizio finanziario 1957-58 la somma di cui all' art. 2 della legge 6 agosto 1954, n. 721 , occorrente per provvedere alle momentanee deficienze di fondi delle Capitanerie di porto, rispetto ai periodici accreditamenti sui vari capitoli di spesa, e' fissata in lire 20.000.000.
Per l'esercizio finanziario 1957-58 la somma di cui all' art. 2 della legge 6 agosto 1954, n. 721 , occorrente per provvedere alle momentanee deficienze di fondi delle Capitanerie di porto, rispetto ai periodici accreditamenti sui vari capitoli di spesa, e' fissata in lire 20.000.000.