Sentenza 17 febbraio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/02/2004, n. 3090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3090 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CICIRETTI Stefano - Presidente -
Dott. LUPI Fernando - Consigliere -
Dott. VIGOLO Luciano - rel. Consigliere -
Dott. FILADORO Camillo - Consigliere -
Dott. STILE Paolo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OM TO, elettivamente domiciliato in ROMA DELLA FARNESINA 269, presso lo studio dell'avvocato FLAGELLA POTITO C/O STUDIO COSTI, rappresentato e difeso dagli avvocati PIERLUIGI COSTA, GIUSEPPE POLITO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
RETE FERROVIARIA ITALIANA - SOCIETÀ DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI (GIÀ FERROVIE DELLO STATO SPA), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA via GERMANICO 172, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO OZZOLA, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 671/00 del Tribunale di TRANI, depositata il 19/06/00 - R.G.N. 1170/98;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 09/07/03 dal Consigliere Dott. Luciano VIGOLO;
udito l'Avvocato OZZOLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VELARDI Maurizio che ha concluso per l'accoglimento del primo e terzo motivo del ricorso e rigetto del secondo motivo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 22 gennaio 1991, il Pretore di Bari condannava l'Ente Ferrovie dello Stato (ora s.p.a. Ferrovie dello Stato) a pagare al sig. IO OM L. 3.533.990, oltre accessori per adeguamento del compenso di lavoro straordinario, calcolato sulla base del trattamento economico mensile del primo dirigente statale (al sensi dell'art. 4 d.p.r. n. 1188 del 16 settembre 1977). Su appello delle Ferrovie dello Stato, il Tribunale di Bari, rilevato che il Pretore aveva escluso dal computo gli aumenti di cui al d.l. 27 settembre 1982, n. 681 (convertito in legge 20 novembre 1982 n. 869) riteneva che, relativamente al periodo 1^ febbraio 1981 - 31
dicembre 1983 non fossero computabili nella base di calcolo gli aumenti stipendiali del dirigente statale ex legge 11 luglio 1980, n. 312 ed ex d.l. 6 giugno 1981, n. 283 (convertito in legge 6 agosto 1981 n. 432) e neppure gli aumenti attribuiti al dirigente dell'Ente
Ferrovie dello Stato con delibera n. 54 del 19 marzo 1986. Pertanto, il giudice di appello riduceva a L. 2.402.970, oltre al danno da svalutazione monetaria e agli interessi, la somma capitale già attribuita dal Pretore di Bari al lavoratore.
Accogliendo, per quanto di ragione, il ricorso di quest'ultimo, questa Corte, con sentenza 16 dicembre 1996, n. 4388/97, cassava la sentenza del Tribunale di Bari e rinviava la causa al Tribunale di Trani stabilendo che dovevano computarsi gli aumenti retributivi riconosciuti al dirigente statale dagli artt. 10 e 11 del d.l. n. 283/1981 (mentre sulla non computabilità degli aumenti riconosciuti dalla legge 20 novembre 1982, n. 869, di conversione del d.l. n. 681/1981, si era formato il giudicato e il ricorso per cassazione era sul punto inammissibile).
Il Tribunale di Trani, giudice di rinvio avanti al quale la causa è stata riassunta dal lavoratore, con sentenza in data 27 aprile 2000 ha stabilito che al lavoratore doveva riconoscersi il diritto alla riliquidazione del lavoro straordinario sulla base dei soli aumenti previsti dalla legge 6 agosto 1981 n. 432 (di conversione del d.l. 6 giugno 1981 n. 283) e dalla legge 20 novembre 1982 n. 869 (di conversione del d.l. 27 settembre 1982. n. 681). Secondo l'espletata c.t.u., non contestata dal lavoratore, quest'ultimo avrebbe avuto diritto a somme di gran lunga inferiori a quelle riconosciute dalle stesse Ferrovie dello Stato, non contestate di ricorrente, tuttavia la difesa della Società aveva dichiarato di riconoscere determinati importi indicati in memoria e poiché tale riconoscimento non era stato contestato, esso poteva essere posto a base della decisione, sicché doveva dichiararsi il diritto del lavoratore al pagamento, in aggiunta a quanto percepito nel corso del rapporto, della somma di L..2.644.336 (oltre il danno da svalutazione e gli interessi;
in motivazione, invece, l'importo è comprensivo degli accessori), ne conseguiva la condanna del lavoratore a restituire alla società la differenza (L..2.948.332, oltre, secondo la motivazione, interessi dal pagamento al saldo;
il dispositivo, invece, tace sugli accessori), rispetto a quella somma liquidata dal Pretore e (in concreto) pagata allo stesso lavoratore in L. 5.592.698.
Per la cassazione di questa sentenza ricorre il lavoratore con tre motivi.
Resiste la Rete Ferroviaria Italiana - Società di trasporti e servizi per azioni (già Ferrovie dello Stato s.p.a.) con controricorso e chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo, il ricorrente, deducendo violazione degli artt. 112, 115, 324 e 384 c.p.c. e vizi di motivazione, si duole che,
avendo la sentenza rescindente ritenuto che la base di calcolo degli importi dovuti a titolo di straordinario avrebbe dovuto comprendere gli aumenti riconosciuti al primo dirigente dal d.l. n. 283/1981, per il periodo 1^ febbraio 1981 - 31 dicembre 1985, il giudice di rinvio, sulla base della sentenza rescindente avrebbe dovuto solo ricomprendere nella base di calcolo per la determinazione del lavoro straordinario gli aumenti riconosciuti al primo dirigente statale dal d.l. n. 283 del 1981 non essendo venuta in discussione la correttezza dei calcoli ("quantum") ma solo la computabilità ("an") di determinati incrementi retributivi.
Il giudice di rinvio, inoltre, nel recepire la consulenza di ufficio che aveva ritenuto non applicabile l'aumento disposto con la legge 312 del 1980, mai venuto in contestazione, era incorso nel vizio di ultrapetizione e in violazione del giudicato. Sulla base di quanto deciso dalla sentenza rescindente di questa Corte, il computo avrebbe dovuto segnare un incremento rispetto all'importo riconosciuto dal Tribunale di Bari.
Per contro il Tribunale di Trani, aderendo a quanto accertato dal consulente tecnico di ufficio ha ritenuto non applicabile l'aumento di cui alla legge 312/1980, mai oggetto di discussione nel processo, come esposto dallo stesso CTU. Lo stesso Tribunale sarebbe, pertanto, incorso nel vizio di extrapetizione, avrebbe violato il giudicato e il principio di diritto stabilito da questa Corte e avrebbe determinato il credito del ricorrente in misura addirittura inferiore a quella stabilita nella sentenza cassata.
Col secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione degli artt. 394, secondo e terzo comma, 389 c.p.c., 144 disp. att. c.p.c. 392, secondo comma, 100 e 329, secondo comma c.p.c., nonché vizi di motivazione e rileva che, a fronte della richiesta conclusiva formulata avanti al Tribunale di Bari dalla società, volta a contenere la condanna in L. 2.484.916, oltre accessori, e avendo quel Tribunale accolto la domanda negli stessi termini, il giudice dei rinvio ha dichiarato il diritto del dipendente alla riliquidazione del compenso per lavoro straordinario in L.
3.865.809 e, dato atto dell'avvenuta corresponsione da parte della Società Ferrovie dello Stato, di L. 5.757.315, ha condannato il lavoratore nella differenza di L.
1.891.506. Sostiene il ricorrente che erroneamente il giudice di rinvio aveva accolto conclusioni diverse da quelle rassegnate dalla controparte avanti al giudice di appello, la cui decisione era stata cassata.
È, inoltre, illegittima la condanna restitutoria pronunciata in violazione degli artt. 389 c.p.c. e 144 dis. att. c.p.c., non essendo contenuta nella sentenza di appello alcuna condanna del ricorrente, ma condanna nei confronti delle Ferrovie dello Stato. Coi terzo motivo di ricorso, denunciando vizi di illogicità nel dispositivo e contraddittorietà tra questo e la motivazione, oltre a vizi della stessa motivazione, il ricorrente rileva che, mentre nella parte motiva il Tribunale di Trani dichiara dovuta somma comprensiva di svalutazione ed interessi, e nella stessa motivazione dichiara che il ricorrente deve essere condannato a restituire somma ricevuta in eccesso, oltre agli interessi legali (nel dispositivo gli interessi e la rivalutazione sulla somma dovuta al lavoratore vengono dichiarati dovuti in aggiunta alla somma capitale); Infine, il Tribunale avrebbe posto a confronto dati disomogenei.
Il ricorso è fondato per quanto di ragione.
Questa Corte ha già avuto occasione di rilevare che la riassunzione della causa dinanzi al giudice di rinvio (art. 392 c.p.c.) si configura, non già come atto di impugnazione, ma come attività d'impulso processuale volta a riattivare la prosecuzione del giudizio conclusosi con la sentenza cassata, per promuoverne la sostituzione e, come tale, instaura un "processo chiuso" nel quale - secondo l'orientamento giurisprudenziale consolidato di questa Corte (Sez. Unite 10598/1997, n. 5149 e 4663 del 2001, 15787, 13906, 1568 del 2000 e, con riferimento ad analoga vertenza con la s.p.a. Ferrovie dello Stato, cfr. Cass. n. 8094 del 2002) - è alle parti preclusa (art. 394, ult. comma c.p.c.) ogni possibilità di proporre nuove domande, eccezioni (come nuove prove, salvo il giuramento decisorio), nonché conclusioni diverse - salvo che queste, intese nell'ampio senso di qualsiasi attività assertiva o probatoria, siano rese necessarie da statuizioni della sentenza di cassazione - e il giudice di rinvio ha gli stessi poteri del giudice di merito che ha pronunciato la sentenza cassata.
Coerentemente, nel giudizio di rinvio non possono essere proposti dalle parti, ne' presi in esame dal giudice, motivi di impugnazione diversi da quelli che erano stati proposti nel giudizio d'appello conclusosi con la sentenza cassata e che continuano a delimitare, da un lato, l'effetto devolutivo dello stesso gravame e dall'altro, la formazione del giudicato interno.
Nel caso di specie, il giudice di rinvio ha deciso la controversia non sulla falsariga del principio enunciato nella sentenza rescindente, ma sulla base di un sorta di accordo che sarebbe intervenuto tra le parti, erroneamente desunto dal "riconoscimento" ad opera delle Ferrovie di un importo molto superiore rispetto a quello determinato dal consulente tecnico di ufficio (contestato dal lavoratore) e dalla mancata contestazione da parte del dipendente di siffatto "riconoscimento". Rileva, peraltro, la Corte che la mancata contestazione del "riconoscimento" non avrebbe potuto "de iure" considerarsi equivalente alla accettazione dell'importo che ne formava oggetto, tanto meno permanendo le contestazioni sulla spettanza di specifici aumenti.
In tali limiti le censure contenute nel primi due motivi del ricorso sono fondate.
La cassazione della sentenza di appello in base al rilievo che gli aumenti retributivi concessi al primo dirigente statale dagli artt. 10 e 11 del d.l. n. 283 dei 1981, convertito in legge n. 432 del 1981 vanno computati ai fini della determinazione del compenso per lavoro straordinario avrebbe imposto al giudice di rinvio di limitarsi a integrare l'importo liquidato dalla sentenza di appello in coerenza con il principio di diritto enunciato nella sentenza rescindente. La sentenza ora impugnata ha proceduto, invece, alla riliquidazione dell'importo liquidato dal giudice di appello a titolo di compenso per lavoro straordinario sulla base solo di un presunto accordo, giuridicamente non configurabile ai sensi dell'art. 1372 c.civ.. La sentenza medesima deve quindi essere cassata senza rinvio in quanto la causa può essere decisa nel merito con la condanna delle Ferrovie dello Stato s.p.a. - in applicazione dello stesso principio di diritto enunciato da questa Corte e disatteso dal giudice di rinvio - al pagamento dell'importo dovuto all'attuale ricorrente, a titolo di compenso per lavoro straordinario che risulta di agevole liquidazione, in base ad una semplice operazione aritmetica, con l'aggiunta cioè all'importo liquidato dalla sentenza d'appello ed irriducibile in ossequio al divieto di reformatio in peius - di quanto dovuto a titolo di maggiore importo di quel compenso, derivante dal calcolo sulla base del parametro consueto - costituito dal trattamento economico mensile del primo dirigente statale, per stipendio e indennità di funzione (ai sensi dell'art. 4 d.p.r. 16 settembre 1977, n. 1188) - ma tenendo conto, tuttavia, della più
elevata misura dello stesso trattamento, quale risulta stabilita dalle disposizioni di cui agli artt. 10 e 11 d.l. n. 283, convertito in legge n. 432 del 1971. La cassazione senza rinvio (ai sensi dell'art. 384, 1 comma, c.p.c.) comporta, poi, rilevanti conseguenze per quanto riguarda la pronuncia sulle domande conseguenti (ai sensi dell'art. 389 c.p.c.), sia per quanto riguarda i provvedimenti sulle spese processuali (ai sensi dell'art. 385 c.p.c). Infatti le domande conseguenti alla cassazione senza rinvio vanno proposte, ai sensi dell'art. 389 c.p.c., al giudice che ha pronunciato la sentenza cassata anche quando questa Corte decida contestualmente, come nella specie, la causa nel merito (Cass. n. 6784 e 9614 del 1996, n. 49 del 1999). Pertanto è inammissibile la pronuncia - investita dal terzo motivo di ricorso - sulla domanda delle Ferrovie dello Stato, di ripetizione di un preteso indebito, a prescindere dalle implicazioni, sul merito della stessa domanda, delle altre pronunce di questa Corte sul ricorso in esame.
La Cassazione senza rinvio impone di provvedere sulle spese dell'intero processo (art. 385, secondo comma, c.p.c.). Va peraltro confermata la relativa statuizione del Pretore;
ricorrono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese dei giudizi di appello e di rinvio, mentre vanno poste a carico delle Ferrovie dello Stato s.p.a., in forza del principio della soccombenza, le spese di entrambi i giudizi di Cassazione.
P.T.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione. Cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e, decidendo nel merito, condanna la Rete Ferroviaria Italiana - Società di trasporti e servizi per azioni (già Ferrovie dello Stato s.p.a.) al pagamento in favore del ricorrente della somma liquidata dal Tribunale di Bari, con l'aggiunta dell'aumento derivante dall'applicazione degli artt. 10 e 11 del d.l. n. 283 del 1981, oltre rivalutazione monetaria e interessi.
In ordine alle spese, conferma la statuizione del Pretore, compensa le spese dei giudizi dinanzi al Tribunale di Bari e di Trani, condanna la società Rete Ferroviaria italiana a rifondere le spese del primo e del secondo giudizio di Cassazione che liquida rispettivamente in complessivi E. 13,00 ed E. 13,00, oltre E.
2.000 per onorari per ciascun giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 9 luglio 2003 il 26 novembre 2003. Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2004