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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 18/12/2025, n. 1670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1670 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI BRINDISI SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Dott. Luciano Arcudi, in applicazione straordinaria all'intestato Tribunale ex art. 23 bis D.L. n. 19/2024 conv. in L. n. 56/2024, sulle conclusioni prese all'udienza del 17.12.2025 a seguito di assunzione in decisione ex art. 281 sexies comma 3° c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 612/2024 di R.G., promossa da:
(C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Gianpiero Ignazzi,
- attore - contro
(C.F.: ), in persona del suo procuratore Dott. Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Gennaro Arcucci, Controparte_2
- convenuta -
Conclusioni
Per l'attore:
«Si chiede che Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa, - preliminarmente, rigettare tutte le avverse eccezioni, richieste e conclusioni, siccome infondate sia in fatto che in diritto;
- accogliere tutte le domande formulate dall'attore nell'atto introduttivo del giudizio e, Parte_2 conseguentemente, in accoglimento delle singole richieste avanzate da parte attorea per tutti i titoli e le causali dedotti nell'atto di citazione, condannare la banca convenuta alla restituzione, in favore dell'istante della somma di Parte_1 complessivi € 10.142,10, pari all'importo del capitale investito nell'operazione finanziaria oggetto di causa, oltre agli interessi legali con decorrenza dalla data di stipulazione del contratto e al maggior danno da svalutazione monetaria ex art. 1224 c.c., nonché a corrispondere all'attore il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali dallo stesso subiti per i fatti per cui è causa, compreso il danno da lucro cessante corrispondente alla perdita del rendimento derivante dall'impiego del capitale investito nell'acquisto di titoli di stato, a decorrere dalla
1 data di sottoscrizione dell'operazione finanziaria in controversia e sino alla domanda giudiziale, oltre interessi come per legge, il tutto da determinarsi nella misura di complessivi € 10.000,00, ovvero nella diversa misura maggiore o minore da determinarsi in corso di causa;
- il tutto con vittoria di spese e competenze di lite».
Per la convenuta:
«in via preliminare: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dei diritti e delle domande avversarie, nei limiti e per le ragioni esposte in atti;
nel merito, in via principale: rigettare tutte le domande formulate dall'attore in quanto infondate in fatto e in diritto, per i motivi illustrati in atti;
in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesto Ill.mo Tribunale dovesse dichiarare la nullità, l'annullabilità, l'inefficacia e/o la risoluzione degli investimenti per cui è causa, accertare e dichiarare l'esatto ammontare delle somme versate dall'attore alla CP_1 Cont per l'acquisto dei titoli oggetto del presente giudizio e disporne la restituzione entro i suddetti limiti, (i) detratto il valore delle azioni assegnate a titolo gratuito;
(ii) ed ulteriormente detratte le somme percepite dalla controparte a titolo di frutti Cont civili maturati in relazione ai titoli pari ad Euro 185,68 a titolo di dividendi ed Euro 1.906,71 a titolo di cedole obbligazionarie, condannando in ogni caso la Cont controparte alla restituzione, in favore della dei titoli oggetto di CP_1 contestazione;
nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesto Ill.mo Tribunale dovesse accertare una qualsivoglia responsabilità della nella vendita dei titoli CP_1 Cont per cui è causa, quantificare le somme in ipotesi dovute dalla a titolo CP_1 Cont risarcitorio in un importo pari alla differenza tra il valore delle azioni al momento dell'acquisto ed il controvalore residuo delle azioni, al netto delle azioni Cont assegnate alla controparte a titolo gratuito, e ridurre ulteriormente il risarcimento in ipotesi riconosciuto in ragione (i) del grave concorso colposo dell'attore, ai sensi dell'art. 1227 doc. civ.;, nonché in ragione (ii) delle somme percepite dalla controparte pari ad Euro 185,68 a titolo di dividendi ed Euro 1.906,71 a titolo di cedole obbligazionarie;
(…); in ogni caso: con vittoria di spese e competenze oltre accessori come per legge».
Fatto e svolgimento del processo
1. - In data 25.11.2014, l'attore cliente della Parte_1 [...]
(oggi , si recava presso la filiale Controparte_4 Controparte_1 di AN TA ed, in tale occasione, sottoscriveva una scheda di adesione relativa alla «Offerta in opzione agli azionisti di azioni ordinarie di nuova emissione e di obbligazioni subordinate del prestito denominato '
[...]
6,50% 2014–2021 Subordinato TIER II'», investendo la Controparte_4 somma complessiva di € 10.142,10 in azioni e obbligazioni subordinate della banca convenuta. L'attore, lavoratore autonomo con titolo di studio di licenza media inferiore, deduce di aver riposto piena fiducia nei suggerimenti degli impiegati, confidando nella sicurezza dell'investimento prospettato come
“privo di rischi” e con garanzia di restituzione integrale del capitale. Secondo
2 la prospettazione attorea, al momento della sottoscrizione non veniva fornita alcuna informazione chiara sulla natura, tipologia e rischiosità dell'investimento, né sulle possibili conseguenze pregiudizievoli. L'attore afferma di aver sottoscritto la modulistica bancaria, redatta in caratteri minuscoli e con terminologia tecnica, senza comprenderne il reale contenuto, confidando nelle rassicurazioni degli impiegati circa l'assenza di rischi e la possibilità di ottenere la restituzione del capitale a semplice richiesta. Inoltre, sostiene ancora l'attore, l'operazione era stata proposta senza alcuna valutazione di adeguatezza rispetto al suo profilo personale e finanziario.
2. – Secondo quanto affermato dall'attore stesso, nell'anno 2019, a seguito delle notizie di stampa relative al “crollo” della Controparte_4 apprendeva che il valore del capitale investito si era azzerato. Egli
[...] sostiene che tale evento era del tutto inatteso, essendo stato sino ad allora convinto della sicurezza dell'operazione, non essendo stato informato di alcun rischio di perdita del capitale, e non avendo “medio tempore” ricevuto dalla banca alcun rendiconto periodico né prospetto informativo sull'andamento dell'investimento.
3. – Venivano quindi intraprese dall'attore iniziative stragiudiziali dirette ad ottenere la rifusione del capitale investito, che, tuttavia, non portavano ad alcun esito. Esso, pertanto, si determinava a convenire in giudizio chiedendo in sintesi: a) in via principale, la Controparte_1 declaratoria della nullità dell'operazione per violazione di norme imperative (tra cui art. 21 TUF e Reg. Consob) nonché per indeterminatezza dell'oggetto e mancanza e/o illiceità della causa;
b) in via subordinata, quella di annullamento per dolo e/o errore;
c) in ulteriore subordine, la pronuncia di risoluzione per inadempimento, con conseguente ripetizione della somma versata, e/o il risarcimento del danno, incluso il danno non patrimoniale da liquidare equitativamente nell'importo di € 10.000,00.
4. – Si è costituita la banca convenuta resistendo all'azione. In via preliminare, ha eccepito la prescrizione delle domande attoree, assumendo l'applicabilità del termine quinquennale. Nel merito, ha chiesto il rigetto di tutte le domande, deducendo il corretto adempimento degli obblighi informativi e la adeguatezza dell'investimento rispetto al profilo dell'attore, richiamando (i) il contratto quadro del 23.7.2010 e le “Norme contrattuali che regolano Servizi e Attività di investimento e Servizi accessori”, (ii) la profilatura del 11.04.2014, (iii) la scheda di adesione all'aumento di capitale 2014 e (iv) il prospetto informativo 2014 e la scheda prodotto;
nonché dell'informativa sul conflitto di interessi. Ha inoltre evidenziato che l'attore ha percepito frutti (€ 185,68 dividendi azionari;
€ 1.906,71 cedole obbligazionarie). Infine, ha chiesto che dal “quantum” siano scomputati i frutti percepiti e il valore residuo dei titoli.
3 5. – La causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni ed, a seguito di riassegnazione a questo giudice, veniva quindi assunta in decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 17.12.2025.
Motivi della decisione
6. - L'attore ha chiesto, in via principale, dichiararsi la nullità del contratto di investimento e/o dei singoli ordini di acquisto di strumenti finanziari per violazione degli obblighi informativi e di adeguatezza gravanti sull'intermediario finanziario, deducendo la contrarietà a norme imperative (artt. 21 D.Lgs. 58/98, 6 L. 1/1991, 1418 c.c.), nonché per indeterminatezza dell'oggetto e/o illiceità della causa.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 26725/2007, hanno affermato che: “la violazione dei doveri di informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguente obbligo di risarcimento dei danni, ove tali violazioni avvengano nella fase precedente o coincidente con la stipulazione del contratto di intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti;
può invece dar luogo a responsabilità contrattuale, ed eventualmente condurre alla risoluzione del predetto contratto, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del contratto di intermediazione finanziaria in questione. In nessun caso, in difetto di previsione normativa in tal senso, la violazione dei suaccennati doveri di comportamento può però determinare la nullità del contratto di intermediazione, o dei singoli atti negoziali conseguenti, a norma dell'art. 1418 c.c., comma 1.”.
Il principio è stato costantemente ribadito dalla giurisprudenza successiva (Cass. 8462/2014; Cass. 15099/2021).
Alla luce di tali principi, la domanda di nullità del contratto di investimento, proposta dall'attore per violazione degli obblighi informativi e di adeguatezza deve essere rigettata, non essendo neppure astrattamente configurabile in siffatte ipotesi la nullità “virtuale” del contratto (essa dovrebbe essere
“testuale”, ovvero prevista da una specifica previsione normativa), mentre la tutela dell'investitore dovrebbe essere assicurata attraverso i rimedi risarcitori e, ricorrendone i presupposti, attraverso la risoluzione del contratto.
Analogamente, non ricorre alcuna delle ipotesi di nullità “strutturale” prospettate, essendo l'oggetto dell'investimento determinato e, per le ragioni evidenziate (ovvero, essendo irrilevante ai fini di cui trattasi il comportamento della banca consistente nella violazione dei doveri di
4 comportamento sanciti dalla legge), non essendo configurabile una illiceità della causa.
7. - La domanda di annullamento del contratto di investimento, proposta in via subordinata dall'attore ai sensi degli artt. 1427 e segg. c.c., deve essere parimenti rigettata.
In primo luogo, quanto al dedotto dolo, deve rilevarsi che parte attrice non ha fornito alcuna prova concreta di specifici raggiri, artifici o comportamenti fraudolenti posti in essere dalla banca convenuta, né ha allegato elementi idonei a dimostrare l'esistenza di una condotta intenzionalmente ingannevole.
Quanto all'errore, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di ribadire che “in tema d'intermediazione finanziaria, le informazioni che devono essere preventivamente fornite dall'intermediario, a norma dell'art. 6 della previgente legge 2 gennaio 1991, n. 1, non riguardano direttamente la natura e l'oggetto del contratto, ma gli elementi utili per valutare la convenienza dell'operazione e non sono quindi idonee ad integrare l'ipotesi di mancanza di consenso;
deve, pertanto, essere esclusa non solo la nullità del contratto per mancanza di uno dei requisiti fondamentali previsti dall'art. 1325 cod. civ., qual è il consenso-accordo, ma anche la sua annullabilità per errore, come nel caso in cui l'investitore si dolga di aver acquistato non un titolo diverso, o con caratteristiche diverse, da un altro, ma un titolo privo del positivo andamento sperato, così prospettando una valutazione che rimane confinata nel campo dei motivi” (Cass. n. 18039/2012).
Non integra quindi errore essenziale, ai sensi dell'art. 1428 c.c., la mera errata valutazione soggettiva circa la convenienza economica dell'operazione, né la falsa aspettativa di un risultato favorevole o la convinzione che l'investimento fosse privo di rischi.
Nel caso di specie, l'attore deduce di aver ritenuto che l'investimento fosse sicuro o comunque non rischioso, mentre in realtà si trattava di strumenti finanziari – azioni e obbligazioni subordinate – per loro natura caratterizzati da un tasso di rischio elevato, sia in termini di possibile perdita del capitale investito, sia in termini di illiquidità.
Tale rischio è insito nella tipologia stessa dei prodotti sottoscritti e non può essere oggetto di errore essenziale.
Inoltre, anche a voler ritenere sussistente un errore in capo all'investitore, lo stesso non sarebbe comunque riconoscibile dalla banca, atteso che la natura altamente rischiosa e la potenziale illiquidità delle azioni e delle obbligazioni subordinate sono caratteristiche oggettive, note e conoscibili da chiunque si accinga a sottoscrivere tali strumenti (l'attore, peraltro, ha risposto affermativamente a larga parte delle domande riportate nel questionario di profilazione nella parte relativa alle “esperienze e conoscenze”, confermando,
5 tra l'altro, di conoscere le azioni e le obbligazioni e di avere già investito
“anche solo in azioni o fondi azionari”).
In conclusione, non essendo stato provato alcun dolo e non risultando configurabile un errore essenziale e riconoscibile ai sensi di legge, la domanda di annullamento del contratto deve essere rigettata.
8. – Venendo alle ulteriori domande, va preliminarmente richiamata la distinzione, ormai consolidata nella giurisprudenza di legittimità, tra deficit informativo che si verifica nella fase precontrattuale e deficit informativo che si manifesta nella fase esecutiva del rapporto di investimento.
In particolare, come chiarito dalle Sezioni Unite della Cassazione (sent. n. 26725/2007), la violazione degli obblighi informativi nella fase precontrattuale può dar luogo esclusivamente a responsabilità precontrattuale, con conseguente obbligo di risarcimento del danno, mentre la violazione degli obblighi informativi e di protezione nella fase esecutiva del rapporto può integrare un inadempimento contrattuale e, se grave, giustificare la risoluzione del contratto: “la violazione dei doveri d'informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi d'investimento finanziario può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguente obbligo di risarcimento dei danni, ove tali violazioni avvengano nella fase precedente o coincidente con la stipulazione del contratto d'intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti;
può invece dar luogo a responsabilità contrattuale, ed eventualmente condurre alla risoluzione del predetto contratto, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni d'investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del contratto d'intermediazione finanziaria in questione” (Cass. S.U. 26725/2007, § 1.11).
Premesso quanto sopra, la domanda di risoluzione di parte attrice merita accoglimento per quanto di ragione.
8.1. - Si deve precisare, preliminarmente, che non può ritenersi sussistente nel caso di specie alcuna responsabilità precontrattuale per incompletezza delle informazioni sul rischio, atteso che, come risulta dalla scheda prodotto e dal prospetto informativo consegnati all'investitore, la banca ha adempiuto agli obblighi informativi previsti dalla normativa di settore.
In particolare, i documenti informativi segnalano in modo sufficientemente chiaro il rischio di perdita totale o parziale del capitale investito, il rischio di illiquidità (ossia la difficoltà o impossibilità di rivendere i titoli), il rischio emittente e di subordinazione delle obbligazioni, il conflitto di interessi e l'assenza di quotazione su mercati regolamentati.
Tali rischi sono riportati sia in sintesi nella scheda prodotto, sia in modo analitico nel capitolo “Fattori di rischio” del prospetto informativo.
6 Pertanto, non essendo ravvisabile alcuna omissione informativa essenziale nella fase precontrattuale (il cliente è stato perlomeno messo in condizioni di informarsi sui rischi sottesi all'investimento), deve escludersi ogni responsabilità della banca sotto tale profilo.
8.2. – E' invece fondata la domanda di risoluzione contrattuale per violazione degli obblighi di adeguatezza e, con essa, quella di ripetizione delle somme versate.
Dalla documentazione in atti risulta infatti che, nella scheda di profilazione sottoscritta in data 11.4.2014 (v. infra), l'attore aveva dichiarato una propensione al rischio molto bassa, manifestando la disponibilità a perdere solo una piccola parte del capitale investito.
Ciò era, peraltro, coerente con la situazione reddituale e patrimoniale dell'attore stesso risultante dal medesimo questionario.
Nonostante ciò, la banca ha proposto e collocato un prodotto finanziario (azioni non quotate e obbligazioni subordinate) che esponeva il cliente al rischio di perdita integrale del capitale.
L'art. 40 cpv. 1 del Regolamento Consob n. 16190/2007, applicabile ratione temporis, dispone quanto segue: “sulla base delle informazioni ricevute dal cliente, e tenuto conto della natura e delle caratteristiche del servizio fornito, gli intermediari valutano che la specifica operazione consigliata o realizzata nel quadro della prestazione del servizio di gestione di portafogli soddisfi i seguenti criteri: a) corrisponda agli obiettivi di investimento del cliente;
b) sia di natura tale che il cliente sia finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi rischio connesso all'investimento compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento;
c) sia di natura tale per cui il cliente possieda la necessaria esperienza e conoscenza per comprendere i rischi inerenti all'operazione o alla gestione del suo portafoglio. Una serie di operazioni, ciascuna delle quali è adeguata se considerata isolatamente, può non essere adeguata se avvenga con una frequenza che non è nel migliore interesse del cliente”.
Nel caso di specie, non risulta che la abbia adempiuto a tali obblighi. CP_1
Se è vero che, nella scheda di profilazione il cliente è stato classificato come avente “esperienza finanziaria medio-alta”, non può non rilevarsi come il
7 profilo di rischio sia stato qualificato come “medio” e, soprattutto, come in precedenza evidenziato, che il cliente stesso ha dichiarato di essere disponibile ad accettare di perdere “solo una piccola parte del capitale investito”.
A fronte di una siffatta dichiarazione, la banca convenuta non avrebbe dovuto limitarsi a mettere il cliente in condizione di informarsi (attraverso la consegna di voluminosa documentazione quale il prospetto informativo al quale s'è fatto cenno) e dare quindi esecuzione all'ordine di investimento nei titoli di cui trattasi, che sono chiaramente incompatibili con la dichiarazione di cui sopra: in particolare, avrebbe dovuto ad essa risultare evidente l'inconciliabilità logica tra la rilevata “esperienza finanziaria medio-alta”, unita alla dichiarata disponibilità a perdere “solo una piccola parte del capitale investito”, ed il conferimento dell'ordine di acquisto di titoli ad altro rischio.
D'altra parte, l'intermediario, nella profilazione del cliente e nella valutazione della adeguatezza in sede di esecuzione degli ordini di investimento, non può affidarsi unicamente ad algoritmi, ma deve cercare di ben comprendere la reale propensione all'investimento, tenuto conto anche della verosimile educazione finanziaria del cliente, che può essere portato, nel rispondere al questionario in sede di profilazione, a fornire risposte frettolose e non ben ponderate.
In particolare, se rileva un'evidente incoerenza tra quanto dichiarato in merito alla propensione al rischio e l'ordine di investimento che il cliente intende effettuare, deve evidenziarlo in modo chiaro al cliente stesso al momento stesso in cui riceve il relativo mandato ed astenersi dall'eseguirlo se non ha la ragionevole certezza che abbia ben compreso il relativo rischio.
Nella specie, la banca non ha provato – ed, invero, neppure ben allegato – che al cliente sia stata evidenziata la chiara inadeguatezza dell'operazione rispetto alla dichiarata propensione a rischio, e vi sono piuttosto elementi che portano a ritenere come non solo ciò non sia stato fatto ma la banca stessa abbia di propria iniziativa proposto al cliente l'investimento medesimo.
L'esecuzione di operazioni inadeguate, in assenza di prova che tale inadeguatezza fosse stata debitamente segnalata al cliente e che questo avesse, nonostante ciò, insistito per l'esecuzione del relativo ordine, integra inadempimento della banca nella fase di esecuzione del contratto e giustifica quindi la pronuncia di risoluzione del relativo rapporto.
8.3. – In ragione di quanto sopra, l'eccezione di prescrizione va senz'altro disattesa, essendo il relativo termine decennale.
9. – L'importo da restituire va commisurato alla differenza tra il capitale investito e quanto effettivamente recuperato dall'attore, detraendo gli eventuali proventi (cedole, dividendi, rimborsi parziali) percepiti nel corso del rapporto.
8 Infatti, la risoluzione genera l'obbligo di restituzione di quanto percepito per effetto del contratto stipulato, ed, in proposito, la convenuta ha eccepito che
“… dall'importo in ipotesi dovuto alla controparte andranno dedotti (cfr. estratti Cont conto corrente doc. 8): Euro 185,68 a titolo di dividendi relativi alle azioni ed Cont Euro 1.906,71 a titolo cedole obbligazionarie 30/12/21 6,5% SUB”. L'attore, dal canto suo, non ha contestato di avere ricevuto dette somme.
Pertanto, la somma da restituire ammonta ad € 8.049,71 (€ 10.142,10 detratti i suddetti importi).
Il credito di cui trattasi è “di valuta” e, pertanto, la somma di cui sopra non deve essere rivalutata.
Sono invece dovuti, come da domanda, gli interessi legali a decorrere dal 30.12.2019, data alla quale è stata inviata la comunicazione stragiudiziale di messa in mora, con domanda di restituzione della somma investita (in proposito, cfr. Cass. S.U. n. 15895/2019).di cui trattasii risarcimento del danno non patrimoniale da liquidare equitativamente nell'importo di € 10.000,00 è manifestamente infondata e, come tale, deve essere rigettata.
L'attore sostiene che la condotta della banca convenuta avrebbe “provocato ingiusti danni morali e non patrimoniali, a causa delle sofferenze e dei patemi provocati dai fatti illeciti per cui è causa”.
In proposito, si deve premettere che secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità dal quale il giudicante non ravvisa ragione di discostarsi ed al quale intende dare continuità (cfr. Cass. n. 33276/2023):
- «il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi ''previsti dalla legge'', e cioè, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c.: a) quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato;
in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di qualsiasi interesse della persona tutelato dall'ordinamento, ancorché privo di rilevanza costituzionale;
b) quando ricorra una delle fattispecie in cui la legge espressamente consente il ristoro del danno non patrimoniale anche al di fuori di una ipotesi di reato (…); in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione dei soli interessi della persona che il legislatore ha inteso tutelare attraverso la norma attributiva del diritto al risarcimento (…); c) quando il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale;
in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di tali interessi, che, al contrario delle prime due ipotesi, non sono individuati ''ex ante'' dalla legge, ma dovranno essere selezionati caso per caso dal giudice»;
- «il danno non patrimoniale derivante dalla lesione di diritti inviolabili della persona, come tali costituzionalmente garantiti, è risarcibile – sulla base di una
9 interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. – (…) a tre condizioni: a) che l'interesse leso – e non il pregiudizio sofferto – abbia rilevanza costituzionale (altrimenti si perverrebbe ad una abrogazione per via interpretativa dell'art. 2059 c.c., giacche´ qualsiasi danno non patrimoniale, per il fatto stesso di essere tale, e cioè di toccare interessi della persona, sarebbe sempre risarcibile); b) che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi una soglia minima di tollerabilità (in quanto il dovere di solidarietà, di cui all'art. 2 Cost., impone a ciascuno di tollerare le minime intrusioni nella propria sfera personale inevitabilmente scaturenti dalla convivenza); c) che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della vita od alla felicità»:
- infine (ciò che vale indistintamente per tutte e tre le ipotesi di danno non patrimoniale, ossia quello derivante da reato, quello la cui risarcibilità è espressamente prevista dalla legge e quello derivante dalla lesione di diritti inviolabili della persona, come tali costituzionalmente garantiti), «il danno non patrimoniale, di cui si invoca il risarcimento, non è “in re ipsa”, in quanto il danno risarcibile si identifica non con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento ma con le conseguenze di tale lesione, sicché la sussistenza di siffatto danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni (v. Cass. civ., n. 25420/2017; Cass. civ., n. 7594/2018; Cass. civ., n. 31537/2018)».
Ciò posto, nel caso di specie, per quanto non si voglia svalutare la rilevanza per l'attore dell'importo di cui trattasi, non si configura obiettivamente una lesione di un diritto inviolabile della persona tale da giustificare una siffatta domanda di risarcimento, che, peraltro, neppure si giustifica sul piano della prospettiva dell'impossibilità di vedere ristorata appieno la lesione medesima, essendo tale ristoro ben praticabile attraverso la ripetizione di quanto versato.
L'ansia per il possibile esito negativo della causa, se è questo il “patema” cui l'attore fa riferimento, non rientra nel novero dei danni risarcibili.
A ciò si aggiunge che il danno stesso non è stato neppure provato, non essendosi l'attore offerto di dimostrare le conseguenze che la vicenda di cui trattasi abbia, in concreto, prodotto sulla sua sfera morale ed esistenziale.
Ulteriori danni non sono stati ben allegati e provati.
11. – Per quanto riguarda le spese di lite, si reputa equo, in ragione dell'esito, condannare la convenuta alla rifusione in favore dell'attore nella misura della metà, con compensazione della residua frazione. Tali spese sono liquidate come da dispositivo avuto riguardo ai parametri di cui al D.M. n.
10 55/2014 (valori medi per le fasi di studio ed introduttiva e minimi per quelle di trattazione/istruttoria e decisionale).
12. - La convenuta, che non ha senza giustificato motivo partecipato al procedimento di mediazione, deve essere condannata ex art. 12 bis comma 2° D.Lgs. n. 28/2010 al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
P.q.m.
il Tribunale di Brindisi, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza ed eccezione:
I. dichiara tenuta e condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attore dell'importo di € 8.049,71, oltre interessi come da motivazione;
II. condanna la stessa convenuta alla rifusione della metà delle spese di lite, che liquida già in tale frazione, oltre a c.u. e marca, in complessivi € 1.700,00, oltre 15% spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge, dichiarando integralmente compensata la residua metà e disponendo che il pagamento sia eseguito in favore dello Stato;
III. condanna ex art. 12 bis comma 2° D.Lgs. n. 28/2010 la convenuta, che non ha senza giustificato motivo partecipato al procedimento di mediazione, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
Così deciso il 18 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott. Luciano Arcudi
11
in composizione monocratica, nella persona del Dott. Luciano Arcudi, in applicazione straordinaria all'intestato Tribunale ex art. 23 bis D.L. n. 19/2024 conv. in L. n. 56/2024, sulle conclusioni prese all'udienza del 17.12.2025 a seguito di assunzione in decisione ex art. 281 sexies comma 3° c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 612/2024 di R.G., promossa da:
(C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Gianpiero Ignazzi,
- attore - contro
(C.F.: ), in persona del suo procuratore Dott. Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Gennaro Arcucci, Controparte_2
- convenuta -
Conclusioni
Per l'attore:
«Si chiede che Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa, - preliminarmente, rigettare tutte le avverse eccezioni, richieste e conclusioni, siccome infondate sia in fatto che in diritto;
- accogliere tutte le domande formulate dall'attore nell'atto introduttivo del giudizio e, Parte_2 conseguentemente, in accoglimento delle singole richieste avanzate da parte attorea per tutti i titoli e le causali dedotti nell'atto di citazione, condannare la banca convenuta alla restituzione, in favore dell'istante della somma di Parte_1 complessivi € 10.142,10, pari all'importo del capitale investito nell'operazione finanziaria oggetto di causa, oltre agli interessi legali con decorrenza dalla data di stipulazione del contratto e al maggior danno da svalutazione monetaria ex art. 1224 c.c., nonché a corrispondere all'attore il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali dallo stesso subiti per i fatti per cui è causa, compreso il danno da lucro cessante corrispondente alla perdita del rendimento derivante dall'impiego del capitale investito nell'acquisto di titoli di stato, a decorrere dalla
1 data di sottoscrizione dell'operazione finanziaria in controversia e sino alla domanda giudiziale, oltre interessi come per legge, il tutto da determinarsi nella misura di complessivi € 10.000,00, ovvero nella diversa misura maggiore o minore da determinarsi in corso di causa;
- il tutto con vittoria di spese e competenze di lite».
Per la convenuta:
«in via preliminare: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dei diritti e delle domande avversarie, nei limiti e per le ragioni esposte in atti;
nel merito, in via principale: rigettare tutte le domande formulate dall'attore in quanto infondate in fatto e in diritto, per i motivi illustrati in atti;
in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesto Ill.mo Tribunale dovesse dichiarare la nullità, l'annullabilità, l'inefficacia e/o la risoluzione degli investimenti per cui è causa, accertare e dichiarare l'esatto ammontare delle somme versate dall'attore alla CP_1 Cont per l'acquisto dei titoli oggetto del presente giudizio e disporne la restituzione entro i suddetti limiti, (i) detratto il valore delle azioni assegnate a titolo gratuito;
(ii) ed ulteriormente detratte le somme percepite dalla controparte a titolo di frutti Cont civili maturati in relazione ai titoli pari ad Euro 185,68 a titolo di dividendi ed Euro 1.906,71 a titolo di cedole obbligazionarie, condannando in ogni caso la Cont controparte alla restituzione, in favore della dei titoli oggetto di CP_1 contestazione;
nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesto Ill.mo Tribunale dovesse accertare una qualsivoglia responsabilità della nella vendita dei titoli CP_1 Cont per cui è causa, quantificare le somme in ipotesi dovute dalla a titolo CP_1 Cont risarcitorio in un importo pari alla differenza tra il valore delle azioni al momento dell'acquisto ed il controvalore residuo delle azioni, al netto delle azioni Cont assegnate alla controparte a titolo gratuito, e ridurre ulteriormente il risarcimento in ipotesi riconosciuto in ragione (i) del grave concorso colposo dell'attore, ai sensi dell'art. 1227 doc. civ.;, nonché in ragione (ii) delle somme percepite dalla controparte pari ad Euro 185,68 a titolo di dividendi ed Euro 1.906,71 a titolo di cedole obbligazionarie;
(…); in ogni caso: con vittoria di spese e competenze oltre accessori come per legge».
Fatto e svolgimento del processo
1. - In data 25.11.2014, l'attore cliente della Parte_1 [...]
(oggi , si recava presso la filiale Controparte_4 Controparte_1 di AN TA ed, in tale occasione, sottoscriveva una scheda di adesione relativa alla «Offerta in opzione agli azionisti di azioni ordinarie di nuova emissione e di obbligazioni subordinate del prestito denominato '
[...]
6,50% 2014–2021 Subordinato TIER II'», investendo la Controparte_4 somma complessiva di € 10.142,10 in azioni e obbligazioni subordinate della banca convenuta. L'attore, lavoratore autonomo con titolo di studio di licenza media inferiore, deduce di aver riposto piena fiducia nei suggerimenti degli impiegati, confidando nella sicurezza dell'investimento prospettato come
“privo di rischi” e con garanzia di restituzione integrale del capitale. Secondo
2 la prospettazione attorea, al momento della sottoscrizione non veniva fornita alcuna informazione chiara sulla natura, tipologia e rischiosità dell'investimento, né sulle possibili conseguenze pregiudizievoli. L'attore afferma di aver sottoscritto la modulistica bancaria, redatta in caratteri minuscoli e con terminologia tecnica, senza comprenderne il reale contenuto, confidando nelle rassicurazioni degli impiegati circa l'assenza di rischi e la possibilità di ottenere la restituzione del capitale a semplice richiesta. Inoltre, sostiene ancora l'attore, l'operazione era stata proposta senza alcuna valutazione di adeguatezza rispetto al suo profilo personale e finanziario.
2. – Secondo quanto affermato dall'attore stesso, nell'anno 2019, a seguito delle notizie di stampa relative al “crollo” della Controparte_4 apprendeva che il valore del capitale investito si era azzerato. Egli
[...] sostiene che tale evento era del tutto inatteso, essendo stato sino ad allora convinto della sicurezza dell'operazione, non essendo stato informato di alcun rischio di perdita del capitale, e non avendo “medio tempore” ricevuto dalla banca alcun rendiconto periodico né prospetto informativo sull'andamento dell'investimento.
3. – Venivano quindi intraprese dall'attore iniziative stragiudiziali dirette ad ottenere la rifusione del capitale investito, che, tuttavia, non portavano ad alcun esito. Esso, pertanto, si determinava a convenire in giudizio chiedendo in sintesi: a) in via principale, la Controparte_1 declaratoria della nullità dell'operazione per violazione di norme imperative (tra cui art. 21 TUF e Reg. Consob) nonché per indeterminatezza dell'oggetto e mancanza e/o illiceità della causa;
b) in via subordinata, quella di annullamento per dolo e/o errore;
c) in ulteriore subordine, la pronuncia di risoluzione per inadempimento, con conseguente ripetizione della somma versata, e/o il risarcimento del danno, incluso il danno non patrimoniale da liquidare equitativamente nell'importo di € 10.000,00.
4. – Si è costituita la banca convenuta resistendo all'azione. In via preliminare, ha eccepito la prescrizione delle domande attoree, assumendo l'applicabilità del termine quinquennale. Nel merito, ha chiesto il rigetto di tutte le domande, deducendo il corretto adempimento degli obblighi informativi e la adeguatezza dell'investimento rispetto al profilo dell'attore, richiamando (i) il contratto quadro del 23.7.2010 e le “Norme contrattuali che regolano Servizi e Attività di investimento e Servizi accessori”, (ii) la profilatura del 11.04.2014, (iii) la scheda di adesione all'aumento di capitale 2014 e (iv) il prospetto informativo 2014 e la scheda prodotto;
nonché dell'informativa sul conflitto di interessi. Ha inoltre evidenziato che l'attore ha percepito frutti (€ 185,68 dividendi azionari;
€ 1.906,71 cedole obbligazionarie). Infine, ha chiesto che dal “quantum” siano scomputati i frutti percepiti e il valore residuo dei titoli.
3 5. – La causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni ed, a seguito di riassegnazione a questo giudice, veniva quindi assunta in decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 17.12.2025.
Motivi della decisione
6. - L'attore ha chiesto, in via principale, dichiararsi la nullità del contratto di investimento e/o dei singoli ordini di acquisto di strumenti finanziari per violazione degli obblighi informativi e di adeguatezza gravanti sull'intermediario finanziario, deducendo la contrarietà a norme imperative (artt. 21 D.Lgs. 58/98, 6 L. 1/1991, 1418 c.c.), nonché per indeterminatezza dell'oggetto e/o illiceità della causa.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 26725/2007, hanno affermato che: “la violazione dei doveri di informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguente obbligo di risarcimento dei danni, ove tali violazioni avvengano nella fase precedente o coincidente con la stipulazione del contratto di intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti;
può invece dar luogo a responsabilità contrattuale, ed eventualmente condurre alla risoluzione del predetto contratto, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del contratto di intermediazione finanziaria in questione. In nessun caso, in difetto di previsione normativa in tal senso, la violazione dei suaccennati doveri di comportamento può però determinare la nullità del contratto di intermediazione, o dei singoli atti negoziali conseguenti, a norma dell'art. 1418 c.c., comma 1.”.
Il principio è stato costantemente ribadito dalla giurisprudenza successiva (Cass. 8462/2014; Cass. 15099/2021).
Alla luce di tali principi, la domanda di nullità del contratto di investimento, proposta dall'attore per violazione degli obblighi informativi e di adeguatezza deve essere rigettata, non essendo neppure astrattamente configurabile in siffatte ipotesi la nullità “virtuale” del contratto (essa dovrebbe essere
“testuale”, ovvero prevista da una specifica previsione normativa), mentre la tutela dell'investitore dovrebbe essere assicurata attraverso i rimedi risarcitori e, ricorrendone i presupposti, attraverso la risoluzione del contratto.
Analogamente, non ricorre alcuna delle ipotesi di nullità “strutturale” prospettate, essendo l'oggetto dell'investimento determinato e, per le ragioni evidenziate (ovvero, essendo irrilevante ai fini di cui trattasi il comportamento della banca consistente nella violazione dei doveri di
4 comportamento sanciti dalla legge), non essendo configurabile una illiceità della causa.
7. - La domanda di annullamento del contratto di investimento, proposta in via subordinata dall'attore ai sensi degli artt. 1427 e segg. c.c., deve essere parimenti rigettata.
In primo luogo, quanto al dedotto dolo, deve rilevarsi che parte attrice non ha fornito alcuna prova concreta di specifici raggiri, artifici o comportamenti fraudolenti posti in essere dalla banca convenuta, né ha allegato elementi idonei a dimostrare l'esistenza di una condotta intenzionalmente ingannevole.
Quanto all'errore, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di ribadire che “in tema d'intermediazione finanziaria, le informazioni che devono essere preventivamente fornite dall'intermediario, a norma dell'art. 6 della previgente legge 2 gennaio 1991, n. 1, non riguardano direttamente la natura e l'oggetto del contratto, ma gli elementi utili per valutare la convenienza dell'operazione e non sono quindi idonee ad integrare l'ipotesi di mancanza di consenso;
deve, pertanto, essere esclusa non solo la nullità del contratto per mancanza di uno dei requisiti fondamentali previsti dall'art. 1325 cod. civ., qual è il consenso-accordo, ma anche la sua annullabilità per errore, come nel caso in cui l'investitore si dolga di aver acquistato non un titolo diverso, o con caratteristiche diverse, da un altro, ma un titolo privo del positivo andamento sperato, così prospettando una valutazione che rimane confinata nel campo dei motivi” (Cass. n. 18039/2012).
Non integra quindi errore essenziale, ai sensi dell'art. 1428 c.c., la mera errata valutazione soggettiva circa la convenienza economica dell'operazione, né la falsa aspettativa di un risultato favorevole o la convinzione che l'investimento fosse privo di rischi.
Nel caso di specie, l'attore deduce di aver ritenuto che l'investimento fosse sicuro o comunque non rischioso, mentre in realtà si trattava di strumenti finanziari – azioni e obbligazioni subordinate – per loro natura caratterizzati da un tasso di rischio elevato, sia in termini di possibile perdita del capitale investito, sia in termini di illiquidità.
Tale rischio è insito nella tipologia stessa dei prodotti sottoscritti e non può essere oggetto di errore essenziale.
Inoltre, anche a voler ritenere sussistente un errore in capo all'investitore, lo stesso non sarebbe comunque riconoscibile dalla banca, atteso che la natura altamente rischiosa e la potenziale illiquidità delle azioni e delle obbligazioni subordinate sono caratteristiche oggettive, note e conoscibili da chiunque si accinga a sottoscrivere tali strumenti (l'attore, peraltro, ha risposto affermativamente a larga parte delle domande riportate nel questionario di profilazione nella parte relativa alle “esperienze e conoscenze”, confermando,
5 tra l'altro, di conoscere le azioni e le obbligazioni e di avere già investito
“anche solo in azioni o fondi azionari”).
In conclusione, non essendo stato provato alcun dolo e non risultando configurabile un errore essenziale e riconoscibile ai sensi di legge, la domanda di annullamento del contratto deve essere rigettata.
8. – Venendo alle ulteriori domande, va preliminarmente richiamata la distinzione, ormai consolidata nella giurisprudenza di legittimità, tra deficit informativo che si verifica nella fase precontrattuale e deficit informativo che si manifesta nella fase esecutiva del rapporto di investimento.
In particolare, come chiarito dalle Sezioni Unite della Cassazione (sent. n. 26725/2007), la violazione degli obblighi informativi nella fase precontrattuale può dar luogo esclusivamente a responsabilità precontrattuale, con conseguente obbligo di risarcimento del danno, mentre la violazione degli obblighi informativi e di protezione nella fase esecutiva del rapporto può integrare un inadempimento contrattuale e, se grave, giustificare la risoluzione del contratto: “la violazione dei doveri d'informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi d'investimento finanziario può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguente obbligo di risarcimento dei danni, ove tali violazioni avvengano nella fase precedente o coincidente con la stipulazione del contratto d'intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti;
può invece dar luogo a responsabilità contrattuale, ed eventualmente condurre alla risoluzione del predetto contratto, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni d'investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del contratto d'intermediazione finanziaria in questione” (Cass. S.U. 26725/2007, § 1.11).
Premesso quanto sopra, la domanda di risoluzione di parte attrice merita accoglimento per quanto di ragione.
8.1. - Si deve precisare, preliminarmente, che non può ritenersi sussistente nel caso di specie alcuna responsabilità precontrattuale per incompletezza delle informazioni sul rischio, atteso che, come risulta dalla scheda prodotto e dal prospetto informativo consegnati all'investitore, la banca ha adempiuto agli obblighi informativi previsti dalla normativa di settore.
In particolare, i documenti informativi segnalano in modo sufficientemente chiaro il rischio di perdita totale o parziale del capitale investito, il rischio di illiquidità (ossia la difficoltà o impossibilità di rivendere i titoli), il rischio emittente e di subordinazione delle obbligazioni, il conflitto di interessi e l'assenza di quotazione su mercati regolamentati.
Tali rischi sono riportati sia in sintesi nella scheda prodotto, sia in modo analitico nel capitolo “Fattori di rischio” del prospetto informativo.
6 Pertanto, non essendo ravvisabile alcuna omissione informativa essenziale nella fase precontrattuale (il cliente è stato perlomeno messo in condizioni di informarsi sui rischi sottesi all'investimento), deve escludersi ogni responsabilità della banca sotto tale profilo.
8.2. – E' invece fondata la domanda di risoluzione contrattuale per violazione degli obblighi di adeguatezza e, con essa, quella di ripetizione delle somme versate.
Dalla documentazione in atti risulta infatti che, nella scheda di profilazione sottoscritta in data 11.4.2014 (v. infra), l'attore aveva dichiarato una propensione al rischio molto bassa, manifestando la disponibilità a perdere solo una piccola parte del capitale investito.
Ciò era, peraltro, coerente con la situazione reddituale e patrimoniale dell'attore stesso risultante dal medesimo questionario.
Nonostante ciò, la banca ha proposto e collocato un prodotto finanziario (azioni non quotate e obbligazioni subordinate) che esponeva il cliente al rischio di perdita integrale del capitale.
L'art. 40 cpv. 1 del Regolamento Consob n. 16190/2007, applicabile ratione temporis, dispone quanto segue: “sulla base delle informazioni ricevute dal cliente, e tenuto conto della natura e delle caratteristiche del servizio fornito, gli intermediari valutano che la specifica operazione consigliata o realizzata nel quadro della prestazione del servizio di gestione di portafogli soddisfi i seguenti criteri: a) corrisponda agli obiettivi di investimento del cliente;
b) sia di natura tale che il cliente sia finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi rischio connesso all'investimento compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento;
c) sia di natura tale per cui il cliente possieda la necessaria esperienza e conoscenza per comprendere i rischi inerenti all'operazione o alla gestione del suo portafoglio. Una serie di operazioni, ciascuna delle quali è adeguata se considerata isolatamente, può non essere adeguata se avvenga con una frequenza che non è nel migliore interesse del cliente”.
Nel caso di specie, non risulta che la abbia adempiuto a tali obblighi. CP_1
Se è vero che, nella scheda di profilazione il cliente è stato classificato come avente “esperienza finanziaria medio-alta”, non può non rilevarsi come il
7 profilo di rischio sia stato qualificato come “medio” e, soprattutto, come in precedenza evidenziato, che il cliente stesso ha dichiarato di essere disponibile ad accettare di perdere “solo una piccola parte del capitale investito”.
A fronte di una siffatta dichiarazione, la banca convenuta non avrebbe dovuto limitarsi a mettere il cliente in condizione di informarsi (attraverso la consegna di voluminosa documentazione quale il prospetto informativo al quale s'è fatto cenno) e dare quindi esecuzione all'ordine di investimento nei titoli di cui trattasi, che sono chiaramente incompatibili con la dichiarazione di cui sopra: in particolare, avrebbe dovuto ad essa risultare evidente l'inconciliabilità logica tra la rilevata “esperienza finanziaria medio-alta”, unita alla dichiarata disponibilità a perdere “solo una piccola parte del capitale investito”, ed il conferimento dell'ordine di acquisto di titoli ad altro rischio.
D'altra parte, l'intermediario, nella profilazione del cliente e nella valutazione della adeguatezza in sede di esecuzione degli ordini di investimento, non può affidarsi unicamente ad algoritmi, ma deve cercare di ben comprendere la reale propensione all'investimento, tenuto conto anche della verosimile educazione finanziaria del cliente, che può essere portato, nel rispondere al questionario in sede di profilazione, a fornire risposte frettolose e non ben ponderate.
In particolare, se rileva un'evidente incoerenza tra quanto dichiarato in merito alla propensione al rischio e l'ordine di investimento che il cliente intende effettuare, deve evidenziarlo in modo chiaro al cliente stesso al momento stesso in cui riceve il relativo mandato ed astenersi dall'eseguirlo se non ha la ragionevole certezza che abbia ben compreso il relativo rischio.
Nella specie, la banca non ha provato – ed, invero, neppure ben allegato – che al cliente sia stata evidenziata la chiara inadeguatezza dell'operazione rispetto alla dichiarata propensione a rischio, e vi sono piuttosto elementi che portano a ritenere come non solo ciò non sia stato fatto ma la banca stessa abbia di propria iniziativa proposto al cliente l'investimento medesimo.
L'esecuzione di operazioni inadeguate, in assenza di prova che tale inadeguatezza fosse stata debitamente segnalata al cliente e che questo avesse, nonostante ciò, insistito per l'esecuzione del relativo ordine, integra inadempimento della banca nella fase di esecuzione del contratto e giustifica quindi la pronuncia di risoluzione del relativo rapporto.
8.3. – In ragione di quanto sopra, l'eccezione di prescrizione va senz'altro disattesa, essendo il relativo termine decennale.
9. – L'importo da restituire va commisurato alla differenza tra il capitale investito e quanto effettivamente recuperato dall'attore, detraendo gli eventuali proventi (cedole, dividendi, rimborsi parziali) percepiti nel corso del rapporto.
8 Infatti, la risoluzione genera l'obbligo di restituzione di quanto percepito per effetto del contratto stipulato, ed, in proposito, la convenuta ha eccepito che
“… dall'importo in ipotesi dovuto alla controparte andranno dedotti (cfr. estratti Cont conto corrente doc. 8): Euro 185,68 a titolo di dividendi relativi alle azioni ed Cont Euro 1.906,71 a titolo cedole obbligazionarie 30/12/21 6,5% SUB”. L'attore, dal canto suo, non ha contestato di avere ricevuto dette somme.
Pertanto, la somma da restituire ammonta ad € 8.049,71 (€ 10.142,10 detratti i suddetti importi).
Il credito di cui trattasi è “di valuta” e, pertanto, la somma di cui sopra non deve essere rivalutata.
Sono invece dovuti, come da domanda, gli interessi legali a decorrere dal 30.12.2019, data alla quale è stata inviata la comunicazione stragiudiziale di messa in mora, con domanda di restituzione della somma investita (in proposito, cfr. Cass. S.U. n. 15895/2019).di cui trattasii risarcimento del danno non patrimoniale da liquidare equitativamente nell'importo di € 10.000,00 è manifestamente infondata e, come tale, deve essere rigettata.
L'attore sostiene che la condotta della banca convenuta avrebbe “provocato ingiusti danni morali e non patrimoniali, a causa delle sofferenze e dei patemi provocati dai fatti illeciti per cui è causa”.
In proposito, si deve premettere che secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità dal quale il giudicante non ravvisa ragione di discostarsi ed al quale intende dare continuità (cfr. Cass. n. 33276/2023):
- «il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi ''previsti dalla legge'', e cioè, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c.: a) quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato;
in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di qualsiasi interesse della persona tutelato dall'ordinamento, ancorché privo di rilevanza costituzionale;
b) quando ricorra una delle fattispecie in cui la legge espressamente consente il ristoro del danno non patrimoniale anche al di fuori di una ipotesi di reato (…); in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione dei soli interessi della persona che il legislatore ha inteso tutelare attraverso la norma attributiva del diritto al risarcimento (…); c) quando il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale;
in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di tali interessi, che, al contrario delle prime due ipotesi, non sono individuati ''ex ante'' dalla legge, ma dovranno essere selezionati caso per caso dal giudice»;
- «il danno non patrimoniale derivante dalla lesione di diritti inviolabili della persona, come tali costituzionalmente garantiti, è risarcibile – sulla base di una
9 interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. – (…) a tre condizioni: a) che l'interesse leso – e non il pregiudizio sofferto – abbia rilevanza costituzionale (altrimenti si perverrebbe ad una abrogazione per via interpretativa dell'art. 2059 c.c., giacche´ qualsiasi danno non patrimoniale, per il fatto stesso di essere tale, e cioè di toccare interessi della persona, sarebbe sempre risarcibile); b) che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi una soglia minima di tollerabilità (in quanto il dovere di solidarietà, di cui all'art. 2 Cost., impone a ciascuno di tollerare le minime intrusioni nella propria sfera personale inevitabilmente scaturenti dalla convivenza); c) che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della vita od alla felicità»:
- infine (ciò che vale indistintamente per tutte e tre le ipotesi di danno non patrimoniale, ossia quello derivante da reato, quello la cui risarcibilità è espressamente prevista dalla legge e quello derivante dalla lesione di diritti inviolabili della persona, come tali costituzionalmente garantiti), «il danno non patrimoniale, di cui si invoca il risarcimento, non è “in re ipsa”, in quanto il danno risarcibile si identifica non con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento ma con le conseguenze di tale lesione, sicché la sussistenza di siffatto danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni (v. Cass. civ., n. 25420/2017; Cass. civ., n. 7594/2018; Cass. civ., n. 31537/2018)».
Ciò posto, nel caso di specie, per quanto non si voglia svalutare la rilevanza per l'attore dell'importo di cui trattasi, non si configura obiettivamente una lesione di un diritto inviolabile della persona tale da giustificare una siffatta domanda di risarcimento, che, peraltro, neppure si giustifica sul piano della prospettiva dell'impossibilità di vedere ristorata appieno la lesione medesima, essendo tale ristoro ben praticabile attraverso la ripetizione di quanto versato.
L'ansia per il possibile esito negativo della causa, se è questo il “patema” cui l'attore fa riferimento, non rientra nel novero dei danni risarcibili.
A ciò si aggiunge che il danno stesso non è stato neppure provato, non essendosi l'attore offerto di dimostrare le conseguenze che la vicenda di cui trattasi abbia, in concreto, prodotto sulla sua sfera morale ed esistenziale.
Ulteriori danni non sono stati ben allegati e provati.
11. – Per quanto riguarda le spese di lite, si reputa equo, in ragione dell'esito, condannare la convenuta alla rifusione in favore dell'attore nella misura della metà, con compensazione della residua frazione. Tali spese sono liquidate come da dispositivo avuto riguardo ai parametri di cui al D.M. n.
10 55/2014 (valori medi per le fasi di studio ed introduttiva e minimi per quelle di trattazione/istruttoria e decisionale).
12. - La convenuta, che non ha senza giustificato motivo partecipato al procedimento di mediazione, deve essere condannata ex art. 12 bis comma 2° D.Lgs. n. 28/2010 al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
P.q.m.
il Tribunale di Brindisi, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza ed eccezione:
I. dichiara tenuta e condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attore dell'importo di € 8.049,71, oltre interessi come da motivazione;
II. condanna la stessa convenuta alla rifusione della metà delle spese di lite, che liquida già in tale frazione, oltre a c.u. e marca, in complessivi € 1.700,00, oltre 15% spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge, dichiarando integralmente compensata la residua metà e disponendo che il pagamento sia eseguito in favore dello Stato;
III. condanna ex art. 12 bis comma 2° D.Lgs. n. 28/2010 la convenuta, che non ha senza giustificato motivo partecipato al procedimento di mediazione, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
Così deciso il 18 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott. Luciano Arcudi
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