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Sentenza 4 aprile 2024
Sentenza 4 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 04/04/2024, n. 518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 518 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Pietro Paolo Arena, all'udienza del 04/04/2024 , ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 3000 /2022 R.G., promossa da:
, nata il [...] a [...] , c.f , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. PASCALIA TIZIANA , giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv./ dott. MONORITI ANTONELLO;
- resistente -
OGGETTO: arretrati indennità di accompagnamento.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 03/08/2022 , parte ricorrente premetteva di aver esperito positivamente ricorso per ATP al fine di vedersi riconosciuto il diritto a godere della indennità di accompagnamento.
Rilevava che, nonostante l'omologa della CTU espletata nel detto procedimento, regolarmente notificata alle varie sedi, l' non liquidava le somme dovute per indennità di accompagnamento, CP_1
riconosciuta giudizialmente con la dedotta decorrenza. Osservava che erano trascorsi più di 120 giorni dall'emissione del decreto di omologa.
Chiedeva dunque che il Tribunale volesse condannare l' al pagamento di tutti i ratei della CP_1
detta prestazione, scaduti e non corrisposti, con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore del proprio procuratore antistatario.
L' si costituiva in giudizio dando atto di aver pagato la prestazione richiesta come da CP_1
documentazione in atti, e chiedeva che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere.
La causa veniva istruita documentalmente. All'udienza odierna la causa veniva discussa e decisa con la presente sentenza.
La domanda trae origine dal ritardato pagamento della prestazione dovuta da parte dell' . CP_1
La stessa parte ricorrente, avendo avuto contezza dell'avvenuto pagamento della prestazione da parte dell' , come da prospetti di pagamento telematicamente prodotti, ha chiesto a verbale che sia CP_1
dichiarata la cessata materia del contendere, insistendo per la vittoria delle spese, visto il pagamento comunque successivo alla instaurazione del presente giudizio.
Esaminati gli atti di causa, e ritenuto che non permanga alcun interesse alla prosecuzione del giudizio, ritiene questo decidente che non vi siano ragioni ostative alla pronunzia anzidetta, essendo palesemente venuto meno ogni interesse della ricorrente alla naturale prosecuzione del presente giudizio con una sentenza di accertamento/condanna ad un bene della vita, di fatto, già ottenuto in via amministrativa con la liquidazione della indennità di accompagnamento e, per converso, non risultando alcun interesse da parte dell' a diversa pronunzia, dal momento che la prestazione oggetto di lite CP_1
risulta già corrisposta in via amministrativa.
Alla luce di quanto sopra, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Va precisato che, nel caso di declaratoria di cessazione della materia del contendere, le spese giudiziarie debbono essere liquidate dal giudice secondo il criterio della “soccombenza virtuale” salvo espressa richiesta delle parti di procedere alla compensazione.
Nel caso che occupa, parte ricorrente insiste nella condanna alle spese.
Orbene, facendo corretta applicazione, al caso odierno, del principio della soccombenza virtuale, deve evidenziarsi che il presente giudizio è stato incardinato in data 03/08/2022 .
Ora, è pur vero che l' ha posto in pagamento la prestazione, ma è altresì vero che, di fatto, CP_1
come riscontrabile dalla lettura degli atti processuali, ciò è avvenuto successivamente alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio (cfr. documentazione in atti e cedolino del mese di ottobre 2022).
A questo punto, appare evidente che l' , al momento della pendenza del giudizio era CP_1
inadempiente, ragion per cui ritiene questo decidente che, in applicazione del principio della soccombenza virtuale lo stesso debba essere condannato al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente, spese che si liquidano in dispositivo ex DM n. 55/2014, parametri minimi ed esclusa la fase istruttoria, di fatto non tenutasi, in ragione del valore della controversia e dell'entità delle questioni trattate.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , contro l' in persona del legale rappresentante p.t., con Parte_1 CP_1
ricorso depositato il 03/08/2022 , disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Dichiara la cessazione della materia del contendere;
- Condanna l' al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese del giudizio, che CP_1
liquida in euro 1.865,00 oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore della stessa, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Patti, 04/04/2024 .
Il Giudice
Pietro Paolo Arena