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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 23/10/2025, n. 4452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4452 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6129/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione V CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessia Busato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6129/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. INTURRI Parte_1 C.F._1
ES, elettivamente domiciliati presso il difensore avv. INTURRI ES
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VEZZOLA MARCO e, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso il difensore avv. VEZZOLA MARCO
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni diversa e/o contraria domanda, istanza, deduzione, eccezione disattesa e respinta, previi gli accertamenti e le declaratorie del caso, così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE
pagina 1 di 7 - accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva dell'Opposta e/o, comunque, l'inefficacia della riferita cessione del credito nei confronti degli Opponenti e, conseguentemente, revocare e comunque dichiarare come illegittimo e privo di giuridico effetto l'opposto decreto ingiuntivo;
NEL MERITO
- Accertata e dichiarata la nullità delle clausole della lettera di fideiussione sottoscritta dagli Opponenti che riproducono o schema ABI giudicato lesivo della normativa antitrust, e per l'effetto accolta l'eccezione di decadenza ex art.1957 c.c., dichiarare nullo, revocare e, in ogni caso, porre nel nulla il decreto ingiuntivo opposto, anche in quanto carente dei requisiti richiesti dagli articoli 633 ss c.p.c. stante l'indeterminatezza ed illiquidità del credito.
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese e competenze professionali, compresi rimborso forf. 15% ed accessori di legge.
Per parte convenuta:
In via preliminare: dichiarare l'incompetenza dell'adito Tribunale con riguardo alla domanda di nullità (seppur parziale) della fideiussione.
Nel merito: rigettare le domande avversarie poiché infondate in fatto e diritto.
Nel merito in subordine: rigettare le domande avversarie poiché infondate in fatto e diritto condannando, con ogni miglior formula, i debitori al pagamento della somma di €.209.136,05 in linea capitale quale importo dovuto derivante dal mutuo ipotecario del 23.10.2013 a rogito del notaio
(rep. 24635 / racc. 10782) di originari €.200.000,00, o la minore somma che Persona_1 risulterà provata anche a seguito della mancata contestazione da parte dei debitori del credito per cui si agisce.
In ogni caso: con vittoria di spese di lite ex DM 55/2014 con aumento del 30% ex art. 4 comma 1 bis per predisposizione PCT.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio e Parte_1 Parte_2 proponevano opposizione avverso il decreto n. 1114/2023 con il quale era stato loro ingiunto, in qualità di fideiussori della fallita il pagamento della somma di euro 209.136,05 - Parte_3 quale insoluto di un contratto di mutuo ipotecario – pagamento da effettuarsi in favore di CP_1
pagina 2 di 7 quale procuratrice speciale di allegata cessionaria del credito. Controparte_1 Parte_4
In particolare, le parti attrici eccepivano, in via preliminare, l'assenza di prova in merito all'inclusione del credito oggetto di domanda monitoria tra quelli oggetto di cessione a favore di CP_2
l'inottemperanza agli oneri di cui all'art. 58 TUB, l'improcedibilità della domanda per
[...] omesso espletamento del procedimento di mediazione obbligatoria, la nullità della fideiussione per violazione della legge 287/90 e la conseguente decadenza ex art. 1957 cod. civ. e, infine, l'assenza dei requisiti di cui all'art. 633 c.p.c.
Si costituiva la convenuta opposta che, contestata la fondatezza delle argomentazioni attoree, chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
All'esito del deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c. e dell'espletamento del procedimento di mediazione, dichiarata l'interruzione del procedimento limitatamente alla posizione di
[...]
la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni come in epigrafe indicate. Parte_2
I. La competenza del Tribunale adito
A fronte della precisazione effettuata dall'opponente in merito alla natura di eccezione riconvenzionale della richiesta di dichiarazione di nullità della fideiussione per violazione della legge 287/1990 deve essere dichiarata la competenza di questo Tribunale anche a decidere di tale eccezione.
La Suprema Corte sul punto ha confermato che “La competenza della sezione specializzata per le imprese, benché estesa alle controversie di cui all'art. 33, comma 2, della legge n. 287 del 1990 ed a quelle relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea, attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione a valle di intesa anticoncorrenziale solo se
l'invalidità sia fatta valere in via di azione, non anche qualora sia sollevata in via di eccezione, in quanto in questo secondo caso il giudice è chiamato a conoscere delle clausole e dell'intesa solo in via incidentale” (cfr. C. Cass. 3248/2023).
II. L'origine del credito
Risulta pacifica, nonché documentalmente provata, la sottoscrizione di un contratto di fideiussione specifica (doc. 9 parte convenuta opposta) in data 23.10.2013, da parte dell'attore opponente a garanzia dell'adempimento del contratto di mutuo sottoscritto dalla società con la Parte_3
pagina 3 di 7 Banca del Territorio Lombardo Credito Cooperativo Soc. Coop.
III. La titolarità del credito
Parte convenuta opposta ha allegato, in sede monitoria, la qualità di cessionaria del credito oggetto del giudizio in forza di cessione, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., del 30.11.2012, di cui è stata data notizia mediante pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 147 del 14.12.2017. (doc.
4)
Parte attrice opponente ha contestato l'idoneità della pubblicazione effettuata in Gazzetta Ufficiale a provare l'intervenuta cessione nonché ad indentificare i singoli crediti ceduti contestando, altresì, la mancata prova dell'iscrizione della cessione del registro delle imprese come richiesto dall'art. 58 TUB.
Ciò premesso, questo Giudice condivide la giurisprudenza della Suprema Corte secondo la quale in caso di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'intervenuta cessione esenta unicamente il cessionario dalla notifica del debitore ceduto, ma non costituisce prova dell'intervenuta cessione;
pertanto, “ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d. lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto” (cfr. Cassazione ordinanza 3405, 6 febbraio 2024 alla cui motivazione si rinvia).
Peraltro, la prova di tale cessione può essere fornita liberamente, non essendo soggetta a particolari vincoli di forma, sicché “la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito” (Cass.
17944/2023).
Nel caso de quo deve ritenersi raggiunta la prova della titolarità del credito avendo parte convenuta opposta prodotto in sede di opposizione, una dichiarazione della cedente (doc. 15), di attestazione della comprensione del credito, oggetto del presente giudizio, tra quelli oggetto di cessione in blocco.
Tale documentazione è sicuramente sufficiente a dimostrare l'intervenuta cessione della posizione creditoria per cui è causa essendo irrilevante l'eventuale omessa iscrizione dell'intervenuta cessione nel registro delle imprese, posto che tale onere non è un elemento costitutivo della fattispecie traslativa, bensì una delle possibili forme di pubblicità della cessione (cfr., art. 58, co. 2, 2° TUB).
IV. L'eccepita nullità della fideiussione pagina 4 di 7 Parte attrice opponente ha eccepito la nullità di alcune clausole del contratto di fideiussione (tra le quali quella di deroga al disposto dell'art. 1957 cod. civ.) in quanto redatto in conformità ad intese illegittime poiché limitative della concorrenza.
Premesso che la violazione delle norme a tutela della libera concorrenza può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse e, pertanto, non solo dal consumatore, a sostegno della propria allegazione parte opponente ha richiamato il contenuto del provvedimento nr. 55/2005 della Banca d'Italia, allora
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato relativamente all'attività bancaria, con la quale è stata accertata l'illegittimità di tre clausole inserite in un modello ABI in conformità al quale sarebbe stata conclusa la fideiussione per cui è causa.
Ciò premesso l'eccezione non è fondata.
Parte attrice, di ciò onerata, non ha prodotto né il modello ABI censurato né il provvedimento dell'Autorità Garante.
Premesso che l'esistenza e il contenuto di tale provvedimento non può essere ritenuto fatto notorio (tale essendo solo un fatto di comune esperienza, ovvero che sia noto a una persona di media cultura in un determinato contesto storico) il contenuto del provvedimento non può neppure ritenersi pacifico con particolare riguardo alla sua applicabilità o meno alle fideiussioni specifiche quale quella per cui è causa.
E' lo stesso opponente che pone la questione se il provvedimento sia o meno applicabile alle fideiussioni specifiche, concludendo per la tesi affermativa, ma l'omessa produzione impedisce al
Giudice di verificare la correttezza dell'interpretazione offerta.
In conclusione l'eccezione di nullità della clausola di deroga al disposto dell'art. 1957 cod. civ. per violazione della legge 287/90 non può trovare accoglimento, non avendo parte attrice opponente assolto l'onere probatorio necessario.
Sotto diverso profilo la clausola di deroga al disposto dell'art. 1957 cod. civ., se non oggetto di specifica negoziazione, potrebbe essere invalida per violazione della normativa a tutela del consumatore.
Peraltro, non rivestendo l'attore la qualifica di consumatore (in quanto socio e legale rappresentante della società garantita), anche sotto tale profilo la clausola contrattuale in esame deve ritenersi validamente pattuita. pagina 5 di 7 V. L'eccezione di decadenza
A fronte della validità della clausola di deroga al disposto dell'art. 1957 cod. civ. l'eccezione di decadenza per mancato rispetto del termine semestrale previsto da tale norma non può trovare accoglimento.
VI. La quantificazione del credito
Trattandosi di un contratto di finanziamento la prova e la quantificazione del credito consegue dalla mera produzione del contratto di finanziamento.
Quanto alla sua esigibilità non è in contestazione tra le parti che la somma di cui al contratto di finanziamento sia stata effettivamente erogata alla mutuataria.
Ciò posto parte attrice ha quantificato il proprio credito in linea capitale in euro 209.136,05 somma superiore rispetto all'importo oggetto del contatto per cui è causa.
In assenza di prova in merito all'effettiva erogazione di un importo superiore rispetto a quello pattuito e dell'allegazione della causa petendi della richiesta ripetitoria della maggior somma la domanda può trovare accoglimento limitatamente alla somma capitale di euro 200.000,00, che costituisce l'oggetto del contratto per cui è causa.
Né rileva che parte ingiungente non abbia dato conto delle rate eventualmente corrisposte tra la data di conclusione del contratto (ottobre 2013) e la data di risoluzione (dicembre 2014) essendo onere del debitore provare l'adempimento anche solo parziale.
Gli interessi sono stati chiesti nella misura legale a far data dal 24 gennaio 2017 sino al saldo.
Poiché in tale data il contratto di mutuo era risolto è indubbio che gli interessi siano dovuti quantomeno da tale data.
La richiesta di condanna al pagamento degli interessi in misura legale, per tali intendendosi gli interessi ex art. 1284 comma I cod. civ., non può che trovare accoglimento.
VII. Revoca del decreto e la condanna al pagamento
Alla luce di quanto sopra il decreto ingiuntivo opposto, emesso per un importo superiore rispetto a quello riconosciuto in questa sede, deve essere revocato e parte attrice opponente deve essere condannata al pagamento della minor somma capitale di euro 200.000,00 oltre interessi come da domanda. pagina 6 di 7 VIII. Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza sostanziale e, giusta nota, vengono liquidate in euro 18.333,90 per compenso, oltre rimborso forfettario e accessori di legge, comprensivi dell'aumento pari al 30% ex art. 4 comma 1 bis DM 55/2014 per la presenza di collegamenti ipertestuali negli atti depositati.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa così giudica:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 1114 del 2023;
- condanna al pagamento della minor somma capitale di euro 200,000,00 oltre Parte_1 interessi come da domanda;
- spese di lite liquidate come in parte motiva.
Brescia, 23 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Alessia Busato
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione V CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessia Busato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6129/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. INTURRI Parte_1 C.F._1
ES, elettivamente domiciliati presso il difensore avv. INTURRI ES
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VEZZOLA MARCO e, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso il difensore avv. VEZZOLA MARCO
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni diversa e/o contraria domanda, istanza, deduzione, eccezione disattesa e respinta, previi gli accertamenti e le declaratorie del caso, così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE
pagina 1 di 7 - accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva dell'Opposta e/o, comunque, l'inefficacia della riferita cessione del credito nei confronti degli Opponenti e, conseguentemente, revocare e comunque dichiarare come illegittimo e privo di giuridico effetto l'opposto decreto ingiuntivo;
NEL MERITO
- Accertata e dichiarata la nullità delle clausole della lettera di fideiussione sottoscritta dagli Opponenti che riproducono o schema ABI giudicato lesivo della normativa antitrust, e per l'effetto accolta l'eccezione di decadenza ex art.1957 c.c., dichiarare nullo, revocare e, in ogni caso, porre nel nulla il decreto ingiuntivo opposto, anche in quanto carente dei requisiti richiesti dagli articoli 633 ss c.p.c. stante l'indeterminatezza ed illiquidità del credito.
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese e competenze professionali, compresi rimborso forf. 15% ed accessori di legge.
Per parte convenuta:
In via preliminare: dichiarare l'incompetenza dell'adito Tribunale con riguardo alla domanda di nullità (seppur parziale) della fideiussione.
Nel merito: rigettare le domande avversarie poiché infondate in fatto e diritto.
Nel merito in subordine: rigettare le domande avversarie poiché infondate in fatto e diritto condannando, con ogni miglior formula, i debitori al pagamento della somma di €.209.136,05 in linea capitale quale importo dovuto derivante dal mutuo ipotecario del 23.10.2013 a rogito del notaio
(rep. 24635 / racc. 10782) di originari €.200.000,00, o la minore somma che Persona_1 risulterà provata anche a seguito della mancata contestazione da parte dei debitori del credito per cui si agisce.
In ogni caso: con vittoria di spese di lite ex DM 55/2014 con aumento del 30% ex art. 4 comma 1 bis per predisposizione PCT.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio e Parte_1 Parte_2 proponevano opposizione avverso il decreto n. 1114/2023 con il quale era stato loro ingiunto, in qualità di fideiussori della fallita il pagamento della somma di euro 209.136,05 - Parte_3 quale insoluto di un contratto di mutuo ipotecario – pagamento da effettuarsi in favore di CP_1
pagina 2 di 7 quale procuratrice speciale di allegata cessionaria del credito. Controparte_1 Parte_4
In particolare, le parti attrici eccepivano, in via preliminare, l'assenza di prova in merito all'inclusione del credito oggetto di domanda monitoria tra quelli oggetto di cessione a favore di CP_2
l'inottemperanza agli oneri di cui all'art. 58 TUB, l'improcedibilità della domanda per
[...] omesso espletamento del procedimento di mediazione obbligatoria, la nullità della fideiussione per violazione della legge 287/90 e la conseguente decadenza ex art. 1957 cod. civ. e, infine, l'assenza dei requisiti di cui all'art. 633 c.p.c.
Si costituiva la convenuta opposta che, contestata la fondatezza delle argomentazioni attoree, chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
All'esito del deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c. e dell'espletamento del procedimento di mediazione, dichiarata l'interruzione del procedimento limitatamente alla posizione di
[...]
la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni come in epigrafe indicate. Parte_2
I. La competenza del Tribunale adito
A fronte della precisazione effettuata dall'opponente in merito alla natura di eccezione riconvenzionale della richiesta di dichiarazione di nullità della fideiussione per violazione della legge 287/1990 deve essere dichiarata la competenza di questo Tribunale anche a decidere di tale eccezione.
La Suprema Corte sul punto ha confermato che “La competenza della sezione specializzata per le imprese, benché estesa alle controversie di cui all'art. 33, comma 2, della legge n. 287 del 1990 ed a quelle relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea, attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione a valle di intesa anticoncorrenziale solo se
l'invalidità sia fatta valere in via di azione, non anche qualora sia sollevata in via di eccezione, in quanto in questo secondo caso il giudice è chiamato a conoscere delle clausole e dell'intesa solo in via incidentale” (cfr. C. Cass. 3248/2023).
II. L'origine del credito
Risulta pacifica, nonché documentalmente provata, la sottoscrizione di un contratto di fideiussione specifica (doc. 9 parte convenuta opposta) in data 23.10.2013, da parte dell'attore opponente a garanzia dell'adempimento del contratto di mutuo sottoscritto dalla società con la Parte_3
pagina 3 di 7 Banca del Territorio Lombardo Credito Cooperativo Soc. Coop.
III. La titolarità del credito
Parte convenuta opposta ha allegato, in sede monitoria, la qualità di cessionaria del credito oggetto del giudizio in forza di cessione, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., del 30.11.2012, di cui è stata data notizia mediante pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 147 del 14.12.2017. (doc.
4)
Parte attrice opponente ha contestato l'idoneità della pubblicazione effettuata in Gazzetta Ufficiale a provare l'intervenuta cessione nonché ad indentificare i singoli crediti ceduti contestando, altresì, la mancata prova dell'iscrizione della cessione del registro delle imprese come richiesto dall'art. 58 TUB.
Ciò premesso, questo Giudice condivide la giurisprudenza della Suprema Corte secondo la quale in caso di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'intervenuta cessione esenta unicamente il cessionario dalla notifica del debitore ceduto, ma non costituisce prova dell'intervenuta cessione;
pertanto, “ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d. lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto” (cfr. Cassazione ordinanza 3405, 6 febbraio 2024 alla cui motivazione si rinvia).
Peraltro, la prova di tale cessione può essere fornita liberamente, non essendo soggetta a particolari vincoli di forma, sicché “la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito” (Cass.
17944/2023).
Nel caso de quo deve ritenersi raggiunta la prova della titolarità del credito avendo parte convenuta opposta prodotto in sede di opposizione, una dichiarazione della cedente (doc. 15), di attestazione della comprensione del credito, oggetto del presente giudizio, tra quelli oggetto di cessione in blocco.
Tale documentazione è sicuramente sufficiente a dimostrare l'intervenuta cessione della posizione creditoria per cui è causa essendo irrilevante l'eventuale omessa iscrizione dell'intervenuta cessione nel registro delle imprese, posto che tale onere non è un elemento costitutivo della fattispecie traslativa, bensì una delle possibili forme di pubblicità della cessione (cfr., art. 58, co. 2, 2° TUB).
IV. L'eccepita nullità della fideiussione pagina 4 di 7 Parte attrice opponente ha eccepito la nullità di alcune clausole del contratto di fideiussione (tra le quali quella di deroga al disposto dell'art. 1957 cod. civ.) in quanto redatto in conformità ad intese illegittime poiché limitative della concorrenza.
Premesso che la violazione delle norme a tutela della libera concorrenza può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse e, pertanto, non solo dal consumatore, a sostegno della propria allegazione parte opponente ha richiamato il contenuto del provvedimento nr. 55/2005 della Banca d'Italia, allora
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato relativamente all'attività bancaria, con la quale è stata accertata l'illegittimità di tre clausole inserite in un modello ABI in conformità al quale sarebbe stata conclusa la fideiussione per cui è causa.
Ciò premesso l'eccezione non è fondata.
Parte attrice, di ciò onerata, non ha prodotto né il modello ABI censurato né il provvedimento dell'Autorità Garante.
Premesso che l'esistenza e il contenuto di tale provvedimento non può essere ritenuto fatto notorio (tale essendo solo un fatto di comune esperienza, ovvero che sia noto a una persona di media cultura in un determinato contesto storico) il contenuto del provvedimento non può neppure ritenersi pacifico con particolare riguardo alla sua applicabilità o meno alle fideiussioni specifiche quale quella per cui è causa.
E' lo stesso opponente che pone la questione se il provvedimento sia o meno applicabile alle fideiussioni specifiche, concludendo per la tesi affermativa, ma l'omessa produzione impedisce al
Giudice di verificare la correttezza dell'interpretazione offerta.
In conclusione l'eccezione di nullità della clausola di deroga al disposto dell'art. 1957 cod. civ. per violazione della legge 287/90 non può trovare accoglimento, non avendo parte attrice opponente assolto l'onere probatorio necessario.
Sotto diverso profilo la clausola di deroga al disposto dell'art. 1957 cod. civ., se non oggetto di specifica negoziazione, potrebbe essere invalida per violazione della normativa a tutela del consumatore.
Peraltro, non rivestendo l'attore la qualifica di consumatore (in quanto socio e legale rappresentante della società garantita), anche sotto tale profilo la clausola contrattuale in esame deve ritenersi validamente pattuita. pagina 5 di 7 V. L'eccezione di decadenza
A fronte della validità della clausola di deroga al disposto dell'art. 1957 cod. civ. l'eccezione di decadenza per mancato rispetto del termine semestrale previsto da tale norma non può trovare accoglimento.
VI. La quantificazione del credito
Trattandosi di un contratto di finanziamento la prova e la quantificazione del credito consegue dalla mera produzione del contratto di finanziamento.
Quanto alla sua esigibilità non è in contestazione tra le parti che la somma di cui al contratto di finanziamento sia stata effettivamente erogata alla mutuataria.
Ciò posto parte attrice ha quantificato il proprio credito in linea capitale in euro 209.136,05 somma superiore rispetto all'importo oggetto del contatto per cui è causa.
In assenza di prova in merito all'effettiva erogazione di un importo superiore rispetto a quello pattuito e dell'allegazione della causa petendi della richiesta ripetitoria della maggior somma la domanda può trovare accoglimento limitatamente alla somma capitale di euro 200.000,00, che costituisce l'oggetto del contratto per cui è causa.
Né rileva che parte ingiungente non abbia dato conto delle rate eventualmente corrisposte tra la data di conclusione del contratto (ottobre 2013) e la data di risoluzione (dicembre 2014) essendo onere del debitore provare l'adempimento anche solo parziale.
Gli interessi sono stati chiesti nella misura legale a far data dal 24 gennaio 2017 sino al saldo.
Poiché in tale data il contratto di mutuo era risolto è indubbio che gli interessi siano dovuti quantomeno da tale data.
La richiesta di condanna al pagamento degli interessi in misura legale, per tali intendendosi gli interessi ex art. 1284 comma I cod. civ., non può che trovare accoglimento.
VII. Revoca del decreto e la condanna al pagamento
Alla luce di quanto sopra il decreto ingiuntivo opposto, emesso per un importo superiore rispetto a quello riconosciuto in questa sede, deve essere revocato e parte attrice opponente deve essere condannata al pagamento della minor somma capitale di euro 200.000,00 oltre interessi come da domanda. pagina 6 di 7 VIII. Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza sostanziale e, giusta nota, vengono liquidate in euro 18.333,90 per compenso, oltre rimborso forfettario e accessori di legge, comprensivi dell'aumento pari al 30% ex art. 4 comma 1 bis DM 55/2014 per la presenza di collegamenti ipertestuali negli atti depositati.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa così giudica:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 1114 del 2023;
- condanna al pagamento della minor somma capitale di euro 200,000,00 oltre Parte_1 interessi come da domanda;
- spese di lite liquidate come in parte motiva.
Brescia, 23 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Alessia Busato
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209
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