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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 12/06/2025, n. 226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 226 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 2410/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona dei magistrati
Stefania Deiana Presidente
Elisabetta Carta Giudice
Marta Guadalupi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto (cumulativo di domanda di separazione e divorzio) depositato in data 23/07/2024,
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Arianna Fiori Parte_1 C.F._1 presso il cui studio è elettivamente domiciliata
E
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Maria Controparte_1 C.F._2
Antonietta Battaglia presso il cui studio è elettivamente domiciliato
RICORRENTI
Con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SASSARI
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza parziale n. 175/2024 del 17/10/2024, pubblicata il 18/10/2024 il Tribunale di Sassari pronunciava la separazione personale dei coniugi in conformità all'accordo di cui alle conclusioni congiunte delle parti precisate nelle Note di Trattazione scritta depositate in data 23/09/2024.
All'udienza del 05/06/2025, svolta in modalità cartolare, i coniugi confermavano di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle stesse condizioni statuite concordemente in sede di separazione e confermate con note di Trattazione scritta depositate il
28/05/2025 e qui di seguito riportate:
“1. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai Signori e Parte_1 CP_1
Matrimonio civile contratto ad Alghero (SS) il 21/03/1998, trascritto nei Registri degli atti di
[...] matrimonio del Comune di Alghero (SS) al n.8, Parte I, Serie A, Anno 1998;
2. Confermare per il resto il provvedimento di separazione.” pagina 1 di 2 ***
Il Tribunale, esaminate le clausole di cui all'accordo, non emergendo profili di contrarietà all'ordine pubblico o a norme di carattere imperativo, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte, che devono essere pertanto recepite integralmente.
Stante la natura congiunta della procedura, compensa integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così dispone:
- dichiara ai sensi dell'art. 3, n.2, lett. B della L. 898/1970 lo scioglimento del matrimonio contratto da e autorizzando l'Ufficiale dello Stato Civile Controparte_1 Parte_1
del Comune di ALGHERO (SS) alle trascrizioni di legge (v. registro degli atti di matrimonio del
Comune di ALGHERO (SS) - Anno 1998 – N.8 – Parte 1)
- conferma le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti nel ricorso introduttivo e confermate nelle note di Trattazione scritta del 28/05/2025 come riportate in parte motiva e prende atto delle obbligazioni che esse hanno reciprocamente assunto;
-Compensa le spese di lite.
Così deciso in Sassari il 10.06.2025 nella Camera di Consiglio di questo Tribunale.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE est.
Stefania Deiana Marta Guadalupi
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona dei magistrati
Stefania Deiana Presidente
Elisabetta Carta Giudice
Marta Guadalupi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto (cumulativo di domanda di separazione e divorzio) depositato in data 23/07/2024,
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Arianna Fiori Parte_1 C.F._1 presso il cui studio è elettivamente domiciliata
E
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Maria Controparte_1 C.F._2
Antonietta Battaglia presso il cui studio è elettivamente domiciliato
RICORRENTI
Con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SASSARI
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza parziale n. 175/2024 del 17/10/2024, pubblicata il 18/10/2024 il Tribunale di Sassari pronunciava la separazione personale dei coniugi in conformità all'accordo di cui alle conclusioni congiunte delle parti precisate nelle Note di Trattazione scritta depositate in data 23/09/2024.
All'udienza del 05/06/2025, svolta in modalità cartolare, i coniugi confermavano di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle stesse condizioni statuite concordemente in sede di separazione e confermate con note di Trattazione scritta depositate il
28/05/2025 e qui di seguito riportate:
“1. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai Signori e Parte_1 CP_1
Matrimonio civile contratto ad Alghero (SS) il 21/03/1998, trascritto nei Registri degli atti di
[...] matrimonio del Comune di Alghero (SS) al n.8, Parte I, Serie A, Anno 1998;
2. Confermare per il resto il provvedimento di separazione.” pagina 1 di 2 ***
Il Tribunale, esaminate le clausole di cui all'accordo, non emergendo profili di contrarietà all'ordine pubblico o a norme di carattere imperativo, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte, che devono essere pertanto recepite integralmente.
Stante la natura congiunta della procedura, compensa integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così dispone:
- dichiara ai sensi dell'art. 3, n.2, lett. B della L. 898/1970 lo scioglimento del matrimonio contratto da e autorizzando l'Ufficiale dello Stato Civile Controparte_1 Parte_1
del Comune di ALGHERO (SS) alle trascrizioni di legge (v. registro degli atti di matrimonio del
Comune di ALGHERO (SS) - Anno 1998 – N.8 – Parte 1)
- conferma le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti nel ricorso introduttivo e confermate nelle note di Trattazione scritta del 28/05/2025 come riportate in parte motiva e prende atto delle obbligazioni che esse hanno reciprocamente assunto;
-Compensa le spese di lite.
Così deciso in Sassari il 10.06.2025 nella Camera di Consiglio di questo Tribunale.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE est.
Stefania Deiana Marta Guadalupi
pagina 2 di 2