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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 05/12/2025, n. 5475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5475 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N.4891/2024 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dr. Camilla
NI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. Parte_1 C.F._1
CON GLI AVV.TI CIRILLO E. M. E SCARPELLI F.
RICORRENTE contro
P.I. ) Controparte_1 P.IVA_1
CON GLI AVV.TI MARAZZA M. E
[...]
[...]
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_2
CON GLI L'AVV. SANTANOCETO C.
RESISTENTI
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1Con ricorso depositato il 16/04/2024, conveniva in giudizio Parte_1 avanti al Tribunale di Milano – Sezione Lavoro – chiedendo Controparte_1 CP_2 di accogliere le seguenti conclusioni:
“1) Accertare e dichiarare, per i titoli e le causali di cui alla premessa, che gli assorbimenti e le riduzioni dalla voce in busta paga “sovraminimo individuale” operati dalla società convenuta in danno della ricorrente dal mese di febbraio 2018 a marzo 2024, ammontano alla somma di € 4.688,50 come in atti specificata e non ricostruita a tutt'oggi, oltre adeguamento del TFR da accantonare, interessi e rivalutazione monetaria dalle singole poste al saldo, ed oltre al versamento dei contributi previden-ziali, ovvero a quella diversa somma e/o per quella diversa decorrenza e/o periodo che stabilirà il giudicante.
2) Per l'effetto, condannare la in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento Controparte_1 in favore della ricorrente della somma come calcolata in premessa nella misura lorda di € 4.688,50 oltre adeguamento del TFR da accantonare, interessi e rivalutazione monetaria dalle singole poste al saldo, ed oltre al versamento dei contributi previdenziali, ovvero a quella diversa somma e/o per quella diversa decorrenza e/o periodo che stabilirà il giudicante”.
Il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari. si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto Controparte_1 infondato in fatto e in diritto. si costituiva per sentire accertare la regolarizzazione assicurativa previdenziale del ricorrente CP_2
e il relativo obbligo retributivo a carico del datore di lavoro.
Le parti davano atto, sin dalla prima udienza, dell'integrale pagamento da parte della convenuta del credito oggetto di causa.
Tuttavia, le parti chiedevano reiterati rinvii al fine di pervenire ad un accordo anche in merito alle spese di lite, anche al fine di verificare la corretta regolarizzazione contributiva.
All'odierna udienza, le parti, preso atto di ulteriori verifiche necessarie rispetto alla regolarizzazione contributiva (che ha in larga parte effettuato e comunque si è impegnata ad effettuare, in CP_1 disparte ogni possibile azione e accertamento da parte di ), hanno dato atto di essere pervenute CP_2 ad un accordo anche in merito alle spese di lite, chiedendo al giudice di pronunciare la cessazione della materia del contendere.
Considerato che non sussiste alcuna concreta utilità per le parti ad una pronuncia di merito e che la statuizione sulle spese di lite non è necessaria in ragione dell'intervenuto accordo tra le parti, non resta al giudice che pronunciare di conseguenza la cessazione della materia del contendere.
P.Q.M.
il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
Dichiara la cessazione della materia del contendere, anche in merito alle spese di lite.
Sentenza esecutiva.
Milano, Il Giudice
5/12/2025 Camilla NI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dr. Camilla
NI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. Parte_1 C.F._1
CON GLI AVV.TI CIRILLO E. M. E SCARPELLI F.
RICORRENTE contro
P.I. ) Controparte_1 P.IVA_1
CON GLI AVV.TI MARAZZA M. E
[...]
[...]
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_2
CON GLI L'AVV. SANTANOCETO C.
RESISTENTI
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1Con ricorso depositato il 16/04/2024, conveniva in giudizio Parte_1 avanti al Tribunale di Milano – Sezione Lavoro – chiedendo Controparte_1 CP_2 di accogliere le seguenti conclusioni:
“1) Accertare e dichiarare, per i titoli e le causali di cui alla premessa, che gli assorbimenti e le riduzioni dalla voce in busta paga “sovraminimo individuale” operati dalla società convenuta in danno della ricorrente dal mese di febbraio 2018 a marzo 2024, ammontano alla somma di € 4.688,50 come in atti specificata e non ricostruita a tutt'oggi, oltre adeguamento del TFR da accantonare, interessi e rivalutazione monetaria dalle singole poste al saldo, ed oltre al versamento dei contributi previden-ziali, ovvero a quella diversa somma e/o per quella diversa decorrenza e/o periodo che stabilirà il giudicante.
2) Per l'effetto, condannare la in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento Controparte_1 in favore della ricorrente della somma come calcolata in premessa nella misura lorda di € 4.688,50 oltre adeguamento del TFR da accantonare, interessi e rivalutazione monetaria dalle singole poste al saldo, ed oltre al versamento dei contributi previdenziali, ovvero a quella diversa somma e/o per quella diversa decorrenza e/o periodo che stabilirà il giudicante”.
Il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari. si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto Controparte_1 infondato in fatto e in diritto. si costituiva per sentire accertare la regolarizzazione assicurativa previdenziale del ricorrente CP_2
e il relativo obbligo retributivo a carico del datore di lavoro.
Le parti davano atto, sin dalla prima udienza, dell'integrale pagamento da parte della convenuta del credito oggetto di causa.
Tuttavia, le parti chiedevano reiterati rinvii al fine di pervenire ad un accordo anche in merito alle spese di lite, anche al fine di verificare la corretta regolarizzazione contributiva.
All'odierna udienza, le parti, preso atto di ulteriori verifiche necessarie rispetto alla regolarizzazione contributiva (che ha in larga parte effettuato e comunque si è impegnata ad effettuare, in CP_1 disparte ogni possibile azione e accertamento da parte di ), hanno dato atto di essere pervenute CP_2 ad un accordo anche in merito alle spese di lite, chiedendo al giudice di pronunciare la cessazione della materia del contendere.
Considerato che non sussiste alcuna concreta utilità per le parti ad una pronuncia di merito e che la statuizione sulle spese di lite non è necessaria in ragione dell'intervenuto accordo tra le parti, non resta al giudice che pronunciare di conseguenza la cessazione della materia del contendere.
P.Q.M.
il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
Dichiara la cessazione della materia del contendere, anche in merito alle spese di lite.
Sentenza esecutiva.
Milano, Il Giudice
5/12/2025 Camilla NI