Ordinanza cautelare 27 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 202 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00202/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00102/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 102 del 2025, proposto da
-OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Valentina Baroni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
U.T.G. - Prefettura di -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
nei confronti
Ministero dell'Interno, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del decreto di rigetto reso il 29 novembre 2024 e recante Prot. Uscita n. -OMISSIS- avente ad oggetto la richiesta di modifica del nome del minore, figlio dei ricorrenti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 89 e ss. del D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’U.T.G. - Prefettura di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 la dott.ssa AR ER e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il minore, figlio adottivo dei ricorrenti, ha acquisito, a seguito di apposita sentenza del 16 febbraio 2023, il cognome del padre adottivo, conservando il nome di battesimo -OMISSIS-.
L’istanza avanzata dagli stessi per l’eliminazione del nome -OMISSIS- è stata motivata dall’aver appreso dai social la volontà del padre biologico del minore di “tornare a prendere” il figlio.
Ciononostante, la Prefettura di -OMISSIS-, dopo il preavviso di rigetto, ha respinto definitivamente l’istanza, con un provvedimento che, secondo i ricorrenti, sarebbe affetto da eccesso di potere per erronea valutazione dei fatti in relazione alle ragioni poste a fondamento della domanda, irragionevolezza e difetto di motivazione. In particolare l’Amministrazione non avrebbe considerato che il Tribunale dei Minori aveva statuito l’interruzione di ogni rapporto fra il bambino e la sua famiglia d’origine. Il mantenimento del doppio nome potrebbe facilitare la ricerca del padre biologico sul web (ad esempio consultando le graduatorie della scuola o per l’assegnazione di contributi pubblici, oppure ricercando notizie relative alle associazioni sportive che il bambino frequenta) per individuare il proprio figlio, di cui conosce già la data di nascita. Dunque, sarebbe inadeguata la motivazione adottata, fondata sulla mera considerazione “che il Tribunale per i minorenni di -OMISSIS- non ha disposto neppure l’anonimizzazione della sentenza ossia l’omissione dell’indicazione delle generalità e dei dati identificativi personali non paventando, evidentemente, che dalla diffusione completa della sentenza potesse derivare un pericolo di pregiudizio per i diritti e le libertà fondamentali o per la dignità degli interessati.” (così il provvedimento censurato).
Tale circostanza non può rappresentare una sufficiente motivazione del rigetto dell’istanza di cancellazione del secondo nome proprio, se si considera che il pericolo si è manifestato solo successivamente, quando il padre naturale ha espresso la volontà di recuperare i propri figli.
Ciò, a maggior ragione, in quanto, a parere del Collegio, il secondo nome proprio non rappresenta un vero e proprio elemento identitario, distintivo della persona; tanto più in relazione ad un bambino che, all’epoca della domanda, aveva solo cinque anni e, dunque, rispetto a cui appare difficile ravvisare un rilevante interesse pubblico alla sua “stabile identificazione nel corso del tempo” (ciò che, generalmente, giustificato il rigetto delle istanze di modifica del nome).
Proprio in ragione di ciò, in sede cautelare si è ritenuto opportuno rimettere all’Amministrazione di valutare l’opportunità di prendere in considerazione, quale equo contemperamento dei contrapposti interessi, la possibilità dell’apposizione della virgola tra i due nomi propri del minore.
Sulla scorta di ciò, parte ricorrente ha formulato istanza alla Prefettura di -OMISSIS- per l’apposizione della virgola tra il primo e il secondo nome. L’istanza è stata, però, rigettata dalla Prefettura che, dopo aver incomprensibilmente negato l’esistenza del contenzioso (“non risulta essere stata messa in discussione la legittimità/validità del provvedimento prefettizio de quo”, si legge nel provvedimento), ha sostenuto che l’apposizione della virgola non competerebbe alla stessa, ma all’anagrafe comunale.
Parte ricorrente ha, quindi, insistito per l’accoglimento del ricorso.
Ricorso che deve essere definito alla luce della disciplina dettata dall’art. 35 del D.P.R. n. 396 del 2000.
Tale disposizione, modificata dall’art. 5 della legge 10 dicembre 2012, n. 219, stabilisce, contrariamente a quanto previsto dalla normativa previgente (che consentiva, nel caso in cui il bambino fosse stato registrato con più nomi, di usare solo il primo se gli altri risultavano separati dalla virgola), che “1. Il nome imposto al bambino deve corrispondere al sesso e può essere costituito da un solo nome o da più nomi, anche separati, non superiori a tre. 2. Nel caso siano imposti due o più nomi separati da virgola, negli estratti e nei certificati rilasciati dall'ufficiale dello stato civile e dall'ufficiale di anagrafe deve essere riportato solo il primo dei nomi. ”.
Dunque, a seguito dell’entrata in vigore del D.P.R. del 2000, alle persone nate prima dell’entrata in vigore della norma è stata riconosciuta, dall’art. 36 dello stesso D.P.R. n. 396 del 2000, la facoltà di “ dichiarare per iscritto all'ufficiale dello stato civile del luogo di nascita l'esatta indicazione con cui, in conformità alla volontà del dichiarante o, all'uso fattone, devono essere riportati gli elementi del proprio nome negli estratti per riassunto e nei certificati rilasciati dagli uffici dello stato civile e di anagrafe. ”.
Nel caso di specie, al figlio dei ricorrenti è stato imposto un nome composto da due nomi, non separati dalla virgola, ma essendo egli nato nel 2018 e, dunque, ben dopo l’entrata in vigore dell’art. 35 ora riportato, l’apposizione della virgola tra i due nomi non può avvenire comunicando la propria scelta all’ufficio anagrafe del Comune (così come sarebbe possibile per i nati prima del 2000), ma richiede l’adozione di un provvedimento che modifichi il nome apponendo, per l’appunto, quella virgola che poi gli consentirà di usare solo il primo dei nomi attribuiti.
Ne deriva, dunque, che la competenza a pronunciarsi sull’istanza in tal senso formulata dai ricorrenti nell’interesse del proprio figlio è propria della Prefettura resistente, in quanto di una modifica del nome trattasi.
Ciò chiarito, la domanda su cui questo Tribunale è chiamato a pronunciarsi è quella ribadita nella memoria conclusiva di parte ricorrente, che ha insistito per l’annullamento del provvedimento impugnato, in quanto adottato in assenza dei presupposti per il rigetto dell’istanza di abbandono del secondo nome (“-OMISSIS-”), mai utilizzato dal bambino.
Tale pretesa risulta fondata.
È pur vero, infatti, che la giurisprudenza è consolidata nel ritenere che la posizione giuridica del soggetto richiedente il cambio di nome abbia natura di interesse legittimo, e che la P.A. disponga del potere discrezionale in merito all’accoglimento o meno dell’istanza (cfr. tra le tante, Cons. Stato, Sez. III, 26-09-2019, n. 6462), tenuto conto che – a fronte dell’interesse soggettivo della persona, spesso di carattere “morale” – esiste anche un rilevante interesse pubblico alla sua 'stabile identificazione nel corso del tempo' (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 15 ottobre 2013, n. 5021; Sez. IV, 26 aprile 2006, n. 2320; Sez. IV, 27 aprile 2004, n. 2752).
È stato quindi ritenuto dalla giurisprudenza che l'art. 89 del D.P.R. n. 396 del 2000 non consente al richiedente di “scegliere” il proprio nome, pena un serio vulnus al suddetto interesse pubblico, che riguarda tutti gli aspetti della vita degli individui, nei loro molteplici rapporti (anche informatici) con i soggetti pubblici e privati.
Cionondimeno, nel caso di specie, l’interesse pubblico deve essere ritenuto recessivo alla luce delle seguenti considerazioni:
- considerata la giovane età della persona di cui è chiesta la modifica del nome, non emergono rapporti con la pubblica amministrazione (esclusi quelli con la scuola, che, peraltro, già identifica il bambino con il suo primo nome) e con la società che possano indurre a ritenere esistente uno specifico interesse a mantenere il nome come attribuito nell’atto di nascita;
- ciò anche tenuto conto che la modifica richiesta consiste nella sola cancellazione del secondo nome attribuito al bambino nell’atto di nascita e mai da questi utilizzato nella vita quotidiana (come comprovato in giudizio e non smentito dall’Amministrazione).
Alla luce di tutto ciò, il Collegio ritiene di poter ravvisare la dedotta carenza di motivazione del provvedimento che, pertanto, deve essere annullato, rimettendo alla Prefettura la riedizione del potere tenendo conto di quanto più sopra chiarito.
Le spese del giudizio non possono che seguire l’ordinaria regola della soccombenza, anche in ragione della mancata ottemperanza all’ordinanza cautelare di questo Tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti che l’Amministrazione dovrà adottare, in riscontro alla già presentata istanza di parte ricorrente, sulla scorta di quanto in motivazione indicato.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese del giudizio a favore della parte ricorrente, nella misura di euro 2.000,00 (duemila/00), oltre ad accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
OL RI, Presidente
AR ER, Consigliere, Estensore
Alessio Falferi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR ER | OL RI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.