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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 10/01/2025, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA Sezione Lavoro in persona del giudice del lavoro Valentina Avarello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 735 nel ruolo generale dell'anno 2022 promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Valentina Ricci. Parte_1
CONTRO
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Laura Loreni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e depositata in via telematica, viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, per cui se in un processo sussiste una ragione sufficiente per decidere la lite, la sentenza può fondarsi su di essa anche quando il motivo della decisione si pone, da un punto di vista logico, a valle di altre ragioni che non sono affrontate e decise. Il principio – che trova fondamento costituzionale negli artt. 24 e 111 Cost. – consente di prescindere dall'osservanza dell'ordine logico delle questioni da esaminare di cui all'art. 276 c.p.c. così da decidere la causa nel modo più semplice e rapido ove si prospetti una questione assorbente, quantunque logicamente subordinata, senza che sia necessario passare previamente in rassegna tutte le altre, anche se di carattere preliminare (v. Cass. n. 27953/2018; Cass. n. 2909/2017; Cass. 2853/2017; Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002, Cass. sez. un. 9936/14; Cass. Sez. Un. N. 26242.3/2014).
1 2. La domanda attorea – avente ad oggetto l'accertamento del diritto della parte ricorrente CP_ e la conseguente condanna dell' al pagamento a carico del Fondo di garanzia della somma di € 3.358,82 a titolo di ultime tre mensilità, oltre interessi, non corrisposte dal datore di lavoro in relazione al rapporto di lavoro intercorso dal Controparte_2
06.03.2002 al 04.11.2010; il tutto con vittoria di spese - è infondata e deve essere rigettata.
3. Costituisce circostanza pacifica tra le parti, nonché evincibile documentalmente, il rapporto di lavoro della parte ricorrente alle dipendenze della dal Controparte_2 CP_ 06.03.2002 al 04.11.2010 (data del licenziamento) e la presentazione all' in data 06.03.2020 della domanda amministrativa di intervento al Fondo di garanzia per la liquidazione del trattamento di fine rapporto ex art. 2 L. 297/82 e dei crediti di lavoro diversi (ultime tre mensilità) ai sensi dell'art. 1 e 2 d.lgs 80/92 (cfr. doc.1). Risulta dalla documentazione in atti che la domanda di intervento del Fondo di garanzia per la liquidazione delle ultime tre mensilità (art. 2 d.lgs 80/92) non è stata accolta perché: “le ultime mensilità non rientrano nell'arco temporale dei dodici mesi antecedenti la data del deposito del ricorso ex art. 414 c.p.c. (licenziamento avvenuto il 04/11/2010 ricorso depositato il 03.02.2012) ai sensi dell'art. 2 comma 1 d.lgs 80/92”.
4. Ha dedotto la parte ricorrente di aver prontamente interrotto il termine di prescrizione con la diffida ad adempiere e messa in mora inviata alla società in data 04.04.2011 e che pertanto la richiesta delle ultime tre mensilità rientra a pieno titolo nell'arco temporale dei dodici mesi antecedenti la data del ricorso (diffida ad adempiere e messa in mora del 04.04.2011 e ricorso depositato il 03.02.2012). Ha rappresentato, inoltre, di aver presentato, prima del deposito del ricorso ex art. 414 c.p.c. Rg 357/2012, due ricorsi per decreto ingiuntivo rispettivamente in data 27.05.2011 (R.G. 3032/2011) e in data 08.11.2011 (R.G. 5995/2011), entrambi rigettati.
CP_
5. Nel costituirsi in giudizio l' ha ribadito la mancata copertura della garanzia del Fondo in quanto le tre mensilità di cui si chiede il pagamento non rientrerebbero nei dodici mesi antecedenti la data di deposito del ricorso ex art. 414 c.p.c. (Rg 457/2012) nei confronti della datrice di lavoro inadempiente, come prescritto dall'art. 2 comma 1 d.lgs. 80/1992.
6. Il richiamato D.Lgs. n. 80, art. 2, comma 1, recita: "Il pagamento effettuato dal Fondo di garanzia ai sensi dell'art. 1, è relativo ai crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi dei rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono:
a) la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle procedure indicate nell'art. 1, comma 1; b) la data di inizio dell'esecuzione forzata;
2 c) la data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione dell'esercizio provvisorio ovvero dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa per i lavoratori che abbiano continuato a prestare attività lavorativa, ovvero la data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa è intervenuta durante la continuazione dell'attività dell'impresa".
7. Si richiamano i principi di principi di diritto espressi dalla Cassazione n.16249 del 29/07/2020, (ud. 08/01/2020, dep. 29/07/2020), resi in ordine alla interpretazione della disposizione citata. La Suprema Corte ha chiarito che (punto 15) la fascia temporale protetta, rientrante nell'alveo della protezione previdenziale, è stata delimitata, nell'ordinamento nazionale, valorizzando e tipizzando i momenti dai quali far decorrere a ritroso il predetto periodo annuale, distinguendo, peraltro, fra lavoratori che avessero o meno continuato a prestare attività lavorativa dopo l'apertura della procedura concorsuale (maturando quindi il diritto alla retribuzione): per i lavoratori la cui attività lavorativa sia cessata prima di detta apertura, il Fondo di garanzia eroga la prestazione previdenziale allorquando le ultime tre mensilità di retribuzione non adempiute si collochino nei dodici mesi antecedenti la data della presentazione della domanda diretta all'apertura di una di esse (D.Lgs. n. 80 cit., art. 2, lett. a); per i lavoratori che abbiano continuato a prestare attività lavorativa anche dopo l'ammissione ad una procedura concorsuale per effetto della continuazione dell'attività d'impresa, il Fondo interviene a condizione che le ultime tre mensilità di retribuzione non adempiute si collochino nei dodici mesi anteriori alla data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione dell'esercizio provvisorio o di revoca dell'autorizzazione alla continuazione all'esercizio di impresa o, qualora la cessazione del rapporto di lavoro sia intervenuta durante la continuazione dell'attività dell'impresa, alla data di licenziamento o di dimissioni del lavoratore (D.Lgs. n. 80 cit., art. 2, lett. c). La Corte ha poi specificato (punto 16) che la fattispecie indicata dal legislatore delegato nella lettera b) del citato art. 2, comma 1, pone, per l'accesso alla protezione previdenziale, il discrimine della "data di inizio dell'esecuzione forzata", per cui da detto momento (la data di inizio dell'esecuzione forzata e l'iniziativa così intrapresa dal lavoratore) deve contarsi, a ritroso, il periodo annuale nel cui novero si collocano i crediti del lavoratore, inerenti agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro, che trovano tutela nell'ipotesi in cui il datore non sia o non sia stato ancora sottoposto a fallimento. Secondo l'insegnamento della Suprema Corte “l'accertamento giurisdizionale della misura del credito retributivo solo in esito all'ammissione allo stato passivo ovvero la consacrazione in un titolo esecutivo conseguito nei confronti del datore di lavoro, lungi dal costituire un onere inutile e inutilmente dispendioso per il lavoratore, costituisce piuttosto un presupposto letteralmente e logicamente necessario, oltrechè coerente da un punto di vista sistematico, trattandosi di modalità necessaria per l'individuazione della misura stessa dell'intervento solidaristico del Fondo di garanzia”
3 8. Nella fattispecie in esame risulta dalla documentazione in atti che la società datrice di lavoro è stata sottoposta al fallimento - procedura concorsuale aperta in data 15.09.2016 dal Tribunale di Latina ed il cui stato passivo è divenuto esecutivo il 04.05.2017 (cfr. doc. 1). Richiamando la normativa sopra menzionata e i principi di diritto espressi dalla Cassazione, considerato che il termine a cui riferirsi è quello dell'apertura del fallimento in data 15.09.2016 (non vi è alcuna indicazione sulla data di presentazione della domanda di apertura) le ultime tre mensilità (settembre, ottobre, novembre 2010) non rientrano nei dodici mesi che precedono l'apertura del fallimento. Pur volendo considerare la data di inizio dell'esecuzione forzata individuale ex art. 2, c.1, lett.b d.lgs cit., si rileva in primo luogo la stessa non è stata mai intrapresa in quanto il ricorso per decreto ingiuntivo Rg 3032/11 del 27.05.2011 (integralmente allegato in questa sede alle note del 03.11.2022), risulta essere stato rigettato (cfr. doc. 1 note ricorr. del 03.11.2022), così come successivo (Rg 5995/2011 del 08.11.2011). Pur essendo tale circostanza per sé sola dirimente per l'accesso alla protezione previdenziale ex art. 2, c.1, let.b, d.lgs 80/92, in ogni caso, si evidenzia, che dal contenuto del ricorso per decreto ingiuntivo Rg 3032/11 non si rinviene la richiesta specifica di ingiunzione delle ultime tre mensilità, ma genericamente di differenze retributive quantificate in € 13.035,09 oltre all'importo a titolo di TFR e competenze di fine rapporto. Lo stesso rilievo vale anche per il ricorso ex art. 414 iscritto in data 3.2.2012 nel quale non risulta uno specifico richiamo alle ultime tre mensilità; del ricorso, in ogni caso, non viene fornita prova della notifica.
9. Ne consegue, pertanto, il rigetto della domanda.
10. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo in relazione ai parametri indicati dal D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n.147 del 2022, in considerazione del valore della causa (scaglione fino a 5.200) e dell'attività processuale svolta, liquidate nei minimi in considerazione dell'oggetto del procedimento e della posizione soggettiva delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Pt_1
nei confronti di
[...] Controparte_1
, (R.G. 735/2022), ogni contraria domanda, eccezione e
[...] difesa respinte, così provvede:
- rigetta il ricorso;
CP_
- condanna la parte ricorrente alla refusione delle spese in favore dell' che si liquidano in € 886,00 oltre accessori di legge.
4 Così deciso in Latina, 10/01/2025
IL GIUDICE
dr.ssa Valentina Avarello
5
IL TRIBUNALE DI LATINA Sezione Lavoro in persona del giudice del lavoro Valentina Avarello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 735 nel ruolo generale dell'anno 2022 promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Valentina Ricci. Parte_1
CONTRO
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Laura Loreni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e depositata in via telematica, viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, per cui se in un processo sussiste una ragione sufficiente per decidere la lite, la sentenza può fondarsi su di essa anche quando il motivo della decisione si pone, da un punto di vista logico, a valle di altre ragioni che non sono affrontate e decise. Il principio – che trova fondamento costituzionale negli artt. 24 e 111 Cost. – consente di prescindere dall'osservanza dell'ordine logico delle questioni da esaminare di cui all'art. 276 c.p.c. così da decidere la causa nel modo più semplice e rapido ove si prospetti una questione assorbente, quantunque logicamente subordinata, senza che sia necessario passare previamente in rassegna tutte le altre, anche se di carattere preliminare (v. Cass. n. 27953/2018; Cass. n. 2909/2017; Cass. 2853/2017; Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002, Cass. sez. un. 9936/14; Cass. Sez. Un. N. 26242.3/2014).
1 2. La domanda attorea – avente ad oggetto l'accertamento del diritto della parte ricorrente CP_ e la conseguente condanna dell' al pagamento a carico del Fondo di garanzia della somma di € 3.358,82 a titolo di ultime tre mensilità, oltre interessi, non corrisposte dal datore di lavoro in relazione al rapporto di lavoro intercorso dal Controparte_2
06.03.2002 al 04.11.2010; il tutto con vittoria di spese - è infondata e deve essere rigettata.
3. Costituisce circostanza pacifica tra le parti, nonché evincibile documentalmente, il rapporto di lavoro della parte ricorrente alle dipendenze della dal Controparte_2 CP_ 06.03.2002 al 04.11.2010 (data del licenziamento) e la presentazione all' in data 06.03.2020 della domanda amministrativa di intervento al Fondo di garanzia per la liquidazione del trattamento di fine rapporto ex art. 2 L. 297/82 e dei crediti di lavoro diversi (ultime tre mensilità) ai sensi dell'art. 1 e 2 d.lgs 80/92 (cfr. doc.1). Risulta dalla documentazione in atti che la domanda di intervento del Fondo di garanzia per la liquidazione delle ultime tre mensilità (art. 2 d.lgs 80/92) non è stata accolta perché: “le ultime mensilità non rientrano nell'arco temporale dei dodici mesi antecedenti la data del deposito del ricorso ex art. 414 c.p.c. (licenziamento avvenuto il 04/11/2010 ricorso depositato il 03.02.2012) ai sensi dell'art. 2 comma 1 d.lgs 80/92”.
4. Ha dedotto la parte ricorrente di aver prontamente interrotto il termine di prescrizione con la diffida ad adempiere e messa in mora inviata alla società in data 04.04.2011 e che pertanto la richiesta delle ultime tre mensilità rientra a pieno titolo nell'arco temporale dei dodici mesi antecedenti la data del ricorso (diffida ad adempiere e messa in mora del 04.04.2011 e ricorso depositato il 03.02.2012). Ha rappresentato, inoltre, di aver presentato, prima del deposito del ricorso ex art. 414 c.p.c. Rg 357/2012, due ricorsi per decreto ingiuntivo rispettivamente in data 27.05.2011 (R.G. 3032/2011) e in data 08.11.2011 (R.G. 5995/2011), entrambi rigettati.
CP_
5. Nel costituirsi in giudizio l' ha ribadito la mancata copertura della garanzia del Fondo in quanto le tre mensilità di cui si chiede il pagamento non rientrerebbero nei dodici mesi antecedenti la data di deposito del ricorso ex art. 414 c.p.c. (Rg 457/2012) nei confronti della datrice di lavoro inadempiente, come prescritto dall'art. 2 comma 1 d.lgs. 80/1992.
6. Il richiamato D.Lgs. n. 80, art. 2, comma 1, recita: "Il pagamento effettuato dal Fondo di garanzia ai sensi dell'art. 1, è relativo ai crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi dei rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono:
a) la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle procedure indicate nell'art. 1, comma 1; b) la data di inizio dell'esecuzione forzata;
2 c) la data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione dell'esercizio provvisorio ovvero dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa per i lavoratori che abbiano continuato a prestare attività lavorativa, ovvero la data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa è intervenuta durante la continuazione dell'attività dell'impresa".
7. Si richiamano i principi di principi di diritto espressi dalla Cassazione n.16249 del 29/07/2020, (ud. 08/01/2020, dep. 29/07/2020), resi in ordine alla interpretazione della disposizione citata. La Suprema Corte ha chiarito che (punto 15) la fascia temporale protetta, rientrante nell'alveo della protezione previdenziale, è stata delimitata, nell'ordinamento nazionale, valorizzando e tipizzando i momenti dai quali far decorrere a ritroso il predetto periodo annuale, distinguendo, peraltro, fra lavoratori che avessero o meno continuato a prestare attività lavorativa dopo l'apertura della procedura concorsuale (maturando quindi il diritto alla retribuzione): per i lavoratori la cui attività lavorativa sia cessata prima di detta apertura, il Fondo di garanzia eroga la prestazione previdenziale allorquando le ultime tre mensilità di retribuzione non adempiute si collochino nei dodici mesi antecedenti la data della presentazione della domanda diretta all'apertura di una di esse (D.Lgs. n. 80 cit., art. 2, lett. a); per i lavoratori che abbiano continuato a prestare attività lavorativa anche dopo l'ammissione ad una procedura concorsuale per effetto della continuazione dell'attività d'impresa, il Fondo interviene a condizione che le ultime tre mensilità di retribuzione non adempiute si collochino nei dodici mesi anteriori alla data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione dell'esercizio provvisorio o di revoca dell'autorizzazione alla continuazione all'esercizio di impresa o, qualora la cessazione del rapporto di lavoro sia intervenuta durante la continuazione dell'attività dell'impresa, alla data di licenziamento o di dimissioni del lavoratore (D.Lgs. n. 80 cit., art. 2, lett. c). La Corte ha poi specificato (punto 16) che la fattispecie indicata dal legislatore delegato nella lettera b) del citato art. 2, comma 1, pone, per l'accesso alla protezione previdenziale, il discrimine della "data di inizio dell'esecuzione forzata", per cui da detto momento (la data di inizio dell'esecuzione forzata e l'iniziativa così intrapresa dal lavoratore) deve contarsi, a ritroso, il periodo annuale nel cui novero si collocano i crediti del lavoratore, inerenti agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro, che trovano tutela nell'ipotesi in cui il datore non sia o non sia stato ancora sottoposto a fallimento. Secondo l'insegnamento della Suprema Corte “l'accertamento giurisdizionale della misura del credito retributivo solo in esito all'ammissione allo stato passivo ovvero la consacrazione in un titolo esecutivo conseguito nei confronti del datore di lavoro, lungi dal costituire un onere inutile e inutilmente dispendioso per il lavoratore, costituisce piuttosto un presupposto letteralmente e logicamente necessario, oltrechè coerente da un punto di vista sistematico, trattandosi di modalità necessaria per l'individuazione della misura stessa dell'intervento solidaristico del Fondo di garanzia”
3 8. Nella fattispecie in esame risulta dalla documentazione in atti che la società datrice di lavoro è stata sottoposta al fallimento - procedura concorsuale aperta in data 15.09.2016 dal Tribunale di Latina ed il cui stato passivo è divenuto esecutivo il 04.05.2017 (cfr. doc. 1). Richiamando la normativa sopra menzionata e i principi di diritto espressi dalla Cassazione, considerato che il termine a cui riferirsi è quello dell'apertura del fallimento in data 15.09.2016 (non vi è alcuna indicazione sulla data di presentazione della domanda di apertura) le ultime tre mensilità (settembre, ottobre, novembre 2010) non rientrano nei dodici mesi che precedono l'apertura del fallimento. Pur volendo considerare la data di inizio dell'esecuzione forzata individuale ex art. 2, c.1, lett.b d.lgs cit., si rileva in primo luogo la stessa non è stata mai intrapresa in quanto il ricorso per decreto ingiuntivo Rg 3032/11 del 27.05.2011 (integralmente allegato in questa sede alle note del 03.11.2022), risulta essere stato rigettato (cfr. doc. 1 note ricorr. del 03.11.2022), così come successivo (Rg 5995/2011 del 08.11.2011). Pur essendo tale circostanza per sé sola dirimente per l'accesso alla protezione previdenziale ex art. 2, c.1, let.b, d.lgs 80/92, in ogni caso, si evidenzia, che dal contenuto del ricorso per decreto ingiuntivo Rg 3032/11 non si rinviene la richiesta specifica di ingiunzione delle ultime tre mensilità, ma genericamente di differenze retributive quantificate in € 13.035,09 oltre all'importo a titolo di TFR e competenze di fine rapporto. Lo stesso rilievo vale anche per il ricorso ex art. 414 iscritto in data 3.2.2012 nel quale non risulta uno specifico richiamo alle ultime tre mensilità; del ricorso, in ogni caso, non viene fornita prova della notifica.
9. Ne consegue, pertanto, il rigetto della domanda.
10. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo in relazione ai parametri indicati dal D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n.147 del 2022, in considerazione del valore della causa (scaglione fino a 5.200) e dell'attività processuale svolta, liquidate nei minimi in considerazione dell'oggetto del procedimento e della posizione soggettiva delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Pt_1
nei confronti di
[...] Controparte_1
, (R.G. 735/2022), ogni contraria domanda, eccezione e
[...] difesa respinte, così provvede:
- rigetta il ricorso;
CP_
- condanna la parte ricorrente alla refusione delle spese in favore dell' che si liquidano in € 886,00 oltre accessori di legge.
4 Così deciso in Latina, 10/01/2025
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dr.ssa Valentina Avarello
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