Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 09/04/2025, n. 173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 173 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 9 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione
2025
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. BUTA' LUISA, C.F._1
come da procura in atti;
E
, nato a [...] il [...], C.F.: CP_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. CHINDEMI C.F._2
FILIPPO, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio congiunto – Scioglimento del matrimonio.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 02/01/2025 i coniugi Pt_1
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Messina il 13/01/1967, premesso:
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Messina il 26/06/1990, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 144, p. 1;
- che dall'unione erano nati i figli, in data 24/09/1990, e Per_1
in data 19/06/1993, entrambi maggiorenni e autosufficienti;
Per_2
- che tra le parti era intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con decreto n. cronol. 9117 del 19/07/1994;
- che la separazione si era protratta ininterrottamente fin dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento;
- che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era definitivamente cessata;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di scioglimento del matrimonio civile alle seguenti condizioni:
“A) Nessuna richiesta economica avanzano tra loro gli ex coniugi, avendo già regolato in precedenza tutti i loro rapporti;
B) Le spese relative al presente procedimento rimangono compensate tra le parti;
C) Con la sottoscrizione del presente atto, i procuratori dichiarano di rinunziare al vincolo di solidarietà ex art. 68 legge professionale forense”.
A seguito del deposito del ricorso il Giudice designato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 21 gennaio 2025.
All'udienza del 02/04/2025, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.51
2 comma 2 c.p.c., le parti rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare ed il Giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per l'emissione della chiesta pronuncia di divorzio.
È documentalmente provato, infatti, che tra i coniugi è intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con decreto n. cronol. 9117 del 19/07/1994, e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
Tenuto conto, poi, del lungo periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
Le condizioni di divorzio contenute nel ricorso regolano compiutamente i rapporti tra i coniugi, quelli tra questi ultimi e la prole, e non appaiono contrarie a norme imperative o pregiudizievoli per la prole.
Ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b)
e art. 4 n. 13 della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche per farsi luogo alla pronuncia di divorzio mediante sentenza in camera di consiglio con ogni conseguenziale statuizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 02/01/2025, provvede come segue:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto nel
Comune di Messina il 26/06/1990, trascritto nei registri dello Stato Civile di
3 detto Comune al n. 144, p. 1, tra , nata a [...] il Parte_1
05/08/1970, e , nato a [...] il [...], alle CP_1
condizioni concordate dalle parti nel ricorso congiunto e trascritte in parte motiva;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Messina di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 03/04/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina
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