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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 02/12/2025, n. 776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 776 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 792 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci,
a seguito dell'udienza del 02/12/2025 svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promossa da:
, C.F. , nata a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Tortoreto (TE), Via Pepe n.26, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.
AN IN in L'Aquila, Viale Francesco Crispi n.28 (C.F. ; C.F._2
Fax 0862.580253; pec: , che la rappresenta Email_1
e difende come da procura in atti. Ai fini della procedura si dichiara di voler ricevere ogni comunicazione sul domicilio digitale Email_1
OPPONENTE
Contro
La
[...]
(di seguito Controparte_1
), iscritta al n. 36/95 del Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Roma, CP_1 con sede in 00198 Roma alla Via Pinciana n. 35, CF - P. IVA in persona del P.IVA_1 suo Direttore Generale e procuratore speciale, giusta procura speciale 11.1.2024 autenticata nella sottoscrizione con atto per Notar di Roma dell'11.1.24 Rep. 6143 – Persona_1
Racc. 2863 registrata a Roma 4 l'11.1.24 sub 602 e legale rappresentante pro tempore Dott.
, nato a [...] il [...] e domiciliato per la carica presso la Controparte_2 sede dell'Ente (C.F. ), rappresentata e difesa nel presente giudizio CodiceFiscale_3 dall'Avv. Vincenzo D'Isidoro (C.F. ), domiciliatario con Studio in CodiceFiscale_4
00196 Roma alla Via Cardinal de Luca n. 22 (PEC – fax Email_2
1 0881/1880496), per mandato in atti
OPPOSTO
Conclusioni
Parte opponente: “a) In via preliminare, accogliere la opposizione e per l'effetto revocare e porre nel nulla il decreto ingiuntivo n. 42/2025 del 20.02.2025 RG n.319/2025, emesso dal Tribunale di Teramo -Giudice del Lavoro, notificato a mezzo pec in data 27.03.2025, stante il fondamento della proposta opposizione e in particolar modo per la non corretta applicazione delle sanzioni amministrative per le omesse e infedeli dichiarazioni in ossequio a quanto meglio specificato nel punto II del ricorso in opposizione: b) Sempre in via preliminare e nel merito dichiarare inefficace il decreto opposto per la genericità dei conteggi, come meglio evidenziato al punto III della proposta opposizione e rideterminarli, all'esito della espletanda ctu tecnico-contabile; c) In ogni caso e in via preliminare, voler sospendere il procedimento e, stante la non concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, disporre per l'avviare di una mediazione tra l'opponente e a Controparte_3 favore dei ragionieri e periti commerciali per la risoluzione della controversia n conciliazione;
d) In ogni caso condannare l'opposto al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con distrazione a favore del sottoscritto procuratore anticipatario.”
Parte opposta: “1) In via preliminare, rigettare la richiesta di sospensione della provvisoria esecutorietà. 2) Nel merito, rigettare l'opposizione confermando l'ingiunzione opposta ad ogni effetto e conseguenza di legge. 3) Gradatamente condannare l'opponente al pagamento dei medesimi importi per capitale ed interessi oltre ulteriori sanzioni ed interessi calcolati a norma dell'art. 15 c. 3 e 4 del Regolamento della Previdenza (all. 5 p. 41), dalla data successiva a quella indicata nell'atto di costituzione in mora (all. 3) all'effettivo soddisfo, ovvero al pagamento di quella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre che al pagamento delle spese e competenze del procedimento monitorio con gli accessori di legge. 4) Con condanna dell'opponente, in ogni caso, al pagamento delle spese e competenze del giudizio di opposizione, con distrazione in favore del difensore anticipatario.”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex articolo 414 c.p.c. depositato in data 7.4.2025 ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 42/2025 emesso in data 20.2.2025 e notificato il
27.3.2025, per la somma di €.13.101.68, oltre accessori come da domanda e spese di procedura, di cui €9.024.19 dovuti a titolo di contributi previdenziali e assistenziali insoluti,
€.
3.717.49 per interessi di mora e sanzioni ed €.360.00 a titolo di sanzioni per omesse comunicazioni obbligatorie ai sensi dell'art. 15 del regolamento di previdenza.
A sostegno della domanda contestava la condotta avversaria nel non aver avviato, prima di instaurare il giudizio monitorio, alcun tipo di tentativo di risoluzione bonaria della
2 controversia insorta, chiedendo, stante la mancata concessione della provvisoria esecutività del d.i., di poter avviare una mediazione tra l'opponente e
[...]
a favore dei ragionieri e periti commerciali, con Controparte_3
l'obiettivo di favorire una soluzione amichevole della controversia, che contemperasse la possibile risoluzione anche in funzione del traguardo pensionistico, ormai in dirittura d'arrivo.
In secondo luogo, eccepiva che la non poteva irrogare sanzioni amministrative per CP_3
l'omessa o infedele comunicazione dei redditi, senza la preventiva contestazione dell'illecito, come previsto dagli articoli 13 e 14 della Legge n. 689 del 1981.
Deduceva, ancora, che le Casse non avevano il potere di introdurre sanzioni amministrative mediante fonti secondarie, richiamando i principi della Corte Costituzionale, contenuti nelle sentenze n.238/2009 e n. 5/2021.
Quale ultimo motivo di opposizione eccepiva la genericità dei conteggi, in quanto privi di parametri temporali e di calcolo.
1.2. Si costituiva in giudizio in data 9.11.2025 la
[...]
Controparte_1
(d'ora in poi per comodità solo contestando la fondatezza
[...] CP_3 dell'opposizione e chiedendone il rigetto.
In particolare, dopo aver ritenuto che il tentativo obbligatorio di mediazione non si applicasse alle controversie in materia previdenziale, ha eccepito la infondatezza delle restanti doglianza, rilevando, da un lato la precisione delle ragioni di credito, come evincibili dall'attestazione di credito ex art. 635 c. 2 cpc sottoscritta dal Direttore Generale della , CP_1 ed assumendo, dall'altro lato, la legittimità da parte delle Casse di irrogare sanzioni ed interessi, sia in virtù delle leggi istitutive delle stesse, sia in virtù dei Regolamenti e degli
Statuti, sottoposti al vaglio dei Ministeri vigilanti competenti.
1.3. Così radicatosi il contraddittorio, acquisito telematicamente il fascicolo della fase monitoria, la causa è stata istruita mediante produzione documentale rinviata all'udienza del
2.12.2025, per garantire il contradditorio della parte ricorrente sulla memoria di costituzione di parte opposta, avvenuta in data 9.6.2025.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c. previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti, queste ultime hanno depositate le rispettive note, richiamando sostanzialmente le difese già svolte e le conclusioni già rassegnate.
3 2. Con ricorso per decreto ingiuntivo la chiedeva al Tribunale di Teramo, in CP_1 funzione di Giudice del Lavoro e della Previdenza, di ingiungere a , il pagamento Parte_1 della somma di € 13.101,68 di cui € 9.024,19 a titolo di contributi previdenziali e assistenziali insoluti, € 3.717,49 a titolo di interessi di mora e sanzioni ex art. 15 del Regolamento
(Pagamento dei contributi) ed € 360,00 a titolo di sanzioni ex art. 14 del Regolamento
(Comunicazioni obbligatorie), come risultante dalla attestazione di credito ex art. 635 c. 2 cpc sottoscritta dal Direttore Generale della , con la precisione che i contributi si riferivano CP_1 al periodo dal 2020 al 2021, mentre gli oneri accessori erano calcolati al 22.11.2024.
Il Giudice, acquisita la prova della notifica del sollecito di pagamento del 14.9.2023, emetteva il decreto ingiuntivo per l'importo richiesto.
La professionista opponente ha proposto opposizione, eccependo che la avrebbe CP_3 omesso di attivare la procedura di mediazione prima di instaurare la domanda monitoria, nell'ottica di una definizione bonaria della pretesa, anche in considerazione della particolare anzianità professionale della medesima. Ha, inoltre, sostenuto la illegittimità nell'applicazione delle sanzioni amministrative per omessa preventiva contestazione ai sensi degli articoli 13 e
14, L. n. 689/1981 ed anche perché la non avrebbe il potere di adottare sanzioni CP_3 amministrative mediante fonti secondarie. Contestava, infine, la genericità dei conteggi formulati.
3. In ordine al primo motivo di opposizione, valga rilevare che la non aveva alcun CP_3 obbligo di preventiva attivazione del tentativo di mediazione, e ciò per la dirimente ragione che in materia di controversie di lavoro, e lo stesso in materia di controversie di natura previdenziale, non è prevista la mediazione obbligatoria (neppure è prevista dall'articolo 410
c.p.c. richiamato dalla parte opposta).
Valga, peraltro, rilevare, a confutazione di quanto assunto dalla parte opponente, che la aveva sollecitato il pagamento del debito qui azionato già con nota del 14.9.2023, CP_3 prodotto in sede di domanda monitoria, non ricevendo alcun riscontro dalla parte ricorrente.
Non risulta, infine, che la opponente abbia avviato nelle more alcun tentativo di bonario componimento, né abbia provveduto al pagamento, quantomeno dei contributi omessi, sicchè ogni ulteriore rinvio della causa a tal fine appare meramente dilatorio.
4. Va, altresì, rigettato il motivo di opposizione con il quale la ricorrente contesta la omessa preventiva contestazione dell'infrazione di omessa trasmissione delle dichiarazioni dei redditi, ai fini della successiva irrogazione della sanzione amministrativa.
4 Al riguardo, la Corte di Cassazione, in materia di Cassa Forense, ha affermato che a seguito della privatizzazione disposta dal D.Lgs. n. 509 del 1994, l'irrogazione di sanzioni da parte della deve essere preceduta dalla Controparte_4 contestazione dell'addebito, ai sensi della L. n. 689 del 1981, artt. 13 e 14, in quanto, essendo la materia soggetta alla riserva relativa di legge di cui all'art. 23 Cost., la potestà regolamentare riconosciuta agli enti gestori di forme di previdenza obbligatorie dal D.L. n. 79 del 1997, art. 4, comma 6-bis, (conv. con L. n. 140 del 1997), non può comunque derogare alle garanzie dettate dalla cit. L. n. 689 del 1981 in tema di accertamento e preventiva contestazione dell'addebito (Cass. n. 17702 del 2020, Cassazione civile sez. lav., 22/03/2022,
n.9310).
Nel caso di specie, già con la missiva del 14.9.2023 la contestava alla ricorrente le CP_3 sanzioni di cui agli articoli 14 e 15 del Regolamento, in funzione del ritardo nell'invio dei dati reddituali ed in funzione ritardato/mancato pagamento dei contributi.
L'eccezione appare, dunque, priva di fondamento.
5. Alle medesime conclusioni si perviene rispetto all'ulteriore contestazione mossa dalla parte opponente circa la carenza di potere, da parte della di prevedere sanzioni CP_3 amministrative mediante fonti secondarie.
Ed infatti, a carico del professionista che non versa regolarmente la contribuzione, la disciplina delle previdenze categoriali prevede un'obbligazione ulteriore che consiste nel pagamento di somme aggiuntive;
trattasi di discipline autonome ex art. 4, comma 6-bis, del
D.L. n. 79/1997, convertito nella legge n. 140/1997, in forza del quale "nell'ambito del potere di adozione di provvedimenti, conferito dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, possono essere adottate dagli enti privatizzati di cui al medesimo decreto legislativo deliberazioni in materia di regime sanzionatorio e di condono per inadempienze contributive, da assoggettare ad approvazione ministeriale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del citato decreto legislativo".
Gli articoli 14 e 15 del Regolamento della si inseriscono in tale contesto, prevedendo CP_3
l'obbligo di pagamento di somme aggiuntive che trovano la propria fonte genetica nell'inadempimento, rispettivamente, della comunicazione del reddito professionale e dell'obbligazione contributiva, di cui sono conseguenza automatica.
Sotto tale punto di vista il richiamo che la parte opponente fa al precedente della Corte di
Cassazione n. 12367/1999, appare del tutto irrilevante nel caso di specie, riguardando la fattispecie sottoposta all'attenzione della Corte una sanzione amministrativa intimata in forza
5 di normativa di rango secondario adottata dal Ministero dell'Agricoltura , Controparte_5 mentre nel caso di specie il potere di regolamentazione del regime sanzionatorio riconosciuto alle casse professionali trova fondamento in una fonte normativa di rango primario.
Anche sotto tale profilo l'opposizione non merita accoglimento.
6. Quale ultimo motivo di opposizione viene contestata la genericità del conteggio delle somme dovute.
Si ritiene che anche tale motivo di contestazione risulta privo di fondamento.
A dispetto di quanto dedotto dalla parte opponente, il credito vantato dalla a titolo di CP_3 obbligazione contributiva, interessi e sanzioni, risulta analiticamente indicato e specificato nell'estratto conto contributivo prodotto a corredo della domanda monitoria, le cui evidenze finali sono del tutto corrispondenti alla dichiarazione ex articolo 635 co. 2 c.p.c. del Direttore
Generale pure prodotta in tale sede.
In tale dichiarazione viene, inoltre, precisato che i contributi richiesti si riferiscono al periodo dal 2020 al 2021, mentre gli oneri accessori sono stati calcolati al 22.11.2024.
In verità, tali precisazioni trovano immediata evidenza nelle indicazioni già contenute nell'estratto conto contributivo, in cui risulta analiticamente indicato l'anno di competenza, il tipo di sanzione dovuto o il tipo di contributo omesso, l'eventuale somma riscossa tramite ruolo, il saldo finale dei contributi, gli interessi dovuti ed il saldo finale degli interessi.
Le modalità di quantificazione degli interessi e delle sanzioni trovano, invece, fondamento nelle previsioni del Regolamento della . CP_3
A norma degli artt. 8, 9, 10, 12 e 13 del Regolamento, gli iscritti sono tenuti al pagamento di contributi soggettivi percentualmente al reddito professionale prodotto, di contributi supplementari ed integrativi, di maternità e di solidarietà.
Gli iscritti sono tenuti, inoltre, in caso di mancata comunicazione dei redditi e/o omesso versamento dei contributi dovuti, al pagamento di sanzioni ed interessi, come stabiliti dall'articolo 14 co. 9.
Le sanzioni per omesso versamento dei contributi, a mente dell'art. 15 c. 4 del
Regolamento sono calcolate sui contributi inevasi e sono dovute in maniera scalare: 1% entro il 10° giorno dalla scadenza, 5% oltre il 10° giorno ed entro il 90° giorno dalla scadenza;
10% oltre il 90° giorno ed entro il 180° giorno dalla scadenza e 15% se il pagamento interviene oltre il 180° giorno dalla scadenza.
6 Nel caso di specie, dall'estratto conto contributivo risulta facilmente evincibile l'importo calcolato a titolo di sanzione ex articolo 14 (€ 360,00) e quanto, invece, liquidato a titolo di interessi di mora e sanzioni ex articolo 15, pari ad € 3.717,49.
Il calcolo del credito azionato, anche in relazione agli interessi ed alle sanzioni di mora, deriva, dunque, dalla puntuale applicazione della L. 414/91 e dei Regolamenti pro tempore vigenti, così come approvati dai Ministeri competenti.
In definitiva sintesi l'opposizione non merita accoglimento e va integralmente rigettata.
7. Le spese della presente fase del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i valori tabellari di cui al d.m. 2014 n. 55/n. 147 del 2022 (cause di previdenza senza istruttoria, scaglione 5.200/26.000) come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 792/2025 così provvede:
• rigetta l'opposizione;
• condanna la parte opponente al pagamento, in favore della parte opposta, delle spese di lite del presente giudizio che liquida nella somma di € 3.727,00 per compensi oltre rimborso spese forfettarie al 15%, IVA e CAP come per legge, da corrispondere al procuratore dichiaratosi antistatario.
Teramo, 2.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Matalucci
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci,
a seguito dell'udienza del 02/12/2025 svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promossa da:
, C.F. , nata a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Tortoreto (TE), Via Pepe n.26, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.
AN IN in L'Aquila, Viale Francesco Crispi n.28 (C.F. ; C.F._2
Fax 0862.580253; pec: , che la rappresenta Email_1
e difende come da procura in atti. Ai fini della procedura si dichiara di voler ricevere ogni comunicazione sul domicilio digitale Email_1
OPPONENTE
Contro
La
[...]
(di seguito Controparte_1
), iscritta al n. 36/95 del Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Roma, CP_1 con sede in 00198 Roma alla Via Pinciana n. 35, CF - P. IVA in persona del P.IVA_1 suo Direttore Generale e procuratore speciale, giusta procura speciale 11.1.2024 autenticata nella sottoscrizione con atto per Notar di Roma dell'11.1.24 Rep. 6143 – Persona_1
Racc. 2863 registrata a Roma 4 l'11.1.24 sub 602 e legale rappresentante pro tempore Dott.
, nato a [...] il [...] e domiciliato per la carica presso la Controparte_2 sede dell'Ente (C.F. ), rappresentata e difesa nel presente giudizio CodiceFiscale_3 dall'Avv. Vincenzo D'Isidoro (C.F. ), domiciliatario con Studio in CodiceFiscale_4
00196 Roma alla Via Cardinal de Luca n. 22 (PEC – fax Email_2
1 0881/1880496), per mandato in atti
OPPOSTO
Conclusioni
Parte opponente: “a) In via preliminare, accogliere la opposizione e per l'effetto revocare e porre nel nulla il decreto ingiuntivo n. 42/2025 del 20.02.2025 RG n.319/2025, emesso dal Tribunale di Teramo -Giudice del Lavoro, notificato a mezzo pec in data 27.03.2025, stante il fondamento della proposta opposizione e in particolar modo per la non corretta applicazione delle sanzioni amministrative per le omesse e infedeli dichiarazioni in ossequio a quanto meglio specificato nel punto II del ricorso in opposizione: b) Sempre in via preliminare e nel merito dichiarare inefficace il decreto opposto per la genericità dei conteggi, come meglio evidenziato al punto III della proposta opposizione e rideterminarli, all'esito della espletanda ctu tecnico-contabile; c) In ogni caso e in via preliminare, voler sospendere il procedimento e, stante la non concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, disporre per l'avviare di una mediazione tra l'opponente e a Controparte_3 favore dei ragionieri e periti commerciali per la risoluzione della controversia n conciliazione;
d) In ogni caso condannare l'opposto al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con distrazione a favore del sottoscritto procuratore anticipatario.”
Parte opposta: “1) In via preliminare, rigettare la richiesta di sospensione della provvisoria esecutorietà. 2) Nel merito, rigettare l'opposizione confermando l'ingiunzione opposta ad ogni effetto e conseguenza di legge. 3) Gradatamente condannare l'opponente al pagamento dei medesimi importi per capitale ed interessi oltre ulteriori sanzioni ed interessi calcolati a norma dell'art. 15 c. 3 e 4 del Regolamento della Previdenza (all. 5 p. 41), dalla data successiva a quella indicata nell'atto di costituzione in mora (all. 3) all'effettivo soddisfo, ovvero al pagamento di quella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre che al pagamento delle spese e competenze del procedimento monitorio con gli accessori di legge. 4) Con condanna dell'opponente, in ogni caso, al pagamento delle spese e competenze del giudizio di opposizione, con distrazione in favore del difensore anticipatario.”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex articolo 414 c.p.c. depositato in data 7.4.2025 ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 42/2025 emesso in data 20.2.2025 e notificato il
27.3.2025, per la somma di €.13.101.68, oltre accessori come da domanda e spese di procedura, di cui €9.024.19 dovuti a titolo di contributi previdenziali e assistenziali insoluti,
€.
3.717.49 per interessi di mora e sanzioni ed €.360.00 a titolo di sanzioni per omesse comunicazioni obbligatorie ai sensi dell'art. 15 del regolamento di previdenza.
A sostegno della domanda contestava la condotta avversaria nel non aver avviato, prima di instaurare il giudizio monitorio, alcun tipo di tentativo di risoluzione bonaria della
2 controversia insorta, chiedendo, stante la mancata concessione della provvisoria esecutività del d.i., di poter avviare una mediazione tra l'opponente e
[...]
a favore dei ragionieri e periti commerciali, con Controparte_3
l'obiettivo di favorire una soluzione amichevole della controversia, che contemperasse la possibile risoluzione anche in funzione del traguardo pensionistico, ormai in dirittura d'arrivo.
In secondo luogo, eccepiva che la non poteva irrogare sanzioni amministrative per CP_3
l'omessa o infedele comunicazione dei redditi, senza la preventiva contestazione dell'illecito, come previsto dagli articoli 13 e 14 della Legge n. 689 del 1981.
Deduceva, ancora, che le Casse non avevano il potere di introdurre sanzioni amministrative mediante fonti secondarie, richiamando i principi della Corte Costituzionale, contenuti nelle sentenze n.238/2009 e n. 5/2021.
Quale ultimo motivo di opposizione eccepiva la genericità dei conteggi, in quanto privi di parametri temporali e di calcolo.
1.2. Si costituiva in giudizio in data 9.11.2025 la
[...]
Controparte_1
(d'ora in poi per comodità solo contestando la fondatezza
[...] CP_3 dell'opposizione e chiedendone il rigetto.
In particolare, dopo aver ritenuto che il tentativo obbligatorio di mediazione non si applicasse alle controversie in materia previdenziale, ha eccepito la infondatezza delle restanti doglianza, rilevando, da un lato la precisione delle ragioni di credito, come evincibili dall'attestazione di credito ex art. 635 c. 2 cpc sottoscritta dal Direttore Generale della , CP_1 ed assumendo, dall'altro lato, la legittimità da parte delle Casse di irrogare sanzioni ed interessi, sia in virtù delle leggi istitutive delle stesse, sia in virtù dei Regolamenti e degli
Statuti, sottoposti al vaglio dei Ministeri vigilanti competenti.
1.3. Così radicatosi il contraddittorio, acquisito telematicamente il fascicolo della fase monitoria, la causa è stata istruita mediante produzione documentale rinviata all'udienza del
2.12.2025, per garantire il contradditorio della parte ricorrente sulla memoria di costituzione di parte opposta, avvenuta in data 9.6.2025.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c. previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti, queste ultime hanno depositate le rispettive note, richiamando sostanzialmente le difese già svolte e le conclusioni già rassegnate.
3 2. Con ricorso per decreto ingiuntivo la chiedeva al Tribunale di Teramo, in CP_1 funzione di Giudice del Lavoro e della Previdenza, di ingiungere a , il pagamento Parte_1 della somma di € 13.101,68 di cui € 9.024,19 a titolo di contributi previdenziali e assistenziali insoluti, € 3.717,49 a titolo di interessi di mora e sanzioni ex art. 15 del Regolamento
(Pagamento dei contributi) ed € 360,00 a titolo di sanzioni ex art. 14 del Regolamento
(Comunicazioni obbligatorie), come risultante dalla attestazione di credito ex art. 635 c. 2 cpc sottoscritta dal Direttore Generale della , con la precisione che i contributi si riferivano CP_1 al periodo dal 2020 al 2021, mentre gli oneri accessori erano calcolati al 22.11.2024.
Il Giudice, acquisita la prova della notifica del sollecito di pagamento del 14.9.2023, emetteva il decreto ingiuntivo per l'importo richiesto.
La professionista opponente ha proposto opposizione, eccependo che la avrebbe CP_3 omesso di attivare la procedura di mediazione prima di instaurare la domanda monitoria, nell'ottica di una definizione bonaria della pretesa, anche in considerazione della particolare anzianità professionale della medesima. Ha, inoltre, sostenuto la illegittimità nell'applicazione delle sanzioni amministrative per omessa preventiva contestazione ai sensi degli articoli 13 e
14, L. n. 689/1981 ed anche perché la non avrebbe il potere di adottare sanzioni CP_3 amministrative mediante fonti secondarie. Contestava, infine, la genericità dei conteggi formulati.
3. In ordine al primo motivo di opposizione, valga rilevare che la non aveva alcun CP_3 obbligo di preventiva attivazione del tentativo di mediazione, e ciò per la dirimente ragione che in materia di controversie di lavoro, e lo stesso in materia di controversie di natura previdenziale, non è prevista la mediazione obbligatoria (neppure è prevista dall'articolo 410
c.p.c. richiamato dalla parte opposta).
Valga, peraltro, rilevare, a confutazione di quanto assunto dalla parte opponente, che la aveva sollecitato il pagamento del debito qui azionato già con nota del 14.9.2023, CP_3 prodotto in sede di domanda monitoria, non ricevendo alcun riscontro dalla parte ricorrente.
Non risulta, infine, che la opponente abbia avviato nelle more alcun tentativo di bonario componimento, né abbia provveduto al pagamento, quantomeno dei contributi omessi, sicchè ogni ulteriore rinvio della causa a tal fine appare meramente dilatorio.
4. Va, altresì, rigettato il motivo di opposizione con il quale la ricorrente contesta la omessa preventiva contestazione dell'infrazione di omessa trasmissione delle dichiarazioni dei redditi, ai fini della successiva irrogazione della sanzione amministrativa.
4 Al riguardo, la Corte di Cassazione, in materia di Cassa Forense, ha affermato che a seguito della privatizzazione disposta dal D.Lgs. n. 509 del 1994, l'irrogazione di sanzioni da parte della deve essere preceduta dalla Controparte_4 contestazione dell'addebito, ai sensi della L. n. 689 del 1981, artt. 13 e 14, in quanto, essendo la materia soggetta alla riserva relativa di legge di cui all'art. 23 Cost., la potestà regolamentare riconosciuta agli enti gestori di forme di previdenza obbligatorie dal D.L. n. 79 del 1997, art. 4, comma 6-bis, (conv. con L. n. 140 del 1997), non può comunque derogare alle garanzie dettate dalla cit. L. n. 689 del 1981 in tema di accertamento e preventiva contestazione dell'addebito (Cass. n. 17702 del 2020, Cassazione civile sez. lav., 22/03/2022,
n.9310).
Nel caso di specie, già con la missiva del 14.9.2023 la contestava alla ricorrente le CP_3 sanzioni di cui agli articoli 14 e 15 del Regolamento, in funzione del ritardo nell'invio dei dati reddituali ed in funzione ritardato/mancato pagamento dei contributi.
L'eccezione appare, dunque, priva di fondamento.
5. Alle medesime conclusioni si perviene rispetto all'ulteriore contestazione mossa dalla parte opponente circa la carenza di potere, da parte della di prevedere sanzioni CP_3 amministrative mediante fonti secondarie.
Ed infatti, a carico del professionista che non versa regolarmente la contribuzione, la disciplina delle previdenze categoriali prevede un'obbligazione ulteriore che consiste nel pagamento di somme aggiuntive;
trattasi di discipline autonome ex art. 4, comma 6-bis, del
D.L. n. 79/1997, convertito nella legge n. 140/1997, in forza del quale "nell'ambito del potere di adozione di provvedimenti, conferito dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, possono essere adottate dagli enti privatizzati di cui al medesimo decreto legislativo deliberazioni in materia di regime sanzionatorio e di condono per inadempienze contributive, da assoggettare ad approvazione ministeriale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del citato decreto legislativo".
Gli articoli 14 e 15 del Regolamento della si inseriscono in tale contesto, prevedendo CP_3
l'obbligo di pagamento di somme aggiuntive che trovano la propria fonte genetica nell'inadempimento, rispettivamente, della comunicazione del reddito professionale e dell'obbligazione contributiva, di cui sono conseguenza automatica.
Sotto tale punto di vista il richiamo che la parte opponente fa al precedente della Corte di
Cassazione n. 12367/1999, appare del tutto irrilevante nel caso di specie, riguardando la fattispecie sottoposta all'attenzione della Corte una sanzione amministrativa intimata in forza
5 di normativa di rango secondario adottata dal Ministero dell'Agricoltura , Controparte_5 mentre nel caso di specie il potere di regolamentazione del regime sanzionatorio riconosciuto alle casse professionali trova fondamento in una fonte normativa di rango primario.
Anche sotto tale profilo l'opposizione non merita accoglimento.
6. Quale ultimo motivo di opposizione viene contestata la genericità del conteggio delle somme dovute.
Si ritiene che anche tale motivo di contestazione risulta privo di fondamento.
A dispetto di quanto dedotto dalla parte opponente, il credito vantato dalla a titolo di CP_3 obbligazione contributiva, interessi e sanzioni, risulta analiticamente indicato e specificato nell'estratto conto contributivo prodotto a corredo della domanda monitoria, le cui evidenze finali sono del tutto corrispondenti alla dichiarazione ex articolo 635 co. 2 c.p.c. del Direttore
Generale pure prodotta in tale sede.
In tale dichiarazione viene, inoltre, precisato che i contributi richiesti si riferiscono al periodo dal 2020 al 2021, mentre gli oneri accessori sono stati calcolati al 22.11.2024.
In verità, tali precisazioni trovano immediata evidenza nelle indicazioni già contenute nell'estratto conto contributivo, in cui risulta analiticamente indicato l'anno di competenza, il tipo di sanzione dovuto o il tipo di contributo omesso, l'eventuale somma riscossa tramite ruolo, il saldo finale dei contributi, gli interessi dovuti ed il saldo finale degli interessi.
Le modalità di quantificazione degli interessi e delle sanzioni trovano, invece, fondamento nelle previsioni del Regolamento della . CP_3
A norma degli artt. 8, 9, 10, 12 e 13 del Regolamento, gli iscritti sono tenuti al pagamento di contributi soggettivi percentualmente al reddito professionale prodotto, di contributi supplementari ed integrativi, di maternità e di solidarietà.
Gli iscritti sono tenuti, inoltre, in caso di mancata comunicazione dei redditi e/o omesso versamento dei contributi dovuti, al pagamento di sanzioni ed interessi, come stabiliti dall'articolo 14 co. 9.
Le sanzioni per omesso versamento dei contributi, a mente dell'art. 15 c. 4 del
Regolamento sono calcolate sui contributi inevasi e sono dovute in maniera scalare: 1% entro il 10° giorno dalla scadenza, 5% oltre il 10° giorno ed entro il 90° giorno dalla scadenza;
10% oltre il 90° giorno ed entro il 180° giorno dalla scadenza e 15% se il pagamento interviene oltre il 180° giorno dalla scadenza.
6 Nel caso di specie, dall'estratto conto contributivo risulta facilmente evincibile l'importo calcolato a titolo di sanzione ex articolo 14 (€ 360,00) e quanto, invece, liquidato a titolo di interessi di mora e sanzioni ex articolo 15, pari ad € 3.717,49.
Il calcolo del credito azionato, anche in relazione agli interessi ed alle sanzioni di mora, deriva, dunque, dalla puntuale applicazione della L. 414/91 e dei Regolamenti pro tempore vigenti, così come approvati dai Ministeri competenti.
In definitiva sintesi l'opposizione non merita accoglimento e va integralmente rigettata.
7. Le spese della presente fase del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i valori tabellari di cui al d.m. 2014 n. 55/n. 147 del 2022 (cause di previdenza senza istruttoria, scaglione 5.200/26.000) come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 792/2025 così provvede:
• rigetta l'opposizione;
• condanna la parte opponente al pagamento, in favore della parte opposta, delle spese di lite del presente giudizio che liquida nella somma di € 3.727,00 per compensi oltre rimborso spese forfettarie al 15%, IVA e CAP come per legge, da corrispondere al procuratore dichiaratosi antistatario.
Teramo, 2.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Matalucci
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