Trib. Asti, sentenza 19/12/2025, n. 609
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Sentenza 19 dicembre 2025

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  • Accolto
    Accordo tra le parti e condizioni relative alla prole

    La domanda di separazione personale è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c. Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne, così come integrate, rispondono al prevalente interesse della stessa.

  • Altro
    Mancanza decorrenza termini di legge

    Atteso che le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Asti, sentenza 19/12/2025, n. 609
    Giurisdizione : Trib. Asti
    Numero : 609
    Data del deposito : 19 dicembre 2025

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