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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 19/12/2025, n. 609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 609 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
V.G. 3322/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa TT TT Presidente rel. dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott.ssa Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 3322/2025 promossa da:
, (C.F. , nato a [...], il [...], residente in [...]C.F._1 ER (CN)
e
, (C.F. ), nata a [...], il [...], residente in [...]C.F._2 ER (CN) entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. RIZZO DEMETRIO come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori ontraevano matrimonio con rito concordatario in Parte_1 Parte_2 BRA il 21/06/2008.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di BRA (atto n. 39 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2008).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 11/02/2013 e , il 11/11/2021. Persona_1 Persona_2
1 Con ricorso depositato il 24/10/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze, come da condizioni che si trascrivono integralmente.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne, così come integrate, rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Atteso che le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso.
Spese di lite al definitivo
PQM
Il Tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Parte_2 iscritto nel registro del detto Comune all'anno 2008 parte II serie A n. 39.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di BRA di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE
L'assegnazione della casa coniugale/familiare sita in ER (CN) Via Fossano n°18 in favore della IG.ra . Parte_2
Il IG. dichiara che si trasferirà entro quindici giorno dalla data del ricorso e troverà Parte_1 una sistemazione abitativa autonoma e distinta dove trasferirà la propria residenza a ER (CN) Via Einaudi n.
4. I coniugi dichiarano che i mobili, oggetti e doc varia ancora presenti c/o la casa coniugale di esclusiva proprietà del IG. rimarranno, in attesa di successivo trasloco, Parte_1 momentaneamente custoditi nella casa coniugale dove attualmente è residente la moglie, la quale dovrà restituirli a semplice richiesta del marito, in ogni caso la medesima non sarà comunque responsabile dell'eventuale deterioramento, distruzione o sottrazione dei suddetti beni mobili temporaneamente custoditi;
2 I genitori dovranno sempre tenersi reciprocamente informati sulle condizioni di vita, istruzione e salute dei minori, nonché, quando hanno con se i minori, di eventuali spostamenti in località diverse da quella di residenza;
I genitori concordano l'affidamento condiviso dei figli e ad entrambi i Persona_1 Persona_2 genitori con stabile collocazione abitativa dei medesimi presso la madre, ovvero in ER (CN) Via Fossano n°18, ove i figli manterranno la residenza anagrafica che costituirà l'indirizzo di riferimento per il prelievo/riconsegna dei minori all'altro genitore, alle condizioni riportate nel piano genitoriale allegato e modificato al doc. 19 ed ivi riportato integralmente al presente ricorso che deve intendersi parte integrante del medesimo. Per quanto non specificamente previsto in suddetto piano genitoriale si farà riferimento al Protocollo spese extra assegno mantenimento Tribunale di Milano del giugno 2025;
Entrambi i genitori eserciteranno responsabilità genitoriale separatamente sui figli, per le questioni di ordinaria amministrazione, nei rispettivi periodi di convivenza. Le decisioni di maggiore interesse per i minori, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e le aspirazioni dei figli;
L'assegno relativo alla legge 104 spettante al minore che viene versato al minore Persona_2 direttamente sul suo conto personale, verrà gestito/percepito integralmente, così come avvenuto sino ad ora, dalla madre collocataria prevalente dei figli minori;
Parte_2
L'ammontare del contributo per il mantenimento dei figli che il IG. dovrà Parte_1 corrispondere alla IG.ra viene stabilito nella misura di €200,00 (duecento/00) mensili Parte_2 cadauno;
tale contributo al mantenimento dei figli dovrà essere adeguato annualmente su base ISTAT (prima rivalutazione anno 2027) e versato entro e non oltre il giorno quindici di ogni mese. Il IG.
dovrà inoltre a provvedere al versamento del 50% delle spese mediche, scolastiche e Parte_1 straordinarie per i figli così come previsto dal Protocollo spese extra assegno mantenimento Tribunale di Milano del giugno 2025;
Ogni futuro trasferimento di residenza dei minori dovrà essere preventivamente concordato tra i genitori, i quali, in caso di disaccordo, si dovranno rivolgere al Giudice competente per accertare il prevalente interesse dei figli a trasferirsi o meno;
Si stabiliscono nel piano genitoriale allegato alle note di trattazione scritta e riproposto in calce i tempi e modalità di visita del padre, sempre tenendo conto della salute, della volontà e degli impegni scolastici, religiosi e sportivi presenti e futuri dei figli:
“Responsabilità genitoriale.
I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, ai sensi dell'art. 337-ter c.c., condividendo le decisioni di maggiore interesse relative alla salute, all'istruzione, alla formazione e ad ogni altro aspetto rilevante della vita dei minori.
1. Affidamento.
Il collocamento prevalente dei figli sarà presso la madre in ER Frazione RI VO (CN), cap 12062, Via Fossano n. 18, dove hanno già stabilito la loro residenza abituale ed ivi continueranno a mantenerla.
Il padre manterrà una frequentazione continuativa e significativa con i figli, come dettagliato nel presente piano.
2. Collocamento e tempi di permanenza.
I figli minori sono collocati prevalentemente presso la madre.
Il padre potrà tenere con sé i bambini a week end alterni, dal venerdì al termine del lavoro dalle 17.15 circa sino alla domenica sera dopo cena verso le 21.30 circa. Nelle settimane in cui il padre 3 avrà con sé i bambini per il week end, potrà tenerli con sé anche il martedì dalle 17.15 fino alle 21.30 dopo cena. Mentre la settimana in cui in cui il padre non terrà con sé i bambini per il week end, li potrà tenere con sé il martedì e il mercoledì dalle 17.15 fino alle 21.30 dopo cena.
In caso di impedimento dell'uno o dell'altro genitore a tenere con sé i bambini, ciascuno interpellerà prioritariamente l'altro prima di ricorrere a figure di supporto alternative.
Nel caso in cui uno dei genitori sia assente o impedito e non sia possibile che l'altro genitore lo sostituisca, questi potranno delegare, per accompagnare/prelevare i figli a scuola e/o ad impegni ludico-sportivi/scolatici pomeridiani/parrocchiali, i seguenti soggetti: nonni materni, zie materne.
La delega conferita dal genitore a un terzo per il prelievo o l'accompagnamento dei figli deve essere preventivamente comunicata all'altro genitore, indicando anche le generalità del delegato e le modalità del trasporto. Il prelievo e l'accompagnamento saranno consentiti esclusivamente verso la casa di residenza del genitore, la casa dei nonni materni, la scuola o il luogo in cui si svolge un'attività extrascolastica autorizzata.
I genitori potranno avvalersi del servizio di pre-scuola, qualora tale servizio si renda necessario durante i periodi in cui i minori sono collocati presso di loro. Idem per il servizio mensa.
Ulteriori momenti di frequentazione potranno avvenire in forma più ampia e flessibile, previo accordo tra i genitori, anche per consentire al padre di accompagnare o prelevare i figli a scuola o alle attività pomeridiane (sport, laboratori, catechismo, ecc.).
3. Comunicazioni tra genitori e figli.
Durante i periodi in cui i figli non si trovino con uno dei due genitori, sarà garantita la possibilità di comunicazione quotidiana tra il genitore non presente e i minori secondo le modalità che seguono.
I figli potranno sentire il genitore non collocatario attraverso chiamate o videochiamate almeno una volta al giorno, in orari che più preferiranno, senza necessità di accordi preventivi tra i genitori.
Le modalità (es.: telefono, WhatsApp) saranno concordate preventivamente e adattate all'età e alla sensibilità dei minori.
Entrambi i genitori si impegnano a favorire tali contatti, in modo sereno e spontaneo, promuovendo la continuità del legame affettivo con l'altro genitore.
4. Festività.
Le festività saranno disciplinate tra i genitori, nel modo che segue. In particolare:
ZE natalizie.
I periodi di permanenza dei minori con ciascun genitore durante le festività natalizie saranno così disciplinati:
- Vigilia e giorno di Natale: I minori saranno collocati ad anni alterni (anni dispari con il padre, anni pari con la madre) presso uno dei genitori a partire dalle ore 17,30 circa del 24 dicembre (vigilia di Natale) fino al 26 dicembre alle ore 21,00 circa, in modo che possano frequentare anche i parenti paterni residenti in [...].
Qualora il padre non raggiunga i parenti in Toscana i figli saranno collocati ad anni alterni presso uno dei genitori a partire dalle ore 17,30 circa del 24 dicembre (vigilia di Natale) fino alle ore 11,00 del giorno 25 dicembre (Natale). Successivamente, i bambini trascorreranno il periodo dal 25 dicembre dalle ore 11,00 fino al 26 dicembre alle ore 21,00 con l'altro genitore.
Le disposizioni di cui sopra sono valide salvo diverso accordo tra le Parti.
4 - Periodo dal 26 al 29 dicembre: Salvo diverso accordo tra le Parti, nel periodo compreso tra le ore 21,00 del 26 dicembre e le ore 17,00 del 29 dicembre, i minori saranno collocati alternativamente presso uno dei due genitori: negli anni dispari con la madre, negli anni pari con il padre.
- Periodo di Capodanno (29 dicembre – 1° gennaio): Salvo diverso accordo, a partire dalle ore 17,00 del 29 dicembre fino alle ore 17,00 del 1° gennaio, i minori saranno collocati alternativamente presso uno dei genitori: negli anni pari con il padre, negli anni dispari con la madre. Ciò in modo da garantire l'alternanza dei genitori nel periodo compreso tra il 26 e il 29 dicembre e quello compreso tra il 29 dicembre e il primo gennaio.
- Ritorno alla regola generale: Dalle ore 17,00 del giorno 1° gennaio, i tempi di permanenza dei minori con ciascun genitore riprenderanno secondo la regola generale del collocamento settimanale già indicata, salvo quanto previsto per l'Epifania.
- Epifania: Il giorno dell'Epifania (6 gennaio) sarà trascorso dai minori con uno dei genitori secondo un criterio di alternanza annuale: negli anni dispari, i minori saranno collocati presso il padre dalle ore 18,00 del giorno 5 gennaio fino alle ore 18,00 del giorno 6 gennaio;
negli anni pari, i minori saranno collocati presso la madre nello stesso intervallo orario.
ZE AS
Il periodo pasquale, ai fini del presente Piano Genitoriale, è definito come l'intervallo compreso tra le ore 17.30 del Venerdì Santo e le ore 21,00 del Lunedì dell'Angelo. Le festività ricadenti in tale periodo sono regolate secondo le disposizioni di seguito riportate. Per i giorni non inclusi nel presente regime festivo, si applicheranno le consuete regole del collocamento ordinario.
Vigilia e giorno di Pasqua:
Il giorno della vigilia e la giornata di Pasqua sarà trascorso dai minori con uno dei genitori secondo un criterio di alternanza annuale: negli anni pari con la madre, negli anni dispari con il padre, a partire dalle ore 17,30 del giorno antecedente la Pasqua (vigilia) fino alle ore 9,00 del lunedì di Pasquetta.
Lunedì di Pasquetta.
I minori trascorreranno la giornata di Pasquetta alternativamente con uno dei genitori secondo un criterio di alternanza annuale, negli anni dispari con la madre, negli anni pari con il padre, a partire dalle ore 9,00 del lunedì mattina fino alle ore 21,00 della stessa sera, momento in cui faranno rientro presso l'abitazione materna. Qualora il martedì successivo risulti non scolastico, i bambini resteranno con la madre durante tale giornata, riprendendo poi la consueta turnazione prevista dal calendario ordinario del presente piano genitoriale.
Festeggiamenti autonomi a decorrere dai 16 anni.
A partire dal compimento del sedicesimo anno di età, qualora i figli manifestassero la volontà di trascorrere Pasquetta o il Capodanno in autonomia o in compagnia di coetanei, tale possibilità potrà essere valutata caso per caso dai genitori, congiuntamente. La decisione dovrà essere congiunta e sarà subordinata alla condivisione delle modalità organizzative (luogo, durata, mezzi di spostamento, presenza di adulti responsabili, frequentazioni ecc…) e al rispetto delle condizioni di sicurezza e tutela del benessere dei minori.
- Altre festività civili e religiose.
Le festività civili e religiose non regolate in precedenza (quali, a titolo esemplificativo: 8 dicembre, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre) saranno disciplinate secondo un principio di alternanza annuale tra i genitori, come segue: negli anni dispari, i minori saranno collocati presso la madre, negli anni pari presso il padre, salvo diverso accordo tra le Parti.
5 Salvo diverso accordo, la permanenza presso il genitore collocatario inizierà all'uscita da scuola (qualora vi sia attività scolastica) oppure, in caso di giorno festivo senza scuola, dalle ore 9,00 del giorno della festività, e si concluderà alle ore 21,30 dello stesso giorno, con il rientro dei minori presso l'altro genitore secondo la regola generale del collocamento.
Qualora la festività cada in un giorno già stabilito per quel genitore secondo il calendario ordinario, si manterrà il collocamento previsto, salvo diverso accordo.
- Festività con assegnazione fissa e orari definiti.
Festa della Mamma (seconda domenica di maggio):
I minori saranno sempre collocati presso la madre dalle ore 9,00 alle ore 21,30 di tale domenica, indipendentemente dall'alternanza annuale. Se la festività dovesse cadere in un giorno già stabilito per la madre secondo il calendario ordinario, si manterrà il collocamento previsto, salvo diverso accordo.
Festa del Papà (19 marzo):
I minori saranno sempre collocati presso il padre indipendentemente dall'alternanza annuale, dalle ore 9,00 alle ore 21,30 dello stesso giorno qualora non vi sia attività scolastica, invece dalle 17,30 alle 21.30 dello stesso giorno qualora vi sia attività scolastica. Se la festività dovesse cadere in un giorno già stabilito per il padre secondo il calendario ordinario, si manterrà il collocamento previsto, salvo diverso accordo.
5. Compleanno dei figli – compleanno dei genitori – ricorrenze.
Nel giorno del compleanno dei figli, il genitore non collocatario potrà trascorrere del tempo con loro in orari tempestivamente concordati tra le parti e compatibilmente con le esigenze del genitore collocatario.
Nel giorno del proprio compleanno, ciascun genitore potrà vedere i figli per almeno due ore, da concordarsi preventivamente tra le Parti, anche se non ricade nel proprio periodo di collocamento, compatibilmente con le esigenze dei minori.
In occasione di ricorrenze familiari rilevanti (es. matrimoni, comunioni, feste familiari significative), ciascun genitore agevolerà, compatibilmente con la programmazione familiare, la partecipazione dei figli, previo accordo tempestivo e formale tra le Parti.
6. ZE estive
- Durante le vacanze scolastiche estive i genitori rispetteranno la regola di collocamento generale con la seguente eccezione.
- I figli trascorreranno con il padre almeno due settimane anche non consecutive.
- Entrambi i genitori si impegnano a comunicare tempestivamente all'altro genitore i periodi di ferie estive, con particolare riferimento alle due settimane da trascorrere con i figli. Possibilmente ciò entro e non oltre il 01 luglio di ogni anno. Tale comunicazione dovrà indicare le date di inizio e fine delle ferie, il periodo in cui ricadranno le due settimane scelte per stare con la prole, la destinazione e, se previsto, le modalità di trasporto dei minori.
6A. Attività Estive ed Esperienze Educative.
- Centri estivi
I genitori esprimono parere favorevole alla partecipazione dei figli ai centri estivi. La scelta del centro estivo sarà effettuata congiuntamente, tenendo conto delle preferenze dei minori e delle esigenze organizzative familiari.
- ZE studio e Stage formativi all'estero
6 Le vacanze studio e gli stage formativi all'estero potranno essere autorizzati a partire dal primo anno di scuola secondaria di secondo grado, subordinatamente al consenso di entrambi i genitori. Tali esperienze dovranno essere organizzate da Enti riconosciuti e prevedere un accompagnamento adeguato per i minori. La decisione dovrà essere congiunta e sarà subordinata alla condivisione delle modalità organizzative (luogo, durata, mezzi di spostamento, presenza di adulti responsabili, frequentazioni ecc…) e al rispetto delle condizioni di sicurezza e tutela del benessere dei minori.
- ZE autonome o con amici
A partire dal sedicesimo anno di età, i figli potranno trascorrere periodi di vacanza autonomamente o in compagnia di coetanei, subordinatamente al consenso di entrambi i genitori e previa valutazione congiunta in merito alla destinazione, alla durata del soggiorno, alla compagnia e alle modalità organizzative, al fine di garantire la sicurezza e il benessere dei minori.
7. Spese straordinarie
Le spese straordinarie saranno ripartite in misura paritaria tra i genitori, con una quota del 50% a carico del padre e il restante 50% a carico della madre. Tali spese dovranno essere oggetto di preventiva comunicazione e accordo tra le parti, anche in forma informale (ad esempio tramite email o messaggi), fatta eccezione per le situazioni di urgenza — come, a titolo esemplificativo, le spese mediche indifferibili — delle quali l'altro genitore sarà tempestivamente informato. Gli esponenti dichiarano inoltre che per "abbigliamento ordinario" si intendono tutti gli indumenti il cui costo unitario non ecceda l'importo di 40 euro. La mensa scolastica è da considerarsi una spesa scolastica extrassegno che non richiede il preventivo accordo tra le parti e il cui relativo costo sarà suddiviso in misura paritaria (50% ciascuno) tra i genitori.
8. Viaggi all'estero, rilascio passaporti e spostamenti significativi.
Nel caso di approvazione del seguente Piano Genitoriale, sarà da intendersi che entrambi i genitori si scambino fin d'ora il reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti dei figli minori. Tuttavia, per effettuare viaggi all'estero, sarà necessario il consenso espresso di entrambi i genitori. Il consenso dovrà essere fornito per iscritto con modalità informali (es. email, messaggi, PEC, etc…).
9. Eventuale trasferimento di uno dei genitori.
Qualora il padre dovesse trasferire la propria residenza in altra città o regione, le modalità di collocamento della prole previsto nel presente piano rimarranno invariate.
Il padre si assumerà integralmente l'onere organizzativo e logistico per garantire la continuità dei propri tempi di frequentazione secondo il presente piano genitoriale.
In particolare:
I viaggi di andata e ritorno per l'esercizio del diritto di visita saranno a cura e a spese del padre.
Non potranno essere richiesti alla madre spostamenti, cambi di calendario o modifiche all'organizzazione scolastica o extrascolastica ordinaria dei figli, salvo diverso accordo.
Le spese di viaggio, sostenute dal padre per l'esercizio del diritto di visita, non giustificheranno una riduzione del contributo al mantenimento, che rimane determinato in base alle esigenze dei figli e alle capacità economiche dei genitori.
Il trasferimento dovrà essere comunicato con almeno 60 giorni di preavviso e ogni variazione del presente piano dovrà avvenire esclusivamente nel rispetto del superiore interesse dei minori e previo consenso e accordo scritto tra le Parti.
10. Rinvio.
Per quanto concerne le spese straordinarie e quanto non espressamente previsto nel presente scritto, le Parti rinviano all'ultimo protocollo d'intesa Avvocati e Magistrati del Tribunale di Milano.
7 11. Cambi di residenza e recapiti.
Le Parti si impegnano a comunicarsi tempestivamente qualsiasi variazione della propria residenza o dei recapiti, inclusi numeri telefonici, indirizzi di posta elettronica e ogni altro riferimento utile per le comunicazioni.
12. Deduzioni fiscali, assegno unico e assegno lg 104.
Le eventuali deduzioni fiscali relative ai due figli minori saranno attribuite in favore dei genitori nella misura del 50%. L'Assegno Unico Universale sarà percepito nella misura del 100% dalla madre collocataria prevalente dei figli minori.
L'assegno relativo alla L.104 verrà percepito/gestito esclusivamente dalla madre collocataria Pt_2
.
[...]
13. Principi Generali.
a) i giorni di vacanza hanno la priorità sulle frequentazioni regolari, prevalendo sul regime di collocamento ordinario. È fatto preciso obbligo al genitore collocatario, sia per i viaggi in Italia che all'estero (qualora congiuntamente autorizzati), di fornire per iscritto all'altro e con almeno 15 giorni di anticipo, tutte le informazioni utili riguardo alle vacanze. A titolo meramente esemplificativo tali informazioni devono includere itinerario, mezzi di trasporto, indirizzi e numeri di telefono di tutti gli Enti e strutture coinvolti;
b) nel miglior interesse dei minori i genitori condivideranno le principali decisioni;
c) i genitori si impegnano a mantenere una comunicazione costante, rispettosa e finalizzata al benessere dei minori, evitando conflitti, strumentalizzazioni o comportamenti lesivi della figura dell'altro genitore;
d) per le decisioni ordinarie, ciascun genitore potrà agire in autonomia durante il proprio tempo di permanenza con i minori, purché nel rispetto dell'indirizzo educativo comune. Le decisioni straordinarie dovranno essere prese congiuntamente;
e) i figli potranno conseguire la patente di categoria B al compimento dei requisiti di età stabiliti dalla legge. E' consentito l'utilizzo di monopattini elettrici, motocicli o scooter e il conseguimento di patenti per mezzi di tale tipo.
f) non è consentita, prima del raggiungimento della maggiore età, l'applicazione di tatuaggi, piercing, orecchini o qualsiasi altra modifica corporea permanente o visibile, salvo eventuale consenso congiunto di entrambi i genitori. Per qualsiasi intervento chirurgico non urgente e non strettamente necessario sotto il profilo medico, è richiesto il consenso esplicito e congiunto di entrambi i genitori;
g) i genitori concordano affinchè i figli abbiano il passaporto;
h) entrambi i genitori concordano nel favorire il percorso di educazione religiosa cattolica dei figli, autorizzando la frequenza del catechismo, la partecipazione all'ora di religione a scuola e il conseguimento dei sacramenti della Comunione e della Cresima, secondo il calendario e i percorsi previsti dalla parrocchia di riferimento;
i) a partire dal compimento del sedicesimo anno di età, i figli potranno svolgere piccoli lavori saltuari o stagionali, inclusi i lavori estivi, a condizione che tali attività non pregiudichino il rendimento scolastico né il benessere psico-fisico dei minori;
j) ogni genitore deve assicurarsi che l'altro abbia il suo indirizzo di casa e di lavoro e tutti i recapiti utili, in caso ravvisi la necessità di mettersi in contatto con lui;
k) ogni genitore dovrà risultare nell'elenco dei contatti di emergenza dei figli;
8 l) ogni genitore dovrà attivarsi autonomamente per la richiesta delle copie dei documenti direttamente alla scuola e/o dalle strutture mediche;
m) ogni genitore dovrà attivarsi autonomamente per aggiornarsi circa gli impegni / orari scolastici ed extrascolastici dei minori;
n) ogni genitore prenderà decisioni di emergenza, quando sarà compromessa la salute o la sicurezza dei figli, nel periodo in cui saranno collocati presso di lui/lei, e informerà con la massima tempestività l'altro genitore;
o) la partecipazione dei figli ad attività sportive che comportano un rilevante contatto fisico o forme di combattimento (quali arti marziali, sport da ring, lotta, rugby e discipline affini), così come la semplice iscrizione o frequenza a corsi, allenamenti o preparazioni inerenti tali discipline, è subordinata al consenso espresso e congiunto di entrambi i genitori;
p) i genitori si impegnano a confrontarsi preventivamente e decidere congiuntamente su tutte le questioni rilevanti per la vita dei figli, tra cui scelte educative, scolastiche, sanitarie e formative e cambio di medico di base o specialista;
q) i genitori si impegnano a condividere reciprocamente ogni informazione riguardante la salute mentale ed emotiva dei figli, incluse eventuali diagnosi psicologiche e i relativi trattamenti, per adottare un approccio coordinato e coerente nella gestione della loro crescita e benessere;
r) i genitori concordano nel monitorare e regolamentare l'uso delle tecnologie, di internet, dei social media e delle consolle per videogiochi da parte dei figli, definendo insieme limiti e modalità di utilizzo, nel pieno rispetto della loro privacy e sicurezza online. È preciso compito ed impegno dei genitori evitare che l'uso dei videogiochi diventi eccessivo o assuma caratteristiche di dipendenza. Per l'acquisto di consolle per videogiochi sarà necessario il consenso esplicito di entrambi i genitori.
s) È consentito ai genitori la pubblicazione di foto che ritraggono momenti di vita quotidiana o ludica dei figli sui social media, come lo stato di WhatsApp o Instagram, purché tali immagini non siano indecorose o compromettano la dignità dei minori e rispettino quanto stabilito nel resto del piano educativo;
t) i genitori si impegnano a prendere decisioni condivise riguardo alle attività sociali, feste ed eventi extra-scolastici dei figli, assicurandosi che tali esperienze siano in linea con gli interessi e il benessere dei minori nonché con la linea educativa adottata e condivisa;
u) le uscite serali dei figli con amici, non accompagnati dai genitori, saranno consentite a partire dal compimento dei 16 anni, purché con il consenso esplicito e congiunto di entrambi i genitori, tenendo conto della sicurezza e dell'ambiente in cui si svolgono.
Le uscite serali non si svolgeranno durante la settimana scolastica, ma potranno essere autorizzate soltanto durante il fine settimana o nei giorni festivi, in base alla valutazione congiunta dei genitori. Il rientro a casa dovrà avvenire entro le ore 23,00, salvo eventuali deroghe da concordarsi di volta in volta tra i genitori, in caso di eventi o situazioni particolari. Se non vi è accordo, prevale l'orario stabilito. La responsabilità di accompagnare i figli al luogo dell'uscita e di andare a riprenderli sarà attribuita in base al regime di collocamento stabilito nel presente Piano. Ogni eventuale modifica degli orari e/o delle condizioni dell'uscita dovrà essere concordata preventivamente tra i genitori;
v) le feste di classe, i compleanni con gli amici, le feste tipo pigiama party o eventi simili potranno essere partecipate dai minori con o senza accompagnamento, a seconda che si svolgano in ambienti protetti, come ad esempio a casa del festeggiato o in strutture sicure e sorvegliate;
x) le gite scolastiche, in quanto attività formative, sono sempre autorizzate e considerate parte integrante del percorso educativo. Tuttavia, qualora un genitore decida di non acconsentire alla partecipazione di uno o di entrambi i figli, tale decisione dovrà essere presa congiuntamente e non potrà essere giustificata dal costo dell'attività. Per quanto riguarda le gite parrocchiali, i campeggi 9 estivi, le escursioni organizzate da altre associazioni o eventi simili, la partecipazione dei minori è subordinata a una valutazione congiunta dei genitori, che terranno in considerazione l'organizzazione, la sicurezza, la compagnia con cui i minori parteciperanno, nonché il contesto, la destinazione e le finalità dell'attività. In questi casi sarà necessario il consenso esplicito e congiunto di entrambi i genitori;
y) qualora si rendesse necessario, nell'interesse dei minori, il ricorso a lezioni private o a percorsi di supporto didattico individuale (in particolare per colmare lacune in specifiche materie scolastiche o per consentire il recupero del livello della classe), i genitori potranno avvalersi di figure di supporto ripartendone il costo al 50%.
Allo stesso modo, i genitori acconsentono alla possibilità che i figli possano intraprendere, su loro richiesta e se compatibile con gli impegni scolastici, percorsi formativi extrascolastici, come ad esempio lo studio di uno strumento musicale o l'approfondimento di una disciplina sportiva, artistica e/o culturale. I relativi costi saranno ripartiti tra i genitori secondo le medesime proporzioni stabilite per le spese straordinarie;
z) i figli potranno praticare sport organizzati che comportano un impegno economico significativo, quali il tennis, lo sci, il golf, la danza, il ballo o discipline analoghe, che prevedano costi per attrezzature, iscrizione a corsi, lezioni individuali o di gruppo nonchè trasferte organizzate verso i luoghi di svolgimento delle attività. La partecipazione dovrà fondarsi sull'interesse e sul desiderio manifestato dai minori. È ammesso un periodo iniziale di prova, funzionale a consentire al/ai figlio/i di sperimentare l'attività e valutarne la reale motivazione e inclinazione personali. L'adesione ad eventuali trasferte non accompagnate sarà consentita a partire dal compimento del decimo anno di età, purché l'attività sia organizzata da Enti o Associazioni riconosciute e con adeguate garanzie di sicurezza, accompagnamento e supervisione. Le spese relative alla pratica di tali sport, incluse quelle per corsi, attrezzature, lezioni, iscrizioni e trasporti, saranno ripartite tra i genitori secondo le medesime proporzioni stabilite per le spese straordinarie;
zz) i genitori, riconoscendo il valore dei legami familiari e l'importanza della figura dei nonni nella vita dei figli, si impegnano a favorire, compatibilmente con gli impegni scolastici e personali dei minori, la continuità dei rapporti affettuosi e regolari con i nonni, rispettivamente materni e paterni, durante i periodi in cui i minori sono collocati presso l'uno o l'altro genitore. Resta inteso che tali occasioni non dovranno sostituire la presenza genitoriale, che rimane da preferire, qualora possibile: in caso di sopravvenuta indisponibilità del genitore collocatario, dovrà essere prioritariamente valutata la disponibilità dell'altro genitore, compatibilmente con i suoi impegni, prima di ricorrere al supporto dei nonni;
xyz) Le spese per l'assunzione di una babysitter saranno a carico del genitore che richiederà il suo intervento. I genitori concordano tuttavia che la regola generale, in caso di temporanea impossibilità di assistere i figli durante il periodo di collocamento, prevede che prima di ricorrere ad una babysitter o ad un altro parente, il genitore interessato interpelli prioritariamente l'altro genitore (non collocatario in quel momento) sulla possibilità di sostituirsi, compatibilmente con i suoi impegni e disponibilità. Qualora l'altro genitore non fosse disponibile, ci si potrà rivolgere ai nonni materni o alle zie materne. Solo in caso di indisponibilità dei nonni/zie o se questi non dovessero essere d'accordo, si potrà ricorrere alla babysitter,
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a condizione che ciò resti un'opzione straordinaria e non diventi una consuetudine. In ogni caso, il profilo della babysitter deve essere previamente approvato da entrambi i genitori. La persona scelta dovrà dimostrare di avere un approccio educativo in linea con i principi e i valori educativi condivisi dai genitori, garantendo coerenza con l'indirizzo educativo familiare;
10 jjj) i figli minori potranno pernottare esclusivamente presso le abitazioni dei genitori. Eventuali pernottamenti presso abitazioni di terzi, siano essi estranei o parenti diversi dai genitori, dovranno essere preventivamente concordati e autorizzati da entrambe le Parti mediante accordo condiviso, caso per caso.
PRECISAZIONI.
Ciascun punto inserito nel presente piano costituisce regola generale che può essere derogata caso per caso e volta per volta, su accordo esplicito delle Parti;
PRENDE ATTO CHE
Le utenze di fornitura luce, acqua, gas, telefono/ADSL e tari dell'ex abitazione coniugale/familiare saranno volturate a nome dell'assegnatario, il quale provvederà ai relativi pagamenti;
I coniugi rinunciano ad ogni reciproca pretesa economica a titolo di contributo al mantenimento l'uno nei confronti dell'altro, dando atto di essere ciascuno economicamente autosufficiente;
L'assegno unico e universale per i figli minori sarà percepito integralmente (100%) dalla madre, in quanto genitore collocatario prevalente;
I coniugi dichiarano altresì che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, non hanno nulla più a pretendere l'uno dall'altro per qualsiasi titolo o ragione dipendente o comunque connessa al rapporto di coniugio;
I coniugi prestano sin d'ora il reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti/carte d'identità o doc. equipollenti e di quelli per i minori;
Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti;
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 17/12/2025
La Presidente est.
Dott.ssa TT TT
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa TT TT Presidente rel. dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott.ssa Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 3322/2025 promossa da:
, (C.F. , nato a [...], il [...], residente in [...]C.F._1 ER (CN)
e
, (C.F. ), nata a [...], il [...], residente in [...]C.F._2 ER (CN) entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. RIZZO DEMETRIO come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori ontraevano matrimonio con rito concordatario in Parte_1 Parte_2 BRA il 21/06/2008.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di BRA (atto n. 39 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2008).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 11/02/2013 e , il 11/11/2021. Persona_1 Persona_2
1 Con ricorso depositato il 24/10/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze, come da condizioni che si trascrivono integralmente.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne, così come integrate, rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Atteso che le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso.
Spese di lite al definitivo
PQM
Il Tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Parte_2 iscritto nel registro del detto Comune all'anno 2008 parte II serie A n. 39.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di BRA di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE
L'assegnazione della casa coniugale/familiare sita in ER (CN) Via Fossano n°18 in favore della IG.ra . Parte_2
Il IG. dichiara che si trasferirà entro quindici giorno dalla data del ricorso e troverà Parte_1 una sistemazione abitativa autonoma e distinta dove trasferirà la propria residenza a ER (CN) Via Einaudi n.
4. I coniugi dichiarano che i mobili, oggetti e doc varia ancora presenti c/o la casa coniugale di esclusiva proprietà del IG. rimarranno, in attesa di successivo trasloco, Parte_1 momentaneamente custoditi nella casa coniugale dove attualmente è residente la moglie, la quale dovrà restituirli a semplice richiesta del marito, in ogni caso la medesima non sarà comunque responsabile dell'eventuale deterioramento, distruzione o sottrazione dei suddetti beni mobili temporaneamente custoditi;
2 I genitori dovranno sempre tenersi reciprocamente informati sulle condizioni di vita, istruzione e salute dei minori, nonché, quando hanno con se i minori, di eventuali spostamenti in località diverse da quella di residenza;
I genitori concordano l'affidamento condiviso dei figli e ad entrambi i Persona_1 Persona_2 genitori con stabile collocazione abitativa dei medesimi presso la madre, ovvero in ER (CN) Via Fossano n°18, ove i figli manterranno la residenza anagrafica che costituirà l'indirizzo di riferimento per il prelievo/riconsegna dei minori all'altro genitore, alle condizioni riportate nel piano genitoriale allegato e modificato al doc. 19 ed ivi riportato integralmente al presente ricorso che deve intendersi parte integrante del medesimo. Per quanto non specificamente previsto in suddetto piano genitoriale si farà riferimento al Protocollo spese extra assegno mantenimento Tribunale di Milano del giugno 2025;
Entrambi i genitori eserciteranno responsabilità genitoriale separatamente sui figli, per le questioni di ordinaria amministrazione, nei rispettivi periodi di convivenza. Le decisioni di maggiore interesse per i minori, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e le aspirazioni dei figli;
L'assegno relativo alla legge 104 spettante al minore che viene versato al minore Persona_2 direttamente sul suo conto personale, verrà gestito/percepito integralmente, così come avvenuto sino ad ora, dalla madre collocataria prevalente dei figli minori;
Parte_2
L'ammontare del contributo per il mantenimento dei figli che il IG. dovrà Parte_1 corrispondere alla IG.ra viene stabilito nella misura di €200,00 (duecento/00) mensili Parte_2 cadauno;
tale contributo al mantenimento dei figli dovrà essere adeguato annualmente su base ISTAT (prima rivalutazione anno 2027) e versato entro e non oltre il giorno quindici di ogni mese. Il IG.
dovrà inoltre a provvedere al versamento del 50% delle spese mediche, scolastiche e Parte_1 straordinarie per i figli così come previsto dal Protocollo spese extra assegno mantenimento Tribunale di Milano del giugno 2025;
Ogni futuro trasferimento di residenza dei minori dovrà essere preventivamente concordato tra i genitori, i quali, in caso di disaccordo, si dovranno rivolgere al Giudice competente per accertare il prevalente interesse dei figli a trasferirsi o meno;
Si stabiliscono nel piano genitoriale allegato alle note di trattazione scritta e riproposto in calce i tempi e modalità di visita del padre, sempre tenendo conto della salute, della volontà e degli impegni scolastici, religiosi e sportivi presenti e futuri dei figli:
“Responsabilità genitoriale.
I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, ai sensi dell'art. 337-ter c.c., condividendo le decisioni di maggiore interesse relative alla salute, all'istruzione, alla formazione e ad ogni altro aspetto rilevante della vita dei minori.
1. Affidamento.
Il collocamento prevalente dei figli sarà presso la madre in ER Frazione RI VO (CN), cap 12062, Via Fossano n. 18, dove hanno già stabilito la loro residenza abituale ed ivi continueranno a mantenerla.
Il padre manterrà una frequentazione continuativa e significativa con i figli, come dettagliato nel presente piano.
2. Collocamento e tempi di permanenza.
I figli minori sono collocati prevalentemente presso la madre.
Il padre potrà tenere con sé i bambini a week end alterni, dal venerdì al termine del lavoro dalle 17.15 circa sino alla domenica sera dopo cena verso le 21.30 circa. Nelle settimane in cui il padre 3 avrà con sé i bambini per il week end, potrà tenerli con sé anche il martedì dalle 17.15 fino alle 21.30 dopo cena. Mentre la settimana in cui in cui il padre non terrà con sé i bambini per il week end, li potrà tenere con sé il martedì e il mercoledì dalle 17.15 fino alle 21.30 dopo cena.
In caso di impedimento dell'uno o dell'altro genitore a tenere con sé i bambini, ciascuno interpellerà prioritariamente l'altro prima di ricorrere a figure di supporto alternative.
Nel caso in cui uno dei genitori sia assente o impedito e non sia possibile che l'altro genitore lo sostituisca, questi potranno delegare, per accompagnare/prelevare i figli a scuola e/o ad impegni ludico-sportivi/scolatici pomeridiani/parrocchiali, i seguenti soggetti: nonni materni, zie materne.
La delega conferita dal genitore a un terzo per il prelievo o l'accompagnamento dei figli deve essere preventivamente comunicata all'altro genitore, indicando anche le generalità del delegato e le modalità del trasporto. Il prelievo e l'accompagnamento saranno consentiti esclusivamente verso la casa di residenza del genitore, la casa dei nonni materni, la scuola o il luogo in cui si svolge un'attività extrascolastica autorizzata.
I genitori potranno avvalersi del servizio di pre-scuola, qualora tale servizio si renda necessario durante i periodi in cui i minori sono collocati presso di loro. Idem per il servizio mensa.
Ulteriori momenti di frequentazione potranno avvenire in forma più ampia e flessibile, previo accordo tra i genitori, anche per consentire al padre di accompagnare o prelevare i figli a scuola o alle attività pomeridiane (sport, laboratori, catechismo, ecc.).
3. Comunicazioni tra genitori e figli.
Durante i periodi in cui i figli non si trovino con uno dei due genitori, sarà garantita la possibilità di comunicazione quotidiana tra il genitore non presente e i minori secondo le modalità che seguono.
I figli potranno sentire il genitore non collocatario attraverso chiamate o videochiamate almeno una volta al giorno, in orari che più preferiranno, senza necessità di accordi preventivi tra i genitori.
Le modalità (es.: telefono, WhatsApp) saranno concordate preventivamente e adattate all'età e alla sensibilità dei minori.
Entrambi i genitori si impegnano a favorire tali contatti, in modo sereno e spontaneo, promuovendo la continuità del legame affettivo con l'altro genitore.
4. Festività.
Le festività saranno disciplinate tra i genitori, nel modo che segue. In particolare:
ZE natalizie.
I periodi di permanenza dei minori con ciascun genitore durante le festività natalizie saranno così disciplinati:
- Vigilia e giorno di Natale: I minori saranno collocati ad anni alterni (anni dispari con il padre, anni pari con la madre) presso uno dei genitori a partire dalle ore 17,30 circa del 24 dicembre (vigilia di Natale) fino al 26 dicembre alle ore 21,00 circa, in modo che possano frequentare anche i parenti paterni residenti in [...].
Qualora il padre non raggiunga i parenti in Toscana i figli saranno collocati ad anni alterni presso uno dei genitori a partire dalle ore 17,30 circa del 24 dicembre (vigilia di Natale) fino alle ore 11,00 del giorno 25 dicembre (Natale). Successivamente, i bambini trascorreranno il periodo dal 25 dicembre dalle ore 11,00 fino al 26 dicembre alle ore 21,00 con l'altro genitore.
Le disposizioni di cui sopra sono valide salvo diverso accordo tra le Parti.
4 - Periodo dal 26 al 29 dicembre: Salvo diverso accordo tra le Parti, nel periodo compreso tra le ore 21,00 del 26 dicembre e le ore 17,00 del 29 dicembre, i minori saranno collocati alternativamente presso uno dei due genitori: negli anni dispari con la madre, negli anni pari con il padre.
- Periodo di Capodanno (29 dicembre – 1° gennaio): Salvo diverso accordo, a partire dalle ore 17,00 del 29 dicembre fino alle ore 17,00 del 1° gennaio, i minori saranno collocati alternativamente presso uno dei genitori: negli anni pari con il padre, negli anni dispari con la madre. Ciò in modo da garantire l'alternanza dei genitori nel periodo compreso tra il 26 e il 29 dicembre e quello compreso tra il 29 dicembre e il primo gennaio.
- Ritorno alla regola generale: Dalle ore 17,00 del giorno 1° gennaio, i tempi di permanenza dei minori con ciascun genitore riprenderanno secondo la regola generale del collocamento settimanale già indicata, salvo quanto previsto per l'Epifania.
- Epifania: Il giorno dell'Epifania (6 gennaio) sarà trascorso dai minori con uno dei genitori secondo un criterio di alternanza annuale: negli anni dispari, i minori saranno collocati presso il padre dalle ore 18,00 del giorno 5 gennaio fino alle ore 18,00 del giorno 6 gennaio;
negli anni pari, i minori saranno collocati presso la madre nello stesso intervallo orario.
ZE AS
Il periodo pasquale, ai fini del presente Piano Genitoriale, è definito come l'intervallo compreso tra le ore 17.30 del Venerdì Santo e le ore 21,00 del Lunedì dell'Angelo. Le festività ricadenti in tale periodo sono regolate secondo le disposizioni di seguito riportate. Per i giorni non inclusi nel presente regime festivo, si applicheranno le consuete regole del collocamento ordinario.
Vigilia e giorno di Pasqua:
Il giorno della vigilia e la giornata di Pasqua sarà trascorso dai minori con uno dei genitori secondo un criterio di alternanza annuale: negli anni pari con la madre, negli anni dispari con il padre, a partire dalle ore 17,30 del giorno antecedente la Pasqua (vigilia) fino alle ore 9,00 del lunedì di Pasquetta.
Lunedì di Pasquetta.
I minori trascorreranno la giornata di Pasquetta alternativamente con uno dei genitori secondo un criterio di alternanza annuale, negli anni dispari con la madre, negli anni pari con il padre, a partire dalle ore 9,00 del lunedì mattina fino alle ore 21,00 della stessa sera, momento in cui faranno rientro presso l'abitazione materna. Qualora il martedì successivo risulti non scolastico, i bambini resteranno con la madre durante tale giornata, riprendendo poi la consueta turnazione prevista dal calendario ordinario del presente piano genitoriale.
Festeggiamenti autonomi a decorrere dai 16 anni.
A partire dal compimento del sedicesimo anno di età, qualora i figli manifestassero la volontà di trascorrere Pasquetta o il Capodanno in autonomia o in compagnia di coetanei, tale possibilità potrà essere valutata caso per caso dai genitori, congiuntamente. La decisione dovrà essere congiunta e sarà subordinata alla condivisione delle modalità organizzative (luogo, durata, mezzi di spostamento, presenza di adulti responsabili, frequentazioni ecc…) e al rispetto delle condizioni di sicurezza e tutela del benessere dei minori.
- Altre festività civili e religiose.
Le festività civili e religiose non regolate in precedenza (quali, a titolo esemplificativo: 8 dicembre, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre) saranno disciplinate secondo un principio di alternanza annuale tra i genitori, come segue: negli anni dispari, i minori saranno collocati presso la madre, negli anni pari presso il padre, salvo diverso accordo tra le Parti.
5 Salvo diverso accordo, la permanenza presso il genitore collocatario inizierà all'uscita da scuola (qualora vi sia attività scolastica) oppure, in caso di giorno festivo senza scuola, dalle ore 9,00 del giorno della festività, e si concluderà alle ore 21,30 dello stesso giorno, con il rientro dei minori presso l'altro genitore secondo la regola generale del collocamento.
Qualora la festività cada in un giorno già stabilito per quel genitore secondo il calendario ordinario, si manterrà il collocamento previsto, salvo diverso accordo.
- Festività con assegnazione fissa e orari definiti.
Festa della Mamma (seconda domenica di maggio):
I minori saranno sempre collocati presso la madre dalle ore 9,00 alle ore 21,30 di tale domenica, indipendentemente dall'alternanza annuale. Se la festività dovesse cadere in un giorno già stabilito per la madre secondo il calendario ordinario, si manterrà il collocamento previsto, salvo diverso accordo.
Festa del Papà (19 marzo):
I minori saranno sempre collocati presso il padre indipendentemente dall'alternanza annuale, dalle ore 9,00 alle ore 21,30 dello stesso giorno qualora non vi sia attività scolastica, invece dalle 17,30 alle 21.30 dello stesso giorno qualora vi sia attività scolastica. Se la festività dovesse cadere in un giorno già stabilito per il padre secondo il calendario ordinario, si manterrà il collocamento previsto, salvo diverso accordo.
5. Compleanno dei figli – compleanno dei genitori – ricorrenze.
Nel giorno del compleanno dei figli, il genitore non collocatario potrà trascorrere del tempo con loro in orari tempestivamente concordati tra le parti e compatibilmente con le esigenze del genitore collocatario.
Nel giorno del proprio compleanno, ciascun genitore potrà vedere i figli per almeno due ore, da concordarsi preventivamente tra le Parti, anche se non ricade nel proprio periodo di collocamento, compatibilmente con le esigenze dei minori.
In occasione di ricorrenze familiari rilevanti (es. matrimoni, comunioni, feste familiari significative), ciascun genitore agevolerà, compatibilmente con la programmazione familiare, la partecipazione dei figli, previo accordo tempestivo e formale tra le Parti.
6. ZE estive
- Durante le vacanze scolastiche estive i genitori rispetteranno la regola di collocamento generale con la seguente eccezione.
- I figli trascorreranno con il padre almeno due settimane anche non consecutive.
- Entrambi i genitori si impegnano a comunicare tempestivamente all'altro genitore i periodi di ferie estive, con particolare riferimento alle due settimane da trascorrere con i figli. Possibilmente ciò entro e non oltre il 01 luglio di ogni anno. Tale comunicazione dovrà indicare le date di inizio e fine delle ferie, il periodo in cui ricadranno le due settimane scelte per stare con la prole, la destinazione e, se previsto, le modalità di trasporto dei minori.
6A. Attività Estive ed Esperienze Educative.
- Centri estivi
I genitori esprimono parere favorevole alla partecipazione dei figli ai centri estivi. La scelta del centro estivo sarà effettuata congiuntamente, tenendo conto delle preferenze dei minori e delle esigenze organizzative familiari.
- ZE studio e Stage formativi all'estero
6 Le vacanze studio e gli stage formativi all'estero potranno essere autorizzati a partire dal primo anno di scuola secondaria di secondo grado, subordinatamente al consenso di entrambi i genitori. Tali esperienze dovranno essere organizzate da Enti riconosciuti e prevedere un accompagnamento adeguato per i minori. La decisione dovrà essere congiunta e sarà subordinata alla condivisione delle modalità organizzative (luogo, durata, mezzi di spostamento, presenza di adulti responsabili, frequentazioni ecc…) e al rispetto delle condizioni di sicurezza e tutela del benessere dei minori.
- ZE autonome o con amici
A partire dal sedicesimo anno di età, i figli potranno trascorrere periodi di vacanza autonomamente o in compagnia di coetanei, subordinatamente al consenso di entrambi i genitori e previa valutazione congiunta in merito alla destinazione, alla durata del soggiorno, alla compagnia e alle modalità organizzative, al fine di garantire la sicurezza e il benessere dei minori.
7. Spese straordinarie
Le spese straordinarie saranno ripartite in misura paritaria tra i genitori, con una quota del 50% a carico del padre e il restante 50% a carico della madre. Tali spese dovranno essere oggetto di preventiva comunicazione e accordo tra le parti, anche in forma informale (ad esempio tramite email o messaggi), fatta eccezione per le situazioni di urgenza — come, a titolo esemplificativo, le spese mediche indifferibili — delle quali l'altro genitore sarà tempestivamente informato. Gli esponenti dichiarano inoltre che per "abbigliamento ordinario" si intendono tutti gli indumenti il cui costo unitario non ecceda l'importo di 40 euro. La mensa scolastica è da considerarsi una spesa scolastica extrassegno che non richiede il preventivo accordo tra le parti e il cui relativo costo sarà suddiviso in misura paritaria (50% ciascuno) tra i genitori.
8. Viaggi all'estero, rilascio passaporti e spostamenti significativi.
Nel caso di approvazione del seguente Piano Genitoriale, sarà da intendersi che entrambi i genitori si scambino fin d'ora il reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti dei figli minori. Tuttavia, per effettuare viaggi all'estero, sarà necessario il consenso espresso di entrambi i genitori. Il consenso dovrà essere fornito per iscritto con modalità informali (es. email, messaggi, PEC, etc…).
9. Eventuale trasferimento di uno dei genitori.
Qualora il padre dovesse trasferire la propria residenza in altra città o regione, le modalità di collocamento della prole previsto nel presente piano rimarranno invariate.
Il padre si assumerà integralmente l'onere organizzativo e logistico per garantire la continuità dei propri tempi di frequentazione secondo il presente piano genitoriale.
In particolare:
I viaggi di andata e ritorno per l'esercizio del diritto di visita saranno a cura e a spese del padre.
Non potranno essere richiesti alla madre spostamenti, cambi di calendario o modifiche all'organizzazione scolastica o extrascolastica ordinaria dei figli, salvo diverso accordo.
Le spese di viaggio, sostenute dal padre per l'esercizio del diritto di visita, non giustificheranno una riduzione del contributo al mantenimento, che rimane determinato in base alle esigenze dei figli e alle capacità economiche dei genitori.
Il trasferimento dovrà essere comunicato con almeno 60 giorni di preavviso e ogni variazione del presente piano dovrà avvenire esclusivamente nel rispetto del superiore interesse dei minori e previo consenso e accordo scritto tra le Parti.
10. Rinvio.
Per quanto concerne le spese straordinarie e quanto non espressamente previsto nel presente scritto, le Parti rinviano all'ultimo protocollo d'intesa Avvocati e Magistrati del Tribunale di Milano.
7 11. Cambi di residenza e recapiti.
Le Parti si impegnano a comunicarsi tempestivamente qualsiasi variazione della propria residenza o dei recapiti, inclusi numeri telefonici, indirizzi di posta elettronica e ogni altro riferimento utile per le comunicazioni.
12. Deduzioni fiscali, assegno unico e assegno lg 104.
Le eventuali deduzioni fiscali relative ai due figli minori saranno attribuite in favore dei genitori nella misura del 50%. L'Assegno Unico Universale sarà percepito nella misura del 100% dalla madre collocataria prevalente dei figli minori.
L'assegno relativo alla L.104 verrà percepito/gestito esclusivamente dalla madre collocataria Pt_2
.
[...]
13. Principi Generali.
a) i giorni di vacanza hanno la priorità sulle frequentazioni regolari, prevalendo sul regime di collocamento ordinario. È fatto preciso obbligo al genitore collocatario, sia per i viaggi in Italia che all'estero (qualora congiuntamente autorizzati), di fornire per iscritto all'altro e con almeno 15 giorni di anticipo, tutte le informazioni utili riguardo alle vacanze. A titolo meramente esemplificativo tali informazioni devono includere itinerario, mezzi di trasporto, indirizzi e numeri di telefono di tutti gli Enti e strutture coinvolti;
b) nel miglior interesse dei minori i genitori condivideranno le principali decisioni;
c) i genitori si impegnano a mantenere una comunicazione costante, rispettosa e finalizzata al benessere dei minori, evitando conflitti, strumentalizzazioni o comportamenti lesivi della figura dell'altro genitore;
d) per le decisioni ordinarie, ciascun genitore potrà agire in autonomia durante il proprio tempo di permanenza con i minori, purché nel rispetto dell'indirizzo educativo comune. Le decisioni straordinarie dovranno essere prese congiuntamente;
e) i figli potranno conseguire la patente di categoria B al compimento dei requisiti di età stabiliti dalla legge. E' consentito l'utilizzo di monopattini elettrici, motocicli o scooter e il conseguimento di patenti per mezzi di tale tipo.
f) non è consentita, prima del raggiungimento della maggiore età, l'applicazione di tatuaggi, piercing, orecchini o qualsiasi altra modifica corporea permanente o visibile, salvo eventuale consenso congiunto di entrambi i genitori. Per qualsiasi intervento chirurgico non urgente e non strettamente necessario sotto il profilo medico, è richiesto il consenso esplicito e congiunto di entrambi i genitori;
g) i genitori concordano affinchè i figli abbiano il passaporto;
h) entrambi i genitori concordano nel favorire il percorso di educazione religiosa cattolica dei figli, autorizzando la frequenza del catechismo, la partecipazione all'ora di religione a scuola e il conseguimento dei sacramenti della Comunione e della Cresima, secondo il calendario e i percorsi previsti dalla parrocchia di riferimento;
i) a partire dal compimento del sedicesimo anno di età, i figli potranno svolgere piccoli lavori saltuari o stagionali, inclusi i lavori estivi, a condizione che tali attività non pregiudichino il rendimento scolastico né il benessere psico-fisico dei minori;
j) ogni genitore deve assicurarsi che l'altro abbia il suo indirizzo di casa e di lavoro e tutti i recapiti utili, in caso ravvisi la necessità di mettersi in contatto con lui;
k) ogni genitore dovrà risultare nell'elenco dei contatti di emergenza dei figli;
8 l) ogni genitore dovrà attivarsi autonomamente per la richiesta delle copie dei documenti direttamente alla scuola e/o dalle strutture mediche;
m) ogni genitore dovrà attivarsi autonomamente per aggiornarsi circa gli impegni / orari scolastici ed extrascolastici dei minori;
n) ogni genitore prenderà decisioni di emergenza, quando sarà compromessa la salute o la sicurezza dei figli, nel periodo in cui saranno collocati presso di lui/lei, e informerà con la massima tempestività l'altro genitore;
o) la partecipazione dei figli ad attività sportive che comportano un rilevante contatto fisico o forme di combattimento (quali arti marziali, sport da ring, lotta, rugby e discipline affini), così come la semplice iscrizione o frequenza a corsi, allenamenti o preparazioni inerenti tali discipline, è subordinata al consenso espresso e congiunto di entrambi i genitori;
p) i genitori si impegnano a confrontarsi preventivamente e decidere congiuntamente su tutte le questioni rilevanti per la vita dei figli, tra cui scelte educative, scolastiche, sanitarie e formative e cambio di medico di base o specialista;
q) i genitori si impegnano a condividere reciprocamente ogni informazione riguardante la salute mentale ed emotiva dei figli, incluse eventuali diagnosi psicologiche e i relativi trattamenti, per adottare un approccio coordinato e coerente nella gestione della loro crescita e benessere;
r) i genitori concordano nel monitorare e regolamentare l'uso delle tecnologie, di internet, dei social media e delle consolle per videogiochi da parte dei figli, definendo insieme limiti e modalità di utilizzo, nel pieno rispetto della loro privacy e sicurezza online. È preciso compito ed impegno dei genitori evitare che l'uso dei videogiochi diventi eccessivo o assuma caratteristiche di dipendenza. Per l'acquisto di consolle per videogiochi sarà necessario il consenso esplicito di entrambi i genitori.
s) È consentito ai genitori la pubblicazione di foto che ritraggono momenti di vita quotidiana o ludica dei figli sui social media, come lo stato di WhatsApp o Instagram, purché tali immagini non siano indecorose o compromettano la dignità dei minori e rispettino quanto stabilito nel resto del piano educativo;
t) i genitori si impegnano a prendere decisioni condivise riguardo alle attività sociali, feste ed eventi extra-scolastici dei figli, assicurandosi che tali esperienze siano in linea con gli interessi e il benessere dei minori nonché con la linea educativa adottata e condivisa;
u) le uscite serali dei figli con amici, non accompagnati dai genitori, saranno consentite a partire dal compimento dei 16 anni, purché con il consenso esplicito e congiunto di entrambi i genitori, tenendo conto della sicurezza e dell'ambiente in cui si svolgono.
Le uscite serali non si svolgeranno durante la settimana scolastica, ma potranno essere autorizzate soltanto durante il fine settimana o nei giorni festivi, in base alla valutazione congiunta dei genitori. Il rientro a casa dovrà avvenire entro le ore 23,00, salvo eventuali deroghe da concordarsi di volta in volta tra i genitori, in caso di eventi o situazioni particolari. Se non vi è accordo, prevale l'orario stabilito. La responsabilità di accompagnare i figli al luogo dell'uscita e di andare a riprenderli sarà attribuita in base al regime di collocamento stabilito nel presente Piano. Ogni eventuale modifica degli orari e/o delle condizioni dell'uscita dovrà essere concordata preventivamente tra i genitori;
v) le feste di classe, i compleanni con gli amici, le feste tipo pigiama party o eventi simili potranno essere partecipate dai minori con o senza accompagnamento, a seconda che si svolgano in ambienti protetti, come ad esempio a casa del festeggiato o in strutture sicure e sorvegliate;
x) le gite scolastiche, in quanto attività formative, sono sempre autorizzate e considerate parte integrante del percorso educativo. Tuttavia, qualora un genitore decida di non acconsentire alla partecipazione di uno o di entrambi i figli, tale decisione dovrà essere presa congiuntamente e non potrà essere giustificata dal costo dell'attività. Per quanto riguarda le gite parrocchiali, i campeggi 9 estivi, le escursioni organizzate da altre associazioni o eventi simili, la partecipazione dei minori è subordinata a una valutazione congiunta dei genitori, che terranno in considerazione l'organizzazione, la sicurezza, la compagnia con cui i minori parteciperanno, nonché il contesto, la destinazione e le finalità dell'attività. In questi casi sarà necessario il consenso esplicito e congiunto di entrambi i genitori;
y) qualora si rendesse necessario, nell'interesse dei minori, il ricorso a lezioni private o a percorsi di supporto didattico individuale (in particolare per colmare lacune in specifiche materie scolastiche o per consentire il recupero del livello della classe), i genitori potranno avvalersi di figure di supporto ripartendone il costo al 50%.
Allo stesso modo, i genitori acconsentono alla possibilità che i figli possano intraprendere, su loro richiesta e se compatibile con gli impegni scolastici, percorsi formativi extrascolastici, come ad esempio lo studio di uno strumento musicale o l'approfondimento di una disciplina sportiva, artistica e/o culturale. I relativi costi saranno ripartiti tra i genitori secondo le medesime proporzioni stabilite per le spese straordinarie;
z) i figli potranno praticare sport organizzati che comportano un impegno economico significativo, quali il tennis, lo sci, il golf, la danza, il ballo o discipline analoghe, che prevedano costi per attrezzature, iscrizione a corsi, lezioni individuali o di gruppo nonchè trasferte organizzate verso i luoghi di svolgimento delle attività. La partecipazione dovrà fondarsi sull'interesse e sul desiderio manifestato dai minori. È ammesso un periodo iniziale di prova, funzionale a consentire al/ai figlio/i di sperimentare l'attività e valutarne la reale motivazione e inclinazione personali. L'adesione ad eventuali trasferte non accompagnate sarà consentita a partire dal compimento del decimo anno di età, purché l'attività sia organizzata da Enti o Associazioni riconosciute e con adeguate garanzie di sicurezza, accompagnamento e supervisione. Le spese relative alla pratica di tali sport, incluse quelle per corsi, attrezzature, lezioni, iscrizioni e trasporti, saranno ripartite tra i genitori secondo le medesime proporzioni stabilite per le spese straordinarie;
zz) i genitori, riconoscendo il valore dei legami familiari e l'importanza della figura dei nonni nella vita dei figli, si impegnano a favorire, compatibilmente con gli impegni scolastici e personali dei minori, la continuità dei rapporti affettuosi e regolari con i nonni, rispettivamente materni e paterni, durante i periodi in cui i minori sono collocati presso l'uno o l'altro genitore. Resta inteso che tali occasioni non dovranno sostituire la presenza genitoriale, che rimane da preferire, qualora possibile: in caso di sopravvenuta indisponibilità del genitore collocatario, dovrà essere prioritariamente valutata la disponibilità dell'altro genitore, compatibilmente con i suoi impegni, prima di ricorrere al supporto dei nonni;
xyz) Le spese per l'assunzione di una babysitter saranno a carico del genitore che richiederà il suo intervento. I genitori concordano tuttavia che la regola generale, in caso di temporanea impossibilità di assistere i figli durante il periodo di collocamento, prevede che prima di ricorrere ad una babysitter o ad un altro parente, il genitore interessato interpelli prioritariamente l'altro genitore (non collocatario in quel momento) sulla possibilità di sostituirsi, compatibilmente con i suoi impegni e disponibilità. Qualora l'altro genitore non fosse disponibile, ci si potrà rivolgere ai nonni materni o alle zie materne. Solo in caso di indisponibilità dei nonni/zie o se questi non dovessero essere d'accordo, si potrà ricorrere alla babysitter,
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a condizione che ciò resti un'opzione straordinaria e non diventi una consuetudine. In ogni caso, il profilo della babysitter deve essere previamente approvato da entrambi i genitori. La persona scelta dovrà dimostrare di avere un approccio educativo in linea con i principi e i valori educativi condivisi dai genitori, garantendo coerenza con l'indirizzo educativo familiare;
10 jjj) i figli minori potranno pernottare esclusivamente presso le abitazioni dei genitori. Eventuali pernottamenti presso abitazioni di terzi, siano essi estranei o parenti diversi dai genitori, dovranno essere preventivamente concordati e autorizzati da entrambe le Parti mediante accordo condiviso, caso per caso.
PRECISAZIONI.
Ciascun punto inserito nel presente piano costituisce regola generale che può essere derogata caso per caso e volta per volta, su accordo esplicito delle Parti;
PRENDE ATTO CHE
Le utenze di fornitura luce, acqua, gas, telefono/ADSL e tari dell'ex abitazione coniugale/familiare saranno volturate a nome dell'assegnatario, il quale provvederà ai relativi pagamenti;
I coniugi rinunciano ad ogni reciproca pretesa economica a titolo di contributo al mantenimento l'uno nei confronti dell'altro, dando atto di essere ciascuno economicamente autosufficiente;
L'assegno unico e universale per i figli minori sarà percepito integralmente (100%) dalla madre, in quanto genitore collocatario prevalente;
I coniugi dichiarano altresì che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, non hanno nulla più a pretendere l'uno dall'altro per qualsiasi titolo o ragione dipendente o comunque connessa al rapporto di coniugio;
I coniugi prestano sin d'ora il reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti/carte d'identità o doc. equipollenti e di quelli per i minori;
Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti;
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 17/12/2025
La Presidente est.
Dott.ssa TT TT
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente
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