Ordinanza cautelare 9 luglio 2014
Sentenza 8 gennaio 2015
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. II, ordinanza cautelare 09/07/2014, n. 237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 237 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2014 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00237/2014 REG.PROV.CAU.
N. 00621/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la LI
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 621 del 2014, proposto da:
AB Mohamed, rappresentato e difeso dall’avv. Alessandra Ballerini, presso la quale è elettivamente domiciliato nel suo studio in Genova, salita Salvatore Viale, 5/2;
contro
Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Genova, viale Brigate Partigiane, 2;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento del Questore di Genova n. 49/Cat.A.12/ Imm.-2^Sez.-Sogg./2014 del 29/1/2014, notificato in data 12/4/2014, con il quale è stata rifiutata l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, nonché degli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2014 il dott. Richard Goso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Considerato che, alla luce della promessa di assunzione e dei legami familiari documentati dal ricorrente, l’istanza cautelare si appalesa meritevole di accoglimento ai fini del riesame, da parte della Questura di Genova, dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno.
Ritenuto che le spese della presente fase cautelare possano essere integralmente compensate fra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la LI (Sezione Seconda) accoglie l’istanza cautelare in epigrafe ai fini del riesame da parte dell’Amministrazione.
Fissa la trattazione di merito all’udienza pubblica del 20 novembre 2014.
Compensa le spese della fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Caruso, Presidente
Paolo Peruggia, Consigliere
Richard Goso, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/07/2014
IL SEGRETARIO