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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 26/05/2025, n. 257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 257 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 374/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale di Palmi
Sezione Civile
In esito al deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 23.05.2025 per la causa d'appello avverso la sentenza n. 72/2024 R.S. del Giudice di Pace di
Palmi, pubblicata il 20.02.2024, promossa da , rappresentato e difeso dall'Avv. Guida Parte_1
Roberto, contro la contumace, si dà atto che solo parte appellante ha depositato, nel CP_1
termine assegnato, le note a trattazione scritta, ragione per cui può ritenersi rispettato il principio del contraddittorio;
con le predette note parte appellante ha insistito nei propri atti e verbali di causa;
Il Tribunale rilevato che la procedura di trattazione ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. si è ritualmente perfezionata decide la causa come da seguente sentenza:
Proc. n. 374 /2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile
SENTENZA nella causa iscritta al n. 374/2024 R.G. tra:
, nato a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Guida Roberto, per procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO
, (C.F. ) in persona del legale rappresentante p.t.; CP_1 P.IVA_1
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: Altri contratti atipici. Appello avverso la sentenza n. 72/2024 R.S. del Giudice di Pace di
Palmi, pubblicata il 20.02.2024.
Conclusioni: l'appellante ha concluso come da note di trattazione scritta ex art. 127ter Parte_1
c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 23.05.2025.
In fatto ed in diritto
1. Con atto di citazione, notificato il 21.11.2022, adiva il Giudice di Pace di Palmi, Parte_1
rappresentando quanto segue:
- di aver stabilito le nozze con la sig.ra per giorno 17.09.2022; Parte_2
-per l'organizzazione del servizio di catering per il buffet di nozze, il ecideva di affidarsi Pt_1 alla società prenotando il ristorante “Villa Perrotta” sito in Roccarainola (NA); CP_1
- a fronte di detta prenotazione, il ersava a titolo di caparra confirmatoria la somma di Euro Pt_1
1.000,00 in data 19.09.2021 a fronte di un preventivo complessivo di Euro 6.500,00;
- successivamente, in data 18.06.2022, il omunicava alla che le prospettate nozze Pt_1 CP_1
non sarebbero state più celebrate e, di conseguenza, andava annullato il ricevimento nunziale:
- la invece che limitarsi a trattenere a titolo di indennizzo la caparra confirmatoria di Euro CP_1
1.000,00 già versata dal gli intimava di corrispondere l'ulteriore somma di Euro 3.000,00: CP_2
- tale somma veniva versata dal in data 22.06.2022, a seguito delle continue e pressanti Pt_1
richieste telefoniche da parte della CP_1 - accortosi che tale ulteriore versamento non era dovuto, il chiedeva la restituzione Pt_1 dell'importo di Euro 3.000,00, senza che avesse ricevuto mai riscontro dalla società CP_1
Ciò premesso, il chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Parte_1
“In via principale
Nel merito
Accertare e dichiarare che risulta essere già stata soddisfatta della sua pretesa CP_1 risarcitoria derivante dall'annullamento del matrimonio del sig. della sig.ra per Pt_1 CP_3
effetto della ritenzione della caparra confirmatoria di euro 1.000,00 versata dall'attore in data 19 settembre 2021;
b) Per l'effetto condannare alla restituzione in favore dell'attore della somma di euro CP_1
3.000,00 o di quella diversa somma, maggiore o minore, accertata in corso di causa, oltre interessi legali dal dovuto al saldo effettivo, il tutto nei limiti della competenza per valore del Giudice di pace adito;
c) Condannare per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., vista la sua mancata CP_1
adesione ingiustificata alla procedura di negoziazione assistita, al pagamento in favore dell'attore di una somma da liquidarsi dal Giudice in via equitativa, il tutto nei limiti della competenza per valore del Giudice di pace adito;
d) Condannare la medesima convenuta al pagamento dei compensi professionali e spese del presente procedimento, da liquidarsi a favore dell'avv. Roberto Guida che si dichiara antistatario.”
Nel giudizio di prime cure rimaneva contumace la convenuta CP_1
La causa veniva istruita con l'assunzione dei testimoni (veniva altresì deferito interrogatorio formale ma la società convenuta contumace non compariva).
Con sentenza n.72/2024 R.S. pubblicata il 20.02.2024, il Giudice di Pace di Palmi rigettava la domanda di (sulla scorta della mancata prova del contratto) e compensava le spese di Parte_1
giudizio.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello , con atto di citazione in appello Parte_1
notificato il 26.03.2024, evidenziando la erroneità della statuizione del Giudice di prime cure, in quanto era stata data ampia prova dell'esistenza del contratto di banqueting tra le parti in causa;
ribadiva la pretesa alla restituzione dell'importo di Euro 3.000,00 (ulteriore agli Euro 1.000,00 già precedentemente versati a titolo di caparra confirmatoria). Insisteva nella condanna ex art. 96 c.p.c. della appellata, la quale non aveva mai dato alcun riscontro al chiedeva, altresì, la riforma Pt_1
della statuizione di primo grado anche con riguardo alla statuizione sulla compensazione integrale delle spese di lite.
In conclusione, l'appellante chiedeva: Parte_1 “Nel merito
- In riforma della sentenza del Giudice di Pace di Palmi n. 72/2024, emessa nel giudizio R.G. n.
153/2023, pronunciata in data 16 febbraio 2024 e pubblicata in data 20 febbraio 2024, non notificata:
- Accertare e dichiarare privo di titolo il pagamento per euro 3.000,00 effettuato, in data 2 2 giugno
2022, dal signor e per l'effetto condannare alla restituzione in favore Parte_1 CP_1 dell'appellante della somma di euro 3.000,00 o di quella diversa somma, maggiore o minore, accertata in corso di causa, oltre interessi legali dal dovuto al saldo effettivo;
- Condannare per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., vista la sua mancata CP_1
adesione ingiustificata alla procedura di negoziazione assistita, al pagamento in favore dell'appellante di una somma da liquidarsi dal Giudice in via equitativa;
- Con vittoria di spese e compensi di lite di primo e secondo grado da liquidarsi a favore dell'avv.
Roberto Guida che si dichiara antistatario.”
Anche in grado d'appello la rimaneva contumace. La causa, pertanto, veniva rinviata per CP_1
la decisione.
2. In via assolutamente preliminare, quanto alla qualificazione della fattispecie, si osserva che in via generale, il banqueting è un contratto misto, comprendendo caratteristiche sia dell'appalto di servizio sia della somministrazione, talora della vendita.
Si tratta di un contratto atipico ex art. 1322 c.c., molto diffuso nella prassi, nel quale un imprenditore, di solito un ristoratore, dietro corrispettivo, assume mediante organizzazione dei mezzi necessari
(locali, personale, cibo e bevande) e a proprio rischio, la realizzazione di un evento – nel caso in esame - un banchetto in occasione delle nozze.
Le Sezioni unite della Corte di Cassazione, in tema di contratto misto, hanno affermato che la relativa disciplina giuridica va individuata in quella risultante dalle norme del contratto tipico nel cui schema sono riconducibili gli elementi prevalenti (cd. teoria dell'assorbimento o della prevalenza, cfr. Cass.
Sez. un. n.11656/2008).
Inoltre, tale contratto rientra nella categoria dei contratti a forma libera (per cui non è prevista dalla legge la prescrizione della forma scritta), i quali, come noto, esulano da rigorosi formalismi in punto di stipula.
Se la mancata esistenza di un documento scritto, attestante il conferimento di un incarico professionale, non osta al perfezionamento di un contratto giuridicamente vincolante, tuttavia deve osservarsi come incomba sulla parte che agisca in giudizio per richiedere la restituzione di somme versate (in forza di un allegato vincolo contrattuale), l'onere di fornire un quadro probatorio sufficientemente idoneo ad attestare l'accordo intercorso con la controparte. Nel caso di specie il compendio probatorio in atti (compresa la prova per testimoni, ammessa a norma dell'art. 2721 c.c., tenuto conto della qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza) consente di ritenere sufficientemente provata l'esistenza di un contratto di banqueting tra il la Pt_1 CP_1
Ed invero, i rapporti contrattuali alla stregua di quello di cui trattasi, secondo pacifica giurisprudenza, postulano il conferimento del relativo incarico professionale in qualsiasi forma idonea a manifestare il consenso delle parti, sicché, quando ad essere contestata sia la stessa instaurazione del rapporto (o non vi è la possibilità di ritenerne pacificamente ammessa l'esistenza facendo ricorso al principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c., stante, come nel caso di specie, la contumacia della società convenuta), grava esclusivamente sull'attore l'onere di dimostrarne l'avvenuto conferimento, anche ricorrendo alla prova per presunzioni, mentre compete al giudice di merito valutare se gli elementi offerti, complessivamente considerati, siano in grado di fornire una valida prova presuntiva
(Cassazione civile sez. II, 24/01/2017, n.1792; Cassazione civile sez. VI, 10/05/2018, n.11283).
Orbene, nel caso di specie, deve ritenersi adempiuto l'onere gravante sull'attore (odierno appellante
) con la produzione dell'avvenuto pagamento di due bonifici in favore della Parte_1 CP_1
con causali “nozze17 sett 2022” e “annullamento matrimonio De Capua/Mumoli” e la
[...] testimonianza resa dal teste (sentito all'udienza del 16.06.2023) il quale ha Testimone_1 confermato l'impegno del con Villa Perrotta per l'organizzazione del matrimonio e il Pt_1
versamento delle somme da parte da parte del lla in forza di tale accordo. Pt_1 CP_1
Tali elementi probatori confermano l'esistenza di un accordo tra il e la Parte_1 CP_1
Ed ancora, non è comparso a rendere il deferito interrogatorio formale (anche sulla circostanza dell'esistente di un accordo di banqueting con il il legale rappresentante della società Pt_1
convenuta rimasta contumace, dovendosi ritenere come ammessi i fatti dedotti CP_1
nell'interrogatorio, i quali hanno trovato riscontro e conferma nei predetti dati documentali e testimoniali.
Invero la contumacia, pur non implicando una valutazione sfavorevole della posizione processuale della parte non costituita, importa una valutazione di tale contegno che non può comunque aggravare l'onere probatorio gravante sull'attore.
Ed ancora, il giudice, ai sensi dell'art. 232, comma primo, c.p.c., può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio stesso - valutando ogni altro elemento probatorio - qualora la parte non si presenti a rispondere senza giustificato motivo. Tale mancata comparizione può in ogni caso fornire elementi di giudizio integrativi, idonei a determinare il convincimento del giudice sui fatti dedotti nell'interrogatorio medesimo. Ne segue dunque che, avendo il procedente adempiuto all'onere della prova, la domanda merita l'accoglimento.
Orbene, dirimente nella fattispecie sottoposta al vaglio di questo Tribunale è la corretta qualificazione giuridica dell'importo di Euro 3.000,00 corrisposto dal alla società convenuta. Parte_1
In assenza di indicazioni, ogni somma versata come anticipo di pagamento è sempre considerata
“acconto” mentre può considerarsi “caparra” solo se risulta espressamente identificata come tale.
Costituisce, infatti, ius receptum il principio espresso dalla Cassazione che “il titolo di "caparra" della somma data deve risultare formalmente o potersi desumere dall'effettiva intenzione delle parti, non essendo sufficiente neppure il mero elemento formale della denominazione come "caparra" adoperata dalle parti in riferimento al versamento. Nel dubbio se la somma di denaro sia stata versata a titolo di acconto sul prezzo o a titolo di caparra si deve ritenere che il versamento sia avvenuto a titolo di acconto sul prezzo” (Cassazione civile sez. I, 17/12/1994, n.10874; Cassazione civile sez. III,
01/04/1995, n.3823).
Nel caso in esame, effettivamente l'importo di Euro 3.000,00 corrisposto dall'attore Parte_1
in favore della società (cfr. prova documentale bonifico del 22.06.2022), in mancanza di CP_1
altra specifica (considerato che la convenuta contumace nulla ha dedotto), deve essere considerato acconto ed in quanto tale integralmente restituibile a seguito dell'avvenuto recesso da parte del
Pt_1
Pertanto, in applicazione dei suddetti principi la domanda di parte attrice può trovare accoglimento e, in integrale riforma della sentenza di primo grado impugnata, va dichiarato il diritto dell'attore alla restituzione dell'importo corrisposto a titolo di acconto, come innanzi qualificato, Parte_1 pari ad € 3.000,00.
Ne consegue che la in persona del legale rappresentante pro-tempore, deve essere CP_1
condannata alla restituzione in favore del della somma di € 3.000,00, oltre interessi Parte_1
legali maturati dalla data della messa in mora (4.08.2022) fino al soddisfo.
3. Attesa l'integrale riforma della sentenza di primo grado, anche e spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza della società convenuta e vengono liquidate in favore di Pt_1
e con distrazione in favore del procuratore costituito di parte attrice (ora appellante), Avv.
[...]
Roberto Guida, dichiaratosi antistatario.
Nel dettaglio, le spese del primo grado di giudizio si liquidano secondo il valore dichiarato della causa
(Euro 3.000,00), applicando i parametri minimi del D.M. 147/2022, in ragione della semplicità delle questioni di fatto e di diritto trattate, tutte le fasi. Le spese del presente grado di giudizio si liquidano secondo il valore dichiarato della causa (Euro
3.000,00), applicando i parametri minimi del D.M. 147/2022, in ragione della semplicità delle questioni di fatto e di diritto trattate, con esclusione della fase istruttoria non espletata.
Ciò posto, deve rigettarsi la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c., proposta da , non Parte_1
risultando la ricorrenza, nella contumacia della di mala fede o della colpa grave, entrambi CP_1
elementi necessari ai fini di una pronuncia in tal senso, trattandosi di facoltà della parte quello di non costituirsi per difendersi in giudizio.
p.q.m.
Il Tribunale di Palmi, definitivamente pronunciandosi nella causa in epigrafe d'appello avverso la sentenza n. 72/2024 R.S. del Giudice di Pace di Palmi, pubblicata il 20.02.2024 promossa da Pt_1
nei confronti della disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così
[...] CP_1
provvede:
- accoglie l'appello e, in integrale riforma della sentenza impugnata:
1) dichiara che la in persona del legale rappresentante pro-tempore è tenuta alla CP_1
restituzione a dell'importo di € 3.000,00, oltre interessi legali maturati dalla data della Parte_1
messa in mora (4.08.2022) fino al soddisfo;
2) condanna la in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore CP_1
di dell'importo di € 3.000,00, oltre interessi legali maturati dalla data della messa in Parte_1
mora (4.08.2022) fino al soddisfo;
3) condanna la in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle CP_1
spese di giudizio in favore di che si liquidano: per il primo grado di giudizio in Parte_1 complessivi € 663,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge;
per il presente grado di giudizio in complessivi € 852,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, Iva e
Cpa come per legge;
con distrazione in favore del procuratore costituito, Avv. Roberto Guida, dichiaratosi antistatario.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e per gli ulteriori adempimenti di legge.
Così deciso in Palmi il 26.05.2025
Il Giudice dott. Mariano Carella
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale di Palmi
Sezione Civile
In esito al deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 23.05.2025 per la causa d'appello avverso la sentenza n. 72/2024 R.S. del Giudice di Pace di
Palmi, pubblicata il 20.02.2024, promossa da , rappresentato e difeso dall'Avv. Guida Parte_1
Roberto, contro la contumace, si dà atto che solo parte appellante ha depositato, nel CP_1
termine assegnato, le note a trattazione scritta, ragione per cui può ritenersi rispettato il principio del contraddittorio;
con le predette note parte appellante ha insistito nei propri atti e verbali di causa;
Il Tribunale rilevato che la procedura di trattazione ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. si è ritualmente perfezionata decide la causa come da seguente sentenza:
Proc. n. 374 /2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile
SENTENZA nella causa iscritta al n. 374/2024 R.G. tra:
, nato a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Guida Roberto, per procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO
, (C.F. ) in persona del legale rappresentante p.t.; CP_1 P.IVA_1
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: Altri contratti atipici. Appello avverso la sentenza n. 72/2024 R.S. del Giudice di Pace di
Palmi, pubblicata il 20.02.2024.
Conclusioni: l'appellante ha concluso come da note di trattazione scritta ex art. 127ter Parte_1
c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 23.05.2025.
In fatto ed in diritto
1. Con atto di citazione, notificato il 21.11.2022, adiva il Giudice di Pace di Palmi, Parte_1
rappresentando quanto segue:
- di aver stabilito le nozze con la sig.ra per giorno 17.09.2022; Parte_2
-per l'organizzazione del servizio di catering per il buffet di nozze, il ecideva di affidarsi Pt_1 alla società prenotando il ristorante “Villa Perrotta” sito in Roccarainola (NA); CP_1
- a fronte di detta prenotazione, il ersava a titolo di caparra confirmatoria la somma di Euro Pt_1
1.000,00 in data 19.09.2021 a fronte di un preventivo complessivo di Euro 6.500,00;
- successivamente, in data 18.06.2022, il omunicava alla che le prospettate nozze Pt_1 CP_1
non sarebbero state più celebrate e, di conseguenza, andava annullato il ricevimento nunziale:
- la invece che limitarsi a trattenere a titolo di indennizzo la caparra confirmatoria di Euro CP_1
1.000,00 già versata dal gli intimava di corrispondere l'ulteriore somma di Euro 3.000,00: CP_2
- tale somma veniva versata dal in data 22.06.2022, a seguito delle continue e pressanti Pt_1
richieste telefoniche da parte della CP_1 - accortosi che tale ulteriore versamento non era dovuto, il chiedeva la restituzione Pt_1 dell'importo di Euro 3.000,00, senza che avesse ricevuto mai riscontro dalla società CP_1
Ciò premesso, il chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Parte_1
“In via principale
Nel merito
Accertare e dichiarare che risulta essere già stata soddisfatta della sua pretesa CP_1 risarcitoria derivante dall'annullamento del matrimonio del sig. della sig.ra per Pt_1 CP_3
effetto della ritenzione della caparra confirmatoria di euro 1.000,00 versata dall'attore in data 19 settembre 2021;
b) Per l'effetto condannare alla restituzione in favore dell'attore della somma di euro CP_1
3.000,00 o di quella diversa somma, maggiore o minore, accertata in corso di causa, oltre interessi legali dal dovuto al saldo effettivo, il tutto nei limiti della competenza per valore del Giudice di pace adito;
c) Condannare per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., vista la sua mancata CP_1
adesione ingiustificata alla procedura di negoziazione assistita, al pagamento in favore dell'attore di una somma da liquidarsi dal Giudice in via equitativa, il tutto nei limiti della competenza per valore del Giudice di pace adito;
d) Condannare la medesima convenuta al pagamento dei compensi professionali e spese del presente procedimento, da liquidarsi a favore dell'avv. Roberto Guida che si dichiara antistatario.”
Nel giudizio di prime cure rimaneva contumace la convenuta CP_1
La causa veniva istruita con l'assunzione dei testimoni (veniva altresì deferito interrogatorio formale ma la società convenuta contumace non compariva).
Con sentenza n.72/2024 R.S. pubblicata il 20.02.2024, il Giudice di Pace di Palmi rigettava la domanda di (sulla scorta della mancata prova del contratto) e compensava le spese di Parte_1
giudizio.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello , con atto di citazione in appello Parte_1
notificato il 26.03.2024, evidenziando la erroneità della statuizione del Giudice di prime cure, in quanto era stata data ampia prova dell'esistenza del contratto di banqueting tra le parti in causa;
ribadiva la pretesa alla restituzione dell'importo di Euro 3.000,00 (ulteriore agli Euro 1.000,00 già precedentemente versati a titolo di caparra confirmatoria). Insisteva nella condanna ex art. 96 c.p.c. della appellata, la quale non aveva mai dato alcun riscontro al chiedeva, altresì, la riforma Pt_1
della statuizione di primo grado anche con riguardo alla statuizione sulla compensazione integrale delle spese di lite.
In conclusione, l'appellante chiedeva: Parte_1 “Nel merito
- In riforma della sentenza del Giudice di Pace di Palmi n. 72/2024, emessa nel giudizio R.G. n.
153/2023, pronunciata in data 16 febbraio 2024 e pubblicata in data 20 febbraio 2024, non notificata:
- Accertare e dichiarare privo di titolo il pagamento per euro 3.000,00 effettuato, in data 2 2 giugno
2022, dal signor e per l'effetto condannare alla restituzione in favore Parte_1 CP_1 dell'appellante della somma di euro 3.000,00 o di quella diversa somma, maggiore o minore, accertata in corso di causa, oltre interessi legali dal dovuto al saldo effettivo;
- Condannare per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., vista la sua mancata CP_1
adesione ingiustificata alla procedura di negoziazione assistita, al pagamento in favore dell'appellante di una somma da liquidarsi dal Giudice in via equitativa;
- Con vittoria di spese e compensi di lite di primo e secondo grado da liquidarsi a favore dell'avv.
Roberto Guida che si dichiara antistatario.”
Anche in grado d'appello la rimaneva contumace. La causa, pertanto, veniva rinviata per CP_1
la decisione.
2. In via assolutamente preliminare, quanto alla qualificazione della fattispecie, si osserva che in via generale, il banqueting è un contratto misto, comprendendo caratteristiche sia dell'appalto di servizio sia della somministrazione, talora della vendita.
Si tratta di un contratto atipico ex art. 1322 c.c., molto diffuso nella prassi, nel quale un imprenditore, di solito un ristoratore, dietro corrispettivo, assume mediante organizzazione dei mezzi necessari
(locali, personale, cibo e bevande) e a proprio rischio, la realizzazione di un evento – nel caso in esame - un banchetto in occasione delle nozze.
Le Sezioni unite della Corte di Cassazione, in tema di contratto misto, hanno affermato che la relativa disciplina giuridica va individuata in quella risultante dalle norme del contratto tipico nel cui schema sono riconducibili gli elementi prevalenti (cd. teoria dell'assorbimento o della prevalenza, cfr. Cass.
Sez. un. n.11656/2008).
Inoltre, tale contratto rientra nella categoria dei contratti a forma libera (per cui non è prevista dalla legge la prescrizione della forma scritta), i quali, come noto, esulano da rigorosi formalismi in punto di stipula.
Se la mancata esistenza di un documento scritto, attestante il conferimento di un incarico professionale, non osta al perfezionamento di un contratto giuridicamente vincolante, tuttavia deve osservarsi come incomba sulla parte che agisca in giudizio per richiedere la restituzione di somme versate (in forza di un allegato vincolo contrattuale), l'onere di fornire un quadro probatorio sufficientemente idoneo ad attestare l'accordo intercorso con la controparte. Nel caso di specie il compendio probatorio in atti (compresa la prova per testimoni, ammessa a norma dell'art. 2721 c.c., tenuto conto della qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza) consente di ritenere sufficientemente provata l'esistenza di un contratto di banqueting tra il la Pt_1 CP_1
Ed invero, i rapporti contrattuali alla stregua di quello di cui trattasi, secondo pacifica giurisprudenza, postulano il conferimento del relativo incarico professionale in qualsiasi forma idonea a manifestare il consenso delle parti, sicché, quando ad essere contestata sia la stessa instaurazione del rapporto (o non vi è la possibilità di ritenerne pacificamente ammessa l'esistenza facendo ricorso al principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c., stante, come nel caso di specie, la contumacia della società convenuta), grava esclusivamente sull'attore l'onere di dimostrarne l'avvenuto conferimento, anche ricorrendo alla prova per presunzioni, mentre compete al giudice di merito valutare se gli elementi offerti, complessivamente considerati, siano in grado di fornire una valida prova presuntiva
(Cassazione civile sez. II, 24/01/2017, n.1792; Cassazione civile sez. VI, 10/05/2018, n.11283).
Orbene, nel caso di specie, deve ritenersi adempiuto l'onere gravante sull'attore (odierno appellante
) con la produzione dell'avvenuto pagamento di due bonifici in favore della Parte_1 CP_1
con causali “nozze17 sett 2022” e “annullamento matrimonio De Capua/Mumoli” e la
[...] testimonianza resa dal teste (sentito all'udienza del 16.06.2023) il quale ha Testimone_1 confermato l'impegno del con Villa Perrotta per l'organizzazione del matrimonio e il Pt_1
versamento delle somme da parte da parte del lla in forza di tale accordo. Pt_1 CP_1
Tali elementi probatori confermano l'esistenza di un accordo tra il e la Parte_1 CP_1
Ed ancora, non è comparso a rendere il deferito interrogatorio formale (anche sulla circostanza dell'esistente di un accordo di banqueting con il il legale rappresentante della società Pt_1
convenuta rimasta contumace, dovendosi ritenere come ammessi i fatti dedotti CP_1
nell'interrogatorio, i quali hanno trovato riscontro e conferma nei predetti dati documentali e testimoniali.
Invero la contumacia, pur non implicando una valutazione sfavorevole della posizione processuale della parte non costituita, importa una valutazione di tale contegno che non può comunque aggravare l'onere probatorio gravante sull'attore.
Ed ancora, il giudice, ai sensi dell'art. 232, comma primo, c.p.c., può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio stesso - valutando ogni altro elemento probatorio - qualora la parte non si presenti a rispondere senza giustificato motivo. Tale mancata comparizione può in ogni caso fornire elementi di giudizio integrativi, idonei a determinare il convincimento del giudice sui fatti dedotti nell'interrogatorio medesimo. Ne segue dunque che, avendo il procedente adempiuto all'onere della prova, la domanda merita l'accoglimento.
Orbene, dirimente nella fattispecie sottoposta al vaglio di questo Tribunale è la corretta qualificazione giuridica dell'importo di Euro 3.000,00 corrisposto dal alla società convenuta. Parte_1
In assenza di indicazioni, ogni somma versata come anticipo di pagamento è sempre considerata
“acconto” mentre può considerarsi “caparra” solo se risulta espressamente identificata come tale.
Costituisce, infatti, ius receptum il principio espresso dalla Cassazione che “il titolo di "caparra" della somma data deve risultare formalmente o potersi desumere dall'effettiva intenzione delle parti, non essendo sufficiente neppure il mero elemento formale della denominazione come "caparra" adoperata dalle parti in riferimento al versamento. Nel dubbio se la somma di denaro sia stata versata a titolo di acconto sul prezzo o a titolo di caparra si deve ritenere che il versamento sia avvenuto a titolo di acconto sul prezzo” (Cassazione civile sez. I, 17/12/1994, n.10874; Cassazione civile sez. III,
01/04/1995, n.3823).
Nel caso in esame, effettivamente l'importo di Euro 3.000,00 corrisposto dall'attore Parte_1
in favore della società (cfr. prova documentale bonifico del 22.06.2022), in mancanza di CP_1
altra specifica (considerato che la convenuta contumace nulla ha dedotto), deve essere considerato acconto ed in quanto tale integralmente restituibile a seguito dell'avvenuto recesso da parte del
Pt_1
Pertanto, in applicazione dei suddetti principi la domanda di parte attrice può trovare accoglimento e, in integrale riforma della sentenza di primo grado impugnata, va dichiarato il diritto dell'attore alla restituzione dell'importo corrisposto a titolo di acconto, come innanzi qualificato, Parte_1 pari ad € 3.000,00.
Ne consegue che la in persona del legale rappresentante pro-tempore, deve essere CP_1
condannata alla restituzione in favore del della somma di € 3.000,00, oltre interessi Parte_1
legali maturati dalla data della messa in mora (4.08.2022) fino al soddisfo.
3. Attesa l'integrale riforma della sentenza di primo grado, anche e spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza della società convenuta e vengono liquidate in favore di Pt_1
e con distrazione in favore del procuratore costituito di parte attrice (ora appellante), Avv.
[...]
Roberto Guida, dichiaratosi antistatario.
Nel dettaglio, le spese del primo grado di giudizio si liquidano secondo il valore dichiarato della causa
(Euro 3.000,00), applicando i parametri minimi del D.M. 147/2022, in ragione della semplicità delle questioni di fatto e di diritto trattate, tutte le fasi. Le spese del presente grado di giudizio si liquidano secondo il valore dichiarato della causa (Euro
3.000,00), applicando i parametri minimi del D.M. 147/2022, in ragione della semplicità delle questioni di fatto e di diritto trattate, con esclusione della fase istruttoria non espletata.
Ciò posto, deve rigettarsi la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c., proposta da , non Parte_1
risultando la ricorrenza, nella contumacia della di mala fede o della colpa grave, entrambi CP_1
elementi necessari ai fini di una pronuncia in tal senso, trattandosi di facoltà della parte quello di non costituirsi per difendersi in giudizio.
p.q.m.
Il Tribunale di Palmi, definitivamente pronunciandosi nella causa in epigrafe d'appello avverso la sentenza n. 72/2024 R.S. del Giudice di Pace di Palmi, pubblicata il 20.02.2024 promossa da Pt_1
nei confronti della disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così
[...] CP_1
provvede:
- accoglie l'appello e, in integrale riforma della sentenza impugnata:
1) dichiara che la in persona del legale rappresentante pro-tempore è tenuta alla CP_1
restituzione a dell'importo di € 3.000,00, oltre interessi legali maturati dalla data della Parte_1
messa in mora (4.08.2022) fino al soddisfo;
2) condanna la in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore CP_1
di dell'importo di € 3.000,00, oltre interessi legali maturati dalla data della messa in Parte_1
mora (4.08.2022) fino al soddisfo;
3) condanna la in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle CP_1
spese di giudizio in favore di che si liquidano: per il primo grado di giudizio in Parte_1 complessivi € 663,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge;
per il presente grado di giudizio in complessivi € 852,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, Iva e
Cpa come per legge;
con distrazione in favore del procuratore costituito, Avv. Roberto Guida, dichiaratosi antistatario.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e per gli ulteriori adempimenti di legge.
Così deciso in Palmi il 26.05.2025
Il Giudice dott. Mariano Carella