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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 27/05/2025, n. 505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 505 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n.1814 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE - LAVORO
in persona del Giudice del Lavoro dr.ssa Franca Molinari ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato promossa con ricorso da
con il patrocinio dell'Avv.to MONTAGNESE Parte_1
GIUSEPPE RICORRENTE
Contro
– Controparte_1 Controparte_2
RESISTENTE contumace
OGGETTO: carta del docente
CONCLUSIONI: come in atti
Motivi della Decisione
Il ricorso non può essere accolto dal momento che non risulta integrato il requisito della permanenza del rapporto di lavoro di cui all'art. 3 co. 2 D.P.C.M. 28 novembre 2016 che dispone “La Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio” . La Corte di Cassazione ritiene persistere l'interesse ad agire del creditore per le annualità pregresse, nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo”. La permanenza nel sistema scolastico viene individuata sia nella destinazione di nuovo incarico di supplenza, sia nella costanza di iscrizione nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze.
In caso di fuoriuscita dal sistema scolastico spetta al creditore formulare una azione risarcitoria.
Parte ricorrente avrebbe dovuto quindi richiedere già in ricorso gli importi corrispondenti alla carta docente a titolo di risarcimento del danno, allegando e provando, sia pure per presunzioni, il pregiudizio derivante dalla mancata attribuzione della carta.
Nulla va disposto in ordine alle spese di lite dal momento che il convenuto non si è costituito. CP_1
debbono essere interamente compensate fra le parti dal momento che il ha sollevato eccezioni CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunziando,
rigetta il ricorso.
Busto Arsizio, 27.5.2025
il Giudice del Lavoro
dr.ssa Franca Molinari
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE - LAVORO
in persona del Giudice del Lavoro dr.ssa Franca Molinari ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato promossa con ricorso da
con il patrocinio dell'Avv.to MONTAGNESE Parte_1
GIUSEPPE RICORRENTE
Contro
– Controparte_1 Controparte_2
RESISTENTE contumace
OGGETTO: carta del docente
CONCLUSIONI: come in atti
Motivi della Decisione
Il ricorso non può essere accolto dal momento che non risulta integrato il requisito della permanenza del rapporto di lavoro di cui all'art. 3 co. 2 D.P.C.M. 28 novembre 2016 che dispone “La Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio” . La Corte di Cassazione ritiene persistere l'interesse ad agire del creditore per le annualità pregresse, nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo”. La permanenza nel sistema scolastico viene individuata sia nella destinazione di nuovo incarico di supplenza, sia nella costanza di iscrizione nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze.
In caso di fuoriuscita dal sistema scolastico spetta al creditore formulare una azione risarcitoria.
Parte ricorrente avrebbe dovuto quindi richiedere già in ricorso gli importi corrispondenti alla carta docente a titolo di risarcimento del danno, allegando e provando, sia pure per presunzioni, il pregiudizio derivante dalla mancata attribuzione della carta.
Nulla va disposto in ordine alle spese di lite dal momento che il convenuto non si è costituito. CP_1
debbono essere interamente compensate fra le parti dal momento che il ha sollevato eccezioni CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunziando,
rigetta il ricorso.
Busto Arsizio, 27.5.2025
il Giudice del Lavoro
dr.ssa Franca Molinari