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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 03/01/2025, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 188/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott. Manuela Velotti Consigliere Relatore dott. Silvia Romagnoli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 188/2022 promossa da:
(C.F. , Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. ROSSI GIULIANO APPELLANTE contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. PREVIDI CLAUDIO e dell'avv. ABBATI ELIANA ( ) VIA CASTELLARO 31 41121 MODENA C.F._3
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per “contrariis reiectis, voglia la Corte Ecc.ma: in totale riforma dell'impugnata Parte_1
sentenza, dire tenuto e condannare il Sig. a versare al Sig. euro Controparte_1 Parte_1
12.320,56, o la somma che risulterà di giustizia, con rivalutazione monetaria e interessi dagli esborsi al saldo, e a restituire l'importo di euro 5.172,58 versato in esecuzione della sentenza impugnata per rimborso spese legali e di euro 200,00 per imposta di registro, con rivalutazione e interessi dagli esborsi al saldo. Con vittoria delle spese dei due gradi del giudizio, comprese quelle generali, e dei compensi, c.p.a. e i.v.a. come per legge. In subordine, in via istruttoria, ammettere la prova per testi dedotta con la seconda memoria ex art. 183, VI° comma, c.p.c.: 1) Vero che la Fin Ass di MA
TO & C. s.n.c. ha pagato alla signora le somme di cui alla sentenza del Controparte_2
Tribunale di Modena n. 288/2015 per capitale euro 11.614,75 e per spese legali Avv. Borsari 3.647,80,
pagina 1 di 8 per complessivi euro 15.262,55 (doc. n. 2 e n. 6); 2) Vero che la Fin Ass di MA TO & C. s.n.c. ha pagato alla Signora le somme di cui alla sentenza del Tribunale di Reggio Emilia n. Controparte_3
88/2016, euro 19.207, 65, a titolo di capitale ed euro 1.874,44 per rimborso spese legali, per complessivi euro 21.082,09 (doc. n. 3); 3) Vero che la Fin Ass di MA TO & C. s.n.c. ha pagato allo Studio legale euro 7.375,09 per la difesa nella causa promossa dalla Controparte_4
signora davanti al Tribunale di Modena Sezione Lavoro (doc. n. 2 e n. 7) ed euro Controparte_2
7.615,95 per la difesa nella causa promossa dalla signora davanti il Tribunale di Controparte_3
Reggio Emilia Sezione Lavoro (docc.ti nn. 3,8,9). Testi: - Signora residente in [...]
Vescovada n. 553 – 41058 Vignola (MO), e Avv. Massimo Borsari, con studio in Via dei Servi n. 42 –
41121 Modena, sul cap. n. 1; - Signora c/o Soluzioni di RA MI & C. s.n.c., Controparte_3
Viale Vittorio Veneto 2/O – 42015 Correggio (RE), e Avv. Francesco Arlotti, con studio in Via della
Previdenza Sociale n. 2 – 42124 Reggio Emilia, sul cap. n. 2; - Avv. Elisa Rossini, con studio in Corso
Canalgrande n. 23 – 41121 Modena, e Avv. Maria Vittoria Giacobazzi, con studio in Corso
Canalgrande n. 88 – 41121 Modena, sul cap. n. 3.
Per PI LU RO: “Ogni diversa e/o contraria istanza, eccezione e deduzione respinta. Rigettarsi
l'appello proposto da confermandosi l'impugnata sentenza di primo grado Parte_1
dichiarandosi la nullità della clausola contrattuale (art. 1 scrittura privata 30.6.2008) contenente la garanzia;
in ogni caso respingersi tutte le domande dall'appellante perché infondate di fatto e diritto e comunque non provate, mandando assolto il convenuto da ogni avversa richiesta. Vinte Controparte_1
le spese di entrambi i gradi di giudizio.”.
IN FATTO
1. e IO RI convenivano in giudizio chiedendone la condanna al Parte_1 Controparte_1 pagamento della somma di € 12.320,56.
Esponevano gli attori che, con contratto del 30.6.2008, avevano acquistato dal convenuto, unitamente all'ex socio le quote del 24% di partecipazione al capitale sociale delle società Fin Persona_1
Ass di MA TO & C. s.n.c. e di FIN-Ass. di MA TO & C. s.n.c., le quali, alla data di conclusione del contratto avevano, rispettivamente, ragione sociale
[...]
e Fin. Ass s.r.l., e che con scrittura Parte_2 Controparte_1
privata stipulata nella medesima data, aveva prestato garanzia a favore degli attori e nei limiti della quota ceduta per eventuali minusvalenze o passività discendenti da rapporti anteriori alla cessione, anche se non iscritte nei documenti contabili aziendali fino alla data del 30.6.2008.
Successivamente alla stipula del contratto di compravendita delle quote, il Tribunale di Modena e il
Tribunale di Reggio Emilia con due differenti sentenze emesse, rispettivamente, nel 2015 e 2016,
pagina 2 di 8 avevano condannato Fin Ass di MA TO & C. s.n.c., nell'ordine, al pagamento in favore di della somma di € 8.927,30 oltre interessi compensativi sul credito rivalutato ed € Controparte_2
2.500,00 a titolo di spese processuali oltre accessori, e al pagamento della somma di € 11.614,75 oltre interessi compensativi sul credito rivalutato e spese processuali di € 1.300,00 oltre accessori in favore di , a sua volta condannata al pagamento in favore della resistente della somma di € Controparte_3
1.742,94 oltre interessi compensativi sul credito rivalutato.
2. Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda. Controparte_1
Il convenuto eccepiva la parziale carenza di legittimazione attiva degli attori, in quanto gli obblighi di garanzia di cui alla scrittura privata del 30.6.2008 si riferivano ai singoli soci e e IO Parte_1
RI avevano azionato e coltivato anche pretese che sarebbero spettate individualmente all'ex socio inoltre, eccepiva che i rapporti pendenti tra le parti erano stati definiti con Persona_1
transazione del 26.11.2009 e contestava comunque il credito azionato, affermando che le spese legali liquidate dal Tribunale di Modena e dal Tribunale di Reggio Emilia nelle rispettive controversie non fossero dovute e che lo stesso dovesse essere compensato nella misura di € 6.594,15 a titolo di oneri fiscali deducibili.
3. La causa veniva interrotta per il decesso di IO RI e veniva riassunta dagli eredi CP_5
e Controparte_6
4. Con sentenza n. 1088/2021 il Tribunale di Modena rigettava la domanda proposta.
Osservava il tribunale che l'eccezione di transazione sollevata dal convenuto doveva essere disattesa, in quanto le reciproche concessioni delle parti erano limitate ai crediti risarcitori o restitutori potenzialmente scaturenti da atti gestori del convenuto.
Quindi, prospettata alle parti d'ufficio la questione dell'applicabilità alla fattispecie in esame del principio di ordine pubblico economico di cui all'art. 1938 c.c., il quale prevede che la fideiussione può essere prestata anche per un'obbligazione condizionale o futura purchè con la previsione, in questo ultimo caso, dell'importo massimo garantito e valevole per tutte le garanzie personali, tipiche e atipiche, riteneva la nullità dell'art. 1 della scrittura privata del 30.6.2008, poiché tale disposizione era contraria al suindicato precetto imperativo.
In particolare, il tribunale affermava che “il patto di garanzia collegato alla cessione di partecipazioni societarie e avente ad oggetto le passività del patrimonio sociale, cd. business warranties, che non pertengono all'oggetto immediato del negozio, la partecipazione sociale, ma al suo oggetto mediato, la quota del patrimonio sociale, costituisce un'autonoma regolamentazione della garanzia e, in caso di inadempimento, attribuisce all'acquirente il diritto a un indennizzo e non alla risoluzione del contratto per vizi secondo la disciplina di cui sul piano strutturale la garanzia in esame costituisce una manleva,
pagina 3 di 8 che è un contratto atipico con cui il debitore mallevato trasferisce in capo al mallevadore il peso economico della propria responsabilità da illecito, contrattuale o extracontrattuale (CC II 30.5.2013
n. 13613; CC III 8.3.1980 n. 154), scaturente, nel caso de quo, da un debito altrui (della società), che si riverbera sul valore della partecipazione sociale compravenduta e, quindi, sull'adempimento del cedente. Ha perciò una causa di garanzia, poiché istituisce un rapporto obbligatorio fra un
(potenziale) debitore e un mallevadore, che con il proprio patrimonio rafforza (direttamente o indirettamente) la garanzia del creditore. La sua caratteristica è di avere per oggetto obbligazioni future ed incerte nell'an (poiché controverse o potenzialmente scaturenti da azioni giudiziarie), aventi perciò un valore economico non noto né prevedibile al tempo del contratto. Ciò la distingue sia dalla fideiussione (art. 1936 c.c.) sia dall'accollo cumulativo (art. 12733 c.c.), che non hanno
necessariamente ad oggetto obbligazioni future. Essendo un contratto atipico, la manleva è disciplinata dagli artt. 1321 ss. c.c. e, in caso di lacuna, dalla disciplina dei tipi particolari aventi causa di garanzia, segnatamente la fideiussione (artt. 1936 ss. c.c.). In continuità con la giurisprudenza di merito anteriore (inter-alias T Roma 18.12.2002 e T Pistoia 31.7.2018), la Corte di cassazione ha riconosciuto la valenza trans-tipica dell'art. 1938 c.c. elevandolo a principio del sottosistema delle garanzie personali (CC III 26.1.2010 n. 1520; CC III 14.3.2014 n. 5951). La contrarietà dell'art. 1 alla norma imperativa dell'art. 1938 c.c. lo rende nullo ex art. 14181 c.c.
Ad eguale conclusione si perviene considerando l'art. 1938 c.c. quale declinazione particolare degli artt. 1346-14182 c.c. nella parte in cui prescrivono la determinatezza o la determinabilità dell'oggetto contrattuale ad substantiam actus. L'evidente carenza, nel caso de quo, della determinazione dell'oggetto dell'obbligazione di garanzia impone di valutare se possa riscontrarsi l'elemento alternativo della determinabilità. L'oggetto può essere determinato secondo elementi interni o esterni al documento contrattuale (cd. relatio), purché il parametro scelto dalle parti consenta di individuare obiettivamente e senza discrezionalità il contenuto sostantivo delle prestazioni dovute.
Ricomprendendo l'obbligazione de qua il rimborso «del 24% […] di eventuali differenze sopravvenienze o insussistenze passive di qualsiasi natura che dovessero riguardare le società anche successivamente alla cessione definitiva delle quote ma riferibili a periodi antecedenti a questa non risultanti dal Bilancio al 31 dicembre 2007 e dalla contabilità a tutto il 30 giugno 2008», è impossibile individuare criteri che assicurino al cedente la previa identificazione della propria esposizione patrimoniale. Per come formulata, la manleva viola il principio secondo cui è determinabile l'oggetto che può essere individuato applicando i criteri prestabiliti da tutte le parti (CC I 19.3.2007 n. 6519;
CC II 25.2.1987 n. 2007), mentre è insufficiente, a tal fine, il rinvio ad elementi inerenti all'esecuzione del contratto, quale il loro comportamento successivo (CC I 19.3.2007 n. 6519; CC II 13.9.2004 n.
pagina 4 di 8 18361) o, a fortiori alla condotta di uno solo dei contraenti e dei suoi avversari processuali. Persino obliterando l'onnicomprensività dell'obbligo, pur ammessa dalla giurisprudenza (in tema di appalto pubblico: CC III 17.12.2001 n. 15891; CC III 8.3.1980 n. 1543; CC I 15.12.1980 n. 6489), l'art. 1 della scrittura privata deve essere ritenuto nullo per l'insanabile vaghezza del suo tenore testuale che, identificando i fatti da cui può nascere l'obbligazione garantita in tutti i rapporti ascrivibili alla società, è privo di elementi obiettivi cui ancorare la conoscibilità ex ante, da parte del debitore, del rischio finanziario assunto, mentre la determinabilità può considerarsi soddisfatta solo se il mallevadore abbia consapevolezza della propria esposizione patrimoniale. Nel caso di specie, invece, la reale portata della garanzia (nell'an, nel quantum e nel quomodo) è devoluta ad eventi persino imprevedibili (come le liti, posteriori alla cessione, con i prestatori di lavoro della società), talché deve essere ritenuta nulla.”.
5. Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello;
ha resistito l'appellato, deducendo Parte_1
l'infondatezza del gravame.
All'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 26.3.2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
IN DIRITTO
6. Con il primo motivo di appello lamenta l'errata applicazione e violazione dell'art. Parte_1
1938 c.c. in ordine all'asserita e denegata necessità che dovesse essere previsto un limite alla garanzia di cui all'art. 1 della scrittura privata azionata e la errata dichiarazione della sua nullità, pure sotto il profilo dell'indeterminatezza dell'oggetto, riguardo al quale sarebbe stato violato anche l'art. 101, comma 2 c.p.c.
Secondo l'appellante la suindicata clausola non avrebbe la funzione tipica della garanzia, ma costituirebbe un'obbligazione indennitaria, con la conseguenza che non troverebbe applicazione l'art. 1938 c.c.. Peraltro, secondo l'appellante sarebbe da considerarsi “inconferente” il successivo richiamo operato dal tribunale all'indeterminatezza dell'oggetto del contratto, poiché l'invito a dedurre in merito alla nullità della clausola era stato formulato dal giudice solo con riferimento al profilo della sua contrarietà all'art. 1938 c.c. e non anche a quello della nullità quale declinazione particolare degli artt.
1346-1418 c.c.
Pertanto chiede accertarsi, in riforma della decisione impugnata, che al patto di cui all'art. 1 non si estende l'obbligo sancito dall'art. 1938 c.c. e che esso è quindi valido ed efficace tra le parti, con conseguente esame della domanda nel merito.
7. Con il secondo motivo l'appellante deduce “violazione dell'art. 112 c.p.c. e della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato”, reiterando le argomentazioni svolte in primo grado circa la sussistenza pagina 5 di 8 legittimazione attiva dell'appellante e di IO RI, nonché degli eredi di quest'ultimo, la non riconducibilità dei crediti oggetto di causa ad alcuna delle transazioni opposte da come Controparte_1
riconosciuto dalla sentenza impugnata, la natura di sopravvenienze passive dei debiti accertati a carico di di cui alle sentenze del Tribunale di Modena e del Tribunale Parte_3
di Reggio Emilia, e dalla medesima pagati, concludendo per la condanna di al Controparte_1 pagamento in favore di della somma richiesta di € 12.320,56, oltre accessori. Parte_1
8. Il primo motivo di appello è infondato.
Nella scrittura privata del 30.6.2008 all'art. 1 le parti hanno previsto che: “il Sig. quale Controparte_1
parte venditrice delle quote sociali della e Fin. Ass Srl garantisce la parte Parte_2
acquirente GG.ri , e IO RI, per la propria quota del 24% Parte_1 Persona_1
dal verificarsi di eventuali differenze sopravvenienze o insussistenze passive di qualsiasi natura che dovessero riguardare le società anche successivamente alla cessione definitiva delle quote ma riferibili
a periodi antecedenti a questa non risultanti dal Bilancio al 31 dicembre 2007 e dalla contabilità al 30 giugno 2008”.
Tale clausola è qualificabile come business warranties, ovvero un patto che viene inserito di frequente in caso di cessione di partecipazioni sociali, in relazione alla situazione patrimoniale e reddituale della società, tendente ad assicurare la consistenza e la capacità dell'impresa (Cass. 7183/2019; Cass.
16963/2014; Cass. 16031/2007) con lo scopo di attribuire al cedente i rischi derivanti da eventi futuri ed incerti, prevedendo il pagamento di una somma di denaro nel caso di avveramento dei medesimi;
in proposito, secondo il constante insegnamento della S.C., “le clausole inserite nel contratto di compravendita di partecipazioni societarie, aventi ad oggetto le passività del patrimonio sociale e costituenti le cd. "business warranties" non attengono all'oggetto immediato del negozio di cessione, che rimane la partecipazione al capitale sociale, bensì al suo oggetto mediato, rappresentato dal valore della partecipazione stessa, ovvero dalla quota parte del patrimonio della società ceduta che essa rappresenta idealmente. Ne deriva che tali clausole integrano obbligazioni di garanzia, che danno diritto al cessionario di conseguire un indennizzo, al verificarsi della sopravvenienza, o della minusvalenza, prevista dai contraenti (in tal senso, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7183 del 13/03/2019, Rv.
653631 e Cass. Sez. 3, Sentenza n.16031 del 19/07/2007, Rv. 598889)” (così Cass., n. 2314/2021 in motivazione).
La natura di patti di garanzia delle business warranties, dunque, non contrasta con il contenuto indennitario dell'obbligazione.
9. Deve allora ritenersi corretta l'affermazione del primo giudice circa l'applicabilità a detta garanzia, avente natura atipica e come tale non rientrante nello schema legale tipico della fideiussione, della pagina 6 di 8 disposizione di cui all'art. 1938 c.c.; invero quest'ultima norma, come novellata dalla art. 10 della L. n.
154/1992, prevede che la fideiussione possa essere prestata anche per un'obbligazione condizionale o futura, purchè con la previsione, in questo ultimo caso, dell'importo massimo garantito, e la stessa,
“pur essendo inserita nella disciplina tipica dello istituto della fideiussione, introduce un principio generale di garanzia e di ordine pubblico economico, suscettibile di valenza generale anche per le garanzie personali e tra queste quelle di patronage ed è relativa ad una norma che presuppone un contratto in essere ma con obbligazione o clausola condizionale nulla per contrarietà a precetto imperativo. Ed in vero la delimitazione della obbligazione condizionale futura, con la previsione, in questo ultimo caso, dello importo massimo garantito è stata introdotta dal legislatore italiano in adesione agli artt. 85 e 86 del trattato CEE, come chiarito dalla stessa Corte di Giustizia CEE con la sentenza 21 gennaio 1998 (nelle cause riunite C 216/96 e 216/96), di guisa che il legislatore italiano, con la novellazione del 1992 ha aderito alla conformazione della normativa italiana alle superiori regole comunitarie derivanti dal trattato.” (Cass. 1520/2010).
10. Orbene, nel caso di specie, dal tenore letterale della clausola di cui all'art. 1 della scrittura privata del 30.6.2008 suindicata risulta evidente come la garanzia prestata da non riporti un Controparte_1
importo massimo garantito e sia estesa a tutte le eventuali differenze, sopravvenienze o insussistenze passive di qualsiasi natura e per qualsiasi importo, incluse quelle non risultanti dal bilancio al
31.12.2007 e dalla contabilità al 30.6.2008, e quindi del tutto imprevedibili sia nell'an, che nel quantum; essa appare pertanto affetta da nullità per contrarietà alla norma imperativa di cui all'art. 1938 c.c.
11. L'appellante ha altresì censurato la sentenza impugnata - laddove ha affermato che si perviene alla medesima conclusione della nullità dell'art. 1 per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto contrattuale - per non avere il tribunale sottoposto tale questione, rilevata d'ufficio, al previo contraddittorio delle parti;
la doglianza è, oltre che infondata, avendo il primo giudice considerato la norma di cui all'art. 1938 c.c. quale declinazione particolare degli artt. 1346-1418 co. 2 c.c. nella parte in cui prescrivono la determinatezza o la determinabilità dell'oggetto contrattuale quali elementi necessari per la validità sostanziale del contratto - comunque irrilevante, essendo sufficiente, ai fini della declaratoria di nullità, le argomentazioni svolte in relazione al primo profilo, poc'anzi esaminate.
12. Il rigetto del primo motivo comporta l'assorbimento del secondo, avendo le questioni con esso reiterate quale presupposto la validità della clausola della quale si è affermata invece la nullità.
10. L'appello va pertanto integralmente respinto, e l'appellante va condannato a rifondere a parte appellata le spese di lite del grado.
pagina 7 di 8 Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma 1-quater del DPR 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico della parte appellante.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da Pt_1
nei confronti di contro la sentenza n. 1088/2021 del Tribunale di Modena e
[...] Controparte_1 condanna l'appellante a rifondere a le spese di lite del grado, che liquida in € 382,50 Controparte_1 per esborsi ed € 5.809,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma 1-quater del DPR 30 maggio
2002 n° 115 per il raddoppio del contributo unificato a carico della parte appellante.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte d'Appello, il
19.11.2024
Il Consigliere rel. Il Presidente dott. Manuela Velotti dott. Giovanni Salina
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott. Manuela Velotti Consigliere Relatore dott. Silvia Romagnoli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 188/2022 promossa da:
(C.F. , Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. ROSSI GIULIANO APPELLANTE contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. PREVIDI CLAUDIO e dell'avv. ABBATI ELIANA ( ) VIA CASTELLARO 31 41121 MODENA C.F._3
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per “contrariis reiectis, voglia la Corte Ecc.ma: in totale riforma dell'impugnata Parte_1
sentenza, dire tenuto e condannare il Sig. a versare al Sig. euro Controparte_1 Parte_1
12.320,56, o la somma che risulterà di giustizia, con rivalutazione monetaria e interessi dagli esborsi al saldo, e a restituire l'importo di euro 5.172,58 versato in esecuzione della sentenza impugnata per rimborso spese legali e di euro 200,00 per imposta di registro, con rivalutazione e interessi dagli esborsi al saldo. Con vittoria delle spese dei due gradi del giudizio, comprese quelle generali, e dei compensi, c.p.a. e i.v.a. come per legge. In subordine, in via istruttoria, ammettere la prova per testi dedotta con la seconda memoria ex art. 183, VI° comma, c.p.c.: 1) Vero che la Fin Ass di MA
TO & C. s.n.c. ha pagato alla signora le somme di cui alla sentenza del Controparte_2
Tribunale di Modena n. 288/2015 per capitale euro 11.614,75 e per spese legali Avv. Borsari 3.647,80,
pagina 1 di 8 per complessivi euro 15.262,55 (doc. n. 2 e n. 6); 2) Vero che la Fin Ass di MA TO & C. s.n.c. ha pagato alla Signora le somme di cui alla sentenza del Tribunale di Reggio Emilia n. Controparte_3
88/2016, euro 19.207, 65, a titolo di capitale ed euro 1.874,44 per rimborso spese legali, per complessivi euro 21.082,09 (doc. n. 3); 3) Vero che la Fin Ass di MA TO & C. s.n.c. ha pagato allo Studio legale euro 7.375,09 per la difesa nella causa promossa dalla Controparte_4
signora davanti al Tribunale di Modena Sezione Lavoro (doc. n. 2 e n. 7) ed euro Controparte_2
7.615,95 per la difesa nella causa promossa dalla signora davanti il Tribunale di Controparte_3
Reggio Emilia Sezione Lavoro (docc.ti nn. 3,8,9). Testi: - Signora residente in [...]
Vescovada n. 553 – 41058 Vignola (MO), e Avv. Massimo Borsari, con studio in Via dei Servi n. 42 –
41121 Modena, sul cap. n. 1; - Signora c/o Soluzioni di RA MI & C. s.n.c., Controparte_3
Viale Vittorio Veneto 2/O – 42015 Correggio (RE), e Avv. Francesco Arlotti, con studio in Via della
Previdenza Sociale n. 2 – 42124 Reggio Emilia, sul cap. n. 2; - Avv. Elisa Rossini, con studio in Corso
Canalgrande n. 23 – 41121 Modena, e Avv. Maria Vittoria Giacobazzi, con studio in Corso
Canalgrande n. 88 – 41121 Modena, sul cap. n. 3.
Per PI LU RO: “Ogni diversa e/o contraria istanza, eccezione e deduzione respinta. Rigettarsi
l'appello proposto da confermandosi l'impugnata sentenza di primo grado Parte_1
dichiarandosi la nullità della clausola contrattuale (art. 1 scrittura privata 30.6.2008) contenente la garanzia;
in ogni caso respingersi tutte le domande dall'appellante perché infondate di fatto e diritto e comunque non provate, mandando assolto il convenuto da ogni avversa richiesta. Vinte Controparte_1
le spese di entrambi i gradi di giudizio.”.
IN FATTO
1. e IO RI convenivano in giudizio chiedendone la condanna al Parte_1 Controparte_1 pagamento della somma di € 12.320,56.
Esponevano gli attori che, con contratto del 30.6.2008, avevano acquistato dal convenuto, unitamente all'ex socio le quote del 24% di partecipazione al capitale sociale delle società Fin Persona_1
Ass di MA TO & C. s.n.c. e di FIN-Ass. di MA TO & C. s.n.c., le quali, alla data di conclusione del contratto avevano, rispettivamente, ragione sociale
[...]
e Fin. Ass s.r.l., e che con scrittura Parte_2 Controparte_1
privata stipulata nella medesima data, aveva prestato garanzia a favore degli attori e nei limiti della quota ceduta per eventuali minusvalenze o passività discendenti da rapporti anteriori alla cessione, anche se non iscritte nei documenti contabili aziendali fino alla data del 30.6.2008.
Successivamente alla stipula del contratto di compravendita delle quote, il Tribunale di Modena e il
Tribunale di Reggio Emilia con due differenti sentenze emesse, rispettivamente, nel 2015 e 2016,
pagina 2 di 8 avevano condannato Fin Ass di MA TO & C. s.n.c., nell'ordine, al pagamento in favore di della somma di € 8.927,30 oltre interessi compensativi sul credito rivalutato ed € Controparte_2
2.500,00 a titolo di spese processuali oltre accessori, e al pagamento della somma di € 11.614,75 oltre interessi compensativi sul credito rivalutato e spese processuali di € 1.300,00 oltre accessori in favore di , a sua volta condannata al pagamento in favore della resistente della somma di € Controparte_3
1.742,94 oltre interessi compensativi sul credito rivalutato.
2. Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda. Controparte_1
Il convenuto eccepiva la parziale carenza di legittimazione attiva degli attori, in quanto gli obblighi di garanzia di cui alla scrittura privata del 30.6.2008 si riferivano ai singoli soci e e IO Parte_1
RI avevano azionato e coltivato anche pretese che sarebbero spettate individualmente all'ex socio inoltre, eccepiva che i rapporti pendenti tra le parti erano stati definiti con Persona_1
transazione del 26.11.2009 e contestava comunque il credito azionato, affermando che le spese legali liquidate dal Tribunale di Modena e dal Tribunale di Reggio Emilia nelle rispettive controversie non fossero dovute e che lo stesso dovesse essere compensato nella misura di € 6.594,15 a titolo di oneri fiscali deducibili.
3. La causa veniva interrotta per il decesso di IO RI e veniva riassunta dagli eredi CP_5
e Controparte_6
4. Con sentenza n. 1088/2021 il Tribunale di Modena rigettava la domanda proposta.
Osservava il tribunale che l'eccezione di transazione sollevata dal convenuto doveva essere disattesa, in quanto le reciproche concessioni delle parti erano limitate ai crediti risarcitori o restitutori potenzialmente scaturenti da atti gestori del convenuto.
Quindi, prospettata alle parti d'ufficio la questione dell'applicabilità alla fattispecie in esame del principio di ordine pubblico economico di cui all'art. 1938 c.c., il quale prevede che la fideiussione può essere prestata anche per un'obbligazione condizionale o futura purchè con la previsione, in questo ultimo caso, dell'importo massimo garantito e valevole per tutte le garanzie personali, tipiche e atipiche, riteneva la nullità dell'art. 1 della scrittura privata del 30.6.2008, poiché tale disposizione era contraria al suindicato precetto imperativo.
In particolare, il tribunale affermava che “il patto di garanzia collegato alla cessione di partecipazioni societarie e avente ad oggetto le passività del patrimonio sociale, cd. business warranties, che non pertengono all'oggetto immediato del negozio, la partecipazione sociale, ma al suo oggetto mediato, la quota del patrimonio sociale, costituisce un'autonoma regolamentazione della garanzia e, in caso di inadempimento, attribuisce all'acquirente il diritto a un indennizzo e non alla risoluzione del contratto per vizi secondo la disciplina di cui sul piano strutturale la garanzia in esame costituisce una manleva,
pagina 3 di 8 che è un contratto atipico con cui il debitore mallevato trasferisce in capo al mallevadore il peso economico della propria responsabilità da illecito, contrattuale o extracontrattuale (CC II 30.5.2013
n. 13613; CC III 8.3.1980 n. 154), scaturente, nel caso de quo, da un debito altrui (della società), che si riverbera sul valore della partecipazione sociale compravenduta e, quindi, sull'adempimento del cedente. Ha perciò una causa di garanzia, poiché istituisce un rapporto obbligatorio fra un
(potenziale) debitore e un mallevadore, che con il proprio patrimonio rafforza (direttamente o indirettamente) la garanzia del creditore. La sua caratteristica è di avere per oggetto obbligazioni future ed incerte nell'an (poiché controverse o potenzialmente scaturenti da azioni giudiziarie), aventi perciò un valore economico non noto né prevedibile al tempo del contratto. Ciò la distingue sia dalla fideiussione (art. 1936 c.c.) sia dall'accollo cumulativo (art. 12733 c.c.), che non hanno
necessariamente ad oggetto obbligazioni future. Essendo un contratto atipico, la manleva è disciplinata dagli artt. 1321 ss. c.c. e, in caso di lacuna, dalla disciplina dei tipi particolari aventi causa di garanzia, segnatamente la fideiussione (artt. 1936 ss. c.c.). In continuità con la giurisprudenza di merito anteriore (inter-alias T Roma 18.12.2002 e T Pistoia 31.7.2018), la Corte di cassazione ha riconosciuto la valenza trans-tipica dell'art. 1938 c.c. elevandolo a principio del sottosistema delle garanzie personali (CC III 26.1.2010 n. 1520; CC III 14.3.2014 n. 5951). La contrarietà dell'art. 1 alla norma imperativa dell'art. 1938 c.c. lo rende nullo ex art. 14181 c.c.
Ad eguale conclusione si perviene considerando l'art. 1938 c.c. quale declinazione particolare degli artt. 1346-14182 c.c. nella parte in cui prescrivono la determinatezza o la determinabilità dell'oggetto contrattuale ad substantiam actus. L'evidente carenza, nel caso de quo, della determinazione dell'oggetto dell'obbligazione di garanzia impone di valutare se possa riscontrarsi l'elemento alternativo della determinabilità. L'oggetto può essere determinato secondo elementi interni o esterni al documento contrattuale (cd. relatio), purché il parametro scelto dalle parti consenta di individuare obiettivamente e senza discrezionalità il contenuto sostantivo delle prestazioni dovute.
Ricomprendendo l'obbligazione de qua il rimborso «del 24% […] di eventuali differenze sopravvenienze o insussistenze passive di qualsiasi natura che dovessero riguardare le società anche successivamente alla cessione definitiva delle quote ma riferibili a periodi antecedenti a questa non risultanti dal Bilancio al 31 dicembre 2007 e dalla contabilità a tutto il 30 giugno 2008», è impossibile individuare criteri che assicurino al cedente la previa identificazione della propria esposizione patrimoniale. Per come formulata, la manleva viola il principio secondo cui è determinabile l'oggetto che può essere individuato applicando i criteri prestabiliti da tutte le parti (CC I 19.3.2007 n. 6519;
CC II 25.2.1987 n. 2007), mentre è insufficiente, a tal fine, il rinvio ad elementi inerenti all'esecuzione del contratto, quale il loro comportamento successivo (CC I 19.3.2007 n. 6519; CC II 13.9.2004 n.
pagina 4 di 8 18361) o, a fortiori alla condotta di uno solo dei contraenti e dei suoi avversari processuali. Persino obliterando l'onnicomprensività dell'obbligo, pur ammessa dalla giurisprudenza (in tema di appalto pubblico: CC III 17.12.2001 n. 15891; CC III 8.3.1980 n. 1543; CC I 15.12.1980 n. 6489), l'art. 1 della scrittura privata deve essere ritenuto nullo per l'insanabile vaghezza del suo tenore testuale che, identificando i fatti da cui può nascere l'obbligazione garantita in tutti i rapporti ascrivibili alla società, è privo di elementi obiettivi cui ancorare la conoscibilità ex ante, da parte del debitore, del rischio finanziario assunto, mentre la determinabilità può considerarsi soddisfatta solo se il mallevadore abbia consapevolezza della propria esposizione patrimoniale. Nel caso di specie, invece, la reale portata della garanzia (nell'an, nel quantum e nel quomodo) è devoluta ad eventi persino imprevedibili (come le liti, posteriori alla cessione, con i prestatori di lavoro della società), talché deve essere ritenuta nulla.”.
5. Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello;
ha resistito l'appellato, deducendo Parte_1
l'infondatezza del gravame.
All'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 26.3.2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
IN DIRITTO
6. Con il primo motivo di appello lamenta l'errata applicazione e violazione dell'art. Parte_1
1938 c.c. in ordine all'asserita e denegata necessità che dovesse essere previsto un limite alla garanzia di cui all'art. 1 della scrittura privata azionata e la errata dichiarazione della sua nullità, pure sotto il profilo dell'indeterminatezza dell'oggetto, riguardo al quale sarebbe stato violato anche l'art. 101, comma 2 c.p.c.
Secondo l'appellante la suindicata clausola non avrebbe la funzione tipica della garanzia, ma costituirebbe un'obbligazione indennitaria, con la conseguenza che non troverebbe applicazione l'art. 1938 c.c.. Peraltro, secondo l'appellante sarebbe da considerarsi “inconferente” il successivo richiamo operato dal tribunale all'indeterminatezza dell'oggetto del contratto, poiché l'invito a dedurre in merito alla nullità della clausola era stato formulato dal giudice solo con riferimento al profilo della sua contrarietà all'art. 1938 c.c. e non anche a quello della nullità quale declinazione particolare degli artt.
1346-1418 c.c.
Pertanto chiede accertarsi, in riforma della decisione impugnata, che al patto di cui all'art. 1 non si estende l'obbligo sancito dall'art. 1938 c.c. e che esso è quindi valido ed efficace tra le parti, con conseguente esame della domanda nel merito.
7. Con il secondo motivo l'appellante deduce “violazione dell'art. 112 c.p.c. e della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato”, reiterando le argomentazioni svolte in primo grado circa la sussistenza pagina 5 di 8 legittimazione attiva dell'appellante e di IO RI, nonché degli eredi di quest'ultimo, la non riconducibilità dei crediti oggetto di causa ad alcuna delle transazioni opposte da come Controparte_1
riconosciuto dalla sentenza impugnata, la natura di sopravvenienze passive dei debiti accertati a carico di di cui alle sentenze del Tribunale di Modena e del Tribunale Parte_3
di Reggio Emilia, e dalla medesima pagati, concludendo per la condanna di al Controparte_1 pagamento in favore di della somma richiesta di € 12.320,56, oltre accessori. Parte_1
8. Il primo motivo di appello è infondato.
Nella scrittura privata del 30.6.2008 all'art. 1 le parti hanno previsto che: “il Sig. quale Controparte_1
parte venditrice delle quote sociali della e Fin. Ass Srl garantisce la parte Parte_2
acquirente GG.ri , e IO RI, per la propria quota del 24% Parte_1 Persona_1
dal verificarsi di eventuali differenze sopravvenienze o insussistenze passive di qualsiasi natura che dovessero riguardare le società anche successivamente alla cessione definitiva delle quote ma riferibili
a periodi antecedenti a questa non risultanti dal Bilancio al 31 dicembre 2007 e dalla contabilità al 30 giugno 2008”.
Tale clausola è qualificabile come business warranties, ovvero un patto che viene inserito di frequente in caso di cessione di partecipazioni sociali, in relazione alla situazione patrimoniale e reddituale della società, tendente ad assicurare la consistenza e la capacità dell'impresa (Cass. 7183/2019; Cass.
16963/2014; Cass. 16031/2007) con lo scopo di attribuire al cedente i rischi derivanti da eventi futuri ed incerti, prevedendo il pagamento di una somma di denaro nel caso di avveramento dei medesimi;
in proposito, secondo il constante insegnamento della S.C., “le clausole inserite nel contratto di compravendita di partecipazioni societarie, aventi ad oggetto le passività del patrimonio sociale e costituenti le cd. "business warranties" non attengono all'oggetto immediato del negozio di cessione, che rimane la partecipazione al capitale sociale, bensì al suo oggetto mediato, rappresentato dal valore della partecipazione stessa, ovvero dalla quota parte del patrimonio della società ceduta che essa rappresenta idealmente. Ne deriva che tali clausole integrano obbligazioni di garanzia, che danno diritto al cessionario di conseguire un indennizzo, al verificarsi della sopravvenienza, o della minusvalenza, prevista dai contraenti (in tal senso, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7183 del 13/03/2019, Rv.
653631 e Cass. Sez. 3, Sentenza n.16031 del 19/07/2007, Rv. 598889)” (così Cass., n. 2314/2021 in motivazione).
La natura di patti di garanzia delle business warranties, dunque, non contrasta con il contenuto indennitario dell'obbligazione.
9. Deve allora ritenersi corretta l'affermazione del primo giudice circa l'applicabilità a detta garanzia, avente natura atipica e come tale non rientrante nello schema legale tipico della fideiussione, della pagina 6 di 8 disposizione di cui all'art. 1938 c.c.; invero quest'ultima norma, come novellata dalla art. 10 della L. n.
154/1992, prevede che la fideiussione possa essere prestata anche per un'obbligazione condizionale o futura, purchè con la previsione, in questo ultimo caso, dell'importo massimo garantito, e la stessa,
“pur essendo inserita nella disciplina tipica dello istituto della fideiussione, introduce un principio generale di garanzia e di ordine pubblico economico, suscettibile di valenza generale anche per le garanzie personali e tra queste quelle di patronage ed è relativa ad una norma che presuppone un contratto in essere ma con obbligazione o clausola condizionale nulla per contrarietà a precetto imperativo. Ed in vero la delimitazione della obbligazione condizionale futura, con la previsione, in questo ultimo caso, dello importo massimo garantito è stata introdotta dal legislatore italiano in adesione agli artt. 85 e 86 del trattato CEE, come chiarito dalla stessa Corte di Giustizia CEE con la sentenza 21 gennaio 1998 (nelle cause riunite C 216/96 e 216/96), di guisa che il legislatore italiano, con la novellazione del 1992 ha aderito alla conformazione della normativa italiana alle superiori regole comunitarie derivanti dal trattato.” (Cass. 1520/2010).
10. Orbene, nel caso di specie, dal tenore letterale della clausola di cui all'art. 1 della scrittura privata del 30.6.2008 suindicata risulta evidente come la garanzia prestata da non riporti un Controparte_1
importo massimo garantito e sia estesa a tutte le eventuali differenze, sopravvenienze o insussistenze passive di qualsiasi natura e per qualsiasi importo, incluse quelle non risultanti dal bilancio al
31.12.2007 e dalla contabilità al 30.6.2008, e quindi del tutto imprevedibili sia nell'an, che nel quantum; essa appare pertanto affetta da nullità per contrarietà alla norma imperativa di cui all'art. 1938 c.c.
11. L'appellante ha altresì censurato la sentenza impugnata - laddove ha affermato che si perviene alla medesima conclusione della nullità dell'art. 1 per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto contrattuale - per non avere il tribunale sottoposto tale questione, rilevata d'ufficio, al previo contraddittorio delle parti;
la doglianza è, oltre che infondata, avendo il primo giudice considerato la norma di cui all'art. 1938 c.c. quale declinazione particolare degli artt. 1346-1418 co. 2 c.c. nella parte in cui prescrivono la determinatezza o la determinabilità dell'oggetto contrattuale quali elementi necessari per la validità sostanziale del contratto - comunque irrilevante, essendo sufficiente, ai fini della declaratoria di nullità, le argomentazioni svolte in relazione al primo profilo, poc'anzi esaminate.
12. Il rigetto del primo motivo comporta l'assorbimento del secondo, avendo le questioni con esso reiterate quale presupposto la validità della clausola della quale si è affermata invece la nullità.
10. L'appello va pertanto integralmente respinto, e l'appellante va condannato a rifondere a parte appellata le spese di lite del grado.
pagina 7 di 8 Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma 1-quater del DPR 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico della parte appellante.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da Pt_1
nei confronti di contro la sentenza n. 1088/2021 del Tribunale di Modena e
[...] Controparte_1 condanna l'appellante a rifondere a le spese di lite del grado, che liquida in € 382,50 Controparte_1 per esborsi ed € 5.809,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma 1-quater del DPR 30 maggio
2002 n° 115 per il raddoppio del contributo unificato a carico della parte appellante.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte d'Appello, il
19.11.2024
Il Consigliere rel. Il Presidente dott. Manuela Velotti dott. Giovanni Salina
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