CA
Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 12/08/2025, n. 1246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1246 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
Ruolo Generale nr. 1790/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, riunita in Camera di
Consiglio, con l'intervento dei magistrati:
dott. Filippo LABELLARTE Presidente
dott. Alberto BINETTI Consigliere
dott. Stefano PESCATORE Giudice Ausiliario Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello promossa da
(c.f.: ) e (c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 [...]
), rappresentati e difesi dall'Avv. Roberto Massarelli (c.f. C.F._2
) con domicilio eletto in Bari alla via G. Matteotti n. CodiceFiscale_3
19
pec: Email_1
Appellanti
Contro
:
(c.f. ), già già Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
e per essa, nella qualità di mandataria, Controparte_3 [...]
nuova denominazione sociale di (c.f. CP_4 CP_5
), in persona del procuratore, rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_2 Alessandro Garofalo (c.f. ), con domicilio eletto in CodiceFiscale_4
Bari alla Via Trevisani n. 153
pec: Email_2
Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 3504/2021, pubblicata il 7 ottobre 2021, pronunciata dal Tribunale di Bari a definizione del giudizio
RG 18568/2016, notificata in data 3 novembre 2021. Appello del 25 novembre 2021
Conclusioni: All'udienza del 6 dicembre 2021, celebrata in modalità cartolare, le parti precisavano le proprie conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Svolgimento del processo:
1: giudizio di primo grado:
Con atto di citazione ritualmente notificato agli odierni convenuti, la poi ed oggi , Controparte_3 Controparte_2 Controparte_1 conveniva in giudizio i coniugi e , che Parte_1 Parte_2 unitamente ad altri si erano costituiti fideiussori della Controparte_6 in virtù di più contratti di fideiussione, analiticamente indicati, in quanto a seguito dell'inadempimento del debitore principale, la con CP_3 raccomandata del 19.11.2014 aveva richiesto alla ed a tutti i suoi CP_6 fideiussori il pagamento dei saldi di conto e a seguito di verifica della capacità solutoria dei debitori, aveva riscontrato che con atto notarile trascritto in data 20.12.2011, era stato costituito un fondo patrimoniale dai coniugi e , nel quale erano confluiti i loro Parte_1 Parte_2 immobili di rispettiva proprietà esclusiva. Rilevato che il era Parte_1 socio della (e la era suo coniuge), veniva chiesta Controparte_6 Pt_2 in via giudiziale la revoca ex art. 2901 c.c., ed in via subordinata, declaratoria di simulazione ai sensi dell'art. 1416 c.c., dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale intercorso tra essi coniugi Parte_1
e .
[...] Parte_2
pag. 2/18 Si costituivano in giudizio e , i quali Parte_1 Parte_2 impugnavano e contestavano l'avversa domanda in quanto inammissibile e infondata, per le ragioni che venivano ampiamente esposte, riferibili anche ad altri giudizi intercorsi tra le parti.
La causa veniva istruita a mezzo produzione documentale e quindi decisa con la sentenza appellata.
2: la sentenza appellata
La domanda veniva accolta.
Il Giudice di prime cure, premesse alcune considerazioni in ordine alle finalità proprie dell'azione revocatoria ordinaria, riteneva irrilevanti le questioni in ordine alla consistenza dei rapporti obbligatori, ancora sub iudice all'epoca dei fatti, così come quelle relative alla illegittimità delle fideiussioni rilasciate dai convenuti, questione pendente tra le parti in altro giudizio e non riproposta in quello deciso neanche sotto forma di domanda riconvenzionale. Ritenuta pacifica la revocabilità del fondo patrimoniale e sussistenti i requisiti oggettivi e soggettivi, tra cui la circostanza che a distanza di poco tempo tutti i fideiussori avevano costituito i loro beni in fondo patrimoniale, accoglieva integralmente la domanda.
3: secondo grado del giudizio
Proponevano appello i soccombenti, chiedendo la integrale riforma della sentenza appellata, da ritenersi viziata per i seguenti motivi:
1) primo motivo di gravame: la nullità della fideiussione. l'ammissibilità e la rilevanza nel giudizio per revocatoria dell'eccezione di nullità della fideiussione (per violazione della legge antitrust) in quanto eccezione afferente all'esistenza stessa del titolo (la fideiussione) posto a fondamento della domanda revocatoria. la non necessaria formulazione di una domanda riconvenzionale se si intende paralizzare la domanda revocatoria
La Suprema Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 29810 del
12.12.2017 aveva dichiarato la nullità delle fideiussioni prestate a garanzia pag. 3/18 delle operazioni bancarie (c.d. fideiussioni omnibus) conformi allo schema di contratto predisposto dall'ABI, comprendenti le seguenti clausole: a) clausola di reviviscenza «il fideiussore è tenuto a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo»; b) clausola di sopravvivenza «qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate»; c) clausola di deroga al termine di decadenza di cui all'art. 1957 cc «i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato», di cui agli artt. 2, 6 e 8 degli schemi fideiussori censurati dalla AN d'IA. La fideiussione su cui la banca aveva fondato la domanda revocatoria de quo conteneva dette statuizioni e pertanto andava riformata la decisione di primo grado, lì dove il Giudice aveva affermato l'irrilevanza, ai fini della decisione, delle ragioni di illegittimità delle fideiussioni rilasciate dai convenuti, dibattute in altri giudizi e non fatte oggetto di specifica domanda riconvenzionale. La nullità della fideiussione avrebbe dovuto travolgere l'intera domanda della AN, anche ove si fosse voluta ipotizzare la nullità delle sole clausole anticoncorrenziali censurate dalla AN d'IA con il provvedimento n.
55/2005.
2) secondo motivo di gravame: l'assenza dell'eventus damni
Del tutto erroneamente il Primo Giudice aveva ritenuto non assolto da parte degli appellanti l'onere della prova dell'inesistenza dell'eventus damni, non avendo allegato di possedere beni diversi e ulteriori a garanzia del credito, senza valutare che le eventuali ragioni della banca avrebbero potuto essere soddisfatte dai soli immobili di proprietà dell'obbligata pag. 4/18 principale, come da perizia di parte, alla quale il Giudice non aveva attribuito la giusta rilevanza, ritenendola non utilizzabile anche perché risalente al 2011 e quindi priva dei necessari aggiornamenti rispetto alle correnti condizioni del mercato immobiliare. Inoltre, la aveva CP_3 avviato solo nel novembre del 2016 la domanda revocatoria, sicché venivano meno anche gli altri requisiti, non potendo parlarsi di dolosa preordinazione dell'atto di disposizione.
3) terzo motivo di gravame: l'inesistenza del presupposto della scientia decotionis e del consilium fraudis
I convenuti avevano rilasciato, in favore della banca, garanzie di natura personale e non reale, sicché potevano disporre dei beni immobili di loro rispettiva proprietà a tutela delle esigenze della famiglia e pertanto non poteva ipotizzarsi un consilium fraudis. Ai fini dell'esperimento dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c., quindi, doveva essere provato che l'atto dispositivo “de quo” fosse stato attuato dai garanti al fine di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore, il che non era nel caso di specie, atteso che l'atto dispositivo era stato realizzato quattro anni prima della richiesta di pagamento effettuata dalla Mancavano quindi sia la CP_3 scientia damni del debitore nonché il consilium fraudis del terzo per l'accoglimento della domanda.
4) quarto motivo di gravame: l'avvenuta liberazione dei garanti
Era emersa documentalmente l'inesistenza di qualsivoglia ragione di credito in capo alla banca nei confronti degli odierni appellanti, atteso che
(come eccepito in primo grado) sul conto corrente intestato alla
[...] erano confluiti accrediti di ingenti somme e non vi era CP_6 contezza della gestione che la banca aveva fatto delle anzidette somme. In mancanza di adeguata prova in tal senso, la stessa era debitrice verso la delle somme versate sul conto, con conseguente liberazione CP_6 degli appellanti dalle prestate garanzie.
pag. 5/18 5) quinto motivo di gravame: la natura di atti non a titolo gratuito dei negozi immobiliari “de quo”
Secondo il Primo Giudice la gratuità dell'atto sarebbe connaturata alla tipologia stessa dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale, ma così non
è, avendo ciascun coniuge mantenuto la proprietà dei beni conferiti nel fondo.
6) sesto motivo di gravame: sull'ammissibilità dei mezzi istruttori richiesti in primo grado ed ingiustamente rigettati
Con memoria ex art. 183 VI comma n° 2 c.p.c. del 26.3.2018, gli odierni appellanti (convenuti in primo grado) formulavano una serie di richieste istruttorie rigettate dal Giudice di prime cure, ovvero: richiesta di rendiconto ex art. 263 c.p.c.; interrogatorio formale del legale rappresentante della banca attrice, mirato ad approfondire due distinti ambiti di indagine, ovvero: la inammissibilità e/o infondatezza della domanda revocatoria per avere le parti concordato una “datio” in funzione sostitutiva e/o estintiva della garanzia che si vorrebbe escutere con la domanda revocatoria e per l'assenso prestato dalla stessa banca al negozio traslativo impugnato;
la violazione degli obblighi di diligenza, buona fede e trasparenza ex D.lgs. 385/1993 da parte della banca e la conseguente inammissibilità della domanda revocatoria per effetto della invalidità ed inefficacia della garanzia che si vorrebbe escutere;
ordinanza di esibizione ex art. 210 c.p.c., mirato a provare la perfetta conoscenza ed assenso della banca rispetto al perfezionamento del negozio traslativo impugnato;
consulenza tecnica d'ufficio, al fine di provare l'inammissibilità “in limine” dell'avversa domanda ex art. 2901 c.c. in quanto diretta a tutelare un credito illegittimo anche in spregio a norme imperative di legge (L.
108/96). Al contrario, il Primo Giudice aveva ritenuto di poter decidere la causa sulla base di semplici presunzioni privando la difesa della possibilità di esercitare i propri diritti.
Concludeva pertanto per la integrale riforma della sentenza appellata.
pag. 6/18 Si costituiva la prendendo posizione sui singoli motivi di CP_3 gravame, da ritenersi infondati. Quanto alla eccezione di nullità della fideiussione, la stessa era già stata affrontata dalla Corte in fattispecie simile, reputandosene la infondatezza. Inoltre, la fideiussione di cui si era invocata la nullità era stata sottoscritta in data 21.6.1999 mentre lo schema di contratto di “fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie” che l'ABI aveva concordato con alcune organizzazioni di tutela dei consumatori, sanzionato come intesa anticoncorrenziale, risaliva all'Ottobre del 2002.
Quanto alla presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi, la costituzione del fondo patrimoniale costituiva atto dispositivo arrecante pregiudizio alle ragioni della creditrice, a nulla rilevando la garanzia patrimoniale dell'obbligata principale, tanto più che la esibita perizia di stima era da ritenersi inattendibile in quanto meramente di parte, non ancorata ad alcun dato oggettivo, datata (risalente al 2011) ed i beni risultavano gravati da sei iscrizioni ipotecarie, di cui tre volontarie.
Quanto alla scientia decotionis e al consilium fraudis era sufficiente la semplice consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore, ovvero la previsione di un mero danno potenziale, rimanendo, invece, irrilevanti tanto l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore, quanto la relativa conoscenza o partecipazione da parte del terzo. Inoltre, vi era la dimostrata coincidenza per cui, a distanza di poco tempo dall'atto di costituzione di fondo patrimoniale oggetto di impugnazione nel presente giudizio, anche gli altri fideiussori della stessa debitrice principale (nonché stretti parenti degli stessi odierni appellanti) avevano conferito i propri beni immobili in appositi fondi patrimoniali.
Né all'atto dispositivo posto in essere dagli appellanti poteva essere attribuita natura onerosa, argomento introdotto in primo grado da parte dei convenuti con la seconda memoria istruttoria e come tale inammissibile.
pag. 7/18 Del tutto infondata era anche la tesi secondo cui il credito vantato dalla sarebbe stato inesistente nei confronti dei fideiussori per CP_3 essere sub iudice nei paralleli ed autonomi giudizi presupposti, in cui tale credito era oggetto di accertamento.
Inoltre, le richieste istruttorie erano avulse dal merito del giudizio e, come tali, inammissibili.
Concludeva pertanto per il rigetto del gravame.
Così definita la posizione delle parti e precisate le conclusioni in modalità cartolare, la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c.
4:Motivi della decisione
Ai fini della decisione, va puntualizzato come oggetto della domanda sia la richiesta di azione revocatoria avanzata dalla avverso un atto CP_3 di costituzione di fondo patrimoniale, restando estranea ogni altra questione.
a) Primo motivo di appello: nullità delle fideiussioni.
Il primo motivo di appello non può essere accolto, e tanto a prescindere dalla tempestività o meno dell'eccezione, potendo, i profili di nullità, essere sollevati anche d'ufficio. Secondo la più recente Giurisprudenza della S.C.
(Cassazione civile sez. III, 13/01/2025, n. 863)
La nullità del contratto di fideiussione stipulato a valle di un'intesa restrittiva della concorrenza, posta in essere in violazione della l. n. 287 del 1990, può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del processo, purché sia stato prodotto il provvedimento sanzionatorio emesso dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che non può considerarsi fatto notorio ai sensi e per gli effetti dell'art. 115, comma 2,
c.p.c.
Negli stessi sensi la successiva ordinanza n. 1170 emessa dalla prima sezione civile in data 17.01.2025, con la quale la Corte ha chiarito che:
pag. 8/18 Va al riguardo premesso che i contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della L. n. 287 del
1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma
3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti (Cass. Sez. un. n. 41994/2021). Ciò detto, è però cosa nota che la rilevazione della nullità - sia pure d'ufficio - presuppone che la parte abbia tempestivamente allegato, nel corso del giudizio di merito, le circostanze fattuali tali da consentire la rilevazione medesima (v. di recente Cass. n. 16102/2024), poiché anche la rilevazione d'ufficio della nullità per violazione di norme imperative ha come condizione che i relativi presupposti di fatto, sebbene non dedotti sotto forma di eccezione della parte interessata, siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie (v. ex aliis Cass. n. 4867/2024, Cass. n.
34053/2023), dal momento che il principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte a proposito della rilevabilità d'ufficio delle nullità contrattuali
(sentenza 26242/2014, i cui princìpi sono stati peraltro successivamente ribaditi, tra le altre, da Cass. n. 19251/2018, Cass. n. 26495/ 2019, Cass.
n. 20170/2022 e Cass. n. 28377/2022) deve essere applicato tenendo presenti le regole generali del processo civile, onde evitare che l'esercizio di un potere officioso consenta alle parti di aggirare i limiti processuali scanditi dal maturare delle preclusioni assertive ed istruttorie;
in breve, la rilevazione officiosa della nullità è circoscritta alla sola valutazione in iure dei fatti già allegati e provati (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass.
n. 20713/ 2023 e Cass. nn. 2607, 5038, 5478, 10712 e 19401 del 2024).
Dopodiché occorre aggiungere (secondo quanto recentemente chiarito da Cass. n. 30383 del 2024) che la rilevazione officiosa della nullità richiede che risultino dagli atti tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione, e cioè: i) l'esistenza del provvedimento della CP_3
pag. 9/18 d'IA; ii) la natura della fideiussione, giacché il provvedimento della
AN d'IA è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare, fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione ANria IAna, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché l'accertamento effettuato dall'allora Autorità Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione,
e solo rispetto ad essa può possedere l'efficacia probatoria privilegiata che
l'ordinamento gli riconosce;
iii) l'epoca di stipulazione della fideiussione, che deve essere stata stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della AN d'IA, evidente essendo che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova;
iv) il contenuto delle clausole contrattuali di cui si invoca la nullità e la loro esatta corrispondenza con quelle oggetto di esame da parte della AN
d'IA nel provvedimento in precedenza richiamato, esatta corrispondenza da riguardare, beninteso, in termini di compresenza, giacché, nella prospettiva seguita dal provvedimento n. 55, è la compresenza delle clausole ad essere lesiva della concorrenza;
v) la concreta ricaduta della nullità delle clausole contrattuali sulla sussistenza, in tutto o in parte, del debito gravante sul fideiussore, sempre che tale ricaduta possa ancora essere invocata, il che impone di rammentare, quanto alla rinuncia ai termini di cui all'articolo 1957 c.c., che, come questa Corte ha ribadito numerosissime volte, l'eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria ha natura di eccezione propria e non di mera difesa (a mero titolo di esempio Cass. n. 8023/2024), di guisa che il rilievo officioso della nullità della clausola non interferisce con la eventualmente ormai consumata preclusione dell'eccezione fondata sulla stessa.
pag. 10/18 Nel caso di specie, dalla disamina della documentazione allegata al fascicolo di primo grado emerge tale lacuna, che di certo non può essere ignorata da questa Corte, stante il chiaro pronunciamento della
Cassazione, al quale si ritiene di potersi uniformare.
Negli stessi sensi Cassazione civile sez. I, 25/11/2024, n. 30383
In relazione alla contrarietà alla normativa antitrust di un contratto di fideiussione omnibus posto a valle di intese anticoncorrenziali,
è precluso il rilievo officioso della nullità in appello ove la parte interessata non abbia prodotto il provvedimento della AN d'IA e il modello ABI cui lo stesso fa riferimento, onde documentare la conformità a detto modello delle clausole contrattuali del contratto di fideiussione ritenuto nullo in ragione di detta conformità.
Il primo motivo di appello va pertanto rigettato.
4.2: Secondo e terzo motivo di appello.
Con riferimento ai motivi di appello secondo e terzo, aventi ad oggetto l'assenza di eventus damni, scientia decotionis e consilium fraudis, la loro delibazione può avvenire congiuntamente, previa necessaria ricostruzione dell'istituto dell'azione revocatoria.
4.2.1: fondamento, natura e finalità dell'azione revocatoria
L'azione revocatoria ha finalità cautelare e conservativa del diritto di credito e si traduce nel potere, attribuito al creditore, di far dichiarare inefficaci nei suoi confronti determinati atti di disposizione del patrimonio, posti in essere dal debitore, tali da recare pregiudizio alle sue ragioni1.
L'azione revocatoria, pertanto, ha la funzione di ricostituire la garanzia generica, assicurata al creditore dal patrimonio del debitore, che si riveli compromessa dagli atti di disposizione attuati dal debitore.
4.2.2: presupposti dell'azione revocatoria pag. 11/18 I presupposti dell'azione revocatoria possono essere così agevolmente sintetizzati: esistenza di un diritto di credito verso il debitore, parte alienante nel contratto oggetto di revocatoria;
sussistenza di un pregiudizio arrecato dall'atto alle ragioni del creditore (c.d. eventus damni); conoscenza, da parte del debitore, del pregiudizio che il proprio atto avrebbe arrecato danno al creditore (c.d. consilium fraudis); consapevolezza del pregiudizio o partecipazione alla dolosa preordinazione da parte del terzo acquirente nel caso di atti a titolo oneroso (c.d. scientia damni o scientia fraudis)2.
4.2.3: la nozione di credito
In tema di azione revocatoria, rileva una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con la conseguenza che anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore, a nulla rilevando che sia di fonte contrattuale o derivi da fatto illecito e senza che vi sia necessità della preventiva introduzione di un giudizio di accertamento del medesimo credito o della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, in coerenza con la funzione di tale azione, che non persegue fini restitutori3.
4.2.4: l'eventus damni
Il cd. eventus damni è il pregiudizio subito dal creditore, consistente nel pericolo di perdere la garanzia patrimoniale a causa dell'atto di disposizione posto in essere dal debitore e ne costituisce il presupposto oggettivo, che ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o pag. 12/18 difficoltà nel soddisfacimento del credito. Grava pertanto sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore4.
4.2.5: il consilium fraudis e la scientia damni o scientia fraudis.
Il consilium fraudis è l'elemento soggettivo, presente sia nel debitore che nel terzo, autori dell'atto di disposizione, che la legge indica con i termini di conoscenza o consapevolezza o anche dolosa preordinazione. Lo stesso si atteggia in maniera differente, distinguendosi il momento in cui viene compiuto l'atto oggetto di revocatoria. In tema di azione revocatoria ordinaria, quando l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, unica condizione per il suo esercizio è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonché, per gli atti a titolo oneroso, l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore.
Per quanto riguarda gli atti anteriori al sorgere del credito, ad integrare l'elemento psicologico richiesto dall'art. 2901, comma I, n. 1 è necessario che l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicare il soddisfacimento del credito, con il requisito della partecipatio fraudis del terzo acquirente, intesa come la conoscenza, da parte del terzo, della dolosa preordinazione della vendita, ad opera del debitore alienante, rispetto al credito futuro.
4.2.6: sull'onere della prova
La Suprema Corte ha più volte affermato che “ In tema di revocatoria ordinaria, non essendo richiesta, a fondamento dell'azione, la totale compromissione della consistenza del patrimonio del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito (quale, nella specie, una transazione traslativa di beni ereditari
pag. 13/18 conclusa dall'erede con un terzo), l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe sul convenuto che eccepisca, per questo motivo, la mancanza dell'”eventus damni”5
4.2.7: sulla natura dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale.
La costituzione di beni in fondo patrimoniale per far fronte alle esigenze della famiglia è disciplinata dall'art. 167 del c.c. Trattasi, come concordemente riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità, di un atto a titolo gratuito6 sicché non vi sono dubbi nell'affermare che la costituzione del fondo patrimoniale non integri un adempimento di un dovere giuridico ( anche quando, come nel caso di specie, possa trovare motivo nel voler riconoscere il contributo dei figli all'azienda di famiglia) ma configuri un atto liberale a tutti gli effetti, non essendo prevista alcuna contropartita in favore dei disponenti.
In virtù delle considerazioni sin qui svolte, il secondo e terzo motivo di appello non possono essere accolti, atteso che l'azione revocatoria, così come esplicata, risultava presentare tutti i requisiti richiesti necessari e sufficienti ad integrare le condizioni di cui al n. 1 dell'art. 2901 c.c.
a) In merito all'eventus damni non è necessario che l'atto di disposizione del debitore abbia reso impossibile la soddisfazione del credito, ma è sufficiente che abbia determinato anche semplicemente la maggiore difficoltà od incertezza nell'esazione coattiva del credito medesimo, determinando una variazione sia quantitativa che meramente qualitativa del patrimonio del debitore7. La prova contraria spetta al debitore/fideiussore e nel caso di specie non risulta sia stata fornita, a pag. 14/18 nulla rilevando la perizia di parte riferita ai beni posseduti dal debitore principale. Al riguardo, si ribadisce quanto già dedotto dal Giudice di prime cure, atteso che la perizia di parte è priva di valore probatorio autonomo, costituendo una mera allegazione difensiva;
b) In merito alla scientia damni ed al consilium fraudis, stante lo status soggettivo delle parti (atto disposto dai coniugi in favore dei figli;
e il era socio della società debitrice), il consilium fraudis si Parte_1 presume8 sicché, anche in questo caso, l'onere della prova incombeva sui fideiussori, tanto più che l'atto de quo è, come precisato, un atto a titolo gratuito. Nella fattispecie in esame, alla luce di quanto deciso con riferimento al primo motivo di gravame, permane sicuramente la condizione di fideiussori degli odierni appellanti;
così come permangono tutti gli altri profili costitutivi dell'azione revocatoria.
c) Quanto all'eventus damni, infatti, nonostante quanto argomentato, non risulta sia stata fornita, né tanto meno richiesta, la prova della capienza residua del patrimonio dei fideiussori, tale da garantire comunque un agevole soddisfacimento dell'obbligazione contratta, in ossequio a quanto disposto dall'art 2697 c.c. e per il principio di vicinanza della prova, nulla rilevando le vicende riferibili al debitore principale ed alla sua consistenza patrimoniale, mobiliare o immobiliare.
4.3: quarto motivo di appello:
Con tale motivo, avente ad oggetto la ritenuta avvenuta liberazione dei garanti, veniva contestata la sentenza di primo grado, in quanto la avrebbe disatteso una serie di obblighi incombenti a suo carico CP_3 sicché sarebbe mancata anche la prova del credito nei confronti della società debitrice principale.
Il motivo così come articolato e sviluppato non può essere accolto.
pag. 15/18 Come ampiamente illustrato, ai fini del ricorso all'azione revocatoria è sufficiente la prospettazione di una mera ragione di credito che autorizzi la reintegrazione del patrimonio dell'obbligato, ai fini di una eventuale successiva esecuzione. Ed è solo in quella sede che le parti potranno argomentare in merito alla esistenza del credito o meno, a nulla rivelando in tale fase.
4.4: quinto motivo.
Con il quinto motivo, si muovono critiche alla sentenza di prime cure ritenendo che il Giudice avrebbe errato nel ritenere l'atto di costituzione di fondo patrimoniale un atto a titolo gratuito. Il quinto motivo di appello risulta assorbito da quanto sin qui argomentato, con particolare riferimento al punto 4.2.7. ed è pertanto rigettato.
4.5: sesto motivo.
Gli appellanti si dolgono della circostanza che le loro richieste istruttorie vennero tutte disattese dal Giudice monocratico, che ritenne di poter decidere sulla base degli elementi in proprio possesso, ritenendo la causa istruita documentalmente.
La decisione del primo Giudice è sicuramente corretta e va confermata in detta sede, atteso che i mezzi di prova chiesti dagli attuali appellanti miravano all'ottenimento di una prova ininfluente ai fini della decisione e si presentavano defatigatori e per certi versi inammissibili.
In particolare, l'obbligo di rendiconto ex art. 263 c.p.c. e l'interrogatorio formale del legale rappresentante della attrice CP_3 riguardano le vicende del conto, oggetto di separati giudizi, e non fondanti al fine di eliminare del tutto anche una lata ragione di credito;
la prova testimoniale, articolata sulle medesime circostanze, così come l'ordine di esibizione, non si manifestano idonei a far venire meno, ove ammessi, i presupposti la cui esistenza è stata riconosciuta dal Giudice di prime cure e confermata in questa sede, senza trascurare che in detta materia vige il principio che poiché presupposto dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.
pag. 16/18 è l'indispensabilità del documento e dell'ordine stesso, ossia l'impossibilità per la parte di procurarselo altrimenti, nelle controversie in materia di rapporti bancari il correntista deve diligentemente attivarsi presso la banca ex art. 119 t.u.b. prima di agire in giudizio, e, se non l'abbia fatto, il giudice non può sopperire al difetto di prova ordinando alla banca di depositare in giudizio la documentazione mancante. Quanto alla
Consulenza Tecnica d'ufficio, infine, la stessa avrebbe dovuto ad oggetto la prova che il credito era illegittimo, il che – in assenza di altri elementi – non sarebbe valso a far venire meno, come già affermato, la ragione di credito della CP_3
Va ribadito che la sentenza con la quale è stata riconosciuta la fondatezza della istanza ex art. 2901 c.c. ha valore dichiarativo al solo fine di rendere inefficaci, nei confronti del soggetto-creditore che ha formulato la relativa domanda, gli atti dispositivi posti in essere dal soggetto- debitore verso il quale vanti una ragione di credito.
Ciò vale a dire che il carattere dell'azione revocatoria è meramente processuale.
Il creditore, per poter soddisfare coattivamente il proprio credito, dovrà comunque procedere con gli strumenti tipici dell'esecuzione forzata, alla quale il debitore potrà opporsi utilizzando a sua volta le azioni processuali a sua tutela.
L'appello, pertanto, non può essere accolto.
5: liquidazione delle spese di lite.
Le spese di lite vengono poste a carico di parte appellante, soccombente. Le stesse vengono liquidate secondo la tariffa vigente, applicandosi lo scaglione di valore indicato all'atto dell'iscrizione a ruolo
(€uro 759.129,60).
6: contributo unificato
pag. 17/18 Il comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115; stabilisce che: «Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.». Sussistono pertanto a carico degli appellanti i presupposti per l'applicazione della norma richiamata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello RG 1790/2021, promossa da e contro Parte_1 Parte_2 Controparte_1 avverso la sentenza n. 3504/2021, pubblicata il 7 ottobre 2021,
[...] pronunciata dal Tribunale di Bari a definizione del giudizio RG
18568/2016, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) Rigetta l'appello;
b) Condanna e al pagamento delle spese Parte_1 Parte_2 di lite in favore della appellata che, come da Controparte_7 motivazione, liquida in €uro 25.000,00, oltre rimborso forf. CPA ed IVA come per legge, sulle somme di condanna, se dovuta.
c) Dichiara che sussistono a carico di e i Parte_1 Parte_2 presupposti per l'applicazione del comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso nella camera di consiglio del 22 luglio 2025
Il Relatore Il Presidente
(G.A. Avv. Stefano Pescatore) (Dott. Filippo Labellarte)
pag. 18/18 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Cassazione civile Sez. I sentenza n. 1804 del 18 febbraio 2000 2 Corte appello Bari sez. II, sentenza n. 86 del 20 gennaio 2020 3 Cassazione civile Sez. VI n. 4212 del 19 febbraio 2020 4 Cassazione civile Sez. III, sentenza n. 19207 del 19 luglio 2018
5 Cassazione Civile Sez. VI, n. 23907 del 25 settembre 2019, Cass. 3/02/2015, n. 1902; Cass. 29/03/2007, n. 7767). 6 Cassazione civile, Sez. III, 9 aprile 2019, n. 9798 7 Proprio su tale tema è di recente intervenuta la Corte di Cassazione, optando per la prima delle ipotesi ora formulate. Con ordinanza n. 9455 del 23 marzo 2022, infatti, il Collegio ha ritenuto sufficiente una valutazione prognostica circa la potenzialità lesiva della costituzione di fondo patrimoniale su bene gravato da ipoteca. Una siffatta valutazione – ha evidenziato la Suprema Corte – è invero conforme alla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 30736/2019) secondo la quale
“nell'ipotesi in cui l'azione esecutiva non sia stata già introdotta, al fine di verificare la concreta possibilità di soddisfazione del creditore chirografario nel conflitto con quello ipotecario, è sufficiente una prognosi futura sul rischio di riduzione della garanzia patrimoniale”. 8 Cass. Sez. III, 22.11.2018 n. 30188
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, riunita in Camera di
Consiglio, con l'intervento dei magistrati:
dott. Filippo LABELLARTE Presidente
dott. Alberto BINETTI Consigliere
dott. Stefano PESCATORE Giudice Ausiliario Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello promossa da
(c.f.: ) e (c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 [...]
), rappresentati e difesi dall'Avv. Roberto Massarelli (c.f. C.F._2
) con domicilio eletto in Bari alla via G. Matteotti n. CodiceFiscale_3
19
pec: Email_1
Appellanti
Contro
:
(c.f. ), già già Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
e per essa, nella qualità di mandataria, Controparte_3 [...]
nuova denominazione sociale di (c.f. CP_4 CP_5
), in persona del procuratore, rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_2 Alessandro Garofalo (c.f. ), con domicilio eletto in CodiceFiscale_4
Bari alla Via Trevisani n. 153
pec: Email_2
Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 3504/2021, pubblicata il 7 ottobre 2021, pronunciata dal Tribunale di Bari a definizione del giudizio
RG 18568/2016, notificata in data 3 novembre 2021. Appello del 25 novembre 2021
Conclusioni: All'udienza del 6 dicembre 2021, celebrata in modalità cartolare, le parti precisavano le proprie conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Svolgimento del processo:
1: giudizio di primo grado:
Con atto di citazione ritualmente notificato agli odierni convenuti, la poi ed oggi , Controparte_3 Controparte_2 Controparte_1 conveniva in giudizio i coniugi e , che Parte_1 Parte_2 unitamente ad altri si erano costituiti fideiussori della Controparte_6 in virtù di più contratti di fideiussione, analiticamente indicati, in quanto a seguito dell'inadempimento del debitore principale, la con CP_3 raccomandata del 19.11.2014 aveva richiesto alla ed a tutti i suoi CP_6 fideiussori il pagamento dei saldi di conto e a seguito di verifica della capacità solutoria dei debitori, aveva riscontrato che con atto notarile trascritto in data 20.12.2011, era stato costituito un fondo patrimoniale dai coniugi e , nel quale erano confluiti i loro Parte_1 Parte_2 immobili di rispettiva proprietà esclusiva. Rilevato che il era Parte_1 socio della (e la era suo coniuge), veniva chiesta Controparte_6 Pt_2 in via giudiziale la revoca ex art. 2901 c.c., ed in via subordinata, declaratoria di simulazione ai sensi dell'art. 1416 c.c., dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale intercorso tra essi coniugi Parte_1
e .
[...] Parte_2
pag. 2/18 Si costituivano in giudizio e , i quali Parte_1 Parte_2 impugnavano e contestavano l'avversa domanda in quanto inammissibile e infondata, per le ragioni che venivano ampiamente esposte, riferibili anche ad altri giudizi intercorsi tra le parti.
La causa veniva istruita a mezzo produzione documentale e quindi decisa con la sentenza appellata.
2: la sentenza appellata
La domanda veniva accolta.
Il Giudice di prime cure, premesse alcune considerazioni in ordine alle finalità proprie dell'azione revocatoria ordinaria, riteneva irrilevanti le questioni in ordine alla consistenza dei rapporti obbligatori, ancora sub iudice all'epoca dei fatti, così come quelle relative alla illegittimità delle fideiussioni rilasciate dai convenuti, questione pendente tra le parti in altro giudizio e non riproposta in quello deciso neanche sotto forma di domanda riconvenzionale. Ritenuta pacifica la revocabilità del fondo patrimoniale e sussistenti i requisiti oggettivi e soggettivi, tra cui la circostanza che a distanza di poco tempo tutti i fideiussori avevano costituito i loro beni in fondo patrimoniale, accoglieva integralmente la domanda.
3: secondo grado del giudizio
Proponevano appello i soccombenti, chiedendo la integrale riforma della sentenza appellata, da ritenersi viziata per i seguenti motivi:
1) primo motivo di gravame: la nullità della fideiussione. l'ammissibilità e la rilevanza nel giudizio per revocatoria dell'eccezione di nullità della fideiussione (per violazione della legge antitrust) in quanto eccezione afferente all'esistenza stessa del titolo (la fideiussione) posto a fondamento della domanda revocatoria. la non necessaria formulazione di una domanda riconvenzionale se si intende paralizzare la domanda revocatoria
La Suprema Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 29810 del
12.12.2017 aveva dichiarato la nullità delle fideiussioni prestate a garanzia pag. 3/18 delle operazioni bancarie (c.d. fideiussioni omnibus) conformi allo schema di contratto predisposto dall'ABI, comprendenti le seguenti clausole: a) clausola di reviviscenza «il fideiussore è tenuto a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo»; b) clausola di sopravvivenza «qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate»; c) clausola di deroga al termine di decadenza di cui all'art. 1957 cc «i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato», di cui agli artt. 2, 6 e 8 degli schemi fideiussori censurati dalla AN d'IA. La fideiussione su cui la banca aveva fondato la domanda revocatoria de quo conteneva dette statuizioni e pertanto andava riformata la decisione di primo grado, lì dove il Giudice aveva affermato l'irrilevanza, ai fini della decisione, delle ragioni di illegittimità delle fideiussioni rilasciate dai convenuti, dibattute in altri giudizi e non fatte oggetto di specifica domanda riconvenzionale. La nullità della fideiussione avrebbe dovuto travolgere l'intera domanda della AN, anche ove si fosse voluta ipotizzare la nullità delle sole clausole anticoncorrenziali censurate dalla AN d'IA con il provvedimento n.
55/2005.
2) secondo motivo di gravame: l'assenza dell'eventus damni
Del tutto erroneamente il Primo Giudice aveva ritenuto non assolto da parte degli appellanti l'onere della prova dell'inesistenza dell'eventus damni, non avendo allegato di possedere beni diversi e ulteriori a garanzia del credito, senza valutare che le eventuali ragioni della banca avrebbero potuto essere soddisfatte dai soli immobili di proprietà dell'obbligata pag. 4/18 principale, come da perizia di parte, alla quale il Giudice non aveva attribuito la giusta rilevanza, ritenendola non utilizzabile anche perché risalente al 2011 e quindi priva dei necessari aggiornamenti rispetto alle correnti condizioni del mercato immobiliare. Inoltre, la aveva CP_3 avviato solo nel novembre del 2016 la domanda revocatoria, sicché venivano meno anche gli altri requisiti, non potendo parlarsi di dolosa preordinazione dell'atto di disposizione.
3) terzo motivo di gravame: l'inesistenza del presupposto della scientia decotionis e del consilium fraudis
I convenuti avevano rilasciato, in favore della banca, garanzie di natura personale e non reale, sicché potevano disporre dei beni immobili di loro rispettiva proprietà a tutela delle esigenze della famiglia e pertanto non poteva ipotizzarsi un consilium fraudis. Ai fini dell'esperimento dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c., quindi, doveva essere provato che l'atto dispositivo “de quo” fosse stato attuato dai garanti al fine di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore, il che non era nel caso di specie, atteso che l'atto dispositivo era stato realizzato quattro anni prima della richiesta di pagamento effettuata dalla Mancavano quindi sia la CP_3 scientia damni del debitore nonché il consilium fraudis del terzo per l'accoglimento della domanda.
4) quarto motivo di gravame: l'avvenuta liberazione dei garanti
Era emersa documentalmente l'inesistenza di qualsivoglia ragione di credito in capo alla banca nei confronti degli odierni appellanti, atteso che
(come eccepito in primo grado) sul conto corrente intestato alla
[...] erano confluiti accrediti di ingenti somme e non vi era CP_6 contezza della gestione che la banca aveva fatto delle anzidette somme. In mancanza di adeguata prova in tal senso, la stessa era debitrice verso la delle somme versate sul conto, con conseguente liberazione CP_6 degli appellanti dalle prestate garanzie.
pag. 5/18 5) quinto motivo di gravame: la natura di atti non a titolo gratuito dei negozi immobiliari “de quo”
Secondo il Primo Giudice la gratuità dell'atto sarebbe connaturata alla tipologia stessa dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale, ma così non
è, avendo ciascun coniuge mantenuto la proprietà dei beni conferiti nel fondo.
6) sesto motivo di gravame: sull'ammissibilità dei mezzi istruttori richiesti in primo grado ed ingiustamente rigettati
Con memoria ex art. 183 VI comma n° 2 c.p.c. del 26.3.2018, gli odierni appellanti (convenuti in primo grado) formulavano una serie di richieste istruttorie rigettate dal Giudice di prime cure, ovvero: richiesta di rendiconto ex art. 263 c.p.c.; interrogatorio formale del legale rappresentante della banca attrice, mirato ad approfondire due distinti ambiti di indagine, ovvero: la inammissibilità e/o infondatezza della domanda revocatoria per avere le parti concordato una “datio” in funzione sostitutiva e/o estintiva della garanzia che si vorrebbe escutere con la domanda revocatoria e per l'assenso prestato dalla stessa banca al negozio traslativo impugnato;
la violazione degli obblighi di diligenza, buona fede e trasparenza ex D.lgs. 385/1993 da parte della banca e la conseguente inammissibilità della domanda revocatoria per effetto della invalidità ed inefficacia della garanzia che si vorrebbe escutere;
ordinanza di esibizione ex art. 210 c.p.c., mirato a provare la perfetta conoscenza ed assenso della banca rispetto al perfezionamento del negozio traslativo impugnato;
consulenza tecnica d'ufficio, al fine di provare l'inammissibilità “in limine” dell'avversa domanda ex art. 2901 c.c. in quanto diretta a tutelare un credito illegittimo anche in spregio a norme imperative di legge (L.
108/96). Al contrario, il Primo Giudice aveva ritenuto di poter decidere la causa sulla base di semplici presunzioni privando la difesa della possibilità di esercitare i propri diritti.
Concludeva pertanto per la integrale riforma della sentenza appellata.
pag. 6/18 Si costituiva la prendendo posizione sui singoli motivi di CP_3 gravame, da ritenersi infondati. Quanto alla eccezione di nullità della fideiussione, la stessa era già stata affrontata dalla Corte in fattispecie simile, reputandosene la infondatezza. Inoltre, la fideiussione di cui si era invocata la nullità era stata sottoscritta in data 21.6.1999 mentre lo schema di contratto di “fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie” che l'ABI aveva concordato con alcune organizzazioni di tutela dei consumatori, sanzionato come intesa anticoncorrenziale, risaliva all'Ottobre del 2002.
Quanto alla presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi, la costituzione del fondo patrimoniale costituiva atto dispositivo arrecante pregiudizio alle ragioni della creditrice, a nulla rilevando la garanzia patrimoniale dell'obbligata principale, tanto più che la esibita perizia di stima era da ritenersi inattendibile in quanto meramente di parte, non ancorata ad alcun dato oggettivo, datata (risalente al 2011) ed i beni risultavano gravati da sei iscrizioni ipotecarie, di cui tre volontarie.
Quanto alla scientia decotionis e al consilium fraudis era sufficiente la semplice consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore, ovvero la previsione di un mero danno potenziale, rimanendo, invece, irrilevanti tanto l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore, quanto la relativa conoscenza o partecipazione da parte del terzo. Inoltre, vi era la dimostrata coincidenza per cui, a distanza di poco tempo dall'atto di costituzione di fondo patrimoniale oggetto di impugnazione nel presente giudizio, anche gli altri fideiussori della stessa debitrice principale (nonché stretti parenti degli stessi odierni appellanti) avevano conferito i propri beni immobili in appositi fondi patrimoniali.
Né all'atto dispositivo posto in essere dagli appellanti poteva essere attribuita natura onerosa, argomento introdotto in primo grado da parte dei convenuti con la seconda memoria istruttoria e come tale inammissibile.
pag. 7/18 Del tutto infondata era anche la tesi secondo cui il credito vantato dalla sarebbe stato inesistente nei confronti dei fideiussori per CP_3 essere sub iudice nei paralleli ed autonomi giudizi presupposti, in cui tale credito era oggetto di accertamento.
Inoltre, le richieste istruttorie erano avulse dal merito del giudizio e, come tali, inammissibili.
Concludeva pertanto per il rigetto del gravame.
Così definita la posizione delle parti e precisate le conclusioni in modalità cartolare, la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c.
4:Motivi della decisione
Ai fini della decisione, va puntualizzato come oggetto della domanda sia la richiesta di azione revocatoria avanzata dalla avverso un atto CP_3 di costituzione di fondo patrimoniale, restando estranea ogni altra questione.
a) Primo motivo di appello: nullità delle fideiussioni.
Il primo motivo di appello non può essere accolto, e tanto a prescindere dalla tempestività o meno dell'eccezione, potendo, i profili di nullità, essere sollevati anche d'ufficio. Secondo la più recente Giurisprudenza della S.C.
(Cassazione civile sez. III, 13/01/2025, n. 863)
La nullità del contratto di fideiussione stipulato a valle di un'intesa restrittiva della concorrenza, posta in essere in violazione della l. n. 287 del 1990, può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del processo, purché sia stato prodotto il provvedimento sanzionatorio emesso dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che non può considerarsi fatto notorio ai sensi e per gli effetti dell'art. 115, comma 2,
c.p.c.
Negli stessi sensi la successiva ordinanza n. 1170 emessa dalla prima sezione civile in data 17.01.2025, con la quale la Corte ha chiarito che:
pag. 8/18 Va al riguardo premesso che i contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della L. n. 287 del
1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma
3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti (Cass. Sez. un. n. 41994/2021). Ciò detto, è però cosa nota che la rilevazione della nullità - sia pure d'ufficio - presuppone che la parte abbia tempestivamente allegato, nel corso del giudizio di merito, le circostanze fattuali tali da consentire la rilevazione medesima (v. di recente Cass. n. 16102/2024), poiché anche la rilevazione d'ufficio della nullità per violazione di norme imperative ha come condizione che i relativi presupposti di fatto, sebbene non dedotti sotto forma di eccezione della parte interessata, siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie (v. ex aliis Cass. n. 4867/2024, Cass. n.
34053/2023), dal momento che il principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte a proposito della rilevabilità d'ufficio delle nullità contrattuali
(sentenza 26242/2014, i cui princìpi sono stati peraltro successivamente ribaditi, tra le altre, da Cass. n. 19251/2018, Cass. n. 26495/ 2019, Cass.
n. 20170/2022 e Cass. n. 28377/2022) deve essere applicato tenendo presenti le regole generali del processo civile, onde evitare che l'esercizio di un potere officioso consenta alle parti di aggirare i limiti processuali scanditi dal maturare delle preclusioni assertive ed istruttorie;
in breve, la rilevazione officiosa della nullità è circoscritta alla sola valutazione in iure dei fatti già allegati e provati (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass.
n. 20713/ 2023 e Cass. nn. 2607, 5038, 5478, 10712 e 19401 del 2024).
Dopodiché occorre aggiungere (secondo quanto recentemente chiarito da Cass. n. 30383 del 2024) che la rilevazione officiosa della nullità richiede che risultino dagli atti tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione, e cioè: i) l'esistenza del provvedimento della CP_3
pag. 9/18 d'IA; ii) la natura della fideiussione, giacché il provvedimento della
AN d'IA è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare, fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione ANria IAna, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché l'accertamento effettuato dall'allora Autorità Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione,
e solo rispetto ad essa può possedere l'efficacia probatoria privilegiata che
l'ordinamento gli riconosce;
iii) l'epoca di stipulazione della fideiussione, che deve essere stata stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della AN d'IA, evidente essendo che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova;
iv) il contenuto delle clausole contrattuali di cui si invoca la nullità e la loro esatta corrispondenza con quelle oggetto di esame da parte della AN
d'IA nel provvedimento in precedenza richiamato, esatta corrispondenza da riguardare, beninteso, in termini di compresenza, giacché, nella prospettiva seguita dal provvedimento n. 55, è la compresenza delle clausole ad essere lesiva della concorrenza;
v) la concreta ricaduta della nullità delle clausole contrattuali sulla sussistenza, in tutto o in parte, del debito gravante sul fideiussore, sempre che tale ricaduta possa ancora essere invocata, il che impone di rammentare, quanto alla rinuncia ai termini di cui all'articolo 1957 c.c., che, come questa Corte ha ribadito numerosissime volte, l'eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria ha natura di eccezione propria e non di mera difesa (a mero titolo di esempio Cass. n. 8023/2024), di guisa che il rilievo officioso della nullità della clausola non interferisce con la eventualmente ormai consumata preclusione dell'eccezione fondata sulla stessa.
pag. 10/18 Nel caso di specie, dalla disamina della documentazione allegata al fascicolo di primo grado emerge tale lacuna, che di certo non può essere ignorata da questa Corte, stante il chiaro pronunciamento della
Cassazione, al quale si ritiene di potersi uniformare.
Negli stessi sensi Cassazione civile sez. I, 25/11/2024, n. 30383
In relazione alla contrarietà alla normativa antitrust di un contratto di fideiussione omnibus posto a valle di intese anticoncorrenziali,
è precluso il rilievo officioso della nullità in appello ove la parte interessata non abbia prodotto il provvedimento della AN d'IA e il modello ABI cui lo stesso fa riferimento, onde documentare la conformità a detto modello delle clausole contrattuali del contratto di fideiussione ritenuto nullo in ragione di detta conformità.
Il primo motivo di appello va pertanto rigettato.
4.2: Secondo e terzo motivo di appello.
Con riferimento ai motivi di appello secondo e terzo, aventi ad oggetto l'assenza di eventus damni, scientia decotionis e consilium fraudis, la loro delibazione può avvenire congiuntamente, previa necessaria ricostruzione dell'istituto dell'azione revocatoria.
4.2.1: fondamento, natura e finalità dell'azione revocatoria
L'azione revocatoria ha finalità cautelare e conservativa del diritto di credito e si traduce nel potere, attribuito al creditore, di far dichiarare inefficaci nei suoi confronti determinati atti di disposizione del patrimonio, posti in essere dal debitore, tali da recare pregiudizio alle sue ragioni1.
L'azione revocatoria, pertanto, ha la funzione di ricostituire la garanzia generica, assicurata al creditore dal patrimonio del debitore, che si riveli compromessa dagli atti di disposizione attuati dal debitore.
4.2.2: presupposti dell'azione revocatoria pag. 11/18 I presupposti dell'azione revocatoria possono essere così agevolmente sintetizzati: esistenza di un diritto di credito verso il debitore, parte alienante nel contratto oggetto di revocatoria;
sussistenza di un pregiudizio arrecato dall'atto alle ragioni del creditore (c.d. eventus damni); conoscenza, da parte del debitore, del pregiudizio che il proprio atto avrebbe arrecato danno al creditore (c.d. consilium fraudis); consapevolezza del pregiudizio o partecipazione alla dolosa preordinazione da parte del terzo acquirente nel caso di atti a titolo oneroso (c.d. scientia damni o scientia fraudis)2.
4.2.3: la nozione di credito
In tema di azione revocatoria, rileva una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con la conseguenza che anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore, a nulla rilevando che sia di fonte contrattuale o derivi da fatto illecito e senza che vi sia necessità della preventiva introduzione di un giudizio di accertamento del medesimo credito o della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, in coerenza con la funzione di tale azione, che non persegue fini restitutori3.
4.2.4: l'eventus damni
Il cd. eventus damni è il pregiudizio subito dal creditore, consistente nel pericolo di perdere la garanzia patrimoniale a causa dell'atto di disposizione posto in essere dal debitore e ne costituisce il presupposto oggettivo, che ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o pag. 12/18 difficoltà nel soddisfacimento del credito. Grava pertanto sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore4.
4.2.5: il consilium fraudis e la scientia damni o scientia fraudis.
Il consilium fraudis è l'elemento soggettivo, presente sia nel debitore che nel terzo, autori dell'atto di disposizione, che la legge indica con i termini di conoscenza o consapevolezza o anche dolosa preordinazione. Lo stesso si atteggia in maniera differente, distinguendosi il momento in cui viene compiuto l'atto oggetto di revocatoria. In tema di azione revocatoria ordinaria, quando l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, unica condizione per il suo esercizio è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonché, per gli atti a titolo oneroso, l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore.
Per quanto riguarda gli atti anteriori al sorgere del credito, ad integrare l'elemento psicologico richiesto dall'art. 2901, comma I, n. 1 è necessario che l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicare il soddisfacimento del credito, con il requisito della partecipatio fraudis del terzo acquirente, intesa come la conoscenza, da parte del terzo, della dolosa preordinazione della vendita, ad opera del debitore alienante, rispetto al credito futuro.
4.2.6: sull'onere della prova
La Suprema Corte ha più volte affermato che “ In tema di revocatoria ordinaria, non essendo richiesta, a fondamento dell'azione, la totale compromissione della consistenza del patrimonio del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito (quale, nella specie, una transazione traslativa di beni ereditari
pag. 13/18 conclusa dall'erede con un terzo), l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe sul convenuto che eccepisca, per questo motivo, la mancanza dell'”eventus damni”5
4.2.7: sulla natura dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale.
La costituzione di beni in fondo patrimoniale per far fronte alle esigenze della famiglia è disciplinata dall'art. 167 del c.c. Trattasi, come concordemente riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità, di un atto a titolo gratuito6 sicché non vi sono dubbi nell'affermare che la costituzione del fondo patrimoniale non integri un adempimento di un dovere giuridico ( anche quando, come nel caso di specie, possa trovare motivo nel voler riconoscere il contributo dei figli all'azienda di famiglia) ma configuri un atto liberale a tutti gli effetti, non essendo prevista alcuna contropartita in favore dei disponenti.
In virtù delle considerazioni sin qui svolte, il secondo e terzo motivo di appello non possono essere accolti, atteso che l'azione revocatoria, così come esplicata, risultava presentare tutti i requisiti richiesti necessari e sufficienti ad integrare le condizioni di cui al n. 1 dell'art. 2901 c.c.
a) In merito all'eventus damni non è necessario che l'atto di disposizione del debitore abbia reso impossibile la soddisfazione del credito, ma è sufficiente che abbia determinato anche semplicemente la maggiore difficoltà od incertezza nell'esazione coattiva del credito medesimo, determinando una variazione sia quantitativa che meramente qualitativa del patrimonio del debitore7. La prova contraria spetta al debitore/fideiussore e nel caso di specie non risulta sia stata fornita, a pag. 14/18 nulla rilevando la perizia di parte riferita ai beni posseduti dal debitore principale. Al riguardo, si ribadisce quanto già dedotto dal Giudice di prime cure, atteso che la perizia di parte è priva di valore probatorio autonomo, costituendo una mera allegazione difensiva;
b) In merito alla scientia damni ed al consilium fraudis, stante lo status soggettivo delle parti (atto disposto dai coniugi in favore dei figli;
e il era socio della società debitrice), il consilium fraudis si Parte_1 presume8 sicché, anche in questo caso, l'onere della prova incombeva sui fideiussori, tanto più che l'atto de quo è, come precisato, un atto a titolo gratuito. Nella fattispecie in esame, alla luce di quanto deciso con riferimento al primo motivo di gravame, permane sicuramente la condizione di fideiussori degli odierni appellanti;
così come permangono tutti gli altri profili costitutivi dell'azione revocatoria.
c) Quanto all'eventus damni, infatti, nonostante quanto argomentato, non risulta sia stata fornita, né tanto meno richiesta, la prova della capienza residua del patrimonio dei fideiussori, tale da garantire comunque un agevole soddisfacimento dell'obbligazione contratta, in ossequio a quanto disposto dall'art 2697 c.c. e per il principio di vicinanza della prova, nulla rilevando le vicende riferibili al debitore principale ed alla sua consistenza patrimoniale, mobiliare o immobiliare.
4.3: quarto motivo di appello:
Con tale motivo, avente ad oggetto la ritenuta avvenuta liberazione dei garanti, veniva contestata la sentenza di primo grado, in quanto la avrebbe disatteso una serie di obblighi incombenti a suo carico CP_3 sicché sarebbe mancata anche la prova del credito nei confronti della società debitrice principale.
Il motivo così come articolato e sviluppato non può essere accolto.
pag. 15/18 Come ampiamente illustrato, ai fini del ricorso all'azione revocatoria è sufficiente la prospettazione di una mera ragione di credito che autorizzi la reintegrazione del patrimonio dell'obbligato, ai fini di una eventuale successiva esecuzione. Ed è solo in quella sede che le parti potranno argomentare in merito alla esistenza del credito o meno, a nulla rivelando in tale fase.
4.4: quinto motivo.
Con il quinto motivo, si muovono critiche alla sentenza di prime cure ritenendo che il Giudice avrebbe errato nel ritenere l'atto di costituzione di fondo patrimoniale un atto a titolo gratuito. Il quinto motivo di appello risulta assorbito da quanto sin qui argomentato, con particolare riferimento al punto 4.2.7. ed è pertanto rigettato.
4.5: sesto motivo.
Gli appellanti si dolgono della circostanza che le loro richieste istruttorie vennero tutte disattese dal Giudice monocratico, che ritenne di poter decidere sulla base degli elementi in proprio possesso, ritenendo la causa istruita documentalmente.
La decisione del primo Giudice è sicuramente corretta e va confermata in detta sede, atteso che i mezzi di prova chiesti dagli attuali appellanti miravano all'ottenimento di una prova ininfluente ai fini della decisione e si presentavano defatigatori e per certi versi inammissibili.
In particolare, l'obbligo di rendiconto ex art. 263 c.p.c. e l'interrogatorio formale del legale rappresentante della attrice CP_3 riguardano le vicende del conto, oggetto di separati giudizi, e non fondanti al fine di eliminare del tutto anche una lata ragione di credito;
la prova testimoniale, articolata sulle medesime circostanze, così come l'ordine di esibizione, non si manifestano idonei a far venire meno, ove ammessi, i presupposti la cui esistenza è stata riconosciuta dal Giudice di prime cure e confermata in questa sede, senza trascurare che in detta materia vige il principio che poiché presupposto dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.
pag. 16/18 è l'indispensabilità del documento e dell'ordine stesso, ossia l'impossibilità per la parte di procurarselo altrimenti, nelle controversie in materia di rapporti bancari il correntista deve diligentemente attivarsi presso la banca ex art. 119 t.u.b. prima di agire in giudizio, e, se non l'abbia fatto, il giudice non può sopperire al difetto di prova ordinando alla banca di depositare in giudizio la documentazione mancante. Quanto alla
Consulenza Tecnica d'ufficio, infine, la stessa avrebbe dovuto ad oggetto la prova che il credito era illegittimo, il che – in assenza di altri elementi – non sarebbe valso a far venire meno, come già affermato, la ragione di credito della CP_3
Va ribadito che la sentenza con la quale è stata riconosciuta la fondatezza della istanza ex art. 2901 c.c. ha valore dichiarativo al solo fine di rendere inefficaci, nei confronti del soggetto-creditore che ha formulato la relativa domanda, gli atti dispositivi posti in essere dal soggetto- debitore verso il quale vanti una ragione di credito.
Ciò vale a dire che il carattere dell'azione revocatoria è meramente processuale.
Il creditore, per poter soddisfare coattivamente il proprio credito, dovrà comunque procedere con gli strumenti tipici dell'esecuzione forzata, alla quale il debitore potrà opporsi utilizzando a sua volta le azioni processuali a sua tutela.
L'appello, pertanto, non può essere accolto.
5: liquidazione delle spese di lite.
Le spese di lite vengono poste a carico di parte appellante, soccombente. Le stesse vengono liquidate secondo la tariffa vigente, applicandosi lo scaglione di valore indicato all'atto dell'iscrizione a ruolo
(€uro 759.129,60).
6: contributo unificato
pag. 17/18 Il comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115; stabilisce che: «Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.». Sussistono pertanto a carico degli appellanti i presupposti per l'applicazione della norma richiamata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello RG 1790/2021, promossa da e contro Parte_1 Parte_2 Controparte_1 avverso la sentenza n. 3504/2021, pubblicata il 7 ottobre 2021,
[...] pronunciata dal Tribunale di Bari a definizione del giudizio RG
18568/2016, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) Rigetta l'appello;
b) Condanna e al pagamento delle spese Parte_1 Parte_2 di lite in favore della appellata che, come da Controparte_7 motivazione, liquida in €uro 25.000,00, oltre rimborso forf. CPA ed IVA come per legge, sulle somme di condanna, se dovuta.
c) Dichiara che sussistono a carico di e i Parte_1 Parte_2 presupposti per l'applicazione del comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso nella camera di consiglio del 22 luglio 2025
Il Relatore Il Presidente
(G.A. Avv. Stefano Pescatore) (Dott. Filippo Labellarte)
pag. 18/18 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Cassazione civile Sez. I sentenza n. 1804 del 18 febbraio 2000 2 Corte appello Bari sez. II, sentenza n. 86 del 20 gennaio 2020 3 Cassazione civile Sez. VI n. 4212 del 19 febbraio 2020 4 Cassazione civile Sez. III, sentenza n. 19207 del 19 luglio 2018
5 Cassazione Civile Sez. VI, n. 23907 del 25 settembre 2019, Cass. 3/02/2015, n. 1902; Cass. 29/03/2007, n. 7767). 6 Cassazione civile, Sez. III, 9 aprile 2019, n. 9798 7 Proprio su tale tema è di recente intervenuta la Corte di Cassazione, optando per la prima delle ipotesi ora formulate. Con ordinanza n. 9455 del 23 marzo 2022, infatti, il Collegio ha ritenuto sufficiente una valutazione prognostica circa la potenzialità lesiva della costituzione di fondo patrimoniale su bene gravato da ipoteca. Una siffatta valutazione – ha evidenziato la Suprema Corte – è invero conforme alla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 30736/2019) secondo la quale
“nell'ipotesi in cui l'azione esecutiva non sia stata già introdotta, al fine di verificare la concreta possibilità di soddisfazione del creditore chirografario nel conflitto con quello ipotecario, è sufficiente una prognosi futura sul rischio di riduzione della garanzia patrimoniale”. 8 Cass. Sez. III, 22.11.2018 n. 30188