Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 1239.
(Fideiussori).
La remissione accordata al debitore principale libera i fideiussori.
La remissione accordata a uno dei fideiussori non libera gli altri che per la parte del fideiussore liberato. Tuttavia se gli altri fideiussori hanno consentito la liberazione, essi rimangono obbligati per l'intero.
(Fideiussori).
La remissione accordata al debitore principale libera i fideiussori.
La remissione accordata a uno dei fideiussori non libera gli altri che per la parte del fideiussore liberato. Tuttavia se gli altri fideiussori hanno consentito la liberazione, essi rimangono obbligati per l'intero.
Commentari • 43
- 1. Foglio di giurisprudenza.Franco Benassi · https://www.ilcaso.it/ · 42.43558
[…] Ai creditori che hanno concluso gli accordi di ristrutturazione si applica l'articolo 1239 del codice civile. 2. […] I creditori aderenti sono assoggettati alla disciplina dettata dall'art. 1239 codice civile; disciplina che non si applica, in forza del comma 2, ai creditori non aderenti cui siano estesi gli effetti dell'accordo, i quali conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati. […]
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Giurisprudenza • 79
- 1. Trib. Torino, sentenza 27/01/2021, n. 397Provvedimento: […] - che, infatti, il fideiussore mai può essere obbligato in modo più gravoso del debitore principale, tanto che l'art. 1239 c.c. in caso di remissione del debito accordata al debitore principale prevede l'automatica efficacia della remissione anche a favore del fideiussore (cui pertanto il creditore non può più legittimamente domandare il credito oggetto di remissione); […] Tale riduzione, pertanto, non può non giovare anche al fideiussore del debitore, atteso che in virtù del disposto del primo comma dell'art. 1239 cod. civ. - che costituisce una specifica applicazione del principio generale sancito dall'art. 1941 cod. civ., […]Leggi di più...
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- art. 1239 c.c.·
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