Articolo 1239 del Codice civile
Articolo 1238Articolo 1240
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19 aprile 1942
Art. 1239.

(Fideiussori).

La remissione accordata al debitore principale libera i fideiussori.

La remissione accordata a uno dei fideiussori non libera gli altri che per la parte del fideiussore liberato. Tuttavia se gli altri fideiussori hanno consentito la liberazione, essi rimangono obbligati per l'intero.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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